FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo II
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo III
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1913

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'interno
(SALVINI)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro della difesa
(TRENTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica

Presentato il 14 giugno 2019

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
  Il provvedimento è composto da 18 articoli, suddivisi in tre capi, il primo dei quali, comprendente gli articoli da 1 a 7, reca disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica. Il capo II (articoli da 8 a 12) contiene disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, mentre il capo III (articoli da 13 a 18) riguarda disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
  L'articolo 1, recante misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione, inserisce nell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nuovo comma 1-ter, con il quale si attribuisce al Ministro dell'interno, nella sua qualità – riconosciutagli dall'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 – di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento al comma 1-bis del medesimo articolo 11, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l'eccezione del naviglio militare (nel quale rientrano anche le navi militari e le navi da guerra, a mente degli articoli 239 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando, in una specifica ottica di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto «passaggio pregiudizievole» o «non inoffensivo» di una specifica nave in relazione alla quale si possano concretizzare – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1984, n. 689.
  La modifica apportata, in altri termini, esplicita, con specifico riferimento ai profili che più attengono al fenomeno migratorio via mare, competenze e prerogative che la vigente normativa già attribuisce al Ministro dell'interno in via generale, il cui efficace esercizio appare particolarmente importante in un periodo storico contrassegnato da persistenti e ricorrenti minacce, anche di tipo terroristico internazionale, che il Ministro dell'interno ha il dovere istituzionale di prevenire e contrastare con tutti gli strumenti che l'ordinamento pone a sua disposizione. Si prevede, poi, che i provvedimenti limitativi o impeditivi eventualmente assunti siano adottati di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e che ne sia data informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
  L'intervento normativo si rende necessario, indifferibile e urgente in considerazione dell'evidenza che gli scenari geopolitici internazionali possono rischiare di riaccendere l'ipotesi di nuove ondate di migrazione. È questa un'eventualità che comunque non può essere sottovalutata anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva che, da sempre, fa registrare il picco massimo di partenze di imbarcazioni cariche di migranti (in cui, peraltro, con maggiore facilità, possono celarsi anche cellule terroristiche).
  L'articolo 2 modifica il successivo articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introducendovi il comma 6-bis. La nuova disposizione, nella sua parte precettiva, chiarisce che – eccezion fatta per il naviglio militare e per le navi in servizio governativo non commerciale – il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale di settore nonché i divieti e le limitazioni eventualmente posti dal Ministro dell'interno ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (introdotto dall'articolo 1 del presente decreto-legge).
  La disposizione in esame, richiamando la normativa internazionale, fa implicito riferimento alla applicazione delle norme contenute nella Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS), fatta a Londra il 1° novembre 1974 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 25 maggio 1980, n. 313, nella Convenzione internazionale sulla sicurezza ed il salvataggio marittimo (SAR), fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva dall'Italia con la legge 3 aprile 1989, n. 147, e alla quale è stata data attuazione con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, i cui contenuti peraltro sono stati oggetto di evidenza anche in recenti direttive, emanate dal Ministro dell'interno.
  Sotto il profilo sanzionatorio, l'inottemperanza ai provvedimenti del Ministro dell'interno testé menzionati – debitamente notificati al comandante della nave e, anche all'armatore ed al proprietario – fa sì che, salva l'applicabilità di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, possa essere irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (variabile da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000). L'inciso «ove possibile» – riferito alla notifica del provvedimento del Ministro dell'interno, da effettuarsi all'armatore e al proprietario – non deroga al principio generale della necessaria pre-conoscenza del presupposto della violazione (e della conseguente applicazione della sanzione). Piuttosto, mira a scongiurare il rischio di un impedimento o di un rallentamento della fase esecutiva in caso di difficoltà particolari o impossibilità di eseguire la notifica (ad esempio per soggetti domiciliati all'estero) e, inoltre, evidenzia la natura della obbligazione pecuniaria che deriva dalla violazione del divieto, che è individuale e non solidale. In caso di reiterazione della violazione, commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca amministrativa della medesima, procedendo immediatamente a sequestro cautelare, al fine di prevenire che con lo stesso mezzo venga posta in essere una prevedibile ulteriore reiterazione.
