FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1773

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BUOMPANE, DAVIDE AIELLO, ASCARI, CATALDI, DEL MONACO, FARO, GRIMALDI, IORIO, IOVINO, LOMBARDO, LOVECCHIO, MAGLIONE, MAMMÌ, MANZO, MISITI, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, GIOVANNI RUSSO, SCERRA, VILLANI

Modifiche all'articolo 12 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernenti la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale nei casi di danno arrecato al patrimonio delle società partecipate da amministrazioni pubbliche

Presentata l'11 aprile 2019

  Onorevoli Colleghi! – L'intervento normativo operato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ha riassunto in un quadro organico le numerose disposizioni finora vigenti in materia e ne ha ridisegnato la disciplina con la finalità di ridurre e di razionalizzare il sistema delle società a partecipazione pubblica, avendo anche riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni medesime e al contenimento della spesa pubblica. L'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 disciplina il regime di responsabilità dei rappresentanti degli enti partecipanti. In particolare, sono previste norme specifiche sulla responsabilità civile e contabile delle società partecipate e dei componenti degli organi societari, nonché sulla definizione di danno erariale nei confronti degli enti partecipanti. Il suddetto articolo 12 ha inoltre disciplinato il riparto della giurisdizione tra il giudice contabile e il giudice ordinario, riconoscendo la giurisdizione del primo solo ed esclusivamente in caso di danno arrecato al patrimonio del socio pubblico e nel residuale caso di danno arrecato al patrimonio della società in house. Ciò significa che attualmente, in tutti i casi di mala gestio delle società partecipate da enti locali, cioè di danno al patrimonio delle società, lo stesso non è configurabile come danno erariale (anche per quelle partecipate al 100 per cento, a meno che non siano in house), restando perciò esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, in forza dell'espressa previsione del suddetto articolo 12. L'assenza della giurisdizione della Corte dei conti in caso di sprechi da parte delle società partecipate da enti pubblici rappresenta un gravissimo vulnus alla tutela delle finanze pubbliche, atteso che, specialmente laddove si tratti di società partecipate totalmente da enti pubblici, le risorse da queste gestite hanno anch'esse, ovviamente, natura pubblica. Si consideri, inoltre, che la previsione della competenza della giurisdizione contabile non vale certo a escludere quella ordinaria, potendo le due essere anche concorrenti. La presente proposta di legge è volta a modificare l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, estendendo la giurisdizione contabile ai casi di danno a tutte le società partecipate da enti pubblici, anche qualora non appartengano alla categoria delle società in house.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 12 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il primo periodo è soppresso;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 2, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti delle società partecipate»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Costituisce danno erariale sia il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dalle società partecipate da amministrazioni pubbliche, sia il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dagli enti pubblici partecipanti alle predette società, ivi compreso, in quest'ultimo caso, il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti, o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».

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