FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2331

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, GAGNARLI, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, CIMINO, DEL SESTO, GALIZIA, LOMBARDO, LOVECCHIO, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARZANA, PARENTELA, PIGNATONE

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di filiera agroindustriale della canapa

Presentata il 9 gennaio 2020

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha lo scopo di risolvere alcuni problemi relativi all'applicazione e all'interpretazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, così rilevanti da indebolire l'efficacia complessiva della legge stessa.
Innanzitutto s'intende ampliare l'ambito di applicazione della legge, con riferimento alle fasi successive a quella della coltivazione della canapa, individuando un più ampio novero di possibili esiti della sua lavorazione. Questo consente di fornire un ulteriore strumento per il rafforzamento del settore, garantendo all'agricoltore nuovi sbocchi sul mercato. Si prevede, pertanto, che i prodotti derivati dalla canapa possano essere utilizzati anche a fini industriali, artigianali, commerciali e di produzione di energia, eliminando, con particolare riguardo alla produzione di energia, le limitazioni vigenti che appaiono troppo restrittive e che vanificano l'intento del legislatore di consentire l'utilizzo della canapa anche come biomassa.
Inoltre, si prevede che tra le varietà di canapa «ammesse», ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 242 del 2016, rientrino anche i semilavorati e gli altri prodotti derivati dalla pianta e che, pertanto, ad essi non si applichino le disposizioni in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In tal modo, s'intende eliminare ogni dubbio ermeneutico sulla liceità delle attività legate all'uso dei prodotti derivati dalla canapa e in possesso delle caratteristiche descritte dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 242 del 2016.
Le modifiche introdotte dalla presente proposta di legge avranno un sicuro effetto moltiplicatore dello sviluppo del settore, assicurando finalmente agli operatori la certezza del diritto della loro attività, finora fortemente messo in discussione da contrastanti orientamenti giurisprudenziali che hanno favorito erronee e strumentali prese di posizione anche da parte degli organi deputati a dare applicazione alla legge.
La presente proposta di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) articolo 2:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) semilavorati e altri prodotti per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico»;

2) al comma 3, le parole: «esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e per la vendita»;

b) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ai semilavorati e agli altri prodotti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della presente legge non si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser