FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
        Titolo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
        Titolo II
                Capo I
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44
                        Articolo 45
                        Articolo 46
                        Articolo 47
                        Articolo 48
                        Articolo 49
                        Articolo 50
                        Articolo 51
                        Articolo 52
                Capo II
                        Articolo 53
                        Articolo 54
                        Articolo 55
                        Articolo 56
                        Articolo 57
                        Articolo 58
                        Articolo 59
                        Articolo 60
                        Articolo 61
                        Articolo 62
                        Articolo 63
                        Articolo 64
                        Articolo 65
        Titolo III
                Capo I
                        Articolo 66
                        Articolo 67
                        Articolo 68
                        Articolo 69
                        Articolo 70
                        Articolo 71
                        Articolo 72
                        Articolo 73
                        Articolo 74
                        Articolo 75
                        Articolo 76
                        Articolo 77
                        Articolo 78
                        Articolo 79
                        Articolo 80
                        Articolo 81
                Capo II
                        Articolo 82
                        Articolo 83
                        Articolo 84
                        Articolo 85
                        Articolo 86
                        Articolo 87
                        Articolo 88
                        Articolo 89
                        Articolo 90
                        Articolo 91
                        Articolo 92
                        Articolo 93
                        Articolo 94
                        Articolo 95
                        Articolo 96
                        Articolo 97
                        Articolo 98
                        Articolo 99
                        Articolo 100
                        Articolo 101
                        Articolo 102
                        Articolo 103
        Titolo IV
                        Articolo 104
                        Articolo 105
        Titolo V
                        Articolo 106
                        Articolo 107
                        Articolo 108
                        Articolo 109
                        Articolo 110
                        Articolo 111
                        Articolo 112
                        Articolo 113
                        Articolo 114
                        Articolo 115
                        Articolo 116
                        Articolo 117
                        Articolo 118
        Titolo VI
                        Articolo 119
                        Articolo 120
                        Articolo 121
                        Articolo 122
                        Articolo 123
                        Articolo 124
                        Articolo 125
                        Articolo 126
                        Articolo 127
                        Articolo 128
                        Articolo 129
                        Articolo 130
                        Articolo 131
                        Articolo 132
                        Articolo 133
                        Articolo 134
                        Articolo 135
                        Articolo 136
                        Articolo 137
                        Articolo 138
                        Articolo 139
                        Articolo 140
                        Articolo 141
                        Articolo 142
                        Articolo 143
                        Articolo 144
                        Articolo 145
                        Articolo 146
                        Articolo 147
                        Articolo 148
                        Articolo 149
                        Articolo 150
                        Articolo 151
                        Articolo 152
                        Articolo 153
                        Articolo 154
                        Articolo 155
                        Articolo 156
                        Articolo 157
                        Articolo 158
                        Articolo 159
                        Articolo 160
                        Articolo 161
                        Articolo 162
                        Articolo 163
                        Articolo 164
        Titolo VII
                Capo I
                        Articolo 165
                        Articolo 166
                        Articolo 167
                Capo II
                        Articolo 168
                        Articolo 169
                        Articolo 170
                        Articolo 171
                        Articolo 172
                        Articolo 173
                        Articolo 174
                        Articolo 175
        Titolo VIII
                Capo I
                        Articolo 176
                        Articolo 177
                        Articolo 178
                        Articolo 179
                        Articolo 180
                        Articolo 181
                        Articolo 182
                        Articolo 183
                        Articolo 184
                        Articolo 185
                Capo II
                        Articolo 186
                        Articolo 187
                        Articolo 188
                        Articolo 189
                        Articolo 190
                        Articolo 191
                        Articolo 192
                        Articolo 193
                        Articolo 194
                        Articolo 195
                Capo III
                        Articolo 196
                        Articolo 197
                        Articolo 198
                        Articolo 199
                        Articolo 200
                        Articolo 201
                        Articolo 202
                        Articolo 203
                        Articolo 204
                        Articolo 205
                        Articolo 206
                        Articolo 207
                        Articolo 208
                        Articolo 209
                        Articolo 210
                        Articolo 211
                        Articolo 212
                        Articolo 213
                        Articolo 214
                        Articolo 215
                Capo IV
                        Articolo 216
                        Articolo 217
                        Articolo 218
                Capo V
                        Articolo 219
                        Articolo 220
                        Articolo 221
                Capo VI
                        Articolo 222
                        Articolo 223
                        Articolo 224
                        Articolo 225
                        Articolo 226
                Capo VII
                        Articolo 227
                        Articolo 228
                        Articolo 229
                Capo VIII
                        Articolo 230
                        Articolo 231
                        Articolo 232
                        Articolo 233
                        Articolo 234
                        Articolo 235
                Capo IX
                        Articolo 236
                        Articolo 237
                        Articolo 238
                Capo X
                        Articolo 239
                        Articolo 240
                Capo XI
                        Articolo 241
                        Articolo 242
                        Articolo 243
                        Articolo 244
                        Articolo 245
                        Articolo 246
                Capo XII
                    Sezione I
                        Articolo 247
                        Articolo 248
                        Articolo 249
                    Sezione II
                        Articolo 250
                        Articolo 251
                        Articolo 252
                        Articolo 253
                        Articolo 254
                        Articolo 255
                        Articolo 256
                        Articolo 257
                        Articolo 258
                        Articolo 259
                        Articolo 260
                        Articolo 261
                        Articolo 262
                    Sezione III
                        Articolo 263
                Capo XIII
                        Articolo 264
                        Articolo 265
                        Articolo 266

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2500

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentato il 19 maggio 2020

  Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO I
SALUTE E SICUREZZA

Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

  L'evolversi della situazione pandemica, con particolare riferimento alle disposizioni di separazione sociale e di isolamento domiciliare, impongono al SSN un ulteriore sforzo teso a rafforzare l'offerta assistenziale territoriale per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario. La prima fase è stata quella dell'emergenza che si è concentrata sul trattamento dei casi severi e sugli interventi di contenimento per mettere in sicurezza il sistema sanitario, in particolare nel setting ospedaliero.
  La seconda fase deve essere orientata alla gestione dell'infezione e del contagio, vale a dire isolamento precoce dei casi e dei contatti stretti, protezione delle popolazioni più vulnerabili e riequilibrio dell'offerta assistenziale anche per gli ambiti non COVID-19.
  L'infezione del virus SARS-COV-2 al momento non si può considerare eradicabile e, in attesa di una profilassi vaccinale, bisogna immaginare una fase ancora piuttosto lunga di endemia stabile con picchi periodici, in relazione agli scenari ipotizzabili relativi all'uscita dal lockdown.
  È necessario, quindi, avere la disponibilità di un sistema anche informativo di tracciatura dei casi e dei contatti attraverso tutte le fasi del percorso (domicilio/residenza/ospedale eccetera).
  Occorre, dopo aver identificato i settori nei quali si è verificata la maggiore trasmissione del contagio (RSA, personale sanitario, famiglie, altro), adottare anche le misure più idonee a ridurre il rischio di contagio. Nelle Regioni in cui ad oggi non si è ancora particolarmente diffuso il contagio è necessario adottare in via precauzionale, tutte le misure volte al tracciamento precoce dei casi e dei contatti.

A. Piani di assistenza territoriale (comma 1)

  Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COV-2, per l'anno 2020, le regioni e le province autonome sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Detti piani devono contenere, tra l'altro, specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei dipartimenti di prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.

B. Strutture territoriali COVID19 (comma 2)

  Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza (oltre alle procedure dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) è necessario individuare e rendere disponibili all'uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

C. Potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare (comma 3)

  Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.

D. Centrali operative regionali e kit di monitoraggio (comma 4)

  Ai fini della gestione delle attività di sorveglianza attiva, di particolare utilità sarà la messa a disposizione a domicilio dei pazienti di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di telefonia mobile, al fine di garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell'emoglobina, parametro fondamentale per definire il setting terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile.
  Il percorso dovrebbe, quindi, consistere nel monitoraggio continuativo domiciliare, anche in strutture alberghiere laddove si individuino convivenze a rischio, precoce riconoscimento del peggioramento clinico e quindi tempestiva ospedalizzazione.
  Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le Regioni e le Province autonome attivano centrali operative regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Le citate centrali si collocano, ove non ancora attivate, nel solco delle previsioni pattizie di cui all'accordo Stato regioni 7 febbraio 2013 rep. atti n. 36/CSR sul documento recante: «Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale» e nel successivo accordo Stato regioni 24 novembre 2016 rep. atti n. 221/CSR sul documento recante: «Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 166/117».
  Le Regioni, in relazione alla propria organizzazione, attivano, quindi, questa funzione di coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, a servizio dei MMG, PLS, MCA e loro aggregazioni, dei SISP e servizi territoriali, per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio. Vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo, è necessario assicurare un coordinamento unitario, a servizio dell'immane sforzo organizzativo, che permetta di condividere indicazioni, protocolli, indirizzi, dati e risorse anche strumentali in maniera tempestiva e capillare da parte di tutti gli operatori, fornendo contestualmente informazioni e orientando l'utenza verso i percorsi corretti.

E. Personale infermieristico (comma 5)

  Al fine di implementare l'assistenza domiciliare per garantire la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti, nonché affette da COVID-19, la cui condizione di vulnerabilità risulta aggravata dall'emergenza in corso e dalla difficoltà di accedere alle ordinarie prestazioni territoriali che sono state in larga parte rimodulate per fronteggiare l'emergenza, è potenziato il servizio di assistenza infermieristica sul territorio.

F. Unità speciali di continuità assistenziale (comma 6)

  Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.
  Possono far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni. Ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Dette relazioni possono essere richieste, in sede di monitoraggio, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

G. Potenziamento Unità speciali di continuità assistenziale (comma 7)

  Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale possono conferire (in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

H. Centrali operative regionali (comma 8)

  Al fine di garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali previste nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le proprie funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

I. Indennità personale infermieristico (commi 9 e 10)

  Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nell'anno 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico impegnato nelle suddette attività. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.

L. Distribuzione delle risorse e copertura finanziaria (comma 11)

  Si dispone la distribuzione delle risorse finalizzate a finanziare le attività di cui ai commi precedenti e si individua la relativa copertura finanziaria.

Art. 2
Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19

  Per fronteggiare la prima fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio, è stata attuata la riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta intensità di cure, terapie semi intensive e terapie intensive attraverso la riattivazione di spazi dismessi. Tale fase, al fine di garantire la necessaria risposta dell'offerta assistenziale, è stata affrontata anche con la sospensione dell'attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero e la contestuale riconversione di molti reparti, nonché sale operatorie. La norma proposta ha, ora, lo scopo di rendere strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Si rende, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello hub & spoke, mantenendone il più possibile l'elasticità delle funzioni. Pertanto, la rete di offerta COVID-19, attivata in questa fase, va, quindi, ridefinita rendendola strutturale e integrata organicamente con la rete di assistenza ospedaliera regionale, contestualmente, anche, alla previsione di una adeguata rete logistica, organizzata per la rotazione e distribuzione delle attrezzature e strumentazioni.
  La lettura dei dati di contesto mostra che circa il 50 per cento dei pazienti COVID-19 positivi ha necessitato di ricovero ospedaliero e, di questi ultimi, il 15 per cento circa ha richiesto il ricovero in terapia intensiva o, comunque, assistenza in area ad alta intensità di cure (con l'utilizzo del supporto alla ventilazione con metodiche non invasive NIV – CPAP o invasive con IOT/TRACHEOSTOMIA fino a trattamenti in ECMO) per periodi lunghi anche di tre o più settimane.
  L'attivazione dei posti letto per la gestione dei pazienti COVID-19 è stata organizzata con diverse modalità. Dall'analisi dei piani di gestione dell'emergenza COVID-19 elaborati da gran parte delle regioni, emergono i seguenti modelli di riferimento:

   a. definizione di strutture/stabilimenti a destinazione e trattamento esclusivo di patologie COVID-19 connesse;

   b. riconversione parziale di strutture ospedaliere non esclusivamente dedicate e con gestione di patologie COVID-19 e prosecuzione dell'assistenza all'interno della rete dell'emergenza, con netta separazione dei percorsi;

   c. allestimento di ospedali da campo o di unità mobili, soprattutto ai fini dell'implementazione e diversificazione delle aree di pre-triage e triage;

   d. riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta intensità di cure, terapie semi-intensive e terapie intensive attraverso la riattivazione di spazi dismessi.

  La prima fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio dai casi di infezione COVID-19, al fine di garantire la necessaria risposta dell'offerta assistenziale, è stata affrontata anche con la sospensione dell'attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero e la contestuale riconversione di molti reparti, nonché sale operatorie.
  Risulta ora necessario rendere strutturale e stabile la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Appare, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello hub & spoke, mantenendone il più possibile le funzioni e la flessibilità alla rapida conversione.
  La rete di offerta COVID-19, attivata in questa fase va, quindi, ridefinita rendendola integrata organicamente con la rete di assistenza ospedaliera regionale, per cui sarà preferibile attrezzare l'offerta COVID-19 negli ospedali forniti delle necessarie professionalità, dotazioni strutturali, tecnologiche e di servizi. Ciò allo scopo di poter affrontare situazioni di accrescimento improvviso della curva pandemica, oltre che di non lasciare inutilizzate strutture idonee a riassorbire l'attività ordinaria sospesa o rallentata, prevedendo meccanismi flessibili, immediatamente fruibili e sicuri, di riconversione tra le due diverse tipologie di attività.
  Pertanto, è necessario riprogrammare e riorganizzare il fabbisogno e la disponibilità di posti letto di area semi intensiva ed intensiva, con la necessaria dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione e monitoraggio (impianti di erogazione di ossigeno, aria compressa e vuoto, elettrici e di implementazione tecnologica) in modo che tali letti siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico per alta intensità di cure. Per almeno il 50 per cento dei letti di area semi intensiva deve essere prevista l'ulteriore possibilità di immediata conversione in letti intensivi con la sola integrazione della strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Contestualmente, si rende necessario prevedere una adeguata rete logistica, organizzata per la rotazione e distribuzione delle attrezzature e strumentazioni di cui al punto precedente.
  Per la verifica del numero di posti letto attesi sono state considerate le proiezioni fornite dall'ISS e dalla Fondazione Bruno Kessler che analizzano i diversi scenari di uscita dal lockdown.
  In considerazione della verifica dei posti letto esistenti e aggiuntivi attivati dalle regioni nella prima fase emergenziale, si ritiene necessario rendere strutturale un'ulteriore dotazione di 3.500 posti letto di terapia intensiva, corrispondente all'incremento del 70 per cento del numero di posti letto di terapia intensiva. Tale incremento determina una dotazione per ciascuna regione pari a 0,15 posti letto per mille abitanti.
  A questi si aggiunge un ulteriore incremento di 4.225 posti letto di semintensiva, di cui il 50 per cento prontamente convertibile in posti letto di terapia intensiva con sola implementazione delle attrezzature per la ventilazione meccanica e il monitoraggio, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica.
  Sarà, inoltre, resa disponibile una dotazione di 300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 75 posti letto. Le strutture saranno allocate preferibilmente in aree attrezzabili, che dovranno essere individuate da ciascuna regione. Tali strutture potranno garantire l'ulteriore copertura della domanda assistenziale in occasione di eventuali picchi emergenziali.
  I posti letto già attivati per far fronte all'attuale fase emergenziale, eventualmente eccedenti rispetto la stima dei fabbisogni, possono essere mantenuti nell'ambito della nuova organizzazione.

Art. 3
Modifica all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

  L'articolo sostituisce il comma 5 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che gli incarichi individuali a tempo indeterminato previsti per il personale delle professioni sanitarie e per gli operatori sociosanitari possano essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Art. 4
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

  La disposizione in esame integra e completa la proposta normativa di cui all'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, finalizzata a riconoscere alle strutture private, nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, una specifica funzione assistenziale, in deroga ai vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente, per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19, ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19. Detta disciplina, riservata alle strutture private, si ritiene opportuno, per equità di trattamento, estenderla, con la norma che si propone, anche alle strutture pubbliche che concorrono al potenziamento della rete emergenziale COVID-19, sulla base dei piani regionali per l'emergenza.

Art. 5
Incremento delle borse di studio degli specializzandi

  La norma è proposta allo scopo di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, sia al fine di superare la attuale carenza di medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale sia al fine di contrastare l'attuale imbuto formativo derivante dal disequilibrio tra il numero annuo di neolaureati in medicina e chirurgia ed il numero di contratti di formazione specialistica finanziati dallo Stato. La disposizione reca un incremento progressivo delle vigenti autorizzazioni di spesa pari a 105 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Tale incremento finanziario consentirà di aumentare per l'anno 2020 di 5.000 unità il numero dei contratti di formazione medica specialistica dai medici e le risorse previste per gli anni successivi consentiranno il perfezionamento del relativo corso di perfezionamento.

Art. 6
Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19

  La disposizione mira a ripristinare, per il solo esercizio finanziario 2020, la disponibilità delle risorse finanziarie originariamente allocate in capo al Ministero della salute per la gestione del settore informatico, in ragione dell'intervenuta emergenza sanitaria.
  Anche in considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dell'emergenza in atto, il Ministero della salute deve fronteggiare notevoli spese di gestione afferenti al settore informatico, che derivano, oltreché dall'incremento del servizio informativo per lo smart working dei dipendenti, dall'incremento delle infrastrutture e degli strumenti di cui si avvale, quali il portale internet istituzionale, il numero d'emergenza «1500» (il cui pieno funzionamento anche in orari notturni e festivi richiede il potenziamento del servizio di videoconferenza), eventuali applicazioni per telefonia mobile per l'adozione di misure di contenimento e biosorveglianza, nonché sistemi di interconnessione dei dati raccolti.
  Pertanto, per l'anno 2020, si esclude l'applicazione dei commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono per le amministrazioni pubbliche (con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate) per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale per la gestione del settore informatico, da attuare anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 7
Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione

  La disposizione in esame attiene alla possibilità che il Ministero della salute, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tratti dati personali, anche relativi alla salute, con una idonea «base giuridica», ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003.
  Nel dettaglio, si autorizza il Ministero della salute a trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
  La disposizione rimette ad un decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, il compito di individuare i dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.

Art. 8
Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A

  La proposta normativa si prefigge lo scopo, in considerazione del periodo emergenziale e limitatamente al perdurare dello stesso, di estendere la validità delle ricette per una durata massima di ulteriori 60 giorni per i pazienti già in trattamento con i medicinali classificati in fascia A, in convenzionata e DPC, inclusi quelli classificati in A-PHT, con ricetta limitativa di cui agli articoli 91 e 93 del decreto-legge n. 219 del 2006, escluse le fattispecie sottoposte a PT e Registri di monitoraggio (per i quali è già stata disposta la proroga, a seguito del parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA, attraverso comunicato AIFA).
  La ratio di detta proposta normativa risiede nel motivo di agevolare il più possibile i pazienti in questo periodo di emergenza e, ove possibile, limitare, in particolare, l'esposizione di questi ultimi a possibile contagio dovuto all'accesso alle strutture ospedaliere/specialisti per il rinnovo delle ricette.
  L'ambito di applicazione della proroga deriva anche da segnalazioni e richieste di semplificazione pervenute da parte di alcune regioni.
  La deroga proposta interviene, in particolare, sul comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede un numero massimo di 2 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
  Al comma 1 è previsto che la proroga della validità delle ricette, per una durata massima di ulteriori 60 giorni (rispetto, in via generale, ai 30 giorni previsti per le ricette a carico del SSN), si applica ai soli pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a piano terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti attraverso la distribuzione per conto (DPC). Nello stesso comma si indirizza a tal proposito a un utilizzo il più possibile esteso da parte delle regioni e delle province autonome di tale modalità di erogazione (rispetto alla modalità della distribuzione diretta, ove possibile).
  Al comma 2 è disposto che per i pazienti già in trattamento con ricetta scaduta e non utilizzata è estesa la validità della ricetta per ulteriori 60 giorni dalla scadenza.
  Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista, il comma 3 dispone che, a decorrere dalla data di decorrenza del provvedimento, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste (per le patologie croniche e invalidanti, antibiotici iniettabili e soluzioni per infusioni previste, in particolare, dall'articolo 9 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405).
  Al comma 4 è previsto che nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza, o nel caso in cui il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che ne comporti la sospensione o l'aggiustamento della posologia, l'estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato il centro o lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole regioni o province autonome.
  Al comma 5 è previsto che le precedenti disposizioni si applicano anche alle ricette di medicinali classificati in fascia A con ricetta limitativa erogati nel canale della farmaceutica convenzionata.

Art. 9
Proroga piani terapeutici

  L'articolo, in considerazione delle maggiori difficoltà di rinnovo connesse alla fase di emergenza in atto, mira a prorogare nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio epidemiologico i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.

Art. 10
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

  L'articolo apporta modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. In particolare:

   a) con la modifica all'articolo 22-bis, comma 1, estende le iniziative di solidarietà previste da tale norma in favore dei familiari di medici e personale infermieristico anche a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori socio-sanitari.

   b) con la modifica all'articolo 47, comma 1, estende la sospensione delle attività fino alla cessazione dello stato di emergenza anche in favore dei centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale.

   c) con la modifica alle disposizioni di cui all'articolo 71-bis, aggiorna l'elenco dei prodotti inseriti nelle donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale, includendo prodotti tessili e di abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

Art. 11
Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

  La proposta normativa è volta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
  Il FSE rappresenta un obiettivo strategico della cosiddetta sanità digitale, previsto dall'Agenda digitale italiana e europea, nonché dal Patto per la salute e dal Patto per la salute digitale. Al riguardo, inoltre, il vigente Piano triennale dell'Agid individua il FSE come una «piattaforma abilitante» del Paese, necessaria per lo sviluppo dei servizi sanitari digitali della pubblica amministrazione per il cittadino. Peraltro, ai fini del governo del settore sanitario, il FSE costituisce uno strumento strategico per la verifica dell'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni, consentendo al professionista sanitario di consultare on-line la storia clinica del paziente ed evitando, in tal modo, anche sprechi derivanti dalla reiterazione di prescrizioni di esami clinici già effettuati.
  L'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede l'istituzione (entro il 30 giugno 2015) del FSE da parte di ciascuna regione/provincia autonoma, specificandone le finalità di cura, ricerca e programmazione, prevedendo, altresì la realizzazione dell'infrastruttura nazionale di interoperabilità a cura dell'Agid.
  Anche in ragione dei ritardi accumulati, com'è noto, la legge di bilancio per il 2017 ha modificato l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria (gestito tramite la Sogei) già realizzata per l'implementazione della ricetta elettronica ed operativa su tutto il territorio nazionale da diversi anni.
  A fronte di tale modifica normativa, nel 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con Ministero della salute, Agid, regioni e Garante per la protezione dei dati personali, ha proceduto alla revisione ed ottimizzazione dell'intero progetto FSE le cui funzionalità sono descritte nel decreto ministeriale 4 agosto 2017. Successivamente, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

   è stata realizzata e resa operativa l'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la Sogei, che consente il collegamento telematico fra i FSE regionali, necessario per gestire le prestazioni in mobilità dei cittadini. Senza tale infrastruttura, i FSE di ogni singola regione sarebbero parziali, in quanto non conterrebbero le prestazioni ricevute dal cittadino in regioni diverse dalla propria;

   in ogni regione/provincia autonoma è realizzata e operativa l'infrastruttura di FSE. In particolare, le regioni Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia hanno chiesto tutti i servizi in sussidiarietà di INI e solo alcuni servizi le regioni Piemonte e Basilicata;

   è stato realizzato il portale nazionale del FSE, in fase di interconnessione con i portali regionali;

   ad oggi, il FSE risulta attivato solo dal 20 per cento della popolazione, tenuto conto che il FSE può essere attivato e alimentato solo a fronte del rilascio del consenso da parte dell'assistito (articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012). A tal fine è stata programmata una campagna di comunicazione istituzionale coordinata fra livello nazionale e regionale, per la diffusione presso gli operatori sanitari e i cittadini della disponibilità del FSE;

   per i FSE attivati tramite il consenso dell'assistito, risultano inseriti nel FSE almeno i dati delle ricette elettroniche (farmaci e prestazioni specialistiche) del Sistema TS;

   in termini di risorse finanziarie, sono stanziati fondi per 2,5 milioni di euro annui per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale (pari alla metà dello stanziamento previsto precedentemente per la realizzazione dell'infrastruttura nazionale da parte di Agid). Inoltre, è stato stanziato uno specifico fondo di circa 210 milioni di euro per gli anni 2018-2021 (ai sensi del articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017) da destinare alle regioni per l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti clinici da inserire nel FSE.

  Tuttavia, nel corso della fase realizzativa, d'intesa con Ministero della salute, Agid e regioni, sono emerse alcune criticità che richiederebbero alcune modifiche dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012.
  A fronte del parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 13147 del 3 aprile 2020, le proposte normative riguardano gli aspetti di seguito riportati.

   Lettere a), c), e) e h): si prevede l'estensione della definizione di FSE (articolo 12, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012) a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del SSN che fuori del SSN. Ciò al fine di potenziare l'efficacia degli obiettivi di cui al FSE, attraverso la maggior esaustività delle informazioni del FSE.
   Si prevede pertanto l'inserimento degli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito nel novero dei soggetti abilitati a perseguire le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12.
   A tal fine si prevede alla lettera h) il potenziamento (articolo 12, comma 15-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012) del flusso già esistente nel Sistema Tessera Sanitaria relativo alle prestazioni pagate del cittadino, attualmente utilizzato dall'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014) e, per effetto delle nuove disposizioni in materia fiscale (articoli 10-bis e 17 del decreto-legge n. 119 del 2018) anche per la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici delle spese sanitarie. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché di trattamento per le sole finalità del FSE dei dati relativi in particolare alla prestazione erogata e al relativo referto, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo del punto 3) del comma 15-ter. Il vigente decreto ministeriale 4 agosto 2017 (attuativo del comma 15-ter) prevede le modalità di messa a disposizione per il FSE dei dati del Sistema TS di cui al comma 15-septies.

   Lettera d): eliminazione del consenso all'alimentazione del FSE (articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012), fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (medici) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell'assistito ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012.

   Lettera f): estensione delle funzioni «in sussidiarietà» di INI (comma 15-ter, punto 3)), a supporto delle regioni «in ritardo», anche per l'accelerazione della digitalizzazione dei documenti (funzione di codifica e firma remota) e per la conservazione dei documenti digitalizzati ai sensi dell'articolo 44 del codice dell'amministrazione digitale. Le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza, sono da definirsi attraverso la modifica del decreto attuativo di cui al punto 3) del comma 15-ter. Il vigente decreto ministeriale 4 agosto 2017 (attuativo del medesimo punto 3) del comma 15-ter prevede le funzionalità e i servizi «in sussidiarietà» per le regioni che ne fanno richiesta.

   Lettere b) e g): potenziamento di INI (comma 15-ter, punti 4-bis, 4-ter, 4-quater)), per il trattamento, in conformità del GDPR, anche delle necessarie informazioni inerenti alle deleghe (ad esempio, dei minori), la gestione dell'indice dei FSE a livello nazionale (per l'ottimizzazione delle funzioni di interoperabilità nei casi di mobilità dei cittadini) e il portale nazionale FSE. Con riferimento al Portale Nazionale FSE, trattasi di intervento volto a garantire all'assistito continuità nell'accesso on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza in una regione diversa, come indicato all'articolo 10 del decreto ministeriale 4 agosto 2017, secondo le modalità tecniche previste dalla circolare Agid n. 3 del 2 settembre 2019.

   Lettera i): accelerazione dell'alimentazione del FSE, attraverso (articolo 12, comma 15-octies) la pubblicazione sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, delle specifiche tecniche dei documenti (definiti con i decreti attuativi del comma 7 dell'articolo 12) da inserire nel FSE. Ulteriore accelerazione è prevista con l'introduzione dell'articolo 12, comma 15-nonies, mediante l'alimentazione del FSE con i dati già disponibili della donazione degli organi, vaccinazioni e prenotazioni, attraverso l'interconnessione di INI con i Sistemi. Il previsto decreto dovrà definire le relative modalità attuative, comprensive delle misure di sicurezza nonché dei livelli di accesso.

Art. 12
Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

  L'articolo dispone misure di semplificazione e accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi disponendo che le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviino al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati dell'avviso di decesso, del certificato necroscopico, della denuncia della causa di morte, dell'attestazione e della dichiarazione di nascita, esonerando i soggetti interessati all'ulteriore invio ai comuni di attestazioni cartacee.
  Il Sistema Tessera Sanitaria rende tali dati immediatamente disponibili, senza registrarli, all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai comuni non ancora collegati alla ANPR e all'ISTAT.
  I dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione sono definiti con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13
Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

  Il presente articolo consente all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di effettuare rilevazioni statistiche ufficiali non contemplate, né evidentemente prevedibili, nel Programma Statistico Nazionale, che risultano necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
  La norma abilita ad effettuare indagini statistiche finalizzate a rilevare una serie di dati funzionali alle scelte di policy necessarie per l'ingresso nella cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria in atto. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'opportunità di valutare il senso di isolamento degli anziani, l'interruzione delle cure da parte di soggetti con malattie croniche a causa della paura del contagio, il ricorso straordinario a farmaci, i disturbi del sonno, nonché eventuali problematiche di salute e/o sicurezza del lavoro riportate da un campione di individui in età lavorativa. La norma autorizza l'ISTAT a condurre analisi integrate e indagini statistiche consentendo l'utilizzo della più ampia gamma di fonti.
  Le attività statistiche di rilevazione, elaborazione, analisi e integrazione possono includere anche il trattamento dei dati personali rientranti tra le categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (ad esempio, dati relativi alla salute). Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la comunicazione di tali dati personali tra l'ISTAT e altri soggetti pubblici, nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche di cui al comma 1, tra l'ISTAT e soggetti privati.

Art. 14
Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali

  Commi da 1 a 3. Le disposizioni in argomento sono finalizzate a consentire al Dipartimento della protezione civile ed al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la prosecuzione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è disposto uno stanziamento di euro 1,5 miliardi di euro sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  Comma 4. In considerazione dell'impegno profuso dalle regioni finalizzato al contrasto della diffusione del virus COVID-19 e della conseguente impossibilità di operare per il superamento dei contesti emergenziali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la disposizione in parola prevede la proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono più prorogabili ai sensi della vigente normativa per ulteriori sei mesi.

Art. 15
Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

  Commi 1 e 2. Il Servizio civile universale, attualmente regolato dal decreto legislativo n. 40 del 2017, come modificato dal successivo decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, è finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Lo stesso si attua attraverso programmi di intervento predisposti nel rispetto della programmazione triennale definita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui vengono impiegati giovani operatori volontari.
  La proposta normativa in esame si propone di incrementare il Fondo nazionale per il servizio civile - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 - di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  Va precisato che l'intervento appare coerente con il programma del Governo in carica, volto a potenziare il servizio civile in chiave universale, ossia potenzialmente accessibile a tutti i giovani interessati a tale esperienza e, al contempo, rappresenta un concreto sostegno all'istituto del servizio civile che in passato ha dimostrato di essere qualificato attore nella delicata operazione di ricostruzione del tessuto sociale nelle fasi post-emergenziali.
  Comma 3. La disposizione in esame è volta ad evitare il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell'emergenza COVID-19, con l'indennità prevista dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, perseguendo, tali misure, la medesima finalità.

Art. 16
Misure straordinarie di accoglienza

  Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale presenta una notevole disponibilità di posti, come comunicato dalle prefetture, che tuttavia non consente di corrispondere alle indifferibili esigenze di accoglienza dei migranti che giungono nel territorio nazionale, a causa delle misure adottate per contrastare il rischio di diffusione del virus COVID-19, quali:

  1) la possibilità per i richiedenti protezione internazionale di rimanere nei centri anche oltre la scadenza del titolo che ne legittima la permanenza, con l'effetto di impedire il normale avvicendamento nel sistema di accoglienza (articolo 86-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);

  2) l'obbligo di mantenere il prescritto distanziamento interpersonale, con una restrizione degli spazi normalmente allestiti per l'accoglienza;

  3) l'individuazione di appositi posti all'interno dei centri per lo svolgimento della misura sanitaria della quarantena, che comporta di fatto la riduzione di posti per l'accoglienza ordinaria.

  Questa situazione determina l'urgente necessità di disporre di nuovi posti per l'accoglienza dei richiedenti asilo, resa ancora più pressante del consistente numero di arrivi, destinato ad aumentare nella stagione estiva.
  Si prevede quindi la possibilità di utilizzare i posti disponibili e già finanziati nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza in via temporanea, dei richiedenti asilo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a determinate categorie di stranieri. La disposizione prevede inoltre che ai richiedenti asilo accolti temporaneamente nel SIPROIMI sono assicurati solo i servizi ad essi riservati dalle disposizioni vigenti e che al termine dell'emergenza sanitaria l'accoglienza proseguirà nelle strutture del sistema dedicato ai richiedenti asilo, di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con un trasferimento progressivo dei beneficiari, da completare in ogni caso entro sei mesi dal termine dello stato di emergenza.

Art. 17
Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

  La disposizione in oggetto, modificando l'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, mira a consentire al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l'emergenza COVID-19 acquisendo strutture per l'assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 10.

Art. 18
Utilizzo delle donazioni

  La disposizione apporta modifiche all'articolo 99 del decreto-legge n. 18 del 2020, che disciplina l'utilizzo delle erogazioni liberali pervenute a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica.
  Con il comma 1, lettera a), si intende coordinare quanto previsto dal citato articolo 99 e dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare si tratta di consentire, superando ogni eventuale incertezza interpretativa, l'utilizzo da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, previsti dal citato articolo 99 e intestati al Dipartimento della protezione civile «dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19», al fine di far fronte alle spese sostenute dal Commissario straordinario nominato ai sensi del menzionato articolo 122. Infatti, il Commissario straordinario, come previsto dal comma 1 del medesimo articolo, per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha, fra le proprie competenze, quella di provvedere «all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale». Si tratta, con ogni evidenza, dell'acquisizione di beni destinati a far fronte all'emergenza «COVID-19» e dunque certamente rientranti nella finalità che ha sostenuto la creazione dei conti correnti per la raccolta delle liberalità intestati al Dipartimento della protezione civile. Pertanto, le risorse ivi esistenti possono essere utilizzate dal medesimo Dipartimento per finanziare le acquisizioni poste in essere dal Commissario, il quale opera in raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile.
  Il comma 1, lettera b), estende anche alle regioni e province autonome e ai loro enti, società e fondazioni la disciplina sulle acquisizioni finanziate esclusivamente mediante erogazioni liberali di cui all'articolo 99 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Con il comma 1, lettera c), si consente alle regioni che già hanno utilizzato per le donazioni il conto corrente di tesoreria, garantendo la tracciabilità con una specifica causale, di proseguire ad utilizzare tale conto senza aprirne uno nuovo dedicato.
  Infine, il comma 2 fa salve le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti, correlata all'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020.

Art. 19
Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

  Commi da 1 a 4. A seguito dell'evolversi della situazione emergenziale in atto, tali disposizioni sono volte a rafforzare i presidi già apprestati dall'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che oggi già possono valutarsi non del tutto adeguati ad affrontare efficacemente la situazione in molti nosocomi sul territorio nazionale e a supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, già con il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità (ancorché in linea con i princìpi generali dell'ordinamento), in questa disposizione integralmente confermati. Dunque, per le medesime finalità di cui al citato articolo 7 e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure, di trattamento giuridico ed economico, si intende rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che vieppiù consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l'ormai assodata necessità di dislocare e (eventualmente all'insegna della massima flessibilità d'impiego garantita dal personale militare) ri-dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull'intero territorio nazionale. Per questo risulta essenziale, nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, incrementare il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell'Aeronautica. Quanto sopra, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente.
  Comma 5. Il rapido sviluppo e la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 richiedono un ulteriore potenziamento della Sanità militare, quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo, mediante lo stanziamento di 84.132.000 di euro per l'anno 2020.
  Per realizzare l'efficiente potenziamento della Sanità militare occorrono una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione di strutture sanitarie dedicate, all'adeguamento infrastrutturale dei Poli ospedalieri militari esistenti, all'acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l'emergenza e soprattutto degli ulteriori assetti per il trasporto in sicurezza e la gestione a terra, su unità navali, negli aeroporti militari e in volo di pazienti con malattie infettive contagiose. Il comma 1 della disposizione prevede, infatti, per elencare alcune esigenze, la spesa di 84.132.000 per:

   acquisto di 2 ospedali da campo Role 1+ oltre a moduli aggiuntivi per incrementare la capacità di risposta e di dispiegamento su ogni parte del territorio nazionale di altri ospedali da campo già nella disponibilità delle Forze armate;

   acquisto di materiale specifico e assetti per trasporti aerei in biocontenimento;

   acquisito di materiali e dispositivi medici per gestione di pazienti sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria;

   potenziamento di strutture ospedaliere militari, al fine di pervenire anche ad un incremento dei posti letto disponibili, con necessità di effettuare anche connesse opere infrastrutturali. I lavori di adeguamento infrastrutturali riguarderanno principalmente le strutture del Policlinico militare del Celio, del Polo ospedaliero di milano Baggio, del Centro ospedaliero militare di Taranto;

   costruzione di un APOD/ATOC nazionale (con relativo alternato), per garantire la gestione di personale contagiato trasportato con aerei all'interno o all'esterno del territorio nazionale;

   potenziamento delle capacità di accoglienza di pazienti in biocontenimento epidemiologico e di decontaminazione delle strutture.

  Scopo dell'intervento è, pertanto, continuare ad assicurare il funzionamento efficiente dell'apparato medico sanitario militare, la realizzazione di infermerie di accoglienza presso basi aeree militari (APOD – Aerial Port of Debarkation), l'approvvigionamento di assetti e di ulteriore materiale per supportare l'esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione di pazienti in alto biocontenimento su tutto il territorio nazionale. In particolare, in questo periodo e fino alla fine dello stato di emergenza è necessario incrementare le capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia nelle strutture sanitarie militari esistenti (come il citato Centro ospedaliero militare di Taranto, il Polo ospedaliero militare di Milano Baggio e il Policlinico militare del Celio di Roma), comprese quelle presenti sulle unità navali della Marina militare, sia nelle strutture ospedaliere campali ad hoc (si pensi all'ospedale militare da campo a Piacenza allestito dall'Esercito, capace di ospitare dai 40 ai 60 posti letto, o a quello vicino all'Ospedale Carlo Urbani a Jesi nelle Marche allestito dalla Marina militare). Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento (anche in condizioni di assistenza intensiva), la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia nonché di farmaci e dispostivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati e non per ultimo l'esigenza di sanificare le aree e le strutture. Tutto ciò consente di assicurare una più incisiva partecipazione della Sanità militare alle operazioni di gestione e contenimento dell'epidemia in atto, garantendo altresì supporto, cura e assistenza alla popolazione civile.
  Comma 6. Reca la copertura finanziaria

Art. 20
Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative

  L'intervento regolatorio permette di finanziare, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri di straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal personale delle Forze armate delle sale operative, in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal personale delle Forze armate sul territorio («Strade sicure», attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, eccetera), e dal personale medico e paramedico militare, assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, il cui impiego è stato originariamente previsto, per 90 giorni, dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Art. 21
Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

  La disposizione apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  Il comma 1, lettera a), introduce l'articolo 2204-ter. La disposizione è intesa a salvaguardare l'operatività delle Forze armate e, altresì, le aspettative di carriera dei militari in ferma prefissata, in presenza della sospensione dei concorsi per il reclutamento del personale disposta per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo:

   al comma 1, il prolungamento, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta, della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma annuale, ovvero di prolungamento della ferma previsto ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (articoli 954, comma 1, e 2204 del codice dell'ordinamento militare);

   al comma 2, il prolungamento della ferma dei volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale successivo alla ferma prefissata quadriennale (articolo 954, comma 2, del codice dell'ordinamento militare), che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, riservate al solo personale in servizio (articolo 704 del codice dell'ordinamento militare), per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale.

  Il comma 1, lettera b), introduce l'articolo 2197-ter.1. La disposizione è intesa a consentire, in via eccezionale per l'anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di 60 marescialli in servizio permanente, di cui 30 dell'Esercito italiano, 15 della Marina militare e 15 dell'Aeronautica militare, mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale.

Art. 22
Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione «Strade sicure»

  L'intervento regolatorio permette di:

   prorogare fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, l'impiego del contingente incrementale di 253 unità di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale contingente, infatti, fin dall'insorgere dell'emergenza epidemiologica è stato affiancato al «tradizionale» dispositivo di 7.050 unità e posto a disposizione dei prefetti in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed è, allo stato, previsto e finanziato fino al 14 giugno 2020, in ragione di quanto stabilito all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   integrare, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità – che si affiancano, quindi, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate – il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

   finanziare gli oneri connessi.

Art. 23
Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  Commi da 1 a 5. Le disposizioni mirano ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e delle altre «componenti» del Ministero dell'interno per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.
  In questo senso, tali commi prevedono un «pacchetto» di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei prefetti, nonché l'acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all'espletamento dei servizi demandati all'Amministrazione della pubblica sicurezza (commi 1 e 2). A questo si aggiungono previsioni riguardanti l'adeguamento del quadro finanziario delle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 3), nonché di quelle delle prefetture-uffici territoriali del Governo (comma 4).
  Occorre premettere che, con i decreti legge n. 9 del 2020 e n. 18 del 2020, sono state stanziate risorse per le Forze di polizia e le Forze armate, volte a rafforzare l'azione di controllo del territorio e di contenimento dell'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro, nonché per il supporto specialistico demandato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le maggiori attività demandate al Ministero dell'interno.
  In particolare, per le Forze di polizia il fabbisogno quantificato con il decreto-legge n. 18 del 2020 era stato stimato per coprire l'impegno di circa 4.000 unità, per un periodo di tre mesi.
  A fronte dell'espandersi dell'epidemia, tuttavia, il dispositivo effettivo è arrivato a contare 55.700 unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, cui vanno aggiunte ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai prefetti sul territorio.
  Per effetto di ciò, le risorse stanziate si sono rivelate insufficienti a coprire gli accresciuti fabbisogni connessi ai maggiori impegni. È utile precisare che il termine stabilito dall'articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020 decorre dalla data di effettivo impiego delle Forze di polizia per «l'emergenza COVID-19», avvenuto il 24 febbraio. La sua durata è data dalla somma dei trenta giorni previsti dal comma 01 del citato articolo 74 e degli ulteriori novanta giorni stabiliti dal successivo comma 1. In sintesi, dunque, il termine in relazione al quale l'articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto i cennati interventi viene a spirare con la data del 25 giugno 2020.
  Ciò premesso, il comma 1 prevede due ordini di misure volte a garantire la prosecuzione, fino al nuovo termine del 30 giugno 2020, dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia – per un contingente che oggi assorbe un volume di circa 55.700 unità – nonché dagli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione dei prefetti, per un'aliquota complessiva che a oggi assomma a circa 12.000 unità. A tali contingenti vanno poi aggiunte le ulteriori 1.000 unità che la Guardia di finanza destina all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto alle autorità prefettizie sul territorio.
  Il comma 2, in considerazione delle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché della necessità di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, prevede un ulteriore stanziamento, a integrazione di quello stimato, una tantum, nel comma 2 del citato articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Il comma 3 prolunga fino al 31 luglio 2020 il già previsto potenziamento del dispositivo di soccorso messo in atto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte all'emergenza in corso. In particolare, le ulteriori risorse sono destinate, in parte, a garantire la copertura del compenso per lavoro straordinario a favore del personale impiegato nell'emergenza COVID-19 e, in parte, a incrementare la spesa per l'acquisto di attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, di dispositivi di protezione individuale del personale operativo e di dispositivi di protezione collettiva e individuale del personale nelle sedi di servizio.
  Il comma 4, al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno e delle prefetture-utG in particolare, nell'attuale situazione di emergenza e nella successiva fase di transizione, autorizza, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa, necessaria fino al 31 luglio, per prestazioni di lavoro straordinario per circa 1.650 unità di personale in servizio presso le prefetture-utG. Vengono, inoltre, assicurate le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di dispositivi igienico sanitari, ed integrate le dotazioni per smart working e videoconferenze; si prevede inoltre, in una ottica di piena ripresa dell'attività lavorativa, di dotare gli uffici di pannelli divisori al fine di affrontarne la prevista riapertura con le necessarie cautele.
  Il comma 5 reca la copertura finanziaria dei commi da 1 a 4.
  Il comma 6 dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), in base alla quale il Ministero dell'interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020.
  Al momento sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto del Ministero dell'interno alla rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea in Bruxelles, con funzioni, nell'ambito del settore giustizia e affari interni, di raccordo per la definizione delle posizioni nazionali nelle materie della migrazione, dell'asilo, delle frontiere e dei visti e delle iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo e uno con incarico di esperto del Ministero dell'interno alla Rappresentanza d'Italia presso la NATO in Bruxelles, per seguire la trattazione delle questioni attinenti le materie della difesa civile e le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo.
  A tale personale si applicano, in luogo del trattamento di missione, le indennità di lungo servizio all'estero disciplinate dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, articolo 168).
  L'intervento normativo assume il carattere dell'urgenza in quanto la disponibilità effettiva delle somme è conseguente all'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Occorre, pertanto, avviare il suddetto iter, al fine di poter contare sulla disponibilità delle risorse, in vista della prosecuzione dell'attività di raccordo svolta dal personale in atto in servizio all'estero.
  Commi 7 e 8. A seguito dell'emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19, il personale del Ministero dell'interno (tutti gli appartenenti all'Amministrazione civile, compresa la carriera prefettizia), è stato pesantemente coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, per il delicato ruolo svolto dalle prefetture, che al centro e si sono verificati numerosi casi di positività al virus COVID-19 ed anche alcuni decessi. Pertanto, similmente a quanto hanno previsto numerose imprese private molto attive in questo particolare momento per i loro dipendenti, ma anche istituzioni pubbliche come i carabinieri, si ritiene necessario garantire anche a questa categoria, eccezionalmente esposta al virus COVID-19, per debito istituzionale, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio trasporto sanitario, assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall'INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa.

TITOLO II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Capo I
MISURE DI SOSTEGNO

Art. 24
Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

  In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenute al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, pur rimanendo fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
  Gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50 per cento per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019. L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
  L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.
  Il comma 4, nello specifico, prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze diretto al ristoro delle regioni e alle province autonomie per le minori entrate derivanti dal comma 1 non compensate dai meccanismi automatici previsti per il finanziamento della sanità, di importo pari alla perdita di gettito delle autonomie speciali che finanziano integralmente la spesa sanitaria (per la Sicilia solo per il 50 per cento, in quanto l'altra metà è compensata dallo Stato) e alla quota delle manovre approvate dalle regioni e dalle province autonome, per complessivi 448 milioni di euro.

