FRONTESPIZIO

PARERI
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Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1813-445-A

PROPOSTA DI LEGGE

1813

APPROVATA DALLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 ottobre 2016 (v. stampato Camera n. 4096 della XVII legislatura)

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 3 ottobre 2017

RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UNA NUOVA DELIBERAZIONE CON MESSAGGIO MOTIVATO A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
il 27 ottobre 2017 (v. Doc. I, n. 2, della XVII legislatura)

APPROVATA, CON MODIFICAZIONI,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 aprile 2019 (v. stampato Senato n. 1)

d'iniziativa dei senatori
AMATI, BERTUZZI, CANTINI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, D'ADDA, FEDELI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, PAGLIARI, PEZZOPANE, PIGNEDOLI

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 aprile 2019

e

PROPOSTA DI LEGGE

445

d'iniziativa del deputato FORNARO

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Presentata il 29 marzo 2018

(Relatore: UNGARO)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La VI Commissione permanente (Finanze), il 4 novembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1813, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 1813 e 445, si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato, recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo», adottata quale testo base dalla VI Commissione, cui è abbinata la proposta di legge n. 445 Fornaro;

evidenziato come il provvedimento intervenga sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona, nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine antipersona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cosiddette «cluster», e di sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività;

evidenziato come la materia sia attualmente disciplinata dalla legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, dalla Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 106 del 1999, e dalla Convenzione di Oslo del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011;

segnalato come il provvedimento fosse stato approvato da entrambi i rami del Parlamento nella XVII legislatura e sia stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 27 ottobre 2017, in ragione degli «evidenti profili di illegittimità costituzionale» – in relazione al rispetto dell'articolo 3 della Costituzione – derivanti dalla mancanza della cosiddetta «clausola di salvaguardia penale» (in virtù della quale la sanzione amministrativa si applica salvo che il fatto costituisca reato) per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati (soggetti che occupano posizioni apicali all'interno degli enti intermediari abilitati), e perciò determinando, per la medesima condotta di finanziamento, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, già previsto dall'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, l'altro amministrativo, previsto dall'articolo 6 della proposta di legge approvata – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale);

rilevato come, al fine di superare i profili di illegittimità costituzionale sopra richiamati, il comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento in esame preveda che le sanzioni amministrative ivi previste a carico delle persone fisiche per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1 si applichino «salvo che il fatto costituisca reato»;

segnalato come il comma 1 dell'articolo 1 abbia solo parzialmente portata innovativa rispetto al quadro normativo vigente, in quanto alcuni dei divieti da esso sanciti sono già previsti dalla legge n. 95 del 2011;

rilevato altresì come il comma 1 dell'articolo 1 ponga divieti aventi efficacia erga omnes, non diretti a una specifica categoria, mentre il comma 4 del medesimo articolo aggiunge che tali divieti «valgono per tutti gli intermediari abilitati» come definiti dall'articolo 2 e ponga uno specifico divieto di investimento, nelle attività di cui al comma 1, per le fondazioni e i fondi pensione;

sottolineata l'esigenza di assicurare la coerenza del quadro sanzionatorio per la violazione dei divieti in materia;

rilevato in particolare come, in virtù del quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge, il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o cluster) sia sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 95 del 2011), e sia corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (ai sensi dell'articolo 6 della proposta di legge n. 1813), mentre il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona non sia mai sanzionato penalmente, ma costituisca illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (ai sensi dell'articolo 6 della proposta di legge n. 1813);

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «tutela del risparmio e mercati finanziari», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a coordinare il contenuto del comma 1 dell'articolo 1, che sembra introdurre un divieto di finanziamento per «chiunque», nello spirito delle Convenzioni internazionali in materia, con il contenuto del comma 4 del medesimo articolo, che sembra limitare tali divieti agli intermediari finanziari e a fondazioni e fondi pensione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni in materia di sanzioni di cui all'articolo 6, nel senso di uniformare, nello spirito delle Convenzioni internazionali in materia, il quadro sanzionatorio penale applicabile al finanziamento di imprese che producono mine antipersona, da una parte, con quello applicabile al finanziamento di imprese che producono munizioni a grappolo, dall'altra;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 1, nella parte in cui replica in parte divieti già vigenti.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminata per le parti di competenza la proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato, recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo», adottata come testo base dalla VI Commissione per il prosieguo dell'esame e l'abbinata proposta di legge n. 445 Fornaro;

