FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2425

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifiche alla disciplina del codice civile in materia di contratto di spedizione

Presentata il 5 marzo 2020

  Onorevoli Deputati! — Nel settore delle spedizioni è sorta progressivamente l'esigenza di riformare la disciplina contenuta nel codice civile, al fine di garantire alle imprese attive nel settore norme più vicine alle dinamiche commerciali che hanno seguito, come è avvenuto anche in altri settori produttivi, le dinamiche del mercato. In tale contesto sono state elaborate delle proposte di modifica alle norme contenute nel codice civile, compatibili con i princìpi costituzionali e con il diritto alla concorrenza.
  Tali modifiche mirano, da un lato, alla riaffermazione del primato del contratto quale fonte regolativa del rapporto, a una più stretta riconduzione del contratto di spedizione all'istituto del mandato e al recepimento di elaborazioni giurisprudenziali consolidate circa il perimetro dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità dei contraenti. Sotto quest'ultimo profilo va sottolineato l'intento deflativo del contenzioso avente a base la qualificazione esatta del rapporto contrattuale laddove esso ingloba caratteri propri di altre figure contrattuali tipiche come il contratto di trasporto. La riduzione del contenzioso svolge, poi, i suoi positivi effetti sul recupero di competitività di questo particolare settore rispetto agli operatori di altri Paesi.
  Più in particolare, la presente proposta di legge prevede una riformulazione della sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice civile (articoli 1737 e seguenti) che, come è noto, regolamenta il contratto di spedizione, nonché di ulteriori disposizioni codicistiche che integrano la disciplina del contratto in oggetto (articoli 1696 e 2761 del codice civile).

1. Modifica dell'articolo 1737 del codice civile.

  Nell'articolo 1737 del codice civile si propone di introdurre le seguenti innovazioni:

   1) la possibilità per il committente di attribuire il potere di rappresentanza allo spedizioniere.

  Secondo la disciplina attualmente contenuta nel codice civile, lo spedizioniere è un mandatario senza rappresentanza del committente. La modifica proposta intende allineare la nozione contenuta nel codice civile con quella contenuta nella legge 14 novembre 1941, n. 1442 («Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri»), che invece già prevede espressamente l'attribuzione ex lege di poteri di rappresentanza in capo allo spedizioniere. L'aumentata complessità e il più ampio raggio di azione delle operazioni di spedizione rendono, infatti, nella pratica questa figura più aderente alle necessità del settore;

   2) la specificazione che un unico contratto di spedizione può avere ad oggetto anche la stipulazione di più contratti di trasporto con diversi vettori.

  La modifica proposta ha lo scopo di rendere la disciplina codicistica più conforme alla prassi commerciale, in cui sempre più di frequente – specialmente nelle spedizioni internazionali – lo spedizioniere non conclude un solo contratto di trasporto, né si avvale necessariamente di un solo vettore.

2. Modifica dell'articolo 1738 del codice civile.

  La norma in esame costituisce una specifica applicazione del «diritto di contrordine» spettante al mittente (mandante) e regolato dall'articolo 1685 del codice civile con riferimento al contratto di trasporto.
  La modifica proposta dell'articolo 1738 del codice civile si sostanzia in interventi meramente formali, volti a sottolineare la riconduzione del contratto di spedizione all'interno del macro-tipo contrattuale del mandato.
  In particolare, l'intento della modifica proposta è quello di superare i fraintendimenti che potrebbe ingenerare l'utilizzo dell'espressione «revocare l'ordine di spedizione». Così come formulata, infatti, la norma potrebbe lasciare intendere che l’«ordine di spedizione» sia un atto separato, ulteriore rispetto al contratto di spedizione, mentre esso è oggetto del mandato che lega lo spedizioniere al mittente. L'inserimento del richiamo espresso all'articolo 1725 del codice civile, concernente la revoca del mandato, ha lo scopo di impedire variazioni all'assetto stabilito delle responsabilità risarcitorie.

