FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
          Articolo 1
          Articolo 2
          Articolo 3
          Articolo 4
          Articolo 5
          Articolo 6
          Articolo 7
          Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 224

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, MARCO DI MAIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ANDREA ROMANO, UNGARO

Modifiche alla parte II della Costituzione per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica con successiva elezione dei membri delle Camere, nonché uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge costituzionale, sulla base di quanto esposto alla XVII assemblea dell'associazione «Libertà eguale» svoltasi a Orvieto il 2 e il 3 dicembre 2017, si prefigge di superare il previsto stallo del sistema dei partiti chiudendo la transizione italiana e prendendo come riferimento il modello francese nella sua integralità (sistema elettorale e forma di governo). Le ragioni di fondo sono chiarite per esteso negli atti dell'assemblea, pubblicati nel volume recentemente edito da Rubbettino, a cura di Vittorino Ferla, «L'Italia che cambia e la nuova sovranità dell'Europa. Idee per il Partito democratico».
  L'articolo 1, senza modificare il bicameralismo paritario (la cui riforma andrebbe ripensata in un progetto a parte con un diverso Senato federale rispetto a quello non approvato dal referendum costituzionale) adegua l'elettorato attivo e passivo del Senato a quello della Camera (finché tali organi sono paritari è meglio che siano armonizzati) L'articolo 2 sancisce il principio dell'elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica.
  L'articolo 3, allineandosi al modello francese vigente (dopo le riforme del 2000 e del 2008), prevede il mandato quinquennale e il limite di due mandati. È prevista una prima legge di attuazione, insieme ad altre negli articoli successivi, concepite per non appesantire il testo costituzionale e che, vista la delicatezza delle norme, analogamente al caso francese e a quanto già fatto con la legge costituzionale n. 1 del 2012 sulla stabilità di bilancio, prevede il quorum rafforzato della maggioranza assoluta dei componenti.
  L'articolo 4 stabilisce la formula elettorale con eventuale doppio turno e ballottaggio a due.
  L'articolo 5 regola la supplenza e l'impedimento permanente.
  L'articolo 6 stabilisce l'elezione contestuale di Camera e Senato e favorisce una sequenza temporale in cui le elezioni per le Camere seguano di poco l'elezione presidenziale; tale sequenza temporale è altresì sancita come regola di partenza del nuovo sistema dalla norma transitoria (articolo 8).
  L'articolo 7 regola il giuramento e l'entrata in carica.
  Il sistema andrebbe poi completato con una legge ordinaria che, per l'elezione di entrambe le Camere, riproduca il sistema elettorale vigente per l'Assemblea nazionale francese.
  Per i motivi esposti nel volume citato in precedenza si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

  1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
   Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

Art. 2.

  1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto».

Art. 3.

  1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 84. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
   Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto venticinque anni di età e che goda dei diritti civili e politici.
   L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.
   L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

Art. 4.

  1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 85. – Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza.
   Le candidature sono presentate da cinquecentomila elettori secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
   I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
   La legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera prevede disposizioni idonee a prevenire ogni conflitto tra gli interessi privati di chi ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e l'interesse pubblico. A tale fine la legge individua le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità.
   È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.
   Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
   La legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il Presidente della Camera dei deputati dichiara riaperto il procedimento elettorale e indìce nuovamente l'elezione per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.
   Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

Art. 5.

  1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.
   In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
   L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.
   L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale».

Art. 6.

  1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni delle Camere.
   Se il termine ordinario della legislatura scade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la durata delle Camere è prorogata; in tale caso le elezioni delle Camere si svolgono la quarta domenica successiva a quella in cui è prevista l'eventuale seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui sia prevista una seconda votazione per l'elezione delle Camere, essa si svolge la quinta domenica successiva.
   Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni delle Camere».

Art. 7.

  1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 91. – Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente già in carica, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali».

Art. 8.

  1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica in carica indìce le elezioni delle Camere la quarta domenica successiva a quella in cui è prevista l'eventuale seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui sia prevista una seconda votazione per l'elezione delle Camere, essa si svolge la quinta domenica successiva.

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