Art. 25
Contributo a fondo perduto

  La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», demandando all'Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.
  I commi 1 e 2 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.
  In particolare, il comma 1 prevede, in termini generali, che siano beneficiari del contributo i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, individuati dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Tra i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1, salvo quanto disposto dal successivo comma 2, sono pertanto ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.
  Occorrerà, pertanto, fare riferimento alle disposizioni del citato testo unico relative ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo per individuare l'ambito soggettivo di applicazione della norma, fatte salve le esclusioni espressamente previste al comma 2.
  Tra i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo rientrano anche quelli individuati all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
  Il comma 2 contiene le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

   i. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;

   ii. gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;

   iii. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;

   iv. i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

   v. i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

  I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.
  In primo luogo, ai sensi del comma 3, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro.
  Il comma 4 stabilisce la seconda condizione, prevedendo che il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Stessa previsione è applicabile per la salvaguardia dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).
  Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo del contributo spettante.
  Il comma 5 prevede tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.
  La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
  La predetta percentuale è del venti, quindici e dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
  Il comma 6 garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.
  I commi da 8 a 10 disciplinano le procedure da seguire per l'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle entrate.
  Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.
  L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  Ai fini dei controlli circa la veridicità delle predette autocertificazioni, il comma 9 prevede che con protocollo tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno e Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative per la realizzazione di procedure semplificate utili al predetto riscontro. Viene inoltre previsto che colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. Inoltre viene previsto un protocollo tra l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza volto a regolare la trasmissione dei dati e delle informazioni ricevuti con procedure informatizzate.
  Il comma 11 prevede che l'Agenzia delle entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di Bilancio».
  I commi 12 e 13 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti.
  Il comma 13 disciplina i profili di responsabilità connessi all'invio dell'istanza inviata all'Agenzia delle entrate.
  Il comma 12 rinvia agli ordinari poteri di controllo di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  La procedura per il recupero del contributo in tutto o in parte non spettante è quella prevista in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  Vi è poi un rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; il che comporta che l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
  Ulteriore rinvio è fatto, in quanto compatibili e in via concorrente rispetto alle ordinarie procedure analitiche di riscontro, alle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il comma 2 di tale articolo consente, infatti, di attribuire l'effettuazione delle attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal cento al duecento per cento del contributo in tutto o in parte non spettante, dato il rinvio alla misura sanzionatoria prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  Per il calcolo degli interessi dovuti si rinvia all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Per le controversie relative all'atto di recupero si rendono applicabili le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi del recupero di un'agevolazione basata su dati di natura tributaria.
  Da ultimo, il comma 14 richiama l'articolo 316-ter del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Art. 26
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

  La norma è volta a supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di media dimensioni che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo.
  Il comma 1 stabilisce le seguenti condizioni che le società devono soddisfare per avere accesso alle misure:

   a) ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta milioni di euro;

   b) abbia subìto, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;

   c) abbia deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro.

  Il comma 2 prevede che ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

   a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;

   b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

   c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

   d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;

   e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale;

   g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

  Il comma 3 subordina l'efficacia delle misure all'autorizzazione della Commissione europea. Infatti, le misure previste nei commi 4, 5 e 8 ricadono nell'ambito di quelle considerate nella comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», paragrafo 3.1, mentre la misura prevista al comma 12 è inclusa tra quelle di cui al paragrafo 3.3 della medesima comunicazione.
  I commi da 4 a 7 prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitale previsti nelle condizioni di accesso di cui ai commi 1 e 2. Il credito di imposta è pari al 20 per cento del conferimento calcolato sulla misura massima di euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023.
  I commi 8 e 9 stabiliscono che alle imprese che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite d'esercizio riferite all'esercizio 2020 eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale. È previsto che la distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi.
  I commi 10 e 11 stabiliscono che per la fruizione dei crediti di imposta del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021 e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta.
  I commi da 12 a 19 prevedono l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, del «Fondo Patrimonio PMI», affidato a società pubblica, che potrà sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2020, entro i limiti della sua dotazione, obbligazioni o titoli di debito emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2. Le condizioni del finanziamento e dei titoli saranno indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. A livello di normativa primaria è comunque stabilito che i titoli, in conformità della comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», sono di rango subordinato. È prevista l'assunzione di impegni da parte della società emittente volti alla conservazione del patrimonio netto, ad indirizzare il finanziamento verso determinate finalità e a rendere possibile il monitoraggio da parte del gestore. Viene altresì disciplinata la procedura seguita dal gestore per l'ammissione al beneficio e la sottoscrizione dei titoli, ivi compresi i profili antimafia.
  Il comma 20 riporta la complessa disciplina in tema di massimale delle misure di aiuto erogate in base al paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e di esclusione dal computo di talune specifiche misure di aiuto.
  Il comma 21 prevede la copertura finanziaria del presente articolo.

Art. 27
Patrimonio destinato

  La norma è volta ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza COVID-19.
  Il comma 1 dispone che la Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa è autorizzata a costituire un Patrimonio Destinato (denominato «Patrimonio Rilancio») comprendente beni e rapporti giuridici, apportati esclusivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con caratteristiche di facile e pronta liquidazione o rifinanziabilità. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti autonomi rispetto al Patrimonio e indipendenti tra loro. Il Patrimonio Destinato e i comparti sono autonomi e separati dal patrimonio della CDP, rispondono solo delle obbligazioni assunte e nei limiti dei beni e rapporti giuridici apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Si precisa che la CDP risponde delle obbligazioni contratte o sorte in relazione al Patrimonio Destinato nei limiti dello stesso (non, quindi, a valere sul patrimonio della CDP, attesa la separazione del Patrimonio Destinato da questo). Sul patrimonio della CDP non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi e, viceversa, sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori della CDP o nell'interesse degli stessi.
  Il comma 2 è dedicato agli apporti al Patrimonio Destinato del Ministero dell'economia e delle finanze che è l'unico apportante. La costituzione esclusivamente con risorse pubbliche consente di attribuire al Patrimonio Destinato l'effettuazione delle misure di ricapitalizzazione che costituiscono misure di aiuto e di prevedere la garanzia dello Stato sui suoi interventi (comma 8). A fronte di tali apporti, sono emessi della CDP Spa, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione. È prevista l'eventuale restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze di una quota degli apporti qualora eccedenti le finalità per le quali il Patrimonio Destinato è stato costituito.
  Il comma 3 dispone che, in deroga alla disciplina del codice civile, il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea della CDP Spa. Naturalmente, tutte le successive decisioni relative al Patrimonio Destinato, comprese quelle relative alla sua composizione, sono adottate con delibera del consiglio di amministrazione della CDP Spa che opera nella composizione prevista per la gestione separata.
  Il comma 4 dispone che le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. L'operatività può avvenire o sulla base delle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da «COVID-19», o altrimenti a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato si rivolgono a società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che devono possedere le seguenti caratteristiche:

   a) hanno sede legale in Italia;

   b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;

   c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

  Il comma 5 dispone che i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. L'intervento nelle società beneficiarie avverrebbe attraverso tre strumenti, con caratteristiche standardizzate: prestiti obbligazionari convertibili, aumenti di capitale e acquisto di azioni sul mercato secondario. L'intervento nella singola impresa sarebbe soggetto alla verifica di specifici criteri di eleggibilità ed all'accettazione di alcune condizioni. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.
  Il comma 6 prevede che la CDP Spa adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma regola altresì il trattamento contabile del Patrimonio Destinato.
  Il comma 7 dispone che il Patrimonio può essere alimentato anche per il tramite di emissioni obbligazionarie. Può essere concessa la garanzia dello Stato ai portatori dei titoli (comma 8).
  Il comma 9 disapplica determinate disposizioni contrattuali.
  Il comma 10 prevede che il decreto di cui al comma 5 può stabilire ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla misura il ricorso alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche nel caso in cui il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica. In tal caso, il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni alle condizioni stabilite, anche in deroga al codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
  Il comma 11 prevede la possibilità per la CDP Spa, al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, di stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.
  Il comma 12 stabilisce il regime di responsabilità nella gestione del Patrimonio Destinato, il comma 13 regola il trattamento fiscale del Patrimonio Destinato.
  Il comma 14 stabilisce la durata del Patrimonio Destinato e la liquidazione del Patrimonio Destinato con il conseguente trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali eccedenze.
  Il comma 15 prevede un meccanismo di adeguamento alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile e il comma 16 stabilisce che per le attività connesse al presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare un incarico di studio e consulenza.
  Il comma 17 prevede la copertura finanziaria e il comma 18 prevede l'apertura di un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.

Art. 28
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

  La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.
  Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetti nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
  Ai sensi del comma 3, il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.
  Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, è che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (comma 5).
  Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  Il comma 7 specifica che non trovano applicazione né il limite generale né il limite speciale alla compensazione dei crediti d'imposta.
  Il comma 8, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni del credito d'imposta di cui al presente articolo con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  Infine, il comma 9 prevede l'applicazione della misura nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C(2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Art. 29
Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

  La proposta normativa, al fine di ridurre l'impatto economico connesso al diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede, al comma 1, un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di 140 milioni per l'anno 2020.
  Al comma 2 si prevede l'applicazione anche all'ulteriore stanziamento di euro 140 milioni previsti dal comma 1 della disciplina acceleratoria prevista dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 30
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

  In relazione alla previsione dell'articolo 30 è necessario illustrare i presupposti della misura che ARERA ha delineato nell'ambito della recente segnalazione 23 aprile 2020, 136/2020/I/com quale possibile intervento per ridurre il costo del servizio elettrico per le piccole e medie imprese alimentate in bassa tensione, riducendo le «quote fisse» delle bollette elettriche; tale misura richiede un finanziamento con risorse pubbliche pari a circa 600 milioni di euro per poter essere attuata su un trimestre.
  Le utenze interessate dalle misure ipotizzate sono identificate sulla base di parametri caratteristici della connessione alla rete elettrica di bassa tensione («utente BTAU», ossia per uso non domestico) e corrispondono in larga misura alle piccole medie imprese (PMI).
  La «quota fissa» delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia elettrica prelevata, tra i quali:

   a. tariffe di rete: quota fissa (in euro/punto di prelievo/anno) a copertura dei costi di misura e commercializzazione del trasporto e quota potenza (in euro/kW/anno) a copertura dei costi di distribuzione;

   b. oneri generali: per i clienti non domestici una parte degli oneri riflette la struttura delle tariffe di rete, con quota fissa e quota potenza;

   c. costi di commercializzazione della vendita: per i clienti in maggiore tutela c'è una quota fissa che riflette i costi fissi dell'esercente (PCV-DISPbt); sul mercato libero la situazione è molto differenziata.

  Per quanto riguarda la quota potenza, tra clienti non domestici la situazione è ulteriormente differenziata in funzione della potenza disponibile:

   per la grandissima parte dei clienti con potenza impegnata maggiore di 15 kW (ossia potenza disponibile maggiore di 16,5 kW) e per tutti quelli con potenza impegnata maggiore di 30 kW, la quota potenza viene pagata per ciascun mese in relazione al valore di «picco mensile»;

   per gli altri clienti (quindi, tutti quelli con potenza impegnata fino a 15 kW e una piccola frazione, circa il 10-15 per cento, di quelli con potenza impegnata tra 15 e 30 kW), la quota potenza viene pagata in relazione all'impegno contrattuale (per esempio 15 kW per una potenza disponibile di 16,5 kW).

  La misura prevista è basata sulla combinazione di due interventi elementari:

   i. per tutti i clienti BTAU, azzerare le quote fisse, indipendenti dalla potenza, limitatamente alle tariffe di rete e degli oneri generali;

   ii. per i clienti BTAU con potenza impegnata superiore a 3 kW (corrispondente a potenza disponibile superiore a 3,3 kW), calcolare le quote potenza sulla base di una potenza «virtuale» fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione del servizio.

   È importante sottolineare che, come già ricordato, per le utenze BTAU con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (nella grandissima parte, e comunque sopra i 30 kW di potenza impegnata) la quota potenza della bolletta «si azzera da sola» se il sito (negozio, officina, albergo, ristorante, ufficio, eccetera) rimane chiuso per un intero mese solare. In tali casi la «quota fissa» di rete e oneri si limita alla quota effettivamente fissa, cioè indipendente dalla potenza, oltre alla quota fissa di commercializzazione se in maggiore tutela o se prevista dal contratto di mercato libero.

Art. 31
Rifinanziamento fondi

  Si incrementano, per l'anno 2020, le risorse destinate:

   alla sezione speciale del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, destinata alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito;

   al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI);

   all'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per la gestione delle garanzie concesse dal medesimo Istituto in favore delle imprese agricole e della pesca;

   al Fondo di garanzia per la prima casa istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 32
Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS

  Con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come successivamente modificato («decreto GACS»), insieme ad altre misure a sostegno del sistema bancario italiano, è stato introdotto nell'ordinamento un regime di concessione della garanzia dello Stato (indicata nello stesso decreto-legge con l'acronimo «GACS» – Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) sui titoli senior emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell'ingente stock di crediti deteriorati accumulato.
  Per il periodo di applicazione dello schema di garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze («MEF») è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sui titoli senior emessi da società di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge n. 130 del 1999 ed aventi ad oggetto crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze e detenuti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per essere ammessa al beneficio della garanzia statale un'operazione di cartolarizzazione deve inoltre rispettare specifici requisiti di struttura previsti dal decreto GACS; la sussistenza dei requisiti è verificata, previa istruttoria, dalla CONSAP, che il MEF ha individuato e di cui si avvale per la gestione dell'intervento. I contratti delle operazioni di cartolarizzazione ammesse al beneficio sono pertanto negoziati e stipulati liberamente dalle parti, fermo il rispetto dei suddetti requisiti.
  Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha modificato ed integrato il decreto GACS incrementando le misure di monitoraggio delle operazioni ammesse al beneficio e prevedendo, tra gli ulteriori requisiti di struttura per le nuove operazioni, anche l'introduzione di obiettivi di performance il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (servicer) ovvero di differimento di quella parte dei compensi ad esso dovuti condizionata ad obiettivi di performance. In particolare il comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto GACS prevede che i pagamenti dovuti al servicer debbono essere «in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento» di tali somme «il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti ... che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi ... , fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento».
  I recenti provvedimenti assunti dal Governo per contrastare la crescita della curva pandemica hanno previsto, tra gli altri, una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i servicers avevano già intentato o che si accingevano ad avviare.
  Considerata l'importanza del ruolo svolto dal servicer nell'operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli e ritenendo che una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a ritardi dovuti ai rinvii ed alle sospensioni imposti per legge possa nel caso concreto costituire un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti, la norma consente, subordinatamente all'accordo tra le parti del regolamento contrattuale, la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto GACS.
  L'opportunità di procedere eventualmente a modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento di tali meccanismi di subordinazione e di differimento è oggetto di autonoma valutazione ed accordo delle parti dell'operazione secondo quanto previso nei contratti e nel regolamento dei titoli. L'intervento normativo si limita a consentire al Ministero di autorizzare le modifiche ai contratti così concordate tra le parti, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, previa verifica di CONSAP.
  La società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 33
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

  L'articolo prevede disposizioni che – tenendo conto delle limitazioni imposte dai recenti decreti della Presidenza del Consiglio per far fronte alla situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19 – introducono modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi. Le disposizioni mirano ad assicurare la continuità nell'accesso a tali servizi e prodotti, da parte degli investitori, agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso, che consentono di superare difficoltà operative conseguenti all'attuale situazione di emergenza.
  Tale disciplina – che si applica ai rapporti contrattuali relativi a tutte le categorie di clienti – opera principalmente nell'interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell'accesso ai servizi finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti.
  La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.
  Il comma 1, primo periodo, prevede – in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale – «CAD») – che il consenso del cliente prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, soddisfi il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»), e abbia l'efficacia probatoria di cui all'articolo 2702 del codice civile. Si prevedono, in ogni caso, alcune ulteriori condizioni minime, dirette a rafforzare la connessione tra il consenso ed il suo autore, in aggiunta a quelle già previste dal TUF e dal CAD.
  In tal modo, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale attraverso gli strumenti di comunicazione di più diffuso utilizzo, eliminando il rischio che i relativi contratti risultino affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.
  Il comma 1, secondo periodo, prevede un regime speciale per la consegna, da parte dell'intermediario, della documentazione contrattuale rilevante. In particolare, il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente su supporto durevole. La copia del contratto e la documentazione informativa prescritta devono, in ogni caso, essere consegnate all'investitore alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza.
  Il comma 1, ultimo periodo, introduce un regime speciale relativo alle modalità di esercizio dei diritti di legge o contrattuali da parte del cliente, ivi compreso, ove applicabile, il diritto di recesso, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
  Il comma 2 estende l'applicazione della disciplina di cui al comma 1, prevedendo che le modalità di sottoscrizione e le comunicazioni semplificate ivi previste soddisfino i requisiti di forma previsti per i contratti assicurativi dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) e dal codice civile.

Art. 34
Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

  In deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, la norma proposta è volta a consentire in via temporanea la stipula dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati per via telefonica, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
  Si tratta di una soluzione volta a contemperare l'esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di Buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all'uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, con quella di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei Buoni fruttiferi postali.
  La norma per tale via assicura maggiori risorse per il sostegno, tra l'altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale.
  I Buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Art. 35
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

  La proposta normativa intende creare uno strumento di «riassicurazione» di Stato (in analogia ai modelli adottati o in fase di adozione in altri Paesi europei in base alla comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19») che ha l'obiettivo di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l'integrità del sistema produttivo del Paese.
  In particolare, al fine di favorire l'accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle aziende italiane, si propone la creazione, accanto a «Garanzia Italia» (articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020) di uno specifico e separato «strumento di garanzia statale per l'assicurazione dei crediti commerciali a breve termine» che, con adeguata dotazione finanziaria, consenta al sistema di mantenere le linee di credito coperte dalle compagnie di assicurazione ai livelli in essere antecedentemente all'emergenza sanitaria. La crisi innescata dall'emergenza sanitaria COVID-19 ha determinato una significativa contrazione degli scambi commerciali, il congelamento dei relativi crediti e il conseguente deterioramento della liquidità delle aziende italiane, in particolare delle microimprese e piccole e medie imprese che utilizzano l'assicurazione del credito per accedere a forme di finanziamento come factoring e anticipazioni e per concedere finanziamenti interaziendali in forma di dilazione di pagamento. L'assicurazione del credito commerciale a breve termine fornisce copertura a circa 1.000.000 tra aziende assicurate italiane e le aziende loro debitrici, attraverso 1,8 milioni di linee di credito assicurative, per un importo complessivo di circa 250 miliardi di euro di transazioni commerciali business-to-business all'anno, di cui i due terzi su controparti italiane e un terzo su clienti esteri.
  Nel contesto attuale, è necessario evitare che il significativo aumento delle perdite attese conseguenti allo shock economico COVID-19 determini una marcata contrazione delle linee di credito garantite dalle compagnie di assicurazione, la conseguente crisi del finanziamento interaziendale (dal lato delle aziende debitrici) e l'impossibilità di ricorrere al credito bancario e allo smobilizzo dei crediti commerciali verso banche e factor (dal lato delle aziende fornitrici).
  Le imprese di assicurazione attive in Italia nel ramo dei crediti commerciali a breve termine potranno aderire allo strumento di garanzia attraverso specifica convenzione e nel prestare la garanzia assicurativa avranno accesso alla garanzia statale con evidente beneficio delle aziende contraenti delle polizze di credito (fornitrici) e delle aziende loro clienti (debitrici). L'operatività dello strumento di garanzia, incentrato su SACE e con una garanzia dello Stato, sarà disciplinata da un apposito decreto ministeriale avente carattere di urgenza, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto. La garanzia dello Stato interverrà relativamente a operazioni inerenti ai rischi per crediti commerciali a breve termine concluse tra la data di adozione del provvedimento di urgenza ed entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  I benefìci attesi dall'istituzione dello strumento di garanzia si riassumono in:

   1. stabilizzazione fino al 31 dicembre 2020 di un importo di transazioni commerciali compreso tra 20 e 35 miliardi di euro, altrimenti oggetto di provvedimenti restrittivi (riduzione o revoche delle linee di credito assicurative) a causa del deterioramento del merito creditizio;

   2. supporto alla liquidità delle aziende italiane per i medesimi importi citati al punto 1, in virtù del mantenimento delle garanzie assicurative, attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali da parte del sistema bancario e delle società di factoring;

   3. contenimento della prevista contrazione del PIL sul 2020 e 2021 rispetto al 2019, con protezione sia delle aziende fornitrici sia delle aziende debitrici (affidate) e dei relativi livelli di occupazione, nonché delle entrate tributarie attese (imposte dirette e indirette).

Art. 36
Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)

  La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha proposto la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia COVID-19, denominato «Pan-European Guarantee Fund» (EGF). L'obiettivo del Fondo è garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica. Il Fondo consentirebbe di erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei suddetti beneficiari finali. Il Fondo sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell'Unione europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella BEI. La quota nominale per l'Italia della garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25 miliardi di euro, cioè 4.695 milioni di euro, che corrisponde alla massima perdita possibile.
  Con la disposizione in esame il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la BEI gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19.
  L'autorizzazione concerne anche la concessione della garanzia dello Stato richiesta dai predetti accordi, nel limite della quota di spettanza dell'Italia sopra indicato, pari a 4.695 milioni di euro.
  Il Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta dall'Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020), consentirebbe al Gruppo BEI di erogare fino a circa 200 miliardi di euro aggiuntivi rispetto all'attività ordinaria, nella forma di diversi strumenti di finanziamento (garanzie, controgaranzie, prestiti, partecipazione azionaria). La leva è stata stimata di circa 8 volte rispetto alla consistenza del Fondo, sulla base del programma europeo esistente di sostegno alle PMI COSME (per il sostegno della competitività e sostenibilità delle PMI europee sui mercati), ma dipenderà dalla tipologia di strumento utilizzato. Il valore effettivo del moltiplicatore dipenderà dal paniere di prodotti finanziati, che è a sua volta funzione delle esigenze dei mercati, della capacità di assorbimento e dei vincoli operativi del Fondo.
  Il Fondo avrà natura temporanea. Gli Stati membri, chiamati a partecipare al Fondo fornendo la propria quota di garanzie, potranno, alternativamente, versare una parte della propria quota di contribuzione al momento dell'adesione oppure fruire di una linea di liquidità (prestiti) che la BEI metterà a disposizione di ciascuno per rimborsare le somme dovute da ciascuno Stato membro in caso di escussione delle garanzie. Dato l'elevato livello di rischio atteso, la probabilità che il Fondo registri perdite finanziarie è elevata. Nel caso una garanzia venga chiamata, la BEI anticiperebbe gli importi al beneficiario garantito e chiederebbe agli Stati membri aderenti al Fondo il versamento della rispettiva quota garantita, a intervalli di tempo regolari, da concordare. L'escussione avverrebbe, quindi, a valere sulla quota di garanzia nominale impegnata, che potrà essere finanziata da una linea di liquidità, aperta dalla BEI agli Stati membri interessati per consentire un rimborso graduale dell'impegno. Tale meccanismo consente di non gravare i bilanci nazionali dell'intero importo della garanzia nominale da versare nel Fondo, ma di impegnarlo solo se e quando la garanzia venisse escussa. Lo strumento avrebbe la natura di garanzia solidale e consentirebbe, quindi, la condivisione del rischio tra gli Stati membri aderenti al Fondo; ogni contributore parteciperebbe alla garanzia complessiva che offre una copertura estesa a tutto il portafoglio del Fondo e quindi a tutti gli Stati membri partecipanti, ma il rischio assunto da ciascuno Stato membro sarebbe limitato al contributo al Fondo di garanzia. Lo schema di condivisione del rischio consentirebbe pertanto di ridurre il costo medio della garanzia rispetto agli schemi nazionali.
  Le caratteristiche del Fondo, tra cui i criteri di eleggibilità, la tipologia dei prodotti offerti, la struttura dei prezzi e i livelli di rischio sarebbero approvati dagli Stati membri alla firma degli accordi di contribuzione. Una loro modifica dovrebbe essere approvata da un Comitato dei Contributori, che farebbe parte della governance del Fondo insieme ai rappresentanti delle strutture direttive della BEI e del FEI.
  Le operazioni del Fondo dovrebbero essere approvate prima dal Comitato dei Contributori e dovrebbero poi seguire il consueto iter che prevedere l'approvazione del Consiglio di amministrazione. Lo schema di governance è simile a quello attuale predisposto per il FEIS (Fondo Europeo per gli Investimenti Sostenibili) del Piano Europeo per gli Investimenti (Piano Juncker) per il periodo 2015-2020 e rinnovato (InvestEU) per il periodo 2021-2027, che ha dato prova di efficacia ed efficienza nella mobilizzazione di ingenti risorse per investimenti rischiosi in Europa, di cui l'Italia ha particolarmente beneficiato.
  Il Fondo finanzierà operazioni negli Stati contributori con un solo vincolo di concentrazione relativo ai tre maggiori prenditori. L'obiettivo del Fondo è quello di finanziare operazioni con un alto profilo di rischio e beneficiari finali considerati solidi nel lungo periodo ma che sono in difficoltà a causa della crisi COVID-19, con un focus sulle PMI e sul settore privato.
  Non è prevista una remunerazione della garanzia ai contributori; i proventi derivanti dalla remunerazione di alcuni dei prodotti offerti saranno destinati alla copertura delle spese di gestione del Fondo e le eventuali eccedenze utilizzate per l'eventuale escussione delle garanzie. Per limitare l'impatto sul capitale e sugli indicatori finanziari del Gruppo, il Fondo sarà contabilizzato fuori dal bilancio della BEI (off balance-sheet). Tuttavia è previsto un impatto sul bilancio della Banca data la natura di alcuni prodotti che implica partecipazioni (strumenti di tipo funded); inoltre la Banca si impegnerà a mantenere la liquidità del Fondo a livelli adeguati, con effetti contenuti sugli indicatori di liquidità della BEI/del Gruppo BEI.
  Il Gruppo BEI e i Paesi contributori dovrebbero delineare un'adeguata struttura di provvigioni per la copertura delle spese di gestione del Fondo, per la cui amministrazione non è prevista l'assunzione di nuovo personale.
  Il Fondo farà leva sulle strutture e sui prodotti del Gruppo BEI già in essere (garanzie, ABS, linee di liquidità, capitale di rischio) e sui suoi rapporti commerciali consolidati. Il principale strumento sarà quello delle cosiddette garanzie limitate (capped). Mediante tale prodotto, il FEI (controgarantito dal Fondo) fornirà agli intermediari finanziari una garanzia a parziale copertura della perdita attesa di un portafoglio di crediti. La BEI potrà ulteriormente integrare tale garanzia limitata mediante una garanzia illimitata (uncapped) coprendo interamente il rischio dell'operazione. Grazie alla copertura del Fondo (che godrà di rating AAA) il Gruppo BEI potrà offrire agli intermediari finanziari garanzie a costo ridotto nonostante l'elevata rischiosità del portafoglio di crediti garantiti. In tal modo, gli intermediari finanziari potranno a loro volta trasferire tale vantaggio finanziario ai beneficiari finali. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità anche alle imprese di maggiori dimensioni, la BEI potrà offrire anche prodotti «funded». Il Fondo sarà utilizzato dal Gruppo BEI per investire anche in tranche più rischiose (mezzanine) di operazioni ABS e cartolarizzazioni sintetiche. In tal modo, il Gruppo BEI contribuirebbe a liberare risorse degli intermediari finanziari per erogare un volume maggiore di prestiti alle imprese. Il Fondo potrà inoltre fare investimenti quasi-equity, venture capital e private equity limitati a garantire capitale di rischio per specifici settori di mercato (come il settore delle imprese più innovative). Il volume di risorse maggiore sarà dedicato alle garanzie e altri strumenti di sostegno diretto o indiretto alle imprese rispetto a investimenti in equity. Pertanto l'Italia, tra i principali beneficiari del Gruppo BEI per i prodotti a sostegno delle PMI, potrebbe beneficiare del contributo del Fondo più che proporzionalmente rispetto al proprio contributo alla garanzia, anche in confronto ad altri Stati membri che, tradizionalmente, ricevono maggiori investimenti in forma di capitale di rischio.
  La Commissione europea ha proposto l'adozione di un regolamento istitutivo di un nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nell'emergenza (SURE) venutasi a creare a seguito dell'epidemia di COVID-19. Tale strumento si propone di contribuire a proteggere i posti di lavoro ed i lavoratori messi a rischio dalla pandemia di coronavirus. La Commissione concederà agli Stati membri che ne siano interessati prestiti a condizioni favorevoli ed a bassi tassi di finanziamento. La concessione dei suddetti prestiti sarà riservata agli Stati membri a tali condizioni e tassi favorevoli in virtù del buon rating goduto dalla Commissione che reperirà i fondi contraendo a sua volta prestiti sui mercati finanziari. Lo strumento è sostenuto da un sistema di contro garanzie – su base volontaria – degli Stati membri per i rischi sostenuti dall'Unione europea.
  I prestiti saranno concessi a quegli Stati membri in cui l'epidemia di COVID-19 ha determinato, a decorrere dal 1° febbraio 2020, un aumento repentino e severo della spesa pubblica sia effettiva che programmata in conseguenza delle misure nazionali adottate.
  Il regolamento prevede che gli Stati membri possono contribuire allo strumento, controgarantendo i rischi sostenuti dall'Unione attraverso la prestazione di garanzie irrevocabili e incondizionate, attivabili su richiesta, per un importo parametrato percentualmente al rapporto tra il proprio reddito nazionale lordo e quello totale dell'Unione europea (RNL). Qualora l'Italia optasse per la stipula dell'Accordo, controgarantirebbe rischi per un ammontare complessivo pari al 12,735 per cento di 25 miliardi di euro, cioè a 3,184 miliardi di euro. Le modalità di «pagamento» della (contro)garanzia eventualmente escussa sono declinate in uno specifico Accordo di garanzia, concluso tra la Commissione e lo Stato membro «contributore».
  Benchè il regolamento SURE sia direttamente applicabile a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e non necessiti, pertanto, di atti nazionali di recepimento in senso stretto, la disposizione nazionale in esame individua inequivocamente nel Ministero dell'economia e delle finanze la struttura nazionale autorizzata alla stipula del citato Accordo di garanzia.
  Con tale disposizione il Ministro dell'economia e delle finanze è, infatti, autorizzato a stipulare con la Commissione europea l'accordo concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo allo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19.
  L'autorizzazione concerne anche la concessione della garanzia dello Stato richiesta dal predetto accordo, nel limite della quota di spettanza dell'Italia sopra indicato, pari a 3,184 miliardi di euro.
  I provvedimenti nazionali devono essere ricollegati direttamente alla creazione od all'estensione di regimi di riduzione dell'orario lavorativo ed a misure analoghe, comprese quelle destinate ai lavoratori autonomi, ovvero anche a determinate misure di carattere sanitario. I regimi di riduzione dell'orario lavorativo sono programmi pubblici che, in determinate circostanze, consentono alle imprese in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro dei propri dipendenti, ai quali viene erogato ad integrazione delle ore non lavorate un sostegno pubblico al reddito.
  Lo Stato membro che chiede assistenza finanziaria deve dimostrare tale aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata per regimi di riduzione dell'orario lavorativo o per misure analoghe. Se l'assistenza finanziaria è concessa per misure di carattere sanitario, lo Stato membro che chiede tale assistenza finanziaria dovrà altresì dimostrare l'entità della spesa effettiva o programmata relativamente alle misure di carattere sanitario in questione.
  Al momento di decidere l'importo di un prestito, il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, esaminerà sia le esigenze attuali ed attese dello Stato membro richiedente sia quelle degli altri Stati richiedenti, tenendo conto dei princìpi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza e tutelando gli interessi di tutti.
  Dato il carattere temporaneo dello strumento finalizzato ad affrontare l'epidemia di COVID-19, ogni sei mesi la Commissione valuterà se continuino a protrarsi le circostanze eccezionali e le perturbazioni economiche negli Stati membri a causa di questa crisi sanitaria e riferirà al Consiglio.
  Il SURE fornirà assistenza finanziaria per un totale di euro 100 miliardi.
  I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica in relazione al sostegno dell'occupazione. Il 25 per cento dell'importo totale del SURE (cioè 25 miliardi di euro) è coperto dalla garanzia volontaria dei vari Stati membri. La percentuale di partecipazione di ciascuno Stato alla contribuzione sui 25 miliardi sarà pari alla percentuale di incidenza del proprio reddito nazionale lordo su quello totale (RNL) dell'Unione europea (articolo 12 della bozza del regolamento SURE: «amount of Member States' contributions correspond to the relative shares of Member States in the total gross national income of the Union»), come risulta dalla colonna 1) della tabella 3 della parte A («Introduzione e finanziamento del bilancio generale») della parte entrate del bilancio per il 2020 di cui al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, adottato il 27 novembre 2019.
  Pertanto il contributo dell'Italia alla garanzia, in proporzione all'incidenza del proprio reddito nazionale lordo su quello complessivo dell'Unione europea, ammonta al 12,735 per cento di 25 miliardi di euro, cioè a 3.184 milioni di euro (come specificato dalle schede nn. 1 e 2 della bozza dell'Accordo di garanzia con la Commissione europea).
  Tale garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta, è necessaria affinché l'Unione sia in grado di concedere a tutti gli Stati membri interessati prestiti per un ordine di grandezza tale da consentire a ciascuno Stato un sostegno sufficientemente valido delle politiche del mercato del lavoro soggetto a maggiore pressione. La Commissione provvederà a stipulare gli Accordi di garanzia con i singoli Stati membri per rendere operativo lo strumento. Il periodo di disponibilità dello strumento nel corso del quale può essere richiesto un prestito da parte degli Stati si conclude il 31 dicembre 2022.
  Laddove uno Stato membro non rispetti tempestivamente – totalmente o parzialmente – la richiesta di attivazione della garanzia, la Commissione, al fine di coprire la parte di garanzia spettante allo Stato membro in questione, può richiedere agli altri Stati proporzionalmente alla loro quota relativa al reddito nazionale lordo – adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione – l'attivazione di una ulteriore garanzia fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo. Resta inteso che la garanzia attivata da uno Stato membro è limitata, in tutte le circostanze, all'importo complessivo della garanzia spettante a tale Stato membro.
  I suddetti contributi addizionali di garanzia verranno rimborsati agli Stati con gli importi successivamente recuperati dalla Commissione nei confronti dello Stato inizialmente inadempiente, in quanto ogni Stato rimane comunque responsabile per la sua parte.
  Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione deve valutare la possibilità di avvalersi del margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento nella misura da essa ritenuta sostenibile, tenendo conto fra l'altro delle passività potenziali totali dell'Unione e della sostenibilità del bilancio generale dell'Unione.

Art. 37
Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization

  Il MEF sostiene da oltre un decennio due meccanismi innovativi di finanziamento per lo sviluppo in ambito sanitario: l'IFFIm dal suo lancio nel 2006 e l'Advance Market Commitment (AMC) da noi proposto nel 2009. Entrambi costituiscono una parte rilevante delle risorse della GAVI Alliance. Il MEF rappresenta l'Italia in seno al Consiglio di amministrazione della GAVI e segue le questioni dell'Alleanza in coordinamento con il MAECI e l'AICS.
  L'Italia è al momento il sesto donatore dell'Alleanza con un contributo per il periodo 2016-2020 di 383,5 milioni di euro, di cui 137,5 per IFFIm, 146 per AMC e 100 come contributo diretto fornito dal MAECI.
  In vista della ricostituzione delle risorse, il MAECI ha indicato la disponibilità a fornire un contributo diretto di 120 milioni di euro in cinque anni. Il MEF potrebbe contribuire, rifinanziando l'articolo 1, comma 99, della legge n. 266 del 2005 che ha autorizzato la partecipazione all'IFFIm per una somma complessiva di 504 milioni di euro da erogarsi nel periodo 2006-2025.
  Un ulteriore contributo all'IFFIm di 150 milioni di euro da versare in 5 anni (2026-2030), permetterebbe di variare di poco l'attuale quota annuale di 27,5 milioni di euro e genererebbe ulteriori proceeds per 106 milioni di dollari per il periodo 2021-25, e ulteriori 50 milioni nel periodo 2026-30, che potranno essere subito utilizzati per iniziative COVID-19.
  Utilizzare l'IFFIm per contribuire alla ricostituzione della GAVI offre, infatti, il vantaggio di ottenere il froantloading di risorse attraverso l'emissione di vaccine bonds da parte della Facility, effettuando i versamenti solo a partire dal 2026. La garanzia della disponibilità certa di risorse ha, inoltre, finora permesso alla GAVI di ottenere significative diminuzioni di prezzo delle dosi di vaccini con conseguenti risparmi per i Paesi beneficiari.
  Si rammenta che i contributi annuali all'IFFIm e alla GAVI sono contabilizzati come Aiuti Pubblici allo Sviluppo, secondo i criteri OCSE. È importante anche sottolineare che, secondo le condizioni stabilite da Eurostat, i contributi all'IFFIm non devono essere messi in bilancio al momento del pledge per l'intero ammontare, bensì annualmente sulla base degli effettivi pagamenti.
  Le risorse per il contributo al CEPI tramite l'IFFIm sono invece già autorizzate dalla legge di bilancio del 2006, ma per essere erogate necessitano dell'autorizzazione ad incrementare la quota di versamenti annuali, che la legge prevedeva nell'ordine di 27,5 milioni di euro annui.
  Nello specifico, la norma suddetta prevedeva l'autorizzazione a partecipare all'IFFIm per una somma complessiva di 504 milioni di euro da erogarsi nel periodo 2006-2025. A seguito della firma dell'Accordo finanziario del 2006 e di quello integrativo nel 2011, le risorse impegnate da erogare fino al 2025 ammontano complessivamente a 499 milioni di euro, grazie al tasso di cambio a noi favorevole. Rimangono, pertanto, 5 milioni di euro autorizzati dalla legge e potenzialmente erogabili entro il 2025 previo ulteriore Accordo con l'IFFIm.
  L'IFFIm trasferirebbe la somma alla Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation (CEPI), una partnership pubblico privata nata nel 2015, con lo scopo di accelerare lo sviluppo di vaccini contro le malattie infettive emergenti e assicurarne un accesso equo a tutti durante le epidemie. CEPI ha richiesto nuove risorse per accelerare lo sviluppo di un vaccino per il COVID-19.
  Agli oneri derivanti dalla norma si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 38
Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

  La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell'ambito della misura «Smart & Start Italia», principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell'ultimo «decreto crescita» (articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2019).
  L'obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall'altro, ampliando la capacità di azione (comma 2).
  Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start-up innovative, che si limita, nell'attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.
  In considerazione anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle start-up di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre società.
  Le start-up per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e, anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e «scalare il mercato». È, pertanto, necessaria un'evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l'ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle start-up meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali.
  Per soddisfare tali esigenze, il comma 1 della norma in commento rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina di nuove modalità di intervento della misura che vadano nella predetta direzione.
  In particolare, la conversione del prestito Smart & Start Italia a talune condizioni di capitalizzazione delle imprese potrà costituire un valido incentivo idoneo a favorire l'ingresso di privati nel capitale sociale. Il nuovo strumento agevolativo potrà consentire, dunque, la conversione del debito in uno strumento partecipativo, accompagnato dall'ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o dell'aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale. Grazie a questa operazione potrà essere sostenuta la patrimonializzazione della start-up e si concederà la liquidità necessaria alla start-up stessa per poter sviluppare il proprio business.
  Oltre a tale importante prospettiva di innovazione della misura, la norma prevede, al comma 2, l'attivazione di una nuova linea di intervento da affiancare alla misura Smart & Start, volta a facilitare l'incontro tra start-up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub eccetera, attraverso un contributo a fondo perduto per l'acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e il rafforzamento patrimoniale delle start-up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l'investimento nelle start-up da parte di investitori qualificati (misura «Smart Money»). La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale «de minimis» (regolamento (UE) n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  La prima delle suddette misure è particolarmente indicata, anche nella presente fase di emergenza, per fornire liquidità per l'acquisizione dei servizi di incubazione e accelerazione delle start-up nella loro fase iniziale di sviluppo, soprattutto per quelle realtà non ancora in grado di presentare una progettualità matura per i finanziamenti di Smart & Start.
  Al comma 3 si incrementa la dotazione del Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020. In particolare, il comma prevede un intervento straordinario – attraverso l'incremento della dotazione del Fondo di sostegno al venture capital, – per fronteggiare l'emergenza pandemica a favore di start-up e PMI innovative da attuarsi mediante investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, secondo le modalità che saranno adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  Il comma 4 equipara le sole start-up innovative – nel caso di contratti di ricerca extra muros – alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019.
  Il comma 5 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Tale previsione è necessaria considerati gli effetti negativi per l'economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle start-up. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
  Il comma 6 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Alla luce del rifinanziamento operato dal presente decreto-legge, per un importo di 4 miliardi di euro (articolo 34), si ritiene che il fondo abbia idonea capienza per soddisfare la riserva operata dal presente comma, senza determinare nuove o maggiori difficoltà gestionali
  I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in start-up o in PMI innovative. In particolare il comma 7 prevede una detrazione d'imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Il comma 8 prevede la medesima detrazione d'imposta per i contribuenti che investono in PMI innovative.
  Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sugli aiuti «de minimis».
  Altri Paesi hanno adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise Investment Scheme del Regno Unito e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio.
  La finalità della misura è di stimolare investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a PMI innovativa, una volta decorsi i 5 anni dall'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.
  La misura, proprio perché rivolta esclusivamente ad investitori persone fisiche, completa e integra il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start-up e delle PMI innovative, che attualmente si fonda su due pilastri:

   1. gli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in start-up e PMI innovative che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni fiscali del 30 per cento fino a euro 1 milione per le persone fisiche e del 30 per cento fino a euro 1,8 milioni per le persone giuridiche);

   2. il Fondo nazionale di innovazione che interviene con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con fondi generalisti, verticali o fondi di fondi, a supporto di start-up, scaleup e PMI innovative.

  Con i predetti commi si intende invece incentivare la raccolta di capitale per quelle start-up innovative e PMI innovative che ancora hanno valori della produzione ridotti e potenziarne la capitalizzazione per favorirne la crescita e più in generale per colmare il divario esistente tra l'Italia e altri Paesi europei nel venture capital rivolto a queste categorie di imprese.
  Il comma 10 (Investor Visa for Italy) concerne il dimezzamento delle soglie minime per l'attrazione di investimenti verso le società di capitali e le start-up innovative.
  La legge 11 dicembre 2016, n. 232 («Legge di bilancio 2017»), ha introdotto (articolo 1, comma 148) una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non Ue che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l'economia e per la società italiana; a tal fine è stato introdotto nel decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico sull'immigrazione) l'articolo 26-bis, rubricato «Ingresso e soggiorno per investitori», il quale prevede che possano candidarsi al visto i cittadini non Ue che effettuano un investimento in una delle seguenti tipologie: 2 milioni di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine; almeno 1 milione di euro in società di capitali italiane (500.000 euro nel caso di start-up innovative ex decreto-legge n. 179 del 2012); almeno 1 milione di euro per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale. La definizione delle modalità e delle procedure di candidatura per il nulla osta al visto è rimessa a un decreto attuativo, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, con il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'interno, il 21 luglio 2017. La procedura di richiesta del nulla osta al visto, gestita dal Ministero dello sviluppo economico, avviene attraverso la piattaforma investorvisa.mise.gov.it.
  Dalla prima fase attuativa del programma «Investor Visa» emerge che la misura ha finora incontrato un interesse limitato: dalla fine del 2017 ad oggi sono pervenute 15 candidature, di cui 9 hanno portato al rilascio di visti per investitori (4 di esse riguardano operazioni di investimento in società di capitali per 1 milione di euro ciascuno; 3 riguardano investimenti in start-up innovative per 500.000 euro ciascuno; 2 riguardano investimenti in titoli di Stato per 2 milioni di euro ciascuno).
  La presente disposizione mira pertanto a incentivare l'utilizzo del programma, con particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali (da 1 milione a 500.000 euro) e, in particolare, verso le start-up innovative (da 500.000 a 250.000 euro). Queste ultime, in particolare, scontano, rispetto alle altre imprese innovative europee, un notevole ritardo in termini di disponibilità di capitale di rischio. Il rapporto Dealroom.co 2019, ad esempio, mette in luce che al terzo trimestre 2019 le dimensioni del mercato italiano del venture capital risultavano inferiori di 13 volte rispetto al Regno Unito, di 10 volte rispetto alla Germania e di 5 rispetto alla Francia.
  La riduzione della soglia finanziaria renderebbe l'Italia più competitiva nel contesto europeo, che attualmente presenta 20 schemi nazionali di residenza per investitori esteri. Il rapporto «Schemi di cittadinanza e residenza per investitori nell'Unione europea» pubblicato dalla Commissione europea a fine 2018 evidenzia che l'Italia si posiziona nella fascia dei Paesi che prevedono le soglie finanziarie più elevate. Paesi come Francia e Spagna richiedono disponibilità finanziarie significativamente inferiori.
  Mentre il comma 7 prevede la riduzione delle soglie minime per le tipologie di investimento in società di capitali e start-up innovative, il comma 8 allinea l'ammontare delle corrispondenti disponibilità finanziarie minime richieste agli investitori.
  Riguardo al comma 11, si rappresenta che con il decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 9 agosto 2017, il Ministero dello sviluppo economico, tramite Invitalia, ha creato «Smart & Start», un progetto di finanziamento per start-up innovative al fine di favorire e sviluppare la nuova imprenditorialità italiana. Il progetto «Smart & Start» finanzia tramite agevolazioni le start-up innovative, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
  Possono beneficiare delle suddette agevolazioni le start-up che presentano un progetto imprenditoriale di significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o orientato allo sviluppo nel campo dell'economia digitale.
  Va considerato, tuttavia, che attualmente il progetto «Smart & Start» riguarda le start-up innovative con sede su tutto il territorio italiano, con un trattamento privilegiato riservato alle start-up localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone del territorio del cratere sismico aquilano, ma non il «territorio del cratere sismico del centro Italia», cioè il territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  La proposta in questione quindi va a modificare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, in modo da includere tra i beneficiari delle agevolazioni del progetto «Smart & Start» anche il territorio del cratere sismico del centro Italia.
  I commi da 12 a 18 sono volti ad istituire un fondo ad hoc presso il Ministero dello sviluppo economico, diretto al sostegno della produzione italiana di videogiochi analogamente a quanto già adottato da Paesi europei ed extra-europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Polonia e Danimarca. Il videogioco è un'opera complessa, che richiede un'ampia gamma di profili professionali altamente specializzati: game designer, programmatori, artisti, designer di interfacce, grafici 3D, grafici 2D, animatori, compositori, ingegneri del suono, tester, traduttori, doppiatori, eccetera.
  Il prototipo di un videogioco rappresenta la prima versione giocabile dell'opera, contenente le funzionalità di base e distintive del prodotto finito. È lo strumento attraverso il quale le imprese del settore possono presentare il loro progetto di sviluppo a editori e investitori per ottenere finanziamenti necessari per la successiva produzione del prodotto finale e per la sua distribuzione sul mercato internazionale.
  La realizzazione del prototipo, che di solito coincide con le fasi di concezione e pre-produzione, richiede un investimento rilevante in termini di risorse da parte delle imprese e solitamente avviene in regime di autofinanziamento da parte delle imprese stesse, senza poter contare su apporti finanziari di editori e investitori, che possono intervenire nelle successive fasi della produzione.
  Altri Paesi europei sono già intervenuti in questo senso: la Germania nel 2019 ha istituito il «Computerspieleförderung des Bundes», un fondo finanziato con 50 milioni di euro; la Francia dal 2008 ha istituito il «Fonds d'aide au jeu vidéo», investendo in media 4 milioni di euro su 40 progetti ogni anno. In Italia ad oggi non esiste alcuna misura di sostegno paragonabile. Nel 2018, l'88 per cento delle imprese italiane attive nel settore dei videogiochi dichiarava di ricorrere a risorse proprie per finanziare lo sviluppo delle proprie opere.
  Ogni nuovo videogioco è destinato alla distribuzione diretta sul mercato internazionale, con effetti benefici diretti sulla bilancia commerciale del Paese in cui l'impresa sviluppatrice è basata. Il mercato dei videogiochi, infatti, non conosce limitazioni geografiche o logistiche, essendo largamente basato sulla distribuzione digitale: nel 2018, l'83 per cento delle imprese italiane indicava nella vendita digitale il modello di distribuzione più utilizzato, con il 61 per cento del proprio fatturato generato sul mercato internazionale e solo il 39 per cento sul mercato nazionale; in particolare, le aree che concorrono maggiormente al fatturato oltreconfine sono America (28 per cento), Europa (23 per cento) e Asia (7 per cento).
  Da un'indagine effettuata da AESVI, l'Associazione di categoria (ora IIDEA), rispetto al mercato software dei videogiochi in Italia nel 2018, la quota di mercato dei videogiochi prodotti da imprese italiane rappresenta il 3,7 per cento del totale. Ciò significa che le imprese italiane necessitano di un supporto per poter competere sul mercato.
  Il comma 12, pertanto, prevede l'istituzione presso il Ministero del cosiddetto «First Playable Fund». Il nome riprende la definizione di «First Playable», letteralmente «prima versione giocabile» di un videogioco, ossia il prototipo che tipicamente viene realizzato per essere valutato dagli investitori privati.
  Il comma 13 specifica che il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.
  Il comma 14 specifica le spese ammissibili, includendo le voci di costo che incidono maggiormente per la realizzazione del prototipo, ovvero il personale dell'impresa, le commissioni esterne, le attrezzature hardware, le licenze software.
  Il comma 15 specifica la destinazione del videogioco al pubblico, attraverso canali di distribuzione commerciale diretta, digitali e fisici; sono pertanto da ritenersi esclusi videogiochi sviluppati per committenti pubblici o privati, non destinati alla distribuzione commerciale.
  Il comma 16 specifica i requisiti di ammissione delle imprese.
  Il comma 17 prevede il termine entro il quale il prototipo ammesso al Fondo dovrà essere sviluppato.
  Il comma 18, infine, demanda ad un successivo decreto attuativo la definizione delle modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese ammissibili, le cause di decadenza e revoca. Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere definite sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e selezione. Quest'ultimo aspetto si ritiene necessario al fine di poter consentire alle realtà imprenditoriali, per lo più imprese di piccole dimensioni, di usufruire dei contributi senza andare incontro a procedure farraginose. Infine, si specifica che il decreto andrà a dettagliare in apposita tabella le specifiche voci di costo per l'ideazione e la realizzazione dei prototipi eleggibili.

