FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2663

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ENRICO BORGHI, GARIGLIO

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno

Presentata il 16 settembre 2020

Onorevoli Colleghi! – Con la legge 18 giugno 1998, n. 194, all'articolo 3, comma 9, si assicura il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata il 12 novembre 1919 tra i Governi dell'Italia e della Svizzera, resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195.
La ferrovia internazionale elettrica a scartamento metrico da Domodossola a Locarno collega la Val d'Ossola a Locarno sul Lago Maggiore con un impegnativo tracciato di montagna lungo la Valle Vigezzo italiana e le Centovalli svizzere. Ha una lunghezza di 32,3 chilometri nel territorio italiano e prosegue dal confine svizzero a Locarno per 19,9 chilometri nel territorio elvetico.
La ferrovia, fin dalla sua progettazione ed entrata in esercizio nel 1923, risponde al primario obiettivo di realizzare il collegamento ferroviario trasversale, da una parte, tra il Canton Ticino sulla direttrice del Gottardo e, dall'altra parte, con la Svizzera romanda attraverso la direttrice ferroviaria del Sempione. Inoltre, essa rappresenta un servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale in quanto ferrovia internazionale e, pertanto, la competenza della linea non è stata oggetto di trasferimento alle regioni, come chiarisce il Piano nazionale dei trasporti, ma è stata assegnata allo Stato per effetto della concessione del suo esercizio alla Società subalpina di imprese ferroviarie Spa, prorogata attualmente fino al 31 agosto 2021. Per effetto dell'obbligo assunto dallo Stato italiano con la citata convenzione, la prosecuzione della concessione in favore della Società subalpina di imprese ferroviarie Spa successivamente al 31 agosto 2021, sia per il servizio di trasporto dei passeggeri sia per la gestione e manutenzione dell'infrastruttura, si rende necessaria ai fini dell'attuazione delle norme in essa previste.
In questo quadro, vista la delicatezza del tema trattato e considerato che dalla convenzione non emergono vincoli riguardo alle modalità attraverso le quali far proseguire l'affidamento della concessione, la presente proposta di legge prevede di prorogare la concessione alla citata Società subalpina di imprese ferroviarie Spa fino al 31 agosto 2046.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2046».

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