premesso che:

la proposta di legge introduce, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il divieto totale al finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo (cosiddetti cluster);

il provvedimento reca altresì, al secondo periodo del medesimo comma dell'articolo 1, il divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, e di qualunque parte di esse nonché, al comma 4 dell'articolo 1, il divieto per le fondazioni e per i fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività citate;

i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 1 operano – secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo – nei confronti degli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a);

il comma 1 dell'articolo 6 prevede, per gli intermediari abilitati che non osservino «i divieti di cui all'articolo 1» la sanzione pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro per i casi in cui si rilevino le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere imputata una responsabilità amministrativa per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio;

il comma 2 dell'articolo 6 prevede, sempre per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, salvo che il fatto costituisca reato;

considerato che:

il fondamento normativo della disciplina della messa al bando delle munizioni a grappolo è contenuta nella legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo, che, all'articolo 7, prevede la pena della reclusione da tre a dodici anni e la multa da euro 258.228 a euro 516.456, per colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività;

il fondamento normativo della disciplina della messa al bando delle mine antipersona è contenuta nella legge 18 novembre 1997, n. 374, come modificata dalla legge 26 marzo 1999, n. 106, che sanziona penalmente (con la stessa pena anche pecuniaria prevista dal citato articolo 7 della legge n. 95 del 2011) soltanto chiunque usa, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, senza quindi prevedere alcuna sanzione penale per il finanziamento di tali attività;

dall'impianto normativo risultante dalla disciplina generale recata dalle citate leggi n. 95 del 2011 e n. 374 del 1997 e dalla disciplina speciale introdotta dal provvedimento in esame deriverebbe una sanzionabilità sul piano penale del solo soggetto fisico che assiste finanziariamente le attività di produzione delle munizioni a grappolo e non del soggetto fisico che assiste finanziariamente le attività di produzione delle mine antipersona, a fronte di una sanzionabilità sul piano amministrativo dell'intermediario abilitato e delle persone fisiche che rivestono ruoli di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, sia nel caso in cui l'intermediario finanzi le attività di produzione delle munizioni a grappolo sia nel caso in cui lo stesso finanzi le attività di produzione delle mine antipersona;

andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere nel testo una novella all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, al fine di aggiungere, quale ulteriore condotta della fattispecie penale ivi prevista, quella di chiunque finanzi le attività relative alle mine antipersona;

rilevato che:

il divieto di ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di mine antipersona è previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 374 del 1997, con previsione sanzionatoria penale per la violazione del divieto di tutte le attività citate, con l'esclusione della previsione sanzionatoria penale dell'attività di ricerca tecnologica;

per le munizioni a grappolo la legge n. 95 del 2011 introduce la sanzione penale per attività riconducibili alla fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione, nulla prevedendo invece per l'attività di ricerca tecnologica;

il provvedimento in esame introduce, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il divieto di ricerca tecnologica per le munizioni a grappolo, nonché il divieto di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di tali munizioni;

dalla formulazione del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, che individua negli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i soggetti destinatari dei divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo, discenderebbe che i riportati divieti di cui al secondo periodo dello stesso comma 1 interessino quindi esclusivamente gli intermediari abilitati;

appare incongruo il riconoscimento in capo a soggetti finanziari di un'attività di ricerca tecnologica, oltre che di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster;

pertanto andrebbe soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, in quanto: relativamente al divieto di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, e di qualunque parte di esse, esso risulterebbe già contemplato e penalmente punito all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011; relativamente al divieto di ricerca tecnologica di tali munizioni, esso andrebbe più opportunamente inserito nella disciplina generale, tra le condotte penalmente rilevanti contemplate dal citato articolo 7 della stessa legge n. 95 del 2011;

ai fini di una coerenza sistematica del quadro sanzionatorio con riferimento all'attività di ricerca tecnologica, andrebbe di conseguenza prevista la sanzionabilità penale di tale attività sia con riferimento alle mine antipersona, aggiungendola tra le condotte punite penalmente all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, sia con riferimento alle munizioni e submunizioni cluster, aggiungendola tra le condotte punite penalmente all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, come modificata dalla legge n. 106 del 1999;

osservato che:

il divieto di finanziamento introdotto al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge riguarda gli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), tra i quali risultano ricomprese solo le fondazioni di natura bancaria, con conseguente esclusione dall'ambito di applicazione dello stesso delle fondazioni che non abbiano tale natura, le quali sono invece destinatarie del divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite stabilite dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 1;

