FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2422

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, FIANO, BORDO, BRUNO BOSSIO, CANTINI, CENNI, CIAMPI, CRITELLI, DI GIORGI, FASSINA, FRAGOMELI, GARIGLIO, MICELI, MURA, NARDI, NAVARRA, PEZZOPANE, RACITI, ANDREA ROMANO, ROSSI, TOPO, VISCOMI

Introduzione dell'articolo 116-bis e modifica all'articolo 117 della Costituzione, in materia di conferenze per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e di clausola di supremazia statale

Presentata il 4 marzo 2020

  Onorevoli Colleghi! – Le vicende di queste settimane hanno riproposto, come in molti altri casi a partire dall'anno 2001, la necessità di modificare il titolo V della parte seconda della Costituzione prevedendo l'introduzione di una clausola di supremazia a favore dello Stato centrale, tipica di tutti gli Stati non solo regionali ma anche federali, che renda ragionevolmente flessibili gli elenchi delle materie previste dall'articolo 117 della stessa Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha, com'è noto, cercato di rimediare a questa lacuna, che però deve essere sanata attraverso la via principale rappresentata da un intervento diretto di revisione costituzionale.
  Per evitare che l'introduzione della clausola di supremazia statale determini uno sbilanciamento centralistico del sistema, è opportuno bilanciarla prevedendo la costituzionalizzazione del sistema delle conferenze e il vincolo del parere preventivo obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quando il Governo intenda far valere tale clausola.
  Per le ragioni esposte si auspica un esame sollecito della presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:

   «Art. 116-bis. – La legge statale istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le città e le autonomie locali per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e intese. Le Conferenze si riuniscono in sede unificata qualora siano chiamate a esprimersi su un medesimo oggetto».

Art. 2.

  1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Su proposta del Governo e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la legge statale può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale».

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