FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1764

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DONNO

Delega al Governo per l'introduzione del reddito energetico nazionale

Presentata il 10 aprile 2019

Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si delega il Governo a introdurre il cosiddetto reddito energetico nazionale.
Già sperimentato con successo nel comune di Porto Torres, in provincia di Sassari, e adottato dalla regione Puglia, in entrambi i casi a seguito di intesa con il Gestore dei servizi energetici (GSE), l'iniziativa mette insieme una misura di contrasto della povertà e lo sviluppo delle energie rinnovabili, permettendo di raggiungere un triplice obiettivo: la tutela dell'ambiente, grazie al contributo all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; la promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica.
La promozione dello sviluppo economico del territorio.
Con la delega al Governo si propone, dunque, di estendere a tutto il territorio nazionale quanto già sperimentato con successo in Sardegna e in Puglia, favorendo la progressiva diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso le utenze residenziali domestiche o condominiali. In particolare, è riconosciuto un contributo per acquistare e installare gli impianti fotovoltaici in via prioritaria a famiglie che si trovano in condizioni di disagio socio-economico.
Grazie all'autoconsumo dell'energia prodotta, le famiglie potranno abbattere i costi della bolletta elettrica. È stato stimato che l'installazione dell'impianto fotovoltaico consentirà alle famiglie che si trovano in stato di indigenza di risparmiare mediamente circa 200 euro all'anno sulla bolletta elettrica. Il Governo, con decreto legislativo, ai fini della cui adozione è previsto il coinvolgimento dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, non per ultimo, dell'economia e delle finanze, individuerà i criteri per la concessione del contributo, demandando, tra l'altro, a un regolamento la specifica disciplina attuativa. In particolare, i criteri per l'individuazione dei beneficiari devono favorire, in via prioritaria, le utenze domestiche dei nuclei familiari che si trovano in stato di indigenza.
Per la concreta attivazione del reddito energetico nazionale si dovrà sottoscrivere con il GSE un'apposita convenzione. L'energia prodotta potrà essere consumata dall'utente per le proprie necessità, mentre quella non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto, stipulato tra i singoli cittadini e lo stesso GSE.
L'obiettivo del progetto non è solo quello di dare un sostegno alle famiglie in difficoltà economica, ma anche di diffondere la cultura delle energie rinnovabili. Con il reddito energetico nazionale i cittadini non saranno solo fruitori, ma anche produttori di energia, coniugando l'attenzione per l'ambiente con i princìpi di equità ed eticità e creando sviluppo.
L'iniziativa, attraverso la promozione di un modello di generazione distribuita dell'energia, favorisce lo sviluppo, a livello locale, di un tessuto socio-economico e produttivo ispirato alla trasformazione ecosostenibile dei processi produttivi, attraverso le necessarie innovazioni tecnologiche e organizzative.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un decreto legislativo per l'istituzione di un sistema di incentivi, denominato reddito energetico nazionale, che, al fine di favorire la progressiva diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare, preveda la concessione di un contributo per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici da parte di titolari di utenze di energia elettrica residenziali, domestiche o condominiali, che versano in condizioni di disagio socio-economico, a condizione che i medesimi titolari assumano l'impegno ad attivare, tramite la sottoscrizione di una convenzione con il Gestore dei servizi energetici, lo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, realizzando il necessario coordinamento normativo con le disposizioni vigenti, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tutela dell'ambiente, favorendo, in particolare, l'abbattimento delle emissioni atmosferiche mediante il progressivo incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

b) promozione della coesione economico-sociale, incrementando progressivamente le utenze beneficiarie del contributo di cui al comma 2;

c) sviluppo economico del territorio, migliorando l'efficienza energetica degli immobili e favorendo lo sviluppo di una filiera locale nel settore dell'installazione, della manutenzione e della gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, con la procedura di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Qualora il decreto legislativo di cui all'articolo 1 determini nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non trovino compensazione nel proprio ambito, il decreto stesso è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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