FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2509

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NITTI, DE GIORGI, LATTANZIO

Delega al Governo in materia di regolamentazione delle attività formative degli studenti con disabilità nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Presentata il 22 maggio 2020

  Onorevoli Colleghi! – La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 durante la 61a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/61/106 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, garantisce «un'educazione senza discriminazioni e su basi di eguaglianza, affermando il diritto della persona con disabilità di partecipare alla vita universitaria».
  Lo scopo della Convenzione «è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte della persona con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità».
  All'articolo 24, la Convenzione afferma che «gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano aver accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole».
  La legge 28 gennaio 1999, n. 17, recante «Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», introduce disposizioni in merito ai doveri degli atenei italiani al fine di favorire l'integrazione degli studenti disabili durante il percorso di studi universitari e di supportare l'autonomia degli studenti attraverso la piena inclusione nella vita universitaria. La suddetta legge prevede l'obbligo per ciascun ateneo di nominare un docente delegato dal rettore alla disabilità.
  Inoltre, la legge 8 ottobre 2010, n. 170, estende il servizio di tutorato agli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), mentre il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, all'articolo 2, comma 5, lettera b), sottolinea che occorre potenziare i «servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilità» e, all'articolo 8, comma 6, prevede che gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università siano «realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita».
  Le citate disposizioni e i princìpi da esse espressi avrebbero dovuto riguardare anche le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), presso le quali sono attivi corsi di istruzione superiore equipollenti a quelli universitari. Ricordiamo, infatti, che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi da 102 a 107 dell'articolo 1, ha espressamente riconosciuto l'equipollenza tra i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'AFAM e i titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda.
  La legge 21 dicembre 1999, n. 508, inoltre, ha inteso conformare il percorso didattico delle istituzioni dell'AFAM al modello universitario. Ne consegue che i benefìci delle leggi n. 17 del 1999 e n. 170 del 2010 dovrebbero essere estesi ai conservatori musicali e alle altre istituzioni dell'AFAM per il supporto degli studenti con disabilità e con DSA.
  Eppure, appare evidente come negli anni si sia scavato un solco sperequativo tra le università italiane e le istituzioni dell'AFAM in merito al diritto allo studio dei ragazzi con disabilità o con DSA. Se è vero, a titolo di esempio, che un numero elevato di ragazzi con disabilità visiva studia musica in modo regolare, è altrettanto vero che solo un ridotto numero di essi risulta iscritto ai conservatori o ad altre istituzioni dell'AFAM.
  In queste istituzioni, infatti, non sono previsti, in modo strutturale e regolamentato, percorsi didattici e specifici approcci indirizzati ai ragazzi con disabilità. Troviamo per lo più iniziative circoscritte e autonome, dettate dalla sensibilità dei vertici delle istituzioni, piuttosto che favorite da un cogente impianto normativo.
  In numerose occasioni le istituzioni dell'AFAM, in accordo con diverse associazioni e, in particolare, con l'Unione italiana ciechi e ipovedenti, hanno richiesto al Ministero dell'università e della ricerca finanziamenti congrui per istituire, al pari delle università, adeguati servizi per gli studenti con disabilità. I conservatori e le accademie hanno inoltre rivolto alcuni appelli alla Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (CNUDD), chiedendo il riconoscimento di pari opportunità per gli studenti con disabilità certificata o con DSA iscritti presso le istituzioni dell'AFAM.
  Per completezza di esposizione, va segnalato come la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), all'articolo 1, comma 742, abbia incrementato le risorse per le iniziative a favore degli studenti con disabilità nelle istituzioni dell'AFAM, pur non finalizzando tali risorse esplicitamente alle attività formative e di tutoraggio, ma prevedendo, anzi, una ripartizione dei fondi in rapporto al numero complessivo di studenti iscritti presso ciascuna istituzione e non in rapporto agli studenti disabili.
  Alla luce di questi elementi, non è più pensabile che la realizzazione di esperienze virtuose di inclusione degli studenti con disabilità all'interno delle istituzioni dell'AFAM sia affidata alle buone pratiche e alla volontà delle singole istituzioni. Al contrario, le buone pratiche fin qui messe in atto da alcuni vanno rese strutturali e diffuse capillarmente sull'intero territorio nazionale, non solo attraverso stanziamenti di risorse ad esse finalizzate, ma anche e soprattutto prevedendo procedure ben definite, chiare e da applicare in modo uniforme sul territorio nazionale.
  Per tutti questi motivi, la presente proposta di legge prevede, attraverso una delega al Governo, di regolamentare le attività formative degli studenti con disabilità e con certificazione di DSA all'interno delle istituzioni dell'AFAM. Innanzitutto, si propone di istituire, in seno a ciascuna istituzione dell'AFAM, un'apposita commissione per la disabilità, con il compito di favorire l'accoglienza e l'integrazione degli studenti in condizione di disabilità certificata, e di nominare un docente con funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione dello studente disabile.
  Si prevede, inoltre, l'attivazione, presso le università, di appositi corsi di perfezionamento e master finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte agli studenti disabili iscritti presso le istituzioni dell'AFAM. Terminata e certificata la frequenza di questi corsi, i candidati in possesso del diploma accademico di secondo livello o del previgente ordinamento, unitamente al diploma di maturità, rilasciato da un'istituzione dell'AFAM, possono iscriversi all'albo nazionale dei tutor accademici per studenti con disabilità o con certificazione di DSA delle istituzioni dell'AFAM, istituito con la presente proposta di legge.
  Il tutor accademico garantisce un'azione di supporto individualizzato e specifico per lo studio delle discipline artistiche, musicali e coreutiche attraverso la pianificazione di appositi progetti, di azioni di sostegno allo studio e alla pratica artistica nonché di misure di assistenza nell'arco dell'intero percorso di studi e di eventuali misure compensative, operando in regime di compresenza ad ausilio dei docenti delle istituzioni dell'AFAM.
  È dunque previsto che ciascuna istituzione dell'AFAM, secondo le proprie necessità e in base al numero di studenti disabili ammessi, possa indire procedure selettive pubbliche rivolte agli iscritti all'albo nazionale, finalizzate alla formazione di graduatorie d'istituto per il conferimento di incarichi di tutoraggio per studenti con disabilità e con DSA.
  Infine, vengono rideterminati i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), destinandole prioritariamente alle attività di tutoraggio e di formazione degli studenti con disabilità e con certificazione di DSA e ripartendole tra le istituzioni in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti con disabilità o con DSA.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), di assicurarne l'adeguata e specifica frequenza ai corsi di studio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché di garantire servizi diretti al supporto della persona ed eventuali percorsi didattici appositamente definiti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per introdurre, con riferimento alle istituzioni dell'AFAM, specifiche norme per regolamentare le attività formative degli studenti con disabilità e con certificazione di DSA, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) istituire, presso ciascuna istituzione dell'AFAM, un'apposita commissione per la disabilità, con il compito di favorire l'accoglienza e l'integrazione degli studenti con disabilità o con certificazione di DSA all'interno delle medesime istituzioni, di predisporre gli ausili necessari all'eventuale personalizzazione dei loro piani di studio, nonché di supportarne le attività didattiche e l'inclusione nella vita accademica, anche promuovendo azioni di sensibilizzazione all'interno delle medesime istituzioni;

