FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2679

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, PETTARIN

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Presentata il 25 settembre 2020

Onorevoli Colleghi! – Lo sviluppo della rete internet e, in tempi più recenti, delle tecnologie digitali, oltre a una serie innumerevole di vantaggi per la società, ha prodotto anche una serie di criticità, tra cui quella di un'adeguata protezione dei prodotti e delle opere tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi.
La possibilità, sempre più ampia, di condividere facilmente contenuti in rete in alcuni settori consente di aggirare facilmente le norme vigenti in materia di tutela del diritto d'autore. Tale situazione produce seri danni economici alle imprese e agli operatori di settori come quelli dell'informazione giornalistica, dell'editoria, della cultura, del cinema e dell'audiovisivo.
Come emerge da un'indagine sulla pirateria audiovisiva in Italia realizzata dall'istituto IPSOS e pubblicata il 9 luglio scorso, nel 2018 il 38 per cento degli italiani adulti ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie o programmi, sovente anche di più di una tipologia di contenuto, per un totale complessivo di 578 milioni di atti di pirateria effettuati nel corso dell'anno oggetto di indagine.
Il tipo di contenuti maggiormente oggetto di pirateria è costituito dai film, nei confronti dei quali si registra oltre la metà degli atti di pirateria posti in essere dall'87 per cento delle persone che hanno avuto accesso in forma illegale a tali contenuti. Se, nonostante valori assoluti molto rilevanti, la pirateria che riguarda i film mostra un trend in leggero decremento rispetto agli anni precedenti, registra, invece, una dinamica crescente l'accesso illegale alla visione di eventi sportivi trasmessi in diretta, che con 22 milioni di atti posti in essere nel 2018 ha fatto registrare una crescita del 52 per cento rispetto al 2017. Tra gli sport seguiti in diretta in maniera illegale il calcio è al primo posto, seguito dalla Formula 1 e dalle gare motociclistiche del Moto GP.
Il danno che la pirateria nei confronti del settore audiovisivo ha arrecato all'economia italiana è stato stimato, per il 2018, in 1,08 miliardi di euro di perdita di fatturato da parte delle aziende, da cui consegue una perdita di prodotto interno lordo di oltre 450 milioni di euro, per circa 5.900 posti di lavoro persi.
La finalità della presente proposta di legge è quella di aggiornare la normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica per fronteggiare il fenomeno della pirateria informatica che, numeri alla mano, incide in maniera rilevante sull'economia italiana, oltre a danneggiare direttamente imprese che operano in settori strategici quali quelli della cultura, dell'arte e dell'informazione.
Gli articoli da 1 a 4 della presente proposta di legge recepiscono nell'ordinamento interno gli articoli 15 e 17 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. In particolare, gli articoli da 1 a 3 recepiscono le disposizioni dell'articolo 15 della direttiva in materia di tutela delle pubblicazioni a carattere giornalistico in caso di utilizzo telematico, riconoscendo agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico la tutela prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, agli articoli 13 e 16, stabilendo il termine di durata dei diritti e regolando il rapporto intercorrente, sempre in materia di diritti d'autore, tra gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e gli autori di opere e di materiali che possono essere inseriti in pubblicazioni a prevalente carattere giornalistico.
L'articolo 4 della presente proposta di legge recepisce, invece, le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva in materia di utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici.
L'articolo 5 della presente proposta di legge interviene sui poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), attribuendole nuovi poteri cautelari di intervento. In particolare, al comma 3 si prevede la possibilità di un intervento di urgenza da parte dell'AGCOM volto a disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente. Tale nuovo potere di intervento è introdotto al fine di individuare uno strumento utile a contrastare efficacemente il crescente fenomeno della pirateria nel settore dell'audiovisivo su eventi trasmessi in diretta.
L'articolo 6 della presente proposta di legge, con una novella al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, estende le sanzioni già previste dal medesimo articolo a chi abusivamente opera la fissazione su un supporto di un'opera cinematografica o audiovisiva o ne effettua la riproduzione, la comunicazione o l'esecuzione in pubblico.
L'articolo 7 della presente proposta di legge mira a colmare la lacuna rilevata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4993 del 15 luglio 2019 in merito ai poteri sanzionatori dell'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore, attraverso l'inserimento nell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità, di un comma con il quale viene espressamente attribuito a quest'ultima il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie anche nel caso di inottemperanza agli ordini da essa impartiti per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.
L'articolo 8 della presente proposta di legge prevede una serie di obblighi anche per i motori di ricerca, i social media e le piattaforme digitali rispetto ai contenuti oggetto di provvedimento da parte dell'AGCOM e della magistratura al fine di garantire un'effettiva tutela del diritto d'autore.
L'articolo 9 della presente proposta di legge adegua l'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, al fine di prevedere che gli hosting provider siano obbligati a intervenire non appena a conoscenza della natura illecita dei contenuti messi a disposizione dai propri servizi e, in recepimento della giurisprudenza più recente, a impedire che in futuro i contenuti illeciti possano essere ricaricati.
L'articolo 10 della presente proposta di legge stabilisce le sanzioni per i soggetti che non ottemperano ai provvedimenti disposti dall'AGCOM in forza dei nuovi poteri di intervento ad essa attribuiti dall'articolo 5 della medesima proposta di legge.
L'articolo 11 della presente proposta di legge, infine, dispone che l'AGCOM aggiorni il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Tutela del diritto d'autore per l'utilizzo telematico delle pubblicazioni di carattere giornalistico)