Art. 39
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale

  Il comma 1 prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui per il triennio 2020-2022 per integrare la dotazione di 106.000 euro del capitolo di spesa n. 2234 e consentire di riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale. Il nucleo, introdotto dalla disposizione di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, poteva inizialmente far ricorso alle risorse stanziate dallo stesso articolo per far fronte a diverse esigenze, fra cui quelle relative alla sua istituzione e al suo funzionamento.
  Lo stanziamento originario era piuttosto cospicuo, risultando pari a sei miliardi di lire annui; circostanza quest'ultima, che aveva indotto il legislatore dell'epoca a prevedere la necessità da parte del Ministero dello sviluppo economico di richiedere alle Commissioni parlamentari competenti l'autorizzazione del programma finanziario per ogni esercizio in corso allo scopo di poter attivare le forme di collaborazione ivi previste. Tuttavia, a causa della progressiva diminuzione dello stanziamento relativo a questa autorizzazione di spesa, ormai da tempo considerevolmente ridotto rispetto a quello originario (da 6 miliardi di lire annui si è passati ai 106.000 euro attuali), non è stato più possibile procedere alla nomina del suddetto nucleo per assenza di risorse finanziarie necessarie a coprirne il costo di funzionamento.
  Il comma 2 prevede l'eliminazione del prescritto preliminare passaggio presso le Commissioni parlamentari competenti, attualmente contemplato dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
  Con il comma 3 si intende consentire l'utilizzo della dotazione finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per lo svolgimento di attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico concernenti le procedure di amministrazione straordinaria. La Struttura, istituita in base alla norma sopra citata, operando in collaborazione e coordinamento con le altre strutture amministrative ministeriali, ha il compito precipuo di supportare la gestione delle crisi d'impresa per le quali sia richiesto l'intervento del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvedendo alle necessarie analisi e agli approfondimenti tecnico-economici, al confronto con le parti sociali e con le istituzioni interessate, nonché alle interlocuzioni utili anche a livello territoriale, per promuovere e verificare le possibili ipotesi di soluzione delle crisi. Ciò allo scopo di contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche garantendo la conservazione e il consolidamento delle attività e dei livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria. Tali imprese, assieme a quelle di dimensioni ancora più rilevanti di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono esattamente quelle che – salvo il caso di diverso, ancor più vantaggioso, esito delle trattative portate avanti dal tavolo di crisi – possono essere attratte alle procedure di amministrazione straordinaria, che costituiscono proprio lo strumento principe previsto dal nostro ordinamento per la conservazione della continuità aziendale in alternativa al fallimento. Ne consegue la necessità di consentire l'utilizzo della dotazione finanziaria, prevista per il funzionamento della struttura di crisi, anche per la trattazione e risoluzione di tematiche riguardanti specificamente le amministrazioni straordinarie.
  Tenendo altresì conto della necessità di far fronte alle gravi conseguenze derivanti per il sistema produttivo nazionale dall'emergenza COVID-19, si introduce una norma funzionale sia al potenziamento della struttura di crisi d'impresa di cui al citato articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che allo svolgimento di attività di supporto volte alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria.
  Per tale finalità, il comma 4 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi di esperti specializzati in materia di crisi di imprese ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esperti in questione dovranno possedere comprovate competenze, in particolare giuridiche ed economiche, nei processi di re-industrializzazione e saranno selezionati in base ad una procedura comparativa mediante avviso pubblico. Si è previsto di utilizzare tali professionalità, oltre a quelle di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge 128 del 2019, in considerazione delle specifiche conoscenze tecniche necessarie.
  Ai sensi dell'articolo 4 del recente regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 2019, n. 93), la struttura in questione opera in raccordo con la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006, le specifiche modalità operative di raccordo organizzativo con la struttura saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  L'intervento riguardante il Nucleo degli esperti di politica industriale è strettamente connesso con le esigenze emergenziali derivanti dalla diffusione del COVID-19, in quanto l'attività di elaborazione delle politiche industriali è volta proprio a individuare gli interventi necessari alla ripresa e al rilancio dell'economia nei settori maggiormente colpiti dal fermo delle attività. Inoltre, anche la proposta relativa alla struttura di supporto per le crisi di impresa e le amministrazioni straordinarie, intimamente connessa con quella sul Nucleo degli esperti di politica industriale, si configura come strettamente collegata alle esigenze emergenziali derivanti dalla diffusione del COVID-19, in quanto è tristemente prevedibile che le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali e delle amministrazioni straordinarie saranno cruciali ai fini del risanamento del tessuto produttivo già fortemente compromesso.
  La misura mira a individuare professionalità senior ed esperti dei diversi settori di intervento (ad esempio, siderurgia, automotive, meccatronica, sanitario, distretti industriali, agro-industria, PMI, eccetera).
  La previsione in parola, pertanto, è volta a rafforzare strategicamente il presidio di entrambe le attività al fine di fronteggiare, in particolare, le conseguenze sfavorevoli dell'emergenza sanitaria ancora in corso.
  Il comma 5 dispone la copertura degli oneri, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 40
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19

  La proposta normativa consiste in una misura a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti.
  L'obiettivo è di salvaguardare la funzionalità del servizio dei gestori della distribuzione di carburanti, nelle aree di servizio autostradale, che hanno dovuto continuare ad essere aperti con diverse modalità di effettuazione del servizio (turnazione, cassa integrazione parziale nel tempo e nei dipendenti coinvolti) pur con drastico calo dell'erogato e quindi degli introiti delle aziende che ha raggiunto l'80 per cento, per tutta la durata delle limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
  La norma utilizza come strumento di aiuto per le imprese della distribuzione di carburanti autostradali una agevolazione contributiva in considerazione del fatto che, con senso di responsabilità, hanno inteso continuare all'erogazione del servizio per non creare ulteriori ostacoli alla circolazione di persone e beni, in un delicatissimo periodo contrassegnato dalla grave emergenza sanitaria.
  La norma opera in continuità con le misure che sono state assunte in conseguenza dell'emergenza COVID-19. Per la cassa integrazione in deroga, infatti, è già prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la contribuzione figurativa, con i relativi oneri accessori.
  È prevista, quindi, una contribuzione figurativa per i contributi versati dalle aziende di gestione per i lavoratori regolarmente iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e per le ore di servizio da essi effettivamente prestate (non coperte da cassa integrazione).

Art. 41
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

  I dati di monitoraggio per il meccanismo dei Certificati bianchi (CB), al termine per la verifica del conseguimento dell'obbligo 2018 (31 maggio 2019) hanno evidenziato che, per colmare l'attuale carenza di certificati, ai fini dell'obbligo 2019 dovranno essere emessi almeno 0,6 milioni di CB virtuali. Inoltre, in considerazione dell'attuale basso tasso di generazione di CB derivanti da nuovi progetti, si riscontra un'ulteriore difficoltà legata alla capacità del mercato di garantire il riscatto dei CB virtuali entro la data massima prevista dal decreto ministeriale 11 gennaio 2017 ovvero entro il 31 maggio 2021.
  A questa situazione di scarsa liquidità del mercato dei CB si è aggiunta l'attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19, con ulteriori inevitabili impatti sul meccanismo nel suo complesso. Infatti, il rallentamento nella gestione ordinaria dell'intero meccanismo e il probabile rallentamento di nuovi investimenti in efficienza energetica determinerà una ancora più marcata riduzione di liquidità del mercato.
  La norma in discussione interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità a mercato dei CB.
  Nello specifico la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della chiusura dell'anno d'obbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità garantirebbe al mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l'attuale emergenza.
  Il comma 2, con riferimento ai CB per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1° gennaio dell'anno successivo. Tale previsione è introdotta in considerazione del fatto che, specialmente nell'attuale periodo in cui l'emergenza coronavirus è passibile di generare ritardi di alcuni mesi sulle date di entrate in esercizio preventivate per effetto della dilazione delle attività produttive, non risulta necessaria l'attesa del 1° gennaio dell'anno successivo per dare inizio al regime incentivante. Con l'applicazione della norma proposta si permette quindi, oltre all'anticipo del periodo di rendicontazione, anche l'anticipo della data di inizio dell'emissione degli incentivi, salvaguardando i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti.

Art. 42
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

  Come misura urgente finalizzata al sostegno ed alla ripartenza duratura del sistema produttivo, la norma intende istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il trasferimento tecnologico per lo sviluppo e la crescita del Paese che, attraverso il soggetto attuatore, possa agire con urgenza ed efficacia per le finalità descritte attraverso le diverse forme consentite dall'ordinamento (convenzioni o assegnazioni dirette, accordi tra amministrazioni). In linea con le indicazioni europee, fatte proprie con la Nuova politica industriale per l'Europa, la presente disposizione rafforza inoltre le competenze dell'ENEA – l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – dando piena attuazione alle indicazioni statutarie e sostiene la piena integrazione dell'Agenzia nel tessuto produttivo, attraverso l'istituzione della fondazione Enea Tech. La misura, oltre ad accelerare una politica industriale fondata sull'innovazione, contribuisce al miglioramento della produttività e della resilienza del sistema delle PMI e alla creazione di nuove significative opportunità di lavoro qualificato. Dalle banche dati più consolidate emerge infatti che il contributo portato da nuove imprese (fino a 5 anni di vita) genera in modo anticiclico la quasi totalità dei nuovi posti di lavoro.
  Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.
  La finalità del Fondo, come precisato al comma 2, è quella di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e di prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
  Il comma 3 autorizza il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Si attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei possibili interventi, dei criteri, delle modalità e delle condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.
  Il comma 4 prevede che per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico.
  Lo statuto dell'ENEA infatti, nel definire all'articolo 2 le finalità istituzionali dell'Agenzia, stabilisce che «è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini [...]». Elenca, a seguire, una serie di attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente tra le quali:

   la conduzione di grandi programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, a prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico (articolo 2, lettera b));

   lo svolgimento di attività di studio, ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate e dei materiali speciali e innovativi (articolo 2, lettera e));

   la promozione di programmi di collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali che operano nel campo scientifico-tecnologico (articolo 2, lettera f)).

  Inoltre, lo statuto contiene una clausola di chiusura che consente ad ENEA lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività necessaria al perseguimento delle sue finalità istituzionali, nonché di qualsiasi altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministro vigilante (articolo 3, comma 3).
  La gestione del Fondo sarà disciplinata da apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico al fine di riconoscere al soggetto gestore una commissione per la gestione nel limite di 5 milioni di euro.
  Per le medesime finalità, al comma 5 si autorizza l'ENEA alla costituzione della Fondazione di diritto privato denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed il cui statuto verrà approvato con decreto del medesimo Ministro. Per l'istituzione e l'operatività della Fondazione si autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.
  Il comma 6 disciplina il patrimonio della Fondazione, specificando che esso è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 (12 milioni di euro) e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Alla Fondazione possono, inoltre, essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Vengono inoltre declinate le attività della Fondazione, quali la promozione di investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
  Il comma 7 esenta da imposizione fiscale tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, escludendo l'applicazione di ogni tributo e diritto.
  Il comma 8, infine, chiarisce che ai fini del presente articolo non trovano applicazione gli oneri di motivazione analitica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, previsti nei casi di costituzioni di società o acquisizioni di partecipazioni. Tale disposizione, così come previsto dal comma 1 dello stesso articolo 5, non trova in ogni caso applicazione nei casi di in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative come nel caso degli interventi in capitale di rischio/debito operati ai sensi del presente articolo.

Art. 43
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

  Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, abrogando contestualmente l'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che aveva istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale.
  Il nuovo Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.
  Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
  Qualora intendano avvalersi del Fondo, le imprese notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

   a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;

   b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

   c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

Art. 44
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

  Viene incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 45
Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni

  La norma proposta è volta a consentire ai comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, l'utilizzo della quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il citato articolo 14, in particolare, ha istituito interventi volti al superamento della crisi di natura socio-ambientale in limitate aree di degrado urbano delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia.
  Le disposizioni per l'attuazione della misura, demandate a regolamenti del Ministro dello sviluppo economico, hanno previsto due modalità di attuazione delle finalità volute dal legislatore. La prima è costituita dal finanziamento di azioni dei comuni stessi quali interventi formativi, costituzione di incubatori di impresa, assistenza tecnica alla progettazione e avvio di iniziative imprenditoriali, costituzione di fondi di garanzia eccetera. La seconda forma è rappresentata dalla concessione di agevolazioni alle PMI per la realizzazione di progetti imprenditoriali nelle aree di degrado urbano.
  Per l'attuazione della misura il Ministero dello sviluppo economico ha trasferito ai comuni interessati risorse per euro 237.130.769,44 che sono state utilizzati per le due forme di aiuto predette.
  La misura di cui all'articolo 14 citato è stata, tuttavia, abrogata dal combinato disposto dell'articolo 23, comma 7, e dell'allegato 1 al medesimo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che non ha dettato però una disciplina specifica in merito alla sorte delle risorse trasferite ad enti territoriali.
  Infatti, le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 83 del 2012, nell'abrogare una serie di misure agevolative nel contesto di una razionalizzazione del sistema degli incentivi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, dettano, altresì, una disciplina dei rientri delle economie che, tuttavia, fa riferimento alle sole risorse iscritte in bilancio, che non sono testualmente applicabili alla misura prevista dall'articolo 14, né la norma abrogativa fornisce indicazioni sull'utilizzo delle risorse rimaste nella disponibilità dei comuni ed in ogni caso non è stato previsto come operare nei casi in cui le risorse residue delle misure abrogate non risultino più iscritte nel bilancio dello Stato.
  Considerato che per la misura di cui all'articolo 14 in esame non risultano più iscritti, né risultavano iscritti all'entrata in vigore dell'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, stanziamenti in bilancio, avendo il MISE operato nel 2005 l'ultimo trasferimento di risorse ai comuni per l'attuazione dei programmi proposti, appare necessario dettare una disciplina per il rientro delle risorse attribuite ai 10 predetti comuni al bilancio dello Stato ferma restando l'abrogazione della misura.
  A tale fine e per venire incontro alle legittime aspettative dei comuni che rivendicano la possibilità di utilizzare le risorse disponibili presso di essi, risorse all'attualità pari a circa 30 milioni di euro complessivi, nonché quelle che rientrano a seguito della gestione delle misure poste in essere, la norma proposta prevede che i comuni possano utilizzare le risorse che residuano dalla gestione della misura abrogata per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 46
Misure urgenti in materia di servizi postali

  La proposta normativa al primo comma è volta innanzitutto ad estendere la misura per la durata dell'emergenza evitando così la necessità di proroga legislativa della stessa.
  Inoltre la norma riscrive la norma in materia di svolgimento del servizio postale in quanto con l'approvazione dell'emendamento 108.1 (testo 2), l'articolo 108 del decreto-legge, in materia di misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale, è stato modificato nel senso di prevedere un regime autonomo di modalità di svolgimento del servizio postale per le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
  Con tale modifica al regime introdotto dalla norma del decreto-legge – finalizzato a prevenire la diffusione del contagio nell'espletamento delle attività di consegna dei plichi a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii – si è ritenuto di dover prevedere che, per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, gli operatori postali procedano alla consegna dei plichi o con procedura ordinaria di firma ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna.
  L'introduzione di un doppio regime, alternativo e non vincolato, non pare compatibile con l'intento cautelativo e di tutela voluto dalla norma, cosicché il testo dell'articolo 108 va ricondotto alla formulazione anteriore alla modifica apportata, con l'emendamento richiamato, nel passaggio al Senato.
  Posto che le esigenze primarie costituzionalmente garantite di tutela della salute pubblica non consentono l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, previsto in sede di applicazione discrezionale dell'operatore postale, si evidenzia, altresì, che le modifiche apportate, in sede di conversione del decreto, all'articolo 108 dettano un processo non chiaro e con inesattezze tecniche gravi tali da rendere sostanzialmente non applicabile la norma. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali prima della data di entrata in vigore della presente legge per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza in considerazione anche delle previsioni di cui al decreto-legge n. 18 del 2020.
  Il secondo comma prevede ai medesimi fini del primo comma, in via del tutto eccezionale e transitoria per il medesimo periodo di cui al comma 1 una riduzione del 30 per cento delle somme dovute per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 202, del nuovo codice della strada se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
  Il terzo comma, infine, abroga l'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per i motivi esposti nell'ambito della illustrazione del comma 1.

Art. 47
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia

  L'articolo autorizza la società ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto, operazioni cui si applicano le disposizioni in materia di piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività previste dalla legge finanziaria 2007.

Art. 48
Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

Comma 1

  La disposizione rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020. Per avvalersi appieno delle possibilità concesse dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni, si sopprime il riferimento ai limiti degli aiuti de minimis per i cofinanziamenti a fondo perduto previsti dalla lettera d) del comma 1 del citato articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Comma 2

  La norma dispone un ulteriore rifinanziamento del fondo di cui al decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, strumento che negli anni recenti ha riscontrato un forte interesse da parte delle imprese e risulta pertanto ancora più necessario in questa fase volta al rilancio della penetrazione dei mercati esteri da parte del sistema Paese.
  Inoltre, la disposizione consente al Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 di incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento previsti dal fondo, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016. È inoltre consentito che, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, i finanziamenti agevolati sul fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi delle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis. Le due previsioni temporanee introdotte dalla disposizione in esame si applicano ai finanziamenti fino al 31 dicembre 2021.

Comma 3

  Reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

Comma 4

  La disposizione autorizza, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. La disposizione si rende necessaria in ragione dello straordinario ed immediato impegno richiesto all'ICE per la promozione del sistema economico italiano in questo particolare momento di crisi. Stante la funzionalità della misura ad un'adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 5

  La disposizione autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, potenziando la partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali e il correlato sistema di alta formazione e ricerca nel settore di meteo-climatologia di Bologna. È inoltre previsto che fino al 31 dicembre 2022 la regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, operi con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Il Tecnopolo di Bologna si candida oggi a diventare un ecosistema di alta-tecnologia big data che lega formazione, ricerca e territorio.
  Grazie ad una straordinaria e sinergica cooperazione tra amministrazioni è stato infatti già attratto nell'area il più grande centro di elaborazioni dati in materia di metereologica e climatologia del mondo, quello del Centro elaborazioni dati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), che sarà operativo da inizio 2021 e per il quale l'organismo internazionale effettuerà investimenti dell'ordine di 120 milioni di euro. Inoltre nell'area sarà anche presente il nuovo grande centro di calcolo europeo EuroHPC del valore di 240 milioni di euro, di cui 120 finanziati dalla Commissione UE. Con la Brexit si è oggi aperta l'eccezionale opportunità di attirare in Italia ulteriori strutture dell'ECMWF, a partire dai servizi Copernicus, finanziati dalla Commissione europea, e, in prospettiva, il Quartier generale dell'organismo. L'organismo, quale leader mondiale nell'elaborazione di dati concernenti previsioni meteorologiche a medio termine, è infatti delegato dalla Commissione europea alla conduzione di servizi del programma europeo Copernicus (osservazione spaziale della terra), gestendo risorse UE dell'ordine (nel periodo 2013 – 2019) di 300 milioni di euro da rifinanziare nel prossimo quinquennio. È quindi emersa la volontà delle istituzioni UE di trasferire la gestione delle risorse finanziarie dei predetti servizi Copernicus in capo ad organizzazioni localizzate nel territorio UE. Pertanto l'organismo ha aperto una call tra i suoi Stati membri interessati alla localizzazione nel proprio territorio degli uffici che gestiscono i programmi Copernicus.
  L'operazione è strategica e di interesse per il nostro Paese in relazione alla competitività delle imprese italiane del settore, allo sviluppo della ricerca del calcolo, alla formazione, all'innovazione e, più in generale, all'incremento del capitale immateriale per la produttività del Paese con interesse per profili di cambiamenti climatici e monitoraggio dell'atmosfera (servizi che ECMWF gestisce per conto dell'UE nell'ambito del programma Copernicus). A tali spese si aggiungono quelle correlate a indotto su scuole, abitazioni e servizi diversi derivanti dall'afflusso a Bologna di scienziati del settore. Vale la pena evidenziare che studi del settore stimano l'impatto dell'indotto degli investimenti nel settore meteo-climatico con un ritorno dell'ordine di 6 euro per ogni euro investito.

Comma 6

  La disposizione adegua l'ordinamento italiano al posticipo al 2021 dell'Esposizione internazionale di Dubai, che il Governo degli Emirati arabi uniti ha richiesto in connessione con la pandemia in atto. Si adeguano gli stanziamenti alle maggiori esigenze derivanti, da un lato, dall'allungamento dei tempi di preparazione e, dall'altro, dalle misure sanitarie rafforzate che debbono essere adottate nel cantiere. Si proroga di un anno il Commissariato generale di sezione, in modo da consentire l'ordinato smantellamento del padiglione italiano alla fine della manifestazione.

Art. 49
Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino

  Nell'ambito delle proposte del tavolo automotive e coerentemente con il lavoro che si sta conducendo per l'area di crisi industriale complessa di Torino, si propone la nascita di un polo specializzato in R&S nel settore automotive per la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'intelligenza artificiale al settore della mobilità in genere.
  In particolare si prevede che tale polo operi come ente di ricerca indipendente, favorendo la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione.
  Si attribuisce a tale ente una funzione di raccordo tra imprese e altri centri di ricerca, anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'intelligenza artificiale al settore della mobilità in genere.
  Le risorse previste nella proposta non hanno natura strutturale ma sono una tantum per le spese di avviamento; successivamente il polo – che ha natura no profit – erogherà servizi a pagamento alle imprese.

Art. 50
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento

  Si proroga al 31 dicembre 2020 il termine di consegna dei beni strumentali nuovi.

Art. 51
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

  Con il presente articolo si intendono estendere anche all'amministrazione straordinaria le misure previste per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare tutte quelle procedure che avevano concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica e che, in questa particolare fase, potrebbero invece risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico.
  Le finalità della disciplina prevista per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione risultano, infatti, pienamente assimilabili a quelle dei processi in corso per la cessione dei complessi aziendali in esercizio, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, in quanto queste ultime si configurano, al pari delle precedenti, quali strumenti con finalità di conservazione della continuità aziendale, alternativi, quindi, al fallimento.

Art. 52
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio

  Nella situazione di crisi causata dall'emergenza COVID-19 e al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale, la norma dispone la sospensione, per un congruo periodo di tempo, dei versamenti, da parte delle imprese di questo settore, dei rimborsi dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei «diritti di regia» relativi ai programmi di sicurezza nazionale derivanti dai finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 808 del 1985. Tale sospensione manterrebbe nella disponibilità delle imprese risorse da utilizzare in modo proficuo per dare impulso alle attività produttive in una fase critica dell'economia nazionale. In tal modo si darebbe un contributo significativo alla ripresa non solo dell'industria aerospaziale, ma anche del suo indotto.

Capo II
REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI

Art. 53
Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

  Come regola generale della normativa europea sugli aiuti di Stato, le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero. Questo principio (principio Deggendorf) fa parte di tutte le linee guida sulla compatibilità degli aiuti di Stato e dei regolamenti generali di esenzione per categoria.
  Detto principio già non si applica – per espressa previsione normativa europea – nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturale.
  Analogamente, considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia COVID-19 e, quindi, l'assoluta eccezionalità, temporaneità e la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate per l'emergenza COVID-19, in conformità con il Temporary Framework della Commissione europea, la stessa Commissione, attese anche le circostanze specifiche dell'epidemia COVID-19 e l'impatto sull'economia, ha comunicato che questo principio non si applica alle misure di cui al Temporary Framework per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus.
  Pertanto, solo nel caso di aiuti concessi conformemente alle misure di cui al quadro temporaneo della Commissione europea e solo per il periodo di vigenza dello stesso possono essere concessi aiuti anche a imprese che hanno ancora l'obbligo di rimborsare ulteriori aiuti illegali e incompatibili, fermo restando l'adempimento di tale obbligo.
  Un approccio simile fu adottato nel contesto del quadro temporaneo al momento della crisi finanziaria del 2008.
  Pertanto, attesa la norma nazionale che prevede il divieto generale di concedere aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero pendente ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in considerazione dell'applicabilità del richiamato quadro temporaneo, si rende necessario disporre una deroga alla suddetta norma nazionale, limitata nel merito e nel tempo, come sopra descritto, per le misure di aiuti adottate per l'emergenza COVID-19 conformemente al quadro temporaneo della Commissione europea e per il periodo di vigenza dello stesso.
  L'erogazione dell'aiuto sarà disposta al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che non è ancora stato recuperato.

Art. 54
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

  Il regime quadro di cui al presente articolo ha natura procedurale e adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all'emergenza COVID-19.
  Il regime quadro sarà notificato in modo che, una volta autorizzato dalla Commissione europea, gli enti possano procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettino le condizioni dettate dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla comunicazione C(2020) 2215 final e successive modificazioni, e rispettino altresì eventuali limiti e condizioni apposti dal presente regime.
  Le regioni, le province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il presente regime-quadro (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione.
  L'articolo fa riferimento alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni.
  Nella norma del regime quadro, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si prevede la facoltà delle regioni e delle province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, degli altri enti territoriali e delle camere di commercio, di adottare misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.
  Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800.000 euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
  Con il comma 3 si prevede la possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare l'aiuto complessivo concesso non può superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura è quella definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28 giugno 2014, pagina 45). I prodotti agricoli dell'impresa attiva nel settore della produzione primaria sono tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura.
  Con il comma 4 si precisa che gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.
  Con il comma 5, ai sensi del punto 22, lettera e), della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, si prevede che gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definiti dall'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione sugli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, debbano essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
  Ai sensi del comma 6, gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28 giugno 2014, pagina 45).
  Al comma 7 si precisa che nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.

Art. 55
Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

  La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle regioni, delle province autonome, degli altri enti territoriali e delle camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.2 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata comunicazione.
  Il comma 3 stabilisce che per ciascun singolo prestito i premi di garanzia siano fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 final. La tabella richiamata stabilisce i seguenti premi di garanzia:

  Tipo di beneficiario

  Per il primo anno

  Per il 2°-3° anno

  Per il 4°-6° anno

  PMI

  25 punti base

  50 punti base

  100 punti base

  Grandi imprese

  50 punti base

  100 punti base

  200 punti base

  Il comma 4, al fine di fissare i limiti dell'importo totale dei prestiti per beneficiario richiama il punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final. Ai sensi del punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), l'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

   (i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

   (ii) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

  Il comma 5 limita la durata della garanzia ad un massimo di sei anni e stabilisce che la garanzia pubblica debba rispettare i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della comunicazione C (2020) 1863 final. Ai sensi di tale punto 25, lettera f), la garanzia pubblica non deve eccedere:

   i. il 90 per cento del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o

   ii. il 35 per cento del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e

   iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

  Il comma 6 stabilisce che gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. Tuttavia, i predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4, o all'articolo 56, comma 5. Il beneficiario può inoltre avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.
  Ai sensi della sezione 3.4 della comunicazione C (2020) 1863 final, qualora la garanzia pubblica sia erogata per il tramite di intermediari, occorre evitare che gli aiuti pubblici volti a eliminare le difficoltà delle imprese si traducano in vantaggi indiretti per gli enti creditizi o altri enti finanziari e limitare la distorsione della concorrenza. Tale finalità viene assicurata, tra l'altro, tramite il comma 7, ai sensi del quale le garanzie di cui all'articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, ed in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
  Qualora un ente intenda adottare misure di aiuto avvalendosi della possibilità prevista al punto 25(b), 25 (d) (iii) o 25 (e) della comunicazione di cui al comma 1, dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione prima della concessione degli aiuti stessi.
  Ai fini della compatibilità con il quadro temporaneo della Commissione, le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020.

Art. 56
Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

  La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle regioni, delle province autonome, degli altri enti territoriali e delle camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di prestiti a tasso agevolato alle imprese, ai sensi della sezione 3.3 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19.
  I predetti aiuti possono essere attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata comunicazione.
  Ai fini della compatibilità con la suddetta comunicazione, si prevede che i contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
  I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della comunicazione C(2020) 1863 final. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui. La tabella richiamata stabilisce i seguenti margini per il rischio:

  Tipo di beneficiario

  Margine per il rischio di credito per il 1° anno

  Margine per il rischio di credito per il 2°-3° anno

  Margine per il rischio di credito per il 4°-6° anno

  PMI

  25 punti base

  50 punti base

  100 punti base

  Grandi imprese

  50 punti base

  100 punti base

  200 punti base

  L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti nel punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della comunicazione C(2020) 1863 final. Ai sensi del suddetto punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), l'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

   i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

   ii. il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

  Qualora un ente intenda adottare misure di aiuto avvalendosi della possibilità prevista al punto 27 (b), 27 (d) (iii) o 27 (e) della comunicazione di cui al comma 1, si dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea per la preventiva autorizzazione prima della concessione degli aiuti stessi.
  Al comma 6 si stabilisce che gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della comunicazione di cui al comma 1 non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. Tuttavia, i predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5, o all'articolo 55, comma 4. Il beneficiario può inoltre avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al presente articolo, comma 5.
  Si esclude l'applicabilità degli aiuti di cui all'articolo in questione a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Art. 57
Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

  La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle regioni, delle province autonome, degli altri enti territoriali e delle camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.6 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  I predetti aiuti sono concessi a favore delle imprese sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.
  Gli aiuti disciplinati dalla disposizione in esame riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Della ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.
  Ai sensi della comunicazione richiamata, i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l'ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico. Per i progetti di ricerca e sviluppo avviati prima del 1° febbraio 2020 che non siano insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, i costi ammissibili sono solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto.
  L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100 per cento dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80 per cento dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, in base alla definizione di cui all'articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.
  Ai fini della compatibilità, tali aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020.
  Gli aiuti di cui alle sezioni 3.6, 3.7 e 3.8 della comunicazione non possono essere cumulati fra loro in relazione agli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della comunicazione di cui al comma 1.
  Si precisa che il beneficiario dell'aiuto deve impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

Art. 58
Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

  La norma consente aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19.
  Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della comunicazione di cui al comma 1 ovvero per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i princìpi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta e il trattamento di dati.
  Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della comunicazione di cui al comma 1, una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento. L'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 per cento annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro.
  I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti di cui al comma 2. Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto. L'intensità di aiuto non supera il 75 per cento dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali.
  Il progetto d'investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 per cento dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto.
  Il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e upscaling corrisponde al prezzo di mercato. Le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
  Si precisa che gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.7 della comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa comunicazione non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Art. 59
Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

  La norma, ai sensi della sezione 3.8 della comunicazione di cui al comma 1, come modificata, consente aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i princìpi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; eccetera.
  Gli enti di cui al comma 1 possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della comunicazione di cui al comma 1 ovvero una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento; l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 per cento annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro.
  I costi ammissibili riguardano tutti i costi d'investimento necessari per la produzione dei prodotti di cui al comma 2 e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto. L'intensità di aiuto non supera l'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali.
  Il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 per cento dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto.
  Si precisa che gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.8 della comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa comunicazione non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Art. 60
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

  L'articolo prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
  Tali aiuti, concessi dagli enti di cui al comma 1, sono finalizzati a proteggere l'occupazione e sono volti a contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti.
  Rientrano nella fattispecie di cui all'articolo in questione gli aiuti che conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo, circostanza che può verificarsi se gli aiuti sono limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese, poiché in tal caso rientrano nella definizione di aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
  Al contrario, non rientrano nella fattispecie di cui all'articolo in questione gli aiuti che riguardano tutta l'economia poiché, in quanto tali, non comportano un vantaggio selettivo e, pertanto, esulano dal campo di applicazione del controllo dell'Unione sugli aiuti di Stato.
  Gli aiuti di cui all'articolo in questione, se selettivi, devono essere compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, e, in particolare, devono soddisfare le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni.
  L'articolo stabilisce che gli aiuti sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19 e sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.
  Vengono precisate le condizioni di concessione degli aiuti ovvero che la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.
  Inoltre la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l'80 per cento della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
  La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
  Gli aiuti disciplinati dalla norma non possono in alcun caso consistere nei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 61
Disposizioni comuni

  L'articolo detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati dalle precedenti norme.
  In linea con quanto stabilito nella Comunicazione della commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalla comunicazione C (2020) 2215 final del 3 aprile 2020, sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dei regolamenti generali di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019.
  Il termine per la concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2020 e, per quelli concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine per la presentazione della relativa dichiarazione da parte del beneficiario.
  L'efficacia delle misure contenute nell'articolato è subordinata alla previa autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione europea del regime-quadro, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della comunicazione di cui al comma 1.
  Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla notifica del regime-quadro alla Commissione europea, nonché alla registrazione nei registri sugli aiuti di Stato RNA, SIAN e SIPA.
  Al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, si prevede che gli enti di cui al comma 1 provvedano alla registrazione delle misure e degli aiuti individuali nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234, e successive modificazioni, secondo le disposizioni del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nonché nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente nei settori agricoltura e pesca. L'utilizzo dei registri costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della comunicazione di cui al comma 1.
  Gli aiuti di cui all'articolo in questione possono essere concessi anche a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato l'aiuto da recuperare illegale e incompatibile.
  Il comma 7, infine, tende a chiarire nel regime quadro – in via generale – quanto già presente in ciascun articolo dispositivo, circa la necessità che i beneficiari degli aiuti non superino mai le soglie massime previste. Per tale ragione, occorre che i soggetti concedenti si accertino che i beneficiari non ricevano aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime concedibili consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.

Art. 62
Disposizioni finanziarie

  L'articolo conferma la necessità che le amministrazioni che concedono i regimi di aiuto vi provvedano a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e che gli enti territoriali rispettino quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'articolo, prevede, altresì, che le camere di commercio non possano concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e che per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 63
Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

  L'articolo disciplina gli obblighi di registrazione degli aiuti concessi in conformità con la comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» nei registri RNA, SIAN e SIPA.
  Si prevede, inoltre, che ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto sia identificata attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115, ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

Art. 64
Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

  Le misure di aiuti di Stato introdotte dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni sono soggette a precisi e specifici obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione, previsti dalla sezione 4 della richiamata comunicazione.
  In Italia il monitoraggio e la rendicontazione degli aiuti di Stato può avvenire attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito con legge n. 234 del 2012, nonché attraverso i registri SIAN e SIPA.
  Le modifiche integrative al RNA sono apportate a cura del Ministero dello sviluppo economico, in quanto Ministero che ha competenza ad intervenire sul registro, eventualmente consultando altre amministrazioni interessate, mentre le modifiche ai registri SIAN e SIPA vengono effettuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Le modifiche da apportare, di cui all'articolo in parola, sono strettamente limitate e mirate a quelle assolutamente necessarie per gli adempimenti richiesti dalla comunicazione.
  Ai fini dell'approvazione del regime-quadro, infatti, è assolutamente imprescindibile che non sia pregiudicata in alcun modo la piena operatività dei registri ed è essenziale assicurare che tutte le funzionalità siano mantenute e continuino ad essere utilizzate anche rispetto alle misure di aiuti di Stato temporanee per l'emergenza COVID-19: fra tali funzionalità da mantenere assume rilevanza ulteriore quella che permette il calcolo del cumulo ex-ante, al fine del rispetto delle soglie consentite preliminarmente alla concessione dell'aiuto.
  Ogni eventuale altra modifica ai registri può essere consentita solo ove arricchisca le varie funzionalità, nessuna delle quali può essere compromessa: ciò rappresenterebbe un rischio di violazione della normativa europea che, oltretutto, in questa emergenza, è di particolare favore.
  I tempi previsti per procedere alle modifiche al registro sono perentori poiché tengono conto della esigenza di tempestività nell'attuazione delle misure per l'emergenza COVID-19. La tempistica proposta appare congrua con tale esigenza.

Art. 65
Esonero temporaneo contributi Anac

  La norma prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità, l'esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativo al funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione.
  In particolare, l'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che le spese di funzionamento dell'Autorità sono a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; prevede, inoltre, che l'Autorità determini con propria delibera, annualmente, l'ammontare della contribuzione dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, nonché le relative modalità di riscossione, purché la misura della contribuzione fissata tenga conto del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.
  La predetta delibera è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni, decorsi i quali diventa esecutiva.
  L'Autorità, in attuazione del citato articolo 1, commi 65 e 67, ha determinato con delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, per l'anno 2019, l'importo della contribuzione dovuta, in relazione all'importo posto a base di gara, dai soggetti pubblici e privati vigilati. Anche per il 2020 l'importo è rimasto invariato.
  Tuttavia in considerazione dell'avanzo di amministrazione maturato dall'Autorità nel corso degli anni per effetto degli interventi normativi di contenimento della spesa e tenuto conto della destinazione vincolata di tali somme, la norma prevede – limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020 – di esonerare sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici dal versamento del predetto contributo in modo da favorire, in coerenza con i provvedimenti assunti dal Governo, una maggiore liquidità per cittadini e imprese e, quindi, sostenere la ripresa del sistema produttivo.
  Il predetto esonero comporta per l'Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro e, pertanto, la norma dovrà autorizzare l'Autorità a coprire le conseguenti minori entrate proprio mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.
  Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 213 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

TITOLO III
MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Art. 66
Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

  Modifica l'articolo 16 specificando che le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

Art. 67
Incremento Fondo Terzo Settore

  Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 68
Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

  Modifica l'articolo 19 e stabilisce, per i medesimi beneficiari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l'assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori di lavoro del settore turistico ed affini per i quali è possibile usufruirne anche per periodi antecedenti al 1° settembre. È riconosciuto, altresì, per, l'assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale; sempre per i beneficiari di assegno ordinario viene poi reintrodotto l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
  Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso dalla sede INPS territorialmente competente, in deroga ai limiti di fruizione, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Art. 69
Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

  Modifica l'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria e stabilisce, per i medesimi destinatari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l'assegno ordinario, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa.

Art. 70
Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

  Modifica l'articolo 22 in materia di cassa integrazione in deroga e statuisce, per i medesimi destinatari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa. Viene ripristinato l'obbligo di raggiungere un accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In ogni caso, è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Si prevede altresì che le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possano essere utilizzate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. La disposizione prevede ancora che per il solo anno 2020 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima indicata al comma 8-quater, utilizzando le risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate e previo accertamento delle stesse di intesa con INPS e dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Da ultimo si prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpI è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Art. 71
Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

  Detta ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale. In particolare prevede l'introduzione nel decreto-legge n. 18 del 2020 di tre nuovi articoli.

   L'articolo 22-ter, per il rifinanziamento delle specifiche misure di integrazione salariale già previste dal medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, come prorogate e rifinanziate dal presente decreto, istituisce un apposito capitolo di bilancio presso il MLPS con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, individuate come limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi ex articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale, per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi 1° settembre-31 ottobre 2020.

   L'aricolo 22-quater stabilisce, dall'entrata in vigore del presente decreto, che i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle regioni, sono concessi dall'INPS direttamente a domanda del datore di lavoro, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono, inoltre, stabiliti tempi e modalità di trasmissione della domanda e modalità operative del procedimento.

   L'articolo 22-quinquies reca modifiche alla disciplina del pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario in relazione alle procedure che vengono tutte ricondotte a quelle dell'articolo 22-quater.

Art. 72
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

  Il comma 1 modifica l'articolo 23 in materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore a 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. È aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. La norma prevede ancora che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il comma 2 modifica l'articolo 25, aumentando da 1.000 euro a 2.000 euro il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Art. 73
Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

  Modifica l'articolo 24, in materia di permessi retribuiti ex lege n. 104 del 1992, portandoli a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Art. 74
Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

  Modifica l'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, differendo al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Art. 75
Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

  Modifica l'articolo 31, prevedendo la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 con l'assegno ordinario di invalidità.

Art. 76
Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

  Modifica l'articolo 40, estendendo la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni (reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL) da due a quattro mesi.

Art. 77
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

  Modifica l'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari estendendo la disciplina anche in favore di enti del terzo settore.

Art. 78
Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

  Aumenta la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.150 milioni di euro, ai fini del riconoscimento – anche per i mesi di aprile e maggio 2020 – dell'indennità di 600 euro in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, sempre che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione. Con l'abrogazione dell'articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020, non viene più richiesto il requisito dell'iscrizione in via esclusiva di detti professionisti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Art. 79
Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

  Modifica l'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico, estendendo al 15 giugno 2020 il termine della validità delle abilitazioni già in loro possesso anche in caso di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico e ciò al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori per il ripristino del servizio elettrico sul territorio nazionale.

Art. 80
Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

  Modifica l'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Art. 81
Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

  Reca modifiche al comma 2 dell'articolo 103, prevedendo che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.

Capo II
ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 82
Reddito di emergenza

  Introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 («Rem»), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
  Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né con le indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.
  Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un determinato limite di spesa pari a 954,6 milioni di euro per l'anno 2020, da iscrivere su un apposito capitolo dello stato di previsione del MLPS, denominato «Fondo per il reddito di emergenza».

Art. 83
Sorveglianza sanitaria

  Impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.
  Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall'emergenza sanitaria COVID-19 – può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.
  Viene statuito poi che l'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. Inoltre, per sostenere le imprese nella fase di ripresa delle attività produttive, l'INAIL è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al PON Giovani, fissando all'uopo un limite massimo di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021.

Art. 84
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

  Introduce nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  In particolare, per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
  Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subìto comprovate perdite (riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.
  Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.
  Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
  Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro.
  Inoltre è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Tali sono i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tutte le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Art. 85
Indennità per i lavoratori domestici

  Riconosce un'indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta altresì ai percettori del Rem o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza). Essa non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L'indennità de quo è erogata dall'INPS in unica soluzione, in un determinato limite di spesa complessivo.

Art. 86
Divieto di cumulo tra indennità

  Stabilisce un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del presente decreto e l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. Dette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Art. 87
Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga

  Prevede che per l'anno 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga, utilizzando le risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accertamento delle stesse.

Art. 88
Fondo Nuovo Competenze

  Istituisce, presso l'ANPAL, il Fondo Nuove Competenze con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, rimodulando l'orario di lavoro per erogare ore di formazione.

Art. 89
Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

  Reca norme in materia di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di fondi sociali finalizzati anche alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Art. 90
Lavoro agile

  Riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, un diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con un figlio minore di 14 anni, sempreché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore e fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (che può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente). Viene previsto altresì un obbligo di comunicazione telematico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i datori di lavoro del settore privato, concernente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Analoga possibilità è prevista per i datori di lavoro pubblici, per lo stesso periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 91
Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo

  Consente agli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore di svolgere con modalità a distanza le medesime attività, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
  È assicurato altresì il recupero delle attività formative o di ogni altra prova funzionale al completamento del percorso didattico.
  Prevede, inoltre, che qualora i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) e gli istituti tecnici superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, a causa delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. I medesimi istituti assicurano il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Art. 92
Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL

  Reca disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto

Art. 93
Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

  Introduce la possibilità, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.

Art. 94
Promozione del lavoro agricolo

  L'articolo introduce una disposizione che promuove il lavoro agricolo, stabilendo la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefìci previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020.

Art. 95
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

  L'articolo reca misure di sostegno alle imprese, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020. È prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefìci, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Art. 96
Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro

  L'articolo reca disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro, stabilendo la possibilità per l'INL di provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività ispettiva, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Art. 97
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

  L'articolo reca semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982.

Art. 98
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

  Prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di sostegno al reddito di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, così come prorogate e integrate dal presente decreto. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
  È stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

Art. 99
Osservatorio del mercato del lavoro

  L'articolo, ai commi 1 e 2, al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»), avente compiti di:

   a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;

   b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;

   c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;

   d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;

   e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate.

  L'articolo precisa, al comma 3, che l'Osservatorio promuove, a sua volta, la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 4 dispone che per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione dei dati, anche individuali, e delle amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al presente articolo.
  Il comma 6 reca la clausola di neutralità finanziaria. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 100
Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

  Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017.

Art. 101
Spese per acquisto di beni e servizi Inps

  L'articolo, in deroga alle disposizioni normative vigenti, consente all'INPS un incremento dell'importo delle spese per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo di 68 milioni di euro, allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi diretti all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 102
Spese per acquisto di beni e servizi Inail

  L'articolo stabilisce che le spese per acquisto di beni e servizi dell'INAIL possano essere incrementate nel limite massimo di 45 milioni di euro.