   b) prevedere che le istituzioni dell'AFAM, secondo proprie disposizioni e attraverso delega del direttore, nominino un docente con funzioni di coordinamento, di monitoraggio e di supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione degli studenti con disabilità o con certificazione di DSA nell'ambito dell'istituzione;

   c) prevedere l'istituzione, presso le università statali, di appositi corsi di perfezionamento e master finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte agli studenti delle istituzioni dell'AFAM con disabilità o con certificazione di DSA, al fine di erogare specifici servizi didattici per l'inclusione all'interno dei peculiari contesti di studio e di apprendimento delle istituzioni dell'AFAM;

   d) istituire l'albo nazionale dei tutor accademici per studenti con disabilità o con certificazione di DSA delle istituzioni dell'AFAM, di seguito denominato «albo», ai cui iscritti spetta il titolo professionale di tutor accademico;

   e) prevedere che la figura professionale del tutor accademico delle istituzioni dell'AFAM garantisca un'azione di supporto individualizzato e specifico per lo studio delle discipline artistiche, musicali e coreutiche attraverso la pianificazione di appositi progetti, di azioni di supporto per lo studio e la pratica artistica nonché di misure di assistenza nell'arco dell'intero percorso di studi e di eventuali misure compensative, operando in regime di compresenza ad ausilio dei docenti delle istituzioni dell'AFAM;

   f) prevedere che l'iscrizione all'albo sia requisito necessario per l'esercizio della professione di tutor accademico sia in regime di libera professione, sia alle dipendenze della pubblica amministrazione o di soggetti privati;

   g) prevedere i seguenti requisiti per l'iscrizione all'albo:

    1) possesso del diploma accademico di secondo livello, o del previgente ordinamento unitamente al diploma di maturità, rilasciato da un'istituzione dell'AFAM;

    2) frequenza e superamento delle verifiche finali del corso di cui al comma 1, lettera c);

   h) prevedere che le singole istituzioni dell'AFAM possano indire autonomamente procedure selettive pubbliche, per soli titoli e servizio, finalizzate alla formazione di graduatorie d'istituto per il conferimento di incarichi di tutor accademico, rivolte unicamente ai soggetti iscritti all'albo, stabilendo che, ai fini della determinazione del punteggio per la formazione delle suddette graduatorie, rilevino i titoli comprovanti lo svolgimento di attività e l'acquisizione di esperienza didattica, con particolare riguardo all'insegnamento di sostegno nelle istituzioni dell'AFAM o, in subordine, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

   i) prevedere, per ciascuna istituzione dell'AFAM, la possibilità di attivare convenzioni con associazioni, enti territoriali e agenzie regionali per il diritto allo studio universitario al fine di garantire un ulteriore supporto alle attività di formazione e di tutoraggio degli studenti con disabilità o con certificazione di DSA, avvalendosi del contributo di specialisti di comprovata esperienza negli ambiti sanitari richiesti;

   l) rideterminare i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinandole prioritariamente alle attività di tutoraggio e di formazione degli studenti con disabilità e con certificazione di DSA e ripartendole tra le istituzioni dell'AFAM in misura proporzionale al numero di studenti iscritti con disabilità e con certificazione di DSA.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal citato comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui allo stesso comma 1 e con la procedura di cui al comma 2, disposizioni correttive o integrative del medesimo decreto legislativo.

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