FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2271

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LOMBARDO, CASA, LICATINI, MARTINCIGLIO, NAPPI, NESCI, PAPIRO, PARENTELA, RIZZONE, ROMANIELLO, VILLANI

Disciplina delle qualifiche di maestro artigiano e di assistente maestro artigiano nonché dell'apprendistato presso le botteghe scuola

Presentata il 26 novembre 2019

Onorevoli Colleghi! – L'Italia, che nel corso dei secoli è stata la culla di popoli, culture e tradizioni diverse, si distingue oggi a livello mondiale per la sua produzione artigianale: il cosiddetto «Made in Italy», frutto del sapiente lavoro di eccellenti maestranze, mosse dalla passione per la qualità e dalla cura per i dettagli, ci ha resi famosi in tutto il mondo. In tutte le regioni italiane è facile trovare artigiani locali, dotati di grande abilità manifatturiera, in grado di eseguire lavorazioni uniche di grande pregio.
La nostra nazione può vantare un immenso patrimonio storico costituito dall'artigianato, che nei secoli è stato tramandato – attraverso usi e consuetudini – di padre in figlio, dal maestro al garzone: una «staffetta generazionale» il cui scopo principale è stato quello di preservare i più antichi mestieri, molti dei quali ormai in via di estinzione.
Con l'avvento delle nuove tecnologie e delle produzioni in serie, infatti, molte professioni artigianali – muratore, meccanico, falegname, fabbro, edile, orefice, elettricista, idraulico, pittore, tipografo – sono state relegate in una posizione di marginalità. La chiusura di innumerevoli attività artigiane e il conseguente danno economico rilevano anche per un aspetto sociale non trascurabile: ogni volta che una bottega artigiana viene chiusa si perdono la conoscenza e la cultura di quel lavoro, difficilmente recuperabili. Al fine di scongiurare la perdita definitiva dell'artigianato regionale italiano e del suo immenso patrimonio, si ritiene essenziale e urgente operare una rivalutazione del settore.
La proposta di legge in esame mira a rilanciare l'artigiano e la sua arte, valorizzando il suo prodotto e riconoscendone il giusto valore. Si introducono in questa sede le qualifiche di «maestro artigiano» e di «assistente maestro artigiano» e il concetto di «bottega scuola»: quest'ultima sarà il luogo di insegnamento all'allievo da parte del maestro, figura cardine che rilancerà uno degli aspetti più importanti e storici dell'artigianato, cioè l'insegnamento della conoscenza di quel lavoro, di quel mestiere, di quell'arte. La qualifica di maestro sarà attribuita al titolare dell'impresa artigiana, che trasformerà la sua impresa in una bottega scuola. Riconoscere, dunque, il lavoro dell'artigiano significa valorizzare il suo ruolo di artefice, di creatore e di maestro. L'attribuzione e il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano saranno l'occasione per salvaguardare e rilanciare lavorazioni di antico prestigio e per offrire opportunità professionali che, pur nel rispetto della tradizione, possano cogliere ed esprimere la capacità di reinterpretare il passato attraverso le tendenze culturali, estetiche, innovative e tecnologiche del presente.
Alle regioni, infine, spetterà l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato e alla valorizzazione dei prodotti, con particolare attenzione all'occupazione giovanile, ai corsi di apprendimento del mestiere e agli aiuti per le start-up gestite da donne o da disabili.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica promuove, valorizza e tutela l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali, artistiche e innovative.
2. Al fine di tutelare l'immagine e di promuovere il rinnovamento dell'artigianato, la Repubblica favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, nonché la salvaguardia delle attività artigianali, attraverso i comuni e le commissioni provinciali o regionali per l'artigianato.

Art. 2.
(Maestro artigiano)

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura al titolare di un'impresa artigiana, nonché al socio di un'impresa artigiana che partecipa personalmente all'attività.
2. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono necessari i seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) possesso di un'anzianità professionale di almeno dieci anni di attività in uno specifico settore maturata in qualità di titolare o di socio di un'impresa artigiana;

c) possesso di un elevato grado di capacità professionale desumibile dai titoli acquisiti, di un'elevata attitudine all'insegnamento del mestiere nonché di altri requisiti idonei a comprovare una specifica competenza all'insegnamento del mestiere, come l'aver avuto alle proprie dipendenze apprendisti artigiani per un periodo non inferiore a cinque anni.

4. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la competente commissione provinciale o regionale per l'artigianato.

Art. 3.
(Assistente maestro artigiano)

1. La qualifica di assistente maestro artigiano è attribuita dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai soggetti che hanno svolto attività artigianale e che sono in stato di quiescenza o di disoccupazione. L'attività di assistente maestro artigiano può essere svolta anche a tempo parziale.
2. Per il conseguimento della qualifica di assistente maestro artigiano sono necessari, alternativamente, i seguenti requisiti:

a) cessazione dell'attività, comunicata all'albo delle imprese artigiane e agli enti previdenziali, dopo aver maturato un'anzianità professionale di almeno dieci anni di attività in uno specifico settore in qualità di titolare o di socio di un'impresa artigiana;

b) anzianità professionale di almeno dieci anni di attività in uno specifico settore, anche presso imprese artigianali diverse, maturata in qualità di lavoratore.

3. L'assistente maestro artigiano deve, altresì, possedere un elevato grado di capacità professionale desumibile dall'attività esercitata e dal curriculum vitae e un'adeguata attitudine all'insegnamento del mestiere su indicazione del maestro artigiano.
4. L'assistente maestro artigiano può collaborare con il maestro artigiano per l'insegnamento pratico del mestiere agli allievi anche nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente in materia di istruzione e formazione professionale.
5. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di assistente maestro artigiano è tenuto presso la competente commissione provinciale o regionale per l'artigianato.

Art. 4.
(Bottega scuola)

1. La bottega scuola è l'impresa dell'artigianato tipico di una determinata area territoriale, dell'artigianato tradizionale, dell'artigianato artistico o dell'artigianato innovativo della quale è titolare un maestro artigiano, che la dirige e la gestisce personalmente.
2. La bottega scuola svolge attività di formazione degli allievi aspiranti artigiani di cui all'articolo 5 nei seguenti settori, nell'ambito delle attività artigianali di cui al comma 1 del presente articolo: abbigliamento su misura; cuoio, pelletteria e tappezzeria; decorazioni; fotografie e riproduzione di disegni; legno e affini; metalli comuni, metalli pregiati e lavorazioni affini; acconciatori ed estetisti; strumenti musicali; tessitura, ricami e affini; vetro, ceramica, pietra e affini; carta e affini; altre lavorazioni manifatturiere.

Art. 5.
(Allievi aspiranti artigiani)

1. Gli allievi aspiranti artigiani delle botteghe scuola devono avere un'età compresa tra 16 e 32 anni, elevata a 35 anni per i soggetti in possesso di una laurea, e aver assolto gli obblighi scolastici previsti dalla legge.
2. L'ammissione alle botteghe scuola in qualità di allievi aspiranti artigiani avviene tramite bandi pubblici indetti con periodicità annuale dall'assessorato regionale competente.
3. Il coniuge e gli affini di primo grado di un maestro artigiano non possono partecipare al bando di cui al comma 2 per l'ammissione alla bottega scuola della quale tale maestro artigiano è titolare.
4. Le botteghe scuola interessate ad assumere un allievo aspirante artigiano devono presentare la relativa richiesta all'assessorato regionale competente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 6.
(Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e introduzione al regime fiscale)

1. La bottega scuola deve osservare gli adempimenti prescritti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il maestro artigiano, nell'ambito dell'insegnamento pratico del mestiere, provvede, altresì, a informare gli allievi aspiranti artigiani sul regime fiscale applicato alle imprese artigiane.

Art. 7.
(Formazione)

1. La formazione impartita nelle botteghe scuola agli allievi aspiranti artigiani ha durata triennale. La formazione è impartita sulla base di un orario che prevede un numero massimo di quaranta ore settimanali suddivise in cinque giornate di otto ore.
2. Al termine del triennio, a ciascun allievo aspirante artigiano che ha concluso con esito positivo la formazione è rilasciato un certificato ai fini dell'avviamento al lavoro.

Art. 8.
(Contributo in favore degli allievi aspiranti artigiani e loro trattamento giuridico)

1. Gli allievi aspiranti artigiani, per il tramite della bottega scuola, ricevono un contributo di 600 euro al mese. Il contributo è posto a carico:

a) interamente della regione, per il primo anno;

b) per il 70 per cento della regione e per il 30 per cento della bottega scuola, per il secondo anno;

c) per il 50 cento della regione e per il 50 per cento della bottega scuola, per il terzo anno.

2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere modificate dalla regione con riferimento agli allievi aspiranti artigiani affetti da disabilità; le disabilità devono essere comunque compatibili con l'esercizio dell'attività artigianale.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è commisurato all'effettiva partecipazione degli allievi aspiranti artigiani alle attività della bottega scuola, risultante da un apposito registro tenuto dal maestro artigiano.
4. Durante il triennio di formazione gli allievi aspiranti artigiani sono tutelati contro gli infortuni sul luogo di lavoro mediante una copertura assicurativa stipulata dal maestro artigiano presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli allievi aspiranti artigiani spetta un numero di giornate di ferie annuali stabilito dalla regione. Gli allievi aspiranti artigiani non hanno diritto al trattamento di fine rapporto né agli altri benefìci previsti per i lavoratori dipendenti.
5. In caso di malattia dell'allievo aspirante artigiano, le assenze debitamente documentate da certificato medico non comportano la sospensione dell'erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
6. Nel caso in cui l'allievo aspirante artigiano non prosegua la formazione dopo il primo anno, fatti salvi i casi di dimissioni e di instaurazione di un rapporto di lavoro, la bottega scuola è tenuta al rimborso del 50 per cento dell'importo ricevuto dalla regione ai fini del contributo da erogare all'allievo.
7. In caso di infortunio o di malattia professionale con conseguente corresponsione dell'indennità giornaliera da parte dell'INAIL, l'erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 è sospesa per il periodo coperto dall'indennizzo da parte dell'ente previdenziale.
8. Il maestro artigiano può stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni arrecati a terzi dagli allievi aspiranti artigiani.

Art. 9.
(Verifiche e controlli)

1. Gli uffici regionali competenti verificano il funzionamento, la regolarità e l'efficienza delle botteghe scuola e accertano l'effettivo livello di preparazione conseguito dagli allievi aspiranti artigiani al termine dei percorsi di formazione presso le botteghe scuola, previa determinazione dei criteri sulla cui base le botteghe scuola possono essere escluse dai benefìci della presente legge per inidoneità.

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