FRONTESPIZIO

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
Relazione Commissione: 01
Relazione Commissione: 02
Relazione Commissione: 03
Relazione Commissione: 04
Relazione Commissione: 05
Relazione Commissione: 06
Relazione Commissione: 07
Relazione Commissione: 08
Relazione Commissione: 09
Relazione Commissione: 10
Relazione Commissione: 11
Relazione Commissione: 12
Relazione Commissione: 13

PARERI
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                    Articolo 14                       Articolo 14  
                    Articolo 15                       Articolo 15  
                      Articolo 16  
                      Articolo 17  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 16                       Articolo 18  
                    Articolo 17                       Articolo 19  
                    Articolo 18                       Articolo 20  
            Capo IV               Capo IV  
                    Articolo 19                       Articolo 21  
                    Articolo 20                       Articolo 22  
                    Articolo 21                       Articolo 23  
            Capo V               Capo V  
                    Articolo 22                       Articolo 24  
                    Articolo 23                       Articolo 25  
                    Articolo 24                       Articolo 26  
                      Articolo 27  
            Capo VI               Capo VI  
                    Articolo 25                       Articolo 28  
                    Articolo 26    
                    Articolo 27                       Articolo 29  
            Capo VII    
                    Articolo 28    
            Capo VIII               Capo VII  
                    Articolo 29                       Articolo 30  
            Capo IX               Capo VIII  
                    Articolo 30                       Articolo 31  
                    Articolo 31                       Articolo 32  
                    Articolo 32                       Articolo 33  
                    Articolo 33                       Articolo 34  
                    Articolo 34                       Articolo 35  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2670-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per gli affari europei
(AMENDOLA)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

con il ministro della salute
(SPERANZA)

con il ministro dell'interno
(LAMORGESE)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CATALFO)

con il ministro dell'istruzione
(AZZOLINA)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MANFREDI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)

con il ministro della difesa
(GUERINI)

e con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020

Presentato il 21 settembre 2020

(Relatrice: IANARO)

NOTA: La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in data 24 marzo 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  La I Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione;

   rilevato come l'articolo 1 rechi disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione;

   osservato, in particolare, come tale articolo attribuisca espressamente all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enunci i compiti;

   rilevato come il medesimo articolo 1, a tal fine, preveda: al comma 1, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di «attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; al comma 2, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori); al comma 3, la integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale dell'UNAR;

   ricordato, in tale contesto, come la premessa alla direttiva 2000/78/CE, indichi, tra l'altro, che, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

   preso atto delle norme recate dall'articolo 2, le quali, ai fini del corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE, adeguano l'ordinamento interno all'evoluzione normativa sopravvenuta in materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

   rilevato infatti come tale articolo 2 contenga un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali;

   osservato che, nell'ambito del capo II (composto dagli articoli da 11 a 15) del disegno di legge, recante disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'articolo 11, al fine di dare corretta attuazione della direttiva 2013/32/UE, modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo ai casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi, specificando che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro;

   rilevato come l'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954, introduca un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo status, nel corso della sua validità;

   rilevato come l'articolo 13 introduca l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti;

   preso atto che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di attuazione del regolamento (UE) 2016/1953, in particolare individuando nel questore l'autorità competente al rilascio;

   preso atto del contenuto dell'articolo 15, che novella la legge n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/68, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e alla direttiva (UE) 2019/69, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione;

   rilevato come l'articolo 31 novelli l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa;

   osservato che il predetto articolo 31 è finalizzato a integrare l'istruttoria propedeutica all'esercizio dell'azione di rivalsa con elementi di merito di cui esclusivamente i Ministeri competenti sono in possesso, per le materie di volta in volta oggetto delle sentenze di condanna emanate dalla Corte di giustizia dell'UE;

   rilevato come il richiamato articolo 43 della legge n. 234 contribuisca a dare effettività ai principi di cui agli articoli 117 (coordinamento della finanza pubblica) e 119 della Costituzione (concernente l'obbligo di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea), in quanto è finalizzato a far ricadere gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea o dalle decisioni delle istituzioni dell'UE sulle amministrazioni centrali, regionali e locali responsabili degli stessi;

   segnalato come il predetto articolo 31, con riferimento all'esercizio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della facoltà di definire, con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, non chiarisca se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA I COMMISSIONE

Art. 1.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  «1-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

  “Art. 7-bis.(Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali)1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, è istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata ‘Commissione’, con lo scopo di vigilare sulla protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dall'articolo 2 della Carta Costituzionale e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede, in un immobile pubblico ad essa esclusivamente destinato. La Commissione disciplina lo svolgimento della propria attività mediante un regolamento interno da essa adottato.
  3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni, anche con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e delle scienze giuridiche, sociali, e umane in genere, in Italia e all'estero.
  4. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.
  5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità ovvero in caso di condanna per delitto non colposo. L'incarico di componente della Commissione cessa anche in caso di decesso, comprovato o accertato impedimento fisico o psichico, di impedimento permanente e in caso di dimissioni. In caso di cessazione o revoca, si provvede alla sostituzione del componente. Alla sostituzione dei componenti cessati o revocati si provvede con le modalità previste dal comma 4.
  6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale o libero professionale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.
  7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione.
  8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.
  9. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, due dirigenti di livello non generale e ventisette unità di personale delle aree funzionali, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, previsti dalla disciplina vigente e collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo con le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  10. Con propri regolamenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione definisce l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, la dotazione organica nei limiti stabiliti ai sensi del comma 9, le modalità di pubblicità delle spese, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria la quale è sottoposta al controllo successivo della Corte dei conti.
  11. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di istituti specializzati di rilevazione statistica, organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

  Art. 7-ter.(Compiti della Commissione)1. La Commissione ha il compito di:

   a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e su eventuali abusi perpetrati, con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

   b) vigilare sulla protezione dei diritti umani fondamentali e sulla parità di trattamento in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e sull'operatività ed efficacia degli strumenti di tutela predisposti dall'Italia sul rispetto dei diritti umani e relativamente al contrasto alle discriminazioni;

   c) fornire assistenza indipendente alle vittime di violazioni dei diritti umani nel dare seguito alle segnalazioni da essi inoltrate;

   d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione in materia di protezione dei diritti umani fondamentali in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

   e) fungere da punto di contatto nello svolgimento di azioni di monitoraggio e verifica in materia di protezione dei diritti umani in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali e in materia di contrasto alle discriminazioni nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La Commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'UNAR avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La Commissione coopera con le Autorità nazionali indipendenti che si occupano di tutela dei diritti umani. In accordo con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale o con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la Commissione può intervenire nelle materie di competenza;

   f) svolgere monitoraggio e analisi delle politiche di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni e alle violazioni dei diritti umani fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

   g) formulare raccomandazioni e pareri motivati su questioni connesse al rispetto dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b). In particolare, può formulare proposte per la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni;

   h) verificare l'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e delle norme di diritto dell'Unione europea in materia di diritti umani, vigilando altresì sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo concernenti lo Stato italiano e contribuendo alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali, nell'adempimento di specifici obblighi da essa derivanti;

   i) redigere una relazione annuale indipendente al governo e alle Camere sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

   l) promuovere la cultura dei diritti umani e, anche in collaborazione con l'UNAR, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; a tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;

   m) istituire un forum permanente per il pubblico confronto sul tema dei diritti umani al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni; il forum è consultato almeno semestralmente.

  2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.
  3. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta.
  4. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta”.

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 31.

  Al comma 1, sostituire la parola: decreto con le seguenti: uno o più decreti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: il procedimento istruttorio propedeutico con le seguenti: i procedimenti istruttori propedeutici.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2670 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»;

   considerato che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, contenendo norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione nonché a dare corretta attuazione a regolamenti e direttive europei;

   constatato che:

    l'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175;

    l'articolo 4 interviene sul citato decreto legislativo n. 206 del 2007, in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, contemperando l'esigenza dei cittadini dell'UE che risiedono in Italia di vedersi riconosciuto il tirocinio professionale effettuato in altro Stato membro e la necessità di arginare il dilagante fenomeno dell'iscrizione di migliaia di professionisti agli ordini professionali italiani in assenza di elementi di chiarezza che consentano di ricostruire, nei suoi contenuti, il percorso complessivamente seguito al fine del conseguimento del titolo professionale;

    l'articolo 17 interviene sulla disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio nazionale di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, con l'obiettivo di razionalizzare la materia nonché di migliorare l'allineamento tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea, con particolare riguardo al regolamento (CE) n. 608/2013 in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo;

    l'articolo 21 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al fine di superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra gli organismi interessati (tra cui il Ministero della Giustizia) al fine di monitorare e, di conseguenza, arginare il dilagare del fenomeno consistente nell'iscrizione di migliaia di professionisti (in particolare, per alcune categorie di professionisti) agli ordini professionali in Italia, pur in assenza di elementi di chiarezza che consentano di ricostruire, nei suoi contenuti, il percorso complessivamente seguito al fine del conseguimento del titolo professionale.

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

  La III Commissione,

   esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020» (C. 2670 Governo);

   preso atto che le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia risultano pari a 93 (69 per violazione del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive), segnalando un trend in crescita rispetto ai dati di inizio 2019, quando il numero delle procedure di infrazione si era attestato a 70;

   sottolineata la rilevanza degli articoli 8, 9, 10, 14 e 30 del provvedimento ai fini delle competenze della Commissione;

   apprezzato il dettato dell'articolo 9, che individua nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in luogo del Ministero dello sviluppo economico, l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;

   apprezzato, altresì, il dettato dell'articolo 10, che attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il compito di individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché di emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica, in conformità con gli impegni e le responsabilità internazionali dell'UE in materia di non proliferazione;

   ritenuto, infine, significativo l'articolo 30 che, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), garantisce una più efficace gestione delle funzioni di supporto nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020» (C. 2670 – Governo);

   considerato che nel disegno di legge europea vengono di norma inserite norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU Pilot;

   evidenziato che il disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli, suddivisi in 9 capi, che intervengono in diversi settori, dalla libera circolazione di persone, beni e servizi e merci allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dagli affari economici e monetari alla sanità, dalla protezione dei consumatori all'ambiente e all'energia;

   sottolineato che in tali ambiti il disegno di legge in esame è volto ad agevolare la chiusura di dieci procedure d'infrazione, attuare dodici regolamenti europei e a garantire la corretta attuazione di cinque direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

   rilevato che l'articolo 10 reca disposizioni per l'attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009 attraverso una modifica al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, considerato che il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede un regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al fine di creare un sistema uniforme europeo per controllare l'esportazione, il trasferimento, il transito e l'intermediazione di tali prodotti;

   preso atto che la modifica inserita chiarisce che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti per i quali attivare lo strumento delle autorizzazioni nazionali di esportazioni dei prodotti a duplice uso, nonché ad emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni, relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica;

   rilevato che il decreto-legge n. 104 del 2019, oltre a trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso e della cooperazione internazionale, ha, altresì, previsto che il comitato consultivo venga nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e che di questo faccia parte il direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che svolge le funzioni di presidente e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché uno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo),

   per quanto riguarda i profili di merito,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
SUL COMPLESSO DEL DISEGNO DI LEGGE;

  per quanto riguarda i profili finanziari, preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

   l'autorizzazione di spesa di euro 382.000, prevista dall'articolo 1, comma 4, riguarda sia il comma 1, lettera e), che il comma 3 del medesimo articolo 1, in materia di attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (2019);

   appare pertanto formulare più correttamente la norma di copertura di cui all'articolo 1, comma 4, facendo riferimento sia al comma 1, lettera e), sia al comma 3;

   al medesimo comma 4 dell'articolo 1 appare peraltro necessario adeguare la copertura agli effettivi oneri da esso derivanti, posto che, dopo il primo anno in cui sono quantificati in 382.000 euro, a regime, gli oneri sono quantificati in 302.000 euro;

   il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, dispone delle occorrenti risorse per la copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2020 derivanti dal medesimo articolo 1;

   riguardo allo stesso articolo 1, appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, aggiornando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria;

   anche riguardo all'articolo 2, in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, aggiornando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria;

   in particolare, con riferimento all'Assegno al nucleo familiare (ANF) con almeno tre figli minori, di cui al comma 2 del medesimo articolo 2, si precisa che, ipotizzando una decorrenza della normativa dal 1° gennaio 2021, i tempi di presentazione della domanda di prestazione al comune (entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'ANF) e le cadenze semestrali posticipate di pagamento previste dall'INPS (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) comportano un onere pari a zero per l'anno 2021;

   con riferimento all'assegno di maternità, di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, non disponendo di dati circa la distribuzione della platea, riportata nella relazione tecnica, per classi di reddito ISEE, in via prudenziale, si è stimato l'onere considerando l'importo massimo annuale della prestazione in esame;

   si è altresì tenuto conto delle scadenze di pagamento dell'assegno e dei tempi di presentazione della domanda, che deve essere presentata al comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ipotizzandosi un ritardo medio di presentazione della domanda di 3 mesi rispetto alla data di nascita;

   con riferimento all'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè), di cui al comma 4 dello stesso articolo 1, sono state corrette le indicazioni circa la platea utilizzata ai fini delle quantificazioni, pari a circa 2.366 potenziali beneficiari di assegno di natalità con permesso unico di lavoro e permessi per studio con redditi inferiori a 7.000 euro all'anno e circa 322 con redditi da 7.000 a 40.000 euro annui, ritenendosi esigua la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000 euro;

   gli oneri stimati si riferiscono alle domande di prestazione relative a nascite dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (2.028 potenziali beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 276 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro), decorrendo l'assegno dal mese di presentazione della domanda mentre si ipotizza che la norma in esame decorra dal 1° gennaio 2021;

   infine, in ordine alla copertura finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 2, si fa presente che quota parte degli oneri medesimi, in particolare quella relativa al comma 5 del medesimo articolo 2, consistendo nell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto bonus asilo nido), andrebbe configurata in termini di limite massimo di spesa («pari a») anziché in previsione di spesa («valutati in»);

   riguardo all'articolo 3, in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, si conferma che l'ampliamento degli obblighi di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, rientrando nella ordinaria attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali;

   peraltro, la normativa vigente già prevede, per gli Stati membri, un obbligo di cooperazione sia pur limitato al centro di assistenza dei soli Stati membri ospitanti il professionista, da cui non discendono oneri a carico della finanza pubblica;

   pertanto l'Agenzia, in qualità di autorità competente per la professione di spedizioniere doganale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 206 del 2007, potrà svolgere le suindicate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   all'articolo 4, recante altre disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, in ordine all'impatto finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h), in cui si specifica che ai medici specializzandi si applica il regime giuridico ed il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999, si conferma che tale regime è già operativo a legislazione vigente ed è pertanto già applicabile e applicato ai medici in formazione specialistica;

   pertanto la norma in esame non risulta, sotto questo profilo, innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente;

   le attività previste dall'articolo 6, recante disposizioni in materia di punto di contatto unico, saranno svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   con riferimento all'accesso centralizzato online alle informazioni, di cui alla lettera b), si conferma che l'adeguamento delle strutture informatiche non comporterà oneri a carico della finanza pubblica;

   le attività amministrative di proroga del visto, di cui all'articolo 13, recante proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata, saranno espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   riguardo all'articolo 16, si ribadisce che il sistema delle call-off stock si inserisce su un flusso di operazioni apportando delle semplificazioni ai fini IVA, nei trasferimenti di merci tra operatori di Stati membri diversi;

   tale tipo di processo, come evidenziato nella relazione tecnica, risulta già parzialmente applicato in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto consignment stock, che presuppone un sistema di consegna dei beni analogo a quello del call-off stock delineato dalla direttiva 2006/112/CE;

   inoltre, come evidenziato anche nella relazione tecnica, tali flussi si riferiscono ad operazioni intermedie che in quanto tali non determinano, di conseguenza, variazione di gettito ai fini IVA, trattandosi di flussi tipici di scambi transfrontalieri tra imprese (business-to-business);

   l'articolo 28 appare superato, in quanto la procedura EU Pilot in materia è stata archiviata a seguito delle modifiche all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportate dal decreto legislativo n. 116 del 2020 di recepimento della direttiva 851/2019/UE in materia di rifiuti e imballaggi, ritenute idonee dalla Commissione europea a risolvere il problema di conformità della normativa italiana alla direttiva 2008/98/CE sulla materia in argomento;

   il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, dispone delle occorrenti risorse per la copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2020 derivanti dall'articolo 32, concernente il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'UE per il periodo di programmazione 2021/2027,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: di cui al comma 1, lettera e), e al comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede;

   all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 5, sopprimere le seguenti parole: di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e;

    al comma 6, sostituire le parole: valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;

  e con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 28, in quanto la procedura EU Pilot ivi richiamata è stata archiviata a seguito delle modifiche all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportate dal decreto legislativo n. 116 del 2020.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge n. 2670, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»;

   preso atto che il capo III reca disposizioni in materia di fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni e che il capo IV reca disposizioni in materia di affari economici e monetari;

   visto, in particolare, il contenuto dell'articolo 16, volto ad attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070;

   considerato altresì il disposto dell'articolo 18 che – in attuazione della direttiva 2014/17/UE – propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, al fine di integrare nella normativa nazionale le regole in materia di «passaporto europeo» di tali soggetti, ovverosia le disposizioni che consentono loro di operare in tutto il territorio dell'Unione ove siano già autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri;

   osservati inoltre i contenuti dell'articolo 19 – volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese – e dell'articolo 20, che introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2 del Regolamento, il disegno di legge del Governo C. 2670, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019- 2020»;

   premesso che:

    la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, consentendo una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo;

   richiamato il contenuto dell'articolo 8 che affronta alcuni profili di incompatibilità – sollevati con la procedura di infrazione 2018/2273 – della disciplina nazionale del subappalto con la normativa europea, in particolare rimuovendo l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori (peraltro già sospeso fino al 31 dicembre 2020);

   richiamato altresì l'articolo 28, che modifica la disposizione che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature, dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di allinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in materia, in modo da superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 9180/17/ ENVI;

   preso atto che la formulazione, oggi vigente, introdotta dal recente decreto legislativo n. 116 del 2020, recante attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (lettera a) del comma 3 dell'articolo 1) appare idonea a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   si verifichi se la formulazione vigente della lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), come risultante dalla recente modifica apportata dal decreto legislativo n. 116 del 2020, sia idonea a consentire di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 9180/17/ ENVI, prevedendo in tal caso l'espunzione dell'articolo 28 dal disegno di legge.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo);

   evidenziato che l'articolo 25 individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (regolamento (UE) 2017/1128);

   rilevato che l'articolo 26 impone ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ed attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo),

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2670 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020;

   preso atto che l'articolo 1 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, introducendo nel decreto legislativo n. 216 del 2003 (di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) le modifiche necessarie al superamento della procedura interna della Commissione europea (denominata ARES) 2019/1602365, aperta per verificare il mancato recepimento della direttiva;

   considerato che l'articolo 2 reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro e ricerca, superando la procedura di infrazione n. 2019/2100, modificando in tal senso, in particolare, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

   rilevato che gli articoli 3, 4, 5 e 6 recano disposizioni riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali, volte al superamento delle procedure di infrazione n. 2018/2175, n. 2018/2295 e n. 2018/2374, nonché, con riferimento all'articolo 5, allo scopo di dare corretta attuazione alla direttiva 2013/55/UE;

   considerata la previsione, all'articolo 30, di aumentare da 20 a 28 il contingente massimo di personale di cui può avvalersi il Comitato interministeriale per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale modifica della composizione del personale delle regioni o delle province autonome di cui lo stesso può avvalersi;

   rilevata, all'articolo 32, l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato un contingente di massimo cinquanta unità di personale da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo);

   evidenziate le modifiche apportate dall'articolo 2 del provvedimento in oggetto all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), con riferimento alla parità di trattamento in relazione alle prestazioni sociali e familiari accessibili a cittadini di Paesi terzi titolari di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, volte alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2019/2100, allo stadio di messa in mora;

   richiamate altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 206 del 2007 riguardanti l'attività professionale di ostetrica, la formazione medica specialistica e la formazione specifica in medicina generale;

   evidenziate, in particolare, le disposizioni in materia di sanità, introdotte dagli articoli 22, 23 e 24 del disegno di legge, recanti disposizioni relative alla vendita online, rispettivamente, di medicinali veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi, volte a contrastare pratiche di vendita non conformi alla normativa, frequenti nei citati settori;

   rilevato che i tre citati articoli individuano nel Ministero della salute l'autorità cui compete l'emanazione di disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali, attribuiscono allo stesso Ministero la funzione di indire periodicamente una Conferenza dei servizi istruttoria per esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza, effettuata d'intesa dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS), nonché la competenza a far cessare, con provvedimento motivato adottato in via d'urgenza, le pratiche commerciali consistenti nell'offerta di prodotti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La XIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2670 Governo, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020»;

   premesso che:

    la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, consentendo una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana conforme al quadro europeo;

    tale legge contiene norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot;

   rilevato che:

    l'articolo 5 del provvedimento contiene disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa;

    in particolare, al fine di rendere meno difficoltosa la circolazione dei professionisti del settore ippico, tramite una novella all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo n. 206 del 2007, le suddette categorie sono espunte da un elenco di professionalità per le quali è necessario un riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    l'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita, presenti sull'etichetta, dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, consistente nella sostituzione della dicitura «succo concentrato» con il termine «concentrato», conforme alla traduzione del termine inglese «concentrate»;

    per effetto di tale correzione la normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 151 del 2004 viene conformata al nuovo testo della direttiva 2001/112/CE, nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2019, a seguito della richiesta di rettifica della versione italiana avanzata dal Governo italiano;

   rilevato altresì che:

    l'articolo 28, nel novellare l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), modifica la disposizione che regola l'esclusione di materiale agricolo o forestale naturale, compresi gli sfalci e le potature, dalla disciplina relativa ai rifiuti, al fine di riallinearla a quanto previsto dalla direttiva europea in materia;

    l'obiettivo perseguito è quello di rendere la richiamata disposizione del cosiddetto codice dell'ambiente a quanto previsto dalla corrispondente norma unionale contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE, in modo da superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 9180/17/ENVI;

    la Commissione europea, il 5 giugno 2019, ha ribadito che la vigente formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è conforme alla direttiva 2008/98/CE e ha invitato il Governo italiano ad attenersi fedelmente al testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della citata direttiva, che definisce tassativamente le esclusioni alla disciplina dei rifiuti;

    nello specifico, l'articolo 28 del provvedimento in discussione esclude dalla disciplina in materia di rifiuti le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature, correlati alle attività agricole, alla silvicoltura o utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

    appare opportuno reintrodurre nel testo della disposizione come tra l'altro già disposto nella formulazione, oggi vigente, introdotta dal decreto legislativo n. 116 del 2020, recante attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (articolo 1, comma 13, lettera a)), che ha modificato l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 proprio al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea – il riferimento al possibile utilizzo dei materiali in questione «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi»;

    la reintroduzione di tale inciso, infatti, concorrerebbe a meglio definire l'ambito di applicazione della norma, considerato che la richiamata direttiva non prevede alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un'eventuale cessione a terzi, purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste;

   evidenziato che:

    l'articolo 29 modifica la metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, ottemperando all'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 28, comma 1, dopo la parola: «biomassa» aggiungere le seguenti: «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020;

   rilevato che:

    il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea);

    il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni e di competenza residuale regionale; tra le prime si segnalano la disciplina dei mercati finanziari, la tutela della concorrenza, il sistema tributario e la tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione); tra le seconde si segnalano la tutela della salute, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, la valorizzazione dei beni ambientali, l'alimentazione (articolo 117, terzo comma) e l'agricoltura (articolo 117, quarto comma);

    sul testo del provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso, nella riunione dell'8 ottobre 2020, un parere favorevole; la conferenza ha inoltre raccolto la raccomandazione delle regioni di aprire un tavolo di confronto Stato-regioni al fine di esaminare la proposta delle regioni per l'accelerazione degli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche e la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici;

    l'articolo 31 novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa; al riguardo, si segnala che la disposizione non prevede un termine per l'esercizio, da parte del Ministero dell'economia, della facoltà di definire con decreto, i criteri e le procedure del procedimento, né, conseguentemente, è chiaro se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa, ovvero – come appare più ragionevole – debba essere disciplinata in via generale ed una volta per tutte,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito ad inserire un termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 31, chiarendo che tale decreto definirà in via generale i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa.

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.
(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

Art. 1.
(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico.

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall'età» sono inserite le seguenti: «, dalla nazionalità»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 1:

     1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «dell'età» sono inserite le seguenti: «, della nazionalità»;

     1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per età» sono inserite le seguenti: «, per nazionalità»;

     1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare età» sono inserite le seguenti: «o nazionalità»;

    2) al comma 4, dopo le parole: «dell'età» sono inserite le seguenti: «, della nazionalità»;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1:

     1.1) all'alinea, dopo le parole: «di età» sono inserite le seguenti: «, di nazionalità»;

     1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condizioni del licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «, la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento»;

     1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

   «d-bis) accesso all'alloggio;

   d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

   d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

   d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «all'età» sono inserite le seguenti: «, alla nazionalità»;

   d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari»;

   e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

   «Art. 5-bis. – (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) – 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

   2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

    a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

    b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

    c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

    d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);

    e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori»;

    f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».

  2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «di età» sono inserite le seguenti: «, di nazionalità».

  2. Identico.

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.

  3. Identico.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 2.
(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

Art. 2.
(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

  1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico.

   a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31»;

   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

   1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi».

  2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «del diritto di soggiorno permanente,» sono inserite le seguenti: «ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

  2. Identico.

  3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

  3. Identico.

   a) all'articolo 74, comma 1, le parole: «in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;

   b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

  4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

  4. Identico.

  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

Art. 3.
(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

  1. Identico:

   «5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali».

   «5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato».

Art. 4.
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

Art. 4.
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 2, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   a) identica;

   «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale»;

   b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: «previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»;

   b) identica;

   c) all'articolo 9:

   c) identica;

    1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata»;

    2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale»;

    3) al comma 4, le parole da: «alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano»;

   d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale»;

   d) identica;

   e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   e) identica;

   «2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine»;

   f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «sono richieste e assicurate» sono inserite le seguenti: «, in caso di dubbio motivato,»;

   f) identica;

   g) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: «di veterinario,» sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»;

   g) identica;

   h) all'articolo 34:

   h) identica;

    1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti:»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

   i) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   i) identico:

   «4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute».

   «4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute».

Art. 5.
(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

Art. 5.
(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa,» sono soppresse.

  Identico.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

Art. 6.
(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

   «Art. 7-bis. – (Procedure telematiche) – 1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti»;

   b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

   1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea».

Art. 7.
(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)

Art. 7.
(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)

  1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:

  Identico.

   «b) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”, “parzialmente da concentrato” o “parzialmente da concentrati” devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

Art. 8.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

Art. 8.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

  1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 46:

    1) al comma 1:

     1.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura»;

     1.2) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)»;

   a) all'articolo 80:

   b) identico:

    1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;

    1) identico;

    2) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse;

    2) identico;

    3) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse»;

   b) all'articolo 105:

   c) identica;

    1) al comma 4:

     1.1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;

     1.2) la lettera d) è abrogata;

    2) il comma 6 è abrogato;

   c) all'articolo 174:

   d) identico:

    1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

    1) identico;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    2) identico:

   «3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80».

   «3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80».

  2. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è soppresso.

  2. Identico.

  3. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

  3. Identico.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

  4. Identico.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

Art. 9.
(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

  Identico.

Art. 10.
(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

Art. 10.
(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

  1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

  Identico.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Art. 11.
(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

Art. 11.
(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

  1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) le parole: «il richiedente è stato riconosciuto rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»;

   b) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono inserite le seguenti: «lo stesso».

Art. 12.
(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

Art. 12.
(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

  1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) le parole: «è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

  2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

  3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

  4. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

Art. 13.
(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

Art. 13.
(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

   «Art. 4-ter. – (Proroga del visto) – 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.

   2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

   3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.

   4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

   b) all'articolo 5:

    1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in possesso» sono inserite le seguenti: «della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o»;

    2) al comma 8-bis:

     2.1) dopo le parole: «Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: «una proroga del visto,»;

     2.2) dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,» sono inserite le seguenti: «della proroga del visto,»;

   c) all'articolo 6, comma 10, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-ter,»;

   d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):

    1) dopo le parole: «o senza avere richiesto» sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;

    2) dopo le parole: «salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando» sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;

    3) le parole: «è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è» sono sostituite dalle seguenti: «siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia»;

    4) dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68» sono inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto».

Art. 14.
(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

Art. 14.
(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

  Identico.

   «6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 15.
(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

Art. 15.
(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 2, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»;

   b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

   «Art. 5-bis. – (Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa) – 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.

   2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

   3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69»;

   c) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68».

  2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

Art. 16.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

  1. All'articolo 615-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;

   b) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici».

  2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle seguenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle seguenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o installa»;

   b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva».

  3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;

   b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

  4. All'articolo 617-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».

  5. All'articolo 617-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;

   b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

  6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «installa apparecchiature atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

Art. 17.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 600-quater:

    1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

   «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;

   b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

   c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) è aggiunto il seguente:

    «5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

   d) all'articolo 609-quater:

    1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni»;

    2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «La pena è aumentata:

    1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

    2) se il reato è commesso da più persone riunite;

    3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

    4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

    5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

   e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

    «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;

   f) all'articolo 609-undecies è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «La pena è aumentata:

    1) se il reato è commesso da più persone riunite;

    2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

    3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

    4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Art. 16.
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

Art. 18.
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

  1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

   «Art. 38-bis. – (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call off stock”) – 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

   b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

   c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

   2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

   3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

   a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

   b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

   c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

   d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

   e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

   4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

   5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis»;

   b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), del presente articolo costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso»;

   c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 41-bis. – (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call off stock”) – 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

   b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

   c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

   d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

   2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

   3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

   a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

   b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

   c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

   d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

   e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

   4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

   5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

   Art. 41-ter. – (Cessioni a catena) – 1. Ai fini del presente articolo:

   a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

   b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

   2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

   3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

   4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi»;

   d) all'articolo 50:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2, le parole: «Agli effetti della disposizione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41-bis del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

    4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da questi ultimi ricevuti» sono aggiunte le seguenti: «indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis».

Art. 17.
(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

Art. 19.
(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:

  Identico.

   «7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

   7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

   7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Art. 18.
(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

Art. 20.
(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI»;

   b) dopo l'articolo 128-novies è inserito il seguente:

   «Art. 128-novies.1. – (Operatività transfrontaliera) – 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

   2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.

   3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2»;

   c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica»;

   d) all'articolo 128-undecies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea»;

   e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

   «1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.

   1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.

   1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:

   a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;

   b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;

   c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

   d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

   e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

   f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

   1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies»;

   f) all'articolo 128-terdecies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia».

  2. Il comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo articolo 128-duodecies, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.

  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole: «n. 385,» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;

   b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione»;

   c) all'articolo 23:

    1) al comma 3:

     1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

    «7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

     1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

    «7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

    2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

    3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:

   a) la denominazione del soggetto;

   b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;

   c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 19.
(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

Art. 21.
(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

  1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  Identico.

   «Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea».

  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»;

   b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»;

   c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

   «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;

   d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato».

  3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

   3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite»;

   b) all'articolo 27:

    1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non abbiano superato,» sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento»;

    3) al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   c) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

  5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.
(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

Art. 22.
(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

  1. All'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

   1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010»;

   b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

    «a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1».

Art. 21.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

Art. 23.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

   «Art. 182. – (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

   a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

   b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

   c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

   d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

   e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

   2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-bis si applicano altresì ai fatti concernenti:

   a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

   b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

   c) gli indici di riferimento (benchmark).

   3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

   4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano»;

   b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

    «b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento»;

   c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

   «Art. 184. – (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate) – 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

   a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

   b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

   c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

   2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

   3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

   4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010»;

   d) all'articolo 185, il comma 2-bis è abrogato;

   e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto».

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 22.
(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

Art. 24.
(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

  1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   a) identico:

   «5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

   «5-bis. Identico.

   5-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatore, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

   5-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

   5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

   5-quater. Identico.

   5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute»;

   5-quinquies. Identico»;

   b) all'articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

   b) identica.

   «18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974».

Art. 23.
(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

Art. 25.
(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

  1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

   2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

   2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

   2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.

   2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000»;

   b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

   1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 24.
(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

Art. 26.
(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:

  Identico.

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

   2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

   2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

   2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.

   2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000».

Art. 27.
(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

  1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Art. 25.
(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

Art. 28.
(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:

  Identico.

   «7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».

Art. 26.
(Applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online)

  Soppresso.

  1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6:

    1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»;

    2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:

    «14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»;

   b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019».

  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 27.
(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

Art. 29.
(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 27:

    1) al comma 1, le parole: «regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004»;

    2) al comma 2, le parole: «regolamento 2006/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»;

   b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità»;

   c) all'articolo 66, comma 4, le parole: «ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017»;

   d) all'articolo 144-bis:

    1) al comma 1, alinea, le parole: «dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti»;

    3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»;

    4) al comma 8, le parole: «degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394»;

    5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-octies dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

  3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE) 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».

  4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 28.
(Disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature. Caso EU Pilot 9180/17/ENVI)

  Soppresso.

  1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

   «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature correlati alle attività agricole o alla silvicoltura ovvero utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 29.
(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)

Art. 30.
(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)

  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;

   b) all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;

   c) all'allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto 1:

    1) alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato»;

    2) alla lettera c-bis):

     2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;

     2.2) la lettera c) è abrogata.

  2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513».

Capo IX
ALTRE DISPOSIZIONI

Capo VIII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 30.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

Art. 31.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

  1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al comma 7, le parole: «di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle seguenti: «di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale»;

   b) al comma 8, le parole: «appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate,».

Art. 31.
(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

Art. 32.
(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

  1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma».

  1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma».

Art. 32.
(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027)

Art. 33.
(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027)

  1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Identico.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 33.
(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

Art. 34.
(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

  1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.

  Identico.

  2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 34.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 35.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 32, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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