Art. 103
Emersione di rapporti di lavoro

  L'articolo stabilisce la possibilità per i datori di lavoro di presentare all'INPS istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. È prevista inoltre, per i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei. I settori di attività presi in considerazione sono: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Sono inoltre stabilite le modalità di presentazione delle istanze e le causa di inammissibilità e di rigetto delle stesse, nonché il regime sanzionatorio. La norma detta un regime di esclusione dall'accesso alla misura e declina il regime di sospensione dei procedimenti tassativamente indicati. Sono inasprite le sanzioni di cui all'articolo 603-bis del codice penale nel caso di utilizzazione di lavoratore irregolare.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA

Art. 104
Assistenza e servizi per la disabilità

  Il comma 1 prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze. Il Fondo per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 1264), con l'intento di fornire sostegno a persone con disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria.
  Dal 2015 il Fondo è individuato come strutturale e viene ripartito annualmente. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2019 recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per la non autosufficienza nel triennio 2019-2021» ha individuato la dotazione del Fondo in 571 milioni di euro per il 2019 e 568,9 milioni di euro per il 2021.
  Successivamente all'intesa raggiunta in Conferenza unificata circa il riparto del Fondo per il triennio 2019-2021, la legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 331, ha ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo per l'anno 2020 di 50 milioni di euro, portandone quindi la consistenza per l'anno in corso a 621 milioni di euro.
  Dal Piano per la non autosufficienza 2019-2021 si evince che gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo «sono andati specializzandosi in tre tipologie (le uniche ammissibili dal 2015): assistenza domiciliare diretta; assistenza indiretta mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il care-giver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo)».
  Inoltre, è indicato che i destinatari dei benefìci sono i disabili gravissimi ed i non autosufficienti, e le loro famiglie o coloro che ne hanno cura.
  Sempre nel Piano per la non autosufficienza 2019-2021 è espressamente previsto che, oramai, «gli interventi a valere sulle risorse del Fondo non vanno più intesi come addizionali rispetto a quelli definiti a livello regionale e locale, ma devono costituire il nucleo delle prestazioni rivolte a beneficiari nelle medesime condizioni in tutto il territorio nazionale». In altri termini, i tempi sono maturi perché questo Piano identifichi, come previsto dal legislatore (articolo 21, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017), «lo sviluppo degli interventi... nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale».
  Ovviamente, come evidenzia lo stesso Piano, ciò è configurabile soltanto con un'adeguata dotazione del Fondo, che possa, come detto, assicurare una graduale progressione nel raggiungimento dei servizi essenziali, affinché possa giungersi alla istituzione di «un assegno di cura e per l'autonomia, con alcune caratteristiche uniformi definite a livello nazionale».
  In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l'anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti in considerazione della emergenza da COVID-19. Invero, la riferita emergenza, oltre a imporre un aumento e una riorganizzazione delle diverse prestazioni ed attività di assistenza, richiede, altresì, maggiori spese per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, in ragione dalla necessità di riorganizzare i suddetti interventi anche per continuare a contrastare e ridurre il rischio epidemiologico, pure al termine dello stato di emergenza. Ciò in quanto la tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, tenuto conto della loro vulnerabilità e maggiore esposizione al rischio di contagio e di eventuale ricovero ospedaliero, richiede, sia per loro sia per chi ne ha l'assistenza, l'adozione di standard di sicurezza particolarmente elevati.
  Inoltre, il Fondo, come detto, prevede anche una quota da destinare a progetti di vita indipendente, che nell'attuale contesto di rischio assumono una maggiore rilevanza, sì che un incremento del Fondo è volto a favorire anche le riferite progettualità nella misura di 20 milioni di euro specificamente dedicati.
  Il comma 2 prevede un incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali.
  Esse sono finalizzate, di regola, per:

   percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;

   interventi di supporto alla domiciliarità;

   programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;

   interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative;

   in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.

  In questo quadro appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l'anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in considerazione della emergenza da COVID-19, in quanto le prossime fasi di cosiddetta convivenza con il virus rendono ancora più urgente l'adozione, tra l'altro, di forme di cosiddetta deistituzionalizzazione e di interventi di supporto alla domiciliarità, nonché di maggiore attitudine alla vita autonoma quotidiana, volte a ridurre, in ambienti domestici e alloggiativi adeguati, i rischi di contagio delle persone con disabilità grave, già fisiologicamente più esposte.
  Il comma 3 prevede l'istituzione del «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità». La proposta in oggetto mira a sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità, durante la fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Nella specie, si istituisce un Fondo attraverso cui gli enti gestori di suddette strutture possono richiedere un'indennità volta a favorire l'adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.
  Sul punto si evidenzia che alla chiusura delle strutture semiresidenziali, disposta con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha fatto seguito un nuovo provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, con cui se ne autorizza la riapertura a condizione che vengano assicurati specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art. 105
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

  La disposizione prevede, per l'anno 2020, un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.
  Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.
  Le modalità di ripartizione del suddetto Fondo sono stabilite con decreto che ripartisce gli stanziamenti riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servi socioeducativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

TITOLO V
ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 106
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

  Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati dal tavolo di cui al comma 2. Al fine di assicurare, in ogni caso, una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III come risultanti dal SIOPE. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull'andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.
  Il comma 2 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le finalità del tavolo di cui al periodo precedente sono quelle di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa.
  Infine, al comma 3, si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possa attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso comuni, province e città metropolitane.

Art. 107
Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare

  La norma, in considerazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, è finalizzata a reintegrare la dotazione del capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, relativo al fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'importo di 400 milioni di euro.

Art. 108
Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

  La norma è finalizzata ad anticipare l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l'anno 2020.

Art. 109
Servizi delle pubbliche amministrazioni

  La disposizione introduce due modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  La lettera a) sostituisce integralmente l'articolo 48.
  Al comma 1 del novellato articolo 48 si prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, che sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione dell'emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale. L'individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti. I servizi sostitutivi vengono svolti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi sospesi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, ed esclusivamente impiegando i fondi ordinari destinati a tale finalità. Viene assicurato il rispetto di protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per garantire la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
  Il comma 2 specifica che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi utilizzando l'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, appostato nel proprio bilancio e già destinato allo scopo, e senza quindi affrontare ulteriori oneri, suddiviso in tre distinte quote. Una quota commisurata alle prestazioni rese in altra forma, secondo le modalità indicate al comma 1, subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento. Una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo tale che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all'atto della ripresa della normale attività. Una terza quota eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori.
  Il comma 3 specifica che è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.
  La lettera b) dispone che all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e di trasporto scolastico» siano soppresse.

Art. 110
Rinvio termini bilancio consolidato

  La norma è finalizzata a differire dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 111
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

  Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione per l'anno 2020 di 1,5 miliardi di euro, da ripartire tra Regioni e Province autonome, entro il 31 luglio 2020 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull'andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.
  Il comma 2 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un Rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali, e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le finalità del tavolo di cui al periodo precedente sono quelle di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione.
  Infine, al comma 3, si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possa attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regione e Province autonome.

Art. 112
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa

  La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da assegnare sulla base della popolazione ai comuni ricadenti nei territori delle province di di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e dei comuni dichiarati zona rossa. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Art. 113
Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

  La norma è finalizzata a facoltizzare gli enti locali ad effettuare nel corso dell'anno 2020 operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Art. 114
Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

  La norma proroga, per l'anno 2020, taluni dei termini indicati dall'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.
  La disposizione vigente prevede, a regime, che il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ogni anno e che entro il 15 giugno esso possa essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'interno, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione o di parziale utilizzo dello stesso e possa essere destinato, con lo stesso decreto, ad altri comuni che a loro volta sono tenuti ad iniziare l'esecuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno.
  L'intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai comuni il rispetto del termine prossimo del 15 maggio per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati per le finalità dell'articolo 14-ter.
  Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per l'anno 2020, il differimento dei termini indicati per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio), di quelli relativi all'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto) ed infine di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l'avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre).

Art. 115
Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

  La proposta normativa istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.
  Il comma 1 prevede l'istituzione del Fondo, articolato in due Sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l'altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito della prima Sezione le risorse sono ripartite in due quote, una destinata alle regioni e province autonome, l'altra agli enti locali.
  È stata inoltre prevista la possibilità di rimodulare i finanziamenti tra le due Sezioni, in base alle richieste di utilizzo delle risorse, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento.
  Il comma 2 prevede che la gestione delle due Sezioni del Fondo sia affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto. La convenzione definisce i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti beneficiari alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Stabilisce inoltre i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte della Cassa depositi e prestiti. Le risorse assegnate alle due Sezioni del Fondo sono trasferite su due distinti conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze e gestiti dalla Cassa depositi e prestiti.
  Il comma 3 prevede che per le attività oggetto della convenzione è autorizzata per l'anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.
  Il comma 4 prevede infine che per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) è autorizzata per l'anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.

Art. 116
Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

  La disposizione consente di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefìci per l'intero sistema economico nazionale.
  La norma regola le modalità di funzionamento della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. In particolare:

   il comma 1 individua sotto il profilo oggettivo le tipologie di debiti per le quali è possibile il ricorso alle anticipazioni di liquidità: si tratta dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali; in presenza di debiti fuori bilancio l'anticipazione di liquidità è subordinata al loro riconoscimento formale. La richiesta di anticipazione è previsto sia presentata nel periodo tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, subordinatamente all'adozione di un'apposita delibera della Giunta dell'ente;

   il comma 2 individua le caratteristiche delle anticipazioni, destinate a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio, escludendo che si configuri una disponibilità di risorse aggiuntive per l'ente che vi ricorre; pertanto le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Una volta perfezionato il contratto di anticipazione gli enti sono tenuti ad adeguare gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infine, il comma 2 prevede che il fondo anticipazione di liquidità, disciplinato dal richiamato paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria, possa essere utilizzato anche dagli enti in disavanzo. Tale disposizione costituisce una deroga alla disciplina dell'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevista in analoghe fattispecie;

   il comma 3 regola le modalità di presentazione della domanda di anticipazione, cui vanno allegati una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) e un'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

   il comma 4 regola le modalità e i tempi di concessione delle anticipazioni di liquidità, il cui importo per ogni ente è determinato proporzionalmente alle richieste presentate nell'ambito delle risorse disponibili per singola quota (una assegnata alle regioni e province autonome, l'altra agli enti locali), con possibilità di utilizzare le risorse rimaste inutilizzate nell'ambito di quelle assegnate a una quota, qualora se ne manifesti l'esigenza nell'altra;

   il comma 5 regola le modalità e i tempi di restituzione dell'anticipazione, con un piano di ammortamento che decorre dal 2022 e rate annuali con scadenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, per un massimo di 30 anni e un tasso d'interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione;

   il comma 6 individua gli strumenti per recuperare le rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti: per comuni, province e città metropolitane il recupero verrebbe effettuato dall'Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell'ente inadempiente; per le regioni e province autonome, invece, il recupero opererebbe direttamente a valere delle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati agli enti;

   i commi 7 e 8 regolano tempi e modalità di utilizzo delle anticipazioni; gli enti sono tenuti a estinguere i debiti per i quali hanno richiesto l'anticipazione entro 30 giorni dalla sua erogazione; la verifica del pagamento è affidata alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede attraverso le funzionalità della PCC. È previsto inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l'eventuale quota di anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell'anticipazione concessa, alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. Il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 7 e 8 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare;

   tenuto conto che per la stessa tipologia di debiti, come individuati al comma 1, con la legge di bilancio 2020 era stata prevista la possibilità per gli enti territoriali di fare ricorso ad anticipazioni di liquidità, finanziate da banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e istituzioni finanziarie dell'Unione europea, da restituire entro la fine dell'esercizio, il comma 9 prevede che i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome possono utilizzare le anticipazioni di cui al comma 1 anche per estinguere l'importo in linea capitale delle anticipazioni autorizzate dall'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha aggiunto i commi da 7-bis a 7-novies all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Art. 117
Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

  La norma introduce una serie di disposizioni che hanno lo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti sanitari allo scopo di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti in un momento di particolare emergenza quale è quello derivante dal COVID-19.
  In particolare il comma 1 è diretto a rendere disponibili alle regioni e agli enti sanitari risorse a titolo di finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020 e per taluni anni precedenti in via anticipata, nelle more del perfezionamento dei procedimenti amministrativi e/o delle verifiche degli adempimenti in ambito sanitario a cui l'erogazione di tali risorse è subordinata.
  Tenuto conto del fatto che restano fermi tutti i procedimenti e gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente che dovranno comunque svolgersi, il comma 2 precisa che il Ministero dell'economia e delle finanze è comunque autorizzato ad effettuare eventuali compensazioni ovvero recuperi di risorse che dovessero rendersi necessari in conseguenza del perfezionamento dei procedimenti e delle verifiche di adempimenti a cui si è fatto sopra cenno. Per garantire, poi, che l'anticipazione dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 si concretizzi in maggior liquidità per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il comma 3 obbliga le regioni a trasferire ai propri enti sanitari il 100 per cento delle somme incassate nell'anno 2020 a titolo di finanziamento sanitario, nonché delle somme che le regioni devono versare ai propri enti sanitari a valere sulle proprie risorse. Inoltre il comma 4, per agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti, introduce una sospensione temporanea delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari fino al 31 dicembre 2020.
  I commi 5 e seguenti prevedono le modalità, la tempistica e le procedure per la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome i cui enti sanitari non riescano a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali, nei limiti dell'importo di cui all'articolo 1. Le anticipazioni sono concesse dalla Cassa depositi e prestiti, previa verifica positiva da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali delle coperture finanziarie disposte dalle regioni richiedente per provvedere al relativo rimborso, ivi compresi interessi passivi, al MEF. Trattandosi di anticipazioni di liquidità le somme in oggetto non danno luogo a maggior spesa e devono pertanto corrispondere a spese già previste nei bilanci degli enti sanitari e nel bilancio della regione. Le anticipazioni sono destinate al pagamento entro 60 giorni dei debiti, come indicati in apposito elenco predisposto ai fini dell'accesso alle risorse in oggetto. Il rimborso si sviluppa in un arco temporale di massimo 30 anni a rate costanti, comprensive di interessi e il MEF è autorizzato al recupero delle somme in caso di mancato rimborso nei termini di legge e di contratto.

Art. 118
Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

  Relativamente al rimborso delle anticipazioni di liquidità, è stato previsto il versamento delle rate di ammortamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e la quota interessi. Circa la quota capitale è stato previsto che le somme versate a titolo di rimborso siano riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono riassegnate allo stesso fondo anche le eventuali somme residue del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», per la quota non richiesta alla data del 31 dicembre 2020.

TITOLO VI
MISURE FISCALI

Art. 119
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

  L'articolo stabilisce che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
  Le spese ammissibili all'agevolazione sono le seguenti: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.
  Il comma 2 stabilisce che l'agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
  Il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della fruizione dell'agevolazione.
  Al comma 4 si prevede, in deroga all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Qualora, poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga ceduto ad una impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per gli oneri sostenuti, spettante ai sensi dell'articolo 15 del Tuir, è elevata dal 19 per cento al 90 per cento.
  Nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 per cento anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nei commi 1 o 4.
  Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito.
  La disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui al comma 1, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
  Con i commi 9 e 10 si stabilisce l'ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel comma 10 –, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di eco-bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
  I commi da 11 a 13, con riferimento all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, dettano la disciplina relativa al visto di conformità dei dati che attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta; alla trasmissione di tali dati, esclusivamente in via telematica, secondo quanto stabilito con provvedimento stabilito dal direttore dell'Agenzia delle entrate; nonché ai soggetti abilitati ad asseverare il possesso dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  Il comma 14, ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
  Il comma 15 precisa che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle predette attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità.
  Il comma 16 reca la copertura finanziaria.

Art. 120
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

  In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un credito di imposta del 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020. Il comma 1 fornisce un elenco di investimenti per i quali è ammessa l'agevolazione.
  Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
  La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
  Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 5.

Art. 121
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

  La disposizione, anche al fine di supportare la ripresa dell'economia a seguito della crisi collegata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introduce in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, richiamate nel comma 2, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tale previsione deroga espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
  La trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, di cui alla lettera b) del comma 1 trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti.
  Il comma 3 disciplina le modalità di fruizione del credito d'imposta.
  I commi 4, 5 e 6 recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.
  Infine, il comma 7 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Art. 122
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

  La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamati al comma 2, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  I commi 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, le modalità di fruizione del credito d'imposta oggetto di cessione e i controlli delle competenti Amministrazioni.
  Il comma 5, infine, rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Art. 123
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

  Le disposizioni in esame intendono sopprimere definitivamente, le cosiddette «clausole di salvaguardia» che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.
  A tal fine si prevede l'abrogazione del comma 718 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, da ultimo modificato dalla legge n. 160 del 2019; tale comma attualmente dispone, alla lettera a), che l'aliquota IVA del 10 per cento sia incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre alla lettera b) il medesimo comma dispone che l'aliquota IVA del 22 per cento sia incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nella legislazione vigente risultano pertanto incorporate le seguenti clausole di salvaguardia: un aumento della aliquota IVA ridotta all'11,5 per cento nel 2019 e al 13 per cento a decorrere dal 2020; un aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 24,2 per cento nel 2019, al 24,9 per cento nel 2020 e al 25 per cento a decorrere dal 2021.
  Il medesimo comma 718, alla lettera c), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano aumentate le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usato come carburante, al fine di reperire maggiori entrate a partire dall'anno 2021.
  La norma in illustrazione, attraverso l'abrogazione del predetto articolo 1, comma 718, della legge n. 190 del 2014, mira ad eliminare definitivamente le predette clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa che, negli anni successivi alla loro introduzione, sono state più volte «sterilizzate», in tutto o in parte, nei loro effetti, ad opera di ulteriori interventi normativi.
  Al fine di mantenere inalterate le aliquote IVA del 10 per cento e del 22 per cento, è altresì abrogato il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 160 del 2019, il quale, per sterilizzare le suddette clausole di salvaguardia per gli anni 2019 e 2020, prevede, in particolare, corrispondenti riduzioni dell'aliquota ridotta e dell'aliquota ordinaria dell'IVA per i medesimi anni 2019 e 2020.

Art. 124
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

  Il comma 1, mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, prevede che alle relative cessioni si applichi l'aliquota IVA del 5 per cento.
  La disposizione di cui al comma 2, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Viene, in sostanza, riconosciuta l'applicazione di una aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia. In tale contesto, e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote IVA per permettere a tutti gli Stati di applicare un'aliquota ridotta anche inferiore al 5 per cento e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata a monte – in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati-, la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia.

Art. 125
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

  La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19.
  In particolare – ai sensi del comma 1 – il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.
  Il comma 2 elenca le spese ammissibili al credito d'imposta in esame, prevedendo, in particolare, che lo stesso spetta in relazione alle spese relative: a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; e) all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
  Il comma 3 prevede, al primo e secondo periodo, che il credito d'imposta possa essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  Il terzo periodo del medesimo comma 3 precisa che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  Il comma 4 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 200 milioni di euro.
  Il comma 5 abroga l'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Art. 126
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

  L'articolo proroga i termini di ripresa della riscossione previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e dall'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
  Il comma 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. La norma prevede che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).
  Il comma 2 riguarda le disposizioni del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevedono in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020.
  In particolare, si prevede per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).
  Il comma 3 proroga al 16 settembre anche il termine di ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Art. 127
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  Il comma 1, lettera a), al numero 1) proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da COVID-19. Il termine è prorogato dalla data del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. Inoltre, prevede che gli adempimenti contributivi sospesi ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono effettuati entro il 16 settembre 2020.
  Invece, gli interventi recati al numero 2) riguardano specificamente le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; in particolare è prorogata di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.
  Il comma 1, lettera b) proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 dall'attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Art. 128
Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

  Il comma 1 dell'articolo in commento prevede che il credito di 80 euro di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefìci spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge n. 18 del 2020 assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
  Il comma 2 del presente articolo prevede che il sostituto d'imposta eroghi al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (bonus Renzi), nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, è stabilito che le predette somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Art. 129
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

  I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica sono tenuti, rispettivamente ai sensi degli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), a versare l'imposta mediante rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e mediante eventuali conguagli relativi all'accisa dovuta per l'anno precedente, che viene determinata in dichiarazioni annuali di consumo.
  In considerazione della circostanza che i consumi di gas naturale ed energia elettrica sono destinati, come tutti i prodotti energetici, a subire pesanti contrazioni per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di favorire le imprese del settore interessate dalla crisi alla medesima connessa, la norma in illustrazione mira a consentire una riduzione delle rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate, come stabilito dal testo unico delle accise, sulla base dei consumi dell'anno precedente. La disposizione, correlatamente, dispone che le rate di acconto mensili, relative a ciascuno dei restanti tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) del 2020, siano versate, invece, secondo le modalità ordinarie contenute negli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del citato testo unico delle accise. Tenuto conto dei tempi di adozione delle disposizioni in argomento è previsto che, limitatamente alla sola rata del mese di maggio 2020 relativa al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, il termine sia differito dal giorno 16 al giorno 20 maggio dell'anno 2020. Infine, la norma in illustrazione prevede che l'eventuale versamento a conguaglio sia effettuato in un'unica soluzione entro le normali scadenze fissate dal citato testo unico, vale a dire entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica ma concede anche, in alternativa, di poter ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Art. 130
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

  Con l'articolo in illustrazione, si intende differire l'efficacia di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (cosiddetto collegato alla legge di bilancio 2020). Si tratta, in particolare, del differimento dell'efficacia di talune disposizioni che prevedono l'introduzione di nuovi e specifici adempimenti di forte impatto sia per l'Amministrazione finanziaria, con riguardo all'approntamento e alla sperimentazione delle procedure telematiche, sia per gli operatori economici, con riguardo all'organizzazione gestionale degli impianti; adempimenti che, in relazione alla particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia del virus COVID-19, si ritiene necessario rinviare per un limitato periodo di tempo.
  In particolare con il comma 1, lettera a), dell'articolo in illustrazione, si intende differire l'efficacia di alcuni nuovi obblighi autorizzativi e di contabilizzazione dei prodotti, previsti per i piccoli depositi di prodotti energetici dall'articolo 5 del decreto-legge n. 124 del 2019 in parola. Tale articolo 5 prevede, infatti, una specifica modifica dell'articolo 25 del testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) finalizzata a ridurre i limiti capacitivi, attualmente previsti per talune tipologie di depositi di prodotti energetici ad accisa assolta, superati i quali risulta necessario il rilascio della licenza di esercizio da parte degli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Il nuovo obbligo in questione, che riguarderà in particolare i depositi di capacità compresa tra 10 e 25 metri cubi (e quelli tra 5 e 10 metri cubi qualora muniti di erogatori), già dilazionato al 30 giugno 2020 per effetto del decreto-legge n. 18 del 2020 e differito al 1° gennaio 2021, per i soli depositi privati di distribuzione aventi capacità tra 5 mc e 10 mc, ad opera dell'articolo 92, comma 4-sexies, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sarà ulteriormente differito al 1° gennaio 2021. Occorre anche evidenziare che l'introduzione del predetto obbligo di rilascio di una licenza di esercizio per i citati depositi, trova la sua ratio nella necessità di consentire, all'ADM, di censire e monitorare i soggetti che, a vario titolo, ricevono prodotti energetici (tipicamente carburanti per autotrazione) gestendo piccoli stoccaggi, attualmente del tutto sottratti alla strutturale registrazione degli operatori del settore dei prodotti sottoposti ad accisa.
  In tale contesto, correlatamente al predetto differimento stabilito dal comma 1, lettera a), viene introdotta (comma 2, lettera b) dell'articolo in illustrazione) una lieve modifica al citato articolo 25 del testo unico delle accise in modo che, ai predetti piccoli depositi, sia rilasciato solo un codice identificativo in luogo della licenza di esercizio; tale circostanza garantirà, in piena aderenza alle finalità della norma attuale, la conoscibilità e la rintracciabilità geografica dei medesimi piccoli depositi, senza che gli Uffici dell'ADM siano costretti alla verifica fisica di tali piccoli impianti e consentendo anche un'indubbia semplificazione procedurale per gli operatori.
  Con la lettera b) del medesimo comma 1 si intende differire, al 1° ottobre 2020, l'efficacia di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha introdotto un sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, mediante l'emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell'ADM. Correlatamente, con il comma 2, lettera a), dell'articolo in illustrazione, si intende rendere maggiormente efficiente la predetta attività di monitoraggio relativa al trasporto dei lubrificanti prevedendo che, con il decreto attuativo già previsto, si possa anche prevedere l'esclusione, dalle norme inerenti la citata tracciabilità, in particolare, per trasporti di piccole quantità di prodotto confezionato. Tali trasporti di lubrificanti in piccole confezioni risultano infatti non rilevanti per le finalità perseguite dalla norma antifrode: migliorando l'operatività dell'intera procedura di monitoraggio si avranno minori oneri amministrativi per lo Stato e una effettiva semplificazione per l'attività delle imprese.
  Con le lettere c) ed e) del comma 1, infine, si intende differire al 31 dicembre 2020, sempre a causa della predetta situazione emergenziale, i termini attuativi delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 12 del predetto decreto-legge n. 124 del 2019. Per la medesima ragione, con la lettera d) dello stesso comma 1, si mira a differire, invece, al 30 settembre 2020 il termine attuativo di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge sopra menzionato.
  In particolare con il comma 1, lettera c), si intende rinviare l'introduzione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2019, di installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc; con la lettera d) si intende, invece, differire il termine per l'introduzione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge, di presentazione, in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa. Infine con la lettera e) del comma 1, si intende differire il termine per l'adozione del provvedimento dell'ADM previsto dall'articolo 12 del decreto-legge in parola, che deve stabilire tempi e modalità per la trasmissione, alla medesima ADM, dei dati inerenti l'energia elettrica e il gas naturale trasportati da parte dei soggetti vettorianti e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali, dei medesimi prodotti, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas.

Art. 131
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

  La disposizione, in relazione alla grave situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, intende non sanzionare i soggetti obbligati che abbiano effettuato, per il pagamento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, versamenti in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile. I predetti pagamenti saranno considerati regolari se effettuati entro la data del 25 maggio 2020.

Art. 132
Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici

  L'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), prevede che l'accisa sui prodotti energetici debba essere pagata in relazione al quantitativo dei medesimi prodotti immessi in consumo nel mese solare precedente. In tale contesto, in relazione al periodo di grave emergenza nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19, la disposizione in illustrazione dispone che per i soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo in questione possano effettuare, a titolo di acconto, i suddetti pagamenti nella misura dell'ottanta per cento delle somme che sarebbero dovute. Per il solo pagamento dell'accisa relativo alle immissioni in consumo dei prodotti in questione avvenute nel mese di aprile, il termine è differito dal 16 al 20 maggio 2020; per i restanti pagamenti restano validi i termini già previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle accise.
  La restante parte delle somme dovute sarà versata cumulativamente entro il termine del 16 novembre 2020, unitamente all'accisa dovuta per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di ottobre.

Art. 133
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

  Con l'articolo in illustrazione, si intende differire l'efficacia di alcune disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020.
  In particolare, con il comma 1, lettera a), dell'articolo in illustrazione, si intende differire, al 1° gennaio 2021, l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) mentre, con il comma 1, lettera b), si provvede a rinviare alla medesima data la decorrenza dell'efficacia delle norme che introducono e disciplinano l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Art. 134
Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

  La legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1, commi 710 e 711, ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato. In particolare, tale ambito è stato esteso ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, residenti in Italia. A decorrere dal 2020, quindi, sono soggetti all'IVAFE, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR residenti che detengono attività finanziarie all'estero.
  Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'IVAFE, a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell'imposta di bollo, con la norma in commento si intende apportare una duplice modifica al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011:

   con la lettera a) si stabilisce la misura – pari a quella dell'imposta di bollo (100 euro su base annua) – in cui si applica l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

   con la lettera b), invece, si stabilisce la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a quella prevista per l'imposta di bollo (14.000 euro).

Art. 135
Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

  Il comma 1 del presente articolo sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall'articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato.
  Con il comma 2 viene integralmente sostituito il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 119 del 2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio. La nuova disciplina permette l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti. Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  Le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni tributarie preso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate all'adozione di decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dell'AGID. Infine, si prevede che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l'udienza a distanza e quindi autorizzare l'ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto.
  Il comma 3 consente la ripartizione delle somme CUT relative al solo anno 2020, derogando ai criteri previsti dal comma 13 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che individuano le Commissioni tributarie cosiddette «virtuose». Tale regola appare coerente con le disposizioni emergenziali contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, che hanno disposto la sospensione delle udienze nel processo tributario e dei depositi dei provvedimenti giurisdizionali a partire dal 9 marzo 2020 e fino all'11 maggio 2020. Ne consegue che la ripartizione delle somme riferibili al corrente anno avverrà esclusivamente sulla base del numero di giudici tributari e di personale amministrativo in servizio nell'anno 2020.

Art. 136
Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

  L'articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.
  La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR dall'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge di bilancio per il 2017, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.
  Gli investimenti qualificati, infatti, sono composti da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché da prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese. Tra gli investimenti qualificati, quindi, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.
  Le disposizioni in commento prevedono, inoltre:

   un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento;

   limiti all'entità degli investimenti pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

  La disciplina in esame consente la costituzione del nuovo PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari. Gli investimenti qualificati di tale nuova tipologia di PIR, infatti, possono essere effettuati, oltre che tramite OICR aperti e contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, anche tramite FIA, quali, a mero titolo semplificativo: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito. In considerazione di tale circostanza, l'agevolazione prevista in favore degli ELTIF dall'articolo 36-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 è abrogata.
  La nuova disciplina viene inserita nell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale contiene le disposizioni relative agli investimenti qualificati per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2020.
  L'introducendo comma 2-bis, in particolare, contiene le disposizioni in materia di investimenti qualificati ed il limite di concentrazione sopra illustrati.
  Il successivo comma 2-ter prevede delle disposizioni specifiche per il caso di PIR costituito tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
  Il comma 2 del presente articolo modifica direttamente la legge di bilancio per il 2017, in particolare i commi 101 e 112 dell'articolo 1, relativi rispettivamente ai limiti all'entità dell'investimento e all'unicità del PIR.
  Come sopra accennato, i limiti all'entità dell'investimento, per il nuovo PIR, sono superiori a quelli previsti per il PIR ordinario.
  L'unicità del PIR va ora intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.
  Il comma 3 abroga l'articolo 36-bis del decreto-legge n. 34 del 2019.

Art. 137
Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

  La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, sono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.
  Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento:

   sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;

   sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Art. 138
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

  L'intervento normativo uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.
  Infatti, il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 683-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l'IMU il comma 779 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

Art. 139
Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19

  La disposizione mira a rafforzare le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  In questa prospettiva, al comma 1, primo periodo, si prevede che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stabiliscano per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendo, ove possibile, la fruizione online dei servizi stessi e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese nell'ottica di garantire maggiore liquidità al sistema economico nell'attuale congiuntura che si preannuncia molto sfavorevole.
  Per orientare ancora di più l'operato dell'amministrazione finanziaria verso le attività di promozione della tax compliance, la disposizione in commento dispone anche una parziale revisione dei meccanismi di incentivazione del personale dell'amministrazione finanziaria previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, per quello delle agenzie fiscali e dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In particolare, al comma 1, secondo periodo, è previsto che, a decorrere dalle attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale, si deroga al criterio ivi stabilito del maggior gettito incassato rispetto all'ultimo anno consuntivato e si tiene, invece, conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulate tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali.
  Analogamente, il terzo periodo del comma 1 dispone che anche per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, compreso quello derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle suddette convenzioni.
  Il comma 2 riporta, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 140
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

  Il comma 1 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.
  Il comma 2 interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2, prevedendo uno slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
  Le proroghe si rendono necessarie in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio il rispetto del termine del 1° luglio 2020 sopra citato.

Art. 141
Lotteria dei corrispettivi

  La norma introduce un differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi.
  La proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, poter trasmettere i dati della lotteria a partire dal 1° luglio 2020. Conseguentemente, si potrebbe creare confusione nei contribuenti che non comprenderebbero con immediatezza i motivi dell'impossibilità di partecipare alla lotteria per acquisti effettuati da taluni operatori, discriminando questi ultimi non per loro colpa ma per la situazione di emergenziale in corso e creando false aspettative dei cittadini che si ripercuoterebbero sull'efficacia della lotteria stessa.

Art. 142
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

  La norma in commento, nel modificare il comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, sostituito dall'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021. Il comma 1-bis del medesimo articolo 4 viene abrogato in quanto il riferimento alla bozza della dichiarazione annuale IVA, per la quale viene confermato l'avvio con riguardo alle operazioni IVA del 2021, è ora contenuto nel comma 1 dello stesso articolo 4.
  La modifica normativa si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che, in particolare, comporterà un ritardo nell'adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica approvato con provvedimento del 28 febbraio 2020, nonché – in capo agli esercenti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro – un probabile ritardo di adeguamento all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro il termine del 1° luglio 2020.

Art. 143
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

  La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.
  La proroga è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 144
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

  In considerazione degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, la norma proposta rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma proposta prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art. 145
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

  In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 146
Indennità requisizione strutture alberghiere

  La modifica della norma in oggetto non altera il contenuto sostanziale della stessa, ma solo l'aspetto procedurale. Consente infatti di effettuare immediatamente un primo ristoro in forma di acconto al proprietario il cui immobile è stato requisito, dilazionando però di quaranta giorni la corresponsione dell'importo definitivo per dar modo di operare nel modo più corretto possibile la stima da parte dell'Agenzia delle entrate del valore di mercato su cui si applica il parametro dello 0,42 per cento ai fini dell'indennità di requisizione.
  Si è aggiunto per chiarezza che il valore corrente di mercato deve riferirsi al 31 dicembre 2019, in analogia a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo, per evitare che i riferimenti di mercato corrente siano quelli potenzialmente alterati e fortemente instabili dei primi mesi del 2020, fortemente segnati dagli effetti della pandemia COVID-19.
  Inoltre, si è fatto riferimento, ai fini del calcolo del valore utile per determinare l'acconto ai moltiplicatori in uso per l'imposta di registro per due ragioni: 1) i moltiplicatori sono previsti anche per la categoria catastale «E», diversamente che per IMU e TASI; 2) i moltiplicatori per l'imposta di registro sono inferiori a quelli in uso a fini IMU e ciò consente di affermare che non si possono determinare situazioni in cui il saldo tra valore finale dell'indennità e acconto iniziale sia negativo, condizione che appesantirebbe la procedura amministrativa oltre ad avere, si ritiene, un impatto negativo nei rapporti con il soggetto il cui immobile è oggetto di requisizione.

Art. 147
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

  L'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (516.000 euro) per ciascun anno solare».
  A decorrere dall'anno 2014, detto limite è stato elevato a 700.000 euro dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.
  In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
  A tal fine, a decorrere dall'anno 2020 è elevato da 700.000 euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Art. 148
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

  Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e hanno sostituito, dal periodo d'imposta 2018, i precedenti studi di settore e parametri.
  La concreta applicazione del nuovo strumento, originariamente prevista per il periodo d'imposta 2017, è stata posticipata per effetto di una disposizione, contenuta nella legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ne ha previsto l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Tale proroga, come si legge nel disposto normativo e nelle raccomandazioni fornite dall'apposita commissione degli esperti nella riunione del 14 dicembre 2017, trae origine dall'esigenza di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari e, dunque, dalla volontà di sostituire integralmente i 193 studi di settore attraverso l'introduzione degli ISA, senza la previsione di un'annualità in cui siano presenti contemporaneamente gli indici per talune tipologie di attività e gli studi per altre attività.
  L'approvazione dei 175 ISA applicati a partire dal periodo d'imposta 2018 è avvenuta con la pubblicazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018.
  La norma è articolata in due commi.
  Al comma 1, riguardante i periodi d'imposta 2020 e 2021, è previsto un intervento che ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 (coronavirus) anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA.
  In particolare, è previsto che, attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica.
  È altresì previsto che, valutate le specifiche proposte della Commissione di esperti di cui all'articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.
  Inoltre, sono spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.
  Al comma 2, considerati, al contempo, le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Art. 149
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

  Il comma 1 dispone la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti indicati al comma 1 i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
  Il comma 3 statuisce la proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti individuati al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
  Il comma 4 prevede che la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.
  Il comma 5 introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
  I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.
  Al comma 6 viene previsto che gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili.
  Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.

Art. 150
Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

  La modifica normativa ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento.
  In base alla normativa vigente, la restituzione dovrebbe essere operata solo al lordo delle ritenute subite secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR, in base alla quale sono deducibili dal reddito complessivo «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
  Tuttavia, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore (cfr., ex multis: Cassazione, Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 19735; 12 giugno 2019, n. 15755; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).
  La modifica normativa, pertanto, attraverso l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 10 del TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis) del comma 1 del medesimo articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.
  Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione «senza limiti di importo» secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.
  La misura del 30 per cento è calcolata considerando che su una somma lorda di 100 sia stata applicata l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, attualmente prevista nella misura del 23 per cento, analogamente a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2016, per la determinazione dell'importo rimborsabile in capo al contribuente.
  Della restituzione delle somme in esame e dell'emersione del credito d'imposta sarà data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari.
  La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020.
  La norma prevede che sono fatti salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 151
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

  L'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha sospeso sino al 31 maggio 2020 tra gli altri i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori.
  Tra i termini sospesi rientrano anche quelli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 663 del 1972.
  Il comma 1 della norma differisce al 31 gennaio 2021 la fine del periodo di sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da COVID-19.
  Il comma 2 della norma dispone che il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (tre per l'ipotesi del comma 2-quinquies del medesimo articolo), degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione ha il fine di evitare che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella consapevolezza che l'esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima del 1° febbraio 2021.

Art. 152
Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

  Tenuto conto degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, sottrae le medesime somme al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.
  Viene altresì precisato che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla predetta data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 153
Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

  Tenuto conto degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 prevede, nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i «soggetti pubblici» di cui all'articolo 48-bis, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

Art. 154
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

  Tenuto conto del protrarsi dei gravi effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione introduce una serie di modifiche all'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.
  In particolare, la lettera a) differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione.
  La lettera b), invece, stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.
  La lettera c) sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 – che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della cosiddetta «rottamazione-ter» e del cosidetto «saldo e stralcio» in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, – e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la «tolleranza» di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018; ciò, per garantire la sicura acquisizione nell'anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.
  Infine, la lettera d), sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Art. 155
Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

  L'articolo è finalizzato ad assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate – Riscossione a garantirne l'equilibrio economico, gestionale e finanziario per l'anno 2020 e per i successivi 2021 e 2022 a fronte degli interventi normativi di sostegno per i contribuenti correlati alle misure introdotte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali misure emergenziali consistenti nella sospensione: dei termini per gli adempimenti; dei termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione da parte degli enti impositori; dei termini dei versamenti, che scadono nei periodi indicati dai relativi decreti, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, inclusi gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; delle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione; determinano una conseguente contrazione dei livelli di incasso e dei volumi di attivazione delle procedure di riscossione, che comportano una collegata contrazione della capacità finanziaria e dei ricavi dell'ente.

Art. 156
Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

  Al fine di far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale e all'imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, la norma proposta anticipa al 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'anno finanziario 2019. A tal fine la disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Conseguentemente l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre.

Art. 157
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

  In considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti indicati al comma 1 da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice.
  Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, il comma 1 prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) di cui al comma 2 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Il medesimo comma prevede che tale proroga operi per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Con la medesima finalità del comma 1, i commi 2 e 3 dispongono l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.
  Il comma 4 statuisce che per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non siano dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. Il comma 5 individua specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020.
  Il comma 6, infine, dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.
  La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione fa salvi anche i casi l'emissione dell'atto è funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

Art. 158
Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

  Al fine di garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l'avviso di accertamento, si introduce una disposizione la cui natura interpretativa è chiaramente indicata dal richiamo espresso all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  In particolare, si prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.
  Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza», prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

Art. 159
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

  La norma allarga la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo articolo 51-bis del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, anche in presenza del sostituto d'imposta.
  In particolare, l'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille.
  Lo stesso articolo 51-bis, ai commi 2 e 3, stabilisce che se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall'Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).
  Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale e il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese che potrebbe determinare anche l'impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del modello 730/2020 nella modalità «senza sostituto» anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Art. 160
Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

  La norma prevede la proroga del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
  La proroga è limitata temporalmente, considerato che il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie scadrebbe, in base alle vigenti disposizioni, a seconda della data degli eventi calamitosi, fra marzo e agosto 2021 (per effetto delle proroghe previste relativamente ai fabbricati ubicati nei comuni richiamati colpiti dal sisma nonché della sospensione connessa all'emergenza sanitaria disposta dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dall'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
  La proroga, fissata unitariamente al 31 dicembre 2021, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 161
Proroga del pagamento dei diritti doganali

  Per contenere con maggiore efficacia gli effetti negativi prodotti sul tessuto socio-economico nazionale dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di introdurre ulteriori misure di sostegno alla liquidità delle imprese, la proposta normativa è finalizzata a prorogare i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e la data del 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, senza applicazione di sanzioni e di interessi.
  La proposta di proroga del pagamento dei diritti doganali interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che rientrino nelle seguenti categorie:

   soggetti di cui articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

   soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile, n. 23.

  La proroga de qua attiene esclusivamente ai pagamenti in scadenza entro il 31 luglio 2020, ovverosia ai pagamenti che, anche eventualmente grazie alla dilazione di cui al citato articolo 79, scadono comunque entro tale data. Ne segue che il termine ultimo in cui verrebbero effettuati i pagamenti dei diritti doganali sarebbe, al massimo, quello di 60 giorni a partire dal 31 luglio 2020.
  Si precisa che il comma 1 indica l'ambito della proroga – pagamento dei diritti doganali oggetto dei conti di debito – mentre il comma 2 stabilisce i requisiti oggettivi e soggettivi per la relativa applicazione.
  Le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vengono rinviate ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 162
Rateizzazione del debito di accisa

  La modifica normativa è funzionale a permettere la concreta possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici; l'istanza prevede di modulare la richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni economiche in cui versa l'operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte dell'Agenzia.
  Per effetto delle modifiche apportate al comma 4-bis dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 con le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in esame, la disposizione risulta integrata di elementi che circoscrivono puntualmente le modalità di attuazione dell'istituto garantendo anche l'esaurimento del piano di rateizzazione nel medesimo esercizio finanziario di suo avvio. Assumendo carattere di autoesecutività, non si rende necessaria la previsione di norme di esecuzione per la sua applicazione. In tal senso la lettera c) dispone la soppressione del rinvio al decreto ministeriale per l'applicazione della norma.

Art. 163
Proroga in materia di tabacchi

  L'emergenza sanitaria da coronavirus ha generato problematiche di liquidità anche nel settore dei prodotti da fumo per i soggetti privati incisi dalle norme per le quali si propone la proroga dei termini. In particolare la norma prevede che la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020 possa essere prorogata al 31 ottobre 2020.
  La proroga non nasce tanto dall'aggravio fiscale in sé – per i prodotti in questione e in particolare per i tabacchi lavorati, i soggetti obbligati vendono ai rivenditori al dettaglio ad un prezzo già comprensivo degli oneri fiscali che quindi dovrebbero essere già acquisiti dal soggetto obbligato al riversamento – quanto dalla difficoltà eventuale di reperire liquidità; infatti le norme consentono già ordinariamente l'utilizzo di fidi e la situazione di emergenza, unitamente alla necessità di consentire il rifornimento degli esercizi di vendita, può aver condotto ad anticipazioni di cassa da parte dei soggetti obbligati con difficoltà di recupero delle somme e conseguentemente di pagamento del dovuto entro i termini previsti.

Art. 164
Valorizzazione del patrimonio immobiliare

  Nel processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare, si interviene sull'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per operare un chiarimento sull'ambito dei soggetti coinvolti, esteso a regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti.
  Il comma 2 si propone di razionalizzare le procedure di dismissione del patrimonio alloggiativo della Difesa, in particolare, con la proposta in esame si consente alla Difesa di alienare anche «in blocco» unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori rendendo più appetibile sul mercato «commerciale» la specifica offerta che sarà aperta direttamente a imprenditori del settore, ovvero a cooperative private.
  A tal proposito, si evidenzia che l'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 stabilisce che «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4», il quale attiene agli immobili appartenenti al demanio militare e del demanio culturale in consegna alla Difesa.
  Lo stesso Ministero, allo scopo di conseguire tale obiettivo, ha avviato l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate. In particolare, il decreto direttoriale 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 e successive varianti e integrazioni ha individuato 3.022 alloggi da alienare ai sensi del decreto legislativo. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
  Ad oggi, la maggior parte delle vendite è stata finalizzata a favore del personale della Difesa occupante gli alloggi stessi, mentre la vendita all'asta di quelli liberi si è dovuta necessariamente confrontare con un mercato immobiliare non sempre favorevole.
  La disposizione proposta si pone come strumento ulteriore per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa associata agli immobili della Difesa e si rende necessaria a causa della non completa efficacia dei meccanismi di vendita delle singole unità immobiliari. Quei meccanismi, che si sono scontrati con la congiuntura non particolarmente propizia per il mercato immobiliare, potrebbero essere affiancati da strumenti di vendita in blocco capaci, invece, di intercettare settori del mercato non interessati alla singola unità. Il driver che accompagna l'iniziativa è il cosiddetto «costo del non uso», cioè la consapevolezza del fatto che il patrimonio immobiliare di cui si tratta rappresenta un mero costo che assorbe risorse, destinate ad oneri manutentivi completamente improduttivi, che potrebbero indirizzarsi in maniera più proficua sulla restante parte di patrimonio immobiliare ancora pienamente funzionale alle esigenze operative delle FFAA.
  La semplificazione consentirà, da un lato, alle Forze armate di proseguire il già avviato programma.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

Capo I
GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Art. 165
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

  La disciplina contenuta nel capo I riprende quella del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, ormai scaduto, in materia di sostegno pubblico alla liquidità delle banche.
  Essa autorizza il MEF a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia e su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance «ELA»), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento della BRRD, dal regolamento sul Single Resolution Mechanism e dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l'articolato prevede che la garanzia sulle passività possa essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale.
  Le banche che hanno accesso alla garanzia devono rispettare le condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato per limitare le conseguenze sulla concorrenza nel mercato (pratiche commerciali e pubblicità). Esse inoltre possono essere tenute a presentare un piano di ristrutturazione volto a confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico.
  Gli strumenti finanziari di debito emessi dalle banche italiane e ammessi alla garanzia dello Stato devono soddisfare le caratteristiche previste dalle comunicazioni della Commissione europea per quanto riguarda, in particolare, l'emissione successiva all'entrata in vigore dello schema di garanzia, la durata e le altre caratteristiche finanziarie.
  Il corrispettivo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche è in linea con le comunicazioni della Commissione europea in materia.
  La possibilità di concedere la garanzia statale su operazioni di Emergency Liquidity Assistance (ELA) integra e completa gli strumenti a sostegno della liquidità bancaria in uno scenario caratterizzato da tensioni sui mercati della provvista bancaria (qual è quello presupposto dal presente decreto). Infatti, la garanzia prevista sulle passività di nuova emissione è finalizzata a consentire alle banche di disporre di strumenti generalmente accettabili dal mercato come collaterale per operazioni di raccolta. Peraltro, in situazioni estreme, le banche più fragili potrebbero comunque trovare difficoltà ad accedere al mercato indipendentemente dalla qualità del collaterale fornito a garanzia. In questa situazione, il ricorso alla liquidità di emergenza della Banca centrale potrebbe risultare, di fatto, l'unica opzione percorribile.
  La garanzia sul finanziamento di emergenza fornito dalla Banca centrale rappresenta uno strumento più flessibile per fronteggiare situazioni idiosincratiche in quanto è modulabile secondo le esigenze di liquidità specifiche delle banche in difficoltà, che possono modificarsi (aumentare o diminuire) con il passare dei giorni. Inoltre, considerato che il finanziamento di emergenza è normalmente erogato per un periodo molto breve, la concessione di questa forma di garanzia presenta rischi minori per lo Stato.

