FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2751

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'università e della ricerca
(MANFREDI)

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Presentato il 27 ottobre 2020

  Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, è volto ad attuare un fondamentale intervento di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In tal modo si intende dare una risposta concreta alle nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese, sia attraverso una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, che consenta ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, sia attraverso il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale. L'esame conclusivo del corso di studi diviene, a tal fine, anche la sede nella quale sostenere l'esame di Stato. La finalità semplificatoria perseguita, pertanto, non contrasta con la prescrizione dell'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate in ordini professionali, che trova espresso fondamento nell'articolo 33, quinto comma, della Carta costituzionale.
  Il primo passo in questa direzione è stato compiuto con l'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale disposizione ha introdotto, a regime, la laurea abilitante in medicina e chirurgia, per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, manifestatasi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha imposto la necessità di disporre quanto prima di personale medico abilitato e ha reso oggettivamente complesse le modalità di svolgimento delle prove dell'esame di Stato.
  Nel solco di tale intervento legislativo si colloca il presente disegno di legge, che amplia con efficacia immediata il novero dei titoli accademici abilitanti, con riferimento sia alle professioni sanitarie sia alle lauree professionalizzanti, e prevede, al contempo, con una disposizione programmatica aperta, la possibilità di estendere ulteriormente tale misura ad altre classi di laurea, con l'attivazione di un iter procedurale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni.
  L'incertezza legata alla situazione sanitaria tuttora in atto, seppur non nei termini emergenziali della prima fase, e la necessità di attuare misure volte al rafforzamento strutturale della rete di supporto territoriale al sistema sanitario complessivamente inteso confermano l'esigenza di innovare e attualizzare il sistema delle lauree magistrali per l'accesso alle professioni sanitarie. La presente iniziativa legislativa è volta a corrispondere a tale esigenza, recependo le richieste provenienti, a tale riguardo, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani e dall'Ordine degli psicologi. I corsi di studio per le lauree magistrali oggetto del disegno di legge già prevedono, per lo più, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici, un significativo numero di tirocini interni professionalizzanti, conformemente a quanto richiesto dalla normativa europea. A riprova della capacità formativa di tali tirocini ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale soccorre il riscontro che solo un'esigua percentuale di candidati consegue, di norma, una valutazione negativa in sede di esame di Stato.
  In termini più generali, il disegno di legge è volto a semplificare le modalità dell'esame di Stato, per consentire un immediato accesso all'esercizio delle professioni, pur continuando ad assicurare il necessario livello di qualità delle prestazioni a tutela dei cittadini. Permane essenziale, infatti, il collegamento tra le professioni regolamentate e i beni costituzionalmente rilevanti sui quali l'attività professionale incide, in considerazione degli effetti negativi che le relative prestazioni possono produrre sui terzi, ossia delle conseguenze pregiudizievoli che, a causa di un inappropriato esercizio dell'attività professionale, possono riflettersi su tali soggetti. L'intervento legislativo proposto, pertanto, si colloca nell'ambito di una visione delle professioni regolamentate e degli ordini professionali quali presìdi necessari e idonei a garantire livelli adeguati di tutela di beni individuali e collettivi, come, per esempio, la salute, l'incolumità pubblica e privata o il diritto di difesa.
  Ferme restando le considerazioni esposte, l'attribuzione del valore abilitante al titolo accademico è finalizzata a concretizzare due risultati. In primis, anticipare il conseguimento dell'abilitazione professionale, rendendola contestuale all'esame di laurea. In tal modo è neutralizzato, ai fini dell'iscrizione all'albo, il lasso temporale sinora intercorrente tra il conseguimento del titolo accademico conclusivo del corso di studi e la partecipazione alla prima sessione utile per l'esame di Stato. In secondo luogo, l'intervento legislativo è volto a riformare tale esame, del quale rimane ferma la garanzia della valenza certificativa della qualità delle competenze professionali, che sono acquisite attraverso lo svolgimento del tirocinio interno ai corsi di studio. In sede di esame finale di laurea – al pari di quanto avviene nell'attuale configurazione dell'esame di Stato, le cui commissioni giudicatrici sono formate in gran parte da professionisti indicati dagli Ordini – potrà essere compiutamente certificata l'idoneità all'esercizio della professione, che fonda i propri contenuti cognitivi e pratici nella natura, appunto, professionalizzante del tirocinio pratico-valutativo. Quest'ultimo, parte integrante dei corsi di studio, diverrà, previa valutazione positiva, condicio sine qua non per sostenere l'esame conclusivo, con il cui superamento si conseguirà, allo stesso tempo, il titolo accademico e quello di abilitazione all'esercizio della professione, che consentirà l'immediata iscrizione all'albo professionale. La valutazione del conseguimento dei crediti formativi universitari minimi in relazione al tirocinio pratico-valutativo, attestando il possesso dei requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l'esercizio della professione, costituirà, analogamente a quanto previsto per la laurea magistrale a ciclo unico abilitante in medicina e chirurgia, il presupposto per accedere, all'esito del corso di studio, all'esame di laurea abilitante. La natura professionalizzante del tirocinio e la valutazione positiva dello stesso consentiranno pertanto di dar luogo, in sede di esame finale, a un unico momento valutativo, avente a oggetto non solo la discussione della tesi di laurea, ma anche lo svolgimento di una prova pratica, che sarà giudicata, ai fini dell'abilitazione all'esercizio professionale, dai componenti esperti che integreranno la commissione esaminatrice.