3. Modifica dell'articolo 1739 del codice civile.

  Con riferimento all'articolo 1739 del codice civile, le modifiche formali nei primi due commi dell'articolo (sostituzione delle espressioni «committente» con «mandante» e «diversamente ordinato» con «espressa richiesta»), mirano a conferire una maggiore certezza alle fonti regolative del rapporto da ricercare nell'autonomia contrattuale delle parti.
  Si propone, poi, di abrogare il terzo comma. Quest'ultima disposizione recepisce, nell'ambito della spedizione, il principio per cui il mandatario non può trarre vantaggi economici ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti (articolo 1713, primo comma, del codice civile). Ciò in considerazione del fatto che, a differenza dell'appaltatore, lo spedizioniere non assume un rischio imprenditoriale e, quindi, non può lucrare della differenza tra quanto preventivato in termini di spesa e i risparmi che riesce poi ad ottenere.
  Così chiarita la ratio della disposizione, tuttavia, va considerato che essa risulta di difficile applicazione nella prassi, in quanto il committente, non avendo accesso alla contabilità dello spedizioniere, non può agevolmente verificare se quest'ultimo ha effettivamente conseguito vantaggi economici ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti. Ma, soprattutto, tale disposizione risulta ampiamente superata posto che il «patto contrario» ricorre nelle clausole generali di contratto largamente diffuse, ritenute valide e non vessatorie, che riconoscono la «esclusiva spettanza» allo spedizioniere dei premi, degli abbuoni e di altri analoghi cespiti.

4. Modifica dell'articolo 1740 del codice civile.

  La modifica proposta prevede la completa riformulazione dell'articolo 1740 del codice civile.
  Con il primo comma si propone di sostituire l'espressione «retribuzione» con «corrispettivo». L'intento è quello di rimarcare la natura autonoma della prestazione svolta dallo spedizioniere nonché, una volta di più, la riconduzione del contratto di spedizione al macro-tipo del contratto di mandato.
  A beneficio della certezza dei diritti economici scaturenti dal rapporto contrattuale, della conseguente deflazione delle liti in materia e della migliore compatibilità con il diritto della concorrenza, si propone che il compenso sia determinato dalla «libera contrattazione delle parti» in luogo del rinvio agli usi e alle tariffe. È nota, infatti, l'incompatibilità degli accordi di determinazione dei prezzi, in particolare se orizzontali, come nel caso di specie, con la disciplina antitrust, come dimostrano, del resto, i più recenti pronunciamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, in materia di determinazione dei compensi professionali, ha espresso la propria contrarietà alla riproposizione del meccanismo delle tariffe.
  Il nuovo secondo comma è ispirato dall'esigenza di tutelare gli spedizionieri rispetto alla diffusione di pratiche commerciali che tendono, di fatto, a far gravare su essi i rischi legati anche a condotte di terzi. È il caso, ad esempio, delle spese di detenzione della merce non ritirata a destino (anche per ragioni legate a mutamenti nella convenienza dell'affare o di facoltà concesse dal venditore nel suo rapporto contrattuale con l'acquirente o, ancora, connesse a emergenze sanitarie) non coperte dal mandante. Proprio con specifico riferimento a tale ipotesi, la giurisprudenza ha già riconosciuto che lo spedizioniere non è tenuto a sopportare simili oneri in quanto, ai sensi dell'articolo 1737 del codice civile, egli può certamente impegnarsi anche a effettuare prestazioni non rientranti nell'ambito tipico del contratto di spedizione – quali il ritiro e la custodia della merce – ma ciò non implica l'acquisizione, da parte sua, della qualità di spedizioniere vettore ai sensi dell'articolo 1741 del codice civile. La norma proposta intende recepire questo orientamento e tradurlo in una norma positiva.
  Il terzo comma, in linea con i commi precedenti, recepisce il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 3354 dell'11 febbraio 2009 della sezione III civile) che reputa adempiuto l'obbligo dello spedizioniere all'atto della stipulazione del contratto di trasporto con il vettore (obbligazione di mezzi) senza che tale stipulazione determini l'assunzione nella sfera dello spedizioniere dell'obbligo di consegna a destino (obbligazione di risultato) che riguarda esclusivamente il vettore.
  È in ogni caso fatta salva la culpa in eligendo dello spedizioniere attraverso il richiamo espresso agli articoli 1710, primo comma, e 1739, primo comma, del codice civile.

5. Modifica degli articoli 1741 e 1696 del codice civile.

  Le modifiche proposte riguardano anche la figura dello spedizioniere vettore. In tale contesto, si propone di modificare sia l'articolo 1741 sia l'articolo 1696 del codice civile.
  Nel testo vigente, l'articolo 1741 del codice civile prevede che «Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore». La nuova formulazione della disposizione specifica ulteriormente tale principio, richiamando in modo espresso la disciplina dettata dall'articolo 1696 del codice civile – che stabilisce un limite al quantum risarcibile in caso di danni derivanti al mandante dalla perdita ovvero dall'avaria delle cose – e dalle convenzioni internazionali applicabili allo specifico trasporto.
  La presente proposta di legge intende intervenire anche sull'articolo 1696 del codice civile, al fine di correggere le aporie della riforma realizzata con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha circoscritto al solo trasporto stradale la disciplina dell'ammontare del risarcimento. Con la modifica proposta, tale disciplina verrebbe estesa a tutte le forme di trasporto, compreso quindi il trasporto aereo, marittimo, fluviale e ferroviario. Secondo parte della dottrina questa estensione potrebbe essere ricavata, in via interpretativa, già dal testo originario: la modifica in esame si propone di eliminare ogni dubbio interpretativo al riguardo, rendendo la disposizione più razionale ed equa.