Art. 166
Condizioni

  La concessione della garanzia dello Stato, di cui all'articolo 165, su passività delle banche con sede legale in Italia, è effettuata sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca d'Italia che deve tener conto anche di eventuali prove di stress effettuate nei sei mesi antecedenti la richiesta di garanzia. La garanzia può essere concessa anche se la banca, avente comunque patrimonio netto positivo, ha urgente bisogno di sostegno della liquidità. In ogni caso, la banca che ottiene la garanzia non deve abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi.

Art. 167
Rinvio al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

  La norma contiene una clausola di chiusura in forza della quale, per quanto non espressamente previsto dagli articoli 165 e 166 del decreto, si applica il capo I del decreto-legge n. 237 del 2017.

Capo II
REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Art. 168
Ambito di applicazione

  La disciplina contenuta in questo capo mira a consentire l'ordinata uscita dal mercato degli intermediari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa mediante il ricorso allo strumento, disciplinato dal testo unico bancario, della cessione delle attività e passività ad altre banche dotate di idonee risorse organizzative e patrimoniali. A questo fine è previsto il supporto di risorse pubbliche, da impiegare in coerenza con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, dirette, tra l'altro, a limitare al minimo gli aiuti.
  In linea con la disciplina sugli aiuti di Stato sono individuate le condizioni per l'intervento pubblico, rappresentate dall'avvio della liquidazione coatta amministrativa (lca) dell'intermediario e dall'esigenza di supportare la cessione di attività e passività con risorse pubbliche. È previsto, in particolare, che l'intervento pubblico possa essere effettuato solo con riguardo a banche (diverse dalle banche di credito cooperativo) in liquidazione coatta amministrativa con attività totali pari o inferiori a 5 miliardi di euro.

Art. 169
Sostegno pubblico

  In linea con la disciplina sugli aiuti di Stato sono individuate le condizioni per l'intervento pubblico, rappresentate dall'avvio della liquidazione coatta amministrativa (lca) dell'intermediario e dall'esigenza di supportare la cessione di attività e passività con risorse pubbliche. È previsto, in particolare, che l'intervento pubblico possa essere effettuato solo con riguardo a banche (diverse dalle banche di credito cooperativo) in liquidazione coatta amministrativa con attività totali pari o inferiori a 5 miliardi di euro. Le misure adottabili dallo Stato a sostegno dell'operazione sono rappresentate da: la trasformazione in credito d'imposta delle cosiddette DTA (deferred tax assets), anche laddove non iscritte nel bilancio della banca posta in lca, il rilascio di garanzie, la fornitura all'Acquirente di contributi a fondo perduto
  Ai fini dell'adozione di tali misure è richiesto il rispetto di alcune condizioni riferite all'acquirente del compendio aziendale trasferito e all'operazione stessa di trasferimento. In particolare, per limitare al minimo il supporto pubblico è previsto che l'acquirente sia individuato attraverso una procedura aperta, non discriminatoria e competitiva e che siano applicate misure di condivisione degli oneri a carico degli azionisti e dei creditori subordinati, secondo quanto previsto dalla disciplina europea. Per assicurare la sostenibilità dell'operazione, l'acquirente deve essere autorizzato allo svolgimento dell'attività bancaria e di altre attività soggette a riserva svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa e deve essere in grado di integrare il compendio aziendale acquisito senza ripercussioni negative sulla propria dotazione di fondi propri e sulla propria redditività. È previsto infine che l'offerta d'acquisto contenga gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato nonché gli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'acquirente dopo l'acquisizione.
  Sono da ultimo descritte le modalità operative da adottare per la concessione del sostegno. È previsto in particolare che il credito di regresso dello Stato sia pagato dalla liquidazione coatta amministrativa con preferenza rispetto ad ogni altro credito ad eccezione di quelli prededucibili.

Art. 170
Cessione del compendio

  L'acquirente del compendio è individuato attraverso una procedura aperta, non discriminatoria e competitiva con condivisione degli oneri a carico degli azionisti e dei creditori subordinati, secondo quanto previsto dalla disciplina europea. Per assicurare la sostenibilità dell'operazione, l'acquirente deve essere autorizzato allo svolgimento dell'attività bancaria e di altre attività soggette a riserva svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa e deve essere in grado di integrare il compendio aziendale acquisito senza ripercussioni negative sulla propria dotazione di fondi propri e sulla propria redditività. È previsto che l'offerta d'acquisto contenga gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato nonché gli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'acquirente dopo l'acquisizione.

Art. 171
Concessione del sostegno

  Prevede le modalità operative da adottare per la concessione del sostegno. È previsto in particolare che il credito di regresso dello Stato sia pagato dalla liquidazione coatta amministrativa con preferenza rispetto ad ogni altro credito ad eccezione di quelli prededucibili.

Art. 172
Altre disposizioni

  Prevede che le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessione di rami di azienda.

Art. 173
Relazioni alla Commissione europea e alle Camere

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta annualmente alla Commissione europea una relazione annuale sugli aiuti concessi alle banche in difficoltà.

Art. 174
Disposizioni di attuazione

  È data facoltà al Ministero dell'economia e delle finanze di emanare disposizioni di attuazione del presente capo.

Art. 175
Disposizioni finanziarie

  Si provvede agli oneri derivanti dal presente titolo.

TITOLO VIII
MISURE DI SETTORE

Capo I
MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA

Art. 176
Tax credit vacanze

  Il comma 1 riconosce, per servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, un credito, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.
  Il comma 2 prevede che il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
  I commi 3, 4, 5 e 6 disciplinano l'attuazione della misura, con riguardo alle condizioni poste a pena di decadenza, alle modalità di cessione del credito e di recupero delle somme in caso di uso indebito da parte del beneficiario. In particolare, quanto alle condizioni prescritte a pena di decadenza, il comma 3 prevede che: 1) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il comma 4, invece, dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Il comma 5 prevede che lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Si dispone inoltre che, accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti. All'Agenzia delle entrate è demandato il compito di provvedere al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. Il comma 6 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo, anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
  Il comma 7 reca la copertura finanziaria.

Art. 177
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

  La norma prevede l'esenzione dalla prima rata relativa all'anno 2020 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli stabilimenti termali, nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. Per il ristoro ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020, ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 178
Fondo turismo

  Il comma 1 è finalizzato a sostenere forme di investimento rivolte all'acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili aventi finalità turistiche, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di società di gestione del risparmio. A tal fine nello stato di previsione del Mibact è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa sono demandate ad apposito decreto interministeriale Mibact adottato di concerto con il Mef.
  Il comma 2 reca la copertura finanziaria.
  Il comma 3 prevede che il Fondo sia incrementato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante riduzione del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con riferimento alle risorse già assegnate – con le delibere del CIPE n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017 – al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 179
Promozione turistica in Italia

  Al comma 1 viene istituito un apposito fondo grazie al quale potranno essere realizzate iniziative finalizzate alla promozione del turismo in Italia e incentivare i flussi turistici sul territorio nazionale. Un decreto ministeriale determinerà i soggetti destinatari delle risorse e le relative modalità di assegnazione. Per il «Fondo per la promozione del turismo in Italia» si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  La lettera a) provvede ad aggiornare la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'ente, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, lasciando immutate le disposizioni concernenti il Presidente. Si prevede, in particolare, che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Si prevede inoltre che il Consiglio nomini un amministratore delegato, scelto tra i propri componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. L'integrazione della composizione dell'organo si rende opportuna al fine di consentire una maggiore rappresentatività dei soggetti interessati, adeguata alle competenze dell'Agenzia e alle connesse esigenze organizzative, assicurando maggiore efficienza nel rapporto tra funzioni d'indirizzo e funzioni di gestione. Viene altresì definita la modalità di nomina e la composizione del Collegio dei revisori. Conseguentemente la lettera b) sopprime il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, in quanto non più attuale a seguito delle modifiche introdotte in materia di composizione del consiglio di amministrazione.
  Il comma 2 prevede i termini di nomina e di adeguamento statutario dell'ENIT.
  Il comma 3 reca le necessarie coperture finanziarie.

Art. 180
Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

  Il comma 1 istituisce nel 2020, presso il Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro per ristorare parzialmente i comuni per le minori entrate dovute alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il comma 2 rimette la ripartizione del Fondo ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
  Il comma 3 inserisce il comma 1-ter nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, che prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché del contributo di soggiorno applicabile nel comune di Roma e nei comuni capoluogo di provincia che abbiano rilevato presenze turistiche 20 volte superiori al numero di residenti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La responsabilità è riferita anche ad ogni altro adempimento previsto da leggi o regolamenti. Nell'ambito del medesimo comma 1-ter è disposta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta e del contributo di soggiorno nella misura di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
  La stessa norma sanzionatoria, determinata secondo le misure di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, e lo stesso diritto di rivalsa vengono introdotti, dal comma 4, anche nell'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di equiparare, sotto tali profili, il regime delle locazioni brevi e dei soggetti che ne incassano i canoni o i corrispettivi, disciplinato dall'articolo su cui si interviene, a quello delle strutture ricettive e dei loro gestori.

Art. 181
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

  La norma prevede una misura di sostegno per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a far data dalla riapertura delle attività. Gli esercenti tali attività, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono perciò temporaneamente esonerati (a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In particolare, in relazione alla TOSAP, prevista dall'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è stata abrogata dall'articolo 1, comma 847, della legge n. 160 del 2019. Tuttavia, tale abrogazione è stata sospesa, per tutto il 2020, dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.
  Il comma 2 introduce misure di semplificazione in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.
  Il comma 3 esonera gli esercenti le attività di cui al comma 1 dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione culturale e paesaggistica di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché funzionali all'attività delle imprese di pubblico esercizio.
  Il comma 4 prevede la disapplicazione, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 del limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Quest'ultima norma dispone che le opere destinate a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee siano immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.
  Il comma 5 prevede le modalità di ristoro, per i comuni, del mancato introito della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.
  Il comma 6 dispone sugli oneri.

Art. 182
Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

  Il comma 1 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di contributi a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator in considerazione dei danni subiti a causa delle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso ai contributi.
  Il comma 2 è finalizzato a integrare la portata applicativa delle norme già vigenti in materia per gli operatori economici che esercitano la propria attività avvalendosi di beni del demanio marittimo. Si prevede, in particolare, al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e che gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. L'ultimo periodo stabilisce che la disposizione non si applica in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
  Il comma 3 indica le coperture necessarie all'onere derivante dal comma 1.

Art. 183
Misure per il settore cultura

  La norma prevede diverse misure destinate al sostegno del settore culturale.
  Il comma 1 modifica l'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, incrementando (lettera a)) la dotazione del Fondo per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da 130 a 245 milioni di euro. La lettera b) si limita a riformulare l'attuale previsione del comma 2 dell'articolo 89 al fine di chiarire che i decreti attuativi possono essere più di uno. La lettera c) prevede che il Fondo di cui al comma 1 sia incrementato per l'anno 2021 nella misura di 50 milioni di euro a valere su quota delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già assegnate con le delibere del CIPE n. 3 del 2016, n. 100 del 2017 al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  Il comma 2 istituisce un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, per il sostegno al settore delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra gli operatori del settore sono rimesse a uno più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  Il comma 3 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. La somma è assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  Il comma 4 prevede per il 2020 e per il 2021, stante la sospensione delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, che la quota del FUS sia ripartita sulla base della media delle percentuali assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
  Il comma 5 prevede un anticipo del contributo del FUS in favore degli organismi, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, finanziati a valere sul Fondo per il triennio 2018-2020, pari all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo saranno stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto delle attività effettivamente svolte nell'anno 2020 a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.
  Il comma 6 prevede che gli organismi dello spettacolo dal vivo, decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.
  Il comma 7 prevede, al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta ivi previsti e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III (contributi automatici), IV (contributi selettivi) e V (attività di promozione cinematografica e audiovisiva) del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220.
  Il comma 8, in considerazione della impossibilità di procedere alle iniziative previste per il 2020 a causa dell'epidemia da COVID-19, prevede un differimento dei termini all'anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma. Allo stesso tempo la disposizione prevede che le procedure in corso per l'attribuzione del titolo di «Capitale italiana per la cultura per l'anno 2021» si intendono riferite all'anno 2022.
  Il comma 9 estende la misura del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto Art bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.
  Il comma 10 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  Il comma 11 modifica l'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, viene riconosciuta la possibilità di emettere il voucher in luogo del rimborso fino al 30 settembre 2020, viene estesa a 18 mesi la validità dei voucher stesso, specificando che l'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
  Il comma 12 reca le necessarie coperture finanziarie.

Art. 184
Fondo cultura

  La disposizione del comma 1 è finalizzata a sostenere forme di investimento per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, mediante l'istituzione di un apposito fondo di investimento presso il MIBACT con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e demanda a un decreto interministeriale MiBACT-MEF la definizione di modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
  Il comma 2 prevede che la dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile.
  Ai sensi del comma 3, sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza.
  Il comma 4 prevede che una quota delle risorse possono essere destinate al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e che tale fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni.
  Il comma 5 reca le coperture finanziarie.
  Il comma 6 stabilisce che il fondo di cui al comma 1 sia incrementato nella misura di 50 milioni di euro nell'anno 2021 mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già assegnate con le delibere del CIPE n. 3 del 2016, n. 100 del 2017 al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 185
Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

  Le disposizioni del presente articolo sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell'ente IMAIE. Si dispone, a tal fine, con modalità articolate secondo le diverse fasi della procedura di liquidazione, che l'eventuale residuo attivo sia versato all'entrata del bilancio dello Stato ai fini del successivo trasferimento allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Capo II
MISURE PER L'EDITORIA

Art. 186
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

  Il perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando – in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l'anno in corso – un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive), che pure stanno svolgendo un'indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto.
  Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 20202, n. 18 (cosiddetto decreto-legge cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.
  Oggi, le mutate condizioni economiche di contesto impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese.
  A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta.
  Il tetto di spesa per l'anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

Art. 187
Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

  La norma è orientata a introdurre per l'anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.

Art. 188
Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

  La norma è orientata a introdurre, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria.
  In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.
  Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.
  L'agevolazione non è comunque cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa.
  Inoltre, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010.

Art. 189
Bonus una tantum edicole

  Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 – in quanto attività economiche ammesse alla prosecuzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 – le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati.
  Nello stesso periodo, secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalai d'Italia (SI.NA.GI.), i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30 per cento con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70 per cento, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute.
  La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria.
  A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
  Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.
  Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.

Art. 190
Credito d'imposta per i servizi digitali

  Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
  Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d'imposta, sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relative agli eventuali casi di indebita fruizione.
  Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Art. 191
Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria

  La norma è volta a limitare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale delle imprese beneficiarie dei contributi diretti all'editoria, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, alla sola fase di pagamento del saldo del contributo, in considerazione della situazione di difficoltà economica e gestionale in cui si trovano tali imprese nell'attuale periodo di emergenza sanitaria.
  Il pagamento del contributo diretto in favore delle imprese editoriali è infatti articolato in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ognuno dei due pagamenti si prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale.
  Pertanto, al fine di garantire il regolare pagamento, entro il termine di legge del 31 maggio, del primo rateo del contributo diretto all'editoria in favore delle imprese editoriali beneficiarie, la presente norma dispone la disapplicazione, per la sola annualità 2019, della disposizione (di cui all'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70) che prevede in quella sede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale ai fini dell'erogazione degli importi. Rimane comunque operativa la suddetta verifica al momento del saldo del contributo, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 11.

Art. 192
Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI

  La disposizione proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 –il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, di cui all'articolo articolo 16-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019, entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate.
  Le sopravvenute esigenze e priorità imposte alle medesime amministrazioni dal perdurare dell'emergenza sanitaria hanno di fatto precluso l'avvio delle attività del Tavolo tecnico, a tutt'oggi riunitosi solo una volta, in sede di primo insediamento.
  La proroga del termine si rende pertanto necessaria al fine di garantire l'effettivo svolgimento della procedura di riequilibrio finanziario dell'Istituto, per come già delineata dalla legislazione vigente.
  Pertanto, risulta contestualmente sospesa fino alla stessa data, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994.

Art. 193
Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga

  La disposizione è orientata a disciplinare espressamente, per il personale giornalistico iscritto alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), le modalità di accreditamento della contribuzione figurativa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto-legge cura Italia), ai lavoratori dipendenti delle imprese che accedono alla cassa integrazione in deroga ai sensi del medesimo articolo 22.
  In particolare, al fine di garantire che dall'eventuale applicazione ai giornalisti della disciplina della cassa integrazione in deroga con causale «COVID-19» non derivi alcuna penalizzazione previdenziale per i suddetti lavoratori, la norma dispone l'accreditamento diretto presso l'INPGI dei contributi figurativi ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 20202, n. 18. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti. Entro il mese successivo, l'INPGI presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.

Art. 194
Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

  La norma è orientata a prorogare di sei mesi – dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 – la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.
  Tale proroga è funzionale a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di informazione primaria per le amministrazioni centrali dello Stato, anche a fronte delle sopravvenute esigenze e priorità imposte dal perdurare dell'emergenza.
  Allo stato, infatti, non può ritenersi assicurato il completamento, entro i termini previsti dalla legislazione vigente delle procedure di affidamento dei suddetti servizi.
  Allo stesso modo non appare possibile prevedere, nel perdurare dell'emergenza sanitaria, il perfezionamento entro lo stesso termine di una nuova disciplina legislativa che – previa verifica della compatibilità con il diritto dell'Unione europea – stabilisca nuove modalità per l'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa, anche diverse dalla procedura competitiva, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione, che a tutt'oggi non adottano procedure competitive per l'affidamento dei servizi di agenzia di stampa.

Art. 195
Fondo emergenze emittenti locali

  Le emittenti radiotelevisive locali, a seguito dell'emergenza coronavirus, stanno registrando un tracollo degli investimenti pubblicitari, che sono sempre le prime voci di spesa soggette a taglio, da parte delle aziende durante le situazioni di crisi. Tali disdette risultano ancor più motivate dal fatto che gli esercizi commerciali e la quasi totalità delle piccole aziende sono chiuse. In questo caso un massiccio ricorso alla cassa integrazione per il settore radiotelevisivo locale, oltre ad oneri per lo Stato, comporterebbe il venir meno del servizio informativo locale che, nell'attuale situazione emergenziale, risulta quanto mai di interesse generale. L'utilità di tale servizio, mai come in questo momento, è riconosciuta dagli stessi cittadini nonché dalle autorità locali, come comprovato dalla sorprendente impennata degli indici di ascolto del comparto, anche dovuta all'eccezionale incremento del livello produttivo dei programmi informativi territoriali.
  La norma ha lo scopo di prevedere uno stanziamento fondo aggiuntivo per le emittenti locali che, in questo momento, sono in prima linea nell'informazione di emergenza e a garantire che sia veicolata l'informazione riguardante l'emergenza COVID-19 dell'autorità governativa nazionale, del Parlamento e della protezione civile, all'interno degli spazi informativi delle emittenti locali stesse.

Capo III
MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Art. 196
Interventi a favore delle imprese ferroviarie

  La proposta normativa di cui al comma 1, al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, cui è conseguita una drastica riduzione dei servizi ferroviari – sia realizzati a condizioni di mercato sia oggetto di committenza pubblica – prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale pari a 115 milioni di euro. Tale indennizzo è finalizzato a compensare parzialmente il gestore dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 a causa dei mancati pedaggi.
  Per le medesime ragioni, la proposta di cui al comma 2 stabilisce che, per il periodo compreso dal 10 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, non è dovuto.
  Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario, il comma 3 stabilisce che il medesimo canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per il periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è, invece, determinato:

   a. pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;

   b. pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci.

  Il comma 4 stabilisce che canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
  Il comma 5 stabilisce che il residuo dello stanziamento di cui al comma 3 è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
  Il comma 6 reca l'onere complessivo e il riferimento alla copertura finanziaria della disposizione.

Art. 197
(Ferrobonus e Marebonus)

  Il comma 647 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato il MIT a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. Tali progetti devono riguardare l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  Il comma 648 dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015 prevede per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.
  In considerazione della riduzione dei traffici merci, conseguente alle misure di contenimento COVID-19, e della necessità di incentivare la catena di trasporto intermodale, decongestionando la rete viaria, il comma 1 della presente disposizione prevede, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  Al comma 2, per le medesime finalità, viene autorizzata, in relazione alla misura di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, una spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Art. 198
Istituzione fondo compensazione danni settore aereo

  La crisi delle aerolinee è riconosciuta a livello mondiale. È riconosciuta, altresì, come necessaria una rapida ripartenza del traffico aereo non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza sanitaria.
  La proposta normativa prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato a ristorare i danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'ENAC, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, per i danni subiti dalla riduzione dei traffici determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19.
  Costituisce condizione necessaria per l'accesso al fondo l'applicazione da parte degli operatori ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 del 5 ottobre 2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, di trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 199
Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

  La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, è finalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali.
  In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre, fino all'azzeramento, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.
  Detta riduzione può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, esclusivamente in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, esclusivamente in favore dei concessionari che che dimostrino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.
  Al comma 1, lettera b), per salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e la fornitura di lavoro temporaneo e far fronte alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19 – si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione, al soggetto fornitore di lavoro temporaneo portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  Al comma 2 si prevede, alla luce del carattere esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, attualmente compromessa dall'emergenza COVID-19, che le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, siano prorogate di due anni. La disposizione fa salvo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che già prevede tale facoltà per l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020.
  Sempre al fine di contrastare le conseguenze negative derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, al comma 3, lettera a), si prevede che la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto, sia prorogata di 12 mesi.
  Parimenti, al comma 3, lettera b), si prevede che la durata delle concessioni rilasciate in ambito portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto, è prorogata di 12 mesi.
  Tali disposizioni estendono di un anno la durata di tutte le concessioni di aree in ambito portuale, sia per il settore passeggeri e merci (il cui flusso ha subìto una drastica riduzione, soprattutto nell'ambito crocieristico), sia per il settore della cantieristica navale (settore anch'esso in sofferenza per contrazione dell'economia di mercato), nonché per quelle turistico ricreative, anche per mantenere e/o ristabilire un equilibrio con i piani economico-finanziari che assistono le concessioni in essere.
  Al comma 3, lettera c) si prevede l'estensione di dodici mesi delle concessioni di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione. Il dispositivo si applica a quelle attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto e ciò anche in considerazione del fatto che, tra gli elementi da porre a base di gara, c'è il fatturato recente e il numero delle prestazioni eseguite dal concessionario «uscente». Con la drastica riduzione dei traffici dovuti all'attuale emergenza, rappresenta una criticità per le Autorità marittime, che operano quali stazioni appaltanti, calcolare in modo coerente il fatturato delle società concessionarie che rappresenta uno degli elementi essenziali per l'impostazione della gara e la determinazione dell'offerta.
  Il comma 4 della disposizione prevede che la proroga disposta dalle lettere a) e b) del comma 3 non si applichi alle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
  Al comma 5 si prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
  Tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, si intendono escluse dal credito d'imposta le sole classi del Codice ATECO 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio.
  Si ritiene necessario chiarire che, tra le attività incentivabili all'interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo fondamentale l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all'innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il codice 52. «MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI». Al riguardo si evidenzia che il citato regolamento (UE) n. 651/2014 chiarisce che per «settore dei trasporti» si intende: «trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi».
  Più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

   a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

   b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

   c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale.

  Tale classificazione viene ripresa nel nostro ordinamento dall'ISTAT con ATECO 2007.
  Con la seguente proposta emendativa, pertanto, si intende chiarire che il codice ATECO «52. MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI» rientra nell'applicazione dell'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  Il comma 6 prevede, al fine di mitigare le conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.
  Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, il comma 7 prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:

   a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

   b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.

  Il comma 8 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7.
  La disposizione di cui al comma 9 prevede, al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, che fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
  La disposizione di cui al comma 10 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020.

Art. 200
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

  La proposta emendativa prevede interventi per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico.
  Il comma 1 prevede, pertanto, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre, il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 252 del presente decreto.
  Il comma 2 stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo l'adozione di apposito decreto.
  Il comma 3 prevede di conseguenza che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
  Al comma 4 si prevede, al fine di sostenere il comparto del trasporto pubblico locale, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria in atto che ha determinato una forte riduzione dei relativi introiti da bigliettazione e dal trasporto per gite scolastiche, l'erogazione alla regioni in unica soluzione, entro la data del 30 giugno 2020, al netto delle eventuali quote già erogate, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in deroga alle tempistiche di erogazione previste dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L'articolo 27, comma 4, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni, con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. L'articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando il citato articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha infatti precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere da gennaio 2018. Per l'anno 2019, ad esempio, il decreto n. 82 del 5 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto che al pagamento delle quote assegnate ad ogni singola regione si provvedesse mediante ordini di pagamento da effettuarsi con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo.
  Il comma 5, per ridurre i tempi procedurali di erogazione del residuo 20 per cento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevede che la ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo medesimo, sia effettuata applicando le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, come successivamente modificato ed integrato, fermo restando quanto disposto al comma 2-bis dello stesso articolo 27, come modificato dall'articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
  Il comma 6 prevede che le stesse imprese di trasporto, che, malgrado la rilevante riduzione del servizio disposta a seguito delle misure di contenimento, continuano a dover far fronte ai costi fissi connessi, tra l'altro, al personale ai fornitori e al mantenimento in efficienza del materiale rotabile, ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio, entro il 31 luglio 2020, un anticipo di cassa non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020.
  Con il comma 7 sono introdotte misure che, tenendo conto delle criticità derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, consentono di garantire una più tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti, sospendendo temporaneamente alcune disposizioni vigenti. In primo luogo le attuali difficoltà finanziarie delle regioni, degli enti locali e delle imprese esercenti i servizi che perdureranno anche nella fase successiva a quella emergenziale non consentono di dare attuazione alla previsione di un cofinanziamento a loro carico nel rinnovo del parco autobus. Per evitare, quindi, il possibile blocco degli investimenti sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l'obbligo di un cofinanziamento, condividendo le specifiche richieste della Conferenza delle regioni e dell'ANCI. Per analoghe ragioni appare molto complesso attuare nel breve periodo il rinnovo del parco rotabile con modalità di alimentazione alternativa, che presuppongono rilevanti interventi di carattere infrastrutturale sul territorio. Di conseguenza, si propone di sospendere le disposizioni sulle modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 30 giugno 2021, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile più efficace nelle circostanze attuali. Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l'acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 30 giugno 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing.
  Il comma 8 si propone di destinare fino al 30 giugno 2021 una quota, nel limite massimo del 5 per cento, delle risorse stanziate per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante. Al contempo, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con enti pubblici di ricerca o istituti universitari, promuova uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.
  Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1.

Art. 201
Incremento Fondo salva-opere

  Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», all'articolo 47 ha previsto il cosiddetto «Fondo salva opere» nonché le disposizioni generali per l'accesso al Fondo. Il Fondo prevede uno stanziamento di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.
  La proposta normativa, al fine di ridurre l'impatto economico derivante dal diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività imprenditoriali connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e conseguentemente sui lavoratori impegnati nello svolgimento della attività, nonché al fine di garantire il rapido completamento delle stesse opere, prevede un incremento della dotazione del Fondo previsto all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 di 40 milioni per l'anno 2020.
  A tal fine si evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019 intitolato «Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere», risultano presentate entro i termini indicati dal decreto dirigenziale n. 16861 del 19 dicembre 2019 domande di accesso al fondo, da parte dei creditori di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 47 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore) per complessivi 82 milioni di euro a fronte dei 45 milioni attualmente disponibili e stanziate per soddisfare detti operatori economici.
  Il comma 2 prevede che, ai fini del pagamento nei confronti dei creditori di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non procede alle verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali, né all'espletamento della procedura di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Art. 202
Trasporto aereo

  In ragione dell'evoluzione della situazione di mercato e della conseguente necessità di un intervento ambizioso, nonché alla luce delle misure annunciate da altri paesi europei, è necessario rivedere in modo strutturale le misure adottate con l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e rilancio che occorre perseguire, mantenendo gli emendamenti apportati dal Parlamento in sede di conversione in legge del citato decreto-legge.
  La norma pone l'enfasi sulla costituzione della nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, e sugli obiettivi di sviluppo e rilancio che essa dovrà perseguire.
  L'ambizione industriale della nuova iniziativa viene fondata su tre pilastri:

   1) il piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, inclusivo di strategie di prodotto, che la nuova società dovrà predisporre senza indugio;

   2) la possibilità per la nuova società di costituire società controllate o partecipate al fine di gestire in modo efficiente e flessibile i singoli rami d'azienda, in aderenza alle regolamentazioni di settore, e, soprattutto, di dare luogo a partnership industriali e commerciali e anche ad alleanze strategiche, per settore e/o prodotto. In tale contesto di novità e ambizione industriale, la società è autorizzata ad acquisire rami d'azienda da società anche in amministrazione straordinaria e a trattativa diretta;

   3) la dotazione patrimoniale significativa della nuova società, che traduce l'ambizione e la novità dell'iniziativa in una base finanziaria concreta e coerente.

  La norma quindi disciplina le modalità di costituzione della nuova società, rinviando allo strumento più flessibile e rapido, ossia il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione degli elementi essenziali della società. La norma prevede che tale decreto sia adottato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, come approvato dal Parlamento in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020.

Art. 203
Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

  L'articolo introduce per i vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano, destinatari di concessioni e autorizzazioni amministrative nonché sottoposte alla vigilanza dell'ENAC, l'obbligo di applicare al personale medesimo, di volo e di terra, trattamenti retributivi non inferiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  Fatta salva la libertà dei vettori e delle imprese del settore di aderire ai contratti collettivi nazionali, si stabilisce quindi che tale libertà non possa comportare, quanto ai minimi, l'applicazione di trattamenti retributivi più sfavorevoli in danno dei lavoratori.
  Questa previsione costituisce, nello specifico ambito del trasporto aereo, un punto di equilibrio tra la libertà economica, compresa quella di stabilimento, delle imprese del settore e il rispetto del nucleo irriducibile dei diritti sociali dei lavoratori. Un punto di equilibrio assicurato dall'applicazione di un trattamento nazionale minimo e non discriminatorio, in grado di scongiurare e porre fine a fenomeni di concorrenza sleale legati al dumping sociale.
  L'effettività dell'obbligo, di rispettare comunque i minimi salariali, è assicurata, oltre che attraverso gli ordinari strumenti e rimedi giuslavoristici, in occasione del rilascio e ai fini della conservazione dei titoli amministrativi che permettono di esercitare l'attività di trasporto aereo sul territorio italiano. Titoli che non potranno più essere rilasciati o conservati laddove il gioco concorrenziale tra i diversi operatori abbia ad oggetto anche il trattamento minimo salariale.
  Nel caso in cui l'attività sia invece svolta sulla base di un regime amministrativo non italiano, non potendosi prevedere il venir meno dei relativi titoli autorizzatori o concessori, il rispetto della misura è affidato invece all'effetto di deterrenza assicurato dal meccanismo sanzionatorio disciplinato ; si prevede quindi che l'ENAC sanzioni gli operatori che violino l'obbligo di assicurare il trattamento minimo ovvero l'obbligo di adeguare il trattamento sinora applicato ove difforme.

Art. 204
Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo

  L'attuale normativa prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.
  La proposta normativa, per far fronte ad esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2021, che il 50 per cento delle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, siano destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Art. 205
Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

  La disposizione prevede la proroga, fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio 2021, della Convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti in scadenza il 18 luglio 2020, stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione – CIN S.p.A. in data 18 luglio 2012, ad esito dell'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per la cessione del ramo d'azienda di Tirrenia S.p.a. in A.S., e successivamente modificata con accordo del 7 agosto 2014, approvata con decreto interministeriale n. 361 del 4 settembre 2014.
  La misura è necessitata dal fatto che la diffusione del contagio da COVID-19 si è verificata mentre erano (e sono tuttora in corso) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le procedure di analisi previste dall'articolo 4 del citato regolamento CEE e dalla delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. n. 22/2019 del 13 marzo 2019 propedeutiche alla definizione delle esigenze di servizio pubblico ed alla verifica, attraverso la consultazione del mercato, della possibilità che dette esigenze possano essere soddisfatte senza alcun ricorso a misure di intervento pubblico ovvero, in subordine, attraverso il ricorso alle misure meno restrittive per la concorrenza in un'ottica di proporzionalità dell'intervento.
  I gravi effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi – soprattutto nei segmenti estivi generalmente più profittevoli – possono senz'altro inficiare gli esiti delle analisi in corso se solo di considera che la consultazione degli operatori presenti sul mercato potrebbe fornire risultati distorti, condizionati dal crollo della domanda e dei ricavi dell'imminente stagione estiva 2020, verosimilmente destinato a protrarsi anche nel corso del 2021 fino alla cessazione definitiva dello stato di emergenza e delle sue conseguenze psicologiche sugli utenti dei servizi marittimi.
  La consultazione del mercato finalizzata alla revisione dei servizi marittimi di continuità territoriale nel contesto specifico dell'emergenza in corso potrebbe fornire dati di benchmark fuorvianti, incompatibili con la durata verosimilmente lunga di una nuova convenzione (o eventuali obblighi di servizio pubblico orizzontali di analogo contenuto) ed implicare un maggior esborso per l'erario rispetto a quanto riconosciuto oggi a C.I.N. sulla base della convenzione in vigore.
  In definitiva, non appaiono sussistere allo stato le condizioni affinché l'organizzazione dei servizi possa beneficiare del massimo grado di concorrenza espresso dal mercato. Appare opportuno pertanto prorogare l'attuale convenzione fino a quando le condizioni di domanda e offerta dei servizi, con la conclusione dell'emergenza e la normalizzazione dei flussi di traffico, torneranno a regimi ordinari.

Art. 206
Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017

  Le tratte autostradali A24 ed A25 Roma l'Aquila Teramo e diramazione Torano – Pescara sono attualmente gestite in regime di concessione dalla società Strada dei Parchi S.p.A. sulla base della convenzione, sottoscritta a seguito di procedura di gara, con l'allora concedente ANAS S.p.A. in data 20 dicembre 2001.
  Tale convenzione è stata aggiornata con l'Atto Aggiuntivo sottoscritto con ANAS S.p.A. in data 18 novembre 2009.
  A seguito degli eventi sismici verificatisi nell'anno 2009 nel 2016 e nel 2017 si sono resi necessari interventi di adeguamento autostradale finalizzati prevalentemente alla messa in sicurezza dei viadotti e alle ulteriori misure previste dalle norme intervenute.
  La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.
  In particolare, al comma 1, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che per lo svolgimento di tale attività, al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore al trattamento economico di un'unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
  Al comma 2 viene stabilito che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.
  Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al comma 3, viene stabilito che:

   il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera;

   l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

  Il comma 4 dispone che il Commissario straordinario definisca, entro trenta giorni dalla nomina, il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità, individuando altresì eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario ai sensi del comma 6. Per l'esecuzione degli interventi indicati dal programma, il Commissario procede, entro 90 giorni ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.
  Il comma 5 stabilisce che il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Con riguardo alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  Il comma 6 dispone che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.
  Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza.
  Il comma 7 autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

Art. 207
Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

  L'articolo reca alcune misure urgenti nella materia dei contratti pubblici, nell'ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia.
  In particolare, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Al comma 2 si prevede che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 208
Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

  Il comma 1 prevede la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria. Al riguardo, si rappresenta che in Italia il trasporto ferroviario merci, a partire dall'anno 2015, ha registrato un trend in crescita anche grazie anche alle politiche di rilancio del settore, collegate all'adozione di un pacchetto di norme specifiche. In particolare, la norma riguardante la formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario merci è risultata fondamentale al fine di formare e procedere all'assunzione a tempo indeterminato di circa 2.000 addetti nel triennio 2017-2019. L'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Si evidenzia che gli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2017, n. 570, stabiliscono la quota di contributo per l'attività di formazione da riconoscere alle imprese ferroviarie in misura non superiore al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili. Tuttavia, si rappresenta che il settore del trasporto ferroviario di merci necessita ancora oggi di oltre 2.000 addetti che, data la delicatezza e la specificità dello stesso, andrebbero adeguatamente formati per poter essere successivamente assunti. La disciplina riguardante la qualificazione del personale delle imprese ferroviarie («IF») impiegato nella circolazione dei treni è attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 247 del 2010 e, per quanto concerne la figura professionale del macchinista, nell'allegato C al decreto ANSF (ora ANSFISA) n. 4/2012 e nel regolamento (UE) 2015/995.
  Il comma 2 prevede la copertura relativa all'attuazione delle misure previste dal comma 1.
  Il comma 3 si riferisce al potenziamento con caratteristiche di alta velocità della linea Salerno-Reggio Calabria, in relazione alla quale sono stati individuati una serie di interventi tecnologici ed infrastrutturali per ottenere i seguenti obiettivi:

   elevare la velocità della linea tra i 200 e i 250 km/h al fine di ridurre i tempi di percorrenza;

   elevare le caratteristiche prestazionali della rete per permettere la circolazione di treni più performanti;

   elevare la capacità dell'infrastruttura al fine di poter garantire un'offerta quantitativamente più alta.

  Sono già in corso interventi di potenziamento essenzialmente tecnologico in parte completati, in parte in progettazione/realizzazione, con attivazione finale pianificata, per fasi funzionali, entro il 2024. Sono stati studiati ulteriori interventi consistenti sia in significative varianti di tracciato, sia in diffusi interventi di adeguamento/rettifiche di tracciato tali da assicurare prestazioni analoghe a una linea con caratteristiche di alta velocità. In particolare, è' stato sviluppato lo studio di fattibilità della variante di tracciato fra Gioia Tauro e Villa San Giovanni, consistente nella realizzazione di un nuovo tratto di linea in variante dell'estensione di circa 50 km dei quali circa 32 in galleria. Per il miglioramento delle prestazioni e l'affidabilità di tutta la linea sono previsti anche interventi di adeguamento di ponti, viadotti e gallerie. Con la realizzazione gli interventi previsti e di quelli che saranno individuati sarà possibile garantire una riduzione dei tempi di viaggio.
  Per il potenziamento con caratteristiche alta velocità della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia sono stati individuati una serie di interventi tecnologici ed infrastrutturali per ottenere i seguenti obiettivi:

   elevare la velocità della linea al fine di ridurre i tempi di percorrenza;

   elevare le caratteristiche prestazionali della rete per permettere la circolazione di treni più performanti;

   elevare la capacità dell'infrastruttura al fine di poter garantire un'offerta quantitativamente più alta.

  È già in corso un programma di interventi puntuali finalizzati al potenziamento della linea Battipaglia-Potenza, che consentiranno un significativo recupero dei tempi percorrenza sulla relazione Napoli-Potenza. Gli interventi sono parte in progettazione definitiva e parte in realizzazione.
  Sono stati studiati ulteriori interventi consistenti sia in significative varianti di tracciato, sia in diffusi interventi di adeguamento/rettifiche di tracciato tali da assicurare prestazioni analoghe a una linea con caratteristiche di alta velocità (studi CIPE).
  Il comma 4 reca disposizioni finalizzate a garantire la realizzazione dell'opera ferroviaria «Variante di Riga» nei tempi previsti per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026. L'intervento, per la spesa complessiva di 70 milioni di euro, consentirà di prolungare i servizi di trasporto sulla stazione di Bolzano provenienti dalla Val Pusteria con l'obiettivo di un servizio tra Bressanone e Bolzano con frequenza a 30 minuti, con incremento a 15 minuti nelle ore di punta. La realizzazione di tale opera, inoltre, consentirà una riduzione dei tempi di viaggio sul collegamento Bolzano-Val Pusteria.
  L'intervento, già in fase di progettazione definitiva, prevede la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra le linee Verona-Brennero e Fortezza-San Candido. Esso ha origine alla progressiva 193+850 della linea Brennero e termina alla progressiva 5+600 della linea Fortezza-San Candido. È prevista, inoltre, la sistemazione a PRG di Bressanone che risulta necessaria per poter garantire, secondo il modello di esercizio previsto, l'attestamento e la ribattuta dei servizi sia in direzione Bolzano che in direzione Brennero. È prevista una nuova fermata in località Naz Sciavese, con lo spostamento della fermata di Varna (attualmente dismessa) dalla progressiva 192+197 alla progressiva 191+770 della linea del Brennero e l'adeguamento della stessa agli standard RFI.
  Per le medesime finalità è, altresì, autorizzata, per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio, la spesa complessiva di 100 milioni di euro.
  Infine si evidenzia che il collegamento con l'aeroporto di Bergamo costa 170 milioni di euro, alla luce della effettuazione della progettazione, cui sono stati destinati gli 8 milioni sinora disponibili nel CDP di RFI. Le somme ulteriori somme necessarie al completamento dell'opera saranno poste a carico del fondo per le olimpiadi.
  Il comma 5, al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T, prevede lo stanziamento di risorse pari a complessivi 128 milioni di euro per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia).
  La linea Pontremolese (Parma-La Spezia) fa parte della rete TEN-T Comprehensive e rappresenta una linea di collegamento trasversale tra la Dorsale Tirrenica e la Dorsale Milano-Roma. A tal fine il Contratto di programma 2017-2021 prevede il raddoppio di alcuni tratti della linea ferroviaria Parma-La Spezia. Il più importante dal punto di vista trasportistico, alla luce della project review realizzata da RFI, d'intesa con gli EE.LL. e con l'autorità portuale di La Spezia, per il miglioramento dei traffici regionali e merci è il lotto funzionale Parma-Vicofertile, per il quale è stata sviluppata la progettazione definitiva. Tale raddoppio ha un costo stimato di 247 milioni di euro, risorse disponibili per 96 milioni di euro (12 milioni di euro già contabilizzati per progettazioni già sviluppate).

Art. 209
Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche

  La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata, a fronte dell'attuale situazione sanitaria in atto, a garantire l'espletamento dell'attività dei dipendenti Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali in condizioni di sicurezza sanitaria attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e di nuovi modelli organizzativi che, riducano al minimo le occasioni di contatto, salvaguardando anche la salute dell'utenza.
  Al riguardo, deve poi sottolinearsi che l'implementazione di nuovi modelli organizzativi, con l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, comporterà una maggiore razionalizzazione dei processi produttivi con un aumento del relativo indice quantificabile in 10-15 punti percentuali, parametrabile alla produttività di 300-450 nuove unità di personale.
  In via esemplificativa, gli interventi necessari a ridurre al minimo le occasioni di contagio consisteranno nell'adozione e nell'istallazione:

   1. di un sistema di termocamere per la misurazione della temperatura corporea del personale, dell'utenza e dei candidati e relativo sistema di monitoraggio e gestione;

   2. di un sistema di tornelli a tre vie per l'inibizione automatica dell'utenza con temperatura corporea superiore al limite ammesso;

   3. di un impianto del software di riconoscimento facciale, al fine di evitare la procedura di riconoscimento dei candidati prima della prova d'esame;

   4. di barriere «antifiato» in plexiglass su tutte le postazioni candidato;

   5. di installazione su ogni postazione candidato di monitor dotati di videocamera per il riconoscimento facciale dell'esaminando;

   6. di un sistema per garantire il lavoro da remoto della postazione dell'esaminatore.

   7. di un software di virtualizzazione dello sportello fisico dell'Ufficio con relativa gestione elettronica dei fascicoli e del relativo work flow;

   8. di un sistema per rendere tutte le risorse circuitali necessarie in modalità cloud, al fine di garantire la massima accessibilità e scalabilità della soluzione e non richiedere investimenti per l'acquisto di componentistica hardware;

   9. di un software centrale cosiddetto «Quiz patenti» per la necessaria integrazione con il software di riconoscimento facciale e la gestione remotizzata della sessione da parte dell'esaminatore.

  La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata ad assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri del personale dipendente dei Provveditorati alle opere pubbliche, tutelando la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione (mascherine, guanti e gel disinfettante mani) e la sanificazione delle postazioni di lavoro mediante apposito spray disinfettante.

Art. 210
Disposizioni in materia di autotrasporto

  Il settore dell'autotrasporto ha rivestito un ruolo centrale nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da coronavirus.
  In considerazione delle ricadute della situazione emergenziale sulle attività di autotrasporto dall'epidemia da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, il comma 1 prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
  A tale riguardo, si evidenzia che il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.
  L'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha reso strutturali, a decorrere dall'anno 2000, le misure previste dalle disposizioni normative testé citate.
  Le risorse, a tale fine destinate, sono iscritte nel capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni o riduzioni dell'iniziale stanziamento.
  Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022», prevede l'iscrizione di euro 148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 148 del 7 aprile 2020, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2020 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2019 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587.
  In coerenza con la citata direttiva, si prevede un incremento del fondo di 20 milioni di euro finalizzato alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali.
  Il comma 2 reca disposizioni finalizzate all'eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2017 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all'Albo, per impossibilità di riversamento al beneficiario.
  Il comma 3 prevede che il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.

Art. 211
Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari

  Con l'articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata autorizzata a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto la spesa complessiva di euro 2.230.000 per far fronte alla situazione emergenziale in argomento.
  Il perdurare della situazione emergenziale, nella cosiddetta «fase 2» anche in considerazione della progressiva riapertura degli uffici al pubblico, richiede il rafforzamento delle attività di prevenzione e sanificazione attuate per contenere il contagio.
  Per quanto sopra, al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera , e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, nella fase 2 dell'emergenza nazionale, lo svolgimento dei delicati e necessitati compiti istituzionali inerenti l'assolvimento della missione «ordine pubblico e sicurezza» programma di spesa «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», anche con riguardo al concorso nelle aree di giurisdizione all'attività di controllo dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 2.230.000, di cui euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ed euro 320.000 per l'acquisto di ozonizzatori portatili necessari per igienizzare autovetture, unità navali e vani di modeste dimensioni (comma 1) necessari per assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici fuori dal luogo di lavoro.
  Si rende, quindi, necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale del Corpo anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza rifinanziando gli stanziamenti già disposti ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020 ad oggi esauriti.
  Pertanto, il comma 4 reca la copertura finanziaria, mediante una quota parte delle risorse assegnate al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  Le disposizioni dei commi 2 e 3 consentono di valorizzare le strutture industriali e logistiche militari (porti, aeroporti, arsenali, opifici, complessi e piattaforme logistiche, eccetera) autorizzando il Ministero della Difesa, acquisito il concorde avviso delle Forze armate titolari, a stipulare, tramite Difesa Servizi Spa, nel rispetto dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, convenzioni ovvero accordi per l'affidamento in uso temporaneo a titolo oneroso – per finalità produttive compatibili con la filiera delle lavorazioni militari – zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini inclusi nei rispettivi comprensori, sia a soggetti pubblici, sia a partner qualificati dell'industria civile di settore. Ciò, infatti, pur nel rispetto delle prioritarie esigenze operative, manutentive e di impiego delle Forze armate, che partecipano a definire il miglior modello di gestione delle infrastrutture a duplice uso, consente ampi profili di valorizzazione dei siti produttivi sia con l'efficientamento e l'ammodernamento delle strutture e degli impianti esistenti, sia con l'apporto di know-how e moderne tecnologie, in modo da valorizzare il patrimonio di esperienze e competenze. L'introduzione di tale previsione, stimolando dinamiche di collaborazione pubblico-pubblico o pubblico-privato in aree in cui sono presenti le infrastrutture militari di cui si tratta, può generare sinergie con il tessuto produttivo locale e risulta strategica sia al fine di favorire il profilo occupazionale dei plessi produttivi, sia per lo sviluppo dei territori ove i comprensori sono ubicati (si pensi ad esempio all'area tarantina).
  L'obiettivo è, quindi, far interagire le produzioni militari con quelle affini e compatibili dell'industria civile di settore, in modo da sfruttare appieno le capacità industriali dei preziosi complessi infrastrutturali militari, consentendo di sviluppare ulteriori sinergie tra il mondo militare e la realtà aziendale privata.

