FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1714

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MADIA, CECCANTI, UNGARO, GIORGIS, PINI, PICCOLI NARDELLI, PEZZOPANE, UBALDO PAGANO, CRITELLI, MARCO DI MAIO, MORETTO, DE FILIPPO, FIANO, BRUNO BOSSIO, SENSI, NOJA, QUARTAPELLE PROCOPIO, VERINI, GIACHETTI, LOTTI, MARTINA, BONOMO, SERRACCHIANI, BRAGA, CIAMPI, GRIBAUDO

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione

Presentata il 28 marzo 2019

  Onorevoli colleghi! – L'articolo 48 della Costituzione proclama che il voto è personale, eguale, libero e segreto e il suo esercizio è un dovere civico. Sempre l'articolo 48 ci ricorda che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
  Eppure il diritto di elettorato attivo – ricostruito dal pensiero giuridico moderno come una sorta di diritto-dovere dei cittadini e successivamente annoverato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 539 del 1990 nel novero dei diritti fondamentali – incontra nella pratica, soprattutto in un'epoca di sempre più frequenti trasferimenti per motivi di studio, di lavoro e di cura, le difficoltà connesse a una normativa che richiede necessariamente, tranne pochissime eccezioni, di esercitare tale diritto nel comune di residenza nelle cui liste elettorali l'elettore risulta iscritto.
  Naturalmente le ragioni che sottendono questa scelta legislativa sono assolutamente fondate e rispondono a diverse esigenze, tra cui certamente quella di garantire che il voto espresso dal cittadino sia realmente libero e segreto. Si vuole altresì evitare che attraverso l'introduzione della possibilità di votare in un seggio diverso da quello connesso alla propria residenza si possa in qualche modo determinare un'alterazione, anche minima, della rappresentanza. L'obbligo normativamente previsto di esercitare il diritto di voto nel comune di residenza nelle cui liste elettorali l'elettore risulta iscritto persegue dunque, tra gli altri, l'obiettivo di scongiurare il rischio che quel voto possa in alcun modo essere falsato e che la rappresentatività e, quindi, la democraticità delle nostre istituzioni possano anche solo in minima parte essere indebolite. Ciò è ovviamente tanto più vero a fronte di sistemi elettorali che non prevedono un collegio unico nazionale, ma si fondano su collegi diversi distribuiti nel territorio nazionale.
  Eppure, a ogni tornata elettorale, la cronaca riporta gli innumerevoli casi di persone, stimate tra il milione e mezzo e i due milioni, che eleggendo il proprio domicilio in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, di lavoro o di cura si trovano nell'impossibilità materiale di esercitare questo diritto fondamentale e per le quali i continui appelli di tutte le forze politiche per contrastare l'astensione finiscono per avere il sapore di una beffa. Un sapore ancora più amaro alla luce del fatto che alle ultime elezioni non solo gli iscritti all'AIRE, ma anche gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o di studio, come nel caso di studenti dell'Erasmus, hanno potuto esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, contribuendo così alla paradossale disparità di trattamento per cui oggi un cittadino siciliano che frequenta l'Erasmus a Parigi può esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, mentre uno studente siciliano che studia all'università Bocconi o al Politecnico di Milano può farlo solo e unicamente sobbarcandosi i costi, sia economici sia in termini di tempo, necessari per tornare a casa.
  Dunque, quid iuris?
  La presente proposta di legge, partendo dalla disamina degli innumerevoli progetti di legge fino ad oggi presentati e rivolti a vario titolo a riconoscere per competizioni elettorali diverse il voto ai fuorisede e vagliando le problematiche che hanno impedito a tali progetti di andare in porto, anche grazie al contributo di alcuni giovani democratici universitari che hanno riflettuto su questi temi, tenta di trovare un punto di equilibrio tra l'insopprimibile esigenza di non alterare la rappresentanza, e dunque la democraticità delle istituzioni rappresentative, da un lato, e la necessità, da un altro lato – anche per contrastare l'astensionismo – di permettere a tutti i cittadini di esercitare realmente il proprio diritto-dovere di voto. Essa si muove, pertanto, lungo assi diversi.
  Innanzitutto, secondo l'articolo 1 – che detta norme generali per le elezioni politiche, quelle europee e quelle referendarie – la possibilità di votare in un seggio diverso da quello che spetterebbe in base al comune di residenza viene concessa unicamente a fronte di motivi circostanziati di studio, lavoro o cura, che devono essere certificati al momento della domanda, tramite la presentazione di: un certificato di iscrizione presso un'università, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede; una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore; un certificato medico che attesti la necessità di eleggere il proprio domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura. Il presupposto comune per il riconoscimento del diritto di voto in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali l'elettore risulta iscritto è costituito sempre dal fatto che il comune dove è stato eletto il domicilio si trovi in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza. Qualora la distanza tra i due comuni non sia rilevante, l'elettore deve tornare a casa per votare.
