FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2307-2965-A

PROPOSTE DI LEGGE

2307

d'iniziativa dei deputati
MAGI, DAVIDE AIELLO, BENEDETTI, BRESCIA, BRUNO BOSSIO, CASA, CECCONI, CUNIAL, DEIANA, FICARA, GIARRIZZO, GIULIODORI, MASI, OLGIATI, PALLINI, PAPIRO, PARENTELA, PENNA, PERANTONI, PINI, ANDREA ROMANO, SAITTA, SARLI, SERRITELLA, SODANO, TASSO, TERMINI, ELISA TRIPODI, VIANELLO, VITO, VIZZINI

Modifica all'articolo 73 e introduzione dell'articolo 73-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità

Presentata il 19 dicembre 2019

e

2965

d'iniziativa dei deputati
LICATINI, SAITTA, FERRARESI, MISITI, PERCONTI, ASCARI, BILOTTI, BUFFAGNI, CORNELI, DE CARLO, ALBERTO MANCA, OLGIATI, SCAGLIUSI

Introduzione dell'articolo 75-ter del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione e detenzione di cannabis per uso personale

Presentata il 22 marzo 2021

(Relatore: PERANTONI)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 27 giugno 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2307 e 2965. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   evidenziato come il provvedimento in esame sia volto, in estrema sintesi, a statuire la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di cannabis, a modificare la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di cannabis e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ad introdurre una disciplina autonoma della produzione, dell'acquisto e della cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti e a individuare una serie di indici dell'uso personale di cannabis (che consente l'applicazione di sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali);

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati;

   preso atto che il testo unificato riconosce, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale, la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di cannabis, facendo conseguentemente venir meno in tale ipotesi l'illecito amministrativo;

   rilevato che il testo unificato in esame non incide sul reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsto dall'articolo 187 del codice della strada,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e abbinata, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

   rilevato, in particolare, che l'articolo 3, con riferimento alla possibilità di disporre, per il tossicodipendente, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva, prevede, rispetto alla normativa vigente: che la condizione di tossicodipendenza sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti; che al lavoro di pubblica utilità si accompagni la frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata;

   considerato che l'articolo 7 demanda al Ministero dell'istruzione la promozione, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali, con gli enti locali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, di una giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope senza tuttavia prevedere il coinvolgimento del Ministero della salute, ciò che sarebbe invece necessario;

   rilevato altresì che l'articolo 8, con riferimento agli obiettivi di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti posti a carico dei comuni, specifica che gli enti locali dovranno predisporre anche interventi di inserimento socio-lavorativo e occupazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a integrare l'articolo 7 del provvedimento, nel senso di prevedere il coinvolgimento anche del Ministero della salute nella promozione della giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo e dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati;

  premesso che:

   il testo unificato in discussione, composto di 8 articoli, reca modifiche al D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati;

   in particolare, il provvedimento consente a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione in forma individuale e per uso personale di 4 piante femmine di cannabis, senza bisogno di autorizzazione (articolo 1);

   esso, inoltre: modifica la disciplina sanzionatoria penale della coltivazione, produzione, del traffico e della detenzione illeciti di cannabis (articolo 2) e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 4); introduce una disciplina autonoma della produzione, dell'acquisto e della cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti e psicotrope ( articolo 3); reca modifiche alla disciplina relativa alle circostanze di cui tenere conto ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della cannabis, intervenendo sul comma 1-bis dell'articolo 75 del richiamato testo unico [articolo 5, comma 1, capoverso lettera c)] ;

  rilevato che:

   la legge 16 maggio 2014, n. 79, nel modificare la tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, include tra le droghe cosiddette leggere tutti i tipi di cannabis, senza consentire alcuna distinzione tra canapa Sativa, Indica, Ruderalis o ibride;

   la legge 2 dicembre 2016, n. 242, ha successivamente consentito, all'articolo 2, la coltivazione, senza necessità di autorizzazione, delle varietà di canapa iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (Cannabis sativa L.), dalle quali è possibile ottenere una serie di prodotti specificamente elencati;

   in tale elencazione andrebbero inclusi, per consentirne la commercializzazione, i prodotti solidi o liquidi, comprese le infiorescenze essiccate, destinati al fumo e all'inalazione, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) specificamente individuata con decreto ministeriale;

   i prodotti derivati dalla canapa sativa destinati al fumo o all'inalazione potrebbero essere assimilati, quanto a regime giuridico, ai tabacchi lavorati e sottoposti a monopolio di Stato, effettuandosene la distribuzione e la vendita diretta ai consumatori esclusivamente attraverso i soggetti debitamente autorizzati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO
della Commissione

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

Art. 1.
(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale)

  1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;

   b) al comma 1 dell'articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo»;

   c) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione, esclusivamente per uso personale, di non oltre quattro piante femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 31.000 a euro 301.000»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 15.000 a 150.000 se le attività illecite di cui al comma 2 riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 14»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Le pene previste dal comma 2 si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Le pene previste dal comma 2-bis si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 80.000, fatta salva la detenzione, ad uso esclusivamente personale, del prodotto derivante dalla coltivazione di quattro piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente»;

   e) i commi 5 e 5-bis sono abrogati;

   f) il comma 5-ter è abrogato;

   g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti»;

   h) al comma 7-bis, le parole: «, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5,» sono soppresse.

Art. 3.
(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)

  1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

   «Art. 73-bis. – (Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nei casi di cui ai commi 2-bis e 4 dell'articolo 73.
   2. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'identificazione o la cattura dei concorrenti.
   3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, congiuntamente alla frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi del citato articolo 116 del presente testo unico, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Può essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai sensi del citato articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
   4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di un reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.
   5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate da persona di maggiore età a persona di minore età».

  2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole: «, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono soppresse.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. All'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «non inferiore a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici»;

   b) il comma 6 è abrogato;

   c) al comma 7, dopo la parola: «o» sono inserite le seguenti: «per l'identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati, ovvero».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «c) che le infiorescenze e le resine detenute siano il prodotto ricavato in esito al procedimento di estrazione da una coltivazione domestica di cannabis di minima dimensione che, per la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, anche se superiore al limite di cui al comma 1-bis dell'articolo 26, e la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso esclusivamente personale del coltivatore».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. All'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata se il fatto è commesso nei luoghi di cui alla lettera g) dell'articolo 80».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

   «2-bis. Il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali, con gli enti locali e con la presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, promuove, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, una giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo e dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 114 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. Al comma 1 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di inserimento socio-lavorativo o occupazionale»;

   b) alla lettera c), dopo le parole: «reinserimento scolastico, lavorativo» sono inserite le seguenti: «o occupazionale».

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