PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1674
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, GELMINI, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BIANCOFIORE, BIGNAMI, CANNATELLI, FATUZZO, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GAGLIARDI, LABRIOLA, MAZZETTI, MINARDO, MULÈ, NAPOLI, NOVELLI, PEREGO DI CREMNAGO, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SARRO, SIRACUSANO
Disposizioni per la tutela della dignità della persona
nella rete internet
Presentata il 13 marzo 2019
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge mira a contrastare ogni forma di violazione della dignità della persona, in particolare dei minori in quanto soggetti più «deboli» ed esposti, nella rete internet, senza prevedere ulteriori illeciti penali, ma valorizzando gli interventi di natura preventiva e sanzionatoria amministrativa, caratterizzati da un maggior grado di effettività e deterrenza. Inoltre, le misure introdotte consentono di realizzare il miglior equilibrio possibile tra interessi suscettibili di confliggere: esigenze di tutela della persona (soprattutto se minorenne), libertà di espressione e manifestazione del pensiero (sempre più esercitata nella rete internet) e libertà di iniziativa economica dei gestori delle piattaforme digitali.
Al fine di contemperare questi interessi costituzionalmente rilevanti, assicurando dunque che la doverosa garanzia della libertà nella rete internet non degeneri in anomia, si è fatto ricorso a due degli strumenti di tutela preventiva e di autodisciplina che la più avanzata normativa dell'Unione europea promuove, in particolare in materia di protezione dei dati personali.
In primo luogo, dunque, si prevede l'adozione (articoli 2 e 3) di specifiche regole deontologiche da parte dei gestori delle piattaforme, su impulso del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire l'effettiva tutela della persona, anche minorenne, nella rete internet, contrastandone le condotte a vario titolo lesive della dignità.
Lo strumento delle regole deontologiche – che ha dato ottima prova di sé nel campo della protezione dei dati personali – è particolarmente indicato in un settore, quale quello in esame, in cui la doverosa tutela della persona incontra il duplice limite dell'esigenza di non comprimere oltre misura la libertà di espressione e della componente tecnologica, capace di eludere (in assenza di un'adeguata responsabilizzazione dei gestori chiamati ad utilizzarla) anche norme astrattamente assai stringenti.
A questo duplice ordine di limiti le regole deontologiche contrappongono la «forza» derivante dall'essere sì una vera e propria fonte secondaria (ancorché atipica), ma caratterizzata da un'elevata aspettativa di effettività. E questo, in ragione del ruolo centrale svolto dall'ente esponenziale della categoria professionale cui si applicano in fase di formazione dei contenuti prescrittivi e, dunque, anche dell'aderenza delle regole sancite al particolare settore di riferimento.
Espressione del tutto peculiare di un'idea di sussidiarietà normativa orizzontale, le regole deontologiche consentono di introdurre nell'ordinamento regole di condotta a volte anche più effettive ed efficaci di quelle eteronome, perché più aderenti alle caratteristiche della realtà di riferimento e più duttili rispetto all'esigenza di adeguamento all'evoluzione della tecnologia e della società.
Il presidio sanzionatorio (di natura amministrativa) posto a tutela dell'effettività delle regole deontologiche ne rafforza, del resto, la capacità deterrente senza tuttavia far ricorso alla sanzione penale, sconsigliabile in un contesto caratterizzato dall'intersezione tra più libertà fondamentali e, soprattutto, a fronte dell'ipertrofia da cui è affetto il nostro ordinamento penale, tale da depotenziare peraltro la tradizionale efficacia general-preventiva della sanzione penale.
L'ulteriore strumento al quale la presente proposta di legge fa ricorso, all'articolo 9, in chiave preventiva, è quello delle certificazioni previste dal regolamento europeo sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), il cui possesso da parte dei gestori vale a dimostrare la legittimità dei trattamenti effettuati e l'adozione di misure volte alla tutela della persona, anche minorenne, nella rete internet, secondo criteri stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento. Si tratta di uno strumento suscettibile di adesione a titolo volontario, ma idoneo a promuovere, a fronte di una presunzione relativa di legittimità della condotta del titolare, l'adozione di misure efficaci in chiave preventiva e di autodisciplina per garantire la tutela della persona, selezionando le migliori soluzioni tecniche e organizzative a tal fine disponibili.
