FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2709

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della deputata BARTOLOZZI

Introduzione dell'articolo 105-bis della Costituzione, concernente l'istituzione dell'Alta Corte di giustizia della magistratura, competente per i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati

Presentata l'8 ottobre 2020

Onorevoli Colleghi! – La pratica attuale – cioè che un medesimo Consiglio e, nello specifico, il Consiglio superiore della magistratura, da amministratore, valuti le carriere dei magistrati e, da organo giurisdizionale, ne giudichi anche il comportamento professionale – si è rivelata incongrua e inefficiente.
Non è difficile osservare che si tratta di una commistione di funzioni incompatibile con gli stessi princìpi costituzionali del «giusto processo», a cui anche i magistrati hanno diritto.
La presente proposta di legge costituzionale interviene su questo punto, creando un organismo altamente qualificato, a garanzia dei magistrati e a tutela dei cittadini, per l'adozione dei provvedimenti disciplinari dei magistrati.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 105-bis della Costituzione, in materia di istituzione dell'Alta Corte di giustizia della magistratura)

1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 105-bis. – La funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati giudicanti e requirenti è attribuita, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, all'Alta Corte di giustizia della magistratura. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso solo il ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione per violazione di legge.
L'Alta Corte di giustizia della magistratura è formata da nove membri che durano in carica nove anni e sono per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica e per due terzi eletti dal Parlamento in seduta comune.
Possono essere membri dell'Alta Corte di giustizia della magistratura coloro che hanno rivestito le funzioni di giudice costituzionale, di componente della Corte di giustizia dell'Unione europea e di avvocato generale presso la stessa Corte di giustizia, nonché i magistrati a riposo delle giurisdizioni superiori, i professori ordinari di università in materie giuridiche con almeno venti anni nel ruolo e gli avvocati dopo venti anni di esercizio effettivo. La funzione di membro dell'Alta Corte è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 105 della Costituzione, in materia di compiti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 105 della Costituzione, le parole: «ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» sono sostituite dalle seguenti:«, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati».

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