FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2682

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PANIZZUT, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BINELLI, BOLDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMENCINI, COVOLO, DE ANGELIS, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GAVA, GIACOMETTI, GOLINELLI, IEZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LUCCHINI, MACCANTI, MORELLI, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TARANTINO, TATEO, VALLOTTO, VINCI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di identificazione e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati

Presentata il 29 settembre 2020

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge interviene sulla normativa in vigore che disciplina le procedure di identificazione e di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, anche alla luce delle necessità emerse a seguito dell'aumento esponenziale dei flussi migratori verso il nostro Paese e delle più recenti inchieste giornalistiche su tali procedure e sul sistema di accoglienza ad essi dedicato.
Attualmente tale materia è regolamentata dall'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 («Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»), introdotto dall'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47 («Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»). Oltre a tale articolo, con riguardo a questo specifico tema, ulteriori disposizioni sono previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2016, n. 234, con riferimento ai minori vittime di tratta, dall'articolo 19 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, nonché dall'articolo 8 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nell'ambito dei procedimenti penali.
L'accertamento relativo all'identità dello straniero è attualmente in capo alle autorità di pubblica sicurezza con l'assistenza di mediatori culturali e, nel caso di minore straniero non accompagnato, del tutore, se già nominato, o del rappresentante legale della struttura di accoglienza. Nell'ambito delle procedure di identificazione riveste un ruolo fondamentale l'accertamento relativo alla minore età, il quale determina per lo straniero una serie di importanti conseguenze in relazione sia allo status giuridico ad esso riconosciuto che alle condizioni di accoglienza. Nella situazione attuale e in virtù della citata novella del 2017 che ha introdotto l'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, tale accertamento avviene sulla base della dichiarazione del presunto minore, ricorrendo, solo qualora sussistano fondati dubbi in merito all'età dichiarata, ai documenti anagrafici (un concetto più ampio rispetto al documento di riconoscimento poiché fa salva la possibilità che lo stesso non riporti necessariamente la foto) e, in via residuale, a esami socio-sanitari eventualmente disposti dall'autorità giudiziaria. La possibilità che tale accertamento possa essere effettuato eventualmente con la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari è esclusa per numerose ipotesi, riducendosi notevolmente la possibilità di ricorrere a tale canale in moltissimi casi. Residuale è, come già osservato, anche l'accertamento socio-sanitario, che può essere disposto solo dall'autorità giudiziaria e solo nei casi in cui permangano ancora dubbi fondati in merito all'accertamento dell'età dichiarata e non sia possibile accertarla tramite un documento anagrafico.
L'impianto così predisposto dal legislatore nel 2017 si è dimostrato in concreto farraginoso e inadatto ai fini dell'effettivo accertamento della minore età, anche perché la mancanza di tali documenti anagrafici o i dubbi sulla loro veridicità e attendibilità al momento dell'arrivo in Italia, sussistenti nella maggioranza dei casi, rendono di fatto necessario il ricorso a quello che nella novella viene indicato come lo strumento ultimo e residuale, a discrezione della procura presso il tribunale per i minorenni, ossia l'accertamento tramite esami socio-sanitari.
L'accertamento relativo all'età dei minori stranieri non accompagnati deve essere, invece, quanto più certo e celere possibile, ricorrendo ai documenti di riconoscimento e agli esami socio-sanitari, considerate le conseguenze che tale accertamento può avere sulla tutela offerta ai minori e sulla corretta gestione delle risorse disponibili per il sistema di accoglienza.
L'aumento degli arrivi nel territorio italiano di immigrati irregolari registrato negli ultimi mesi e, conseguentemente, il numero sempre crescente di quelli che si dichiarano minorenni impone di rivedere la normativa vigente anche per evitare un uso strumentale della stessa. Solo a titolo esemplificativo, nella città di Udine, in Friuli Venezia Giulia, tra i mesi di luglio e agosto 2020, il numero dei minori stranieri non accompagnati è aumentato del 300 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una spesa per l'amministrazione comunale di 409.140 euro ogni mese, pari a 5.909.680 euro all'anno. Sempre a Udine, nell'ambito di un'inchiesta su una struttura che ospita minori stranieri, dalle intercettazioni telefoniche è emerso che sarebbero stati certificati come minorenni – ad avviso dei proponenti proprio a causa delle criticità che caratterizzano il richiamato sistema normativo – immigrati che in realtà avrebbero anche trenta o quaranta anni di età e che, su 66 ospiti della struttura, 40 sarebbero in realtà maggiorenni.
I dati forniti dal Ministero dell'interno tramite il «cruscotto» statistico giornaliero, che riporta 2.566 minori stranieri non accompagnati sbarcati rispetto ai 1.680 del 2019, indicano, però, che il Friuli Venezia Giulia non è l'unica regione che registra un forte aumento di minori di Paesi non appartenenti all'Unione europea.
Il quadro che emerge dai numeri riportati e dalle diverse inchieste giornalistiche, oltre a quella citata a titolo esemplificativo, evidenzia la necessità e l'urgenza di intervenire sulla normativa vigente in materia di accertamento della minore età per i minori stranieri non accompagnati al fine di garantire la giusta tutela degli immigrati effettivamente minori e una corretta gestione delle risorse pubbliche destinate alla loro accoglienza.
La presente proposta di legge si compone di un solo articolo che modifica, alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, rispettivamente, i commi 2, 3, 4, 7 e 9 dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015. Per effetto di tali modifiche si prevede che, in mancanza di un documento di identità in corso di validità che certifichi la minore età dello straniero non accompagnato, l'accertamento debba essere disposto subito tramite esami socio-sanitari in modo da rendere lo stesso più celere e più attendibile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «Nei casi di dubbi fondati relativi all'età» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'accertamento dell'età»;

b) al comma 3, le parole: «Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento dell'età dichiarata è effettuato in via principale attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'età ai sensi del comma 3 o si rilevino fondati dubbi circa la validità e l'autenticità del documento di riconoscimento esibito, l'autorità sanitaria dispone l'accertamento della stessa tramite esami socio-sanitari»;

d) al comma 7, le parole: «all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «e all'esercente la responsabilità genitoriale»;

e) al comma 9, le parole da: «Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale» fino a: «Il provvedimento è altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento di attribuzione dell'età è».

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