1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 13 e 16, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'utilizzo telematico delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.
2. I diritti di cui al comma 1 non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori.
3. I diritti di cui al comma 1 non si applicano ai collegamenti ipertestuali.
4. I diritti di cui al comma 1 non si applicano, oltre che all'utilizzo di singole parole, ai titoli, con eventuali collegamenti ipertestuali, e agli estratti di pubblicazioni di carattere giornalistico composti da non più di dieci parole o che sono costituiti da miniature di immagini.

Art. 2.
(Diritti relativi a opere e materiali inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico)

1. I diritti di cui all'articolo 1 non modificano e non pregiudicano i diritti degli autori e quelli di altri titolari di diritti relativamente a opere e ad altri materiali inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico. I medesimi diritti non possono essere invocati contro i soggetti di cui al primo periodo, i quali conservano il diritto di sfruttare le proprie opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico nella quale sono inseriti.
2. Nei casi in cui un'opera o altri materiali sono inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui all'articolo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I medesimi diritti non possono, altresì, essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione è scaduta.
3. Gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico riconoscono all'autore di un'opera inserita in una pubblicazione di carattere giornalistico il 20 per cento dei proventi percepiti a seguito dell'utilizzo da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione della pubblicazione di carattere giornalistico contenente tale opera.

Art. 3.
(Durata dei diritti per l'utilizzo telematico delle pubblicazioni di carattere giornalistico)

1. I diritti di cui all'articolo 1 hanno una durata biennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico.
2. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Prestatori di servizi di condivisione
di contenuti telematici)

1. Ai fini della presente legge, per prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici si intende un prestatore di servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il prestatore di servizi organizza e promuove a scopo di lucro.
2. I prestatori di servizi quali le enciclopedie telematiche senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme digitali di sviluppo e di condivisione di software a codice sorgente aperto, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, i mercati telematici, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici.
3. Il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico nei casi in cui concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. A tale fine, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici deve ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore. Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai sensi del presente comma, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della presente legge, non si applica alle fattispecie previste dal presente articolo. Resta ferma la possibilità di applicare il citato articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2003 ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
4. In assenza di autorizzazione, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici è responsabile per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostri di:

a) aver compiuto, in maniera comprovabile, tutti gli atti in suo potere al fine di ottenere un'autorizzazione. A tale fine rilevano anche il prezzo al quale il titolare dei diritti d'autore è disposto a concedere l'autorizzazione, nonché la mancata risposta al prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici in un termine congruo, comunque non superiore a novanta giorni, dalla richiesta di autorizzazione presentata al titolare dei diritti d'autore. Ai fini della presente lettera, resta comunque impregiudicata la libertà del titolare dei diritti d'autore di concedere o no l'autorizzazione, senza che questo comporti un'esenzione di responsabilità per il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici;

