FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2063

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FLATI, DEIANA, DI LAURO, FARO, MANZO, MARIANI, NAPPI, SIRAGUSA, ALAIMO, APRILE, CANCELLERI, CORNELI, CURRÒ, D'ARRANDO, DEL MONACO, DONNO, GRIMALDI, GRIPPA, GUBITOSA, IORIO, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MARTINCIGLIO, MISITI, PERANTONI, ROMANIELLO, SCERRA, FRANCESCO SILVESTRI, TESTAMENTO, TROIANO, VILLANI, ZENNARO

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo

Presentata il 2 agosto 2019

  Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si intende riordinare e modificare la legislazione vigente in materia di animali di affezione, con particolare riferimento ai cani e ai gatti, stabilita dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
  Come noto, nonostante gli interventi del legislatore, ancora oggi si riscontra una lacunosa e non uniforme applicazione della citata legge nel territorio nazionale. Questa situazione è dovuta alla frammentarietà della materia che, negli anni, è stata oggetto di diversi accordi tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e di ulteriori interventi legislativi che l'hanno resa poco organica e non incisiva e come tale non idonea a garantire la tutela degli animali di affezione. Infatti, per quanto consta, non si è sufficientemente operato per promuovere iniziative volte a diffondere informazioni utili per garantire l'adeguato rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat nonché la tutela degli animali di affezione e il contrasto del randagismo anche attraverso la realizzazione di periodiche campagne per la sterilizzazione di cani e di gatti e per la loro adozione.
  Questo ha comportato, e tuttora comporta, una serie di problemi tra i quali quelli più comuni e sentiti riguardano l'abbandono degli animali, i canili cosiddetti «lager», la mala gestione e la non corretta realizzazione delle strutture che dovrebbero assicurare una dignitosa esistenza a questi animali, il loro mancato censimento, l'impossibilità di identificare con esattezza le persone che si sono rese responsabili di atti di violenza contro gli animali al fine di escluderle da qualsiasi attività legata agli stessi e la mancanza di un sistema sanzionatorio adeguato.
  Si ritiene, pertanto, necessario intervenire nuovamente sulla normativa in vigore al fine di introdurre delle regole chiare e precise e di renderla completa e idonea a garantire e salvaguardare gli animali di affezione, con particolare riferimento ai cani e ai gatti.
  A tale scopo si è ribadito il principio che riconosce a tutti gli animali di affezione lo status di esseri senzienti con il conseguente obbligo da parte dello Stato di tutelare il loro diritto al benessere e le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
  Il riconoscimento di tale status comporta inevitabilmente una serie di tutele in favore di questi animali che la presente proposta di legge intende approntare:

   garantendo il loro diritto alla vita e introducendo il divieto di sopprimerli a meno che non siano gravemente malati o incurabili e comunque sempre dopo che tale patologia sia stata diagnosticata e certificata dal personale sanitario competente;

   introducendo l'obbligo, per le autorità competenti, di effettuare campagne di informazione, di sensibilizzazione e di promozione delle adozioni nonché di prevenzione del randagismo;

   prevedendo un efficiente controllo della popolazione dei cani e dei gatti esercitato mediante un riordino dell'anagrafe canina e felina con conseguente obbligo per tutti coloro che detengono un cane o un gatto di iscrivere i propri animali presso le strutture competenti al fine di censirne la popolazione. La suddetta iscrizione comporta il rilascio di un «libretto d'identità “zampa amica”» utile non solo per identificare l'animale, ma anche per conoscere le eventuali patologie dalle quali lo stesso potrebbe essere affetto;

   istituendo un elenco nazionale dei responsabili di atti di violenza e maltrattamento nei confronti degli animali che comporterà una serie di preclusioni e divieti per coloro che sono iscritti in esso. Nell'elenco sono iscritti, altresì, coloro che siano fortemente indiziati di aver commesso fatti o atti in violazione della legislazione per la tutela degli animali o che siano già noti per avere una predisposizione a commettere tale tipologia di reati e coloro che abbiano smarrito il proprio animale più di una volta, salvo che non si dimostri di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare la fuga e la dispersione dell'animale;