  Al riguardo, la norma qui illustrata prevede che l'inottemperanza venga accertata dagli organi addetti al controllo ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che le sanzioni vengano applicate dal prefetto territorialmente competente in relazione al luogo di commissione dell'illecito, e che si osservino, con riguardo alla procedura da seguirsi, le disposizioni di cui alla menzionata legge n. 689 del 1981, eccezion fatta per quelle contenute nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis. Quest'ultima previsione è necessaria al fine di scongiurare il rischio che, attraverso l'applicazione di tali norme – dettate in tema di reiterazione di una violazione amministrativa – e avvalendosi degli strumenti del pagamento in misura ridotta ovvero della mancata valutazione delle violazioni amministrative successive alla prima, qualora commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, l'autore della violazione possa riuscire di fatto ad eludere (ovvero a rinviare sine die) l'applicazione nei suoi confronti della sanzione ablatoria.
  L'articolo 3 si propone il duplice scopo di estendere alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere i reati di cui all'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive, integrando l'attuale formulazione dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in cui sono menzionate solo le ipotesi di cui ai commi 3 e 3-ter del medesimo articolo 12.
  La novella proposta elimina un difetto di coordinamento contenuto nella disciplina vigente come recentemente integrata dall'articolo 18 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, il quale ha incluso nella disciplina di cui al citato comma 3-bis parte dei reati associativi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
  Invero, un'univoca disciplina di dette fattispecie associative appare indispensabile alla luce dell'entità del fenomeno migratorio irregolare degli ultimi anni. Peraltro la novella adegua la previsione di cui al citato articolo 51 del codice di procedura penale alle modifiche all'ordinamento apportate dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.
  Tale legge, all'articolo 3, qualifica come reato transnazionale qualsiasi reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
  Il reato di cui all'articolo 12, comma 1, rientra certamente tra i reati ascrivibili alla nozione di reato transnazionale, cui il legislatore riconosce peculiari connotati di pericolosità.
  Peraltro, con l'integrazione disposta con l'articolo in esame si rende possibile anche per detto reato associativo lo svolgimento delle intercettazioni preventive: nel caso di specie, l'intervento attuato prima della consumazione del reato appare, oltre che efficace, auspicabile ove solo si consideri che esso può permettere di impedire «a monte» l'organizzazione di trasporti di stranieri irregolari, laddove l'intervento successivo alla commissione del reato non elimina le criticità derivanti dalla gestione dei medesimi irregolari giunti su suolo italiano.
  L'intervento legislativo risulta indifferibile e urgente in considerazione dell'evidenza che la recrudescente crisi politica libica sta riaccendendo l'ipotesi di nuove ondate di migrazione: un'eventualità, questa, che comunque non può essere sottovalutata anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva che, da sempre, fa registrare il picco massimo di partenze di imbarcazioni cariche di migranti, in cui, con maggiore facilità, possono celarsi anche cellule terroristiche.
  L'articolo 4 permette di sviluppare, grazie ad un congruo stanziamento di fondi articolato nel triennio 2019-2021, l'attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Vengono, infatti, stanziati 500.000 euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 1.500.000 euro per il 2021 al fine di coprire gli oneri economici conseguenti al concorso nelle cennate attività investigative di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati accordi per il loro impiego sul territorio nazionale.
  L'articolo 5 modifica l'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
  In particolare, la disposizione chiarisce che, in caso di soggiorni di un solo giorno, la comunicazione alle questure delle persone alloggiate da parte dei titolari di strutture ricettive (alberghi, pensioni, bed and breakfast, eccetera) vada effettuata «con immediatezza». È evidente, infatti, che nel caso di soggiorni giornalieri l'autorità di pubblica sicurezza debba essere avvisata tempestivamente, così da potere effettuare gli eventuali controlli prima che il soggetto lasci la struttura dove è alloggiato.
  L'articolo 6 rafforza il quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, nel contempo assicurando maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico.
  In particolare, la lettera a) del primo comma interviene sull'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (cosiddetta «legge Reale»), che vieta l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, diversificando la pena edittale prevista per le due modalità di commissione della contravvenzione, rispettivamente, definite nel primo e nel secondo periodo del primo comma del medesimo articolo.
  Infatti, viene ora previsto che – attesa la maggiore pericolosità che la condotta vietata assume qualora posta in essere «in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino» – la pena edittale venga stabilita nell'arresto da due a tre anni e nella multa da 2.000 a 6.000 euro.
  La successiva lettera b) inserisce nella citata legge n. 152 del 1975 un nuovo articolo 5-bis, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con la reclusione da uno a quattro anni, la condotta di chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti princìpi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.
  La previsione fa salva la specifica disciplina prevista dalla legge n. 401 del 1989 in materia di manifestazione sportive e, in particolare, i reati di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della medesima legge (lancio di materiale pericoloso, scavalcamento, invasione di campo e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive).
  L'articolo 7 reca modifiche al codice penale intese a rafforzare, aggiungendosi alle altre contenute nello stesso capo, il quadro normativo posto a presidio del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.
  In particolare, al comma 1:

   la lettera a) introduce una specifica circostanza aggravante per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale qualora le condotte siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

   la lettera b) introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di cui all'articolo 340 del codice penale (Interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità), nel caso in cui la condotta incriminata sia posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

   la lettera c) introduce una specifica aggravante qualora le condotte di devastazione e saccheggio vengano perpetrate nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

   la lettera d) interviene sull'articolo 635 del codice penale, prevedendo un'ipotesi aggravata del reato di danneggiamento che viene ad operare qualora i fatti siano commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

  L'articolo 8 reca misure straordinarie volte a neutralizzare i riflessi negativi sull'ordine pubblico derivanti dalla ritardata esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, i cui effetti risultano pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alla mancata iscrizione delle sentenze di condanna nel casellario giudiziale, grazie alla quale i condannati risultano incensurati e quindi possono, di fatto, in caso di reiterazione, ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena pur non avendovi titolo.
  La dimensione del fenomeno, amplificato dal recente reiterarsi di gravi episodi delittuosi che hanno suscitato vivo allarme nell'opinione pubblica, suggerisce un intervento straordinario, prevedendo il supporto di un contingente di personale, appositamente assunto con contratti a tempo determinato, che possa rafforzare l'azione delle strutture amministrative interessate.
  In considerazione di quanto sopra, con il comma 1 il Ministero della giustizia è autorizzato, per il biennio 2019-2020, a dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, il predetto arretrato nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati.
  A tal fine, il suddetto Ministero è autorizzato ad effettuare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assunzioni a tempo determinato di durata annuale, fino ad un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unità di area I/F2 e 600 unità di area II/F2, anche in sovrannumero e in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.
  Si applicano le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, già previste per il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria attraverso la forma del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  La disposizione prevede, infine, che l'amministrazione giudiziaria può indicare un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che abbiano i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  Il comma 2 reca disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, che vengono individuati in poco meno di 31 milioni di euro, a valere su risorse messe a disposizione dal Ministero dell'interno.
  L'articolo 9 reca disposizioni per la fissazione di nuovi termini in materia di protezione di dati personali e per la proroga di termini in tema di intercettazioni. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'articolo 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – che attribuisce al Governo il compito di adottare con decreto del Presidente della Repubblica norme per individuare le modalità di attuazione dei princìpi del medesimo codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia – sebbene abrogato dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, riprenda vigenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sino al 31 dicembre 2019.
  Il comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, stabilisce, infatti, che la predetta disposizione del codice in materia di protezione dei dati personali cessi di avere efficacia a decorrere dall'8 giugno 2019, ma detto termine si è rivelato insufficiente, essendo emersa medio tempore l'esigenza di adeguare l'emanando decreto presidenziale alle ulteriori prescrizioni introdotte nell'ordinamento dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
  Ci si riferisce, in particolare, agli adattamenti che si impongono nella parte in cui si prevede l'accesso al citato CED da parte del personale dei corpi e dei servizi di polizia municipale per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei riguardi delle persone controllate; il differimento proposto si rende necessario per evitare un pericoloso vuoto normativo in materia di trattamenti dei dati effettuati per finalità di polizia, tenuto conto anche della necessità di acquisire sullo schema di decreto il parere del Consiglio di Stato.
  L'intervento normativo contenuto al comma 2 del presente articolo nasce dall'esigenza di provvedere alla proroga dei termini di efficacia della disciplina delle intercettazioni.