L'articolo 4 introduce nel codice penale l'articolo 612-ter, che prevede una nuova fattispecie di reato: la diffusione di immagini o di video privati a contenuto sessualmente esplicito (sexting) e, quale aggravante ad effetto speciale, l'utilizzo di questi materiali a scopo di vendetta da parte del coniuge o del partner in ragione della cessazione del legame, sia esso matrimoniale, di unione civile o di mera convivenza (revenge porn). La struttura dell'articolo 612-ter rispecchia la tipica progressione criminale che si registra nella prassi, dove i due fenomeni sono di regola l'uno l'ulteriore degenerazione dell'altro, e colma una lacuna nell'ordinamento ormai particolarmente problematica, data la gravità dell'aggressione alla dignità della persona che questi determinano. Lo dimostrano i molti suicidi di giovani, in particolare donne, che hanno perso il proprio onore e decoro, in definitiva la propria identità sociale, subendo il discredito connesso all'essere improvvisamente una sorta di «porno» protagonisti del web.
Più in dettaglio, la fattispecie presa in considerazione è innanzitutto quella del cosiddetto «sexting primario», ossia il fenomeno in forza del quale il destinatario iniziale dell'immagine o del video lo mette in circolazione, ponendolo a disposizione di una pluralità potenzialmente indeterminata di altri soggetti. Poi si disciplina il cosiddetto «sexting secondario», punendo la condotta di chi, venuto in possesso del predetto materiale, contribuisce alla sua diffusione, ovvero non l'impedisce (secondo comma): infatti, proprio il numero dei destinatari è esso stesso l'elemento che rende concreta e amplifica la «gogna mediatica» in danno della vittima e che ne aumenta la pericolosità sociale.
L'altro fenomeno disciplinato dall'articolo 612-ter, vicino a quello del sexting, è quello del cosiddetto «revenge porn» (la «vendetta porno»): esso, come noto, segue spesso la fine di una relazione sentimentale e viene utilizzato come strumento di diffamazione con finalità ritorsive nei confronti delle vittime, prevalentemente donne.
Nella nuova fattispecie di reato che si intende introdurre con la presente proposta di legge, tale condotta è punita, quale aggravante ad effetto speciale – escludendola, in tal modo, dal giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti – della disposizione generale di cui al primo comma del nuovo articolo 612-ter, relativa al sexting.
L'articolo 5 precisa – con norma di grande rilevanza sistematica – che, nei limiti consentiti dal diritto europeo, la causa di esclusione dell'applicabilità della disciplina in materia di protezione di dati (capace di per sé di assicurare una tutela rilevantissima alla dignità della persona, soprattutto nella rete internet) prevista per i trattamenti svolti per fini personali non deve intendersi sussistente rispetto a condotte (quali la comunicazione a destinatari plurimi o la diffusione) che comportino la fuoriuscita del dato dalla sfera di signoria dell'agente.
Tale disposizione – volta a evitare i possibili fraintendimenti che potrebbero derivare dalla successione normativa registratasi in questa materia – consente di assicurare, senza aporie o dubbi interpretativi, una tutela di assoluto rilievo (anche ai fini penali) alla persona rispetto alla generalità delle condotte realizzate nella rete internet, per garantirne la natura realmente democratica di spazio di esercizio (e non di violazione) delle libertà.
Gli articoli 6, 7 e 8 apprestano un presidio rafforzato a tutela dei minori, realizzando una finalità già prefigurata dalla normativa europea, ma rispetto alla quale il nostro legislatore non ha ancora dato una risposta soddisfacente.
L'articolo 6 prevede che, nel caso di un minore che abbia compiuto quattordici anni, il trattamento è lecito se la manifestazione del consenso è accompagnata dalla trasmissione della carta d'identità in copia fotostatica, o di un documento valido equipollente, e dall'indicazione del codice fiscale. Inoltre, i titolari del trattamento devono poi adottare strumenti e misure di organizzazione interna idonei a verificare l'età effettiva degli utenti e la valida espressione del consenso.
L'articolo 7 prevede che, ai fini delle segnalazioni delle attività illecite previste dalla legge sul cyberbullismo (legge n. 71 del 2017), ciascun dominio debba dotarsi di un indirizzo di posta elettronica dedicato: ciò al fine di rendere agevole, tempestiva e trasparente la tutela degli interessati, qualora individuino violazioni dei propri diritti.