6. Modifica dell'articolo 2761 del codice civile.

  La modifica proposta riguarda anche la disciplina dei privilegi, che l'articolo 2761 del codice civile detta per la tutela dei crediti del mandatario (categoria in cui, come si è detto, è compreso lo spedizioniere, ad eccezione dello spedizioniere vettore, disciplinato dalle norme sul contratto di trasporto), del vettore, del depositario e del sequestratario.
  Intervenire in questa materia non è agevole, perché la disciplina dei privilegi – che permettono a un creditore di soddisfarsi con priorità rispetto ad altri creditori dello stesso debitore – altera il principio della par condicio creditorum e, quindi, il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. In particolare, al fine di valutare la compatibilità di un privilegio con i predetti princìpi occorre verificare:

   1) quale sia la ratio del privilegio previsto;

   2) la sussistenza di un interesse generale idoneo a giustificare in modo ragionevole la deroga al principio della par condicio.

  Con specifico riferimento al contratto di spedizione e di trasporto (la cui disciplina, come si è detto, è applicabile allo spedizioniere vettore), la ratio del privilegio consiste nella stretta relazione tra la detenzione della cosa oggetto del contratto e il contratto stesso, che costituisce la fonte del credito.
  In particolare, a partire dalla sentenza della sezione III civile della Corte di cassazione n. 13905 del 28 giugno 2005, si è affermato in via giurisprudenziale il principio per cui la già menzionata «stretta relazione» può ritenersi sussistente anche rispetto a beni oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, purché tali trasporti costituiscano l'esecuzione di un unico contratto per una pluralità di prestazioni. Il nuovo testo del primo comma dell'articolo 2761 del codice civile prevede, pertanto, il recepimento del principio giurisprudenziale esposto.
  In secondo luogo, si intende inserire nell'articolo 2761 del codice civile un nuovo quinto comma. Secondo quest'ultima disposizione, qualora lo spedizioniere abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del proprio mandante, nell'esercizio di tale credito essi mantengono il privilegio generale previsto in favore dello Stato. La modifica è apparsa necessaria per rafforzare la tutela dello spedizioniere doganale che, come è noto, anticipa, per prassi, i diritti doganali e si espone, dunque, a un notevole rischio economico. Infine, la modifica proposta, attraverso la condizione che «detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative», assolve a un importante sgravio di contenzioso liberando risorse a vantaggio del recupero di competitività del settore.

7. Conclusioni.

  Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la presente proposta di legge, che appare in armonia sia con i princìpi costituzionali sia con i princìpi del diritto antitrust, possa effettivamente realizzare l'auspicato adeguamento della disciplina codicistica rispetto alle esigenze dello specifico settore produttivo.
  Le modifiche proposte non comportano oneri finanziari aggiuntivi diretti o indiretti a carico della finanza pubblica e non richiedono, pertanto, l'indicazione di mezzi di copertura ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica». Non viene pertanto redatta la relazione tecnica.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.

  1. La sezione III del capo IX del titolo III del libro quarto del codice civile è sostituita dalla seguente:

«Sezione III
della spedizione

   Art. 1737. – (Nozione) – Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.
   Art. 1738. – (Revoca) — Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.
   Art. 1739. – (Obblighi dello spedizioniere) – Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.
   Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.
   Art. 1740. – (Diritti dello spedizioniere) – Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
   Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze e il mandante.
   Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma, e 1739, primo comma, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nell'esecuzione del trasporto.
   Art. 1741. – (Spedizioniere vettore) – Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, è definito spedizioniere vettore e ha gli obblighi e i diritti del vettore.
   Qualora lo spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e di giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non può essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696».

Art. 2.

  1. L'articolo 1696 del codice civile è sostituito dal seguente:

   «Art. 1696. – (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) – Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
   Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
   Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
   Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
   Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni».

Art. 3.

  1. L'articolo 2761 del codice civile è sostituito dal seguente:

   «Art. 2761. – (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario) – I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
   I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
   I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
   Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
   Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752».

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