  La domanda, cui vanno allegati i documenti che certificano i motivi che giustificano la propria condizione di fuorisede, può essere fatta unicamente per via telematica e tramite riconoscimento con l'identità digitale SPID, non oltre i quarantacinque giorni antecedenti la data prevista per la consultazione elettorale. Questo, oltre a consentire una diffusione ancora maggiore dell'identità digitale che sta piano piano estendendosi in misura sempre più vasta nel nostro territorio con indubbi vantaggi per tutti i cittadini, sarà una garanzia circa l'autenticità dell'identità dell'elettore fuorisede, consentirà all'amministrazione verifiche più puntuali e veloci, tempi di risposta migliori e altri vantaggi.
  I successivi articoli 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge prevedono, invece, modalità diverse di esercizio del diritto di voto per i fuorisede, a fronte delle diverse caratteristiche proprie delle differenti competizioni elettorali. L'articolo 2, in particolare, è dedicato alle consultazioni referendarie: in questo caso il passaggio dal comune di residenza al comune di domicilio non comporta alcuna alterazione della rappresentanza; le schede sono identiche in tutto il territorio nazionale che, ai fini del risultato, costituisce un'unica circoscrizione. Si è ritenuto che la modalità preferibile per l'esercizio del diritto di voto sia costituita dalla possibilità per l'elettore fuorisede di recarsi al seggio di pertinenza nel proprio domicilio, – che verrà comunicato al ricevimento dell'accettazione della domanda inoltrata per via telematica – portando con sé, oltre al documento di identità e alla tessera elettorale, anche una copia della domanda fatta per via telematica nei tempi previsti e dell'accettazione della stessa con l'indicazione del seggio ove recarsi a votare.
  Diversa è invece la soluzione individuata dagli articoli 3, 4 e 5 per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica: in base alle regole vigenti, infatti, i sistemi elettorali previsti per l'elezione di questi tre organi incidono, sia pur in modo diverso, sul contenuto della rappresentanza. Nelle consultazioni europee, infatti, nonostante l'assegnazione dei seggi avvenga sul piano nazionale, si vota comunque in più circoscrizioni pluriregionali e dunque il voto nel seggio che spetterebbe in base al domicilio, in sostituzione di quello previsto in base alla residenza, potrebbe portare l'elettore a esprimere il voto per una lista diversa, incidendo così sulla rappresentanza. I sistemi elettorali in vigore per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, invece, pur essendo anch'essi proporzionali, prevedono per un terzo l'assegnazione dei seggi in collegi uninominali e al Senato, inoltre, la ripartizione dei seggi su base proporzionale avviene solo su scala regionale. L'esercizio del voto nel comune di domicilio (ad esempio, Milano) in luogo di quello di residenza (ad esempio, Roma) determina un cambio di collegio e dunque anche un'alterazione non giustificabile della rappresentanza.
  Pertanto, riprendendo in parte il lavoro svolto da alcuni colleghi senatori nella legislatura corrente con l'atto Senato n. 496 d'iniziativa dei senatori Ginetti ed altri, la modalità di voto riconosciuta in questi casi non può che essere quella del voto per corrispondenza, analogamente a quanto già avviene per gli italiani residenti, o per quelli che si trovino temporaneamente, all'estero. Il cittadino residente a Roma, domiciliato per motivi di studio, lavoro o cura, a Milano, la cui domanda di voto fuorisede venga accettata, voterà comunque per il candidato del collegio che gli spetta in base alle liste elettorali del comune ove risulta iscritto; ma lo farà per corrispondenza.
  Infine, il non meno importante articolo 6 introduce per la prima volta una delega al Governo, molto circostanziata, in via sperimentale e per una sola consultazione elettorale, sul voto elettronico quale possibile modalità alternativa al voto per corrispondenza previsto dagli articoli 4 e 5. Per la prima volta viene introdotto un sistema telematico di votazione – non generalizzato per tutti i cittadini né per tutte le competizioni elettorali –, che rappresenta un valido strumento alternativo al voto per corrispondenza degli elettori fuorisede chiamati all'elezione dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Naturalmente, si tratta di una sperimentazione, che potenzialmente potrebbe consentire il superamento di una serie di obiezioni che da sempre si accompagnano al voto per corrispondenza, tra cui il rischio connesso al trasferimento materiale delle schede elettorali nel territorio italiano per raggiungere il seggio nelle cui liste elettorali l'elettore risulti iscritto.
  Se ben costruito, il sistema telematico di votazione per i fuorisede potrebbe dunque costituire un punto di equilibrio tra l'esigenza di non alterazione della rappresentanza, e dunque di garanzia di democraticità delle istituzioni, e la necessità di rendere effettivo, anche nella nostra epoca, l'esercizio di quel diritto fondamentale riconosciuto a tutti i cittadini dalla Costituzione del 1948.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

