FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1823

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, VISCOMI

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza

Presentata il 3 maggio 2019

  Onorevoli Colleghi! — Il presente progetto di legge si rende necessario per risolvere un problema che si è verificato a seguito di un'interpretazione del tutto arbitraria delle vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi dei liberi professionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria, che l'INPS ha voluto imporre nonostante la soccombenza in tutti gli innumerevoli e conformi pronunciamenti giurisprudenziali.
  Come noto, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, approvate a suo tempo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, hanno previsto la possibilità di esercitare l'attività professionale senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria (nel solo caso degli avvocati del libero foro, fino all'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012).
  Tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  Tuttavia, l'analisi dell'originaria formulazione della citata disposizione della legge n. 335 del 1995, rafforzata dalla successiva norma di interpretazione autentica introdotta con l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dovrebbero pacificamente portare ad affermare che la gestione separata dell'INPS fu istituita, in via generale, per tutte le categorie di lavoratori autonomi, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio e, soltanto in via residuale, per le categorie di liberi professionisti ancora prive di una propria cassa di previdenza.
  L'INPS, pertanto, non ha il potere di iscrivere d'ufficio nella propria gestione separata singoli soggetti liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, potendo agire in questo senso soltanto nei confronti delle categorie di liberi professionisti che, alla medesima data di entrata in vigore, erano ancora prive di una propria forma di tutela previdenziale e che, nel frattempo, non hanno deliberato in favore di una delle quattro opzioni indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 1996.
  Ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dei liberi professionisti, appartenenti ad albi dotati (in base ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996) di un proprio ente previdenziale di diritto privato, nella gestione separata dell'INPS per difetto assoluto dei presupposti soggettivi impositivi; una conclusione rafforzata dalla uniformità dei giudizi dei diversi tribunali che in questi anni si sono pronunciati in merito.
  Non essendo, quindi, stata sufficiente la formulazione attuale dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, si ritiene di dover integrare quest'ultimo, non stravolgendone affatto né il senso né l'interpretazione, ma chiarendone ancora di più la portata, perché la norma in esame possa finalmente offrire una soluzione alla questione, precisando ancora una volta, e in maniera inequivocabile, che, nei rapporti privatistici, già sottoposti al vaglio dei competenti organi, vige la cosiddetta «libertà di contrarre» e che dunque sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell'INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, salva diversa previsione legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non possono, quindi, essere iscritti presso la gestione separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale».

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