FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1884

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE MARIA

Istituzione dell'Autorità garante della persona disabile

Presentata il 3 giugno 2019

  Onorevoli Colleghi! – La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the rights of persons with disabilities), fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ha di fatto aperto una nuova prospettiva giuridica, culturale e politica nell'ambito della tutela dei diritti umani. Infatti, dal momento della ratifica della Convenzione, le persone con disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì sollecitare la loro applicazione, sulla base del rispetto dei diritti umani.
  La questione umana e sociale della disabilità diviene così parte integrante della società e, a tal fine, la Repubblica deve garantire alle persone disabili il godimento dei diritti contenuti nella Convenzione per sostenerne la «piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri», come recita il preambolo, lettera e), della citata Convenzione.
  Il cambiamento della prospettiva culturale è quindi radicale. Si passa dall'individuazione della menomazione come condizione per ricevere assistenza e cura, alla prospettiva di garanzia e di determinazione di specifici diritti umani delle persone disabili. La Convenzione è molto chiara quando definisce la condizione di disabilità come «il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» [preambolo, lettera e)].
  I princìpi generali della Convenzione (articolo 3), perciò, non fanno riferimento alla condizione di salute, ma sottolineano valori che non sono mai stai applicati prima alle persone con disabilità:

   a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;

   b) la non discriminazione;

   c) la piena ed effettiva partecipazione e l'inclusione nella società;

   d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;

   e) la parità di opportunità;

   f) l'accessibilità;

   g) la parità tra uomini e donne;

   h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

  La ratifica della Convenzione anche da parte dell'Unione europea impegna gli Stati membri a monitorare le politiche di propria competenza, arricchendo il campo delle tutele, e comporta un maggiore coordinamento delle politiche e delle azioni a livello europeo e nazionale, visto che ormai gli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione sono ventiquattro. Allo stesso tempo, la ratifica della Convenzione impegna la Repubblica italiana ad aggiornare e a migliorare la legislazione e le politiche indirizzate alle persone con disabilità.
  Il programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013, rappresenta un programma di interventi volti a colmare la distanza che esiste tra la vigente legislazione italiana a tutela delle persone con disabilità e la Convenzione, ma, a due anni dalla sua adozione, rischia di restare inapplicato, anche nelle parti dove il costo degli interventi legislativi o regolamentari è nullo.
  Sappiamo bene che le leggi a tutela delle persone disabili sono spesso inapplicate o rese inapplicabili perché non opportunamente finanziate: a tutti i livelli istituzionali (Stato, regioni, comuni) questo fenomeno è pieno di esempi.
  Di seguito si riporta qualche riferimento rispetto al mancato finanziamento o alla mancata attuazione dei dettati legislativi ai vari livelli istituzionali. Per quanto riguarda lo Stato, si osserva che la legge n. 162 del 1998, recante modifiche alla legge n. 104 del 1992 concernenti misure di sostegno in favore delle persone disabili, e la legge n. 13 del 1989, sulla eliminazione delle barriere architettoniche, non vengono finanziate da decenni. Per ciò che concerne le regioni, nelle disposizioni legislative e regolamentari che organizzano la sanità e i servizi sociali, non sempre risulta garantita l'erogazione di determinati farmaci e di prestazioni fisio-riabilitative e, in alcuni casi, non sono organizzati servizi di assistenza domiciliare. Quanto infine ai comuni, si ricorda che, nonostante nel lontano 1986 l'Italia si sia impegnata a introdurre i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, approvando la legge n. 41 del 1986, il cui articolo 32, comma 21, prevedeva che, entro un anno, tali piani avrebbero dovuto essere adottati da parte delle amministrazioni competenti e che, per quanto di competenza dei comuni e delle province, trascorso tale termine le regioni avrebbero dovuto nominare un commissario per l'adozione dei piani medesimi, tali disposizioni, così come l'articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992, non risultano ancora pienamente attuate.
  Per evitare situazioni come quelle descritte, l'Autorità garante della persona disabile, che la presente proposta di legge intende istituire, ha come principale scopo quello di sollecitare l'applicazione delle leggi che tutelano i diritti umani delle persone disabili, evitando la riprovevole consuetudine, tutta italiana, della disapplicazione delle leggi.
  Troppo spesso vi sono vuoti normativi o disapplicazioni legislative che ledono alla base i diritti umani e la dignità delle persone disabili, senza che nessuna autorità pubblica intervenga e lasciando nell'abbandono totale chi non può difendersi, perché è privo dei necessari mezzi di sussistenza. Ma anche chi vive in situazioni economiche dignitose non può certo continuamente ricorrere in sede giurisdizionale per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
  Pertanto, al fine di garantire l'intervento delle istituzioni per l'attuazione dei diritti delle persone disabili, soprattutto di fronte a un impegno così importante come la piena attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, si auspica l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità garante della persona disabile)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone disabili, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata «Convenzione di New York», e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante della persona disabile, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge.
  2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2.
(Compiti istituzionali)

