FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 2  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2663-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ENRICO BORGHI, GARIGLIO

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno

Presentata il 16 settembre 2020

(Relatore: Enrico BORGHI)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 12 maggio 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ,

esaminata la proposta di legge C. 2663, recante proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno, nel testo risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione;

rilevato come il provvedimento preveda la proroga al 31 agosto 2026 della concessione per l'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno;

evidenziato come la gestione della predetta linea ferroviaria sia disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola, del 12 novembre 1919, ratificata dall'Italia e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, essendo volto a prorogare l'affidamento di una rete ferroviaria la cui gestione è disciplinata da un trattato internazionale, appaia riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, primo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato per i profili di competenza il nuovo testo della proposta di legge recante modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno, che costituisce oggetto di un'apposita Convenzione tra l'Italia e la Confederazione svizzera, stipulata in data 12 novembre 1919;

ricordato che tale tratta ferroviaria, rientrante tra le cosiddette linee isolate, è stata oggetto di una Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione svizzera, stipulata il 12 novembre 1919 e tuttora in vigore, in base alla quale le Parti si sono impegnate a «far assicurare l'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto da Locarno (Svizzera) a Domodossola (Italia) in base alle concessioni date in Svizzera alle Società delle tramvie di Locarno, della ferrovia Locarno-Pontebrolla-Bignasco (linea della Vallemaggia) e delle “Ferrovie Regionali Ticinesi” per il tronco da Locarno a Camedo (frontiera italiana) e in Italia alla “Società Subalpina di Imprese Ferroviarie” a Roma per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera»;

evidenziato che la Convenzione non disciplina la durata e la sua eventuale proroga e che la concessione per la costruzione e gestione del tratto italiano, rilasciata per una durata di 70 anni il 27 maggio 1911 in favore della Società Subalpina di Imprese ferroviarie (SSIF Spa), per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera, è stata più volte prorogata, da ultimo dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, ed è in scadenza il prossimo 31 agosto 2021;

preso atto che il nuovo testo della proposta di legge consta di un solo articolo, che novella il citato articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, al fine di disporre una proroga limitata a 5 anni, fino al 31 agosto 2026, della durata della concessione ferroviaria della linea Domodossola-Locarno, in ottemperanza al regolamento (CE) n. 1370/2007 che stabilisce che, a decorrere dal 25 dicembre 2023, i contratti di servizio pubblico in ambito ferroviario siano posti obbligatoriamente a gara, e dunque al fine di prorogare la concessione del servizio ferroviario Domodossola-Locarno per il tempo necessario al completamento delle attività propedeutiche all'espletamento del bando di gara;

evidenziato che la rete ferroviaria in questione e i servizi su essa resi sono esclusi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, e appaiono rientrare, in base al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2016/2338, in un regime derogatorio quanto all'obbligo di espletamento del bando di gara;

segnalato, in generale, che, da un lato, l'articolo 351, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che «le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra» e che, dall'altro lato, il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce che «nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate»;

ritenuto, in generale, essenziale preservare il principio pacta sunt servanda e quindi comunque assicurare l'esercizio della ferrovia, nonché tutelare il principio di affidamento nelle relazioni con la Svizzera con riferimento alla durata e alle modalità di gestione, anche in considerazione dei necessari investimenti finalizzati alla predisposizione di servizi che dovranno comunque prevedere standard di qualità comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2663, recante modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dalla proroga quinquennale della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno, disposta dal presente provvedimento, non discendono ulteriori effetti finanziari negativi rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente;

in ogni caso, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario introdurre nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, volta a specificare che dall'attuazione del provvedimento medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2663, recante modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno;

ricordato che tale linea ferroviaria – rientrante tra le linee isolate, individuate dall'allegato al decreto ministeriale n. 347 del 2019, e avente una lunghezza complessiva di 52 chilometri, di cui 32,3 nel territorio italiano – venne realizzata sulla base di una concessione per la costruzione e gestione del tratto italiano rilasciata il 27 maggio 1911 in favore della Società Subalpina di Imprese ferroviarie (SSIF Spa), per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera, e che tale concessione – avente in origine la durata di 70 anni, in seguito più volte prorogata, da ultimo dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998 – è in scadenza il prossimo 31 agosto 2021;

ricordato altresì che, al fine di garantire la continuità del servizio sia nel tratto italiano che in quello svizzero, la tratta ferroviaria venne fatta oggetto di una Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione svizzera – stipulata il 12 novembre 1919, ratificata e resa esecutiva nel 1923 e tuttora in vigore, non essendo intervenuta la disdetta delle parti, la cui efficacia decorrerebbe un anno dopo l'esercizio della stessa –, la quale impegnava i Governi dei due Paesi ad assicurare l'esercizio della ferrovia «in base alle concessioni date», facendo espressa menzione dei nomi delle società, svizzera e italiana, assegnatarie delle concessioni allora in essere;

preso atto che il nuovo testo della proposta di legge consta di un solo articolo, che novella il citato articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, al fine di disporre la proroga di 5 anni, fino al 31 agosto 2026, della durata della concessione ferroviaria della linea Domodossola-Locarno;

