XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2322
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)
e dal ministro della difesa
(GUERINI)
di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019
Presentato il 23 dicembre 2019
Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.
1. Finalità
L'Accordo ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.
2. Contenuto dell'Accordo
L'Accordo è composto da un breve preambolo e da 12 articoli.
L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 2 prevede:
a) che le Amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della difesa e che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere alternativamente luogo in Italia e nel Burkina Faso;
b) la possibilità di stipulare ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:
politica di sicurezza e di difesa;
sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;
questioni ambientali connesse all'inquinamento causato da attività militari;
sanità, storia e sport militare;
formazione e addestramento militare;
altri settori di interesse delle Parti;
c) che le modalità di cooperazione saranno le seguenti:
visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare;
scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;
partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della Difesa;
partecipazione a esercitazioni militari;
partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie;
visite di aeromobili militari;
scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa;
altre attività di interesse comune delle Parti.
L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie, se possibile presso le infrastrutture militari, con oneri a carico della parte inviante. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
L'articolo 4 tratta questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi dal medesimo personale che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Si precisa altresì che, qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se esse sono state già irrogate, non saranno eseguite.
L'articolo 5 prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante le attività o in relazione a esse, nell'ambito dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni.
L'articolo 6 stabilisce la cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, relativamente a:
aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativo equipaggiamento;
carri e veicoli per uso militare;
armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
bombe, mine (eccetto quelle anti-uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
materiali speciali blindati costruiti per uso militare;
materiali specifici per l'addestramento militare;
sistemi e attrezzature per la produzione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
equipaggiamenti specializzati specialmente concepiti per uso militare.
Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente, in ogni caso nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.
Le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:
ricerca scientifica, prove e progettazione;
scambio di esperienze nel settore tecnico;
produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori identificati dalle Parti;
supporto alle industrie della difesa e agli enti statali al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.
L'articolo 7 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla stipulazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati.
L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
L'articolo 10 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso uno Scambio di Note, sempre nei limiti dell'Accordo. È stato infine stabilito che i programmi di sviluppo, che consentiranno l'applicazione dell'Accordo, saranno sviluppati e attuati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa e in stretta coordinazione con i Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza.
L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso, previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
L'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo stesso, che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi (alternativamente in Italia e nel Burkina Faso) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Nell'ipotesi dell'invio a Ouagadougou di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare; un tenente colonnello o maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così presuntivamente quantificabili:
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SPESE DI MISSIONE: | |
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Pernottamento (euro 110 al giorno x 2 persone x 2 notti) |
= euro 440,00 |
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La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 143,99, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 115,19. Essa viene poi diminuita di un terzo (euro 38,40), poiché l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 76,79. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tabella A della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 2010, sull'importo di euro 25,15, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 39,73, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 12,99. Sommando tale importo di euro 12,99 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 76,79, si ottiene l'importo di euro 89,79 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 269,00. |
= euro 269,00 |
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La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 136,36, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 109,09. Essa viene poi diminuita di un terzo (euro 36,36), poiché l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 72,73. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tabella A della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 2010, sull'importo di euro 21,08, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 33,30, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 10,89. Sommando tale importo di euro 10,89 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 72,73, si ottiene l'importo di euro 83,62 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 251,00. |
= euro 251,00 |
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TOTALE SPESE DI MISSIONE |
= euro 960,00 |
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SPESE DI VIAGGIO: | |
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Volo di andata e ritorno (pari a euro 2.500) per 2 persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 125), ai sensi della normativa vigente (euro 2.625 x 2) |
= euro 5.250,00 |
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TOTALE ONERE PER SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE |
= euro 6.210,00 |
Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, si precisa che:
l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (articolo 2, paragrafo 3, lettera b) e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni della difesa (articolo 2, paragrafo 3, lettere a e c) nonché di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (articolo 2, Paragrafo 3, lettera i) e di cooperazione negli altri settori militari (articolo 2, Paragrafo 3, lettera k) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (articolo 2, paragrafo 3, lettera d), così come per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (articolo 2, paragrafo 3, lettera e), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (articolo 3, Paragrafo 1, lettera a) del personale italiano inviato in missione nel Burkina Faso sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
in merito alle spese mediche e odontoiatriche nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
le eventuali cure di urgenza (articolo 3, paragrafo 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente svolta dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti a condizione del rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
in merito all'articolo 5, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la Difesa, di cui all'articolo 6, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di procurement con il Burkina Faso e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
qualora, infine, ai sensi dell'articolo 11, vengano introdotti emendamenti o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.
L'onere complessivamente derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo è dunque valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019.
Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
PARTE PRIMA – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del Burkina Faso in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi al miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale e in conformità alla normativa europea, per la Parte italiana, e agli obblighi assunti a livello internazionale.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede che la ratifica degli accordi internazionali sia autorizzata mediante legge formale.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il provvedimento non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà normativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta delegificazione, poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Allo stato non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o analoga materia.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.
PARTE SECONDA – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il provvedimento non incide sulla disciplina normativa europea.
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea né vi sono giudizi pendenti.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo né vi sono giudizi pendenti.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.
PARTE TERZA – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b., 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.