  La possibilità di proroga del termine predetto consente di adeguare nel modo migliore le attività e le misure organizzative rispetto alle necessità degli uffici, a dispiegare in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e già realizzato, a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi. La proroga può dare certezza di giungere all'operatività piena della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.
  Vengono perseguiti obiettivi di adeguatezza ed efficacia delle misure organizzative e gestionali necessarie ad attuare le innovazioni normative in materia.
  L'articolo 10 introduce disposizioni necessarie a consentire di incrementare, limitatamente al periodo dal 20 giugno al 14 luglio 2019, con ulteriori 500 unità il contingente di militari delle Forze armate impegnato nell'operazione «Strade sicure»; detto contingente verrà impiegato nei servizi di vigilanza agli obiettivi sensibili connessi allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, quali i siti di gara, le strutture alberghiere e il Media Center. L'evento interesserà la città di Napoli e le altre province della Campania, dove verranno predisposti articolati dispositivi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che potranno essere ottimizzati mediante l'impiego del predetto contingente militare.
  Il comma 2 reca disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.
  L'articolo 11 provvede ad estendere le facilitazioni in materia di soggiorno di breve durata, previste dalla legge n. 68 del 2007 in favore degli stranieri che giungono in Italia per visite, affari, turismo e studio, anche alle ipotesi correlate alla partecipazione di atleti a gare sportive o anche al personale impegnato in servizi di missione, i quali, invece, in considerazione delle specifiche attività, giunti in Italia, sono tenuti sempre a richiedere (ai fini della regolare permanenza e seppure per periodi mai superiori a tre mesi), entro otto giorni, rispettivamente, il permesso di soggiorno per gara sportiva o per missione.
  Il suddetto titolo di soggiorno temporaneo e cartaceo fa, infatti, seguito al rilascio del correlato visto d'ingresso, concesso, al solo fine dell'ingresso sul territorio nazionale, da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane, ai sensi del decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011, in materia di visti d'ingresso, ove, nell'allegato A, sono elencati e delineati gli ambiti applicativi di ciascuna delle motivazioni di visto.
  In tale contesto, si rileva che proprio la sostanziale assimilabilità dei motivi di soggiorno per gara sportiva o per missione (solo qualora connesso a soggiorni di breve durata), rispetto a quelli che attualmente beneficiano del regime semplificato (turismo, affari, studio, tutti disciplinati dalla legge n. 68 del 2007), costituisce la motivazione fondante dell'intervento di modifica in esame.
  Attualmente, l'accettazione delle istanze di permesso di soggiorno, a cura della questura della provincia in cui lo straniero si trova ospite, nonché la stampa del titolo individuale e cartaceo, costituiscono un onere sia per l'utente che per la pubblica amministrazione, chiamata al rilascio del titolo autorizzatorio in tempi celeri, anche in considerazione del termine limitato di soggiorno previsto (massimo novanta giorni).
  La modifica introdotta pertanto costituirebbe una semplificazione dei procedimenti amministrativi vigenti, di cui beneficerebbero da un lato gli utenti, dall'altro la stessa pubblica amministrazione.
  Occorre tuttavia evidenziare che, a fronte dell'effetto di semplificazione delle richiamate attività amministrative, la modifica normativa non comporta ripercussioni in termini di sicurezza nazionale, atteso che il preliminare vaglio delle posizioni personali degli interessati viene comunque assicurato in fase di rilascio del relativo visto, nonché attraverso le verifiche sistematiche operate alle frontiere esterne, al momento dell'ingresso sul territorio comune.
  La norma, pur a valenza generale, risulta, oltre che necessaria, indifferibile ed urgente, in ragione dell'imminente svolgimento a Napoli dell'Universiade 2019, manifestazione sportiva multidisciplinare per la quale è prevista la partecipazione di circa 8.000 atleti provenienti da 170 Paesi, con al seguito il relativo personale tecnico e gli accompagnatori degli atleti; una platea internazionale alla quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha già reso noto che rilascerà il consueto visto per gara sportiva. Si tratta di un evento mediatico di particolare rilievo che, in considerazione del massiccio impatto sulla sola questura partenopea (peraltro in un lasso temporale circoscritto), potrebbe ingenerare disfunzioni operative non trascurabili, anche con potenziali ricadute negative sul sistema Paese, laddove non siano prontamente individuati adeguati interventi di gestione dell'utenza.
  L'articolo 12 istituisce, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Fondo, con una dotazione di due milioni di euro per il 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione allo sviluppo nei confronti di Paesi terzi, ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione; il richiamo alle citate intese si ritiene adeguato a ricomprendere anche specifiche misure premiali inserite in strumenti pattizi bilaterali stipulati con riferimento ai diversi settori della cooperazione.
  La disposizione è destinata ad incentivare la collaborazione nello specifico settore, incentivazione che risulta necessaria e urgente per imprimere ogni ulteriore slancio alle attività di rimpatrio di stranieri irregolari sul territorio nazionale.
  Il comma 2 dispone, poi, che detta dotazione può essere incrementata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 767, della legge n. 145 del 2018, con le somme disponibili a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché degli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti.
  Nel capo III è contenuta una serie di disposizioni che intervengono in maniera organica sulla disciplina complessiva della lotta alla violenza negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive, prevedendo il rafforzamento degli strumenti di contrasto dei suddetti fenomeni e cogliendo l'occasione per risolvere alcuni dubbi interpretativi su fondamentali disposizioni in materia, insorti in seguito alle modifiche normative susseguitesi negli anni.
  Nel dettaglio, l'articolo 13 reca misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, novellando la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007.
  In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 al fine di chiarire i presupposti applicativi del provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (di seguito denominato «DASpo»)
  Più precisamente, il nuovo articolo 6, comma 1, lettera c), fuga ogni dubbio interpretativo sulla possibilità di applicare il cosiddetto «DASpo fuori contesto», ossia il divieto di accesso conseguente a comportamenti posti in essere in ambiti non ricollegabili a eventi sportivi (come, ad esempio, nel corso di manifestazioni politiche).
  Il suddetto provvedimento restrittivo si applica non soltanto a coloro che hanno palesato una potenziale pericolosità per l'ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive in occasione delle stesse, ma anche ai soggetti a carico dei quali tale pericolosità risulti aliunde, ossia dall'essere incorsi in denunzia o condanna, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati, specificamente indicati e scelti quali indici precisi di attitudine al compimento di reati di particolare allarme sociale. La disposizione appare conforme ai princìpi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 41501 del 4 ottobre 2016, la quale, in riferimento all'applicazione di un DASpo per comportamenti violenti posti in essere nell'ambito di manifestazioni di natura politica, ha riconosciuto la correttezza costituzionale dell'interpretazione del tribunale di Livorno, basata sulla «scelta discrezionale che ben può essere fatta dal legislatore, onde rafforzare la tutela pubblica di fenomeni sociali, quali quelli sportivi, di amplissima fruizione da parte della collettività nazionale e per questa ragione evidentemente considerati dal legislatore stesso di preminente interesse pubblico».
  La previsione, poi, risponde all'esigenza di evitare che soggetti coinvolti in indagini per reati in tal modo caratterizzati, per i quali è presumibile la probabilità di condotte violente, possano accedere alle manifestazioni sportive, luoghi in cui condotte analoghe potrebbero comportare una condizione di particolare rischio per l'ordine e l'incolumità pubblica.
  A tal fine, l'elenco dei reati originariamente previsto è ampliato con l'aggiunta del reato di rissa di cui all'articolo 588 del codice penale, in considerazione dell'elevato rischio per la sicurezza pubblica che deriverebbe dalla realizzazione di simili condotte nell'ambito di una manifestazione sportiva.
  La disposizione prevede, inoltre, che la misura sia applicabile anche alle condotte connesse ai reati di terrorismo, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
  Nello stesso articolo 6 della legge n. 401 del 1989 è inoltre inserito il comma 1-ter, che reca due diversi interventi: da un lato, si chiarisce che i provvedimenti analoghi al DASpo, disposti dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea secondo i rispettivi ordinamenti nazionali, sono applicabili anche in relazione a manifestazioni sportive svolgentisi in Italia; dall'altro, si precisa che, ai fini dell'emanazione del provvedimento di DASpo, i fatti commessi all'estero possono essere accertati non solo dall'autorità straniera competente, ma anche dalle Forze di polizia italiane: ciò consente di superare criticità che si sono verificate nell'esperienza operativa, connesse alla difficoltà spesso riscontrata nell'attuare un immediato interscambio informativo con le autorità estere.
