FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 270

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI

Introduzione dell'articolo 669-bis del codice penale, concernente l'esercizio molesto dell'accattonaggio e la pratica di attività ambulanti non autorizzate

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La Corte costituzionale, con la sentenza n. 519 del 1995, stabilì che l'essere ridotti in stato di indigenza non può di per sé venire considerato come una colpa, ma la sentenza affermò, altresì, che il reato penale dell'accattonaggio è compatibile con la Carta costituzionale se chi mendica lo fa simulando infermità o arrecando disturbo o in modo invasivo.
  Quello che si vuole reintrodurre con la presente proposta di legge è il reato di accattonaggio molesto. Molti sindaci chiedono strumenti che consentano di governare più efficacemente, in materia di sicurezza pubblica, il territorio e questo è uno strumento certamente efficace ed utile.
  Se è vero che, in omaggio a una malintesa etica del capitalismo di matrice ottocentesca, chi mendica non può essere punito con una sanzione penale, è altrettanto vero che chi mendica simulando infermità per destare l'altrui pietà, o in modo fraudolento o vessatorio (si tratta della mendicità cosiddetta «invasiva»), deve essere arginato e punito poiché l'accattonaggio molesto o comunque invasivo provoca l'insicurezza dei cittadini, e quindi un problema di ordine pubblico, oltre a ingenerare nella collettività un forte stato di insofferenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Nel libro I, titolo I, capo I, sezione I, paragrafo 4, del codice penale è aggiunto, in fine il seguente articolo:

   «Art. 669-bis. – (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
   La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà».

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