XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2324
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)
e dal ministro della giustizia
(BONAFEDE)
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Presentato il 31 dicembre 2019
Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge è volto, sostanzialmente, a innovare la disciplina delle intercettazioni telefoniche in funzione della necessaria tutela della riservatezza delle persone apportando nel contempo correttivi volti a eliminare alcuni effetti distorsivi, specialmente sul piano della tutela delle garanzie difensive e della funzionalità nello svolgersi delle indagini preliminari, che si potrebbero produrre con l'immediata ed integrale applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante «Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103».
Su alcuni delicati aspetti, quale in primo luogo quello della ineludibile necessità di un passaggio giurisdizionale per l'acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del pubblico ministero, si è inteso ripristinare il testo del codice di procedura penale, nella versione anteriore all'intervento normativo, conservando tuttavia le norme in materia di utilizzazione del cosiddetto trojan e la destinazione all'archivio digitale, istituito presso ciascuna procura della Repubblica, del materiale intercettato.
Si eliminano, inoltre, i rigidi divieti di trascrizione, imposti dal decreto legislativo n. 216 del 2017, stabilendo che le registrazioni inutilizzabili o manifestamente irrilevanti, al pari di quelle afferenti a categorie di dati sensibili come definite dalla normativa in materia, ove non necessarie alle indagini, restino custodite in archivio, a seguito del procedimento di stralcio già regolato dall'articolo 268 del codice di procedura penale, ripristinato sul punto. La necessaria tutela della riservatezza anche nella fase della verbalizzazione, tuttavia, ha indotto a sostituire il meccanismo di selezione da parte della polizia giudiziaria delle intercettazioni non utilizzabili con un dovere di vigilanza del pubblico ministero, affinché non siano trascritte in sede di verbalizzazione conversazioni o comunicazioni contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre che non si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.
Il testo si compone di 4 articoli.
L'articolo 1, nel modificare l'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, differisce l'applicazione delle relative disposizioni ai procedimenti penali iscritti dopo il termine del 29 febbraio 2019. Si tratta di un provvedimento di proroga motivato dall'esigenza, diffusa su gran parte del territorio nazionale, di completare l'avviata opera di adeguamento strutturale ed organizzativo presso tutti gli uffici delle procure della Repubblica alle nuove disposizioni e di calibrare tali attività in funzione delle modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2017, che di seguito si vanno ad esporre.
Il rinvio è necessario al fine di permettere le opportune verifiche tecniche e organizzative di adeguamento rispetto alle modifiche apportate all'impianto originario della norma. Inoltre, consente agli uffici giudiziari una migliore predisposizione degli aspetti organizzativi imprescindibilmente connessi con l'avvio della digitalizzazione del sistema documentale e del software delle intercettazioni predisposto dal Ministero della giustizia; consente inoltre al Ministero di verificare, in tale contesto, ulteriori fabbisogni anche formativi per gli uffici interessati.
L'articolo 2 reca dunque le modifiche alla disciplina delle intercettazioni.
In particolare, si interviene, al comma 1, lettera a), sull'articolo 114 del codice di procedura penale, estendendo esplicitamente il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento.
Alla lettera b) si operano aggiustamenti lessicali volti ad aggiornare il desueto riferimento ai nastri magnetofonici, menzionati all'articolo 242 del medesimo codice, di fatto non più utilizzati quali supporti materiali delle intercettazioni, sostituendolo con quello alle «registrazioni».
Alla lettera c) si dispone, mediante modifica al comma 2-bis dell'articolo 266, che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per effetto della legge n. 3 del 2019, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.
Le modifiche recate dalla lettera d) sono volte, da un lato, ad estendere ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione (e non solo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) la disciplina derogatoria prevista in materia di criminalità organizzata e, dall'altro, a correggere l'intervento operato dalla citata legge n. 3 del 2019 sul testo dell'articolo 267 del codice di procedura penale. In particolare la lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge è intervenuta sull'articolo 267, comma 1, modificandone il terzo periodo, nel senso che «dopo le parole: “all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono inserite le seguenti: “e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,”». L'intento espresso del legislatore era quello di escludere i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali fosse necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono».