Art. 212
Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto

  Il Comune di Taranto è uno dei più esposti agli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico: si rende, quindi, estremamente urgente attivare misure atte a ridurre gli impatti delle emissioni inquinanti. Il rinnovo del parco automobilistico con mezzi più sostenibili, obiettivo del Piano nazionale strategico della mobilità sostenibile, va accelerato in modo da poter garantire in tempi rapidi la sostituzione degli autobus circolanti, responsabili della produzione di emissioni inquinanti, con altri a impatto ambientale estremamente limitato. La norma prevede l'attribuzione immediata al comune di Taranto di 20 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse attribuite al Piano nazionale strategico della mobilità sostenibile, per renderle immediatamente erogabili.

Art. 213
Finanziamento del sistema bus rapidtransit

  La disposizione è finalizzata ad introdurre un'ulteriore azione tesa a ridurre l'entità dell'inquinamento ambientale della città di Taranto.
  In particolare, al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini, la proposta normativa prevede la realizzazione di infrastrutture di supporto per la circolazione di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale a basso impatto, autorizzando la spesa di 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024.
  Il nuovo sistema di bus rapidtransit si inserisce in quest'ambito, essendo costituito da una serie di interventi (realizzazione corsie riservate, impianti di fermata, sistemi di priorità semaforica) che comporteranno una razionalizzazione della rete di autobus urbani e una drastica riduzione del trasporto su mezzo privato, con conseguente riduzione della congestione stradale ed abbattimento delle emissioni inquinanti. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa sono ricompresi anche le attività di progettazione e altri oneri tecnici.

Art. 214
Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario

  Ai commi 1 e 2 si introduce un contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS.
  Il comma 1 procede a stanziare 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di coprire i costi di monitoraggio, gestione, vigilanza, infomobilità, nonché di garantire la prosecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale nazionale volti in particolare alla messa in sicurezza e al miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture esistenti, sostenuti da ANAS S.p.A. a fronte dei minori introiti riscossi ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, articolo 19, comma 9-bis, ed integrate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 15, comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, causati dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Al comma 2 è prevista l'adozione di un decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, acquisita una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1.
  Ai commi da 3 a 6 si introducono misure per il sostegno trasporto ferroviario a mercato.
  Anche per effetto dei provvedimenti adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, è stata disposta la riduzione dei servizi ferroviari passeggeri a mercato su tutto il territorio nazionale. Peraltro, gli stessi servizi, hanno visto, in conseguenza delle misure di restrizione degli spostamenti disposte per contenere l'epidemia, una fortissima riduzione dei passeggeri trasportati e dei relativi incassi di biglietti sia nei giorni precedenti che in quelli successivi alle riduzioni dei servizi. Inoltre, anche il trasporto ferroviario delle merci sta subendo consistenti riduzioni di traffico a seguito del rallentamento della produzione industriale conseguente all'epidemia.
  Ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE), gli Stati membri possono compensare le imprese per i danni direttamente causati da una calamità naturale o da un evento eccezionale. La Commissione ha affermato che l'emergenza causata dal COVID-19 in Europa possa qualificarsi come evento di portata eccezionale, sottolineando altresì come il settore dei trasporti sia tra quelli maggiormente impattati negativamente dal punto di vista economico.
  In coerenza con tale contesto di riferimento a livello europeo, il comma 3 dispone uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, per compensare le imprese che svolgono servizi di trasporto ferroviario di persone e merci non soggetti a obbligo di servizio pubblico per i danni direttamente subiti a causa della diffusione del COVID-19.
  Il comma 4 prevede un obbligo di rendicontazione degli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
  Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 si provveda all'assegnazione alle imprese ferroviarie delle somme complessivamente stanziate dalla misura.
  Il comma 6 prevede che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la misura venga notificate alla Commissione europea che le valuterà ai sensi del TFUE.

Art. 215
Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

  La proposta normativa in esame, in considerazione dello stato emergenziale da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successivi provvedimenti attuativi è finalizzata ad individuare le modalità di ristoro degli esborsi economici sostenuti per l'acquisto di titolo di viaggio – ivi compresi gli abbonamenti – per servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità di trasporto (su ferro, gomma o via acqua) e di trasporto ferroviario, che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni.
  Sotto il profilo soggettivo la norma è finalizzata al rimborso nei confronti degli aventi diritto del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, in tutto o in parte non utilizzato e in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai provvedimenti attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19.
  Quale modalità alternativa al rimborso del voucher di importo pari alla parte residua non utilizzata è prevista la facoltà per i vettori di prorogare la durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello di mancato utilizzo.

Capo IV
MISURE PER LO SPORT

Art. 216
Disposizioni in tema di impianti sportivi

A) Comma 1

  La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.
  I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
  Secondo le rilevazioni del CONI e dell'ICS il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76.000 unità.
  Non è definibile un rapporto attendibile tra infrastrutture sportive pubbliche (che dai dati in nostro possesso sono in prevalenza) e private, ma se dovessimo indicare una proporzione ci orienteremmo su 2/3 pubblici e 1/3 privati (una ricerca CNEL 2003 indicava 77,8 per cento pubblici / enti territoriali e altri enti pubblici / e 22,2 per cento privati).
  La stragrande maggioranza di questi impianti è di proprietà di enti territoriali (di pertinenza statale risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico: il primo di proprietà della struttura operativa Sport e Salute s.p.a.; il secondo dato in usufrutto a Sport e Salute s.p.a.). Peraltro, non tutti gli impianti in esame sono dati in concessione onerosa: molti di essi sono infatti affidati (in diritto di superficie, ad esempio) senza alcuna controprestazione, esclusi ovviamente gli oneri di manutenzione.
  Veniamo ora alla stima prudenziale dei canoni di utilizzazione.
  Considerando una sommaria classificazione prodotta da Fitness Network Italia, della quale però è stato possibile verificare la metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati, dividendo per cluster di impianti grandi e piccoli-medi, pubblici e privati, si potrebbe stimare un impatto mensile non superiore a 200 milioni di euro per canoni di concessione e affitto
  Questo dato può essere ora scomposto in termini dimensionali.
  Il costo medio di concessione di un impianto di media grandezza è di circa 4.000,00 euro mensili (è utile sul punto segnalare che la città di Roma, con il più grande numero di impianti sportivi in funzione, percepisce circa 100,000 euro di canone).
  Per l'impiantistica sportiva di maggiore dimensione, relativa ovviamente alle attività sportive professionistiche di calcio e basket, il quadro di sintesi è il seguente:

   CALCIO

    Stadi Serie A:

     Atalanta e Sassuolo (a Reggio Emilia) di proprietà

     Juventus, Udinese e Frosinone diritto di superficie (canone pagato alla società di scopo)

     Roma e Lazio (Olimpico, proprietà Sport e Salute)

     tutti gli altri di proprietà comunale.

    Stima canone concessione/affitto medio circa 100.000 euro mese per ognuno dei club.

    Stadi Serie B:

     tutti di proprietà comunale.

    Stima canone concessione/affitto medio circa 20.000 euro mese per ognuno dei 20 club.

    Stadi Serie C/Lega Pro:

     tutti di proprietà comunale.

    Stima canone concessione/affitto medio circa 5.000 euro al mese per ognuno dei 60 club.

   BASKET

    Palazzetti Serie A e Serie A2:

     tutti di proprietà comunale.

    Stima canone concessione/affitto medio 15.000 euro al mese per ognuno dei 17 club A.
    Stima canone concessione/affitto medio 5.000 euro al mese per ognuno dei 28 club A2.

  Su queste basi, tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, non risultano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

B) Comma 2

  Con la norma in commento, i soggetti concessionari possono sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l'ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
  La proposta normativa, peraltro caldeggiata da diversi enti territoriali, si giustifica in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, la maggior parte degli introiti derivanti dall'attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi. Considerato che la stagione sportiva 2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. Costituisce dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo «assorbite» attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto.

C) Comma 3

  Le misure di contenimento, come è noto, hanno inciso sui rapporti giuridici che sono stati costituiti ai fini dell'esercizio delle attività commerciali. Il contratto di locazione, nel periodo in cui al conduttore è inibito per un factum principis l'utilizzabilità dell'immobile locato secondo l'uso pattuito, non realizza lo scopo oggettivo per il quale fu stipulato. Si verifica quindi un'alterazione in concreto del sinallagma che, in un contratto commutativo, non può che determinare un intervento di riequilibrio da parte dell'ordinamento.
  Il problema citato – in questa sede affrontato sotto lo specifico aspetto della locazione di impianti sportivi – non è risolto dall'articolo 65, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in quanto tale disposizione: da un lato, ha previsto, per il 2020, un credito d'imposta (nella misura del sessanta per cento del canone relativo al mese di marzo 2020) a favore soltanto del conduttore di locali commerciali rientranti nella categoria catastale C/1, tra cui non rientrano gli impianti sportivi; inoltre, la norma lascia impregiudicata la questione se la legge civile attribuisca al conduttore il diritto ad una riduzione del canone (ed eventualmente ad un esonero dal relativo pagamento) relativamente al periodo di tempo in cui egli sia stato costretto, per factum principis, a tenere chiusa la sua attività commerciale.
  Neppure soccorre il comma 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito dalla legge n. 13 del 2020, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge n. 18 del 2020: tale norma, al più, potrebbe essere interpretata nel senso di facoltizzare il conduttore a non pagare i canoni per il periodo della chiusura coatta, senza incorrere in decadenze o penali, salvo poi regolarizzare ad emergenza finita.
  È noto che, per quanto attiene al profilo delle tecniche di rilevanza delle sopravvenienze, l'ordinamento, in caso di variazioni qualitative, costantemente accoppia il rimedio della revisione a quello dello scioglimento del contratto (riguardano l'inattuabilità sopravvenuta del programma negoziale gli articoli 963, 1464, 1584, 1622, 1623, 1660, 1896, 1897 e 1926 del codice civile; riguardano l'inattuabilità originaria gli articoli 1484 e 1492), mentre per le variazioni quantitative il rimedio della revisione non è mai concesso ad un contraente al quale di già spetti il diritto di chiedere la risoluzione (articoli 1467 e 1468 del codice civile). Nella disciplina contrattuale di parte speciale, l'articolo 1664, primo comma, prevede invece che, qualora si siano verificati, per effetto di circostanze imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o, rispettivamente, il committente hanno diritto ad una revisione del prezzo medesimo per la differenza che eccede il decimo.
  In dottrina si è fatta strada, da diversi anni, sull'esempio dell'esperienza angloamericana dei relational contracts, l'idea secondo la quale, all'insorgere di sopravvenienze perturbative di un contratto, la parte esonerata dal rischio della sopravvenienza avrebbe il diritto di chiedere, anziché la risoluzione, la rinegoziazione dell'accordo anche in casi in cui l'esperibilità di tali rimedi non sia prevista espressamente né dalla legge né dal contratto. In particolare: 1) secondo alcuni, si tratterebbe di coniugare la normativa specifica dell'articolo 1467 con la disposizione generale dell'articolo 1175 al fine di accertare se il rifiuto del creditore di ricondurre il contratto ad equità, autorizzato in via di principio dall'articolo 1467, risulti in concreto scorretto ex articolo 1175 e possa, perciò, dirsi precluso; 2) secondo altri, sarebbero enucleabili classi di fattispecie rispetto alle quali, risultando insoddisfacente la previsione dell'articolo 1467, andrebbe estesa la potenzialità normativa dell'articolo 1664, primo comma, anche a contratti che, non riducibili puntualmente al tipo legale, sollevino esigenze simili a quelle previste per l'appaltatore.
  Nell'ipotesi in esame della locazione di impianti sportivi, resi inutilizzabili per factum principis, l'assegnazione di un rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti considerazioni: a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della «specificità ubicativa» dell'impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività; b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato.
  Alla luce della predetta dialettica degli interessi in gioco, la norma in commento introduce un rimedio azionabile dal locatore per ricondurre il rapporto all'equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati.
  Per evitare comportamenti opportunistici a danno della parte più debole, oltre che per arginare un numero elevatissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali, la disposizione determina, in via presuntiva, la percentuale di riduzione del canone in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le prestazioni.
  In base all'articolo 1256, secondo comma, del codice civile, se l'impossibilità di godimento dell'immobile locato è solo temporanea, come nel caso dell'inutilizzabilità dei locali in rispetto dell'obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà nella sua fisiologica conformazione contrattuale non appena saranno rimosse le misure statali di contenimento e restrizione.
  Resta fermo, inoltre, che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, ben possano rifiutare la selezione di interessi effettuata dal legislatore in via tipica.
  La norma si applica a decorrere dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e dunque disciplina effetti di fatti verificatisi (anche) nel passato. La limitata retroattività della disposizione (da marzo 2020 a luglio 2020, data in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) appare rispondere ai parametri di riferimento dello scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, e segnatamente: i) l'esistenza di una inderogabile esigenza normativa; ii) la proporzionalità tra il peso imposto ai destinatari della norma e il fine perseguito dal legislatore (sentenza n. 203 del 2016).
  Va rimarcato che la norma ha un impatto trascurabile sulla finanza pubblica dal momento che gli enti territoriali - in via ordinaria - affidano la gestione dei beni pubblici di rilevanza economica (nella specie: gli impianti pubblici sportivi) attraverso lo strumento concessorio (e non quello locatizio di diritto comune), all'esito di procedure di evidenza pubblica.

D) Comma 4

  Il comma 4 estende le disposizioni già previste dall'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 217
Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale»

  Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, la norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 dicembre 2021 alla costituzione del «Fondo salva sport» su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.
  È opportuno ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
  Le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo, una sorta di utile di gestione, e si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco. La riscossione di tali entrate rientra nelle competenze di ADM, la quale esercita in modo diretto l'attività di raccolta presso i concessionari autorizzati. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle Lotterie istantanee e a estrazione differita e, fino al 2016, al Bingo. Tali entrate confluiscono ugualmente tra le imposte indirette del bilancio dello Stato e del conto economico delle Amministrazioni pubbliche.
  Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco, viene classificato, invece, fra le entrate tributarie.
  I soggetti passivi di imposta sono i concessionari e le basi imponibili e le aliquote variano a seconda della diversa tipologia di gioco. In particolare, la base imponibile può essere la raccolta lorda o il margine lordo del concessionario (differenza tra la raccolta e le vincite) e attualmente esistono quattro tipi di imposta:

   i) il prelievo erariale unico (PREU), istituito nel 2003 per i giochi praticati su macchine da intrattenimento comma 615 (AWP e VLT). La base imponibile dell'imposta è rappresentata dalle somme giocate (raccolta), mentre l'aliquota, diversa fra AWP e VLT, viene in genere fissata dalle leggi di bilancio, anche se ADM, con propri decreti può emanare tutte le disposizioni in materia al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del PREU;

   ii) l'imposta unica (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), che si applica invece ai giochi numerici a totalizzatore, ai giochi a base sportiva e a base ippica, ai giochi di abilità a distanza, ai giochi di carte, ai giochi di sorte a quota fissa, ai poker cash e ai giochi da casinò. La base imponibile può corrispondere sia alla raccolta sia al margine lordo (GGR), calcolato quest'ultimo come differenza fra la raccolta e i premi restituiti ai giocatori. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco e anche in questo caso possono essere modificate da interventi legislativi o da ADM;

   iii) l'imposta sugli intrattenimenti (ISI), che si applica ai giochi nei quali non è prevista vincita in denaro (i videogiochi, i simulatori, il biliardo, il calcio balilla, eccetera) come gli apparecchi da intrattenimento. In genere, in questo caso la base imponibile viene calcolata in modo forfettario, a seconda della tipologia di gioco;

   iv) aliquota IVA, che si applica esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro.

  Dal 2012, infine, per alcune tipologie di gioco è stata introdotta una tassazione ulteriore sulle vincite superiori a 500 euro, la cosiddetta tassa sulla fortuna. Da ottobre 2017 tale prelievo è stato esteso anche ad altre tipologie di gioco: ad oggi risultano tassate, anche se con aliquote diverse, le vincite oltre i 500 euro per i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa, le lotterie e i premi corrisposti dalle VLT17. Una sintesi delle diverse forme di tassazione è riportata nella tabella 6.
  Il comparto delle scommesse sportive è oggi costituito prevalentemente dalle scommesse sportive (93,4 per cento nel 2016) e solo in piccolissima parte dalle scommesse ippiche, che hanno perso rilevanza soprattutto a causa della riduzione dell'offerta. Fino al 1998 inoltre, le uniche scommesse sportive possibili erano quelle a totalizzatore come il Totocalcio, il Totogol e il Totosei. Successivamente, oltre alle scommesse a quota fissa, non solo è stata prevista la possibilità di scommettere su eventi sportivi non organizzati dal CONI ma è anche stata introdotta, seguendo l'esempio di alcuni Paesi europei, la possibilità di scommettere su eventi non sportivi. La tecnologia ha permesso di incrementare notevolmente il numero di scommesse grazie anche all'opportunità di poter effettuare scommesse online e live, anche dai propri dispositivi e su eventi già iniziati. Nel 2016 il volume di gioco delle scommesse sportive offline si è assestato su valori prossimi ai 4,5 miliardi ai quali si aggiungono oltre 4 miliardi provenienti dalla raccolta online.
  Per quanto riguarda le scommesse ippiche, sia al totalizzatore sia a quota fissa, possono effettuare la raccolta i concessionari autorizzati da ADM attraverso le agenzie aderenti alle rispettive reti distributive. La raccolta è però anche permessa all'interno degli ippodromi presso gli appositi sportelli e i picchetti degli allibratori. Le altre scommesse sportive possono invece essere raccolte esclusivamente dai concessionari presso le ricevitorie facenti parte della loro rete distributiva (decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223).
  Nel 2016, le scommesse sportive e ippiche a quota fissa sono state oggetto di una importante innovazione fiscale (per effetto dell'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica si applica sul cosiddetto «margine», cioè la differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte). In particolare, le scommesse sportive sono passate a un sistema di tassazione sul margine lordo, definito come differenza fra la raccolta e le vincite dei giocatori, con un'aliquota del 18 per cento per la rete fisica e del 22 per cento per la rete telematica. Per le scommesse ippiche il cambio di regime è previsto dal 2018 con aliquote del 33 per cento sulla rete fisica e del 37 per cento sulla rete telematica. La ragione di questa differenziazione di aliquote risiede nel fatto che le ricevitorie on line sopportano costi operativi di gestione molto più bassi rispetto alle ricevitorie fisiche. Da un punto di vista economico il passaggio dal sistema di tassazione sulla raccolta a uno sul margine lordo equivale a una trasformazione dell'imposta che si sposterebbe dalla quantità al prezzo.
  Attualmente, sulle scommesse a quota fissa l'imposta si applica con l'aliquota del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, così aumentata dall'articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (mentre sulle scommesse su eventi virtuali l'aliquota è del 22 per cento).
  Come esemplificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, considerato che per una raccolta di 100 euro la vincita sulle scommesse è di circa 82 euro con un margine di circa 18 euro, emerge che un aumento di 1 euro su una raccolta di 100 euro si trasla parimenti sul prelievo applicato al margine portandolo da 3,6 euro a 4,6 euro per il gioco fisico. L'ultimo aumento previsto nella legge di bilancio 2018 è stato – proseguendo nel nostro esempio – di 2 euro sul margine, equivalente a circa 0,35 euro sulla raccolta; in tale periodo si rammenta non vi era la crisi finanziaria in corso e la sospensione del gioco. Analoghe considerazioni per scommesse a distanza e virtuali.
  Il comma 2 prevede che il livello di finanziamento del Fondo non è comunque inferiore complessivamente a quaranta milioni di euro per l'anno 2020 e cinquanta milioni di euro per il 2021. Tali importi sono stati determinati prudenzialmente, partendo dall'ammontare delle raccolta sportiva realizzatasi negli anni precedenti ed operando le necessarie correzioni al ribasso in ragione del periodo di lockdown del 2020.
  Il Centro Studi della Federazione Italiana Gioco Calcio, in un documento datato 27 marzo 2020, ha evidenziato che «solo tra il 2006 e il 2019 la raccolta delle scommesse sul Calcio è aumentata di quasi 5 volte, passando da 2,1 a 10,4 miliardi di euro, e nel medesimo periodo il relativo gettito erariale è passato da 171,7 a 248,5 milioni di euro». La fonte dei dati indicati nel riportato documento della FIGC è la «Direzione Centrale gestione tributi e monopoli giochi – Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore» del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Art. 218
Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici

  La norma in esame - in previsione dell'ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del «lockdown», in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 – si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso.
  A questi fini, l'articolo si muove lungo due versanti: i) da un lato, prevedendo l'esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni in unico grado; ii) dall'altro, introducendo un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al T.a.r. e Consiglio di Stato.

Capo V
MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 219
Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni

  La norma di cui all'articolo 219, al comma 1, è finalizzata a finanziare, in primo luogo, la spesa per la sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione della giustizia nonché l'acquisto di dispositivi di protezione personale e materiale igienico sanitario, a tutela dei lavoratori e degli utenti che, nel corso dell'emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e non delocalizzabili dell'amministrazione della giustizia e che, per la fase successiva di ripresa post emergenziale, dovranno essere chiamati a prestare la loro opera in condizioni sicurezza. Gli interventi in esame sono imposti dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da COVID-19 all'interno degli uffici giudiziari.
  Oltre agli interventi volti a creare le condizioni di sicurezza igienico sanitaria all'interno degli uffici e dei luoghi di lavoro, la norma, al comma 2, ha l'obiettivo di dotare il personale amministrativo e di magistratura di più moderna strumentazione informatica indispensabile per svolgere anche da remoto la propria opera, nella consapevolezza del permanere, anche nella fase post emergenziale, delle esigenze di distanziamento e di turnazione che caratterizzeranno l'organizzazione del lavoro nei mesi a venire.
  Al comma 3 si prevede di incrementare di ulteriori 3.660.000,00 euro il plafond stanziato dall'articolo 74, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni. Tali misure si rendono necessarie al fine di mantenere nelle strutture penitenziarie l'ordine e la sicurezza, gravemente compromessi dal perdurare dello stato di agitazione della popolazione detenuta, determinato dalle pur indispensabili misure eccezionali messe in atto dal Governo, che hanno inciso sulle prerogative delle persone ristrette, limitandone l'esercizio e le modalità di fruizione.

Art. 220
Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

  La disposizione di cui all'articolo 220 stabilisce che, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2019 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 articolo 2 e articolo 3 (per complessivi euro 116.587.953,25) relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, nella misura del 49 per cento per ciascuna delle due amministrazioni.
  Tali somme sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Art. 221
Modifiche all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

  La modifica all'articolo 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di sospensione dei termini dei procedimenti civili e penali si rende necessaria ai fini di dirimere ogni dubbio sul decorso del termine, previsto dall'articolo 124 del codice penale, per la proposizione della querela. Si prevede dunque che, per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, corrispondente al periodo di sospensione ex lege delle attività giudiziarie non urgenti, si deve considerare sospeso il termine di proposizione della querela ai fini della procedibilità dell'azione penale.

Capo VI
MISURE PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Art. 222
Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

  È istituito il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
  Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Art. 223
Contenimento produzione e miglioramento della qualità

  Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701, che ha abrogato il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.
  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.

Art. 224
Misure in favore della filiera agroalimentare

  La disposizione di cui al comma 1 è volta a rendere strutturale l'innalzamento dal 50 per cento al 70 per cento dell'anticipo Pac previsto dall'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonché a equiparare, per l'anno 2020, la procedura semplificata – già inserita nel testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla procedura ordinaria che, allo stato, prevede un anticipo pari al 50 per cento. Si intende, dunque, chiarire che lo strumento della anticipazione, per l'anno 2020, viene corrisposto nella misura del 70 per cento in entrambe le fattispecie previste dalla legge:

   - la prima, di carattere speciale e con tempi accelerati e modalità semplificate, rivolta a coloro che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19, e per i quali l'anticipazione è corrisposta nella misura del 70 per cento ma calcolata sul valore del portafoglio titoli 2019 (articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

   - la seconda, di carattere ordinario e con tempi e modalità fissati a regime, prevista dall'articolo 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

  La disposizione proposta, dunque, intende uniformare – per l'anno 2020 – la misura dell'anticipazione prevista, allo scopo di rendere possibile, a salvaguardia delle aziende agricole che non si siano avvalse della facoltà di presentare la domanda semplificata prevista dall'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed abbiano invece presentato l'ordinaria domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per l'annualità 2020, l'accesso all'anticipazione innalzata dal 50 al 70 per cento del valore della domanda.
  La disposizione proposta non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea.
  Il comma 2, lettera a), introduce un periodo aggiuntivo alla disposizione che prevede una agevolazione dell'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, disponendo che nel caso di utilizzo agronomico delle materie , compreso il siero puro, la gestione dei prodotti venga equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.
  Il comma 2, lettera b), delega l'ISTAT a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
  Il comma 2, lettera c), sostituisce il comma 4-sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
  Il comma 3 modifica l'articolo 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP sia pari o inferiore a 30 tonnellate. La modifica normativa, in ogni caso, non avrà effetto prima della entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla emanazione del presente provvedimento, con il quale saranno definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate.
  Il comma 4 estende da 3 mesi 6 mesi il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto, qualora sia stato esercitato il diritto di prelazione, nei casi di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
  Il comma 5 sostituisce l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo che le modalità di applicazione del monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi, siano definite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.

Art. 225
Mutui consorzi di bonifica ed enti irrigui

  Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione. Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
  I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
  Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile.

Art. 226
Fondo emergenza alimentare

  Viene incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, è incrementato; a tale finalità contribuisce il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)2014/2020. Il soggetto attuatore del programma di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzato ad acquisire servizi di assistenza tecnica finalizzati all'accelerazione dell'utilizzo delle risorse suddette, nei limiti dello 0,5 per cento dell'importo dell'incremento del fondo.

Capo VII
MISURE PER L'AMBIENTE

Art. 227
Sostegno alle zone economiche ambientali

  Il danno economico che la limitazione delle visite turistiche nei territori dei parchi nazionali sta producendo colpisce soprattutto l'insieme delle imprese turistiche (strutture ricettive, ristorazione), ivi compresi i professionisti che operano nel settore turistico all'interno dei parchi nazionali come guide escursionistiche e ambientali e guide del parco.
  Per far fronte a tale situazione e preservare il tessuto sociale ed economico all'interno delle zone economiche ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, si prevede un contributo straordinario, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività economiche che, operando all'interno di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva rispetto alle imprese che non operano in tale contesto dovendo preservare la tutela dell'ambiente e della biodiversità.
  Il carattere aggiuntivo della misura proposta dalla norma in esame – aggiuntiva rispetto all'eventuale erogazione di contributi economici a favore delle categorie economiche interessate – trova ragionevole giustificazione nel fatto che i soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali sono gravati di ulteriori oneri procedimentali e burocratici rispetto a coloro che agiscono al di fuori di dette aree e dalla necessità che tali soggetti operino con modalità eco-compatibili estremamente più onerose rispetto a quelle tradizionali. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle previsioni contenute all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, in forza delle quali il rilascio delle concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'ente parco, secondo una procedura prevista nel medesimo articolo, o al fatto che ove un ristoratore voglia realizzare uno spazio esterno per far fronte alle misure di distanziamento sociale dovute all'emergenza COVID-19 dovrà rispettare una serie di vincoli – anche in relazione ai materiali da utilizzare – non ricadenti su chi non opera in ambito ZEA. Conseguentemente per tali soggetti, vi saranno oneri ulteriori per fare fronte alle previsioni in corso di elaborazione per la fase 2 dell'emergenza COVID-19.
  L'istituzione delle Zone economiche ambientali operata ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, è dovuta proprio alla volontà del legislatore di prevedere, mediante una specifica cornice giuridica a livello statale, misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali che compensino il gravame amministrativo derivante dal fatto di operare all'interno dei parchi e tali da creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all'interno del territorio dei parchi nazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento.
  Il comma 2 individua la copertura finanziaria della norma in argomento.
  Secondo quanto previsto dal comma 3, il contributo viene ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente. La modalità di corresponsione del contributo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potendosi a tal fine avvalere degli Enti parco, senza nuovi o maggiori oneri, per le attività di monitoraggio, verifica e controllo. Si prevede che, ai fini della corresponsione del contributo, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo è destinato esclusivamente alle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019.
  Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogato in coerenza con la normativa unionale vigente in materia.
  .

Art. 228
Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

  Il vigente articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come codice dell'ambiente, al comma 3 ha istituito il Comitato tecnico istruttorio per supportare la Commissione di valutazione dell'impatto ambientale VIA-VAS. Tale Comitato, prevede la norma, deve essere composto da 30 unità di personale, pubblici dipendenti posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, cui è riconosciuta una indennità aggiuntiva a valere sui proventi delle tariffe pagate dai richiedenti VIA o VAS.
  A causa dell'emergenza COVID-19 è stato impossibile procedere a costituire il suddetto Comitato con l'effetto che la nuova Commissione VIA-VAS – nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 241 del 2019 registrato alla Corte dei conti a febbraio 2020 – non si è potuta insediare e prosegue ad operare, in deroga e solo per alcuni tipi di valutazione, la medesima Commissione già scaduta 5 anni fa con costi nettamente superiori rispetto alla nuova Commissione (applicandosi la previgente normativa sui compensi dei commissari). Tale problematica potrebbe comportare un significativo ritardo nel rilascio dei pareri VIA-VAS necessari per assicurare l'avvio di lavori strategici per il Paese specialmente alla luce dell'emergenza COVID-19.
  Al fine di consentire l'immediato insediamento della Commissione, la norma sopprime il Comitato tecnico istruttorio e, al contempo, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di siglare protocolli di intesa non solo il SNPA ma anche con altri enti pubblici di ricerca come l'ISPRA e il CNR.
  Il venir meno di tale organo trova fondamento nel fatto che si tratta di una struttura di supporto «tecnico-giuridico» alla Commissione VIA-VAS che a sua volta già svolge attività di supporto «tecnico-scientifico» all'autorità competente in materia di autorizzazioni ambientali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; come si evince dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina della Commissione VIA-VAS, i componenti di tale Commissione sono stati individuati nelle aree «ambientale» (25 unità), «economica» (4 unità), «giuridica» (8 unità), «salute pubblica» (3 unità), talchè le competenze richieste per i membri del Comitato tecnico sono di fatto assorbite tra quelle individuate per i membri della Commissione VIA-VAS.
  Conseguentemente, si novellano i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 229
Misure per incentivare la mobilità sostenibile

  A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali che sarà necessario attuare nei prossimi mesi, la mobilità nelle aree urbane e metropolitane subirà inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale che alla possibile minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati.
  La presente disposizione, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il vigente articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 istituisce il «Programma sperimentale buono mobilità» con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato, della congestione veicolare e dell'occupazione dello spazio pubblico. La modifica proposta, al comma 1, lettera a), prevede che per l'anno 2020 il Programma incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un «buono mobilità», pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale «buono mobilità» può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli ivi indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; inoltre, tale buono può essere impiegato anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali neosegway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, alla lettera c) del medesimo comma 1 si novella l'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, che attualmente prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale. La modifica prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale.
  Al comma 2 si incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità» mediante l'utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione.
  Il comma 3, sempre per le finalità di cui al comma 1, e in particolare per promuovere l'utilizzo delle biciclette nelle aree urbane, quali mezzi a basso impatto ambientale, apporta modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che reca la disciplina della circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, con la lettera a) si modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il numero 7), il numero 7-bis), che introduce la definizione di «casa avanzata», ovvero una linea di arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette. Si prevede, poi, sempre all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 12), l'inserimento del numero 12-bis) che introduce la definizione di corsia ciclabile ovvero la parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi.
  In coordinamento e in attuazione dell'introdotta definizione di «casa avanzata», alla lettera b) del medesimo comma 3 si modifica l'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il comma 9-bis, il comma 9-ter, che prevede, nelle intersezioni semaforizzate, e sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sulla soglia dell'intersezione possa essere realizzata la «casa avanzata», estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.
  Infine, il comma 4 prevede l'obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casa-lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché della nomina del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Attualmente, detto obbligo, previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, si applica esclusivamente alle imprese e agli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e alle imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 e a tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991. In tutti gli altri casi, gli adempimenti in parola sono previsti come «facoltativi». Al riguardo, si prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

Capo VIII
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 230
Incremento posti concorsi banditi

  L'intervento normativo è volto ad incrementare nella misura di 8.000 posti il concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e di 8.000 posti la procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

Art. 231
Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021

  La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza.
  Dopo il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, sarà necessario adeguare l'avvio dell'anno scolastico a necessarie esigenze di distanziamento tra gli studenti, alla dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, all'adeguamento degli spazi fisici ed al sostenimento di modalità didattiche innovative. Attraverso l'insieme coordinato di tali interventi sarà possibile garantire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 senza dover ricorrere a maggiore utilizzo di personale docente e amministrativo. Ogni iniziativa, inoltre, dovrà essere ancora più rafforzata nei confronti delle situazioni di svantaggio per supportare il processo di inclusione ed evitare l'aggravarsi di fenomeni di dispersione scolastica.
  Per concorrere a tale obiettivo, attraverso il comma 1, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene incrementato, per l'anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.
  Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell'incremento del fondo per il funzionamento. In dettaglio:

   a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico- sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

   b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

   d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per fruire di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

   e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

   f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

  Il comma 3, considerando che gli interventi, con particolare riferimento a quelli di cui alla citata lettera f), possono avere ad oggetto anche la realizzazione di lavori, per quanto di limitato impatto, supporta le scuole nel procedimento degli affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, prevedendo che possano utilizzare parte delle risorse assegnate sul fondo per il funzionamento, purché vengano rispettate le tempistiche stabilite dal comma 5 che prevedono la realizzazione, comunque, entro il 31 dicembre 2020.
  L'assegnazione delle risorse, ai sensi del comma 4, a tutte le istituzioni scolastiche statali è effettuata sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ai sensi del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, pertanto, il riparto avviene considerando la tipologia dell'istituzione scolastica, la consistenza numerica degli alunni ed il numero degli alunni diversamente abili, il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e il numero delle classi terminali.
  L'assegnazione delle risorse avviene per esigenze di carattere immediato delle istituzioni scolastiche che pertanto, pur potendo articolare la spesa in relazione alle specifiche esigenze, in ragione dell'avvio dell'anno scolastico, avranno tempi di realizzazione molto ristretti. Il comma 5 prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, devono essere completate le procedure di affidamento. Per riassegnare le risorse non impegnate il Ministero, sulla base di apposito monitoraggio, dispone un piano di redistribuzione delle risorse e la riassegnazione in base alle residue esigenze. Tali risorse dovranno, comunque, essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
  I commi 6 e 7 prevedono, inoltre, lo stanziamento di 39,23 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell'ambito delle attività in presenza connesse allo svolgimento dell'esame di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia nonché di acquistare dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione degli studenti e del personale scolastico coinvolto. A tal fine il Ministero provvede ad assegnare alle istituzioni scolastiche una risorsa finanziaria appositamente stanziata sulla base del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.
  I commi 8 e 9 contengono delle previsioni che consentono di garantire che le somme relative agli esami di stato vengano immediatamente assegnate da parte del Ministero nei limiti delle risorse iscritte in bilancio e che le altre somme di cui al comma 1 possano essere immediatamente assegnate per consentire, nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio, di programmare la spesa e avviare le procedure amministrativo contabili.
  Ai sensi del comma 10, l'utilizzo congruo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche. Lo stesso Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come previsto al comma 11.

Art. 232
Edilizia scolastica

  La proposta normativa intende semplificare, al comma 1, le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui della BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario.
  Il comma 2 prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei mutui della BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese.
  Il comma 3, invece, semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, di utilizzare le risorse derivanti dall'alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento.
  Infatti, a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall'INAIL e che non erano oggetto di finanziamento.
  In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da consentire all'ente locale di compartecipare alla realizzazione dell'intervento, utilizzando le risorse derivanti dall'alienazione dell'area, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l'utilizzo alle sole spese di progettazione.
  Il comma 4 prevede una semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da COVID-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
  Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 introducono una semplificazione procedurale per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.
  In particolare, considerando che i riparti e le assegnazioni delle risorse in materia di edilizia scolastica sono spesso subordinati all'acquisizione di concerti e pareri di altre pubbliche amministrazioni, con il comma 5 si introduce un termine di 10 giorni per la relativa risposta e si prevede che, nel caso di infruttuoso decorso del predetto termine, sia indetta dal Ministero dell'istruzione una conferenza di servizi per semplificare l'iter di adozione dei provvedimenti di competenza.
  Nel comma 6 sono indicati le modalità di svolgimento della conferenza di servizi, nonché i tempi di convocazione e di conclusione del procedimento ridotti e in deroga a quelli previsti per tale strumento dalla legge n. 241 del 1990.
  L'obiettivo della proposta è quello di consentire, in questa fase emergenziale di sospensione forzata delle attività didattiche, di accelerare al massimo l'assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l'avvio dei cantieri approfittando proprio della chiusura delle scuole. Attualmente, infatti, l'iter di adozione degli atti e dei decreti per l'assegnazione delle risorse richiede tempi anche molto lunghi di 2 o 3 mesi, per garantire l'acquisizione di concerti e di pareri da parte di altre Amministrazioni centrali.

Art. 233
Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni

  La norma prevede, anche in considerazione dello stato di emergenza l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sarà ripartito, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in conferenza unificata. Considerata la ristrettezza dei tempi, potrà prescindersi dall'intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  I soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19, di un contributo previsto per 65 milioni al comma 3. Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell'istruzione.
  Il comma 4 prevede per i soggetti che gestiscono scuole paritarie primarie e secondarie, per gli alunni fino a sedici anni di età, che, in ragione del servizio erogato fanno parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 un contributo a parziale ristoro delle rette non versate pari a 70 milioni di euro. Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell'istruzione che lo attribuisce agli uffici scolastici regionali in proporzione agli alunni fino ai sedici anni iscritti nelle scuole paritarie. Il successivo riparto degli uffici scolastici regionali in favore dei beneficiari avviene in proporzione alle iscrizioni delle diverse istituzioni.

Art. 234
Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica

  La disposizione di cui al comma 1 intende porre rimedio a una storica carenza della porzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione dedicata alla missione istituzionale dell'istruzione scolastica.
  In particolare, si tratta di un sistema di natura prevalentemente transazionale, orientato alla gestione giuridica ed economica del personale scolastico. Sono presenti solo in minima misura, invece, funzioni di raccolta, sistematizzazione e validazione dei dati, che ne favoriscano l'aggregazione e l'interrogazione in base alle diverse dimensioni di analisi pertinenti.
  Pertanto, si prevede di costruire datawarehouse e datamart che consentano, viceversa, ai decisori politici e amministrativi di assumere le decisioni di rispettiva competenza, nella piena consapevolezza dell'impatto di sistema e delle relative conseguenze.
  Si tratterebbe, peraltro, di un sistema informativo che potrebbe condurre a una migliore previsione del fabbisogno di personale nelle diverse aree del Paese, tenuto conto delle dinamiche di lungo periodo della popolazione residente in età scolare nonché delle esigenze, anch'esse mutevoli nel tempo, derivanti dalla programmazione territoriale dell'offerta formativa.
  Infine, appare oramai necessario supportare le istituzioni scolastiche nella gestione quotidiana delle pratiche per la gestione giuridica ed economica del personale, anche avvalendosi, in ragione dell'elevatissimo volume, delle tecnologie dell'intelligenza artificiale, eventualmente in cooperazione applicativa con il servizio NoiPA del MEF, che continuerà a gestire le partite stipendiali. Ciò consentirebbe, ad es., di facilitare il lavoro quotidiano per la gestione delle istanze di cessazione dal servizio, con un beneficio molto tangibile per le segreterie amministrative delle scuole.
  La costruzione del sistema informativo in questione verrà affidata alla SOGEI in qualità di società in-house del Ministero dell'istruzione.
  Il comma 2 reca la copertura finanziaria.

Art. 235
Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione

  Per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni che saranno fornite nei prossimi mesi viene istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Capo IX
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 236
Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

  In considerazione della grave crisi economica e sociale causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessaria l'attivazione di una serie di interventi finalizzati a supportare le esigenze di studenti, dottorandi e ricercatori affinché sia garantito il diritto allo studio e siano rimossi gli ostacoli legati alle nuove forme di didattica a distanza (digital divide).
  Il presente articolo mira a introdurre le misure di sostegno necessarie alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli enti pubblici di ricerca, per affrontare la fase post- emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto.
  Le disposizioni in esame sono pertanto finalizzate, innanzitutto, a destinare maggiori risorse all'intero comparto dell'istruzione superiore e della ricerca, tramite il necessario potenziamento degli strumenti già predisposti con il decreto-legge n. 18 del 2020 cosiddetto cura Italia (comma 1) e dei fondi ordinari di finanziamento (FFO e FIS , commi 3 e 4), al fine di supportare le esigenze degli studenti e dei ricercatori che potrebbero subire ripercussioni negative dallo stato di crisi.
  In coerenza ed in continuità con le misure fino ad ora adottate nell'ambito della ricerca, inoltre, si introducono norme di proroga in favore dei dottorandi (comma 5) e degli assegnisti di ricerca (comma 6) per garantire il recupero delle attività sospese e la continuità in un settore strategico per la ripartenza del Paese, nonchè misure di carattere ordinamentale (comma 7) finalizzate a rendere possibile, attraverso le semplificazioni ivi indicate, il raggiungimento degli obiettivi connessi alle linee di finanziamento introdotte dal presente articolo.
  La disposizione di cui al comma 1 incrementa di 62 milioni di euro il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca istituito con l'articolo 100, comma. 1, del decreto-legge cura Italia, con la specifica finalizzazione delle risorse al sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'acquisto di dispositivi digitali, l'accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche e l'accesso a piattaforme digitali per la ricerca e la didattica a distanza. L'incremento, dunque, è volto a colmare il divario digitale emerso in fase di prima applicazione della didattica a distanza, in modo da garantire in maniera uniforme e diffusa l'erogazione dei servizi agli studenti e consentire a tutti di proseguire il percorso formativo, evitando che la ridotta consistenza iniziale del Fondo produca misure meramente frammentarie e di scarso impatto.
  Il comma 2 è finalizzato ad autorizzare le università statali e le istituzioni AFAM a procedere all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, facendo ricorso al mercato attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip. Le università e le istituzioni AFAM, quindi, potranno effettuare gli acquisti suindicati, in deroga all'obbligo di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali, non solo nel caso – già previsto dalla normativa vigente – di acquisti funzionalmente destinati all'attività di ricerca e terza missione, ma anche per gli acquisti dei medesimi beni destinati all'attività didattica. L'amministrazione, per effettuare gli acquisti potrà usare il portale Consip (MEPA) con gli strumenti RdO (richiesta di offerta), trattativa diretta, ordine diretto di acquisto, se sotto soglia, nonché con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, sempre tramite il portale, se sopra soglia. La norma in esame, assolutamente indispensabile in ragione delle attività che le istituzioni di formazione superiore stanno svolgendo in questo momento di emergenza, colma, in ogni caso, anche la lacuna normativa dell'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che non aveva previsto tale agevolazione anche per gli acquisti funzionalmente destinati alla didattica che attualmente rivestono un'importanza notevole per il prosieguo delle attività.
  Il comma 3 reca un incremento di 165 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per il solo anno 2020, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti. Con tale intervento si intende liberare risorse all'interno dei bilanci degli atenei – attualmente gravate, peraltro in modo insufficiente, dalla copertura di quota parte della misura della cosiddetta no tax area all'attuale platea – al fine di favorire l'estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto. Per le medesime finalità, un incremento di 8 milioni di euro è disposto a favore del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM.
  Al comma 4 si prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012), al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli. Detto incremento è finalizzato, innanzitutto, a colmare il gap attualmente esistente tra il numero di studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio: il che determina un'ingiustizia che nell'attuale stato di crisi risulterebbe particolarmente inopportuna. Si prevede, inoltre, che fino alla concorrenza dei fondi disponibili, si sostengano ulteriori interventi promossi dalle regioni per tutti quegli studenti che, a causa della situazione emergenziale in corso, risultino esclusi dalle graduatorie per non aver potuto conseguire in tempo utile i requisiti legati al merito.
  Al comma 5 si introduce una proroga di due mesi, a richiesta, a beneficio dei dottorandi titolari di borse di studio iscritti all'ultimo anno, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. A tal fine il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993 è incrementato di 15 milioni di euro.
  Il comma 6 riconosce la possibilità ai soggetti che conferiscono assegni di ricerca (tra gli altri, università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonchè ogni altra istituzione il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca) di prorogare la durata degli assegni in essere alla data del 9 marzo 2020 del tempo necessario a concludere il progetto di ricerca, la cui attività abbia subito nocumento dalle misure di contenimento del contagio adottate dal Governo. La norma è, dunque, volta a garantire la possibilità che, in ragione della sospensione di talune attività connesse alla ricerca, le università e gli enti di ricerca reputino necessario prorogare la durata degli attuali contratti, al fine di consentire il recupero di quelle attività di ricerca inevitabilmente rallentate a causa del periodo di chiusura disposto per far fronte all'emergenza sanitaria.
  Al comma 7 si prevede il rinvio all'esercizio 2023 (fabbisogno realizzato nel 2022) dell'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto, a livello di comparto, del fabbisogno finanziario assegnato al Sistema universitario (articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145): ciò non solo alla luce della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e delle conseguenti spese impreviste e indispensabili sostenute da parte degli atenei ma, anche, in considerazione dell'acquisizione delle informazioni riferite alle spese per ricerca attraverso il sistema SIOPE+ che rendono necessario un biennio di sperimentazione per la costante e completa acquisizione delle informazioni; informazioni indispensabile ai fini del monitoraggio in corso d'esercizio da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca. In questo modo si eviterebbe che, in un momento particolarmente delicato per le università statali, si aggiungano ulteriori criticità che potrebbero comprometterne il già precario equilibrio.
  Il comma 8 reca la copertura finanziaria.

