FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2473

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELICCHIO, CASA, CATALDI, MARTINCIGLIO, NAPPI, NESCI, PERANTONI, VACCA, VILLANI

Modifiche all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, in materia di trasferimento di farmacia e di pratica professionale del farmacista

Presentata il 20 aprile 2020

  Onorevoli Colleghi! – Il settore sanitario in generale e quello farmaceutico in particolare stanno affrontando una fase di considerevole e profonda evoluzione legata a cambiamenti istituzionali, sociali e di mercato: dalla progressiva armonizzazione legislativa con le politiche europee alle politiche di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dalla richiesta di collaborazione alle farmacie per l'erogazione di nuovi servizi assistenziali da parte dei servizi sanitari regionali ai nuovi indirizzi dell'Agenzia italiana del farmaco, dalla globalizzazione delle aziende farmaceutiche alle nuove articolazioni della gestione della catena di distribuzione (supply chain) del farmaco, fino ad arrivare al mutamento sociale del rapporto di fiducia tra le professioni sanitarie e i pazienti e alle recenti emergenze sanitarie connesse alla diffusione di virus pandemici.
  I farmacisti italiani, e non solo i proprietari di farmacia ma anche i professionisti abilitati e iscritti all'ordine dipendenti delle stesse farmacie, hanno dimostrato sul campo di essere capaci di fare un grande lavoro di informazione e di rassicurazione durante l'emergenza legata alla diffusione del COVID-19, facendosi trovare pronti e in prima linea in questa particolare e terribile situazione di bisogno di tutto il Paese. In un momento difficilissimo, in cui c'è carenza di medici, molte sono le operazioni che si svolgono in farmacia ed è grande il numero di persone che non sono arrivate in pronto soccorso perché fermate e filtrate dai farmacisti.
  Per diventare farmacista occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli, entrambi di durata quinquennale: laurea magistrale a ciclo unico in farmacia o laurea magistrale a ciclo unico in chimica e tecnologia farmaceutiche. Questi corsi di laurea prevedono anche un tirocinio, con la possibilità, quindi, di fare esperienza sul campo già durante il corso di studi. I due corsi sono entrambi ad accesso programmato a livello locale, con la quasi totalità degli atenei che prevede un test di accesso per accogliere solo un numero determinato di studenti. Conseguita la laurea, il professionista può svolgere la propria attività solo dopo aver superato l'esame di Stato per diventare farmacista. Infine, per poter svolgere la professione a tutti gli effetti, non resta che iscriversi all'albo dei farmacisti.
  Il percorso di studio, di formazione e di esperienza diretta sul campo è, pertanto, molto impegnativo e approfondito e non si capisce perché, una volta abilitati e iscritti all'ordine, siano necessari ancora altri due anni di pratica professionale per poter essere titolari di una farmacia.
  La legge 4 agosto 2017, n. 124 (articolo 1, commi 157 e seguenti), ha sovvertito totalmente la struttura organizzativa delle società titolari dell'esercizio di farmacie, consentendo l'ingresso del capitale sia nella gestione che nella titolarità della farmacia. Oggi qualsiasi società, anche a base azionaria, può acquisire la titolarità e la gestione di una farmacia, purché la direzione della stessa sia affidata a un farmacista idoneo, anche se non socio. Caduta, quindi, la previsione relativa alla limitazione della partecipazione alla compagine sociale ai soli farmacisti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti di idoneità, si arriva al paradosso che una farmacia può essere acquistata da una società con soci anche non farmacisti, non iscritti all'albo e, a volte, neanche appartenenti al settore farmaceutico, ma, nel caso di acquisto da parte di un farmacista individuale, si prevedono requisiti ferrei e del tutto superflui come l'idoneità e il periodo di pratica professionale della durata di due anni.
  La presente proposta di legge persegue, quindi, anche un principio di equità. Il concorso straordinario del 2012 (che ha permesso l'istituzione di migliaia di nuove sedi farmaceutiche) prevedeva la valutazione dei soli titoli e non più delle competenze. Anche agli eredi di titolari di farmacia è permesso di conseguire entro sei mesi i titoli necessari per intestarsi la farmacia oppure di trasferirla a una società ereditaria, che potrebbe essere costituita anche da tutti gli eredi non farmacisti e non solo agli eredi senza la pratica o l'idoneità.
  Dall'entrata in vigore della citata legge n. 124 del 2017, in sostanza, per partecipare a una società titolare di farmacia non è più richiesto a nessuno, quindi neppure agli eredi di un titolare in forma individuale, alcun requisito professionale.
  Inoltre, dal punto di vista sociale, considerato che i farmacisti non rappresentano una sola categoria ma che è netta la distinzione, non per prerogative e competenze, ma per status sociale, fra farmacisti titolari e farmacisti collaboratori, la presente proposta di legge contribuisce ad annullare tale divario.
  La presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, vuole abolire i requisiti datati e ormai inutili previsti per il trasferimento di una farmacia da parte di un farmacista, al fine di consentire a giovani e validi professionisti di operare appena possibile acquisendo la titolarità di una farmacia, con la professionalità e con la competenza già acquisite e certificate da tutto il loro percorso di formazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'ottavo comma, le parole: «, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente» sono soppresse;

   b) i commi nono e decimo sono abrogati.

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