è prevista dall'articolo 6, comma 1, solo per gli intermediari abilitati la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti «di cui all'articolo 1», tra i quali è quindi da ricomprendere anche il divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite che abbiano ad oggetto mine antipersona e munizioni a grappolo;

dalla formulazione della richiamata disposizione discende quindi che non è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria alle fondazioni che non abbiano natura bancaria, le quali trasgrediscano al divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite che abbiano ad oggetto mine antipersona e munizioni a grappolo;

andrebbe pertanto prevista l'estensione della previsione sanzionatoria di cui all'articolo 6 comma 1 anche alle fondazioni di tale natura;

conseguentemente andrebbe estesa la previsione sanzionatoria di cui al comma 2 dell'articolo 6, prevista per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati, anche ai soggetti che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di fondazioni di natura non bancaria;

ritenuto infine che:

il divieto di finanziamento di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 colpisce società che svolgono diverse tipologie di attività relative alle mine antipersona e alle munizioni a grappolo, tra le quali non compare l'attività di ricerca tecnologica;

andrebbe inserita anche tale ulteriore tipologia di attività tra quelle interessate dal divieto di finanziamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda una novella all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, che inserisca il finanziamento di attività aventi ad oggetto mine antipersona quale ulteriore condotta della fattispecie penale ivi prevista;

2) si sopprima il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, prevedendo al contempo una novella all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, volta a inserire l'attività di ricerca tecnologica avente ad oggetto le munizioni a grappolo tra le condotte già punite penalmente dal medesimo articolo; conseguentemente, si preveda, altresì, una modifica dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, volta a prevedere tra le condotte ivi punite penalmente anche l'attività di ricerca tecnologica avente ad oggetto mine antipersona;

3) si modifichino i commi 1 e 2 dell'articolo 6 prevedendo le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste anche per le fondazioni che non abbiano natura bancaria, le quali violino il divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite aventi ad oggetto mine antipersona o munizioni a grappolo, previsto dal secondo periodo del comma 4;

4) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 si inserisca anche l'attività di ricerca tecnologica in materia di mine antipersona e munizioni a grappolo tra quelle svolte dalle società che non possono essere finanziate dagli intermediari abilitati.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato, recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo», adottata come testo base dalla Commissione di merito;

preso atto che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere a carattere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento in quanto il provvedimento reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza della III Commissione;

considerato che la proposta si connette a due distinti accordi internazionali: la Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona del 1997, ratificata dal nostro Paese con la legge 26 marzo 1999, n. 106, che ha modificato la legge 29 ottobre 1997, n. 374, vertente sulla medesima materia, e la Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo o cluster munitions, ratificata dall'Italia con la legge 14 giugno 2011, n. 95;

apprezzate le norme di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, che vieta anche per le mine antipersona il finanziamento di imprese che, in Italia o all'estero, le producono, commercializzano o le detengono, laddove analogo divieto è già vigente per le munizioni a grappolo e submunizioni cluster;

apprezzato, d'altra parte, il divieto di svolgere ricerca tecnologica disposto al medesimo articolo 1, comma 1, secondo periodo, per le munizioni a grappolo e submunizioni cluster, e già vigente per le mine antipersona;

valutato positivamente il comma 2 del medesimo articolo 1 che dispone che le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività espressamente consentite dalla Convenzione di Ottawa e dalla Convenzione di Oslo, con l'effetto di permettere le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento umanitario;

segnalato il comma 4 dell'articolo 1 che, precisando che i sopra citati divieti «valgono per tutti gli intermediari abilitati», richiede un coordinamento con il divieto valido erga omnes;

disposto dal comma 1 dello stesso articolo 1 al fine di non inficiare la coerenza del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 6;

segnalato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce «intermediari abilitati», tra gli altri soggetti, anche le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie;