L'articolo 8, nella medesima logica, stabilisce che il Garante per la protezione dei dati personali designi un apposito ufficio dedicato a raccogliere le segnalazioni di attività illecite, con prioritario riguardo a quelle che concernono il trattamento dei dati personali dei minori, e a dare corso agli adempimenti conseguenti, secondo i princìpi di trasparenza, semplificazione, efficacia ed efficienza.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizione)
1. La presente legge è finalizzata a contrastare ogni forma di violazione della dignità della persona, anche minorenne, nella rete internet, mediante l'introduzione di misure preventive e sanzionatorie, nonché di regole deontologiche e di sistemi di certificazione applicabili ai trattamenti di dati personali svolti dai gestori dei siti internet.
2. Ai fini della presente legge, per gestore del sito internet si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, nella rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito.
Art. 2.
(Regole deontologiche per la tutela
del minore nella rete internet)
1. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove l'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, di regole deontologiche per la tutela del minore nella rete internet, al fine di contrastare le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché la realizzazione, per via telematica, dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 609-duodecies del medesimo codice.
2. Ai trattamenti di dati personali realizzati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto delle regole deontologiche di cui al medesimo comma 1, si applica l'articolo 2-quater, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3.
(Regole deontologiche per la tutela della persona e per il contrasto delle molestie nella rete internet)
1. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove l'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2-quater del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, di regole deontologiche per la tutela della persona nella rete internet, fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, al fine di contrastare la realizzazione, per via telematica, dei delitti di cui agli articoli 167, 167-bis e 167-ter del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e agli articoli 595, 604-bis, 612, 612-bis, 617 e 617-septies del codice penale.
2. Ai trattamenti di dati personali realizzati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto delle regole deontologiche di cui al medesimo comma 1, si applica l'articolo 2-quater, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 4.
(Diffusione di immagini o di video privati
sessualmente espliciti)
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti senza il consenso delle persone ivi rappresentate.
Alla pena di cui al primo comma soggiace il soggetto che, venuto in possesso in qualsiasi modo delle immagini o dei video di cui al medesimo comma, contribuisce alla loro ulteriore divulgazione o non la impedisce.
Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in ragione della separazione, del divorzio, della cessazione dell'unione civile ovvero della fine della relazione affettiva, si applica la pena della reclusione da due a sette anni.
Se dai fatti di cui al presente articolo deriva la morte della persona offesa, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata fino alla metà:
a) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) se l'acquisizione delle immagini o dei video pubblicati o divulgati è stata realizzata all'insaputa della vittima.
Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzate, acquisite o comunque detenute in occasione di rapporti o di incontri, anche occasionali.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di ambito di applicazione)
1. All'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la causa di esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento deve ritenersi insussistente nel caso di un trattamento che comporti la diffusione o la comunicazione a destinatari plurimi»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambito di applicazione».
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 2-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di consenso del minore)
1. All'articolo 2-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di minore che abbia compiuto quattordici anni, il trattamento è lecito se la manifestazione del consenso è accompagnata dalla trasmissione della carta d'identità in copia fotostatica o da un documento valido equipollente e dall'indicazione del codice fiscale»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari del trattamento adottano, inoltre, strumenti e misure di organizzazione interna idonei a verificare l'età effettiva degli utenti e la valida espressione del consenso. Il Garante adotta linee guida per l'attuazione del presente comma».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di indirizzi di posta elettronica certificata per la tutela della dignità del minore)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun gestore di sito internet o di social media deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato all'inoltro delle istanze di cui al presente comma».
Art. 8.
(Ufficio per le segnalazioni di attività illecite)
1. Il Garante per la protezione dei dati personali individua un apposito ufficio incaricato di raccogliere le segnalazioni di attività illecite e dare corso agli adempimenti conseguenti, con prioritario riguardo alle segnalazioni che concernono il trattamento dei dati personali dei minori, organizzato secondo princìpi di trasparenza, semplificazione, efficacia ed efficienza.
Art. 9.
(Certificazioni)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento di carattere generale, definisce i criteri per il rilascio ai fornitori di servizi della società dell'informazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di specifiche certificazioni volte a dimostrare la legittimità dei trattamenti effettuati e l'adozione di misure volte alla tutela della persona, anche minorenne, nella rete internet.