  1. L'Autorità garante assicura la protezione e la tutela dei diritti delle persone disabili. Ai fini della presente legge, per persone disabili si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, nell'interazione con le barriere di qualsiasi natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale su una base di uguaglianza con gli altri. In particolare, sono persone disabili:

   a) le persone la cui disabilità è accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o secondo i criteri stabiliti dalla International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, residenti o temporaneamente soggiornanti nel territorio nazionale;

   b) le persone affette da minorazioni fisiche o psichiche riconosciute dalla legge 30 marzo 1971, n. 118;

   c) le persone invalide del lavoro, la cui invalidità è accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in base alle disposizioni vigenti;

   d) le persone non vedenti o sorde, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 26 maggio 1970, n. 381;

   e) gli invalidi di guerra, militari, civili e per servizio ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

  2. L'Autorità garante:

   a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone disabili;

   b) esercita le funzioni di cui all'articolo 33 della Convenzione di New York;

   c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone disabili e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti;

   d) verifica che alle persone disabili siano garantite pari opportunità nell'accesso al lavoro e all'istruzione, anche durante la degenza in strutture sanitarie e nei periodi di cura;

   e) segnala al Governo, alle regioni e agli enti locali e territoriali, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la piena tutela dei diritti delle persone disabili;

   f) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti delle persone disabili ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

   g) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone disabili, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

   h) diffonde prassi o protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone disabili, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o con le amministrazioni citate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

   i) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o a risolvere, mediante accordi, conflitti che coinvolgono persone disabili, stimolando la formazione degli operatori del settore;

   l) promuove la diffusione di una cultura di tutela e rispetto dei diritti della persona disabile;

   m) vigila sul rispetto dei diritti della persona disabile, segnalando ogni forma di abuso della quale venga a conoscenza, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali originati da delitti in danno della persona disabile;

   n) vigila sul rispetto della disciplina edilizia e urbanistica in ambito regionale e propone alle amministrazioni locali forme di consultazione pubblica in ordine alle iniziative collettive volte al coinvolgimento delle persone disabili.

  3. L'Autorità garante presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.
  4. L'Autorità garante esercita i compiti indicati al comma 2 nel rispetto del principio di sussidiarietà.
  5. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti delle persone disabili.
  6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno delle persone disabili, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali della persona disabile o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di disabilità previsti per l'Autorità garante.

Art. 3.
(Nomina dell'Autorità garante)

  1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone disabili ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
  3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o, comunque, in organismi che svolgono attività nei settori della disabilità. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza retribuzione per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti politici per tutto il periodo del mandato.
  4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ai capi di dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.
(Organizzazione)

  1. È istituito l'ufficio dell'Autorità garante della persona disabile, posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e di imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.
  2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Le spese per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo istituito a tale scopo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. L'Autorità garante dispone del fondo di cui al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 5.
(Indipendenza dell'ufficio dell'Autorità garante)

  1. L'ufficio dell'Autorità garante dipende, in via gerarchica e funzionale, esclusivamente dall'Autorità garante. Esso svolge le attività amministrative, istruttorie ed esecutive secondo le direttive impartite dall'Autorità garante, anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le altre amministrazioni e i soggetti privati nei procedimenti di competenza dell'Autorità medesima a tutela delle persone disabili.
  2. L'Autorità garante può chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione degli atti da esse detenuti o formati e dei dati e delle informazioni in loro possesso nelle materie e relativamente agli oggetti di sua competenza.

Art. 6.
(Segnalazioni all'Autorità garante)

  1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone disabili.
  2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7.
(Norma finale)

  1. In sede di prima applicazione, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano l'Autorità garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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