FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2188

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CAPITANIO, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DONINA, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOLINI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZORDAN

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Presentata il 16 ottobre 2019

  Onorevoli Colleghi! — Secondo i recenti dati emersi da un'indagine dell'IPSOS condotta per la Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali, gli atti di pirateria audiovisiva in Italia nel 2018 sono stati 578 milioni, pari a 600 milioni di euro di fatturato perso dall'industria audiovisiva e creativa del nostro Paese, che aumentano a 1,08 miliardi di euro se si considerano tutti i settori economici direttamente o indirettamente connessi. A causa della pirateria si stimano, inoltre, 5.900 posti di lavoro a rischio e 203 milioni di euro di introiti fiscali persi dallo Stato (IVA, imposte sul reddito e sulle imprese). È pertanto necessaria una normativa più severa che chiami in causa il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), coinvolga i provider e gli operatori delle telecomunicazioni nelle azioni di contrasto e inasprisca le pene per gli utenti.
  A tali fini si presenta questa proposta di legge, composta da dieci articoli.
  L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  Con la sentenza n. 4993 del 15 luglio 2019, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto la piena legittimità del regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica adottato dall'AGCOM. Con la medesima sentenza, il Supremo organo della giustizia amministrativa ha peraltro rilevato la mancanza di una norma primaria che attribuisca espressamente all'AGCOM il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi di inottemperanza agli ordini da essa legittimamente impartiti per prevenire o impedire le violazioni del diritto d'autore on line.
  La norma proposta all'articolo 1 mira, pertanto, a colmare la lacuna rilevata dal Consiglio di Stato attraverso l'inserimento nell'articolo 1 della legge n. 249 del 1997, istitutiva dell'AGCOM, di un comma con il quale viene espressamente attribuito a quest'ultima il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie anche nel caso di inottemperanza agli ordini da essa impartiti per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.
  L'articolo 2 prevede una procedura cautelare e d'urgenza per contrastare la diffusione illecita di eventi in diretta o assimilabili (sportivi, cinematografici o articoli di giornale), prevedendo un processo accelerato inaudita altera parte in capo all'AGCOM, che ha poteri di intervento e di inibizione dei servizi di trasmissione illegale e dei relativi siti di promozione, attraverso l'adozione di provvedimenti di disabilitazione dei nomi di domini e degli indirizzi IP.
  L'articolo 3 prevede una serie di obblighi per i motori di ricerca, i social media e le piattaforme bloccati dall'AGCOM e dalla magistratura. È una misura di buon senso non consentire la pubblicità a siti «pirata» oggetto di un provvedimento inibitorio della pubblica autorità. Per i social media e per gli store che offrono applicazioni utilizzabili per fruire di servizi illegali è opportuno prevedere che gli operatori debbano tempestivamente intervenire quantomeno a seguito della segnalazione da parte dei titolari dei diritti o dei loro aventi causa.
  Fermo restando l'obbligo da parte dello Stato italiano di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, in particolare per quanto riguarda l'articolo 17 («Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online»), l'articolo 4 della presente proposta di legge prevede che gli operatori di servizi di hosting devono essere parte attiva e determinante nell'eliminazione definitiva dei contenuti illeciti, adeguando l'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (cosiddetta «direttiva sul commercio elettronico»). Gli hosting provider, quindi, sono obbligati a intervenire non appena a conoscenza della natura illecita dei contenuti messi a disposizione dai propri servizi. È inoltre necessario, in recepimento della giurisprudenza più recente in materia di obblighi degli hosting provider, passare dalla pratica del «notice and take down», cioè della notifica e rimozione (oggi oramai insufficiente perché i contenuti rimossi vengono nuovamente immessi dopo poco tempo, spesso dagli stessi utenti), alla pratica del «notice and stay down»: quando un hosting provider riceve un avviso dal titolare del diritto relativo a un'opera, il fornitore deve con immediatezza prendere misure per assicurare che tutte le copie di quell'opera (indipendentemente da quale URL di collegamento è associato) vengano rimosse e che ulteriori copie di tale opera non vengano caricate in futuro.
  L'articolo 5 mira a contrastare il fenomeno del camcording, ossia la registrazione abusiva dell'opera filmica nella sala cinematografica. Tale pratica costituisce, infatti, la fonte primaria della pirateria i cui profitti finiscono per finanziare organizzazioni criminali a danno di tutte le maestranze e le professionalità coinvolte nella realizzazione di un'opera audiovisiva. Si stima che nove film pirata su dieci che sono diffusi on line siano registrati in modo abusivo.
  La ratio della disposizione è quella di trasformare tale condotta illegale da mero illecito amministrativo a un reato grave e sanzionato al pari di altre condotte illecite di pirateria, così come previsto dalla legge n. 633 del 1941 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
  L'articolo 6 stabilisce che una quota parte del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ad uso personale, previsto dalla citata legge n. 633 del 1941, sia utilizzata per la realizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione del Governo contro la pirateria e la contraffazione.
  L'articolo 7 prevede che nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza digitale rientri anche la sensibilizzazione degli alunni e degli studenti sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali.
  L'articolo 8, al comma 1, prevede l'applicazione di sanzioni penali e amministrative in caso di inottemperanza agli ordini dell'AGCOM e agli obblighi previsti dalla presente proposta di legge e, al comma 2, l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata legge n. 633 del 1941 anche agli utenti dei contenuti coperti da copyright.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249)

  1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31 è inserito il seguente:

   «31-bis. Le disposizioni del comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle reti di comunicazione elettronica».

Art. 2.
(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, anche congiunto, associati a uno o più server.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi estensione o declinazione, consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1.
  3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, ai sensi del comma 4. In caso di eventi in diretta o assimilabili, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima.
  4. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la richiesta di disabilitazione immediata dell'accesso ai nomi di dominio e agli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti da uno o più server. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa devono allegare alla richiesta la relativa documentazione, compresa una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP da cui provengono i contenuti o da cui i medesimi contenuti sono o sono stati diffusi abusivamente. Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata direttamente da parte di questi ultimi ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere immediatamente alla relativa rimozione o disabilitazione.
  5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 deve essere notificato immediatamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol. Il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando i nomi di dominio e gli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti dai server indicati nella lista di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali.
  6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori abusivi.

Art. 3.
(Obblighi a carico dei motori di ricerca,
dei
social media e delle piattaforme)

  1. I social media, i fornitori di servizi di siti internet d'intermediazione per la compravendita di beni o di servizi, le piattaforme di condivisione e i fornitori di servizi della società dell'informazione assimilabili devono immediatamente provvedere a eliminare o a disabilitare i contenuti, le pagine internet e le applicazioni, comprese quelle già scaricate dagli utenti, non appena ricevuta la segnalazione da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, alla quale è allegata la necessaria documentazione a supporto della richiesta di disabilitazione, ovvero non appena ricevuta la comunicazione o la notifica, anche da parte del titolare dei diritti o di un suo avente causa, di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria di rimozione o disabilitazione, anche ove questo sia stato pronunciato nei confronti di soggetti terzi.
  2. I motori di ricerca devono immediatamente provvedere, rispettivamente, a deindicizzare i contenuti, le pagine internet e le applicazioni comunque connesse all'abusiva messa a disposizione di contenuti protetti, subito dopo che sia stato loro notificato da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria il provvedimento di disabilitazione, ovvero che lo stesso sia loro comunicato, anche da parte di un titolare dei diritti o di un suo avente causa.

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 16 del
decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70)

  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è sostituito dal seguente:

   «Art. 16. – (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting) – 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che il prestatore:

   a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita ovvero non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tale fine delle informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli sono state trasmesse dal titolare del diritto violato;

   b) non appena a conoscenza dei fatti di cui alla lettera a), agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione o a informazioni equivalenti e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive, fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio preventivo delle informazioni memorizzate tramite i suoi servizi».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore o se il prestatore, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato, ha interferito in qualsiasi modo con le informazioni e con i contenuti ospitati, non svolgendo un'attività di mera memorizzazione delle informazioni. In tale caso il prestatore è soggetto alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile.
  3. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente può ordinare, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività previste dalle disposizioni di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 5.
(Misure per il contrasto della pirateria
cinematografica o audiovisiva)

  1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «h-bis) abusivamente esegue la fissazione, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità stabilite dal comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

Art. 6.
(Campagne di comunicazione
e sensibilizzazione)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Un importo pari al 10 per cento dei compensi di cui al primo periodo è altresì utilizzato per la realizzazione di campagne biennali di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Le campagne sono realizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Art. 7.
(Educazione alla cittadinanza digitale)

  1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza digitale comprende anche la sensibilizzazione degli alunni e degli studenti sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali.

Art. 8.
(Sanzioni penali e responsabilità
amministrativa degli enti)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 2 o di ottemperare agli obblighi di cui al medesimo articolo 2 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e, con riferimento alle sanzioni, quelle previste dall'articolo 25-novies del medesimo decreto legislativo.
  2. A chiunque illecitamente accede o utilizza trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato si applicano le sanzioni previste dall'articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 9.
(Regolamento)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, pubblicata nel sito internet istituzionale della stessa Autorità, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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