   attribuendo un più incisivo ruolo alle regioni e ai comuni ai fini dell'adozione e attuazione di un programma triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di sterilizzazione e di prevenzione del randagismo. Si prevede, inoltre, un maggiore potere di controllo delle regioni sull'utilizzazione dei fondi statali da parte dei comuni mediante la trasmissione al Ministero della salute di un rendiconto concernente la distribuzione dei fondi, il loro utilizzo e gli obiettivi raggiunti. Quanto ai comuni, si rafforza il loro potere ai fini: dell'attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione; della gestione dei canili e dei gattili sanitari in modo diretto ovvero tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati; dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti nel territorio, anche se detenuti da privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative volte alla tutela, al ricovero, alla custodia, al mantenimento e all'erogazione delle cure necessarie; della verifica della regolarità amministrativa, contabile e gestionale delle strutture di ricovero per animali presenti nel territorio; di favorire la costruzione o la ristrutturazione dei canili e dei gattili;

   prevedendo requisiti tecnici minimi indispensabili che le strutture deputate a garantire il ricovero degli animali devono rispettare al fine di assicurare buone condizioni di vita e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di soddisfare le loro esigenze psicofisiche, etologiche e sanitarie;

   stabilendo un adeguato sistema di vigilanza che preveda ispezioni presso le strutture realizzate per ospitare gli animali e l'irrogazione di sanzioni nel caso di violazioni della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

   «Art. 1. – (Princìpi generali)1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, sia di proprietà che randagi o liberi, e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
   2. Lo Stato promuove la diffusione della cultura del rispetto degli animali e disciplina il controllo delle popolazioni animali, nonché la prevenzione e la lotta al randagismo.
   3. Agli animali di affezione è riconosciuto lo status di esseri senzienti ed è garantito il diritto al benessere e alla tutela delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche»;

   b) l'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

   «Art. 2. – (Trattamento dei cani e dei gatti)1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite è effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, anche attraverso un efficiente servizio di sterilizzazione. I proprietari o i detentori di cani o di gatti possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
   2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, non possono essere soppressi fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
   3. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, non possono essere destinati alla sperimentazione.
   4. I cani vaganti catturati sono ospitati nelle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, e, se regolarmente tatuati o muniti di microchip, sono affidati, entro il termine di cinque giorni, al proprietario o detentore, se individuato.
   5. I cani vaganti non tatuati e non muniti di microchip catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, devono essere muniti di microchip. Se non reclamati entro il termine di sessanta giorni ovvero quando, nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, non sia stato possibile individuare il proprietario o il detentore o questi non abbia provveduto al ritiro dell'animale, possono essere ceduti a privati, il cui nominativo non sia inserito nell'elenco di cui all'articolo 2-quater, che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
   6. I cani, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili e comunque dopo che la loro patologia sia stata diagnosticata e certificata dal personale sanitario competente.
   7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
   8. I gatti che vivono in libertà o nelle colonie feline sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio, muniti di microchip, registrati presso l'anagrafe di cui all'articolo 2-ter e riammessi nel loro gruppo.
   9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, soltanto se gravemente malati o incurabili ad opera di medici veterinari e comunque dopo che la loro patologia sia stata diagnosticata e certificata dal personale sanitario competente. In nessun caso i gatti possono essere destinati alla sperimentazione.
   10. Gli enti e le associazioni protezioniste riconosciuti e i privati che dimostrino di avere i requisiti indispensabili per prestare le necessarie cure e per garantire accettabili condizioni di vita, purché non inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2-quater, possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
   11. I gatti ospitati presso le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, possono essere ceduti a privati non inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2-quater che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo accertamento e trattamento delle malattie trasmissibili. I gatti vaganti muniti di microchip, non ospitati nelle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, e non appartenenti ad una colonia felina, sono affidati, entro il termine di cinque giorni, al proprietario o detentore, se individuato. Si applicano ove compatibili le disposizioni del comma 5 del presente articolo.
   12. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale.
   13. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, possono tenere in custodia a pagamento i cani e i gatti di proprietà di terzi e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
   Art. 2-bis. – (Sterilizzazione)1. È fatto obbligo ai sindaci di realizzare campagne di informazione, di sensibilizzazione e di promozione delle adozioni degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo.
   2. I cani vaganti ritrovati o catturati, non tatuati e non muniti di microchip, prima di essere affidati, adottati o trasferiti in rifugi o ricoveri devono essere sterilizzati, salvo che vi siano controindicazioni di natura sanitaria certificate dal personale sanitario competente. Tale disposizione si applica anche ai gatti vaganti ritrovati, compatibilmente con quanto previsto all'articolo 2, comma 8.
   3. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale di affezione deve munirlo di microchip e deve adottare le misure atte a controllare l'attività riproduttiva dell'animale, anche attraverso la sterilizzazione chirurgica da effettuare presso i servizi veterinari pubblici e privati accreditati al fine di garantire la salute dell'animale.
   4. Sono considerati allevatori amatoriali tutti coloro che detengono o sono proprietari almeno di un maschio e di una femmina di cane o di gatto non sterilizzati; tali soggetti, fino a quando non provvedono alla sterilizzazione di uno dei due animali, ovvero, qualora il numero sia maggiore di due, di almeno tutti quelli dello stesso sesso, sono tenuti agli adempimenti tributari previsti per coloro che esercitano attività di allevamento autorizzate.
   5. Chiunque eserciti un'attività di allevamento autorizzata o, comunque, detenga uno o più cani o gatti non sterilizzati, ha l'obbligo, fino a quando non provvede alla sterilizzazione, di controllare l'attività riproduttiva dei medesimi e di garantire il benessere dei riproduttori e delle cucciolate. Il proprietario o l'allevatore di un cane o di un gatto non sterilizzato ha l'obbligo di denunciare ogni cucciolata, entro trenta giorni dall'evento, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'articolo 2-ter, indicando la razza e il numero dei cuccioli. Inoltre è responsabile del collocamento dei cuccioli e del loro mantenimento fino all'affidamento, qualora non li prenda direttamente in custodia, e non può ricorrere alle strutture pubbliche e a quelle gestite dalle organizzazioni di volontariato, fatte salve specifiche e conclamate esigenze accertate dal personale sanitario competente non dovute a sua colpa.
   6. La mancata attuazione di quanto disposto dal comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 2.000 per l'omessa denuncia della cucciolata e da euro 1.000 a euro 3.000 per il mancato collocamento dei cuccioli, ove necessario.
   Art. 2-ter. – (Anagrafe canina e felina)1. Le aziende sanitarie locali istituiscono l'anagrafe canina e felina secondo le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e comunicano i dati per l'aggiornamento della banca dati regionale, di cui al comma 9 del medesimo articolo 3, e dell'elenco di cui all'articolo 2-quater.
   2. I proprietari e i detentori di cani e di gatti, inclusi gli allevatori autorizzati, devono dichiarare, tramite iscrizione in un'apposita anagrafe istituita presso le aziende sanitarie locali di residenza, il possesso del proprio animale entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione. È possibile rivolgersi anche a medici veterinari liberi professionisti accreditati presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali che provvedono essi stessi all'iscrizione nell'anagrafe.
   3. L'iscrizione nell'anagrafe canina e felina è gratuita.
   4. Al momento dell'iscrizione, anche in modalità telematica, è rilasciato dall'azienda sanitaria competente territorialmente il libretto d'identità “zampa amica” nel quale sono inseriti i dati anagrafici dei soggetti di cui al comma 2, primo periodo, i dati anagrafici e identificativi dell'animale e tutte le informazioni riguardanti la sterilizzazione, le vaccinazioni effettuate nonché le eventuali patologie che hanno colpito l'animale. Il rilascio del libretto è condizione necessaria per ottenere il passaporto dell'animale la cui richiesta può essere presentata alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti direttamente o per mezzo di liberi professionisti del settore.
   5. Qualsiasi tipo di vendita di animali deve avvenire previa applicazione del microchip ed esclusivamente con pagamenti tracciabili. È fatto obbligo ai titolari di attività commerciali nonché a chiunque voglia procedere alla vendita dei cani e dei gatti di informare l'azienda sanitaria locale del luogo in cui ha la residenza l'acquirente o, qualora questo non coincida con il proprietario, del luogo in cui risiede il proprietario effettivo circa l'avvenuta vendita dell'animale.
   6. Per le vendite di animali effettuate anche on line, da realizzare con le modalità di cui al comma 5, è fatto obbligo ai venditori di specificare il numero del microchip dell'animale.
   7. In caso di decesso del cane o del gatto, il proprietario o detentore, anche tramite liberi professionisti del settore accreditati, deve comunicare l'evento, entro dieci giorni, all'anagrafe canina e felina, che provvede alla cancellazione dell'animale. In caso di smarrimento dell'animale, il proprietario o detentore è tenuto alla comunicazione di cui al periodo precedente ai fini della relativa annotazione nel libretto di cui al comma 4.
   8. Allo scopo di fornire un costante quadro conoscitivo sulla reale consistenza della popolazione canina e felina, i dati contenuti nell'anagrafe di cui al presente articolo devono essere trasmessi alla regione ai fini dell'aggiornamento della banca dati regionale e dell'anagrafe nazionale degli animali di affezione tenuta presso il Ministero della salute.
   9. La violazione di quanto previsto dai commi 2, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 2.000.
   Art. 2-quater. – (Elenco dei responsabili di atti di violenza e maltrattamento nei confronti degli animali)1. Presso il Ministero della salute è istituito un elenco nel quale sono annotate le generalità di coloro che si sono resi responsabili di atti di violenza, crudeltà, maltrattamento e abbandono nei confronti degli animali di affezione, secondo quanto disposto dal comma 2. Nel medesimo elenco sono altresì annotate le generalità di coloro che si sono resi responsabili di atti connotati da violenza, crudeltà, maltrattamento e abbandono nei confronti di qualsiasi animale.
   2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza bimestrale sulla base dei dati trasmessi dalle autorità competenti relativamente a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per le violazioni della presente legge, delle disposizioni del codice penale e delle altre disposizioni vigenti che disciplinano la tutela degli animali.
   3. Nell'elenco di cui al comma 1 è annotato, altresì, il nominativo del proprietario o detentore il cui animale ovvero un altro animale a lui riconducibile sia rinvenuto vagante per più di una volta, salvo che non dimostri di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare la fuga e la dispersione dell'animale.
   4. L'annotazione nell'elenco di cui al comma 1 determina l'impossibilità di conseguire la consegna dell'animale, nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 11 dell'articolo 2 e al comma 3 del presente articolo, nonché di adottare in futuro o, comunque, di essere affidatario o di acquistare cani o gatti, ovvero di far parte di associazioni che tutelano gli animali o che gestiscono strutture di accoglienza e di ricovero per essi.
   5. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti, in un'apposita sezione, i soggetti ritenuti responsabili all'esito delle ispezioni di cui all'articolo 4-quater in merito alla violazione di quanto disposto dagli articoli 4-bis e 4-ter.
   6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

   c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

   «Art. 3. – (Competenze delle regioni) – 1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'istituzione dell'anagrafe canina e felina presso le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane e del gatto, mediante l'applicazione di un microchip conforme alle norme ISO.
   2. Le regioni provvedono, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguarsi ai criteri per il risanamento dei canili e dei gattili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani e per gatti, ove necessario. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. In particolare, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e i soggetti di cui all'articolo 4-quater eseguono controlli con cadenza almeno bimensile, accertando che dette strutture garantiscano il mantenimento e la cura dei cani e dei gatti in condizioni tali da soddisfare le loro esigenze psicofisiche, etologiche e sanitarie. La legge regionale determina, altresì, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei fondi e per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza, in base a un meccanismo premiale che tiene conto:

   a) dell'impegno dei comuni a promuovere campagne di educazione e di sensibilizzazione, per le finalità di cui alla presente legge, e a favorire il soccorso degli animali feriti;

   b) del numero di adozioni a lungo termine concluse con successo, in proporzione al numero e alla consistenza delle strutture esistenti.

   3. Le regioni, in accordo con gli altri soggetti preposti, adottano, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie che operano in ambito regionale, un programma triennale degli interventi di controllo demografico degli animali di affezione, di sterilizzazione e di prevenzione del randagismo.
   4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

   a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di assicurare il rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

   b) corsi di aggiornamento o di formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali;

   c) la tutela dei cani e dei gatti e, in generale, degli animali di affezione, nonché il contrasto dei fenomeni dell'abbandono e del randagismo, cui i singoli comuni devono uniformarsi, anche promuovendo periodiche campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti.

   5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario delle aziende sanitarie locali.
   6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza, dei quali deve essere dimostrata l'effettiva realizzazione, pena la perdita e la conseguente restituzione dello stesso contributo. I contributi erogati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati. Il comune può assegnare le risorse di cui al secondo periodo a strutture appositamente individuate le quali devono garantire l'utilizzo delle stesse per le finalità prescritte a pena della revoca del beneficio; in caso di revoca, il comune assegna le medesime risorse ad altre strutture che ne garantiscano l'utilizzo per le stesse finalità.
   7. Le strutture decadute dal beneficio del contributo di cui al comma 6 che continuano ad operare sono sottoposte a controlli periodici, con frequenza minima mensile, al fine di accertare il rispetto dei requisiti di buona gestione e di tutela e cura degli animali custoditi, atti a soddisfare le loro esigenze psicofisiche, etologiche e sanitarie.
   8. Le regioni eseguono controlli regolari, anche di natura contabile, verificano la corretta attuazione della presente legge con particolare riferimento all'utilizzazione dei fondi statali e trasmettono al Ministero della salute, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, un rendiconto concernente la distribuzione dei fondi, il loro utilizzo e gli obiettivi raggiunti. Esse, inoltre, con l'ausilio delle aziende sanitarie locali e delle guardie zoofile, eseguono il controllo sull'osservanza da parte dei comuni dei criteri per il risanamento dei canili e dei gattili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani e per gatti stabiliti dalle regioni stesse ai sensi del comma 2.
   9. È, altresì, compito delle regioni istituire e aggiornare una propria banca dati delle anagrafi canine e feline di cui al comma 1 e comunicare i relativi dati al Ministero della salute per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli animali di affezione tenuta presso il medesimo Ministero.
   10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale triennale per la realizzazione degli interventi di controllo demografico degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo»;

