FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1777

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORFINI

Disposizioni concernenti la definizione e le prestazioni del servizio di mensa scolastica

Presentata il 16 aprile 2019

  Onorevoli Colleghi! — Le cronache di questi mesi ci raccontano episodi di discriminazione che riguardano minori che frequentano le scuole del nostro Paese, umiliati da quelle stesse istituzioni che dovrebbero proteggerli. Ci scagliamo con forza contro ogni forma di bullismo nelle scuole e poi lasciamo che i nostri figli si sentano diversi e inferiori per responsabilità che non sono loro proprio in un momento delicato come quello della condivisione del cibo a scuola.
  È giusto che non sia negata la mensa scolastica a chi non può permettersi di pagarla e per questo devono essere attivati tutti gli strumenti consentiti dalla legislazione vigente. Allo stesso tempo è necessario che a subire danni per una mancanza dei genitori non siano i bambini, messi alla pubblica gogna senza probabilmente comprenderne neppure il motivo.
  Non possiamo consentire discriminazioni, a maggior ragione ai danni di minori che devono poter vivere la propria socialità scolastica senza dover scontare negligenze non proprie. Non è accettabile che la lotta contro i «furbetti delle mense» possa utilizzare come arma i bambini, escludendoli o differenziandoli in un momento fondamentale per la loro crescita educativa e anche per la loro salute.
  È diritto dei bambini, di tutti i bambini, crescere in una società che si prenda cura di loro e che si faccia carico delle loro fragilità, senza crearne di nuove nascondendosi dietro la burocrazia.
  Oggi i servizi di mensa scolastica sono considerati dalla legge come «attivabili a richiesta degli interessati» e «assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati» (articolo 6 del decreto legislativo n. 63 del 2017).
  Quello della mensa scolastica deve essere invece riconosciuto come un servizio pubblico essenziale, parte indispensabile delle attività educative assicurate dalle scuole, nella consapevolezza della sua funzione formativa e di socializzazione, nonché di strumento per garantire ai bambini diritti fondamentali come quelli alla salute e all'assistenza, ma anche di strumento per la lotta alla dispersione scolastica.
  L'articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2017 inserisce il servizio di mensa tra gli interventi che lo Stato, le regioni e gli enti locali devono programmare su tutto il territorio nazionale per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, riconoscendo in questo modo come il servizio di mensa scolastica sia legato alla fruizione del diritto allo studio.
  Sappiamo che nella realtà non è così e che il servizio di mensa è erogato in modo estremamente discontinuo e disomogeneo nel nostro Paese. Ce lo racconta, da ultimo, il rapporto «(Non) Tutti a mensa 2018» che l'organizzazione internazionale Save The Children ha dedicato al servizio di ristorazione scolastica per le scuole primarie in Italia, pubblicato nel settembre 2018. Il quadro che ci restituisce è particolarmente preoccupante, visto che dai dati forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emerge che «in 9 regioni italiane più del 50 per cento degli alunni non ha la possibilità di usufruire del servizio mensa» con una situazione che al sud si fa allarmante. Grandi disparità si registrano anche in merito alle tariffe, alle agevolazioni (per le quali alcuni comuni pongono la residenza come requisito fondamentale per accedere alle esenzioni, introducendo un ulteriore elemento di disparità di trattamento) e alle esclusioni, nonché alle modalità di gestione del servizio stesso. Si arriva, addirittura, a escludere dal servizio di mensa i figli dei genitori morosi: «sui 45 comuni monitorati, applicano l'esclusione 9 degli 11 comuni che prevedono la sospensione dal servizio del bambino in caso di morosità delle famiglie, mentre gli altri 34 comuni confermano di non rivalersi sugli alunni in caso di morosità dei genitori, attivando da norma le procedure di recupero crediti».
  In Italia, il fenomeno della dispersione scolastica è ancora un problema radicato, soprattutto in alcune aree territoriali, e la povertà minorile costituisce una piaga dolorosa con un'incidenza di povertà assoluta nel 2017 pari al 12,1 per cento e con 2.156.000 minori in condizioni di povertà relativa (dati dell'ISTAT).
  In questa situazione è evidente che anche un servizio di mensa scolastica erogato con equità a tutti i minori, senza differenze e discriminazioni e con adeguati standard di qualità alimentare, possa essere uno strumento per contribuire alla lotta contro questi fenomeni che chiamano in causa con urgenza le istituzioni.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che il diritto al servizio di mensa scolastica costituisce un livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  All'articolo 2 si stabilisce che l'accesso alla somministrazione di alimenti e di bevande nelle strutture scolastiche è garantito dai comuni a tutti i minori presenti negli istituti scolastici, senza eccezione alcuna se non per motivi documentati di salute e di riservatezza.
  In funzione dell'equa distribuzione del servizio, i regolamenti comunali devono prevedere agevolazioni per le fasce meno abbienti in termini di esenzione o di rateizzazione delle rette, senza escludere i minori residenti in un altro comune.
  L'articolo 3 dispone che le amministrazioni locali si adeguino alle disposizioni della legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione del servizio di mensa scolastica)

  1. Per servizio di mensa scolastica si intende la somministrazione di alimenti e di bevande ai minori in orario scolastico.
  2. Il diritto al servizio di mensa scolastica costituisce un livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che sancisce, in particolare, il diritto dei bambini a un'alimentazione sana e adeguata per garantire loro il miglior stato di salute possibile.

Art. 2.
(Accesso al servizio di mensa scolastica)

  1. I comuni garantiscono l'accesso di tutti i minori al servizio di mensa scolastica, ove istituito, in condizioni di parità.
  2. Al fine di cui al comma 1, i regolamenti comunali prevedono fasce di esenzione per i soggetti meno abbienti nonché forme di rateizzazione delle rette relative al servizio di mensa scolastica, da applicare anche ai minori che frequentano un istituto scolastico situato in un comune diverso da quello di residenza.
  3. In ogni caso i comuni non possono, pena l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, prevedere limitazioni all'accesso al servizio di mensa scolastica ai minori, anche in caso di mancato o tardivo pagamento della retta definita ai sensi del comma 2, fatti salvi documentati motivi di salute e di riservatezza riguardanti il minore interessato.
  4. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, dopo le parole: «denominato ISEE,» sono inserite le seguenti: «in modo da garantire l'effettivo accesso ai servizi, con particolare attenzione ai minori in condizioni di fragilità economica e sociale,».

Art. 3.
(Adeguamento delle amministrazioni pubbliche locali)

  1. Le amministrazioni pubbliche locali si adeguano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

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