FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2193

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RACITI

Disposizioni concernenti il trattamento economico dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Presentata il 18 ottobre 2019

  Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si intende rimuovere la disparità di trattamento economico esistente tra alcune categorie di lavoratori del comparto scuola, e precisamente tra i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e i loro colleghi della scuola secondaria di secondo grado.
  Il principio di eguaglianza è alla base dell'intera regolamentazione del diritto del lavoro; difatti l'intento del legislatore è quello di garantire il soddisfacimento degli interessi delle parti coinvolte, per quanto concerne il rapporto sia tra datore di lavoro e lavoratore che tra lavoratore e lavoratore.
  È noto che la materia del lavoro si caratterizza come una disciplina di natura compromissoria, nel senso che le disposizioni che regolamentano il diritto del lavoro hanno una funzione correttiva e di riequilibrio rispetto alla disparità negoziale esistente tra datore di lavoro e lavoratore.
  Tale funzione di riequilibrio cerca di garantire anche una certa parità di trattamento tra tutti i lavoratori che fanno capo al medesimo rapporto di lavoro, precludendo sia le arbitrarie discriminazioni tra fattispecie uguali, sia le ingiustificate parificazioni di fattispecie diverse.
  Esistono, infatti, delle norme inderogabili poste a tutela del lavoro e che per certi versi limitano la piena autonomia contrattuale del datore di lavoro e delle parti sociali. A questo punto, per entrare nel merito del presente provvedimento, necessita inquadrare le fonti, in ordine gerarchico, dei diritti e dei doveri dei docenti nella loro qualità di lavoratori.
  Essi rientrano in primis nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 della Carta costituzionale, che stabilisce i diritti fondamentali di ciascun lavoratore.
  Le scuole pubbliche di ogni ordine e grado rientrano nel più ampio spettro delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto amministrazioni dello Stato; la funzione docente è disciplinata dal titolo III del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto «Istruzione e ricerca», sezione scuola, agli articoli 25 e 27, che definiscono l'area professionale del personale docente asserendo, in particolare, che: «Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili» (articolo 25, comma 1).
  Si ritiene che quanto stabilito dalle norme di ordine costituzionale, primario e sub-primario sia disatteso dal CCNL del comparto scuola, che come risaputo non è tra le fonti di diritto.
  In sostanza, essendo unica la funzione docente e non essendo, a ragione, prevista dalla legge alcuna differenziazione qualitativa tra insegnanti di ordini di scuola diversi, ma permanendo, ciò nonostante, una sperequazione in ordine alla quantità di lavoro svolto ed alla retribuzione percepita, con la presente proposta di legge si intende porre fine all'anticostituzionale diseguaglianza perpetrata a partire dal momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53, nei confronti dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che costituisce una grave lesione alla dignità e alla professionalità di tali docenti. Non si può, infatti, continuare a criticare il basso livello di retribuzione dei docenti italiani rispetto a quello dei loro colleghi europei ed essere contemporaneamente artefici di una sperequazione interna che risulta ingiusta e ancorata ad una concezione ottocentesca della figura docente. L'unicità della scuola e delle sue professionalità passa dal riconoscimento della dignità dei lavoratori e dall'eliminazione di disparità di trattamento inammissibili nel terzo millennio. Sono ormai finiti i tempi nei quali si faceva una distinzione tra le scuole, considerandone alcune di alto livello e altre di basso livello: l'Italia, al pari degli altri Paesi europei, ha elevato il livello di competenza dei propri docenti prescindendo dall'ordine di scuola nel quale insegnano. Questo principio deve trovare un riscontro oggettivo nel sistema retributivo. Il principio che deve muovere la nostra decisione oggi è quello di garantire l'equità nell'ambito di un settore professionale unitario.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Trattamento economico dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)

  1. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in quanto titolari della funzione docente prevista dall'articolo 395 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono inquadrati ai fini economici, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla tabella stipendiale del personale docente della scuola secondaria di secondo grado.
  2. Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria, l'inquadramento di cui al comma 1 deve prevedere un incremento stipendiale calcolato in base al rispettivo monte ore settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabile.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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