FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1670

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MAURIZIO CATTOI, MACINA, DADONE, DIENI, ALAIMO, TERZONI, PARENTELA, DEL MONACO, ALBERTO MANCA

Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Presentata il 13 marzo 2019

  Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si stabilisce univocamente la piena centralità della sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nella sfera articolata degli interessi della sicurezza pubblica e nel più ampio quadro della sicurezza nazionale. Conseguentemente, si riorganizzano le competenze in materia presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, istituendo la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare (POLFOR) quale nuovo Ufficio della ridenominata Direzione centrale per la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, delle reti, dell'ambiente e per i Servizi operativi speciali (DITRAS).
  La nuova sintesi istituzionale delle competenze ambientali e per la tutela delle reti e delle infrastrutture non solo prevede l'unitaria armonizzazione di aspetti tra loro intimamente interconnessi, ma è anche fortemente orientata alla prevenzione, al coordinamento delle azioni e all'applicazione delle politiche (ambientale, infrastrutture, trasporti e comunicazioni). Con l'assunzione di responsabilità da parte dell'autorità centrale e locale di pubblica sicurezza si tende a semplificare e a superare l'attuale frammentazione di competenze sia nel controllo e nella tutela idrogeologica del territorio che nella gestione della sicurezza pubblica nelle sempre più numerose e articolate fasi delle emergenze ambientali (incendi boschivi, calamità e soccorso), in piena e armonica sinergia e sussidiarietà istituzionale con gli enti nazionali e locali competenti in materia. La collocazione delle articolazioni territoriali della POLFOR, che si incardina nelle questure, consente una piena complementarietà di filiera con le altre componenti di specialità e specializzate della Polizia di Stato, alloca razionalmente le attività provvedimentali in capo all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, facilita, con riguardo alle delicate operazioni contro gli incendi boschivi, il coordinamento con i diversi servizi, compresi quelli che tradizionalmente appartengono al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno anche attraverso l'attivazione e la valorizzazione dei tavoli tecnici quale moderno strumento generale di coordinamento.
  Sono ricomposte in modo unitario le plurime e sinergiche competenze funzionali del disciolto Corpo forestale dello Stato, attualmente frammentate, già esercitate prevalentemente in ambito rurale, naturale e montano, che ora, integrandosi con le attività di sicurezza pubblica dei servizi nautici della Polizia di Stato, potranno estendersi alla tutela ambientale delle acque interne. Sulla base della storica esperienza della gestione dei beni forestali demaniali del disciolto Corpo forestale dello Stato, si prevede l'assegnazione al nuovo Ufficio della gestione tecnico-economica dei beni agrosilvopastorali sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e gestiti dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, al fine del mantenimento del livello di produttività e di efficienza, della loro valorizzazione agroambientale e dello sviluppo in regime di legalità.
  La struttura è dotata di un adeguato livello di rappresentatività all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso la figura del prefetto Direttore centrale della DITRAS e vice direttore del Dipartimento stesso. Ad essa è demandato il raccordo con tutte le autorità statali e non statali in materia. Con regolamento è poi disciplinata l'organizzazione della DITRAS e dell'ufficio della POLFOR, al cui vertice è posto un dirigente generale (articolo 5, ottavo comma, della legge n. 121 del 1981).
  Il personale appartenente all'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come quello di tutte le articolazioni territoriali, è assorbito nell'ufficio della POLFOR e mantiene, fino al completamento del riordino organizzativo e giuridico, lo status e l'ordinamento militare. Si tratta di tutto il personale, dell'ex Corpo forestale della Stato e no, attualmente inquadrato nel Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, che con successivo provvedimento potrà assumere lo status giuridico civile della Polizia di Stato. Ne consegue la probabile cessazione del contenzioso amministrativo avanzato da oltre 3.000 ricorrenti (giudizio pendente avanti la Corte costituzionale) derivante principalmente dalla militarizzazione coatta imposta con il decreto legislativo n. 177 del 2016.
  Il personale già in forza al Corpo forestale dello Stato non appartenente all'organizzazione prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ma assegnato comunque a Forze di polizia (anche ad ordinamento militare) o ai vigili del fuoco confluisce, a domanda, nell'ufficio della POLFOR e nelle sue articolazioni territoriali. Si tratta di personale forestale che, a causa della frammentazione delle competenze e delle assegnazioni effettuate con criterio burocratico ad amministrazioni dello Stato diverse dall'Arma dei carabinieri, spesso perdendo oltre alle qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria anche il profilo professionale precedentemente esercitato, a domanda è assorbito e ricollocato nelle proprie funzioni professionali presso l'Ufficio della POLFOR. In particolare, è resa possibile la ricostituzione del Reparto aereo antincendio boschivo, che è stato smembrato al 50 per cento tra Arma dei carabinieri e Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'azzeramento dell'efficienza rappresentata da circa 250 piloti e specialisti costituiti in squadre specializzate a servizio di una flotta di 30 elicotteri e di 4 elitanker, dislocati in emergenza su un numero variabile di 13-20 basi nazionali. Attualmente la flotta di elicotteri dell'Arma dei carabinieri non svolge attività di spegnimento antincendio boschivo mentre quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è inefficace. La ricomposizione presso il Reparto volo della Polizia di Stato integra le attività già di competenza della Polizia di Stato e quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, mantenendo la propria specificità. Allo stesso modo il personale forestale già assegnato ai vigili del fuoco territoriali, al Corpo della guardia di finanza, alle sezioni di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri e all'organizzazione prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, a domanda è assorbito e ricollocato nelle proprie funzioni professionali presso l'Ufficio della POLFOR.