La voluntas legis emerge chiaramente dall'esame dei lavori parlamentari. Significativo riscontro, ad esempio, si trae dal resoconto stenografico della seduta del 19 novembre 2018, in sede di discussione generale sull'atto Camera n. 1189-A, nel quale la relatrice per la maggioranza per la II Commissione illustra la disposizione nei seguenti termini: «In relazione al nuovo contenuto dell'articolo 266 c.p.p., la lettera b), anch'essa introdotta in sede referente, modifica l'articolo 267 c.p.p. per derogare – in relazione alle intercettazioni con uso dei citati captatori informatici (trojan) nei procedimenti per delitti contro la PA puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni – alla regola generale che prevede che il decreto motivato del GIP debba indicare le circostanze di tempo e di luogo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono».
In altri termini il legislatore con la novella in esame ha inteso operare l'equiparazione di tali delitti a quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
A fronte della chiara volontà del legislatore e in coerenza con una corretta lettura sistematica della norma (altrimenti priva di utilità), al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo si rende necessario correggere l'errore materiale nella formulazione della disposizione del terzo periodo del citato articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, sostituendo le parole: «per i» con la seguente: «dai».
Con il presente intervento si chiarisce pertanto che: «Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono».
A completare la piena equiparazione tra delitti gravissimi e delitti contro la pubblica amministrazione soccorre l'ulteriore modifica al comma 2-bis dell'articolo 267 in materia di autorizzazione in via di urgenza delle operazioni.
Al comma 4 dell'articolo 267, l'ultimo periodo è soppresso, eliminando così la previsione in materia di attribuzioni della polizia giudiziaria che aveva destato le maggiori perplessità. Si è sostenuto infatti, al di là della difficile applicazione operativa e della duplicazione delle attività di documentazione, che la previsione spogliasse il pubblico ministero procedente delle prerogative solo a lui attribuite di valutare la rilevanza o meno di quanto intercettato.
Infine al numero 4) si delinea la struttura tendenzialmente informatica del registro riservato, già in uso negli uffici giudiziari, in cui sono annotati, secondo un ordine cronologico, i provvedimenti giudiziari che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni.
Quanto alle modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, le stesse sono volte a ripristinare il procedimento di stralcio, già contemplato dalle norme codicistiche in materia e sostituito con la più complessa procedura di acquisizione dal decreto legislativo n. 216 del 2017, che viene pertanto soppressa.
Con riferimento all'articolo 269 l'intervento reintroduce il sistema vigente prima della riforma del 2017 in materia di conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni con il mantenimento, tuttavia, della previsione dell'archivio tenuto sotto la vigilanza della procura della Repubblica e del regime di segretezza degli atti ivi custoditi, salvi i diritti di difesa e i poteri del giudice.
Sull'articolo 270 si interviene attraverso la modifica dei riferimenti normativi relativi al procedimento di stralcio, al fine di coordinare la norma con le modifiche all'articolo 268, e con una rimodulazione, anche alla luce della recentissima sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, della norma limitativa delle possibilità di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni captate tramite trojan per la prova di reati diversi da quelli in relazione ai quali l'intercettazione era stata autorizzata.
Dall'articolo 291 vengono espunte le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 216 del 2017 e, in particolare, viene eliminato l'onere per il pubblico ministero della selezione preventiva – già in fase cautelare – delle conversazioni o comunicazioni da trasmettere al giudice per le indagini preliminari chiamato a pronunciarsi sulla richiesta cautelare.
Con riferimento all'articolo 293, l'intervento ripristina il previgente regime relativo al deposito, dopo l'esecuzione, dell'ordinanza cautelare e degli atti sulla base dei quali la stessa è stata adottata eliminando lo specifico regime dettato dalla riforma del 2017 per i risultati delle intercettazioni.
Sull'articolo 295 si interviene esclusivamente attraverso la modifica dei riferimenti normativi relativi alle intercettazioni, al fine di coordinare la norma con le modifiche agli articoli 268, 269 e 270.