b) aver compiuto, in maniera comprovabile e secondo elevati parametri di diligenza professionale di settore, tutti gli atti in suo potere al fine di assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbia ricevuto informazioni pertinenti e necessarie da parte dei titolari dei diritti d'autore. A tale fine, gli elevati parametri di diligenza professionale di settore per assicurare che nel proprio servizio di condivisione di contenuti telematici non siano presenti contenuti di titolarità di terzi sono valutati tenendo conto di tutti i criteri tecnologici esistenti nonché del loro evolversi nel corso del tempo e della disponibilità sul mercato di tecnologie, messe in commercio da fornitori terzi e già acquistabili da tutti i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici, che consentono di individuare automaticamente i contenuti illeciti. Le tecnologie di cui al precedente periodo devono, in ogni caso, essere adeguate e proporzionate al tipo di contenuto;

c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione motivata dai titolari dei diritti d'autore, per disabilitare immediatamente l'accesso o per rimuovere dai loro siti internet le opere e gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto ogni azione atta a impedire il caricamento in futuro di tali opere o materiali ai sensi di quanto disposto dalla lettera b). In caso di segnalazioni provenienti da noti titolari di diritti d'autore, tali segnalazioni consistono in una dichiarazione di titolarità da parte dei titolari dei diritti d'autore e nell'indicazione del nome delle opere o degli altri materiali dei quali i titolari dei diritti affermano la titolarità, senza necessità di fornire ulteriori prove dell'effettiva esistenza dei diritti.

5. Al fine di accertare se la condotta del prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici è conforme alle disposizioni del comma 4, in attuazione del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi:

a) la tipologia, il pubblico, la dimensione del servizio di condivisione di contenuti telematici e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio;

b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici.

6. Per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nei primi tre anni in cui i servizi sono disponibili al pubblico, si applicano esclusivamente le disposizioni delle lettere a) e c) del comma 4 del presente articolo. Se il numero medio di visitatori unici mensili dei prestatori di servizi di cui al primo periodo supera il numero di 5 milioni, calcolati sulla base dell'anno precedente, ai medesimi prestatori di servizi si applicano anche le disposizioni della lettera b) del citato comma 4.
7. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici e i titolari dei diritti d'autore non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, compreso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o di una limitazione.
8. In deroga alle disposizioni di tutela del presente articolo, gli utenti di servizi di condivisione di contenuti telematici, nel rispetto dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono caricare e mettere a disposizione contenuti protetti dal diritto d'autore generati tramite i predetti servizi quando li utilizzano a scopo di:

a) citazione, critica o rassegna;

b) caricatura, parodia o pastiche.

9. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici forniscono ai titolari dei diritti d'autore, su richiesta dei medesimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda le attività di cui al comma 6. Qualora tra prestatori di servizi e titolari dei diritti d'autore siano stati conclusi accordi di licenza, i prestatori forniscono ai titolari informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.
10. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici provvedono ad adottare una procedura per i casi di reclamo e di ricorso, celere ed efficace, da rendere disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso o alla rimozione di specifiche opere o di altri materiali caricati dai medesimi utenti. La procedura di cui al presente comma può prevedere la presenza o la supervisione delle associazioni dei consumatori anche tramite accordi con i fornitori dei servizi di condivisione di contenuti telematici.
11. I titolari dei diritti d'autore che chiedono la disabilitazione dell'accesso a loro specifiche opere o altri materiali, ovvero che chiedono che tali opere o altri materiali siano rimossi, devono motivare la richiesta. In caso di richieste provenienti da noti titolari di diritti d'autore, sono sufficienti una dichiarazione di titolarità da parte del titolare dei diritti e l'indicazione del nome delle opere o degli altri materiali dei quali il titolare dei diritti afferma la titolarità, senza necessità di fornire ulteriori prove dell'effettiva esistenza dei diritti.
12. I reclami presentati ai sensi del comma 10 sono trattati senza ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono sottoposte a verifica umana da parte del prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici. In ogni caso, la disabilitazione e la rimozione dei contenuti non sono subordinate alla previa definizione del reclamo o del ricorso. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici informano i loro utenti, nei termini e alle condizioni d'uso stabiliti dai medesimi prestatori, della possibilità di utilizzare opere o altri materiali conformemente alle eccezioni o alle limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previste dalla legislazione vigente.

Art. 5.
(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete internet, di disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco, anche congiunto, dei nomi di dominio e degli indirizzi IP associati a uno o più server.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi estensione o declinazione, consenta l'accesso ai contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1.
3. Nei casi di maggiore gravità e di urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete internet, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa, ai sensi del comma 4. In caso di eventi in diretta o assimilabili, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro trasmissione o al più tardi nel corso della medesima.
4. I titolari dei diritti d'autore o i loro aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la richiesta di disabilitazione immediata dell'accesso ai nomi di dominio e agli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti da uno o più server. I titolari dei diritti d'autore o i loro aventi causa devono allegare alla richiesta la relativa documentazione, compresa una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP da cui provengono i contenuti o da cui i medesimi contenuti sono o sono stati diffusi abusivamente. Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa e comunicata direttamente ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere immediatamente alla rimozione dei contenuti o alla disabilitazione dell'accesso.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 deve essere notificato immediatamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete internet, ai titolari dei diritti d'autore o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito internet o ai servizi abusivi, nonché all'Unità di riferimento internet dell'Unione europea dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto. I prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete internet, i motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito internet o ai servizi abusivi eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando i nomi di dominio e gli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti dai server indicati nella lista di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori di servizi abusivi.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di misure per il contrasto della pirateria cinematografica o audiovisiva)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) abusivamente esegue la fissazione su un supporto, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità stabilite dal comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di inottemperanza agli ordini dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. All'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi» sono inserite le seguenti: «, anche nelle reti di comunicazione elettronica».

Art. 8.
(Obblighi a carico dei motori di ricerca, delle reti sociali telematiche e delle piattaforme digitali)

1. I gestori delle reti sociali telematiche, i fornitori di servizi di siti internet di intermediazione per la compravendita di beni o di servizi, le piattaforme digitali di condivisione e i fornitori di servizi della società dell'informazione assimilabili devono immediatamente provvedere a rimuovere o a disabilitare i contenuti, le pagine internet e le applicazioni, comprese quelle già scaricate dagli utenti, messi a disposizione abusivamente all'atto della ricezione della segnalazione da parte dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa, alla quale è allegata la necessaria documentazione a supporto della richiesta di rimozione o disabilitazione, ovvero all'atto di ricezione della comunicazione o della notifica, anche da parte dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa, di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria che dispone la rimozione o la disabilitazione, anche ove questo sia stato pronunciato nei confronti di soggetti terzi.
2. I motori di ricerca devono immediatamente provvedere, rispettivamente, a rimuovere i contenuti, le pagine internet e le applicazioni comunque connessi all'abusiva messa a disposizione di contenuti protetti, all'atto della notifica del provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria che dispone la rimozione o la disabilitazione, ovvero all'atto della sua comunicazione, anche da parte dei titolari dei diritti d'autore o dei loro aventi causa.

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting)1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che il prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita ovvero non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tale fine delle informazioni di cui dispone, comprese quelle che gli sono state trasmesse dal titolare del diritto d'autore violato;

b) non appena a conoscenza dei fatti di cui alla lettera a), agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso ad esse in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione o a informazioni equivalenti e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive, fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio preventivo delle informazioni memorizzate tramite i suoi servizi.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore o se il prestatore, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato, ha interferito in qualsiasi modo con le informazioni e con i contenuti ospitati, non svolgendo un'attività di mera memorizzazione delle informazioni. In tale caso il prestatore è soggetto alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile.
3. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente può ordinare, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività previste dalle disposizioni del comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».

Art. 10.
(Sanzioni penali e responsabilità
amministrativa degli enti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 5 o di ottemperare agli obblighi di cui al medesimo articolo 5 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 25-novies del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.
(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, pubblicata nel sito internet istituzionale della stessa Autorità, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

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