FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2706

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAITA, FREGOLENT, NOBILI, GIACHETTI, OCCHIONERO, MORETTO, MARCO DI MAIO, MARATTIN, GADDA, DEL BARBA, ANNIBALI, VITIELLO, SCOMA, UNGARO

Disposizioni per il coordinamento delle funzioni del Governo in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di sviluppo delle infrastrutture idriche

Presentata il 6 ottobre 2020

Onorevoli Colleghi! – I drammatici eventi meteorologici che continuano a devastare il nostro Paese dimostrano come sia impellente e imprescindibile l'attivazione di un articolato piano di interventi per la sicurezza del territorio nazionale contro il rischio idrogeologico e i danni derivanti dal maltempo. Le calamità naturali hanno effetti devastanti non solo sul piano umano e sociale, ma anche su quello economico, poiché le spese sostenute per gli interventi nelle situazioni di emergenza sono aumentate progressivamente, attestandosi su una media di 3,5 miliardi di euro all'anno, dal 1946 a oggi. Per far fronte alla piaga che affligge il nostro Paese rimane esclusivamente la soluzione della prevenzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, abbandonando l'idea che sia possibile affrontare le calamità naturali esclusivamente a posteriori, intervenendo dopo che i disastri sono avvenuti. Ma oltre al danno economico c'è quello più importante, che si misura in vite e che vede il nostro Paese registrare, ancora oggi e proprio in questi giorni, decessi del tutto ingiustificati se si considera che siamo nel 2020 e che l'Italia è fra le prime economie del pianeta. È quindi assolutamente necessario inaugurare una strategia di prevenzione strutturale, la quale aveva già preso forma nel 2014 con l'istituzione, da parte del Governo Renzi, presso Palazzo Chigi, della struttura di missione «Italiasicura» nonché del dipartimento «Casa Italia», con il precipuo scopo di incrementare e rafforzare la cornice istituzionale delle autorità preposte alla prevenzione delle calamità naturali. La lotta al dissesto idrogeologico è in cima alle preoccupazioni di ogni dicastero per le rispettive competenze. Le misure messe in atto non sono tuttavia sufficienti per tutelare un territorio abbandonato da troppo tempo e la cui tenuta resta quindi non garantita. Oltre alle attività dell'agricoltura, alla canalizzazione dei rivi, alla manutenzione del territorio e dei versanti montani nell'entroterra, occorrono interventi strutturali di messa in sicurezza: allargamento degli argini e dei letti dei fiumi, creazione di scolmatori, pulizia dei boschi e dei terreni troppo spesso abbandonati. È questa una competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma per intervenire contro il dissesto idrogeologico occorre una struttura di missione, un nucleo operativo dedicato a quest'obiettivo. La presente proposta di legge è pertanto diretta allo scopo di ripristinare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, riattribuendole gli ambiti di operatività e le risorse che le sono necessarie per riprendere e dare continuità agli sforzi sinora profusi nella prevenzione del dissesto idrogeologico, ricollocando al centro del programma di Governo il modello della prevenzione e della gestione del rischio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata «Struttura», incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2022.
3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

Art. 2.
(Funzioni della Struttura)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri» e le parole: «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri,».

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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