Si è ritenuto di intervenire sull'articolo 415-bis imponendo al pubblico ministero, ove non abbia proceduto al deposito in precedenza, una volta concluse le indagini preliminari, di indicare le intercettazioni ritenute rilevanti ai fini del procedimento, con interlocuzione con la difesa e, in caso di contrasto di vedute, con un intervento del giudice per la selezione del materiale. Simile procedura è stata prevista, con i dovuti adattamenti, anche nel caso di richiesta di giudizio immediato (rito che esclude la necessità dell'avviso di cui all'articolo 415-bis) mediante l'interpolazione dell'articolo 454.
Viene prevista l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 422 e dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 472, eliminando così il riferimento alla procedura di stralcio prevista dalla riforma del 2017 che si è inteso sopprimere.
Il medesimo comma 1, infine, prevede l'abrogazione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 493-bis riguardanti il complesso procedimento di stralcio nonché la trascrizione delle intercettazioni in fase dibattimentale introdotti dalla riforma.
Il comma 2 riguarda gli interventi correttivi sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo n. 271 del 1989.
L'intervento riguarda, in primo luogo, l'articolo 89 delle disposizioni di attuazione ed è funzionale ad una complessiva risistemazione della norma, dalla quale vengono espunti riferimenti anacronistici, quale il riferimento ai nastri contenenti le registrazioni (termine sostituito con quello di «supporti»). È stato previsto, inoltre, che le modalità di trasmissione delle intercettazioni tramite trojan verso gli impianti della procura della Repubblica siano determinate con decreto del Ministro della giustizia.
Quanto all'articolo 89-bis è stata rivisitata la disciplina dell'archivio delle intercettazioni secondo modalità che incentivano la digitalizzazione degli archivi e tutelano la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso.
L'impulso alla progressiva digitalizzazione degli atti e degli archivi afferenti alle attività di intercettazione ispira anche i commi 3 e seguenti con i quali si stabilisce, in primo luogo, che con decreto del Ministro della giustizia siano stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, programmi informatici che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia.
Un decreto ministeriale fisserà, inoltre, i criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso.
Da ultimo, viene previsto un decreto ministeriale per scandire modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni.
Con il comma 7 si interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017, dedicato alle intercettazioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rendendo il medesimo regime applicabile anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 1.
Il comma 8 prevede che le norme sopradescritte si applichino ai procedimenti iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.
La norma si rende opportuna per la migliore programmazione dell'avvio della fase di gestione digitalizzata della misura delle intercettazioni e soprattutto per eliminare il rischio di un doppio regime organizzativo e giuridico inerente allo stesso procedimento.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge e contiene la clausola di invio alle Camere per la conversione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019.
Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante: «Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103»;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di perfezionare e completare la nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali prima che la stessa acquisti efficacia;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza che le modifiche apportate entrino in vigore prima che sia applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e che tale termine sia coordinato con le esigenze di adeguamento degli uffici requirenti dal punto di vista strutturale e organizzativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»;
2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2020».
Articolo 2.
(Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis.»;
b) all'articolo 242:
1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le parole: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;
c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
d) all'articolo 267:
1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
3) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»;
e) all'articolo 268:
1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.»;
2) il comma 2-ter è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»;
f) all'articolo 269:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;
g) all'articolo 270:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.»;
2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.»;
h) all'articolo 291, al comma 1, le parole: «compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,» sono soppresse;
i) all'articolo 293, comma 3, i periodi terzo e quarto sono soppressi;
l) all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»;
m) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.»;
n) all'articolo 422, il comma 4-bis è soppresso;
o) all'articolo 454, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.»;
p) all'articolo 472, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
q) gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 493-bis sono abrogati.
2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 89 è sostituito dal seguente:
«Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni). – 1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.
2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.
4. Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.»;
b) l'articolo 89-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). – 1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.»;
c) all'articolo 92, comma 1-bis, dopo le parole «conservazione nell'archivio» è soppressa la parola «riservato».
3. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
4. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo le parole: «pubblici ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «o degli incaricati di pubblico servizio».
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.
Articolo 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 4.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2019.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede