FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1794

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRESCIA, D'ARRANDO, MACINA, DIENI, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO, ELISA TRIPODI

Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215

Presentata il 18 aprile 2019

  Onorevoli Colleghi! – Il tema dell'indipendenza dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) è stato ripetutamente avanzato da diverse parti della società civile. Istituito nel 2003, l'UNAR ha visto troppo spesso compromessa la propria funzione costitutiva a causa di inopportune ingerenze e di speculazioni politiche, trasversali nel tempo.
  L'importante finalità dell'organismo, definita dall'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, deve essere garantita attraverso un assetto istituzionale diverso rispetto a quello finora previsto dalla legge.
  Si ritiene che il legislatore debba dunque mettere riparo a un errore genetico, a un vizio di fondo esistente ormai da quasi vent'anni, che ha portato l'organo sostanzialmente sotto il controllo del Governo, collocandolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.
  Per questo motivo, la presente proposta di legge punta di fatto a sopprimere l'UNAR e a istituire l'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni, un organo indipendente con le stesse funzioni dell'UNAR.
  L'Autorità garante è composta dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa determinazione adottata d'intesa dai Presidenti delle Camere sulla base di specifici requisiti che ne assicurano l'indipendenza.
  Per il perseguimento dei propri obiettivi l'Autorità garante si avvale anche di proprio personale.
  In particolare, la presente proposta di legge, all'articolo 1, interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, sostituendo l'UNAR con l'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni alla quale spetta, in generale, il compito di garantire il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, assicurando quindi che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
  L'articolo 2 reca disposizioni finali e di coordinamento. In particolare, oltre a confermare lo stanziamento economico oggi in capo all'UNAR, si stabilisce che il registro delle associazioni e degli enti impegnati nel contrasto alle discriminazioni, attualmente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, venga trasferito presso l'Autorità garante e trasmesso annualmente al citato Dipartimento. Inoltre si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia ridefinita l'organizzazione interna del medesimo Dipartimento a seguito della soppressione dell'UNAR.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:

   «Art. 7. – (Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni)1. Per garantire il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, è istituita l'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni, di seguito denominata “Autorità garante”, con funzioni di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo, imparziale e indipendente, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali.
   2. In particolare, i compiti dell'Autorità garante sono i seguenti:

   a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

   b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

   c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o a compensare le situazioni di svantaggio e a garantire il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione;

   d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

   e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni di cui al comma 1, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

   f) redigere una relazione annuale per le Camere sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela;

   g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

   3. L'Autorità garante ha facoltà di richiedere a enti, persone e imprese, che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
   4. L'Autorità garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
   5. L'Autorità garante è composta dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza ed esperienza comprovate nel campo del contrasto delle discriminazioni e che abbiano svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero.
   6. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. I componenti del Collegio sono scelti a seguito di una procedura informata a criteri di trasparenza e di evidenza pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità di competenze maturate nella lotta alle discriminazioni all'interno delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6. In sede di prima attuazione della presente disposizione, tali competenze devono essere maturate all'interno delle associazioni e degli enti iscritti nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità.
   7. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei componenti del Collegio è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente e un vicepresidente con votazione a maggioranza dei due terzi.
   8. Gli incarichi di presidente e di componente del Collegio sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione, direzione o controllo, nonché con l'esercizio di ogni professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni e in enti che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti del Collegio non possono svolgere alcuna attività nell'ambito di associazioni, partiti o movimenti politici.
   9. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti del Collegio sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Del Collegio non possono fare parte i magistrati in servizio.
   10. Al presidente e ai componenti del Collegio compete un'indennità di funzione pari a un terzo del limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.
   11. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente del Collegio cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina. Alla sostituzione dei componenti cessati si provvede con le modalità previste dal comma 6.
   12. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Autorità garante si avvale dell'Ufficio, composto da proprio personale assunto mediante concorso pubblico. All'Ufficio dell'Autorità garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie coerenti con i compiti dell'Autorità garante, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.
   13. L'Ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, compresi magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché di esperti della materia e di consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità garante adotta un regolamento concernente il proprio funzionamento e, in particolare, il trattamento giuridico ed economico del personale, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché le funzioni del Collegio e dell'Ufficio».

Art. 2.
(Norme di coordinamento e disposizioni finali)

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) al comma 1, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni»;

    2) al comma 3, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità garante» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla sua tempestiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità»;

   b) al comma 1 dell'articolo 8, le parole: «dell'ufficio di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità garante».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla definizione dell'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di adeguarla alle disposizioni di cui alla medesima legge.

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