  1. In occasione dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui hanno eletto il domicilio.
  2. Gli elettori che ai sensi del comma 1 intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.
  3. All'atto della presentazione della domanda in via telematica prevista dal comma 2, l'elettore deve allegare:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

   b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

   c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

  4. Al momento dell'esercizio del voto nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 l'elettore deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e al proprio documento di identità, anche la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo almeno quarantacinque giorni prima della data della consultazione elettorale e l'accettazione della medesima domanda, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 2.
(Modalità di esercizio del voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione di consultazioni referendarie)

  1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che hanno i requisiti di cui all'articolo 1 possono votare in occasione di consultazioni referendarie, previa esibizione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 4, nella sezione del comune in cui è stato eletto domicilio, indicata nell'accettazione della domanda di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 3.
(Modalità di esercizio del voto per corrispondenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

   «Art. 3-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
   2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

   b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

   c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) le schede elettorali con la relativa busta;

   c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

   d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

   4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
   5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza del tagliando del certificato elettorale; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
   6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

Art. 4.
(Modalità di esercizio del voto per corrispondenza per l'elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati)

  1. Dopo l'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

   «Art. 48-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
   2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, in via telematica, tramite l'identità digitale SPID, allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

   b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

   c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) le schede elettorali con la relativa busta;

   c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

   d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

   4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
   5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza del tagliando del certificato elettorale; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
   6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

Art. 5.
(Modalità di esercizio del voto per corrispondenza per l'elezione dei rappresentanti al Senato della Repubblica)

  1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

   «Art. 13-bis.1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino domiciliati in un comune diverso da quello di residenza e che per motivi di studio, lavoro o cura si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.
   2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, secondo modalità fissate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, in via telematica, allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui l'elettore ha il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;

   b) una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;

   c) un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Entro il trentesimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) le schede elettorali con la relativa busta;

   c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;

   d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

   4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale, alla ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della domanda in via telematica di cui al comma 2 almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale e all'accettazione della domanda medesima. L'elettore rispedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.
   5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data della consultazione elettorale sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede la data della consultazione elettorale, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.
   6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, l'inserisce nell'urna. Riporta sul verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

Art. 6.
(Delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la sperimentazione di sistemi telematici di votazione, limitata alla consultazione elettorale successiva alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, per i cittadini che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano temporaneamente domiciliati in un luogo diverso dal comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che gli elettori in possesso dei requisiti e dei documenti di cui all'articolo 1, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, possano accedere a una modalità di voto per via telematica, in luogo del voto per corrispondenza, da tenere nel medesimo periodo previsto per la consultazione elettorale;

   b) prevedere che le modalità telematiche garantiscano che il voto sia personale, libero e segreto, istituendo un seggio telematico presso ciascun comune capoluogo di regione;

   c) prevedere che l'identificazione dell'elettore avvenga esclusivamente attraverso il duplice canale della carta d'identità elettronica e dell'identità digitale SPID, con l'obbligo di presentazione della domanda almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sui nuovi testi nel termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

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