  Tutto il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 e trasferito ad altre amministrazioni dello Stato in virtù dei procedimenti di mobilità di cui al decreto legislativo n. 177 del 2016, a domanda è trasferito e ricollocato nelle proprie funzioni professionali presso l'Ufficio della POLFOR. All'Ufficio sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi i mezzi aerei, già assegnati all'organizzazione prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si ricostruisce in tal modo la filiera territoriale di coordinamento, di raccordo e di controllo del territorio, anche per le funzioni inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblica e al soccorso nelle emergenze di protezione civile e ambientali, svolto da un reparto di specialità polivalente sottoposto direttamente al questore quale autorità locale di pubblica sicurezza e di supporto alle politiche di sicurezza proprie delle prefetture – uffici territoriali del Governo.
  Per fare fronte alle esigenze immediate di ripianamento degli organici, penalizzati da pensionamenti anticipati e da giudizi di inidoneità militare del personale già forestale, è prevista l'assunzione, previo superamento di un corso di addestramento, del personale idoneo non vincitore (circa 500 unità) dell'ultimo concorso bandito dal Corpo forestale dello Stato nel 2016 nonché del personale appartenente ai corpi delle polizie provinciali oggetto di riorganizzazione conseguente al mancato completamento della riforma istituzionale del 2016. In quest'ultimo caso si tratta di una necessaria ricompattazione di professionalità concorrenti sul piano della tutela delle risorse naturali e per la sicurezza della pubblica incolumità nei territori rurali e naturali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Per la piena valorizzazione delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito della sicurezza nazionale, al fine di ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale e nelle more del riordino delle organizzazioni e delle connesse competenze, è istituito, presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, l'Ufficio centrale per la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, di seguito denominato «Ufficio», ad ordinamento civile, quale articolazione unitaria, speciale e amministrativamente autonoma della Direzione centrale di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), della legge 1° aprile 1981, n. 121, che è ridenominata Direzione centrale per la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, delle reti, dell'ambiente e per i Servizi operativi speciali (DITRAS).
  2. Ai fini della ricomposizione unitaria e dell'armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio, il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e per sua delega il Direttore centrale della DITRAS, ha la responsabilità dell'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, di quelle del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e degli altri Ministri competenti, nonché del coordinamento delle attività di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare con quelle istituzionali del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il questore si avvale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell'aria.
  3. Restano attribuite alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, comma 2, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato già destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolge, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva e polizia amministrativa negli ambiti di propria competenza, compresa quella della tutela idrogeologica.
  4. Al fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DITRAS, i Ministeri, le autorità, le altre amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, oltre che con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, al prefetto Direttore centrale della DITRAS sono attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza.
  5. Nell'Ufficio è assorbito il personale dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché quello in forza alla data del 31 dicembre 2018 nelle relative articolazioni centrali e territoriali. Tale personale mantiene, fino al completamento del riordino, lo status e l'ordinamento militare, restando incardinato nell'Ufficio e nelle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, non debba essere destinato ad altri reparti dell'Arma dei carabinieri, assicurando comunque la sua sostituzione d'intesa con la DITRAS.
  6. Nell'Ufficio e nelle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce altresì, a domanda, con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  7. All'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare è inoltre trasferito, a domanda, il restante personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadrare nei ruoli della Polizia di Stato, e sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli successivamente attribuiti all'organizzazione prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adempimento dei compiti istituzionali, compresi le infrastrutture, i mezzi, anche aerei, e gli apparati in uso alla citata organizzazione e quelli assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  8. Al fine del primo parziale ripianamento delle vacanze organiche, nell'Ufficio e nelle relative articolazioni della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare è incorporato, a domanda e previo superamento di un corso di addestramento della durata comunque non inferiore a un anno, il personale idoneo non vincitore dei concorsi banditi dal Corpo forestale dello Stato e non esauriti alla data del 31 dicembre 2018 con collocazione in ruolo che non pregiudichi le posizioni di coloro che già appartenevano al Corpo forestale dello Stato o all'organizzazione prevista dall'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. È assunto altresì, a domanda e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, il personale appartenente ai ruoli dei corpi delle polizie provinciali.
  9. Restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:

   a) alla riorganizzazione della DITRAS, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, in relazione alle funzioni di pubblica sicurezza attribuite alla stessa Direzione e all'istituzione dell'Ufficio;

   b) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello delle specialità dipendente dalla DITRAS, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal Direttore della DITRAS, che è anche responsabile dell'organizzazione interna;

   c) a disciplinare i tavoli tecnici delle autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi;

   d) a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimentali delle autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DITRAS, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser