PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2372
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LUPI, DELRIO, GELMINI, TOCCAFONDI, LATTANZIO, GARAVAGLIA, FRASSINETTI, PALMIERI, CATTANEO, GARIGLIO, COLUCCI, CALABRIA
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico
Presentata il 6 febbraio 2020
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha l'obiettivo di introdurre, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, le competenze non cognitive (come amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva, apertura mentale) per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica. Tali competenze aiutano a sviluppare nell'alunno la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione. Non si tratta di introdurre una nuova materia curricolare né di stravolgere gli ordinamenti didattici esistenti, ma di migliorare il rapporto con gli studenti. A tale fine si prevede l'introduzione, per un periodo sperimentale di tre anni, delle competenze cognitive nel metodo didattico, assicurando un'adeguata formazione dei docenti. Si è scelto di concentrarsi sulla scuola secondaria di primo e di secondo grado poiché dal «Rapporto sulla conoscenza» del 2018 dell'Istituto nazionale di statistica è emerso che al termine del primo ciclo di istruzione il 34,4 per cento dei giovani non aveva raggiunto un livello sufficiente di competenze alfabetiche, un dato che saliva al 40,1 per cento se si consideravano le competenze numeriche.
I dati dei test effettuati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nell'anno 2019, inoltre, hanno rilevato una situazione allarmante per quanto concerne il livello di preparazione degli studenti, con una forte disparità non solo tra nord e sud, ma anche all'interno dei medesimi territori. La sperimentazione prevista dalla presente proposta di legge, nel quadro di una valorizzazione dell'autonomia scolastica, ha, pertanto, l'obiettivo di superare le citate problematiche afferenti alla povertà educativa e alla dispersione scolastica.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica, la presente legge prevede l'introduzione sperimentale e volontaria, nell'ambito di uno o più insegnamenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, delle competenze non cognitive, quali l'amicalità, la coscienziosità, la stabilità emotiva e l'apertura mentale, nel metodo didattico.
Art. 2.
(Soggetti)
1. Le scuole secondarie di primo e di secondo grado possono partecipare alla sperimentazione di cui all'articolo 1 attraverso:
a) gli ambiti già costituiti dagli uffici scolastici regionali;
b) reti di scuole già costituite o da costituire.
2. Il progetto per la partecipazione alla sperimentazione triennale è presentato dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo al Ministero dell'istruzione ed è valutato e approvato dalla commissione di cui all'articolo 7.
Art. 3.
(Oggetto)
1. L'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 nel metodo didattico avviene in maniera interdisciplinare, nel rispetto dell'autonomia di ogni istituzione scolastica e in relazione ai docenti coinvolti nella sperimentazione.
2. L'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 è effettuata nell'ambito degli ordinamenti e dei programmi vigenti ed è finalizzata a sviluppare negli studenti, tramite un'innovativa pratica didattica, abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione e la capacità di interazione.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico e senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Art. 4.
(Sperimentazione)
1. La sperimentazione di cui all'articolo 1 ha inizio nell'anno scolastico 2021/2022 e ha una durata di tre anni. Il primo anno di sperimentazione è dedicato alla formazione dei docenti, ai sensi dell'articolo 5, e gli anni successivi sono dedicati all'introduzione delle competenze non cognitive nel metodo didattico.
Art. 5.
(Formazione dei docenti)
1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata alla formazione dei docenti sulle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. La formazione dei docenti di cui al comma 1 è svolta da enti accreditati per la formazione scelti dalle istituzioni scolastiche interessate.
Art. 6.
(Valutazione e monitoraggio)
1. La valutazione della sperimentazione di cui all'articolo 1 è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 7 al termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e al termine del quinto anno della stessa scuola secondaria di secondo grado nonché al termine del primo anno di un eventuale corso di istruzione terziaria. Ai fini di cui al presente comma, la commissione provvede al monitoraggio costante della sperimentazione.
Art. 7.
(Commissione)
1. La valutazione e l'approvazione del progetto di sperimentazione di cui all'articolo 1, nonché le attività di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 6, sono effettuate da una commissione composta da otto componenti, di cui quattro docenti universitari e quattro dirigenti scolastici in quiescenza, nominati dal Ministro dell'istruzione.
Art. 8.
(Unità di supporto)
1. Il Ministro dell'istruzione può istituire un'unità amministrativa interna al Ministero dell'istruzione con compiti di approfondimento tecnico e di supporto operativo della sperimentazione di cui all'articolo 1.
Art. 9.
(Scuola e famiglia)
1. Al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge che prevede, in particolare, i criteri per la partecipazione alla sperimentazione dei soggetti di cui all'articolo 2.