  Si prevede, altresì, l'incremento della durata del DASpo che, per i recidivi, passa dal minimo di sei al massimo di dieci anni, a fronte degli attuali cinque e otto anni. Per coloro che violano il divieto, il periodo massimo di durata della misura è innalzato dagli attuali otto a dieci anni.
  Inoltre, si modifica la disciplina dell'istituto della riabilitazione, regolato dal comma 8-bis dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, attraverso cui l'interessato, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASpo, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto, che gli sarà concessa dal questore in caso di prova costante ed effettiva di buona condotta. Su quest'ultimo presupposto interviene la norma proposta, precisando che, a tale fine, assumono rilievo le condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto e la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto.
  Al medesimo articolo 6 della legge n. 401 del 1989 si aggiunge, inoltre, un nuovo comma 8-ter, prevedendo che il questore, al momento dell'adozione del provvedimento di DASpo, possa imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi di modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti in libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Tale disposizione riproduce la disciplina già prevista in materia di avviso orale e sorveglianza speciale.
  Si stabilisce, infine, con le novelle agli articoli 6-quater e 6-quinquies della legge n. 401 del 1989, che le condotte di violenza, minaccia o lesioni personali gravi o gravissime, poste in essere nei confronti dell'arbitro e degli altri soggetti deputati a verificare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, siano assoggettate alla medesima pena già prevista per gli analoghi comportamenti diretti contro gli addetti ai controlli.
  Il comma 2 interviene sull'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, concernente il divieto di agevolazioni nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, al fine di eliminare ogni dubbio circa la necessità che il soggetto sottoposto a DASpo non più efficace (e non destinatario di sentenza di condanna) ottenga la riabilitazione del questore per poter avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio.
  La nuova formulazione della disposizione, infatti, chiarisce che tale soggetto può avere accesso alle citate agevolazioni solo una volta ottenuta la riabilitazione del questore ex articolo 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989.
  Si procede, altresì, all'aggiornamento del riferimento normativo alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, atteso che tale provvedimento è stato abrogato dall'articolo 120 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e che i richiami alle disposizioni di quella devono riferirsi alle corrispondenti disposizioni del medesimo codice.
  Infine si stabilisce la necessità della riabilitazione per la legittima stipulazione di contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, tra le società e i soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 77 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di estendere l'applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, la cui pena edittale non consentirebbe il ricorso al fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale. Molti di questi reati, infatti, prevedono una pena edittale minima inferiore al limite di due anni previsto dall'articolo 384 per l'applicazione della misura cautelare.
  L'articolo 15 reca modifiche all'articolo 10, commi 6-ter e 6-quater, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e, in particolare, elimina le limitazioni temporali di efficacia previste dalle due disposizioni, stabilizzandone pertanto la vigenza.
  Più in dettaglio, è resa permanente la disciplina dell'arresto differito per determinati reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, introdotta come norma temporanea nel 2001 ma poi costantemente prorogata nel corso degli anni.
  Tale intervento si giustifica in considerazione del fatto che lo strumento dell'arresto differito ha rappresentato uno dei cardini del composito e complesso sistema delle misure di contrasto della violenza sportiva, rappresentando uno dei principali fattori della positiva inversione di tendenza registratasi con riguardo agli episodi di violenza durante le manifestazioni sportive e, soprattutto, nell'ambito delle competizioni calcistiche. Tale misura, infatti, fin dalla sua introduzione nell'ordinamento, ha prodotto significativi risultati, sia per l'efficacia deterrente dimostrata, sia per il numero degli arresti che ha consentito di effettuare.
  Parallelamente, si procede altresì alla stabilizzazione della disciplina concernente l'arresto differito per reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche.
  L'articolo 16 apporta modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale. In particolare:

   - al comma 1, lettera a), si prevede l'ampliamento del novero delle circostanze aggravanti comuni, aggiungendo all'articolo 61 del codice penale la circostanza consistente nell'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive oppure durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui le stesse si svolgono. Tale disposizione si inserisce nel solco del generale rafforzamento e aggravamento delle misure volte al contrasto dei fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive;

   - al comma 1, lettera b), si modifica l'articolo 131-bis, secondo comma, del codice penale, prevedendo un'ulteriore ipotesi di offesa non qualificabile come fatto di particolare tenuità, in relazione ai delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione. Si tratta di una disposizione necessaria al fine di garantire la punizione degli autori dei reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per cui si ritiene che il disvalore di tali condotte non possa mai costituire condotta di lieve entità a causa dell'allarme sociale che determina.

  L'articolo 17 modifica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante sanzioni volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto «bagarinaggio»), eliminando il riferimento ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva e a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni. In tal modo, qualunque condotta di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, anche se effettuata per via telematica, potrà essere colpita con sanzione amministrativa.
  La disposizione, inoltre, chiarisce che il divieto opera sia nei confronti delle persone fisiche che nel caso di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
  L'articolo 18 contiene, infine, le disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019.

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuite dall'ordinamento vigente al Ministro dell'interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza;

  Ritenute altresì le particolari e straordinarie necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno;

  Considerata la straordinaria necessità e urgenza di garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche interventi per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi;

  Considerata inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico;

  Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019 nonché di integrare la disciplina volta a semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata, la cui straordinaria urgenza è connessa all'imminente svolgimento dell'Universiade Napoli 2019;

  Ravvisata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare l'efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri;

  Considerata infine la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, nel più ampio quadro delle attività di prevenzione dei rischi per l'ordine e l'incolumità pubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO
ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 1.
(Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

Articolo 2.
(Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2019 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole «articolo 12, commi» è inserita la seguente: «1,».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.
(Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura)

  1. Al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Articolo 5.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».

Articolo 6.
(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

  1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al secondo comma, la parola «Il» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;

    2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»;

   b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

   «Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti princìpi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».

Articolo 7.
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «è commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;

   b) all'articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»;

   c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «è commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;

   d) all'articolo 635:

    1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;

    2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;

    3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

Articolo 8.
(Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive)

  1. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unità di Area I/F2 e 600 unità di Area II/F2. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.
(Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni)

  1. Il previgente articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, riprende vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»;

   b) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Articolo 10.
(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019)

  1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 11.
(Disposizioni sui soggiorni di breve durata)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68, le parole «visite, affari, turismo e studio» sono sostituite dalle seguenti: «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio».

Articolo 12.
(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
  2. La dotazione di cui al comma 1 può essere incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 13.
(Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive)

  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

    a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

    b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);

    c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

    d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»;

    2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;

    3) al comma 5, terzo periodo, le parole «inferiore a cinque anni e superiore a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a sei anni e superiore a dieci anni» e, al quinto periodo, le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;

    4) al comma 7, le parole «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;

    5) al comma 8-bis dopo le parole «se il soggetto» e prima delle parole «ha dato prova» sono aggiunte le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonché la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 e»;

    6) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

   «8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali può essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.»;

   b) all'articolo 6-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.»;

   c) all'articolo 6-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.».

  2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:

   a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;

   b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

   c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»;

   c) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Articolo 14.
(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)

  1. All'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-ter, le parole «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse;

   b) al comma 6-quater, il secondo periodo è soppresso.

Articolo 16.
(Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale)

  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) è aggiunto il seguente:

    «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;

   b) all'articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.».

Articolo 17.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88)

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

Articolo 18.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 14 giugno 2019.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri.

Salvini, Ministro dell'interno.

Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Bonafede, Ministro della giustizia.

Trenta, Ministro della difesa.

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze.

Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.

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