  In base all'impianto normativo descritto, quindi, l'abilitazione si sostanzierà nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del candidato, attraverso una duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva – propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea – delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, interno ai corsi di studio e di impostazione professionalizzante, mediante il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte degli esperti che integreranno la commissione giudicatrice, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo. I due descritti momenti valutativi – che, strettamente connessi, si saldano in sede di esame di laurea – sostanzieranno, pertanto, il necessario accertamento preventivo ai fini dell'abilitazione professionale, che, nella sua nuova veste e per le caratteristiche descritte, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (sentenza n. 175 del 1980; sentenza n. 202 del 1987; sentenza n. 5 del 1999). Questa diversa modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione – che si giustifica in virtù della preminente finalità di semplificazione perseguita dal disegno di legge e che risulta conforme alla prescrizione di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione – renderà possibile l'immediato accesso al mondo del lavoro a professionisti dotati del necessario livello di preparazione tecnica, richiesto per svolgere l'attività in condizioni di sicurezza.
  Il fondamento dell'impianto normativo proposto consiste, pertanto, nel definire un'offerta formativa che si caratterizzi per un'equilibrata combinazione di componenti culturali e tecniche, idonea a rispondere adeguatamente alle nuove esigenze professionali emergenti dal mercato del lavoro. Tale caratteristica qualifica anche, e più significativamente, le lauree a orientamento professionale previste dal disegno di legge. Si tratta, specificamente, delle professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, professioni per accedere alle quali è tuttora sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici. I professionisti di area tecnica svolgono un ruolo di indubbia importanza sociale, culturale ed economica, soprattutto a livello territoriale, e costituiscono un fondamentale veicolo del processo generale di innovazione tecnologica della società. Basti pensare al contributo reso da tali professionisti, con riferimento, per esempio, alle questioni, sempre più attuali, di carattere ambientale e di risparmio energetico, la riduzione del rischio sismico e idrogeologico, il contenimento dei consumi energetici degli edifici, il miglioramento dell'efficienza degli impianti e dei processi produttivi, come parimenti la sicurezza alimentare e la diffusione di tecniche agricole che riducano l'impiego di pesticidi e concimi chimici in agricoltura, e le tecniche di allevamento a basso impatto ambientale. Tali temi hanno assunto, ormai da almeno un ventennio, una fondamentale importanza, non solo economica. Nei settori, agricolo e zootecnico, nei quali sono tradizionalmente impiegati gli agrotecnici e i periti agrari, il tema della sicurezza alimentare è divenuto sempre più centrale, intrecciandosi strettamente con le problematiche ambientali, energetiche e di sviluppo sostenibile e imponendo, conseguentemente, una necessaria riflessione sulle modalità di sfruttamento delle risorse naturali e sulle tecniche agricole e di allevamento. In aggiunta ai citati settori tradizionali di impiego, per tali figure professionali si sono creati nuovi spazi di mercato, per esempio nell'ambito della pianificazione territoriale, del collaudo di opere e del settore energetico, con riferimento alla produzione di biocarburanti e all'utilizzo delle biomasse. Notevole crescita si è registrata anche per il segmento di mercato legato all'agriturismo e alla certificazione di qualità dei prodotti. E ancora: i geometri hanno una gamma molto ampia di competenze tecniche e sono figure di supporto alle attività quotidiane della famiglia e della piccola e media impresa: dal frazionamento all'accatastamento, dalla rettifica dei confini alla modifica o installazione degli impianti, dall'ampliamento di un'abitazione o di un capannone alle problematiche di successione ereditaria o di contese tra vicini e confinanti. Il geometra è, pertanto, una figura tecnica di prossimità di fondamentale importanza, che, nel contesto delle nuove priorità economico-sociali, deve orientare necessariamente il proprio contributo tecnico a una maggiore attenzione alle questioni relative all'ambiente e al risparmio energetico. Anche per i periti industriali – che operano nel mercato non solo delle grandi imprese, ma anche di quelle edili e di impiantistica, di piccole e medie dimensioni, nelle quali svolgono attività tecniche, commerciali, se non imprenditoriali – la formazione e l'aggiornamento professionale non possono più prescindere dai temi relativi all'ambiente e alla riduzione degli sprechi, anche attraverso lo sviluppo, l'utilizzo e la promozione di nuove tecniche e tecnologie, in particolare nel settore dell'informazione e dell'informatica.
  In considerazione del contesto sopra descritto, per consentire ai geometri, agli agrotecnici, ai periti agrari e ai periti industriali laureati di conseguire una formazione realmente rispondente alle nuove esigenze del mercato del lavoro, è stata realizzata una maggiore e più stretta connessione tra la formazione iniziale e la formazione tecnica, rendendo il tirocinio pratico-professionale parte integrante ed essenziale dei corsi di laurea professionalizzanti. Tale equilibrio disciplinare e formativo è stato definito con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 446 del 12 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020, che determina, in modo uniforme a livello nazionale, le nuove classi di laurea professionalizzanti di natura tecnica, definendone gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative di base, le attività formative caratterizzanti, affini o integrative, nonché laboratoriali e di tirocinio, e il relativo numero minimo di crediti formativi universitari. L'obiettivo perseguito è di assicurare percorsi formativi, in particolare di laboratorio e di tirocinio, coerenti con le finalità delle nuove classi di laurea e specificamente indirizzati a formare tecnici che acquisiscano, nei rispettivi ambiti di applicazione, esperienze operative immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.
  Va anche rimarcato che la previsione qui indicata risponde puntualmente a una specifica indicazione formulata dalla 7ª Commissione del Senato, nell'ambito del parere reso, in data 8 luglio 2020, sull'atto del Governo n. 183, relativo allo schema del citato decreto ministeriale, recante definizione di nuove classi di corsi di laurea a orientamento professionale: il citato parere reca, infatti, l'invito al Ministro dell'università e della ricerca a «introdurre, con un futuro intervento legislativo, la possibilità di rendere i titoli in questione direttamente abilitanti». A questo riguardo, lo schema di disegno di legge, con le medesime finalità – di cui si è già dato conto – di ridurre i tempi di inserimento di tali laureati nel mercato del lavoro, interviene sulle citate nuove classi di laurea professionalizzanti, riconoscendo valore abilitante al titolo conclusivo dei relativi corsi di studio, il quale attesterà l'attività pratica svolta, durante il terzo anno di corso, con la supervisione di tutor professionisti individuati dagli ordini professionali: riconoscimento del valore abilitante, che trova fondamento nell'impostazione professionalizzante di tali corsi di studio e che si giustifica a fortiori in ragione della possibilità, come già detto, attualmente prevista di accedere all'esercizio delle stesse professioni in forza di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. L'esame conclusivo dei corsi di studio afferenti alle nuove classi di laurea professionalizzanti sarà, dunque, la sede nella quale sostenere l'esame di Stato, atto a verificare il conseguimento, da parte del laureando, delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per esercitare la professione tecnica, come avviene per le professioni infermieristiche, per le quali il legislatore ha voluto ormai da tempo valorizzare l'unicità del momento valutativo delle competenze. A tal fine, anche in questo caso la composizione delle commissioni di laurea sarà integrata con la partecipazione di professionisti di comprovata esperienza, che garantiranno la qualità dell'esame di abilitazione e la congruenza dello stesso con i requisiti attesi dalla professione e dai cittadini. In tal modo, sarà possibile formare professionisti specializzati e qualificati, in grado di corrispondere, più efficacemente e con accesso diretto al mercato del lavoro, alle nuove specifiche esigenze professionali degli ambiti di riferimento.
  Il disegno di legge si colloca, pertanto, in chiave strategica, nella direzione di una più ampia evoluzione del sistema della formazione universitaria, che dovrà essere pienamente rispondente ai mutati e mutevoli bisogni delle professioni, per far fronte, in coerenza con le prescrizioni normative europee, alle sfide di competitività del mercato e alle richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese. Proprio in tale ottica evolutiva si colloca la scelta di proporre anche una norma aperta, che consentirà, in futuro, di proseguire sulla strada dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti, con la definizione di nuovi corsi di studio, anche professionalizzanti. Con particolare riferimento a questi ultimi, il primo passo è stato compiuto con l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017, che ha previsto l'introduzione dei cosiddetti «corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale», dando riscontro alle sollecitazioni, provenienti dalle imprese e dagli ordini professionali, a formare laureati muniti di laurea triennale con tirocini e capacità professionali, maturati direttamente nel corso degli studi e nelle imprese, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Nel solco avviato, le lauree professionalizzanti saranno dotate di caratteristiche precipue e necessariamente diverse da quelle dei corsi di laurea non aventi orientamento professionale. In un'ottica di progressiva definizione e razionalizzazione del sistema, ciò consentirà di caratterizzare maggiormente l'offerta formativa universitaria professionalizzante, distinguendo chiaramente i corsi di laurea che preparano all'accesso diretto al mondo del lavoro dai corsi proiettati verso la prosecuzione del biennio di specializzazione magistrale, eliminando possibili sovrapposizioni tra gli stessi. I nuovi corsi di laurea professionalizzanti, nettamente distinti dai preesistenti, saranno, pertanto, diretti a consentire l'accesso a sbocchi occupazionali chiaramente definiti, con il conseguimento di un titolo abilitante immediatamente utilizzabile nel mondo del lavoro. Per le lauree professionalizzanti, quindi, a differenza degli altri corsi di laurea triennale, il proseguimento degli studi con le lauree magistrali costituirà uno sbocco meramente eventuale.
  Nel contesto delineato, il ruolo decisivo delle lauree professionalizzanti, valorizzato dal disegno di legge, trova conferma nel Programma nazionale di riforma, contenuto nel Documento di economia e finanza 2020. Tra i cinque ambiti di priorità delineati, in quello relativo a «Mercato del lavoro, scuola e competenze», sulla scorta dei dati dell'OCSE relativi all'istruzione terziaria, è infatti evidenziata l'urgenza che l'Italia compia interventi mirati a incrementare il numero di laureati in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro. A tale riguardo, il Programma nazionale di riforma indica alcuni risultati positivi che sono stati raggiunti, intensificando le interazioni tra le università e il mondo delle imprese, tra i quali la possibilità, introdotta per le università a decorrere dal 2018, di creare programmi ad hoc, le cosiddette «lauree professionalizzanti», cui è riconosciuta la capacità di adeguare gli insegnamenti e gli apprendimenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro.
  In attuazione dell'enunciata finalità di semplificazione perseguita, il disegno di legge prevede che l'adeguamento degli ordinamenti delle classi di laurea dei nuovi corsi di studio si realizzi mediante il ricorso a procedure più semplici rispetto a quelle ordinarie, pur continuando a garantire omogeneità nello svolgimento e nella certificazione dei tirocini interni sull'intero territorio nazionale.
  In ultimo, il quadro normativo proposto si completa con la previsione di una disciplina transitoria, volta a rendere graduale il passaggio al nuovo sistema e ad attenuare, nelle more della compiuta attuazione delle disposizioni introdotte, le possibili antinomie tra le posizioni dei soggetti portatori di interessi, sui quali si produrranno, direttamente o indirettamente, gli effetti dell'entrata in vigore del nuovo impianto legislativo. Il regime transitorio sarà volto a garantire agli studenti, iscritti ai corsi di laurea degli ordinamenti didattici previgenti non abilitanti, la possibilità di conseguire l'abilitazione sulla base delle attuali regole, ma con modalità semplificate.
  Dopo la rappresentazione del quadro generale e dell'impostazione di fondo della riforma, si illustra, nel dettaglio, la struttura del disegno di legge, che si articola in complessivi cinque articoli, così ripartiti: l'articolo 1 reca la disciplina delle lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo; l'articolo 2 disciplina le lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale; l'articolo 3 reca la previsione di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio – per accertare, in sede di esame finale di laurea, il livello di preparazione tecnica del candidato ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione – nonché la procedura per l'adeguamento delle classi di laurea e dei regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio; l'articolo 4 reca la disciplina in materia di ulteriori titoli universitari abilitanti e, in ultimo, l'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali.
  L'articolo 1 dispone che, con il conseguimento delle lauree magistrali in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria e in psicologia e, pertanto, in esito all'esame finale dei corsi di studio, è acquisita l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio, che si svolgerà durante i corsi di studio quale parte integrante degli stessi. Tale tirocinio consisterà nello svolgimento di attività formative di natura professionalizzante, che saranno previste nell'ambito della disciplina delle classi di laurea LM-46-Odontoiatria e protesi dentaria, LM-13-Farmacia e farmacia industriale, LM-42-Medicina veterinaria e LM-51-Psicologia, e che dovranno corrispondere a un numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) pari a trenta, rispetto all'ammontare complessivo dei crediti previsto per ciascun corso di studi. La normativa per le classi di laurea e i regolamenti didattici di ateneo definiranno altresì la disciplina delle modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio.
  L'articolo 2 reca la disciplina delle lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. A tali professioni tecniche si accederà con gli specifici corsi di studio afferenti alle classi di laurea LP-01, LP-02 e LP-03, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 446 del 12 agosto 2020, che comprendono, all'interno dei percorsi formativi, un periodo di tirocinio con valenza professionalizzante, disciplinato dagli ordinamenti professionali di riferimento. L'esame di laurea avrà valore abilitante all'esercizio della professione; a tal fine, lo studente dovrà aver conseguito i CFU previsti dalle classi di laurea, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti del tirocinio pratico-valutativo. Anche per le lauree professionalizzanti, conformemente all'impianto generale del disegno di legge, la valutazione del tirocinio pratico-valutativo sarà finalizzata ad accertare il possesso dei necessari requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per l'esercizio della professione, quale presupposto per accedere all'esame finale di laurea abilitante.
  L'articolo 3 prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio di cui alle classi di laurea indicate agli articoli 1 e 2. Tale prova pratica, le cui modalità di svolgimento e valutazione saranno determinate con regolamento ministeriale, sarà finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato, ai fini dell'abilitazione dello stesso all'esercizio della professione. Tale valutazione sarà rimessa a professionisti di comprovata esperienza, designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni, che, a tal fine, integreranno la commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea abilitante. L'articolo, inoltre, ai commi 2 e 3, disciplina la procedura in base alla quale dovranno essere modificate le classi di laurea e saranno adottati i regolamenti didattici di ateneo. In attuazione della già espressa finalità di semplificazione perseguita, il comma 2 prevede, per l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei provvedimenti di competenza del Ministero, modalità più snelle rispetto a quelle della procedura disciplinata dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In particolare, la deroga relativa alla procedura di adeguamento delle classi di laurea – che continua a prevedere la partecipazione del Consiglio universitario nazionale, quale organo consultivo del Ministero dell'università e della ricerca – comporta che non sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale scelta si giustifica in considerazione del fatto che il citato adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante attribuito al titolo di laurea per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del presente disegno di legge, di cui costituisce il tratto qualificante. Ai sensi del comma 3, infine, si applicherà la procedura ordinaria di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'adozione dei regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti dei nuovi corsi di studio.
  A conferma della ratio complessiva di riforma sottesa al presente intervento legislativo, l'articolo 4 reca una norma aperta di evoluzione del sistema dei titoli universitari abilitanti. È infatti definito un iter procedurale, attraverso il quale sarà possibile attuare, nel tempo, un progressivo ulteriore ampliamento del sistema stesso. Il percorso, che ha portato alle disposizioni contenute nei primi tre articoli del disegno di legge, muove dalle sollecitazioni e dal confronto con gli ordini e i collegi professionali, che si sono fatti portavoce delle esigenze delle categorie di riferimento, emergenti dal mutato contesto culturale, sociale ed economico nazionale ed europeo. Per tale motivo, è previsto che la proposta di avvio dell'iter per l'istituzione di ulteriori titoli universitari abilitanti sia rimessa agli ordini o ai collegi professionali o alle relative federazioni. Tale iniziativa è propedeutica alla possibile adozione – su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sugli ordini o collegi professionali competenti – di uno o più regolamenti governativi di delegificazione, ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attribuzione del valore abilitante a ulteriori titoli universitari, riguardanti le seguenti professioni regolamentate – ulteriori rispetto a quelle già espressamente disciplinate agli articoli 1, 2 e 3 – i cui esami di Stato sono indetti dal Ministero dell'università e della ricerca: tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale; pianificatore, paesaggista e conservatore; assistente sociale; attuario; biologo; chimico; geologo. Elemento strutturale imprescindibile, in continuità con il percorso già delineato, sarà il tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio, che costituirà parte integrante dell'ordinamento didattico degli stessi. Il valore abilitante del titolo di laurea presupporrà la valutazione positiva del tirocinio interno e conseguirà al superamento, in sede di esame di laurea, di una prova pratica valutativa. Con i medesimi regolamenti di delegificazione saranno previste le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica nonché la composizione della commissione giudicatrice, integrata da professionisti ai quali spetterà la valutazione della medesima prova, ai fini dell'accertamento delle conoscenze e competenze richieste per l'esercizio della professione. Fase fondamentale dell'iter in oggetto sarà l'adeguamento della disciplina della classe di laurea e dei corsi di studio a essa afferenti. A differenza della disciplina prevista dall'articolo 3, tuttavia, l'articolo 4, al comma 3, non prevede la deroga alla procedura di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si ritiene infatti necessario, con riferimento ai futuri titoli universitari abilitanti, applicare le ordinarie procedure previste per l'adeguamento non solo degli ordinamenti dei corsi di studio da parte degli atenei – ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990 – ma anche delle classi di laurea dei corsi medesimi.
  L'articolo 5, infine, reca il regime transitorio, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del nuovo impianto normativo e l'adozione dei provvedimenti attuativi di adeguamento della disciplina vigente. In particolare, il comma 1 prevede che coloro che si siano già laureati, sulla base degli ordinamenti didattici previgenti non abilitanti, in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria e in psicologia, nonché coloro che si siano laureati in esito ai corsi di studio delle classi di laurea che danno titolo all'accesso alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, dovranno, per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni, svolgere un tirocinio pratico-valutativo. La durata del percorso formativo e le relative modalità di svolgimento e di valutazione saranno definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. A tal riguardo, si precisa che, ai fini della valutazione del tirocinio, le università potranno riconoscere le attività formative professionalizzanti già svolte durante i corsi di laurea. Tale previsione tiene conto del fatto che i corsi di laurea in oggetto già prevedono, per lo più, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici, lo svolgimento di un consistente numero di attività formative di natura professionalizzante, idonee pertanto a integrare, almeno in parte, il tirocinio propedeutico all'abilitazione professionale. Il comma 2 dell'articolo 5, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria, in forza della quale l'attuazione della legge non dovrà comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

  Il presente disegno di legge, coerente con il programma di Governo, reca disposizioni di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzate a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In tal modo, si intende dare una risposta concreta alle nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese sia attraverso una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, che consenta ai giovani di accedere a una preparazione maggiormente qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, sia attraverso il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale. L'esame conclusivo dei corsi di studio diviene, a tal fine, anche la sede nella quale sostenere l'esame di Stato, del quale rimane ferma la valenza certificativa in ordine alla qualità delle competenze professionali, acquisite attraverso lo svolgimento del tirocinio interno ai corsi di studio. Il tirocinio pratico-valutativo, infatti, sarà oggetto di un giudizio di idoneità, rimesso a professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini e dai collegi professionali, che integreranno i componenti delle commissioni di laurea.
  Il disegno di legge intende ampliare con efficacia immediata il novero dei titoli accademici abilitanti, con riferimento alle professioni sanitarie e alle lauree professionalizzanti. Infatti, l'impianto normativo proposto – volto a definire un'offerta formativa caratterizzata da un'equilibrata combinazione di componenti, culturali e tecniche, e, pertanto, idonea a rispondere adeguatamente alle nuove esigenze professionali emergenti dal mercato del lavoro – riguarda sia i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, sia i corsi di laurea professionalizzanti. In particolare, con riferimento alle lauree professionalizzanti, il disegno di legge riguarda specificamente le professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale. Inoltre, la previsione della norma aperta, relativa a ulteriori titoli universitari abilitanti, consentirà di estendere il percorso avviato anche ad altre classi di laurea, per le quali si potrà presentare la medesima esigenza di riforma.
  La finalità perseguita si ispira a una visione evolutiva del sistema della formazione universitaria che sia pienamente rispondente ai mutevoli bisogni delle professioni, alle sfide di competitività del mercato e alle richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese. Tale ambizioso obiettivo è stato posto, da ultimo, nel rapporto Iniziative per il rilancio «Italia 2020-2022», presentato al Presidente del Consiglio dei ministri, nel mese di giugno scorso, dal Comitato di esperti in materia economica e sociale. Il Comitato ha auspicato un rinnovamento dell'intero comparto dell'istruzione e della ricerca, in ragione del ruolo chiave allo stesso riconosciuto nell'accelerare lo sviluppo del Paese, migliorandone la sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, indicati dall'Agenda 2030, e con gli obiettivi strategici definiti dall'Unione europea. Pari esigenza, a livello politico, è stata posta anche nel Programma nazionale di riforma, contenuto nel Documento di economia e finanza 2020. Tra i cinque ambiti di priorità delineati, in quello relativo a «Mercato del lavoro, scuola e competenze», sulla scorta dei dati dell'OCSE relativi all'istruzione terziaria, è evidenziata l'urgenza che l'Italia ponga in essere interventi mirati a incrementare il numero di laureati in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro. A tal riguardo, il Programma nazionale di riforma indica alcuni risultati positivi che sono stati raggiunti, intensificando le interazioni tra le università e il mondo delle imprese, tra i quali anche la possibilità, prevista dal 2018 per le università, di creare programmi ad hoc, le cosiddette «lauree professionalizzanti», alle quali è riconosciuta la capacità di adeguare gli insegnamenti e gli apprendimenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti:

   articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

   legge 8 dicembre 1956, n. 1378, «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

   legge 28 marzo 1968, n. 434, «Ordinamento della professione di perito agrario»;

   legge 7 marzo 1985, n. 75, «Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri»;

   legge 2 febbraio 1990, n. 17, «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali»;

   legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

   legge 21 febbraio 1991, n. 54, «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario»;

   decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» (articolo 6, comma 3);

   legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» (articolo 17, commi 95 e seguenti);

   decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» (articolo 6, comma 1);

   decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

   decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

   decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 240, «Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo»;

   decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, «Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo»;

   decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

   decreto del Ministero della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 novembre 1957, «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

   decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986, «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra»;

   decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 1986, «Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra»;

   decreto del Ministero della pubblica istruzione 14 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1987, «Modificazioni al regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra»;

   decreto del Ministero della pubblica istruzione 6 marzo 1997, n. 176, «Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico»;

   decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;

   decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;

   decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

   decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 935 del 29 novembre 2017;

   decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999);

   decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003);

   decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 6 del 7 gennaio 2019, «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi dei corsi di studio».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Le norme proposte incidono direttamente sui seguenti provvedimenti:

   legge 8 dicembre 1956, n. 1378 «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

   legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

   legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», articolo 17, commi 95 e seguenti;

   decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica» (articolo 6, comma 1);

   decreto del Ministero della pubblica istruzione 14 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1987, «Modificazioni al regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra»;

   decreto del Ministro della pubblica istruzione del 29 dicembre 1991, n. 445, «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;

   decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, «Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo»;

   decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 240, «Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo»;

   decreto del Ministero della pubblica istruzione 6 marzo 1997, n. 176, «Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico»;

   decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

   decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  L'intervento normativo è conforme al dettato costituzionale. L'esame di Stato, come riconfigurato per effetto della presente iniziativa legislativa, adempie alla prescrizione dell'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate in ordini professionali, che trova espresso fondamento nell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.
  In base all'impianto normativo proposto, l'abilitazione si sostanzierà nell'accertamento dell'effettiva idoneità tecnica del professionista, attraverso una duplice verifica: da un lato, la valutazione positiva – propedeutica all'accesso all'esame finale di laurea – delle conoscenze e abilità tecniche acquisite con l'espletamento del tirocinio pratico-valutativo, interno ai corsi di studio e di impostazione professionalizzante, mediante il conseguimento dei crediti formativi universitari richiesti; dall'altro, la valutazione, da parte degli esperti che integreranno la commissione giudicatrice, di una prova pratica da sostenersi in sede di esame conclusivo. I due descritti momenti valutativi – che, strettamente connessi, si saldano in sede di esame di laurea – sostanzieranno, pertanto, il necessario accertamento preventivo ai fini dell'abilitazione professionale, che, nella sua nuova veste e per le caratteristiche descritte, costituisce un adeguato equipollente dell'esame di Stato, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (sentenza n. 175 del 1980; sentenza n. 202 del 1987; sentenza n. 5 del 1999).
  Questa diversa modalità, che si giustifica in virtù della preminente finalità di semplificazione perseguita dal disegno di legge, nel rispetto della prescrizione costituzionale dell'accertamento preventivo in cui si sostanzia l'esame di Stato e in virtù della natura professionalizzante del tirocinio, consente di valorizzare, in sede di esame di laurea, l'unicità del momento valutativo delle conoscenze e delle competenze, rendendo possibile l'immediato accesso al mondo del lavoro a professionisti dotati del necessario livello di preparazione tecnica, richiesto per svolgere l'attività in condizioni di sicurezza.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non si rilevano profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Non sono previsti interventi di rilegificazione, atteso che la materia, in quanto presidiata dai princìpi costituzionali di cui si è detto, impone che le misure a essa afferenti siano coperte da fonte di rango primario.
  L'articolo 4, recante la citata norma aperta, rimette all'adozione di uno o più regolamenti di delegificazione – da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – la possibilità di rendere abilitanti ulteriori titoli universitari, individuati con riferimento alle professioni regolamentate i cui esami di Stato sono indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, oltre a quelli già espressamente disciplinati dagli articoli 1, 2 e 3, previa richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali e su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