sottolineato l'elevato valore umanitario del provvedimento che rappresenta un ulteriore passo in avanti per il nostro Paese, che già da numerosi anni si spende con crescente credibilità in ambiti di cooperazione internazionale legate all'assistenza alle vittime di ordigni inesplosi e di bonifica umanitaria grazie al Fondo istituito dalla legge 7 marzo 2001, n. 58;

evidenziata, in generale, l'esigenza di intensificare l'azione politico-diplomatica in materia di disarmo umanitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le norme di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 1 del provvedimento.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato il 30 aprile 2019 e adottata come testo base dalla VI Commissione della Camera nella seduta del 6 ottobre 2020;

considerato che l'iniziativa legislativa interviene in materia di divieto di finanziamento delle imprese che producono mine anti-persona e munizioni a grappolo, vietando, altresì, di svolgere attività di ricerca tecnologica nel settore;

rilevata l'opportunità di precisare l'ambito soggettivo di applicazione dei divieti previsti, se essi, cioè, si applichino alla generalità dei soggetti o solo agli intermediari finanziari abilitati;

considerato che la proposta di legge definisce, poi, i compiti di controllo e di verifica delle Autorità di vigilanza (articolo 3), i compiti attribuiti agli intermediari (articolo 4), le modalità con le quali verificare il rispetto dei divieti posti dalle norme in esame (articolo 5) nonché le sanzioni amministrative applicabili, in caso di mancata ottemperanza ai divieti previsti, agli intermediari abilitati e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli stessi intermediari, prevedendo, solo per questi ultimi, la clausola «salvo che il fatto non costituisca reato» (articolo 6);

preso atto che la disciplina del quadro sanzionatorio amministrativo integra quanto già previsto a legislazione penale vigente;

considerato, al riguardo, l'opportunità di considerare anche dal punto di vista penale il finanziamento delle imprese che producono mine anti-persona, al pari di quanto già previsto per la produzione di munizioni a grappolo, in considerazione della stessa considerazione riservata sul punto dalle Convenzioni di Ottawa e di Oslo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato, recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo», adottata quale testo base dalla VI Commissione, cui è abbinata la proposta di legge n. 445 Fornaro;

sottolineata positivamente la preclusione, di cui all'articolo 1, comma 3, di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico per le società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster,

rilevato che il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona non viene sanzionato penalmente né attraverso la previsione di una sanzione amministrativa, ma si configura unicamente quale mero illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati, evidenziandosi una evidente e non comprensibile disparità di trattamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato, e abbinata n. 445, recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo»;

considerato che la proposta di legge reca un contenuto analogo a quello di una proposta approvata sia dalla Camera sia dal Senato nella scorsa legislatura, il cui iter non è stato completato a causa del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica e della successiva fine della legislatura;

preso atto che le motivazioni alla base del rinvio sono state superate dall'attuale testo del provvedimento;

condivise le finalità delle disposizioni recate dalla proposta di legge, sebbene queste investano solo marginalmente le competenze della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato della proposta di legge n. 1813, approvata dal Senato, recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo»;

ricordato che la disciplina vigente prevede già alcune norme specifiche, anche sanzionatorie, adottate in attuazione di obblighi assunti in sede internazionale, con particolare riferimento alla legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, modificata dalla legge n. 106 del 1999 di ratifica della Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata da 127 paesi nel dicembre 1997, e alla legge n. 95 del 2011, con la quale è stata ratificata la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, adottata il 30 maggio 2008;

rilevato che la proposta di legge interviene sulla predetta disciplina vigente prevedendo, all'articolo 1, comma 1, il divieto totale al finanziamento di società che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, nonché il divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, e introducendo al contempo le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli intermediari abilitati, nonché dei loro amministratori che non osservano i predetti divieti, salvo che il fatto non costituisca reato;

ricordato altresì che il Parlamento europeo ha sostenuto sia la citata Convenzione relativa alle munizioni a grappolo, sia quella riguardante le mine antipersona, promuovendone l'adozione con apposite risoluzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio coordinare il contenuto del comma 1 dell'articolo 1, che sembra introdurre un divieto totale di finanziamento e delle altre attività ivi citate valido «erga omnes» in coerenza con lo spirito delle Convenzioni internazionali citate in premessa, con il contenuto del comma 4 del medesimo articolo che sembra invece limitare tali divieti ai soli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché alle fondazioni e ai fondi pensione con riguardo al divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al medesimo comma 1.

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