FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2213

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LATTANZIO, CARBONARO, CASA, NITTI, VILLANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false attraverso il sistema dell'informazione e della comunicazione, sulla garanzia del diritto all'informazione e sull'utilizzo critico dei mezzi e delle tecnologie della comunicazione

Presentata il 24 ottobre 2019

Onorevoli Colleghi! — L'informazione sana, obiettiva e verificata rappresenta un bene prezioso da salvaguardare. È indubbio che negli ultimi anni si è assistito, invece, a un «cortocircuito della disinformazione» attraverso un aumento del numero delle fake news, ovvero della pubblicazione e della diffusione di notizie che risultano essere imprecise o chiaramente false. Le fake news possono essere il frutto di una totale invenzione oppure prendere spunto da fatti realmente accaduti o da persone realmente esistenti ma in maniera distorta. Spesso tale fenomeno riguarda in maniera quasi esclusiva il mondo digitale, mentre in realtà esso caratterizza l'insieme dei media, compresi quelli analogici e tradizionali. Difatti, sebbene la popolazione italiana utilizzi molto le piattaforme on line come fonte di informazione, essa rimane ancora fedele alla carta stampata e alla televisione, considerate tra i mezzi di comunicazione più attendibili.
Le distorsioni nell'informazione danneggiano gravemente sia i privati che le aziende e possono influenzare l'opinione pubblica su temi importanti come la salute, la scienza e la sicurezza, nonché rovinare in maniera permanente la reputazione di personaggi pubblici.
La disinformazione porta a una perdita del controllo sulla diffusione delle informazioni, con ampi risvolti negativi sulla comunità: è necessario, dunque, indagare il fenomeno in profondità. Per tale motivo la presente proposta di legge intende istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false attraverso il sistema dell'informazione e della comunicazione, sulla garanzia del diritto all'informazione e sull'utilizzo critico dei mezzi e delle tecnologie della comunicazione.
Le indagini della Commissione verteranno innanzitutto sulla comprensione dell'entità e della reale estensione del fenomeno, sulla sua incidenza nella popolazione e sulla sua capacità di fare presa su di essa. La disinformazione, infatti, incide principalmente sulla quotidianità delle persone, infiltrandosi nei gangli della «dieta mediatica» dei cittadini. La disinformazione può, inoltre, portare alla diffusione di allarmismi di diversa natura, in particolare in materia scientifica o riguardanti specifici gruppi di persone, innescando così un circolo vizioso caratterizzato da una reiterazione dei discorsi di odio nei confronti di determinate minoranze, nonché la demonizzazione o l'enfasi di pratiche errate legate alla salute.
La Commissione deve, dunque, analizzare la capacità delle misure previste dall'apparato normativo vigente di rispondere al fenomeno e identificare le pratiche educative e formative necessarie per stimolare il critical thinking nella popolazione, al fine di prevedere percorsi di educazione civica digitale, nonché di estendere l'applicazione nelle scuole italiane del curricolo di educazione civica digitale.
Le attività della Commissione verteranno sulla verifica dell'effettiva capacità di resilienza delle comunità nei confronti delle fake news, anche attraverso la mappatura del sistema di strutture pubbliche e private attive nei processi formativi propedeutici alla definizione di un pensiero critico, nonché dell'esistenza di campagne di sensibilizzazione sulla verifica delle informazioni.
Inoltre, la Commissione dovrà accertare l'esistenza dei rischi relativi all'utilizzo delle nuove tecnologie e al continuo sviluppo dell'intelligenza artificiale presente in molti aspetti della vita: si fa particolare riferimento alla cessione dei dati personali e sensibili dei soggetti che utilizzano le nuove tecnologie, i quali cedono non solo i propri dati anagrafici, ma anche la propria voce o le proprie caratteristiche somatiche a seguito dell'utilizzo di applicazioni nelle piattaforme digitali. La raccolta dei dati sensibili sul web è spesso anche finalizzata a una profilazione degli individui che diventano il bersaglio di campagne di marketing digitale aggressivo finalizzate a manipolare le convinzioni e gli atteggiamenti dei cittadini.
Infine, le attività della Commissione verteranno sul tema dell'affidabilità: difatti la fiducia tra chi produce una notizia – di tipo analogico o digitale – e chi la riceve è essenziale nella lotta alla disinformazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false attraverso il sistema dell'informazione e della comunicazione, sulla garanzia del diritto all'informazione e sull'utilizzo critico dei mezzi e delle tecnologie della comunicazione, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare:

a) l'entità del fenomeno relativo alla diffusione massiva di informazioni false attraverso il sistema dell'informazione e della comunicazione, analogico e digitale;

b) i legami tra la diffusione massiva di informazioni false e il dilagare di discorsi d'odio, in particolare nei confronti di minoranze culturali, etniche, sociali, nazionali e religiose, in grado di incidere sull'opinione pubblica condizionandone le opinioni;

c) l'organicità della normativa vigente in materia anche al fine di valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo per realizzare una prevenzione più adeguata e un contrasto più efficace della diffusione massiva di informazioni false;

d) l'esistenza di un sistema di strutture pubbliche e private, di azioni, di interventi, di politiche e di buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volto a innalzare il livello di resilienza delle comunità rispetto alla diffusione massiva di informazioni false;

e) l'esistenza e l'estensione di percorsi volti alla promozione del pensiero critico nel corretto utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione attraverso percorsi di educazione civica digitale predisposti in base alle effettive necessità del pubblico di riferimento;

f) la presenza nel territorio nazionale di iniziative volte alla sensibilizzazione sulla verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo alla verifica dei fatti sulle piattaforme digitali;

g) l'esistenza di campagne di informazione, di prevenzione e di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza nella popolazione, soprattutto in quella più giovane, delle problematiche relative alla diffusione massiva di informazioni false, anche in materia scientifica;

h) l'impegno degli editori pubblici e privati ad attivare percorsi per la promozione della conoscenza intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni individuo, anche al fine di arginare il fenomeno della povertà educativa, culturale e sociale;

i) l'esistenza di potenziali rischi derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nonché della loro potenziale pervasività nella vita quotidiana dei cittadini, con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo;

l) il livello di affidabilità dei sistemi di informazione e di comunicazione, tenuto conto del grado di fiducia e di attendibilità dichiarato dai cittadini;

m) il livello di attuazione nelle scuole del curriculum di educazione civica digitale e il suo reale impatto sugli studenti in termini di efficacia formativa anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione tecnologica.

Art. 2.
(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione.
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. La Commissione riferisce altresì alle Camere sullo stato dei propri lavori ogni sei mesi dalla sua costituzione. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, su indicazione dei gruppi stessi, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti da segreto.
5. La Commissione può acquisire da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.
(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 8.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 35.000 per l'anno 2020 e a euro 25.000 per l'anno 2021, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
6. La Commissione stabilisce le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e a documenti soggetti a regime di segretezza.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

Art. 8.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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