XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2399
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SIRACUSANO, GELMINI, LOLLOBRIGIDA, ALESSANDRO PAGANO, PRESTIGIACOMO, BARTOLOZZI, SCOMA, GERMANÀ, BUCALO, VARCHI, OCCHIUTO, FURGIUELE, VERSACE, CANNIZZARO, MARIA TRIPODI, D'ETTORE, MINARDO
Disposizioni per la gestione dell'emergenza relativa al risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina e per la nomina di un commissario straordinario
Presentata il 21 febbraio 2020
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge affronta il problema socio-ambientale più grave in cui ancora si dibatte la città di Messina: la presenza di oltre settanta baraccopoli nel centro urbano. Un problema risalente, nelle sue origini, al devastante terremoto del 1908, ma che con il tempo, purtroppo, lungi dal trovare soluzione, è andato consolidandosi e aggravandosi per il concorrere di tutta una serie di pratiche abusive, non adeguatamente affrontate dalle istituzioni. Un reticolato di baracche e di unità abitative «provvisorie», malsane, coperte da eternit che sprigiona letali fibre d'amianto, senza fognature e senza alcun servizio o quasi, che si è andato estendendo negli anni. Si tratta di insediamenti nei quali vivono circa 8.000 persone in condizioni di estremo degrado, che rappresentano una vera e propria emergenza igienico-sanitaria, sociale e ambientale.
Gli ambiti territoriali di risanamento nei quali insistono le costruzioni sono quelli individuati dai vecchi piani particolareggiati redatti all'indomani dell'entrata in vigore della legge della Regione siciliana n. 10 del 1990: Annunziata, Giostra-Ritiro-Tremonti, Camaro, Fondo Saccà, Bordonaro-Gazzi-Taormina, Santa Lucia. I citati ambiti territoriali hanno un'estensione di circa 230.770 metri quadrati e, sulla base dei dati ricavati dalla relazione del comune di Messina relativi al censimento effettuato nell'agosto 2018, in essi vivono oltre 2.200 famiglie, pari – come detto – a circa 8.000 persone. La situazione socio-sanitaria e ambientale dei citati insediamenti è gravissima: aree fortemente degradate; rifiuti abbandonati sul suolo pubblico; scarichi fognari a cielo aperto; costruzioni precarie e baracche senza i minimi requisiti igienici ed edilizi, spesso con tettoie in cemento-amianto o in lamiera; presenza diffusa di ratti. L'interno delle numerose costruzioni non rispetta i requisiti minimi previsti per gli ambienti abitativi. L'azienda sanitaria provinciale di Messina ha rilevato che moltissime costruzioni sono ricoperte da onduline in cemento-amianto in avanzato stato di deterioramento e che spesso le onduline sono a diretto contatto con gli ambienti abitativi. Le condizioni esposte rappresentano, di fatto, un potenziale rischio di rilascio di fibre di amianto nell'ambiente e di conseguenza un ulteriore fattore di rischio per la salute dei tanti residenti.
A causa della gravissima situazione igienico-sanitario-ambientale, il sindaco di Messina aveva emanato l'ordinanza contingibile e urgente n. 163 del 6 agosto 2018, per lo sgombero e la demolizione di tutte le strutture abitative situate negli ambiti di risanamento. Secondo tale ordinanza, entro il 31 ottobre 2018, doveva essere attuato lo sgombero di tutte le persone e le cose dalle strutture abitative situate negli ambiti di risanamento e si doveva procedere alla contestuale recinzione, messa in sicurezza e vigilanza dei siti. L'ordinanza aveva, inoltre, previsto la demolizione, entro il 31 dicembre 2018, di qualsiasi manufatto situato negli ambiti individuati.
Il 19 settembre 2018 la giunta regionale siciliana ha approvato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza socio-sanitaria e ambientale riguardante le suddette zone di risanamento.
Il Governo, però, il 29 ottobre 2018 ha respinto l'istanza regionale, adducendo quale ragione il fatto che la situazione in questione è il frutto di una condizione ormai inveterata e cronica, diffusa in altre realtà urbane italiane, priva – a giudizio del Dipartimento della protezione civile – dei necessari requisiti emergenziali.
Questa impostazione non può considerarsi accettabile; è inconcepibile che siano sempre i cittadini a subire le conseguenze dell'inerzia delle istituzioni. Pertanto, con la presente proposta di legge – che supera, per intensità e ampiezza, quella già presentata il 1° ottobre del 2018, quando ancora il Governo non aveva opposto il suo diniego (atto Camera n. 1218) – si intende finalmente dare agli abitanti di Messina la risposta che aspettano da ormai troppi anni.
In particolare, con l'articolo 1 si prevede la nomina, quale commissario straordinario, del sindaco di Messina, al quale, fra l'altro, è conferito il potere di realizzare tutti gli interventi necessari in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Tale previsione consente di accelerare gli interventi, garantendo comunque un imprescindibile presidio di legalità; si tratta, peraltro, di un modello già previsto nel nostro ordinamento e impiegato, fra l'altro, nel cosiddetto «decreto-Genova» (decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018), che ha assicurato il rapido completamento dei lavori.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di zone economiche speciali al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali e degli investimenti all'interno dell'area del comune di Messina.
L'articolo 3 prevede che siano attuati interventi volti a garantire l'inclusione sociale e la formazione professionale, al fine di favorire l'aumento dell'occupazione e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente o socialmente deboli che risiedono negli ambiti territoriali di risanamento oggetto della legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono definite le modalità attuative dell'articolo.
L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Commissario straordinario)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della Regione siciliana, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco del comune di Messina è nominato commissario straordinario per il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale della città di Messina, nonché per la demolizione degli immobili abitativi in condizioni di degrado esistenti negli ambiti territoriali di risanamento individuati dal comune, elencati nella deliberazione della giunta della Regione siciliana n. 343 del 19 settembre 2018, da attuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'incarico del commissario straordinario è a titolo gratuito e la sua durata è stabilita in tre anni.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi di cui al comma 1. Il piano prevede anche adeguate misure per l'attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 3 della presente legge e dalla legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 10.
3. Per l'esercizio dei compiti a esso assegnati, il commissario straordinario si avvale dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina.
4. Per la demolizione degli immobili e per la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione e l'affidamento dei lavori di ricostruzione degli immobili abitativi, il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
5. Al commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria dello Stato, cui sono assegnate le risorse provenienti da un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla contabilità speciale possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare al risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina.
Art. 2.
(Zone economiche speciali)
1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali e degli investimenti, all'interno degli ambiti territoriali di risanamento di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono istituite zone economiche speciali ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede entro i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 4, comma 2, della presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento per l'attuazione del comma 1, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 4, comma 2.
Art. 3.
(Inclusione sociale e formazione
professionale)
1. Al fine di favorire l'aumento dell'occupazione e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente o socialmente deboli che risiedono negli ambiti territoriali di risanamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono previsti interventi volti a garantire la loro inclusione sociale e la loro formazione professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento per l'attuazione del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 4, comma 3.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) per gli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse provenienti dai programmi operativi del Fondo sociale europeo, periodo di programmazione 2021-2027.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.