FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2295

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGIOLA

Interpretazione autentica del comma 953 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente la disciplina contabile dei proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore elettrico con gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili

Presentata il 10 dicembre 2019

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) recita: «Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili».
La norma è stata oggetto di interpretazione giurisprudenziale. In particolare, una sentenza del giudice amministrativo ha così argomentato:

«Il Collegio è dell'avviso che la formulazione della disposizione della legge di bilancio 2019 sia chiara e non equivocabile se correlata alla disciplina sul bilancio degli enti locali, delineata dal d.lgs. 267/2000.

Le disposizioni di riferimento sono:

1) l'art. 151, comma 3, ai sensi del quale “il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale”;

2) l'art. 186, comma 1, in cui si prevede che “il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi”;

3) l'art. 227, comma 1, secondo cui “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”.

L'efficacia retroattiva degli “accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010”, come appunto nel caso di specie (24.1.2004), determina, quale immediata conseguenza, che “i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili (...) restano acquisiti nei bilanci degli enti locali”.
L'uso dell'espressione “restano acquisiti” va intesa, a giudizio del Collegio, nel senso che non è sufficiente che le entrate extratributarie (tali sarebbero, in sostanza, i canoni oggetto del contendere) siano state semplicemente iscritte nel bilancio di previsione (cfr. certificazione depositata dal Comune ricorrente in data 23.4.2019), ma è necessario, altresì, che l'introito di tali entrate sia stato effettivo e rendicontato nel bilancio consuntivo.
Il che, nella specie, non è stato provato.
Ne deriva che ai proventi oggetto del contendere, ad oggi non corrisposti, non possa essere applicata la disciplina retroattiva che la Sezione, nella sentenza n. 407/2019, ha applicato, sulla base dei medesimi presupposti, a somme che il Comune di [...] aveva effettivamente incamerato».
La norma recata dalla presente proposta di legge mira a fare chiarezza su una disposizione che è intervenuta per evitare il dissesto finanziario di moltissimi comuni italiani, i quali hanno regolarmente iscritto in bilancio proventi derivanti da contratti liberamente sottoscritti con operatori economici del settore delle energie rinnovabili, senza riuscire ad incassarli per via dell'indirizzo giurisprudenziale che, come visto, si è formato sulla materia, anche alla luce del contenuto delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, intervenute, però, solo a partire dal 3 ottobre 2010. Con la norma di interpretazione autentica che si propone si afferma la piena validità degli accordi sottoscritti prima di dette linee guida, il che comporta il diritto degli enti locali a ricevere quanto pattuito sia per gli anni passati che per gli anni futuri di validità degli accordi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'espressione «restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia», contenuta nel primo periodo dell'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell'energia elettrica con gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, sono legittimamente iscritti ed accertati tra le entrate spettanti all'ente locale, mantenendo detti accordi piena validità ed efficacia, non rilevando se gli introiti di tali entrate siano stati effettivamente acquisiti e iscritti nel bilancio consuntivo o meno.

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