FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2617

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Presentato il 30 luglio 2020

  Onorevoli Deputati! – In occasione della scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e a seguito della sua proroga, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio 2020, il presente decreto reca un'autonoma disciplina delle scadenze dei termini previsti da disposizioni di rango primario adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali, proprio in quanto di rango primario, non sono vincolate al predetto atto amministrativo generale ma seguono una propria e più articolata disciplina, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 nei suoi diversi commi e dall'allegato 1 annesso al medesimo decreto.
  In particolare, il comma 1 proroga dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere adottate specifiche misure di contenimento dell'epidemia tra quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo 1.
  Il comma 2 dispone la proroga, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020, del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per l'applicazione delle ulteriori misure urgenti disposte dal medesimo decreto ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 e della riduzione del rischio di contagio, riguardanti spostamenti, mobilità e assembramenti di persone nonché lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.
  Il comma 3 prevede la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 1 annesso al decreto, ad eccezione della disposizione di cui al numero 32 dell'allegato medesimo.
  Il comma 4, specularmente al comma 3 e al fine di assicurare una maggiore chiarezza del quadro ordinamentale relativo alle misure adottate in relazione all'emergenza epidemiologica, dispone espressamente che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1 annesso al decreto, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e che pertanto la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
  Al comma 5 si stabilisce che, nelle more dell'adozione degli eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, adottati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020, recante disposizioni attuative dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020. L'applicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque tassativamente limitata a non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia al tempo tecnico occorrente per una ponderata valutazione delle misure da rinnovare o no.
  Le disposizioni di cui al comma 6 modificano gli articoli 4, 6 e 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella parte relativa alla disciplina del conferimento degli incarichi di direzione, rispettivamente, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). In particolare, le modifiche sono volte a consentire che il rinnovo dell'incarico dei Direttori dei citati organismi possa essere disposto, fermo restando il limite massimo di ulteriori quattro anni, più volte con provvedimenti successivi, superando in tal modo la preclusione di legge che prevede che si possa procedere al rinnovo di tali incarichi per una sola volta. Tali disposizioni introducono, quindi, un elemento flessibile nell'intento di garantire nelle diverse situazioni e nei possibili contesti, come ad esempio nell'attuale stato di emergenza sanitaria, la continuità e la funzionalità della guida degli apparati di intelligence, in modo da evitare possibili pregiudizi in un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale.
  L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie prevedendo che all'attuazione del decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa.
  L'articolo 3 dispone che il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Nell'Allegato 1 annesso al decreto sono elencate le disposizioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto sono prorogate fino al 15 ottobre 2020.

1. Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Le disposizioni il cui termine è prorogato, prevedono il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
  Si prevede, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.
  Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

2. Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 18 del 2020, estendendo tale possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di sei mesi.

3. Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Le disposizioni dell'articolo 2-quinquies che si prorogano prevedono la possibilità per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di poter instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale.
  Si prevede, altresì, che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza.
  L'articolo 2-quinquies prevede inoltre, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006 (corsi a tempo pieno e a tempo parziale) con le disposizioni dell'articolo medesimo.
  Infine, si prevede la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

4. Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  La disposizione che si proroga prevede la possibilità per le regioni, per le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie di stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (contratti con strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale), per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga ai limiti di spesa, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, qualora emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate indicati dalla circolare del 1° marzo 2020 del Ministero della salute. Inoltre, qualora non sia possibile perseguire tali obiettivi mediante la stipulazione dei citati contratti, si prevede la possibilità per le regioni, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende sanitarie di stipulare contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate.

5. Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità per le regioni e per le province autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19.
  Si prevede, inoltre, la possibilità di eseguire le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e all'assistenza, in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali.

6. Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Si proroga l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedono, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano le unità speciali di continuità assistenziale (USCA), entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

7. Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  La disposizione che si proroga autorizza il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice dei contratti pubblici, ci cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  Si consente, altresì, di fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari nonché di utilizzare anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

8. Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  La disposizione che si proroga prevede la possibilità per le aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

9. Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Le disposizioni che si prorogano consentono l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea e prevedono che le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario siano consentite a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

10. Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  La disposizione che si proroga prevede la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle disposizioni vigenti, validati, rispettivamente dall'ISS e dall'INAIL.

11. Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Le disposizioni che si prorogano sono finalizzate a consentire a tutti i lavoratori e ai volontari, sanitari e non, nonché ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, di utilizzare quali DPI, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, nonché per tutti gli individui presenti nell'intero territorio nazionale l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

12. Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, per i soggetti attuatori, nonché per gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, per le strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale e per i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, di effettuare trattamenti dei dati personali, compresa la comunicazione tra loro, che risultino necessari allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
  Si prevede, inoltre, che al termine dello stato di emergenza tali soggetti dovranno in ogni caso adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

13. Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  La disposizione che si proroga ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19.

14. Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Viene prorogata la disposizione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede il ricorso al lavoro agile prioritariamente per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse.

15. Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (cosiddetta «legge consolare») consente ai consolati italiani all'estero di erogare a cittadini italiani ed europei, rispettivamente residenti o non residenti nella circoscrizione consolare, sussidi (senza promessa di restituzione) o prestiti (con promessa di restituzione).
  In deroga a tale previsione, l'articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha consentito fino al 31 luglio 2020 l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare, nei limiti dello stanziamento aggiuntivo di 6 milioni di euro previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo. Si proroga, pertanto, fino al 15 ottobre 2020 tale facoltà eccezionale, in considerazione delle particolari difficoltà vissute dai cittadini che si trovano anche temporaneamente all'estero in relazione alla pandemia in atto.

16. Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  La disposizione proroga la possibilità di svolgere in videoconferenza, anche ove non previsto, le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi (commi 1, 2, 2-bis e 4 dell'articolo 73).
  Per le medesime finalità si consente la proroga della sospensione delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, nella parte in cui prevedono il parere delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché gli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani (comma 3 dell'articolo 73).

17. Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  Si dispone l'ulteriore proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, laddove eventualmente scaduti nel periodo dello stato di emergenza. Ciò al fine di garantire la continuità nella governance degli stessi, anche in relazione allo slittamento delle attività gestionali, relative all'anno in corso, e alla necessità di adottare i relativi ulteriori provvedimenti contabili ad esse riferite.

18. Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  La proroga delle misure di cui all'articolo 101, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 18 del 2020 comporta la possibilità, per le università – nonché, in forza della disposizione di rinvio contenuta al comma 7 del medesimo articolo 101, di cui pure si dispone la proroga – per le istituzioni istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, di erogare le attività formative e di servizio agli studenti, laddove necessario, anche con modalità a distanza, equiparandole a tutti gli effetti di legge a quelle svolte in presenza, anche sotto il profilo della valutazione ai distinti fini professionali, per i docenti, e curriculari, per i discenti. La proroga della disposizione del comma 6-ter del medesimo articolo 101 procrastina la facoltà per le commissioni valutatrici dei candidati della cosiddetta «tenure track» di tener conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate alle disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

19. Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  La proroga prevede la possibilità di svolgere a distanza la prova compensativa e la prova pratica ai fini del riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

20. Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  La disposizione proroga il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

21. Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

  La proroga consente di posticipare il termine attualmente previsto per lo svolgimento delle riunioni, tramite sedute in videoconferenza, del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, data l'importanza riconosciuta alle funzioni di tale organismo ai fini della definizione del Piano educativo individualizzato e dei processi di inclusione scolastica.
  La proroga è inoltre giustificata dalla necessità di assicurare l'operatività del Gruppo di lavoro anche rispetto all'adozione di nuove misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, tali da impedire le riunioni in presenza del predetto Gruppo di lavoro.

22. Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

  Si proroga il termine attuale del 31 luglio 2020 (direttamente collegato alla precedente data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), in materia di rilascio dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).
  In tal modo, al fine di consentire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, tale organo consultivo, fino al predetto termine prorogato, dovrà rilasciare il parere richiesto dal Ministro dell'istruzione entro il ridotto termine di sette giorni dalla richiesta del Ministro (a fronte dell'ordinario termine di quarantacinque giorni incompatibile con lo stato emergenziale), decorso il quale si potrà prescindere da detto parere obbligatorio. La riduzione del termine è stata prevista in quanto l'intensa scansione temporale di atti e di provvedimenti relativi all'avvio del prossimo anno scolastico comporta che anche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole. Lo stato di emergenza, infatti, non è attualmente compatibile con i tempi per ottenere il parere obbligatorio del CSPI su una serie di atti fondamentali.

23. Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

  La proroga della disposizione dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020 procrastina la possibilità che – ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle vigilate dal Ministero dell'università e della ricerca – per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possano non tenere conto di tale periodo, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che ne abbiano titolo.

24. Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

  La proroga della disposizione dell'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 22 del 2020 procrastina la validità della misura, posta a salvaguardia della continuità della governance delle università, in forza della quale, in caso di impedimento alla prosecuzione nell'incarico di un organo monocratico, non essendo ancora del tutto operativi i meccanismi di sostituzione dell'organo secondo le procedure ordinarie, nelle more dell'effettuazione di queste, l'incarico è retto dal soggetto individuato dalla disposizione che viene prorogata. La disposizione del quarto periodo dello stesso comma 1, di cui pure si dispone la proroga, estende al soggetto individuato ai sensi del terzo periodo l'esercizio dei poteri di reggenza dell'istituzione, senza alcuna limitazione eventualmente disposta da norme di legge o statutarie.

25. Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

  La disposizione che si proroga prevede la possibilità di erogazione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, dei farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente, già erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche.

26. Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

  Le disposizioni che si prorogano consentono, in considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, il riconoscimento ai suddetti medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dell'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanità in data 9 luglio 2019 e in data 29 agosto 2019, riferiti al totale incrementale previsto per l'anno 2018, nonché i relativi arretrati.
  Per le medesime finalità si riconosce agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e su parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per l'anno 2018.

27. Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

  Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali e osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti affetti da COVID-19, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Si prevede, inoltre, l'espressione del parere nazionale, anche sulla base della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, da parte del Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
  Il parere del Comitato etico deve essere comunicato all'AIFA, la quale dovrà provvedere alla sua pubblicazione, nonché a quella del relativo protocollo approvato, nel proprio sito internet istituzionale.
  È infine prevista la possibilità per l'AIFA di acquisire, in deroga alle procedure vigenti, le domande di sperimentazione clinica, sentito il citato Comitato etico, e di pubblicare una circolare che indichi le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande, nonché per le modalità di adesione agli studi.

28. Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

  La disposizione consente la proroga del mandato del Commissario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in ragione della proroga dello stato di emergenza.

29. Articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

  La disposizione che si proroga prevede che l'utilizzo dell'applicazione (app Immuni) e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi della disposizione medesima debbano essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza prevedendo altresì che, entro la medesima data, tutti i dati personali trattati dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

30. Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Le disposizioni che si prorogano prevedono la possibilità per le regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e per le province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020 la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.
  Si prevede, altresì, il riconoscimento della specifica funzione assistenziale dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 anche agli enti del Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, con il medesimo decreto l'incremento tariffario è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti citati, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

31. Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  La disposizione proroga la sospensione dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di fornire dati statistici, di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

32. Articolo 90, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Si prevede la proroga fino al 14 settembre 2020 della disposizione dell'articolo 90, comma 1, primo periodo, il quale prevede in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  Si prevede, altresì, la proroga fino al 15 ottobre 2020 della disposizione del secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 90, il quale prevede il riconoscimento del medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente. Si prevede, infine, la proroga fino al 15 ottobre 2020 della disposizione che stabilisce che la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti.

33. Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  La disposizione che si proroga consente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, per fare fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive.

34. Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Si proroga il termine previsto dall'articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da COVID-19. In tal modo, si consentirà l'eventuale completamento, con le medesime regole procedurali semplificate già previste e in deroga ai limiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi di edilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovute all'emergenza epidemiologica.
  Viene, altresì, prorogato il regime di semplificazione procedurale, già previsto dal medesimo articolo 232, comma 5, al fine di consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica. In particolare, si prevede che i concerti e i pareri delle amministrazioni centrali coinvolte nell'adozione dei predetti atti e decreti debbano essere acquisiti entro il più breve termine di dieci giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, un'apposita conferenza di servizi convocando tutte le amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020.

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

  Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

   b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.

  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».
  3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
  4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
  5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
  6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuità nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;

   b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;

   c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».

Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 30 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

  Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

(articolo 1, comma 3)

  1

  Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  2

  Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  3

  Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  4

  Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  5

  Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  6

  Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  7

  Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  8

  Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  9

  Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  10

  Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  11

  Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  12

  Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  13

  Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  14

  Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  15

  Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  16

  Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  17

  Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  18

  Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  19

  Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  20

  Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  21

  Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

  22

  Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

  23

  Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

  24

  Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

  25

  Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

  26

  Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

  27

  Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

  28

  Articolo 42, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

  29

  Articolo 6, comma 6, decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70

  30

  Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  31

  Articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  32

  Articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'articolo 90, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 14 settembre 2020

  33

  Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  34

  Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

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