  A.S. 1375 – 18ª legislatura – Sen. Mario Pittoni (L-SP-PSd'Az) e altri – Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali (28 giugno 2019: presentato al Senato 3 marzo 2020: in corso di esame in Commissione);

  A.C. 771 – 18ª legislatura – On. Guido Della Frera (FI)Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali (22 giugno 2018: presentato alla Camera – da assegnare);

  A.C. 560 18ª legislatura On. Roger De Menech (PD) e altri – Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali (24 aprile 2018: presentato alla Camera 16 luglio 2018: assegnato – non ancora iniziato l'esame;

  A.S. 57 – 18ª legislatura – Sen. Simona Flavia Malpezzi (PD) e altri – Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali (23 marzo 2018: presentato al Senato 3 marzo 2020: in corso di esame in Commissione).

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Il presente disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Con riferimento alla materia oggetto del presente intervento legislativo, ferma restando la mancanza di una normativa comune a livello europeo, il panorama legislativo degli altri Stati membri risulta diversificato.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  L'articolo 2 del disegno di legge, recante la disciplina delle «Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale» è volto a riconoscere valore abilitante ai titoli universitari conseguiti in esito ai corsi di studio afferenti alle nuove classi di laurea cosiddette «a orientamento professionale», introdotte dal decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020, entrato in vigore il 12 settembre 2020. I corsi di studio di cui al citato decreto sono caratterizzati da una tipica impostazione di orientamento professionale, rivolta alla formazione tecnica di specifiche professioni regolamentate. Ciò premesso, si è ritenuto, con il disegno di legge, di denominare i titoli di laurea in oggetto come «professionalizzanti» in luogo di «a orientamento professionale», proprio in ragione del riconoscimento agli stessi del valore abilitante. Tale attribuzione, infatti, valorizza ulteriormente la detta finalità di tale tipologia di corsi di laurea, volta a formare tecnici che acquisiscano esperienze operative, nei rispettivi ambiti di applicazione, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Le disposizioni del disegno di legge non utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Il testo normativo non reca norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.
  L'articolo 3 prevede che i provvedimenti di competenza del Ministero per l'adeguamento delle classi di laurea siano adottati in deroga alla procedura disciplinata dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale deroga, in funzione semplificatoria, non prevede l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale scelta si giustifica in considerazione del fatto che l'adeguamento attiene sostanzialmente all'attribuzione del valore abilitante al titolo di laurea, per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del presente disegno di legge, del quale costituisce il tratto qualificante.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono la successiva adozione, in tempi congrui, dei seguenti provvedimenti attuativi:

   l'articolo 3 reca la disciplina delle procedure per l'adeguamento delle classi di laurea e dei regolamenti didattici d'ateneo, prevedendo al:

    comma 1: l'adozione di uno o più regolamenti ministeriali per definire le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa e della composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea;

    comma 2: l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e sentito il Consiglio universitario nazionale, di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'adeguamento delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2;

    comma 3: l'adozione dei decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'adeguamento, a decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge, dei regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti;

   l'articolo 4 reca una norma aperta, che disciplina la procedura con la quale potrà essere conferito valore abilitante a ulteriori titoli universitari, prevedendo:

    commi 1 e 2: l'adozione di uno o più regolamenti governativi, ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per conferire valore abilitante a ulteriori titoli universitari, rispetto a quelli specificamente disciplinati agli articoli 1, 2 e 3, e per disciplinare gli esami di laurea, unitamente alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, da sostenersi nella medesima sede, e della composizione della commissione giudicatrice;

    comma 3: l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale, e l'adozione di decreti rettorali, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo;

   l'articolo 5 reca la disciplina transitoria, prevedendo, al comma 1, l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca per stabilire la durata e le modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio pratico-valutativo, per coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

  Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso dell'amministrazione proponente, considerati congrui. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto il Ministero può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione generale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

  1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo.
  2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1 almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Art. 2.
(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

  1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
  2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea di cui al comma 1 è individuato il numero minimo di crediti formativi universitari acquisiti con lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio di cui al presente comma sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Art. 3.
(Adeguamento dell'esame finale di laurea e delle classi di laurea)

  1. Gli esami finali di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale di laurea è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.
  2. La disciplina delle classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 è adeguata alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di tecnologo alimentare, dottore agronomo e dottore forestale, pianificatore, paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico e geologo, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.
  2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Coloro che hanno conseguito la laurea o la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2 in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle relative professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea.
  2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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