   d) l'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

   «Art. 4. – (Competenze dei comuni) – 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare i piani di controllo demografico degli animali di affezione, nonché i piani di sterilizzazione e di prevenzione del randagismo. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni e le comunità montane provvedono, altresì, al risanamento dei canili e dei gattili comunali esistenti e, se necessario, alla costruzione di rifugi per i cani e per i gatti, nel rispetto dei criteri minimi stabiliti dalla presente legge e dalla legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
   2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni dell'articolo 2.
   3. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati. Devono, in ogni caso, verificare la regolarità amministrativa, contabile e gestionale delle strutture di ricovero per animali presenti nel rispettivo territorio, assicurando la regolare apertura al pubblico e il libero ingresso alle associazioni riconosciute e ai volontari delle associazioni animaliste e zoofile per lo svolgimento delle attività di promozione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti e delle attività di controllo e di cura del benessere degli animali. Devono, altresì, garantire l'esecuzione di efficaci controlli sul rispetto della presente legge. Qualora dai controlli eseguiti emergano irregolarità, la struttura interessata provvede alla regolarizzazione entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Decorso inutilmente tale termine, il comune dispone la chiusura della struttura o di parte di essa e provvede alla sistemazione degli animali presso le strutture più vicine, previa verifica dell'idoneità delle stesse ad assicurare una corretta sistemazione.
   4. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane favoriscono la costruzione e la ristrutturazione dei canili e dei gattili attraverso l'individuazione di terreni e di aree da destinare in comodato alla loro realizzazione, in particolare nelle zone dove tali strutture risultano più necessarie, in base al numero degli animali presenti nel territorio comunale.
   5. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane assicurano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti nel rispettivo territorio, anche se detenuti da privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative volte alla tutela, al ricovero, alla custodia, al mantenimento e all'erogazione delle cure necessarie.
   Art. 4-bis. – (Caratteristiche dei canili)1. Gli animali presenti nei canili, nei rifugi o nelle strutture sanitarie devono essere identificati, registrati e sottoposti a visita clinica, a trattamenti profilattici e alla sterilizzazione, salvo che per tale ultimo intervento vi siano controindicazioni di natura sanitaria certificate dal personale sanitario competente.
   2. I canili pubblici e privati devono garantire adeguati livelli di tutela e di benessere agli animali detenuti assicurando la presenza di:

   a) almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie nonché di un educatore cinofilo ogni cinquanta animali, ogni giorno;

   b) un medico veterinario di pronta reperibilità 24 ore su 24 per tutta la settimana;

   c) un custode in servizio anche di notte e nei giorni festivi.

   3. I canili pubblici e privati devono avere requisiti minimi tecnico-strutturali e gestionali adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati. In particolare:

   a) sia per le strutture dotate di box sia per le aree libere recintate i cani devono essere suddivisi in gruppi compatibili per caratteristiche, indole e abitudini, al fine di prevenire il rischio di aggressioni tra i cani stessi;

   b) ogni struttura deve essere dotata di un box singolo per ogni tre box collettivi destinato ai cani mordaci o aggressivi. Tutti i box devono essere numerati e avere dimensioni minime di 7 metri quadrati per cane, con un'altezza da 1,90 metri a 2,60 metri;

   c) tutte le strutture di cui al presente articolo devono essere provviste di pedana e di cuccia impermeabili, lavabili, disinfettabili e disinfestabili; inoltre ogni area deve essere provvista di adeguate strutture di ricovero al fine di proteggere i cani dalle intemperie, dal freddo e dal vento.

   4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere stabiliti ulteriori requisiti tecnico-strutturali e gestionali delle strutture di cui al presente articolo fermi restando i requisiti minimi stabiliti dal medesimo articolo.
   5. Gli animali ospitati nei canili pubblici e privati devono essere accuditi quotidianamente, assicurando loro le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, consentendo un'adeguata possibilità di esercizio fisico. I mangimi bilanciati, differenziati per età, stato fisico o eventuali patologie, devono essere somministrati singolarmente e giornalmente in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute.
   6. Oltre che al personale addetto ai controlli previsti dalla legge, il libero ingresso alle strutture di cui al presente articolo è sempre consentito ai rappresentanti delle associazioni di volontariato animaliste e zoofile per le attività di promozione delle adozioni, di vigilanza e controllo, nonché di cura del benessere degli animali.
   7. I comuni possono affidare la gestione dei canili pubblici, mediante procedure ad evidenza pubblica, ad associazioni o a soggetti privati che abbiano manifestato interesse in merito alla relativa gestione, purché dimostrino una comprovata capacità di gestire tali strutture e non siano inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2-quater; in caso di associazioni quest'ultimo requisito deve essere soddisfatto sia dai titolari delle cariche sociali sia da tutti gli associati. È consentito a coloro che sono iscritti nella sezione di cui al comma 5 dell'articolo 2-quater di partecipare alle suddette procedure, ferma restando la riduzione del punteggio prevista dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4-quater.
   8. I canili privati possono essere gestiti da soggetti non inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2-quater, previo avvio del procedimento necessario presso il comune territorialmente competente.
   9. La gestione dei canili pubblici e privati deve essere improntata a criteri di trasparenza relativamente al numero di animali presenti nelle strutture, al numero dei decessi avvenuti, al numero delle nuove entrate, alla scheda sanitaria di ogni animale, al numero delle adozioni effettuate, agli esiti dei controlli periodici svolti in ordine all'andamento di tali adozioni nonché alla tariffa media giornaliera per il mantenimento di un cane. Il gestore del canile è tenuto a inviare al comune territorialmente competente una relazione annuale sull'applicazione di tali criteri presso la propria struttura.
   10. È fatto obbligo a ogni gestore di pubblicizzare le adozioni degli animali ospitati presso il suo canile, pubblico o privato, anche mediante il costante aggiornamento del sito internet della struttura e ogni altra forma di pubblicità sulla possibilità di adozione.
   11. All'interno di ogni canile, pubblico o privato, sono severamente vietate pratiche di qualsiasi genere che provochino pregiudizio agli animali.
   12. La violazione, accertata ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 1, delle disposizioni del presente articolo comporta per il gestore del canile l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, a seconda della gravità della violazione, e l'iscrizione dello stesso gestore nella sezione dell'elenco di cui all'articolo 2-quater, comma 5. In caso di reiterazione il comune può revocare l'affidamento della gestione.
   13. Chiunque ha facoltà di effettuare donazioni di qualsiasi genere in favore delle strutture di cui al presente articolo. Le donazioni in denaro effettuate nei confronti di strutture pubbliche devono essere indirizzate all'ente di appartenenza che non può utilizzarle per altre finalità.
   Art. 4-ter. – (Caratteristiche dei gattili) – 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 2, i gattili sono realizzati allo scopo di assicurare la salute e il benessere dei gatti ospitati e il ricovero dei gatti liberi in stato di bisogno, l'erogazione delle cure loro necessarie nonché la loro custodia e adozione.
   2. I gattili, pubblici o privati, devono prevedere due tipi di aree all'aperto, una per i gatti non affetti da malattie trasmissibili e una per i gatti affetti da malattie croniche trasmissibili.
   3. Le aree di cui al comma 2 devono essere proporzionate al numero dei gatti ospitati prevedendo uno spazio minimo di 6 metri quadrati per gatto, idonee a garantirne la socializzazione, dotate di spazi o contenitori adeguati destinati alle deiezioni, chiuse anche nella parte superiore e comunque idonee a impedire la fuga degli animali. Ogni area deve essere provvista di adeguate strutture di ricovero al fine di proteggere i gatti dalle intemperie, dal freddo e dal vento.
   4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, ai gattili si applicano, ove compatibili, le disposizioni dei commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 4-bis.
   Art. 4-quater. – (Vigilanza) – 1. Il Comando carabinieri per la tutela della salute, le autorità competenti e i servizi sanitari veterinari delle aziende sanitarie locali, di propria iniziativa o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché su segnalazione di soggetti privati e di associazioni animaliste e ambientaliste, dispongono ispezioni sulle strutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, i cui risultati sono inseriti in un apposito registro informatico istituito e tenuto dal Ministero della salute.
   2. Parte dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate a seguito delle ispezioni sulle strutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter è ripartita tra i soggetti che hanno effettivamente svolto i controlli e rilevato le irregolarità e i loro corpi di appartenenza.
   3. Nella sezione dell'elenco di cui all'articolo 2-quater, comma 5, sono altresì iscritti i singoli gestori e i responsabili dei canili e dei gattili, e comunque di ogni altra forma di ricovero, e coloro che prestano la propria attività all'interno delle citate strutture, qualora le strutture stesse siano state oggetto di una valutazione negativa a seguito delle ispezioni di cui al comma 1 del presente articolo per comportamenti in violazione delle disposizioni della presente legge riguardanti l'applicazione degli articoli 4-bis e 4-ter.
   4. La valutazione negativa a seguito delle ispezioni di cui al comma 1 comporta per il gestore l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 4-bis, comma 12, nonché la segnalazione presso la procura della Repubblica nei casi penalmente rilevanti. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-quater, commi 1 e 3, la valutazione negativa e l'iscrizione nella sezione di cui al comma 5 del medesimo articolo 2-quater comportano, in caso di partecipazione del soggetto interessato a procedure pubbliche per la gestione delle strutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, una penalizzazione pari ad almeno il 20 per cento del punteggio conseguito»;

   e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – (Sanzioni)1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000.
   2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane o gatto all'anagrafe di cui all'articolo 2-ter è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 9 del medesimo articolo.
   3. Chiunque omette di sottoporre all'intervento di applicazione del microchip un cane o un gatto di cui sia proprietario o detentore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 500.
   4. Chiunque fa commercio di cani o di gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 20.000.
   5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8»;

   f) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 5-bis. – (Imposte)1. I possessori di cani o di gatti sono soggetti al pagamento di un'imposta annua da corrispondere al comune nella cui anagrafe è iscritto l'animale posseduto.
   2. La misura dell'imposta è stabilita con delibera comunale in base alla razza e alla taglia dell'animale posseduto ed è ridotta del 50 per cento qualora si tratti di un animale adottato proveniente da canili o da gattili.
   3. I proventi derivanti dal pagamento delle imposte di cui al comma 1 sono destinati alla concessione di contributi finalizzati:

   a) al risanamento e alla costruzione di canili e gattili pubblici;

   b) alla copertura delle spese per le sterilizzazioni di cui all'articolo 2-bis, comma 2;

   c) all'attuazione di campagne di sensibilizzazione, di promozione della tutela e del benessere degli animali di affezione e di incoraggiamento a prestare soccorso agli animali feriti.

   4. Non costituisce presupposto dell'imposta di cui al comma 1 il possesso di:

   a) cani esclusivamente adibiti alla guida dei soggetti non vedenti e alla custodia degli edifici rurali e dei greggi;

   b) cani appartenenti a soggetti di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta presso altri comuni;

   c) cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque non superiore a due mesi di vita;

   d) cani adibiti ai servizi dell'Esercito e a quelli di pubblica sicurezza;

   e) cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro.

   Art. 5-ter. – (Trattamento degli animali di affezione)1. I princìpi di cui all'articolo 1 e, in generale, le disposizioni della presente legge si applicano, ove compatibili, anche agli animali di affezione non espressamente menzionati dalla medesima legge»;

   g) all'articolo 8:

    1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. A partire dall'esercizio finanziario 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
   1-bis. Confluiscono nel fondo di cui al comma 1 anche i proventi derivanti dalle ammende per i reati previsti dal titolo IX-bis del libro secondo del codice penale»;

    2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole: «Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute»;

     2.2) al secondo periodo, le parole: «Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

     2.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la ripartizione delle disponibilità del fondo si tiene conto dei risultati conseguiti nell'attuazione della presente legge, favorendo le regioni e le province autonome che abbiano raggiunto, in particolare, risultati soddisfacenti in termini di adozioni effettuate e di cura e di assistenza degli animali e che abbiano ricevuto valutazioni positive a seguito dei controlli e delle ispezioni effettuati ai sensi della medesima legge e delle altre disposizioni vigenti in materia»;

   h) all'articolo 9:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2020 e 2021 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;

    2) al comma 2, le parole: «Il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze».

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