ricordato che il testo originario della medesima proposta di legge prevedeva una proroga della durata della concessione di 25 anni, fino al 31 agosto 2046, ridotta a soli 5 anni a seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente; tale limitazione della proroga sarebbe stata disposta in ragione della previsione, contenuta nel regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, la quale prescrive che, a decorrere dal 25 dicembre 2023, i contratti di servizio pubblico in ambito ferroviario debbano essere assegnati mediante procedura di gara aperta a tutte le società ferroviarie dell'Unione europea: si è pertanto ritenuto necessario prorogare la concessione del servizio ferroviario Domodossola-Locarno per il tempo necessario al completamento delle attività propedeutiche all'espletamento del bando di gara, la cui conclusione non è ritenuta possibile entro la fine del prossimo mese di agosto;

considerato che gli effetti della predetta Convenzione internazionale, sottoscritta dall'Italia con uno Stato terzo anteriormente all'entrata in vigore dei Trattati europei, sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 351 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – ai sensi del quale le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra – fermo restando l'obbligo, previsto dal medesimo articolo, di ricorrere a ogni mezzo atto a eliminare eventuali incompatibilità, ove sussistano, tra detta Convenzione e il diritto europeo;

tenuto conto, in proposito, che il citato regolamento (CE) n. 1370/2007, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2016/2338, prevede – ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, paragrafo 6, e 8, paragrafo 2, punto iii) – un regime transitorio generale che consente fino al 24 dicembre 2023 alle autorità competenti, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, di aggiudicare direttamente contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram, aventi durata di norma non superiore a 10 anni;

tenuto conto inoltre che il medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007 presenta diverse disposizioni che mantengono, in deroga al principio generale della procedura di gara, la possibilità di un affidamento diretto dei servizi ferroviari anche oltre il termine di scadenza del predetto regime transitorio, alcune delle quali potrebbero essere ritenute applicabili alla fattispecie oggetto della proposta di legge, tra cui, in particolare:

il paragrafo 4 dell'articolo 5, il quale prevede che, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente possa aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico: a) il cui valore annuo medio stimato (...) nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, sia inferiore a 7.500.000 euro; oppure b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno o, nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico di passeggeri ferroviario, inferiore a 500.000 chilometri l'anno;

il paragrafo 4-bis dell'articolo 5, ai sensi del quale, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente può a aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico inerenti a servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri: a) qualora consideri l'aggiudicazione diretta giustificata dalle pertinenti caratteristiche strutturali e geografiche del mercato e della rete interessati, e in particolare la loro dimensione, le caratteristiche della domanda, la complessità della rete, l'isolamento dal punto di vista tecnico e geografico e i servizi che rientrano nel contratto; e b) qualora tale contratto si traduca in un miglioramento della qualità dei servizi o dell'efficienza, o di entrambi, in termini di costi rispetto al contratto di servizio pubblico aggiudicato in precedenza;

il paragrafo 4-ter dell'articolo 5, il quale prevede che, sempre se ciò non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente possa decidere di aggiudicare direttamente contratti di servizio pubblico inerenti a servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri qualora tali contratti riguardino l'esercizio di soli servizi di trasporto ferroviario di passeggeri da parte di un operatore che gestisce simultaneamente tutta o gran parte dell'infrastruttura ferroviaria su cui i servizi sono prestati, qualora tale infrastruttura ferroviaria sia esclusa dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 13 e del capo IV della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) o b), di tale direttiva: si tratta cioè delle reti locali e regionali isolate di trasporto di passeggeri su infrastrutture ferroviarie e delle reti adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri ferroviari urbani e suburbani;

considerato, inoltre, per quanto concerne la possibile durata della proroga della concessione in essere, che, seppur le disposizioni europee, nel caso di affidamento diretto, prevedano una durata più breve (10 anni) rispetto all'affidamento dei contratti di servizio ferroviario mediante gara (15 anni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1370/2007, prorogabili al massimo del 50 per cento, ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa o se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo giustificano), tale deroga in peius non sembrerebbe applicabile ai servizi ferroviari aggiudicati direttamente ai sensi del citato paragrafo 4 dell'articolo 5 del regolamento, nell'ambito del quale potrebbe essere annoverata la tratta Domodossola-Locarno;

ritenuto infine, in ogni caso raccomandabile, in linea con le prassi delle nostre relazioni di vicinato transfrontaliero, un coordinamento con la Confederazione elvetica circa la durata e le modalità di gestione e di affidamento del servizio, anche in vista di investimenti finalizzati a nuove forniture di treni e alla predisposizione di servizi che dovranno comunque prevedere scelte e standard di qualità comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se la concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno, oggetto della proposta di legge in esame, sia inquadrabile in una delle fattispecie riportate in premessa, per le quali la normativa europea mantiene in capo all'autorità competente la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario per una durata, ai sensi del regime transitorio citato in premessa, fino a 10 anni, e, qualora ricorrano i presupposti di talune delle citate fattispecie, anche superiore, ferme restando le pertinenti valutazioni di merito, anche con riguardo ai profili di ordine economico-finanziario.

TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

(Proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno)

1. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2046».

1. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2031».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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