Art. 237
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

  Al comma 1 si intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto. Si prevede che il Ministero dell'università e della ricerca possa disporre, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionali dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative e semplificate per le prove ancora da svolgersi. Nel caso in cui – in ragione del protrarsi dello stato di emergenza e lo stato do avanzamento dello specifico esame di stato – sia richiesta la riduzione del numero delle prove previste dalle disposizioni vigenti (la maggior parte delle quali sono indicate in un atto di natura regolamentare, il decreto del Presidente delle Repubblica n. 328 del 2001), il decreto del Ministro dovrà in ogni caso assicurare l'omogeneità dello svolgimento delle prove e il rispetto dei princìpi europei in materia.
  Il comma 2 reca una disposizione particolarmente urgente, finalizzata a consentire in questo periodo di obiettiva complessità dell'azione amministrativa, modalità semplificate per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In ragione dell'urgenza determinata dalla necessità di non far mancare l'offerta formativa per il prossimo anno accademico, si prevede innanzitutto una proroga degli accreditamenti già disposti per il decorso anno accademico. Per consentire comunque una valutazione delle Scuole di specializzazione che in occasione della scorsa valutazione avevano avuto esito negativo si dispone che, nelle more della costituzione del nuovo Osservatorio, il cui processo di nomina è incompatibile con la necessità di un celere avvio delle attività qui richieste, venga costituito una commissione di esperti formato dai componenti del preesistente Osservatorio. La necessità di tale rivalutazione è determinata dal fatto che tali scuole, sulla base dello scorso giudizio, hanno, nella maggior parte dei casi, proseguito nella loro attività di adeguamento organizzativo, investendo nel raggiungimento degli standard richiesti; risulta peraltro ragionevole assegnare il compito della verifica delle prescrizioni indicate alle scuole al medesimo collegio che le ha formulate in precedenza, in modo da consentire uno svolgimento mirato e celere delle attività qui indicate. Peraltro, il possibile accreditamento di nuove scuole avrebbe l'effetto positivo di allargare la rete formativa a beneficio della ricettività di un maggior numero di contratti di specializzazione.

  Il comma 3 reca una modifica alla disciplina del regolamento n. 130 del 2017, che risulta strettamente consequenziale alla riforma della laurea abilitante in medicina e chirurgia, disposta dall'articolo 102 del decreto-legge n. 18 del 2020. Con la modifica indicata si consente, infatti, a tutti coloro i quali conseguiranno la laurea già abilitante durante la sessione di giugno-luglio di prendere parte alla prova d'esame che di norma si svolge a partire da luglio, pur chiudendo le iscrizioni al concorso i primi di giugno. In sostanza la nuova formulazione amplia l'accesso al concorso laddove il concetto di «partecipazione al concorso» viene sostanzialmente inteso come «partecipazione alla prova concorsuale». La disposizione è particolarmente urgente in relazione alle tempistiche di emanazione del bando del concorso, solitamente adottato a maggio.

Art. 238
Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca

  Con le misure contenute nel presente articolo si introducono rilevantissime misure finalizzate al rilancio, attraverso investimenti mirati, del sistema nazionale della ricerca e, per il suo tramite, della competitività del Paese.
  Le misure si muovono su una duplice linea di azione: un robusto investimento nel capitale umano e una promozione dei progetti di ricerca maggiormente innovativi.
  Con le misure di cui ai commi da 1 a 3 si implementano le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale.
  In particolare, al comma 1, con incremento di risorse (pari a 200 milioni a decorrere dal 2021) si rafforza considerevolmente il piano di assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già attivato dal Governo con l'articolo 6 del decreto-legge n. 162 del 2019. In particolare si prevede di aggiungere ai 1.607 ricercatori, la cui assunzione è stata già disposta, ulteriori 3.333 ricercatori, per un numero complessivo di assunti, al 1° gennaio 2021, di 4.940 unità.
  Al comma 2, invece, si prevede un'analoga misura destinata ai ricercatori da assumere presso gli enti pubblici di ricerca nel limite di spesa di 50 milioni di euro, in grado di assumere un numero di ricercatori pari a oltre 1300 unità.
  I commi 4 e 5 accrescono, rispettivamente, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  Il comma 6 reca deroghe, a beneficio delle università e gli enti di ricerca, ai nuovi limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, introdotti dalla legge n. 160 del 2019. La disposizione è particolarmente urgente poiché le nuove esigenze determinate dall'emergenza COVID-19 hanno dimostrato l'impellente necessità che gli EPR, proprio per la natura dell'azione da essi svolta, non debbano essere oggetto – fermi restando gli obiettivi di risparmio per la finanza pubblica, che con la presente disposizione vengono confermati – di regole troppo rigide. Si prevede, inoltre, che la medesima deroga sia prevista anche per Fondazione di ricerca IIT, in considerazione dell'attività da essa svolta, proprio in occasione dell'emergenza COVID-19, che l'ha vista particolarmente impegnata nelle attività di ricerca applicata alla attuale congiuntura. Si segnala, infatti, che la Fondazione ha intrapreso importanti progettualità, che prevedono l'impiego di risorse da destinare ad acquisiti in ICT, in relazione alle quali si rende ineludibile poter derogare ai limiti indicati dalla disposizione in parola (si pensi al progetto «LHF-Connect» – un robot avatar in telepresenza basato su un iPad controllato a distanza – nonché alla realizzazione di dispositivi per respiratori con la metodologia «Facility di IIT» per la stampa 3D, messa a disposizione di diversi ospedali per sopperire alla mancanza di alcuni componenti dei respiratori nonché di valvole, sdoppiatori e componentistica; da ultimo, si segnala, la realizzazione di un respiratore a costruzione rapida che può essere prodotto in grandi quantità partendo da componentistica esistente in Italia: in sole 5 settimane è stata sviluppata la meccanica, l'elettronica e il software di controllo e realizzato il primo prototipo testato).
  Il comma 7 mira ad allineare alle «migliori pratiche» europee la normativa per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero dell'università e della ricerca, onde consentire ai partner italiani una più efficace e spedita partecipazione a detti progetti. Nello specifico, si intende anticipare la fase dell'ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell'Esperto Tecnico Scientifico (ETS) rispetto alla normativa attuale che prevede la preventiva nomina del ETS, la quale, normalmente richiede un minimo di 5 mesi di tempo. Con l'anticipazione del decreto di ammissione al finanziamento sulla base delle graduatorie internazionali – per le quali il MUR concorre nella fissazione dei criteri di valutazione e di eleggibilità – i beneficiari non dovranno più attendere la nomina dell'ETS per avviare l'iter di contrattualizzazione. Tale scelta, consentirebbe ai partner italiani di avviare le proprie attività in sincronia con i partner stranieri, evitando rallentamenti per l'intero consorzio e, soprattutto, garantendo ai partner pubblici (università ed enti pubblici di ricerca) la possibilità di anticipare le spese del progetto. Soltanto successivamente al decreto di ammissione verrà nominato l'ETS che si occuperà della cd fase «in itinere» per la valutazione ed il monitoraggio scientifico sullo stato di avanzamento del progetto.

Capo X
MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 239
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

  I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt'ora assente. La norma colma questo deficit istituendo il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche. Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.
  La dotazione prevista per il Fondo è di 50 milioni di euro, stanziati già nel 2020 e utilizzabili negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del Fondo e agli interventi previsti, utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.
  L'individuazione degli interventi previste con le risorse del Fondo avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Art. 240
Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza

  La proposta normativa è volta ad incrementare il numero delle Direzioni centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso l'istituzione di una Direzione centrale, cui è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, che si occuperà di sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dalla normativa di settore (articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105), nonché di assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato.
  L'intervento si rende necessario al fine di aggiornare l'assetto organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza, deputato alla direzione e al coordinamento della Polizia di Stato, alla luce della crescente rilevanza e complessità dei compiti affidati alla specialità «Polizia postale e delle comunicazioni», in conseguenza della sempre maggiore pervasività del mezzo informatico nell'ambito della pubblica amministrazione e dell'economia, nonché dell'evoluzione delle diverse forme di minaccia cibernetica per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche a livello internazionale (ONU, UE, NATO), che sono venute all'evidenza nel corso degli ultimi anni e che hanno ampliato gli ambiti di competenza della Polizia di Stato in questo delicato settore.
  Tale complessità rende imprescindibile il ricorso ad un potenziamento strutturale delle componenti del Dipartimento della pubblica sicurezza, necessario a rafforzare le funzioni di indirizzo e controllo esercitate, nello specifico settore, dagli organi centrali del citato Dipartimento.
  L'attuale modello organizzativo appare, oggi, inadeguato rispetto alla finalità di implementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in relazione ai compiti di direzione e coordinamento delle attività di competenza della specialità della polizia postale e delle comunicazioni, chiamata ad un crescente sforzo in termini di supporto dell'attività preventiva e di contrasto a forme sempre nuove di aggressione dei valori costituzionali.
  Le attribuzioni affidate al Dipartimento della pubblica sicurezza dalle più recenti normative (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, sulle misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, cosiddetta direttiva NIS e decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sul Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica) mirano sia a rafforzare la sicurezza dell'infrastruttura informatica del Ministero dell'interno, attraverso l'istituzione del Computer Emergency Response Team (CERT) ministeriale a presidio delle reti dicasteriali e del Centro di valutazione per le verifiche tecnologiche delle forniture informatiche utili all'espletamento delle funzioni primarie e di importanza strategica di competenza del Ministero, sia ad assicurare l'efficacia della mission istituzionale per la prevenzione, il contrasto e la protezione dei sistemi critici del Paese.
  In particolare, la strategicità e l'importanza della materia, connesse all'aumento esponenziale in termini di qualità e quantità dei fenomeni criminali, depongono per una complessiva rivalutazione dell'adeguatezza della dimensione organizzativa.
  La nuova Direzione centrale costituirà il vertice amministrativo e operativo della complessiva struttura della Polizia di Stato specializzata e svolgerà il ruolo di Autorità generale di contrasto, affidatole dalla normativa in attuazione della direttiva NIS e da quella sul Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  Quest'ultima normativa, che di fatto conclude il percorso evolutivo sulla governance in materia di architettura nazionale di sicurezza cibernetica, affida un ruolo centrale al Ministero dell'interno e, in particolare, all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005 – le cui funzioni sono svolte dalla polizia postale – chiamato a contribuire, con le altre Amministrazioni, alla stesura dei provvedimenti attuativi e indicato, altresì, quale soggetto destinatario degli elenchi delle infrastrutture componenti il Perimetro. Il Dicastero dell'interno diviene, quindi, partecipe delle funzioni ispettive per quel che riguarda i propri sistemi e Amministrazione autonoma per le valutazioni tecniche circa la sicurezza degli apparati tecnologici approvvigionati (Centro di valutazione – Ce.Va. – del Ministero dell'interno).
  A quanto sopra si aggiunge la funzione del suddetto organo, quale generale Autorità di contrasto, destinataria delle segnalazioni di eventi significativi per la sicurezza degli operatori di servizi essenziali e dei soggetti componenti il Perimetro, punto di riferimento per le altre Autorità previste dal complessivo sistema di sicurezza nazionale.
  La Direzione centrale dovrà anche assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento, al fine dell'organico supporto alle attività investigative, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse.
  Il complesso di competenze destinate a confluire nella nuova Direzione centrale, richiede un'adeguata struttura, sia in termini di personale che di risorse strumentali. A tal fine, la norma chiarisce che a capo della nuova Direzione centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia e demanda ad un regolamento, così come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'adeguamento, in conseguenza delle nuove disposizioni, del regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

Capo XI
COESIONE TERRITORIALE

Art. 241
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

  La norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le importanti modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare le risorse del Fondo, al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al COVID-19. L'efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020, in coerenza con la data a partire dalla quale i eegolamenti (UE) consentono l'ammissibilità degli interventi emergenziali nell'ambito dei Fondi SIE. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza COVID-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE.

Art. 242
Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

  Con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi strutturali dell'UE per il periodo 2014-2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è stata, fra l'altro, prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.
  Con l'articolo proposto, si intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, finalizzata a favorire l'utilizzo al tasso di cofinanziamento dell'UE al 100 per cento dei fondi stessi per il contrasto all'emergenza, a consentire con le risorse rivenienti dal bilancio comunitario la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma, con particolare riguardo a quelli relativi alle regioni meridionali, a fornire un contributo concreto agli equilibri di finanza pubblica.
  Nello specifico, la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 è finalizzata a liberare spazi e risorse allo scopo di rendicontare e certificare le spese per l'emergenza COVID-19 anche utilizzando al tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento.
  Il comma 2 assicura la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione prevedendo che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni e Autorità di gestione che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi complementari, vigenti o da adottarsi.
  Nelle more dell'integrale ricostituzione dei POC le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale, da reintegrare con il meccanismo dei commi 4 e 5.
  In tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l'emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.

Art. 243
Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19

  La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza COVID-19.

Art. 244
Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

  La misura prevede la maggiorazione, nelle regioni del Mezzogiorno e per gli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 di cui al comma 198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui afferisce la misura generale di credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al successivo comma 200, di quest'ultima anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito COVID-19. La maggiorazione è disposta nelle misure di cui al comma 1 e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo ad «aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
  La misura potrà essere rivolta a progetti che comprendano una o più delle seguenti categorie:

   - ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

   - ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

   - sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

   - spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);

   - strumentazioni e attrezzature;

   - costi relativi a immobili e terreni;

   - costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;

   - spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

Art. 245
Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di «Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria

  L'attuale emergenza sanitaria, determinata dall'epidemia di COVID-19, è destinata ad impattare pesantemente sulla situazione socio-economica del Paese, che rischia di dover affrontare una crisi produttiva ed occupazionale senza precedenti.
  La rapida diffusione del virus ha reso necessaria, infatti, l'adozione di misure sempre più restrittive alla libera circolazione delle persone ed all'esercizio delle attività economiche, incidendo così, con effetti di lungo periodo, sul sistema produttivo nazionale, caratterizzato dalla marcata prevalenza (99,4 per cento del totale) delle piccole e piccolissime imprese. Anche qualora fosse disposta nel breve termine, sul piano normativo, la riapertura delle attività imprenditoriali, alla crisi sul lato dell'offerta verrà ad aggiungersene un'altra sul versante della domanda, in considerazione della riduzione della capacità di spesa delle famiglie correlata agli effetti del lockdown.
  In relazione all'impatto economico del COVID-19, sono già disponibili delle stime (ad esempio il rapporto Svimez del 9 aprile 2020) sulle sue ricadute nelle diverse aree del Paese. In particolare, se è vero che la contrazione del PIL interesserà soprattutto il Nord Italia, che è allo stesso tempo l'area più produttiva e la più colpita dall'epidemia, è il Sud che rischia di vedere pesantemente compromesso il suo assetto economico e sociale, a causa della lunga fase di stagnazione degli ultimi anni (con la sola, e parziale, eccezione del biennio 2016/17). Infatti, come già registrato per la crisi del 2009, in un'economia, come quella meridionale, nella quale la dinamica del PIL è «trainata» dalla spesa delle famiglie piuttosto che dagli investimenti del comparto industriale (come invece accade al Centro Nord), i tempi per un'inversione di tendenza e per la ripresa economica saranno inevitabilmente molto più lunghi. La decrescita strutturale della domanda interna, inoltre, non impatterà in maniera omogenea sulle varie classi dimensionali d'impresa, ma interesserà in misura maggiore le micro-iniziative, che rappresentano la fattispecie di gran lunga più diffusa nelle regioni meridionali e che sono quelle più interessate dal fenomeno del lavoro irregolare e/o sommerso, con la conseguenza che una drastica e ulteriore contrazione del comparto potrebbe produrre effetti devastanti sulla tenuta del tessuto sociale prima ancora che di quello economico.
  Guardando alla distribuzione settoriale dell'impatto economico del COVID-19, sulla base dei dati dell'ISTAT è possibile rilevare che l'incidenza delle imprese e degli occupati «sospesi» per effetto del lockdown da coronavirus è particolarmente elevata per i servizi collettivi e personali (solo il 19 per cento di operatori attualmente attivi) e per quello degli alberghi e ristoranti (14 per cento).
  Pur non risultando, ad oggi, puntualmente quantificabili gli effetti del blocco delle attività imprenditoriali nei diversi settori economici, dipendendo anche dalla durata delle attuali restrizioni, si rileva che la sospensione delle attività è al momento di oltre 10 giorni maggiore, rispetto all'industria manifatturiera, per il comparto dei servizi, che rappresenta una quota significativa dell'occupazione nelle aree più deboli del Paese (e in particolare nel Mezzogiorno).
  Fin da ora è comunque possibile prevedere che, tra i settori maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria, figureranno quelli relativi al turismo (ricettività, attività accessorie e agenzie di viaggi), alla ristorazione e ai servizi di prossimità/alla persona.
  Nel contesto sopra delineato emerge chiaramente, oltre all'esigenza di mettere a punto misure di contrasto alla crisi nelle aree più colpite dal COVID-19, anche la necessità di intervenire sull'intero territorio nazionale a salvaguardia della coesione sociale e dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree più deboli del Paese e, al loro interno, alle imprese che, per dimensione e settore di attività, sono maggiormente a rischio di default; al riguardo si sottolinea che, sulla base delle stime già disponibili, si prevede che i fallimenti d'impresa nel Mezzogiorno saranno 4 volte superiori a quelli che si determineranno nelle regioni del Centro-Nord.
  Resto al Sud, nato come strumento agevolativo a supporto della nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno, e recentemente esteso alle aree del cratere sismico del Centro Italia, ha ad oggi finanziato più di 5.200 iniziative imprenditoriali (con investimenti attivati per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro), in larga parte operanti proprio nei settori economici più interessati, come sopra evidenziato, dagli effetti della crisi (52 per cento attività turistico/culturali; 19 per cento servizi alla persona).
  Al fine di evitare che le iniziative finanziate, peraltro tuttora in fase di start-up, vedano compromessa la loro permanenza sul mercato per effetto di una crisi di liquidità dovuta alla sospensione dell'attività e alla successiva contrazione della domanda dei loro prodotti e servizi, si propone l'istituzione, ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura Resto al Sud, di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella misura massima di 40.000 euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto.
  Il contributo in oggetto è, peraltro, in linea con le indicazioni e gli orientamenti adottati di recente dall'Unione europea per il superamento degli effetti della crisi COVID-19; in particolare si segnala quanto disposto, a valere sui fondi strutturali, con il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 30 marzo 2020.
  Si sottolinea che Resto al Sud prevede che le spese relative al capitale circolante possano essere riconosciute soltanto in misura pari al 20 per cento del programma di spesa ammesso alle agevolazioni ed esclusivamente con riferimento ad alcune tipologie di costo di gestione (materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata); nei 24 mesi di realizzazione delle iniziative resta pertanto non coperta, anche a prescindere dagli effetti dell'attuale emergenza epidemiologica, una componente rilevante del fabbisogno di circolante dei soggetti beneficiari.
  L'incentivo a fondo perduto proposto consentirebbe di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle imprese agevolate da Resto al Sud, evitando che sia vanificato, in una misura che potrebbe essere significativa, l'investimento pubblico già effettuato per contrastare il fenomeno dei flussi migratori verso altre aree del Paese e sostenere lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno.
  Potrebbe inoltre rendere più attrattivo lo strumento agevolativo per i lavoratori irregolari, promuovendo così percorsi di emersione dall'economia informale in maniera più efficace di quanto finora registrato, a tutto vantaggio anche di un effetto di pay-back per le casse dello Stato, alimentato dalle entrate erariali e dai contributi previdenziali.

Art. 246
Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

  La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli enti operanti nel Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell'emergenza COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.
  La norma individua quale soggetto attuatore della misura l'Agenzia per la coesione territoriale. A tal fine, l'Agenzia per la coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all'assegnazione di un contributo a fondo perduto agli enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale richiamate nel comma 3, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

Capo XII
ACCELERAZIONI CONCORSI

Sezione I
DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

  Le disposizioni del presente capo sono volte a consentire la ripresa delle attività concorsuali per l'accesso al pubblico impiego attraverso modalità compatibili con il quadro emergenziale derivante dall'epidemia da COVID-19 e tenendo conto della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale che accompagneranno tutte le attività del Paese per un lungo periodo.
  Quelle introdotte agli articoli 247 e 248 sono misure di carattere sperimentale e relative alle procedure concorsuali bandite e da bandire fino al 31 dicembre 2020. Sono specificamente rivolte alle procedure concorsuali gestite dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) – sia per le procedure già bandite, sia per quelle da bandire – ma ne è comunque prevista l'applicabilità anche da parte delle pubbliche amministrazioni che non hanno utilizzato lo strumento del cosiddetto concorso unico (articolo 249). Le direttrici sulle quali la ripresa dell'attività concorsuale si muove sono sostanzialmente due:

   la possibilità dello svolgimento delle prove in modalità decentrata;

   l'utilizzo di tecnologia digitale per tutte le fasi del bando di concorso, dalle modalità di presentazione della domanda di partecipazione (SPEED e PEC), alle comunicazioni per il candidato, fino allo svolgimento delle prove, anche orali (in videoconferenza) e per i lavori delle commissioni esaminatrici.

  Sono inoltre presenti alcune misure che consentono lo svolgimento e la conclusione, nelle predette modalità, di procedure concorsuali particolarmente urgenti per le amministrazioni centrali, tra cui Difesa, Interno, Giustizia e Corte dei conti (articoli da 250 a 254).

Art. 247
Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM

  Al fine di continuare a garantire la piena funzionalità delle pubbliche amministrazioni, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, è prevista la possibilità di svolgere le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale presso sedi decentrate, conformemente ai principi di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Lo scopo è quello di evitare, stante le misure di contenimento per il COVID-19, lo spostamento dei candidati su tutto il territorio nazionale.
  Si autorizza, infatti, il Dipartimento della funzione pubblica ad individuare sedi decentrate per lo svolgimento delle prove concorsuali, che, in relazione alla provenienza geografica del candidato, potrebbero essere determinate, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, a livello regionale e comunale, nelle sedi scolastiche o in altri strutture pubbliche e private.
  Tale modalità decentrata di svolgimento delle procedure concorsuali genera una riduzione o un azzeramento dei costi a carico delle pubbliche amministrazioni procedenti, derivante dalla mancata utilizzazione di locali di strutture private.
  Si prevede, in particolare, che le procedure concorsuali possano svolgersi attraverso un massiccio ricorso all'utilizzo degli strumenti digitali, sia per la presentazione della domanda che per le comunicazioni successive verso i candidati da parte delle amministrazioni, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale prevista, che costituisce condizione per la registrazione ai siti istituzionali delle amministrazioni e per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Anche la prova orale può essere svolta in videoconferenza, assicurando in ogni caso la pubblicità della stessa.
  A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica potrà utilizzare sia piattaforme già esistenti che, se del caso, realizzate attraverso aziende pubbliche, private o di professionisti specializzati in selezione di personale, avvalendosi anche di CINECA Consorzio interuniversitario, per il tramite di FormezPA.
  Allo stesso modo anche la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica. Nelle more dell'istituzione dell'Albo nazionale, i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso sono individuati dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine sono ridotti anche i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti a cui si vuole conferire il predetto incarico.
  Sono altresì dimezzati i termini di cui all'articolo 34-bis «Disposizioni in materia di mobilità del personale» del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Si stabilisce che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali da reclutare è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale già definito dal CCNL, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle pubbliche amministrazioni.
  Alle progressioni tra le aree dei dipendenti pubblici delle accademie, conservatori e istituti assimilati non si applica la procedura concorsuale in esame.

Art. 248
Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni

  La norma reca modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali in atto per l'accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
  Laddove sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste nel bando, la Commissione per l'attuazione del Progetto RIPAM, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, può provvedere a modificare il bando, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche per la prova orale e lo svolgimento delle restanti prove presso sedi decentrate, che, in relazione alla provenienza del candidato, potrebbero anche essere individuate, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, a livello comunale, nelle sedi scolastiche o in altri strutture pubbliche e private, individuate sulla base della provenienza del candidato. La fruizione di tali sedi è agevolata, al momento, dalla sospensione delle attività didattiche anche nel periodo estivo (in cui presumibilmente si concentreranno le prove in oggetto) e financo nelle giornate festive. In tali sedi la correttezza dello svolgimento delle prove sarà garantita dalla presenza di sottocommissioni (una per ogni plesso scolastico individuato).
  I componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono individuati dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.
  Si stabilisce, infine, che FormezPA può procedere a risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali, indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto RIPAM, che alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano avuto esecuzione. Resta salvo il diritto all'indennizzo, limitato alle spese sostenute sino alla data della risoluzione, a favore dell'operatore economico. Sono adeguati pertanto gli accordi convenzionali con FormezPA. È esclusa la responsabilità erariale in caso di pagamento dell'indennizzo.

Art. 249
Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

  Le modalità di svolgimento dei concorsi in forma decentrata e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e di svolgimento dei lavori della commissione, proprio in relazione alla straordinarietà dell'evento e alla corrispondente necessità di approntare una risposta rapida ed efficace, si applicano, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, a tutte le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni. Costituiscono misure «a tempo», in quanto volte a consentire di realizzare assunzioni nel pubblico impiego, al fine di garantire adeguati livelli di efficienza che potrebbero risultare compromessi dalla impossibilità, per le note vicissitudini epidemiologiche, di svolgere i concorsi pubblici nelle consuete forme «di massa».

Sezione II
DISPOSIZIONI PER LA VELOCIZZAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPESE

Art. 250
Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca

  La SNA è autorizzata a bandire, entro il 30 giugno 2020, il corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, in cui si prevede la presentazione della domanda di partecipazione con modalità esclusivamente telematiche e lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate delle due prove scritte. L'esame orale, svolto anche in videoconferenza, accerta anche il possesso delle conoscenze linguistiche. La commissione di concorso, che può svolgere i propri lavori in modalità telematica, è articolata in sottocommissioni.
  Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
  Il bando di concorso contiene requisiti specifici di accesso per il personale in servizio a tempo indeterminato nelle amministrazioni.
  Sono disciplinate, inoltre, le modalità di formazione del corso.
  Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applica il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  Si prevede, infine, che le procedure concorsuali già bandite dagli enti pubblici di ricerca e le procedure di conferimento di assegni di ricerca possano essere in ogni caso concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.

Art. 251
Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute

  Le finalità perseguite dal legislatore con l'articolo 2 del decreto-legge n. 18 del 2020, cura Italia, richiedono l'acquisizione di risorse umane da adibire alle attività di controllo sanitario svolte dai porti e aeroporti del Paese, in tempi rapidi e, quindi, con procedure di reclutamento eccezionali e semplificate.
  Al riguardo, l'ipotesi, ad oggi contemplata, di utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, per professionalità tanto specifiche e da dislocare capillarmente sul territorio nazionale, appare un'opzione difficilmente percorribile da un punto di vista strettamente operativo, anche in considerazione del fatto che sarebbe necessario stipulare preventivamente specifici accordi con gli enti del Servizio sanitario nazionale eventualmente in possesso di graduatorie vigenti e disponibili.
  Pertanto, si introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione, mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi con modalità telematiche.
  In tal modo, si deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, concernente «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», (cfr. in particolare l'articolo 24, per dirigenti sanitari medici, e l'articolo 36, per dirigenti sanitari veterinari), oltreché al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».
  Tale deroga, come detto, è giustificata dall'eccezionalità della situazione determinata dall'esigenza di fronteggiare il diffondersi del COVID-19 e dalla conseguente necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte dagli Uffici del Ministero presso i principali porti e aeroporti italiani.
  In definitiva, per il tramite di tale emendamento, si perseguirebbe l'obiettivo di dare attuazione, nel più breve lasso di tempo, a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.
  A garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione e, quindi, dell'idoneità professionale degli assunti, al termine del periodo di prova di cui all'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – ferma restando la durata stabilita dai contratti collettivi rispettivamente applicabili – anche per coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, in deroga ai princìpi ricavabili dall'articolo 2096 del codice civile, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, da svolgersi per iscritto oppure oralmente, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.
  Si recupera, con un meccanismo ex post, l'effettività del controllo sull'idoneità all'impiego, svolto con modalità semplificate nella prima fase.
  Come affermato nella circolare n. 2 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, nell'ipotesi di assunzione di nuovo personale, il periodo di prova non è incompatibile con la modalità del lavoro agile. Ai fini del compimento del periodo di prova, si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Il principio è desumibile anche dalle previsioni dell'articolo 14 della legge n. 124 del 2015 secondo cui le amministrazioni garantiscono che i dipendenti in smart working non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
  Con il comma 2, si dettano disposizioni per snellire le procedure concorsuali già bandite dal Ministero della salute in attuazione dei commi 355 e 356 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare, si considera che il rispetto dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, nello stabilire che «Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto», non consentirebbe di portare a termine le procedure in corso.
  Peraltro, la conclusione con le modalità ordinarie dei concorsi già attivati dal Ministero ai sensi del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 tecnici della prevenzione), comporterebbero tempi incompatibili con gli odierni obiettivi di sanità pubblica.
  Per ovviare a tali ostacoli, nonché per garantire il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e massima partecipazione dei candidati, la disposizione proposta consente di definire le relative graduatorie di merito e, quindi, quelle finali, utilizzando il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e da un esame scritto e orale, che è possibile svolgere con modalità digitali e decentrate. In sostanza, si rende più celere la procedura concorsuale, descritta dalle disposizioni regolamentari vigenti, che prevede l'espletamento di due prove scritte.
  Inoltre, in ossequio ai princìpi di trasparenza e parità di trattamento, nonché di legittimo affidamento, è prevista la riapertura dei termini dei concorsi già banditi.
  Resta fermo che, a tali graduatorie, il Ministero potrà comunque attingere anche per le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Il comma 3 estende le modalità straordinarie di reclutamento con procedure digitali e decentrate anche al concorso pubblico per 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, già programmato dall'Amministrazione in sede di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, nell'ambito del contingente di 80 unità previsto all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  Va, inoltre, valutato che, in considerazione della sospensione delle procedure concorsuali che non si svolgano mediante la sola valutazione dei titoli su basi curriculari ovvero mediante modalità telematiche disposta – come detto – dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge cura Italia, è precluso, allo stato, lo svolgimento con le regole ordinarie, anche delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  Considerato il carattere strategico ed essenziale del ruolo di indirizzo e coordinamento ricoperto nell'emergenza sanitaria in corso dal Ministero della salute, che, con ogni probabilità, sarà chiamato a svolgere funzioni altrettanto pregnanti all'indomani della «fase calda» dell'emergenza – in cui sarà necessario procedere alla riorganizzazione dei servizi ospedalieri, ambulatoriali e domiciliari e sarà fondamentale dettare linee guida e raccomandazioni alle regioni – si ritiene fondamentale consentire al medesimo Dicastero di procedere con speditezza al reclutamento dei dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, già autorizzato in sede di conversione del decreto-legge cosiddetto milleproroghe.
  Pertanto, con il comma 4, nel derogare alle disposizioni dettate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272, e 9 maggio 1994, n. 487, in materia di organizzazione e svolgimento delle procedure concorsuali, si consente l'espletamento delle stesse mediante titoli e esame orale, da svolgersi anche con modalità telematiche e decentrate.
  Peraltro, a garanzia del buon andamento dell'Amministrazione, al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. Come per le assunzioni di cui al comma 1, si introduce un meccanismo di recupero ex post, al fine di addivenire ad una effettiva e completa valutazione dell'idoneità all'impiego.

Art. 252
Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia

  La norma tiene conto delle esigenze del comparto giustizia, tali da assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.
  Possono essere così sintetizzate le rilevantissime scoperture di organico del personale dell'amministrazione giudiziaria. Attualmente la pianta organica del personale non dirigenziale prevede 44.111 posti, ma sono presenti in totale solo 33.199 unità (peraltro con un'elevata età anagrafica media). Andrebbe sottolineato, per comprendere la portata del fenomeno, che, nell'anno 2001, quando la domanda di giustizia non era certamente superiore a quella attuale, il personale non dirigenziale presente ammontava a 43.389 unità.
  La situazione è destinata ad aggravarsi per il costante ed ininterrotto flusso di cessazioni dal servizio per limiti di età o altri motivi (oltre 800 cessazioni sono previste per il solo secondo semestre dell'anno in corso) e della sospensione di tutte le procedure di reclutamento in atto, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ulteriormente aggravate dalle restrizioni alla circolazione delle persone sul territorio nazionale che impediscono – ovvero rendono comunque fortemente inopportuna – la definizione di concorsi già definiti mediante la scelta delle sedi e la conseguente presa di possesso.
  L'ampia pianificazione assunzionale messa in campo dal Ministero della giustizia prevede, tra l'altro, l'immissione in servizio di 2.242 funzionari giudiziari. Questa procedura è al momento sospesa ex lege, nella fase immediatamente precedente le prove scritte, essendosi già espletate le preselezioni. Resta del pari sospeso il reclutamento, già avviato per il tramite dei centri per l'impiego o delle diverse articolazioni regionali competenti in materia, dei 616 operatori giudiziari e dei 109 conducenti di automezzi.
  L'organico dei funzionari giudiziari patisce una delle maggiori percentuali di scopertura tra tutte le qualifiche (quasi il 33 per cento complessivamente: 2.370 vacanze su una pianta di 7.120 unità). Le nuove assunzioni all'esito del concorso (1.400 autorizzate per l'anno 2020 e 1.850, comprensive di 8 unità nella regione Val d'Aosta, per il 2021) andrebbero a colmare quasi integralmente questo deficit, non senza considerare:

   l'incidenza delle prossime cessazioni (di qualche rilevanza, attesa l'elevata età anagrafica media: nel 2019 sono state 397, poco meno sono ad oggi stimate per il 2020),

   l'estrema difficoltà attuale di prevedere una data ragionevole per la conclusione del concorso, il cui svolgimento dovrà quantomeno essere coerente con quanto previsto de iure condendo per il Governo della futura cosiddetta «fase 2» (gli ammessi alle prove scritte sono circa settemila, oltre i soggetti esentati dalle preselezioni, e la logistica risulterà complicata dal rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza).

  Per quanto riguarda le ulteriori imminenti attività di reclutamento (come già previste nel Piano dei fabbisogni), va rilevato che è stato richiesto al Dipartimento della funzione pubblica l'indizione di un concorso unico, organizzato per il tramite di RIPAM e Formez PA, per il reclutamento di 2.700 cancellieri esperti e di 400 direttori, giusta autorizzazione a bandire contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 (articolo 7 e Tabella 7).
  Quanto sopra induce a ritenere non improbabile il rischio concreto di paralisi dell'attività giurisdizionale in non pochi uffici giudiziari al termine della sospensione di gran parte dell'attività giurisdizionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 ovvero comunque dell'ordinario periodo feriale estivo anche in considerazione del surplus di carico connesso alla lunga stasi indotta dagli effetti della pandemia.
  In una tale emergenza, avuto riguardo al gravissimo deficit di personale e alle esigenze organizzative e gestionali connesse alla pandemia in atto, si profila l'irrinunciabile esigenza di procedere ad avviare procedure per il reclutamento di personale già autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 mediante concorsi per titoli ed esame orale.
  La proposta normativa prevede dunque (comma 1) che si dia corso alle procedure di reclutamento già autorizzate, ed in particolare:

   - assunzione di 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3;

   - assunzione di 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

  I commi 2 e 3 dell'articolo illustrato stabiliscono le modalità di svolgimento dei concorsi e i requisiti in possesso dei candidati per l'accesso alla selezione. Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati i punteggi attribuiti ai requisiti di accesso suddetti, lo svolgimento di una prova mediante l'utilizzo di sistemi informatici e digitali e le modalità di composizione delle commissioni distrettuali.
  Con il comma 4 della norma si stabilisce che il personale vincitore dei concorsi per la copertura degli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna è destinato in via esclusiva ai medesimi uffici giudiziari.
  Al comma 5 si prevede che il Ministero può procedere altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.
  I successivi commi 6 e 7 stabiliscono le modalità di svolgimento dei concorsi e i requisiti in possesso dei candidati per l'accesso alla selezione.
  Si prevede da ultimo espressamente (comma 9) – tenuto conto dell'esigenza di selezionare, ove possibile, personale professionalmente formato – un punteggio aggiuntivo a coloro:

   che hanno svolto con esito positivo l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

   che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;

   che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 253
Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario

  La proposta normativa in esame in esame interviene, nel quadro delle disposizioni volte alla gestione dell'attuale stato emergenziale e di contenimento dell'epidemia in atto, modificando in parte – in deroga agli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 – la procedura della correzione delle prove scritte del concorso da magistrato ordinario, stabilendo che fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento delle correzioni effettuato dalla Commissione esaminatrice potrà essere effettuato con modalità telematica, garantendo in ogni caso la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Tale modalità potrà essere garantita anche per le riunioni riservate dei componenti della Commissione. Si segnala che il termine del 31 luglio 2020 potrà essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione al fine di tutelare la salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
  Si rappresenta che fino al 30 settembre 2020, il Presidente della commissione esaminatrice può autorizzare con provvedimento motivato lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo in ogni caso la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
  Le modifiche si sono rese necessarie da una parte per non pregiudicare il buon andamento delle procedure di esame (scritto e orale) per il concorso da magistrato ordinario né ledere le legittime aspettative ed i diritti dei candidati, dall'altra in quanto l'attività di correzione delle prove scritte da parte della Commissione esaminatrice del concorso da magistrato ordinario non era ricompresa tra quelle sospese dalle disposizioni emergenziali adottate per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e quindi deve essere assicurata nell'attuale situazione in tutte le sue procedure.
  Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione del sistema giustizia, che ha già sviluppato e sperimentato con successo tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie e degli altri servizi istituzionali.

Art. 254
Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

  La proposta normativa interviene sulla procedura di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali e degli esami orali programmati, sino al 30 settembre 2020, rispettivamente del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, al fine di non pregiudicare il buon andamento delle stesse procedure di esame né ledere le legittime aspettative ed i diritti dei candidati.
  Per quanto concerne il concorso notarile, la correzione degli elaborati potrà avvenire, attraverso modalità da remoto che saranno autorizzate dal presidente della commissione notarile, mentre per quanto concerne il concorso di abilitazione alla professione forense, la relativa autorizzazione a procedere da remoto verrà data dal presidente della commissione centrale per l'abilitazione forense nominata con decreto del Ministro della giustizia 23 ottobre 2019, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni nominati in ciascun distretto di Corte d'appello per l'espletamento in quelle sedi dell'esame in oggetto. Per entrambe le procedure sono dettate le regole che il presidente della commissione notarile ed i presidenti della commissione centrale e di quelle distrettuali per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato devono seguire attraverso le modalità di connessione telematica da remoto idonee a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute e la par condicio dei candidati, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. È richiesta la presenza presso la sede della prova di esame del presidente della commissione notarile, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto dei criteri già dettati per la correzione delle prove scritte, che saranno seguiti anche per lo svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, con l'ulteriore aggiunta di disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico – sempre con strumentazioni da remoto – all'aula di esame che i presidenti della commissione vorranno impartire. Le regole disposte per assicurare comunque la presenza del presidente e del segretario della commissione e per garantire l'espletamento della procedura da remoto con garanzie di partecipazione pubblica sono applicate anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.
  Infine, l'ultimo comma prevede la possibilità di nominare come esaminatori nell'ambito delle commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione forense, professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, per facilitare la sostituzione di eventuali commissari dimissionari a causa dell'attuale emergenza sanitaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.

Art. 255
Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti

  Con la specifica finalità di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale si prevede, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, l'autorizzazione ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F1.
  La finalità di massima celerità operativa sottesa alla proposta normativa illustrata, da contestualizzare con l'attuale stato di emergenza epidemiologica, suggerisce di inserire la predetta norma nel contesto normativo emergenziale costruito per il contrasto al COVID-19.
  L'assunzione del personale precedente è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per contratti di lavoro a tempo determinato.
  Sono adottate, per l'assunzione del predetto personale, le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 (mediante cioè il ricorso ai centri per l'impiego). Si procede in alternativa con colloqui di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. In proposito, si prevede che siano valutabili, come titoli, le esperienze formative di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (stagisti e tirocinanti della giustizia), nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.

Art. 256
Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello

  La proposta normativa è finalizzata ad introdurre misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello mediante modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nella parte della disciplina dei giudici ausiliari in appello.
  Viene innanzitutto estesa – al fine di concorrere, sul piano delle risorse, alla definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello – la finalità della predetta disciplina, prevedendo l'utilizzo dei giudici ausiliari anche nei procedimenti penali. Si stabilisce inoltre l'ampliamento, nella misura di 500 unità, del contingente previsto dei giudici ausiliari scelti tra magistrati ordinari, contabili e amministrativi e avvocati dello Stato a riposo, professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, ricercatori, avvocati e notai anche se a riposo. Si determina così un contingente complessivo di 850 unità da ripartire presso le singole Corti di appello mediante una nuova adozione del decreto di determinazione delle piante organiche, previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013.
  La disposizione è corredata di specifica autorizzazione di spesa e di copertura finanziaria mutuata dalle disposizioni finanziarie previste nell'ambito dell'A.C. 2435 recante, tra le altre, misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti.

Art. 257
Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti

  La disposizione prevede la possibilità di applicare, fino al 31 dicembre 2020, i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni. Il Presidente della Corte ne determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'attuazione.

Art. 258
Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  La disposizione intende consentire l'assunzione a tempo determinato, con urgenza e ricorrendo a procedure semplificate e straordinarie, di medici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione della necessità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto, del tutto inattesa e senza precedenti. Il servizio sanitario del Corpo nazionale, infatti, svolge funzioni essenziali in materia di assistenza sanitaria, medicina preventiva e medicina del lavoro in considerazione del livello di esposizione del personale operativo al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del soccorso pubblico e della difesa civile. Peraltro, il Corpo nazionale è già stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di 11 vice direttori sanitari a parziale copertura delle attuali carenze di organico, ma, evidentemente, i tempi della procedura concorsuale non sono compatibili con la tempestività che la situazione in atto richiede. La norma, quindi, autorizza l'assunzione del predetto personale sanitario, in numero di 25 unità per un periodo di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020; prevede, inoltre, quale forma di riconoscimento dell'attività svolta, che questa sia considerata titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali dei vigili del fuoco. Tale formulazione è resa possibile in seguito alle intese raggiunte dal Ministero della Difesa con il Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in forza delle quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvalendosi della procedura straordinaria indetta dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, seleziona, previo assenso degli interessati, e assume temporaneamente, e comunque in numero non superiore a 25, i medici che, avendo presentato domanda, sono risultati in esubero rispetto alle esigenze assunzionali della Difesa. Resta inteso che la selezione e le procedure riguardanti gli adempimenti volti all'assunzione straordinaria, a tempo determinato, di detto personale sanitario, sono di competenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa civile.
  A causa dell'emergenza COVID-19, il corso di formazione per 41 vicedirettori in prova, in fase di svolgimento presso l'Istituto superiore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato rimodulato con attività formativa a distanza. Ad oggi non si conosce la durata dell'emergenza, né si possono fare ipotesi plausibili. Per poter almeno in parte colmare le notevoli carenze di organico nei ruoli del personale direttivo operativo, – la cui pianta organica teorica prevede 590 direttivi, mentre attualmente sono presenti 460 unità - con la presente disposizione si potranno aggiungere le 41 ulteriori unità che stavano frequentando il corso di formazione, al momento rimodulato con attività formativa a distanza. Trattandosi di ingegneri ed architetti ai quali sono affidati importanti compiti nelle attività di soccorso pubblico, si rende pertanto necessario ridurre la durata del predetto corso di formazione di ingresso da 12 a 9 mesi al fine di consentire in tempi più brevi l'immissione in servizio di tale personale. Tale disposizione introduce, quindi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, una misura straordinaria che incide non solo sulla durata del predetto corso ma anche sulla sua articolazione.
  A regime, infatti, il citato articolo 144 prevede che il corso ha una durata complessiva di dodici mesi, articolato in una prima fase (nove mesi) di formazione a carattere residenziale teorico-pratica presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo e una fase successiva (tre mesi) di tirocinio tecnico-operativo presso i Comandi dei vigili del fuoco.
  Con la proposta in esame si vuole limitare l'attività formativa alla fase teorico-pratica, senza l'espletamento del tirocinio, prevedendo, al termine dei nove mesi di corso, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto. In tal modo, viene assicurata con continuità la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico.
  Occorre rammentare, infatti, che il personale direttivo coadiuva i dirigenti del Corpo nazionale per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale e svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente. L'immissione anticipata in servizio di tale personale consentirebbe, quindi, di fornire un concreto e immediato supporto alle sedi impegnate a fronteggiare le innumerevoli esigenze collegate all'emergenza sanitaria in corso, garantendo, altresì, la continuità della linea di comando, anche nell'ipotesi che il diffondersi del contagio riduca il numero del personale in servizio.
  Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'intervento.

Art. 259
Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali

  Gli interventi introdotti mirano a prevedere una serie di misure volte a rimodulare la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in considerazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo adeguatamente conto delle specificità che caratterizzano le procedure delle singole componenti del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
  Il comma 1 individua la cornice temporale di applicazione della disciplina derogatoria dettata con la novella in argomento.
  Il comma 2 prevede che le modalità di svolgimento delle relative procedure concorsuali, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale, possono essere stabilite o rideterminate con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti. Non viene prevista, invece, la possibilità di modificare le modalità di accesso e, nel caso siano previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, assicurando, infine, che venga garantita la validità delle prove concorsuali già sostenute.
  Il comma 3 prevede una modalità di pubblicazione dei provvedimenti inerenti alle procedure concorsuali di cui al comma 2, tramite la pubblicazione sui siti istituzionali.
  Il comma 4 dispone che nel caso in cui i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, alle procedure concorsuali in atto, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tali circostanze, le eventuali risultanze delle prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso saranno prese in considerazione secondo le disposizioni e i criteri del concorso cui i candidati interessati sono stati rinviati ed essi, se risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, saranno avviati alla frequenza del corso di formazione relativo al concorso ove sono stati rinviati, o immessi direttamente in ruolo nel caso in cui non sia necessaria un'attività formativa. In entrambi i casi, sarà loro attribuita la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori di tale ultima procedura.
  Il comma 5 prevede l'autorizzazione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle componenti del citato comparto. Stabilisce inoltre che le predette procedure si svolgano nel rispetto di specifiche prescrizioni idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta dei Ministri competenti. Si introduce infine, la possibilità che le predette Amministrazioni possano, con decreto direttoriale generale, prevedere modalità di svolgimento anche telematico delle prove concorsuali.
  Il comma 6 prevede che il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non abbia fruito della licenza ordinaria, del congedo e delle ferie spettanti nel corso dell'anno 2020, possa fruire della parte restante entro dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
  Il comma 7 prevede che le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Art. 260
Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione

  Gli interventi introdotti mirano a definire il quadro delle misure di salvaguardia previste in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al personale che frequenta ogni tipo di corso di formazione, anche a carattere universitario, rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Il comma 1 individua la cornice temporale di applicazione della disciplina derogatoria dettata con la novella in argomento.
  Il comma 2 prevede che le amministrazioni interessate possono disporre con decreto direttoriale generale o dirigenziale generale, in base allo strumento normativo previsto dai diversi ordinamenti, la temporanea sospensione del corso ovvero la rimodulazione dello stesso, anche d'intesa con gli atenei in caso di corsi a carattere universitario, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità degli iter formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti.
  Il comma 3 prevede inoltre che, con decreto del Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, sulla base dello strumento previsto dall'ordinamento di riferimento, possa essere altresì disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario, qualora non sia stato necessario adottare le misure di rimodulazione, sospensione o rinvio, in quanto sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. Resta, in tale ipotesi, salva la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione. Tale previsione è volta ad evitare che, nei casi in cui l'attribuzione della qualifica superiore si consegua con la fine del prescritto corso di formazione, la conclusione anticipata dello stesso comporti indebiti avanzamenti di carriera.
  Il comma 4 disciplina il trattamento giuridico ed economico spettante ai frequentatori e agli allievi interessati in caso di sospensione, interruzione o rinvio. Si prevede, in particolare, che siano mantenute le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. Gli stessi, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, sono comunque destinati a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione, da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di sospensione dello stesso è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.
  Il comma 5 inserisce una disposizione ad hoc per garantire la validità del corso di formazione anche qualora le assenze superino il numero massimo previsto.
  Il comma 6 prevede che, nel caso dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Forze di polizia, delle Forze armate e o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della decorrenza giuridica, non si tiene conto del periodo di sospensione o dell'eventuale rinvio.
  Il comma 7, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché i servizi di istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi all'attuale situazione emergenziale, interviene sulla durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e per allievi vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno comunque inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, in deroga ad alcune disposizioni dell'articolo 6-bis e dell'articolo 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'intervento ora introdotto consente che la durata dei corsi formativi sia ridotta, rispettivamente, con decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza, assicurando comunque una durata minima di sei mesi, e con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Art. 261
Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile

  La disposizione autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile.

