XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1959
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Agevolazioni e benefìci pensionistici in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili
Presentata il 5 luglio 2019
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha l'obiettivo di dettare norme in favore delle persone portatrici di handicap e dei lavoratori che si prendono cura di loro.
La centralità della famiglia nell'assistenza dei portatori di handicap è un elemento ormai consolidato: ci sono, infatti, leggi che riconoscono il ruolo peculiare della famiglia nella cura della persona, predisponendo un sistema di interventi e servizi sociali proprio per tutelare le persone con disabilità.
È, comunque, necessario tenere conto anche e soprattutto delle persone che assistono i disabili quotidianamente, persone che molte volte sono impossibilitate a svolgere un'attività lavorativa continua e prolungata nel tempo, proprio perché assistono ogni giorno, anche con difficoltà di ordine economico, i familiari.
Da ciò nasce l'esigenza di tutelare le persone portatrici di handicap con misure che riconoscano ai loro familiari alcuni benefìci, indispensabili anche sotto l'aspetto psico-affettivo, al fine di favorire l'assistenza e la cura di tali persone presso la loro abitazione e non presso istituti di ricovero e cura.
Con la presente proposta di legge si introducono, pertanto, benefici in tema di accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata nel caso in cui la persona abbia versato venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.
In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, per il coniuge convivente del soggetto con handicap in situazione di gravità, la possibilità di fruire del congedo retribuito per un periodo di due anni, prorogabile fino a cinque anni. Qualora la situazione di accertata gravità del soggetto con handicap risulti ancora presente allo scadere dei cinque anni, il lavoratore ha diritto a essere collocato in pensione qualora abbia maturato almeno quindici anni di contribuzione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 5-bis dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il congedo può essere prorogato fino a cinque anni qualora persistano le condizioni di cui al comma 5; qualora le condizioni di cui al comma 5 persistano anche al termine dei cinque anni, all'interessato è riconosciuto, a richiesta, il diritto alla pensione anticipata, purché abbia maturato almeno quindici anni di contribuzione».
Art. 2.
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori, pubblici o privati, che assistono familiari disabili conviventi, aventi una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, a richiesta:
a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di quattro mesi per ogni anno dedicato all'assistenza del familiare disabile, fino a un massimo di cinque anni;
b) il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque versati nel periodo in cui è stata prestata assistenza al familiare disabile. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa per assistere, con carattere di continuità, un familiare disabile.