FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 10

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2322-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

e dal ministro della difesa
(GUERINI)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019

Presentato il 23 dicembre 2019

(Relatore: Andrea ROMANO)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 10 settembre 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2322 d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2322 d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019;

considerato che:

l'Accordo intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate della Repubblica italiana e di quella del Burkina Faso, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza producendo, altresì, positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

il Burkina Faso è tra gli Stati più giovani e poveri del pianeta e fa parte – insieme a Niger, Mali, Mauritania e Chad – del G5 Sahel, un'organizzazione regionale per la cooperazione e il coordinamento delle politiche di sviluppo e sicurezza dei suoi membri; esso si trova, inoltre, nella zona dell'Africa interessata dai sommovimenti dovuti al cambiamento climatico e alla conseguente instabilità politica e sociale, come una delegazione della Commissione ha potuto apprendere nel corso della missione a Gibuti il 10 e 11 febbraio scorso;

grande rilevanza riveste l'Accordo in considerazione della necessità di sostenere gli sforzi del giovane Stato nella guerra al terrorismo e promuovere la stabilizzazione del Paese;

rilevato che l'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, stabilendo che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente;

come precisato anche dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge tali attività non potranno che essere svolte nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

ritenuto opportuno che, in sede esecutiva, sia data preponderanza all'articolo 2 dell'Accordo, specialmente nelle parti in cui si predispone la cornice per la partecipazione ai corsi e agli studi, la formazione e l'addestramento, le operazioni a sostegno della pace e per la promozione dei servizi sanitari militari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2322 d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare appropriato il rinvio ad un successivo provvedimento legislativo ai fini della copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo de quo, in considerazione della natura meramente eventuale degli oneri in questione;

tenuto conto che l'articolo 3, comma 1, fa riferimento, quale anno iniziale di insorgenza dell'onere, all'esercizio finanziario 2019, oramai concluso, appare necessario posporre la decorrenza dell'onere medesimo all'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, nel presupposto che il primo invio in Burkina Faso di rappresentanti italiani avvenga in tale anno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;

sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2019-2021 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2020-2022;

sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2020

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b., 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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