Art. 262
Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze

  La norma tiene conto delle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze di garantire lo svolgimento delle procedure urgenti per il reclutamento di funzionari di alta professionalità da immettere in servizio entro il 2020, autorizzate da recenti disposizioni normative.
  Infatti, l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 4, come modificato dall'articolo 16-ter, comma 8, del decreto-legge n. 124 del 2019, prevede che «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, (....), a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a quarantacinque unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza, posizione economica F3»
  Si tratta, in particolare, di assunzioni funzionali alle improcrastinabili attività relative alla ormai prossima presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali relativi anche alla Brexit, nonché finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato.
  Inoltre, l'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato dall'articolo 16-ter, comma 9 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce che: «Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, (....), a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato undici unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3».
  Tanto premesso, al fine di procedere all'assunzione del personale suddetto, in analogia con quanto previsto per altre amministrazioni, la norma prevede la possibilità di svolgere i concorsi in modalità semplificata per titoli e colloquio, in considerazione e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale necessarie per assicurare efficacia al contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19.
  Con i bandi sono determinati i punteggi attribuiti ai titoli, lo svolgimento di una prova mediante l'utilizzo di sistemi informatici e digitali e le modalità di composizione delle commissioni.

Sezione III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 263
Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

  Fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale e prevedendo l'interlocuzione con l'utenza, secondo modalità di comunicazione informatiche e non in presenza.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite ulteriori misure di rimodulazione del lavoro agile.
  Le amministrazioni sono tenute ad assicurare alla dirigenza forme di aggiornamento professionale, che saranno valutate ai fini della performance.
  Si prevede, infine, che la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Capo XIII
MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Art. 264
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

  La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.
  La lettera a) amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell'istanza del cittadino o dell'impresa sono liberi da forme. Conseguentemente, è stabilito un incremento dei controlli ex post e un innalzamento della sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci. È prevista inoltre la restituzione di quanto ricevuto, fornendo false dichiarazioni. Si può riflettere su eventuali sanzioni interdittive.
  La lettera b) riduce i tempi dell'autotutela dell'amministrazione sub specie di annullamento d'ufficio da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi.
  La lettera c) sospende, nel periodo preso in considerazione dalle norme emergenziali, e salvo che per eccezionali ragioni, la possibilità per l'amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti previsti dalla lettera a): da notare che attualmente non vi sono termini per l'esercizio di questo potere.
  La lettera d) dice esplicitamente cosa deve succedere dopo la formazione del silenzio endoprocedimentale, tra amministrazioni, per sottolineare la doverosità di andare avanti ed adottare il provvedimento conclusivo. Nella prassi accade di frequente che la formazione del silenzio non sblocchi il procedimento ma si attenda ugualmente l'assunzione di un atto da parte dell'amministrazione coinvolta.
  Inoltre consente di applicare la norma sulla concertazione interistituzionale tra pubbliche amministrazioni anche alle ipotesi in cui la necessità di una pluralità di titoli abbia comportato l'avvalimento del SUAP o del SUE. In tal modo si riesce a dare la più ampia latitudine applicativa possibile alla misura di semplificazione, come peraltro suggerito anche dall'ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in sede di diramazione di indirizzi interpretativi e applicativi antecedenti il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1640 del 13 luglio 2016 (circolare 27158 del 10 novembre 2015).
  La lettera e), sempre nell'ottica di velocizzare i tempi procedimentali, laddove si proceda a erogazioni finanziarie, dimezza i termini per informazione e comunicazione antimafia e chiarisce quanto già è prescritto dal codice antimafia, e cioè la possibilità di procedere, con autocertificazione e una volta formatosi il silenzio assenso, con la cautela, pure prevista, della condizione risolutiva. Questa misura non fa che sottolineare precetti già vigenti, ma si rende necessaria perché, di fatto, nessuna amministrazione fa applicazione della possibilità di procedere data dalle norme, al pari di quanto accade per il silenzio endoprocedimentale.
  La lettera f) liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell'amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus. Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l'avvio o la ripresa dell'attività.

Art. 265
Disposizioni finanziarie finali

  Reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

Art. 266
Entrata in vigore

  Disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020*.

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

  Visto il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

  Visto il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;

  Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

Il seguente decreto-legge:

TITOLO I
SALUTE E SICUREZZA

Articolo 1
(Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

  1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.
  3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.
  4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.
  5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.
  6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziali, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.
  7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
  8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.
  9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.
  10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.
  11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 2
(Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19)

  1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo la metodologia di cui al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei princìpi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.
  2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.
  3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
  4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
  5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020 è riportato nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.
  6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; dopo le parole «del personale del comparto sanità» sono inserite le seguenti: «nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» sono inserite le seguenti: «e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale»;

   b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018».

  7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui all'art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.
  12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
  13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.
  14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse»
  15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 3
(Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

  1. All'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.».

Articolo 4
(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

  1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
  3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.
  4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
  5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.
  6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.

Articolo 5
(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

  1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 6
(Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19)

  1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 7
(Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)

  1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
  2. Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.

Articolo 8
(Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)

  1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni.
  2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
  3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114.
  4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.

Articolo 9
(Proroga piani terapeutici)

  1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Articolo 10
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «di medici, personale infermieristico» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.»;

   b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e socio –sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale».

  2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituita dalla seguente:

   d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;».

Articolo 11
(Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico)

  1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole: «l'assistito» sono inserite le seguenti: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale»;

   b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «comma 7», sono aggiunte le seguenti: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.»;

   d) il comma 3-bis è abrogato;

   e) al comma 4, dopo la parola «regionali», sono inserite le seguenti: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo le parole «l'assistito», sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»;

   f) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni:

    dopo le parole «per la trasmissione telematica», sono inserite le seguenti: «, la codifica e la firma remota»;

    le parole: «alimentazione e consultazione» sono sostituite con le seguenti: «alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

   g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:

    «4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

    4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

    4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.»;

   h) al comma 15-septies, dopo le parole: «di farmaceutica» sono inserite le seguenti: «, comprensivi dei relativi piani terapeutici, «e dopo le parole: «specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN,» e, dopo la parola «integrativa», sono aggiunte le seguenti: «, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,»;

   i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:

   «15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
   15-nonies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

   a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

   b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;

   c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.».

Articolo 12
(Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)

  1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:

   a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

   b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

   c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

   d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

   e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

  2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
  3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:

   a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

   b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;

   c) all'ISTAT.

  4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13
(Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.
  2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT.
  5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.
  6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14
(Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali)

  1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.
  2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15
(Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)

  1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'articolo 84, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.

Articolo 16
(Misure straordinarie di accoglienza)

  1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 17
(Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti «e per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».

Articolo 18
(Utilizzo delle donazioni)

  1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   «a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.»

   b) al comma 3, dopo le parole «aziende, agenzie,» sono inserite le seguenti: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»

   c) al comma 5, dopo le parole «per la quale è» è aggiunta la seguente: «anche».

  2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

Articolo 19
(Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 è autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

   a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;

   b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.

  2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
  4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021
  5. Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 per l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 20
(Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)

  1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 21
(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente)

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2204-bis, è inserito il seguente:

«Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)

   1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
   2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale.».

   b) dopo l'articolo 2197-ter è inserito il seguente:

«Art. 2197-ter.1.
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

   1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.
   2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

   a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;

   b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

   3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.».

Articolo 22
(Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione «Strade sicure»)

  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:

   a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;

   b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.

  2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 23
(Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.
  2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.
  3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
  4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.
  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  7. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

TITOLO II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Capo I
MISURE DI SOSTEGNO

Articolo 24
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

  1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.
  2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 25
(Contributo a fondo perduto)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
  3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
  5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

   a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
  9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.
  10. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 «Fondi di Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
  14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.
  15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 26
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

  1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, –società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

   a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

   b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

   c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

  2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

   a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

   b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

   c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

   d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

   e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.

   g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone

  3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.
  5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
  6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.
  7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
  9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.
  12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il «Fondo»), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito «gli strumenti finanziari»), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a), il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.
  13. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito anche «il Gestore»)
  14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile.
  15. La società emittente assume l'impegno di:

   a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

   b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

   c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.

  16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
  17. L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze
  18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell'anno 2020.
  19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo per operazione dell'1 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti, e comunque per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  20. I benefìci previsti ai commi 4 e 8, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi, 4 e 8 sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 27
(Patrimonio destinato)

  1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da «Covid-19», CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.
  2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
  3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.
  4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da «Covid-19» ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

   a) hanno sede legale in Italia;

   b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;

   c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

  5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività
  6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i princìpi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
  7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.
  8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.
  9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.
  10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
  11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.
  12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
  13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
  15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
  16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.
  17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  18. È autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.

Articolo 28
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
  3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
  5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
  6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 29
(Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 30
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

  1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.
  2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

   a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

   b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

Articolo 31
(Rifinanziamento fondi)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.
  2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
  4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 32
(Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – GACS)

  1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.
  2. La società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 33
(Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
  2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

Articolo 34
(Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)

  1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
  2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.
  3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Articolo 35
(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

  1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.
  2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.
  4. L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Articolo 36
(Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE))

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia da COVID–19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia pan europeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 37
(Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization)

  1. È autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 38
(Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative)

  1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
  2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.
  4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
  5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
  6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
  7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

   «Art. 29-bis. – (Incentivi in “de minimis” all'investimento in start-up innovative).
   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
   2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
   3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».

  8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

   «9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».

  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.
  10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000».
  11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
  13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
  14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

   a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;

   b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;

   c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;

   d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

  15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.
  16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:

   a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;

   b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;

   c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;

   d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

  17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
  19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 39
(Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.)

  1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
  2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.
  3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: «destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,» .
  4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 40
(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19)

  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.
  3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
  4. Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 41
(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

  1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre a partire dal 15 novembre 2020.
  2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

Articolo 42
(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione)

  1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
  3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.
  6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
  7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 43
(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
  4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

   a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;

   b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

   c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.
  6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 44
(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 45
(Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni)

  1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 46
(Misure urgenti in materia di servizi postali)

  1. All'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) le parole «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti parole: «fino al 31 luglio 2020»;

    2) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261,» sono inserite le seguenti parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;

    3) è aggiunto in fine il seguente periodo «Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 47
(Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia)

  1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 48
(Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione)

  1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni»;

    2) alla lettera d), le parole «di importanza minore (de minimis)» sono soppresse;

   b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese».

  2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:

   a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;

   b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;

   c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.

   d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020.

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  6. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15,5 milioni per l'anno 2020, 6,5 milioni per l'anno 2021 e 2,5 milioni per l'anno 2022»;

   b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 4,5 milioni per l'anno 2020, euro 4 milioni per l'anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 49
(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

  1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'automotive, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata «Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive» con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 regolamento (UE) n. 651/2014.
  2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.
  3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 50
(Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento)

  1. In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Articolo 51
(Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)

  1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, già autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora già prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.

Articolo 52
(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio)

  1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.

Capo II
REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI

Articolo 53
(Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

  1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione

Articolo 54
(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

  1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
  2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
  3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
  4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.
  5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
  7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.

Articolo 55
(Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese)

  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
  2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
  3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.
  4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
  5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.
  7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
  8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Articolo 56
(Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese)

  1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
  2. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
  3. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
  4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.
  5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al presente articolo, comma 5.
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Articolo 57
(Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19)

  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.
  3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
  4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.
  5. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.
  7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

Articolo 58
(Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling)

  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
  3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.
  4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
  5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 59
(Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19)

  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.
  3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
  4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
  5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 60
(Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19)

  1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
  2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19.
  3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.
  4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
  5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
  6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 61
(Disposizioni comuni)

  1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
  2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.
  3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.
  4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
  5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'articolo 53.
  7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.

Articolo 62
(Disposizioni finanziarie)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 63
(Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti)

  1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
  2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

Articolo 64
(Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA)

  1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni.
  2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.
  3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
  5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 65
(Esonero temporaneo contributi Anac)

  1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

TITOLO III
MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Articolo 66
(Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

  1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non»;

   b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».

Articolo 67
(Incremento Fondo Terzo Settore)

  1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID –19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 68
(Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

  1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;

   b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»;

   c) al comma 2, secondo periodo, la parola «quarto» è soppressa.

   d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione».
   «2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis»

   e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22.»;

   f) al comma 6, secondo periodo, le parole: «80 milioni» sono sostituite dalle eseguenti: «1.100 milioni»;

   g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
   6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.».

   h) al comma 8, le parole: «23 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 20202»;

   i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole «da 1 a 5» sono inserite le seguenti: «e 7»; le parole «pari a 1.347, 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.599,1 milioni di euro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 69
(Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter»;

   b) al comma 5, le parole: «pari a 338,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 828,6 milioni di euro» .

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 70
(Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» e, all'ultimo periodo, le parole «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;

   b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.»;

   c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il sesto periodo è soppresso;

    2. al settimo periodo le parole: «dal predetto Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: «4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.»

   e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

   «5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»

   f) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale»;

   g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 71
(Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 22-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-ter
(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

   1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.
   2. Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.

Art. 22-quater
(Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

   1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.
   2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dell'articolo 22, commi 1 e 5.
   3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
   4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
   5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.
   6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

Art. 22-quinquies.
(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

   1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3.»
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.740,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 72
(Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.»;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.»

   c) al comma 8, le parole «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

   d) al comma 11, le parole: «1.261,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».

  2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «1000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2000 euro»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 73
(Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 74
(Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»;

   b) al comma 5, le parole «130 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «380 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 75
(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.».

Articolo 76
(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro mesi».

Articolo 77
(Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti del terzo settore»;

   b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

    2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Articolo 78
(Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

  1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 milioni»;

   b) al comma 2, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

  2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

   a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

   b) titolari di pensione.

  3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 79
(Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

  1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2020».

Articolo 80
(Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.».

Articolo 81
(Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

  1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.».
  2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

Capo II
ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Articolo 82
(Reddito di emergenza)

  1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito «Rem»). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
  2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

   a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

   b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;

   c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

   d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

  3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

   a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

   b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;

   c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

  4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:

   a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

   b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;

   c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

  5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
  6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
  7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
  8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
  9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
  10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il Reddito di emergenza». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 83
(Sorveglianza sanitaria)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Articolo 84
(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
  2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
  3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
  4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
  5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
  8. E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

   a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

   b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

   c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

   d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

   a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

   b) titolari di pensione.

  10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.
  14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020. 15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 85
(Indennità per i lavoratori domestici)

  1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
  2. L'indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
  5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 86
(Divieto di cumulo tra indennità)

  1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Articolo 87
(Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)

  1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente:

   «251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92

  2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente:

   «253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.».

Articolo 88
(Fondo Nuove Competenze)

  1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

Articolo 89
(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

  1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
  2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

Articolo 90
(Lavoro agile)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
  3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei princìpi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Articolo 91
(Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo)

  1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
  2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Articolo 92
(Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)

  1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 93
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

  1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 94
(Promozione del lavoro agricolo)

  1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefìci previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «diffusione del virus COVID-19,», sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 luglio 2020,».

Articolo 95
(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

   a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

   b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

   c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

   d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

   e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
  3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020–C (2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefìci, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
  5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.
  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.

Articolo 96
(Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro)

  1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 97
(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

  1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» è soppressa la parola: «dell'interessato» e sono aggiunte, infine, le seguenti: «mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»;

   b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo» sono inserite le seguenti: «, previa esibizione della contabile di pagamento,» e dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e degli eventuali condebitori solidali».

Articolo 98
(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

  1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.
  5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.
  6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefìci di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 99
(Osservatorio del mercato del lavoro)

  1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»).
  2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

   a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;

   b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;

   c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;

   d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;

   e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;

  3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
  4. Per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.
  6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 100
(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

  1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 101
(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

  1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 102
(Spese per acquisto di beni e servizi Inail)

  1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 103
(Emersione di rapporti di lavoro)

  1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

   a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

   b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

   c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

  4. Nell'istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.
  5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

   a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

   b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

   c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

  6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
  7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
  8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art. 600 del codice penale;

   b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

   c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
  10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

   a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

   b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

   c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

   d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

  11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

   a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

   b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

   b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

  13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
  14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.
  15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
  16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
  17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
  20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  21. Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto legge decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti «dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità».
  22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
  23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
  24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
  25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
  26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

   c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA

Articolo 104
(Assistenza e servizi per la disabilità)

  1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
  2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui periodo precedente.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 105
(Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

  1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

   a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

   b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

TITOLO V
ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI
DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 106
(Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

  1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

Articolo 107
(Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare)

  1. Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 108
(Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)

  1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: «6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Articolo 109
(Servizi delle pubbliche amministrazioni)

  1. L'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 48.
(Prestazioni individuali domiciliari)

   1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.
   2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
   3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

   b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e di trasporto scolastico» sono soppresse.

Articolo 110
(Rinvio termini bilancio consolidato)

  1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

Articolo 111
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

  1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.
  2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 112
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province
di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

  1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 113
(Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione)

  1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Articolo 114
(Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

   a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;

   b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;

   c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre.

Articolo 115
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000 milioni di euro e «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
  2. Ai fini dell'immediata operatività del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 116
(Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)

  1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
  2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
  3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
  4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.
  5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
  6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
  7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.
  9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 117
(Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)

  1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:

   a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019 per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;

   b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;

   c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;

   d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;

   e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.
  3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
  4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.
  5. Le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 115, comma 1.
  6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.
  7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro e non oltre il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro e non oltre il 15 giugno 2020.
  9. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
  10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.
  11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Articolo 118
(Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato)

  1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

TITOLO VI
MISURE FISCALI

Articolo 119
(Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

   a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

   b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

   c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
  4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
  5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
  6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomìni;

   b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

   c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

  10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

   a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

   b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

  14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
  16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 120
(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 121
(Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile)

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

   a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

   c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

   d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

   f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Articolo 122
(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

   a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

   c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

   d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Articolo 123
(Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)

  1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 124
(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;».
  2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 125
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

   a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

   b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

   c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

   d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

   e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

  3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5.

Articolo 126
(Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

  1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

Articolo 127
(Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 61:

    1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»;

    2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

   b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»

Articolo 128
(Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.
  2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Articolo 129
(Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica)

  1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.
  2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 130
(Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa)

  1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;

   b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;

   c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;

   d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

   e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2020».

  2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7-bis:

    1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,»;

    2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6»;

   b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 320,31milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 131
(Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa)

  1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Articolo 132
(Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici)

  1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:

   a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;

   b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

  2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Articolo 133
(Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;

   b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 134
(Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

  1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 13, comma 2-bis,», le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle parole: «lettere a) e b)»;

   b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.».

Articolo 135
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.».
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.».
  3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020 .

Articolo 136
(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

   «2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.
   2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:

   a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;

   b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;

   c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.».

  2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;

   b) il comma 112 è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

  3. L'articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 137
(Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

  1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.
  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 138
(Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020)

  1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 139
(Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19)

  1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 140
(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

  1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
  2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° luglio 2020» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2021».

Articolo 141
(Lotteria dei corrispettivi)

  1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole «A decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021».

Articolo 142
(Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

    a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    b) liquidazione periodica dell'IVA;

    c) dichiarazione annuale dell'IVA.»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 143
(Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

  1. All'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

   «Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 144
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
  2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
  3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 145
(Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

  1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 146
(Indennità requisizione strutture alberghiere)

  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

   «L'indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.».

Articolo 147
(Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

  1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 148
(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA))

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria:

   a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;

   b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;

   c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

  2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Articolo 149
(Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

  1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

   a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

   b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

   c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

   d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

   e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

   f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

   g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

  2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
  3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
  6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

Articolo 150
(Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)

  1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.».
  2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 151
(Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)

  1. È prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.
  2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 152
(Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 153
(Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)

  1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 154
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

  1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;

   b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.»;

   d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.».

Articolo 155
(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: «326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
  327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.
  328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326.».

Articolo 156
(Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019)

  1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Articolo 157
(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
  2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

   a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

   b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

   d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

   f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

   Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:

   a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
  5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.
  6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.
  7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 158
(Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione)

  1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Articolo 159
(Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Articolo 160
(Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

  1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Articolo 161
(Proroga del pagamento dei diritti doganali)

  1. I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
  2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
  3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Articolo 162
(Rateizzazione del debito di accisa)

  1. All'art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, dopo le parole «che si trovi in» sono aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»;

   b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»;

   c) l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 163
(Proroga in materia di tabacchi)

  1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

Articolo 164
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

  1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti»;

   b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti soggetti»

  2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.».

  3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

   «In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile.» Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie».

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

Capo I
GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Articolo 165
(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

  1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.
  2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
  3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
  6. Nel presente capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.
  7. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
  8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 166
(Condizioni)

  1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell'Autorità competente riguarda altresì l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.
  2. La garanzia di cui all'articolo 165 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.
  3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Articolo 167
(Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)

  1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, a eccezione degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.

Capo II
REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Articolo 168
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il «Testo unico bancario») dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 169
(Sostegno pubblico)

  1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo 168, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, «l'Acquirente») di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, «il Compendio Ceduto») della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

   a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;

   b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;

   c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;

   d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

  2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

   a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;

   c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al fair value delle garanzie stesse.
  5. Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
  6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo è istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.

Articolo 170
(Cessione del compendio)

  1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:

   a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;

   b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;

   c) l'offerente è autorizzato a svolgere l'attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;

   d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

   e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.

  2. La Banca d'Italia attesta che:

   a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;

   b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

   c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

  3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

Articolo 171
(Concessione del sostegno)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformità con quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, minimizza il sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.
  2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente della cessione del compendio.
  3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell'economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.
  4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Articolo 172
(Altre disposizioni)

  1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
  2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
  3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169, non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

Articolo 173
(Relazioni alla Commissione europea)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.

Articolo 174
(Disposizioni di attuazione)

  1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti.

Articolo 175
(Disposizioni finanziarie)

  Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

TITOLO VIII
MISURE DI SETTORE

Capo I
MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA

Articolo 176
(Tax credit vacanze)

  1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
  3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

   a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

   b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

   c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

  4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 177
(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

   a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

   b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 178
(Fondo turismo)

  1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 179
(Promozione turistica in Italia)

  1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»;

   b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 180
(Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)

  1. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
  4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 181
(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

  1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Articolo 182
(Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)

  1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 183
(Misure per il settore cultura)

  1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente «I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale»;

   b) al comma 2, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti»;

   c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

  2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
  3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
  5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. 6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.
  7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
  8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
  9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: «di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: «, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti».
  10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite delle seguenti: «e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente «2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario»;

   c) il comma 3 è abrogato.

  12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 435 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 184
(Fondo cultura)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
  2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.
  3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.
  4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 185
(Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.
  2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.
  3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.
  5. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Capo II
MISURE PER L'EDITORIA

Articolo 186
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)

  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 187
(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

  1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 188
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

  1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 189
(Bonus una tantum edicole)

  1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
  2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
  3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 190
(Credito d'imposta per i servizi digitali)

  1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.
  3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
  4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
  5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
  6. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 191
(Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)

  1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 192
(Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI)

  1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 193
(Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)

  1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 22 è accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

Articolo 194
(Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)

  1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  2. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 195
(Fondo emergenze emittenti locali)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
  2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Capo III
MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Articolo 196
(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

  1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
  2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
  3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:

   a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;

   b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

  4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
  5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 197
(Ferrobonus e Marebonus)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 198
(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 199
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

  1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

   a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostino di aver subìto subìto, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

   b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

  2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.
  3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:

   a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

   b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 delle legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

   c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi.

  4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
  6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.
  7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:

   a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefìci previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

   b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.

  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità portuali per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 200
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
  3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
  4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
  5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni.
  6. Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
  7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. È autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
  8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 201
(Incremento Fondo salva-opere)

  1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  2. Pe le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.

Articolo 202
(Trasporto aereo)

  1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

   b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

   «3. Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
   4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, è definito l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.
   4-bis. La società di cui al comma 3 redige senza indugio un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
   4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis.»;

   c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

   «5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014.
   5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
   5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.»;

   d) il comma 6 è soppresso;

   e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 203
(Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

  1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.
  3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.
  6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell'ENAC.

Articolo 204
(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
  2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le previsioni dell'articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
  3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2020» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 giugno 2021».
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 205
(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

  1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio 2021.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

Articolo 206
(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)

  1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
  2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.
  3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
  4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.
  5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.
  7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

Articolo 207
(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

  1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indìce una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

Articolo 208
(Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)

  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.».
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia.
  4. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato «Variante di Riga», nonché di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario «Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio».
  5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 2 milioni nel 2020, di euro 1 milione nel 2021, di euro 1 milione nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Articolo 209
(Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

  1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.
  2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 210
(Disposizioni in materia di autotrasporto)

  1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.
  3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei traporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell'ambito delle attività di cui alle lettere l-ter e l-quater del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 211
(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

  1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
  2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.
  3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.
  4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 212
(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

  1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972.

Articolo 213
(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)

  1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Articolo 214
(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

  1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020.
  3. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020
  4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.
  6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 215
(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

  1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

   a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;

   b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

  2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:

   a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

   b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).

  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

Capo IV
MISURE PER LO SPORT

Articolo 216
(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

  1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2020»;

   b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».

  2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
  3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
  4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Articolo 217
(Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale»)

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

Articolo 218
(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

  1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.
  2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.
  3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adìto. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsi per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.
  4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  5. L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.

Capo V
MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 219
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni)

  1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020.
  2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l'anno 2020.
  3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.».

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari ad euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265..

Articolo 220
(Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008)

  1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Articolo 221
(Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.».

Capo VI
MISURE PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Articolo 222
(Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 223
(Contenimento produzione e miglioramento della qualità)

  1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 224
(Misure in favore della filiera agroalimentare)

  1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

   b) al comma 4-bis, dopo le parole «per l'anno 2020», sono inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento,».

  2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»;

   b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente:

   «3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l''Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.»;

   c) il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:

   «4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.».

  3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.»;

   b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione.».

  4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole «entro il termine di tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi». Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

   «3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.».

Articolo 225
(Mutui consorzi di bonifica)

  1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
  2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
  3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 226
(Fondo emergenza alimentare)

  1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014.
  2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Capo VII
MISURE PER L'AMBIENTE

Articolo 227
(Sostegno alle zone economiche ambientali)

  1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 228
(Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale)

  1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole «a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132» sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca»;

   b) il comma 3 è soppresso;

   c) al comma 4, le parole «e del Comitato tecnico istruttorio» sono soppresse;

   d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e del Comitato» sono soppresse.

Articolo 229
(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.».

   b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;

   c) al comma 2, al primo periodo, le parole «corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle seguenti: «corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili», e al terzo periodo le parole: «e n. 2015/2043» sono sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;

  2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1:

    1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: «7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;»;

    2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi;»;

   b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.».

  4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VIII
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 230
(Incremento posti concorsi banditi)

  1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.
  2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori. All'onere di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 231
(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

   a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

   b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

   d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

   e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

   f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

  3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.
  4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
  6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.
  7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
  8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
  9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.
  10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
  11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 232
(Edilizia scolastica)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».
  2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo la parola «vincolate» è aggiunta la seguente «prioritariamente»;

   b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e al completamento».

  4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
  5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indìce nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
  6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.
  8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.
  9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 233
(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni)

  1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.
  2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.
  3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
  4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 234
(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

  1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Articolo 235
(Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione)

  1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Capo IX
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 236
(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

  1. Il «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca» di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
  3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.
  4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefìci per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.
  5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
  6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
  7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023».
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 237
(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

  1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
  2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.
  3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.

Articolo 238
(Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca)

  1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
  4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.
  5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.
  6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
  8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono aggiunte le seguenti «e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)».
  9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021 a 750 milioni per l'anno 2022 e a 450 milioni a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Capo X
MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 239
(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265..

Articolo 240
(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

  1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.
  2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale: generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo XI
COESIONE TERRITORIALE

Articolo 241
(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

  1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Articolo 242
(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

  1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19.
  2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.
  3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
  4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazione viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
  5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.
  7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.

Articolo 243
(Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente:

   «65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

Articolo 244
(Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

  1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, dell'della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
  2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 245
(Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di «Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)

  1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari a:

   a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;

   b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

  2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:

   a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;

   b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;

   c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.
  4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 246
(Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno)

  1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l'anno 2021.
  2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei princìpi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.
  3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
  5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.

Capo XII
ACCELERAZIONI CONCORSI

SEZIONE I
DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 247
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

  1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.
  2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
  3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
  4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
  5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
  6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
  8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli ordinamenti professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
  9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
  10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.
  11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

Articolo 248
(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

   a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

   b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.

  2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.
  3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.
  4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

Articolo 249
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i princìpi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PER LA VELOCIZZAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPESE

Articolo 250
(Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

  1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:

   a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;

   b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;

   c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all'articolo 247, comma 3;

   d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.

  2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
  3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
  4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
  5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3.

Articolo 251
(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

  1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunti le seguenti: «, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso».
  2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalità di cui all'articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unità già previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

Articolo 252
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

  1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

   a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

   b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

  2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

   a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;

   b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

   c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

   d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

   e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;

   f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;

   g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

  3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

   a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

   b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

  4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.
  6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:

   a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;

   b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

   c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

   d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

   e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

  7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

   a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

   b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

  8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 253
(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

  1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 247.
  2. Il termine del 31 luglio 2020 può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
  3. Con le medesime modalità indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.
  4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
  5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

Articolo 254
(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

  1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.
  2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.
  3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.
  4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.
  6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».

Articolo 255
(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

  1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.
  3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:

   a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;

   b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 256
(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)

  1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole «definizione dei procedimenti», sono aggiunte le seguenti: «penali e» e dopo le parole «Corti di appello» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero»;

   b) all'articolo 63, comma 1, le parole «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta».

  2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande.
  3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 257
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i princìpi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 258
(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – «Concorsi ed Esami» n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 259
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

  1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
  2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

   a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

   b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

   Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.

  3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.
  4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
  7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 260
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

  1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
  2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:

   a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;

   b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

  3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.
  4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.
  5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.
  6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
  7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

Articolo 261
(Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile)

  1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente provvedimento, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 262
(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:

   a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;

   b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti la contabilità e il bilancio anche ai fini dello sviluppo e la sperimentazione dei relativi sistemi informativi.

  2. I bandi di selezione, stabiliscono:

   a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

   b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

   c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 263
(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

  1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
  3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.
  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Capo XIII
MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Articolo 264
(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)

  1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

   a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefìci economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

   c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

   d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

   e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

   f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

  2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai princìpi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

   a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefìci, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;

    2) all'articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)»;

    3) all'articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.»;

   b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:

    1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,»;

    2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

   «2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.»;

   c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» è sostituita con la parola «gestione» e le parole «al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo periodo, le parole «il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»

   d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione;

  3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

Articolo 265
(Disposizioni finanziarie finali)

  1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «83.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «148.330 milioni di euro».
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro dal 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
  4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro dal 2023 al 2031.
  5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:

   a) quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante e corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;

   b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

  8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al presente decreto entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
  11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE»
  12. Le risorse di cui al comma 11:

   a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti.

   b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

  13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

   a) i commi 624 e 625 sono soppressi;

   b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:

    al secondo periodo le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»;

    il quarto periodo è soppresso;

    al sesto periodo le parole: «il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021» sono abrogate;

  14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Elenco 1 al presente decreto.
  15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per l'anno 2020.
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Articolo 266
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 19 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri
, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2020

2021

2022

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

-259.830

-82.950

-72.400

494.670

337.816

336.250

– CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2020

2021

2022

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

-309.330

-135.950

-122.400

544.170

390.816

386.250

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Elenco 1

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero
Missione
Programma

2022

  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

500.000

   23 Fondi da ripartire (33)

500.000

    23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

500.000

Allegato C – Ripartizione somme incentivi personale e altre assunzioni (commi 5, 6 e 7)

Anno 2020

Regioni

Quota d'accesso ANNO 2020

Riparto risorse sulla base della quota di accesso

di cui incremento di spesa personale per ospedaliera (comma 5, terzo periodo) ripartito a quota di accesso

di cui incremento di spesa personale per ospedaliera (comma 6) ripartito a quota di accesso

di cui incremento di spesa personale per ospedaliera (commi 1 e 7) ripartito a quota di accesso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PIEMONTE

7,36%

31.740.355

3.827.844

13.993.079

13.919.432

V D'AOSTA

0,21%

905.241

109.171

399.086

396.985

LOMBARDIA

16,64%

71.732.455

8.650.837

31.624.030

31.457.588

BOLZANO

0,86%

3.698.649

446.052

1.630.589

1.622.007

TRENTO

0,89%

3.836.677

462.698

1.691.441

1.682.538

VENETO

8,14%

35.089.194

4.231.709

15.469.452

15.388.033

FRIULI

2,06%

8.897.192

1.072.989

3.922.424

3.901.779

LIGURIA

2,68%

11.553.448

1.393.330

5.093.463

5.066.655

E ROMAGNA

7,46%

32.141.793

3.876.257

14.170.058

14.095.479

TOSCANA

6,30%

27.147.178

3.273.913

11.968.128

11.905.137

UMBRIA

1,49%

6.421.644

774.442

2.831.051

2.816.151

MARCHE

2,56%

11.047.380

1.332.299

4.870.357

4.844.724

LAZIO

9,68%

41.711.341

5.030.331

18.388.897

18.292.113

ABRUZZO

2,19%

9.437.503

1.138.150

4.160.625

4.138.727

MOLISE

0,51%

2.211.741

266.733

975.070

969.938

CAMPANIA

9,30%

40.088.507

4.834.619

17.673.453

17.580.435

PUGLIA

6,62%

28.538.103

3.441.656

12.581.332

12.515.114

BASILICATA

0,93%

4.026.924

485.642

1.775.313

1.765.969

CALABRIA

3,19%

13.750.310

1.658.269

6.061.973

6.030.068

SICILIA

8,16%

35.173.684

4.241.898

15.506.700

15.425.085

SARDEGNA

2,74%

11.825.681

1.426.161

5.213.480

5.186.040

TOTALE

100,00%

430.975.000

51.975.000

190.000.000

189.000.000

Allegato C - Ripartizione somme altre assunzioni a decorrere dall'anno 2021 (commi 5, secondo periodo e 7)

Regioni

Quota d'accesso
ANNO 2020

di cui incremento di spesa personale per ospedaliera a decorrere dall'ANNO 2021 (comma 5, secondo periodo) ripartito a quota di accesso anno 2020

di cui incremento di spesa personale per ospedaliera a decorrere dall'ANNO 2021 (commi 1 e 7) ripartito a quota di accesso anno 2020

(6)

(7)

PIEMONTE

7,36%

6.124.550

19.435.651

V D'AOSTA

0,21%

174.673

554.309

LOMBARDIA

16,64%

13.841.339

43.924.114

BOLZANO

0,86%

713.683

2.264.803

TRENTO

0,89%

740.317

2.349.322

VENETO

8,14%

6.770.735

21.486.254

FRIULI

2,06%

1.716.783

5.448.040

LIGURIA

2,68%

2.229.328

7.074.552

E ROMAGNA

7,46%

6.202.011

19.681.465

TOSCANA

6,30%

5.238.260

16.623.099

UMBRIA

1,49%

1.239.107

3.932.181

MARCHE

2,56%

2.131.679

6.764.670

LAZIO

9,68%

8.048.530

25.541.210

ABRUZZO

2,19%

1.821.040

5.778.890

MOLISE

0,51%

426.773

1.354.321

CAMPANIA

9,30%

7.735.391

24.547.496

PUGLIA

6,62%

5.506.650

17.474.808

BASILICATA

0,93%

777.026

2.465.816

CALABRIA

3,19%

2.653.230

8.419.762

SICILIA

8,16%

6.787.038

21.537.990

SARDEGNA

2,74%

2.281.858

7.241.249

TOTALE

100,00%

83.160.000

263.900.000

Allegato A – Ripartizione somme complessive per articolo 1
(commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)

Anno 2020

Regioni

Quota d'accesso ANNO 2020

Riparto risorse sulla base della quota di accesso

Riparto risorse sulla base della distribuzione delle apparecchiature/piattaforma/ce ntrali operative

Totale da ripartire a Regioni a valere sul FSN

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) + (3)

PIEMONTE

7,36%

87.225.697

3.862.515

91.088.212

V D'AOSTA

0,21%

2.487.695

2.660.698

5.148.393

LOMBARDIA

16,64%

197.128.024

5.482.885

202.610.909

BOLZANO

0,86%

10.164.260

2.775.891

12.940.150

TRENTO

0,89%

10.543.575

2.778.709

13.322.284

VENETO

8,14%

96.428.646

4.018.595

100.447.241

FRIULI

2,06%

24.450.381

2.970.205

27.420.586

LIGURIA

2,68%

31.750.041

3.065.487

34.815.528

E ROMAGNA

7,46%

88.328.890

3.891.794

92.220.684

TOSCANA

6,30%

74.603.183

3.684.471

78.287.654

UMBRIA

1,49%

17.647.326

2.875.552

20.522.878

MARCHE

2,56%

30.359.316

3.058.280

33.417.596

LAZIO

9,68%

114.626.974

4.295.058

118.922.032

ABRUZZO

2,19%

25.935.209

2.997.578

28.932.787

MOLISE

0,51%

6.078.088

2.711.816

8.789.904

CAMPANIA

9,30%

110.167.261

4.273.074

114.440.335

PUGLIA

6,62%

78.425.586

3.769.524

82.195.110

BASILICATA

0,93%

11.066.393

2.784.893

13.851.286

CALABRIA

3,19%

37.787.240

3.178.117

40.965.357

SICILIA

8,16%

96.660.831

4.045.308

100.706.139

SARDEGNA

2,74%

32.498.164

3.090.755

35.588.919

TOTALE

100,00%

1.184.362.779

72.271.204

1.256.633.983

ALLEGATO B – RIPARTIZIONE SPESA PERSONALE
TERRITORIALE ANNO 2020

Regione

Anno 2020

COMMA 4

COMMA 5

COMMA 6

COMMA 7

COMMA 8

TOTALE

ADI

INFERMIERI

POTENZIA-
MENTO USCA

ASSISTENTI SOCIALI

CENTRALI
OPERATIVE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=1+2+3+4+5

  Piemonte

25.131.702,57

24.498.199,64

4.492.514,97

1.049.922,84

1.125.000,00

56.297.340

  Valle d'Aosta

1.161.745,90

698.693,72

128.127,46

29.944,02

1.125.000,00

3.143.511

  Lombardia

28.023.303,40

55.365.355,14

10.152.978,19

2.372.800,93

1.125.000,00

97.039.438

  PA di Bolzano

4.686.349,33

2.854.732,82

523.505,00

122.345,69

1.125.000,00

9.311.933

  PA di Trento

111.530,74

2.961.267,37

543.041,45

126.911,46

1.125.000,00

4.867.751

  Veneto

37.697.507,83

27.082.938,95

4.966.508,16

1.160.697,38

1.125.000,00

72.032.652

  Friuli Venezia Giulia

7.965.095,32

6.867.131,40

1.259.304,40

294.305,63

1.125.000,00

17.510.837

  Liguria

12.325.316,34

8.917.312,97

1.635.269,63

382.170,56

1.125.000,00

24.385.069

  Emilia
  Romagna

23.715.325,27

24.808.042,41

4.549.334,38

1.063.201,82

1.125.000,00

55.260.904

  Toscana

27.389.827,98

20.953.041,76

3.842.398,83

897.987,50

1.125.000,00

54.208.256

  Umbria

4.632.738,37

4.956.426,03

908.916,51

212.418,26

1.125.000,00

11.835.499

  Marche

9.055.452,80

8.526.714,16

1.563.641,06

365.430,61

1.125.000,00

20.636.239

  Lazio

16.977.056,00

32.194.119,22

5.903.803,73

1.379.747,97

1.125.000,00

57.579.727

  Abruzzo

4.041.654,21

7.284.159,95

1.335.779,69

312.178,28

1.125.000,00

14.098.772

  Molise

1.126.424,94

1.707.091,24

313.048,84

73.161,05

1.125.000,00

4.344.726

  Campania

18.381.153,25

30.941.564,72

5.674.108,49

1.326.067,06

1.125.000,00

57.447.894

  Puglia

17.898.238,50

22.026.601,36

4.039.269,73

943.997,20

1.125.000,00

46.033.107

  Basilicata

1.254.350,53

3.108.105,88

569.968,91

133.204,54

1.125.000,00

6.190.630

  Calabria

8.280.112,14

10.612.919,97

1.946.212,48

454.839,43

1.125.000,00

22.419.084

  Sicilia

8.285.523,76

27.148.150,40

4.978.466,73

1.163.492,16

1.125.000,00

42.700.633

  Sardegna

6.888.215,09

9.127.430,89

1.673.801,36

391.175,61

1.125.000,00

19.205.623

  Totale

265.028.624,27

332.640.000,00

61.000.000,00

14.256.000,00

23.625.000,00

696.549.624,27

ALLEGATO B – RIPARTIZIONE SPESA PERSONALE
TERRITORIALE A DECORRERE DALL'ANNO 2021

Regione

Anno 2021 e successivi

COMMA 4

COMMA 5

COMMA 6

COMMA 7

COMMA 8

TOTALE

ADI

INFERMIERI

POTENZIA-
MENTO USCA

ASSISTENTI SOCIALI

CENTRALI
OPERATIVE

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)=7+8+9+
10+11

  Piemonte

25.131.702,57

35.350.937,44

-

-

1.125.000,00

61.607.640

  Valle d'Aosta

1.161.745,90

1.008.216,05

-

-

1.125.000,00

3.294.962

  Lombardia

28.023.303,40

79.892.287,36

-

-

1.125.000,00

109.040.591

  PA di Bolzano

4.686.349,33

4.119.383,57

-

-

1.125.000,00

9.930.733

  PA di Trento

111.530,74

4.273.113,08

-

-

1.125.000,00

5.509.644

  Veneto

37.697.507,83

39.080.719,99

-

-

1.125.000,00

77.903.228

  Friuli Venezia Giulia

7.965.095,32

9.909.280,52

-

-

1.125.000,00

18.999.376

  Liguria

12.325.316,34

12.867.695,48

-

-

1.125.000,00

26.318.012

  Emilia
  Romagna

23.715.325,27

35.798.041,00

-

-

1.125.000,00

60.638.366

  Toscana

27.389.827,98

30.235.269,49

-

-

1.125.000,00

58.750.097

  Umbria

4.632.738,37

7.152.129,92

-

-

1.125.000,00

12.909.868

  Marche

9.055.452,80

12.304.060,84

-

-

1.125.000,00

22.484.514

  Lazio

16.977.056,00

46.456.160,50

-

-

1.125.000,00

64.558.216

  Abruzzo

4.041.654,21

10.511.053,31

-

-

1.125.000,00

15.677.708

  Molise

1.126.424,94

2.463.335,12

-

-

1.125.000,00

4.714.760

  Campania

18.381.153,25

44.648.722,54

-

-

1.125.000,00

64.154.876

  Puglia

17.898.238,50

31.784.417,54

-

-

1.125.000,00

50.807.656

  Basilicata

1.254.350,53

4.485.001,27

-

-

1.125.000,00

6.864.352

  Calabria

8.280.112,14

15.314.458,83

-

-

1.125.000,00

24.719.571

  Sicilia

8.285.523,76

39.174.820,20

-

-

1.125.000,00

48.585.344

  Sardegna

6.888.215,09

13.170.895,95

-

-

1.125.000,00

21.184.111

  Totale

265.028.624,27

480.000.000,00

-

-

23.625.000,00

768.653.624,27

Allegato D – Ripartizione somme per norme ospedaliera Anno 2020

Regioni

Riparto risorse

PIEMONTE

111.222.717

V D'AOSTA

3.038.688

LOMBARDIA

225.345.817

BOLZANO

14.344.710

TRENTO

16.269.428

VENETO

101.544.271

FRIULI

25.703.911

LIGURIA

28.893.350

E ROMAGNA

95.040.697

TOSCANA

79.367.367

UMBRIA

24.180.508

MARCHE

39.790.608

LAZIO

118.561.444

ABRUZZO

29.047.242

MOLISE

6.970.569

CAMPANIA

163.813.544

PUGLIA

99.866.963

BASILICATA

13.545.322

CALABRIA

51.171.973

SICILIA

123.309.660

SARDEGNA

42.116.211

TOTALE

1.413.145.000

Allegato 1
(articolo 120)

Codice

Descrizione

Frequenza
(esclusi i minimi)

551000

  Alberghi

29.082

552010

  Villaggi turistici

1.049

552020

  Ostelli della gioventù

325

552030

  Rifugi di montagna

984

552040

  Colonie marine e montane

432

552051

  Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

23.239

552052

  Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

14.327

553000

  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

2.123

559010

  Gestione di vagoni letto

1

559020

  Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

483

561011

  Ristorazione con somministrazione

126.232

561012

  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

4.083

561020

  Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

27.549

561030

  Gelaterie e pasticcerie

14.456

561041

  Gelaterie e pasticcerie ambulanti

103

561042

  Ristorazione ambulante

1.364

561050

  Ristorazione su treni e navi

22

562100

  Catering per eventi, banqueting

1.944

562910

  Mense

1.492

562920

  Catering continuativo su base contrattuale

481

563000

  Bar e altri esercizi simili senza cucina

126.670

591400

  Attività di proiezione cinematografica

1.163

791100

  Attività delle agenzie di viaggio

9.932

791200

  Attività dei tour operator

1.321

799011

  Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

145

799019

  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

2.069

799020

  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

1.085

823000

  Organizzazione di convegni e fiere

4.948

900101

  Attività nel campo della recitazione

2.841

900109

  Altre rappresentazioni artistiche

6.266

900201

  Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

818

900202

  Attività nel campo della regia

1.080

900209

  Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

2.638

900400

  Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

645

910100

  Attività di biblioteche ed archivi

361

910200

  Attività di musei

649

910300

  Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

402

910400

  Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

228

932100

  Parchi di divertimento e parchi tematici

1.055

932920

  Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

7.746

960420

  Stabilimenti termali

194

Totale

422.027

  * Si vedano anche l'Avviso di rettifica e l'Errata corrige pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020.

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