FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

    Parte I    
        Titolo I    
                    Articolo 1                       Articolo 1  
        Titolo II    
                    Articolo 2    
                    Articolo 3    
                    Articolo 4    
                    Articolo 5    
                    Articolo 6    
                    Articolo 7    
                    Articolo 8    
                    Articolo 9    
                    Articolo 10    
        Titolo III    
                    Articolo 11    
                    Articolo 12    
                    Articolo 13    
                    Articolo 14    
                    Articolo 15    
                    Articolo 16    
                    Articolo 17    
                    Articolo 18    
                    Articolo 19    
                    Articolo 20    
                    Articolo 21    
                    Articolo 22    
                    Articolo 23    
                    Articolo 24    
                    Articolo 25    
                    Articolo 26    
        Titolo IV    
                    Articolo 27    
                    Articolo 28    
                    Articolo 29    
                    Articolo 30    
                    Articolo 31    
                    Articolo 32    
                    Articolo 33    
                    Articolo 34    
        Titolo V    
                    Articolo 35    
                    Articolo 36    
                    Articolo 37    
                    Articolo 38    
                    Articolo 39    
                    Articolo 40    
                    Articolo 41    
                    Articolo 42    
                    Articolo 43    
                    Articolo 44    
        Titolo VI    
                    Articolo 45    
                    Articolo 46    
                    Articolo 47    
                    Articolo 48    
                    Articolo 49    
                    Articolo 50    
                    Articolo 51    
                    Articolo 52    
                    Articolo 53    
                    Articolo 54    
                    Articolo 55    
                    Articolo 56    
                    Articolo 57    
                    Articolo 58    
                    Articolo 59    
                    Articolo 60    
                    Articolo 61    
                    Articolo 62    
                    Articolo 63    
                    Articolo 64    
                    Articolo 65    
                    Articolo 66    
                    Articolo 67    
                    Articolo 68    
                    Articolo 69    
                    Articolo 70    
                    Articolo 71    
        Titolo VII    
                    Articolo 72    
                    Articolo 73    
                    Articolo 74    
                    Articolo 75    
                    Articolo 76    
                    Articolo 77    
                    Articolo 78    
                    Articolo 79    
                    Articolo 80    
                    Articolo 81    
                    Articolo 82    
                    Articolo 83    
                    Articolo 84    
                    Articolo 85    
        Titolo VIII    
                    Articolo 86    
                    Articolo 87    
                    Articolo 88    
                    Articolo 89    
                    Articolo 90    
                    Articolo 91    
                    Articolo 92    
                    Articolo 93    
                    Articolo 94    
                    Articolo 95    
        Titolo IX    
                    Articolo 96    
                    Articolo 97    
                    Articolo 98    
                    Articolo 99    
                    Articolo 100    
                    Articolo 101    
                    Articolo 102    
                    Articolo 103    
                    Articolo 104    
                    Articolo 105    
        Titolo X    
                    Articolo 106    
                    Articolo 107    
                    Articolo 108    
                    Articolo 109    
                    Articolo 110    
                    Articolo 111    
                    Articolo 112    
                    Articolo 113    
                    Articolo 114    
                    Articolo 115    
                    Articolo 116    
                    Articolo 117    
                    Articolo 118    
        Titolo XI    
            Capo I    
                    Articolo 119    
                    Articolo 120    
                    Articolo 121    
                    Articolo 122    
                    Articolo 123    
                    Articolo 124    
                    Articolo 125    
                    Articolo 126    
                    Articolo 127    
                    Articolo 128    
                    Articolo 129    
                    Articolo 130    
                    Articolo 131    
                    Articolo 132    
                    Articolo 133    
            Capo II    
                    Articolo 134    
                    Articolo 135    
                    Articolo 136    
                    Articolo 137    
                    Articolo 138    
                    Articolo 139    
                    Articolo 140    
                    Articolo 141    
                    Articolo 142    
        Titolo XII    
                    Articolo 143    
                    Articolo 144    
                    Articolo 145    
                    Articolo 146    
                    Articolo 147    
                    Articolo 148    
                    Articolo 149    
                    Articolo 150    
                    Articolo 151    
                    Articolo 152    
                    Articolo 153    
                    Articolo 154    
                    Articolo 155    
                    Articolo 156    
        Titolo XIII    
                    Articolo 157    
        Titolo XIV    
                    Articolo 158    
                    Articolo 159    
                    Articolo 160    
                    Articolo 161    
                    Articolo 162    
                    Articolo 163    
                    Articolo 164    
                    Articolo 165    
                    Articolo 166    
                    Articolo 167    
                    Articolo 168    
                    Articolo 169    
                    Articolo 170    
                    Articolo 171    
                    Articolo 172    
                    Articolo 173    
                    Articolo 174    
                    Articolo 175    
                    Articolo 176    
                    Articolo 177    
                    Articolo 178    
                    Articolo 179    
                    Articolo 180    
                    Articolo 181    
                    Articolo 182    
                    Articolo 183    
        Titolo XV    
                    Articolo 184    
                    Articolo 185    
                    Articolo 186    
    Parte II    
        Titolo I    
                    Articolo 187    
                    Articolo 188    
        Titolo II    
                    Articolo 189    
                    Articolo 190    
        Titolo III    
                    Articolo 191    
                    Articolo 192    
                    Articolo 193    
        Titolo IV    
                    Articolo 194    
                    Articolo 195    
                    Articolo 196    
                    Articolo 197    
                    Articolo 198    
                    Articolo 199    
                    Articolo 200    
                    Articolo 201    
        Titolo V    
                    Articolo 202    
                    Articolo 203    
                    Articolo 204    
                    Articolo 205    
                    Articolo 206    
    Parte III    
                    Articolo 207    
                    Articolo 208    
                    Articolo 209    
                    Articolo 210    
                Sezione II                   Sezione II  
                    Articolo 211                       Articolo 2  
                    Articolo 212                       Articolo 3  
                    Articolo 213                       Articolo 4  
                    Articolo 214                       Articolo 5  
                    Articolo 215                       Articolo 6  
                    Articolo 216                       Articolo 7  
                    Articolo 217                       Articolo 8  
                    Articolo 218                       Articolo 9  
                    Articolo 219                       Articolo 10  
                    Articolo 220                       Articolo 11  
                    Articolo 221                       Articolo 12  
                    Articolo 222                       Articolo 13  
                    Articolo 223                       Articolo 14  
                    Articolo 224                       Articolo 15  
                    Articolo 225                       Articolo 16  
                    Articolo 226                       Articolo 17  
                    Articolo 227                       Articolo 18  
                    Articolo 228                       Articolo 19  
                    Articolo 229                       Articolo 20  

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2790-bis-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Presentato il 18 novembre 2020

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020, degli articoli 22, 30, 88, 95, 96, comma 4, 103, 104, 111, 112, 116, 117, 118, 129, 130, comma 2, 131, 136, commi 2 e 3, 138, comma 2, 151, 156, 169, 170, 175, 176, 178, 179, 182, 192, 202, 203 e 206)

(Relatori per la maggioranza: FARO e FASSINA)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 20 dicembre 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2790-bis. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2790-bis, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

rilevato che:

appare opportuno che la Commissione di merito proceda ad un'attenta valutazione delle proposte di integrazione al testo pervenute dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
l'articolo 85 prevede che la conoscenza della sola lingua tedesca possa costituire requisito sufficiente per l'esercizio della professione medica nella provincia autonoma di Bolzano e autorizza il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma a costituire una sezione autonoma dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca; al riguardo si segnala che risulta pendente presso la Corte costituzionale un ricorso del Governo sulla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2019 che analogamente prevede la possibilità di iscrizione negli albi professionali di professionisti che conoscano la sola lingua tedesca e quindi possano operare nel solo territorio della provincia; potrebbe pertanto risultare opportuno un approfondimento della disposizione, fermo restando che si deve ritenere che la norma non riguardi gli enti del servizio sanitario nazionale, poiché non sono modificate le disposizioni che prevedono l'obbligo della conoscenza sia della lingua italiana sia della lingua tedesca per l'accesso al pubblico impiego (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976); deve essere altresì considerata la condizione assolutamente emergenziale, a causa della pandemia in corso, del settore sanitario anche nella provincia di Bolzano;
l'articolo 147 dispone l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (articolo 147); tra le altre cose la disposizione prevede, per la ripartizione delle risorse, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, disponendo altresì che, se l'intesa non è raggiunta entro quindici giorni, il decreto può essere comunque adottato; il termine di quindici giorni potrebbe però risultare troppo ristretto per garantire il rispetto del principio di leale collaborazione; potrebbe pertanto risultare opportuno elevare a tale termine a trenta giorni, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in materia di intese in Conferenza Stato-regioni;
assume particolare rilievo l'articolo 150 che modifica la disciplina in materia di perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009); tale norma risulta infatti funzionale, come ricordato dal ministro per gli affari regionali nella sua audizione del 18 novembre scorso di fronte alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al processo di regionalismo differenziato, come delineato dal disegno di legge collegato alla manovra che la Commissione auspica sia deliberato in tempi rapidi dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento;
in particolare, la norma istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033; a tal fine, con il comma 1 dell'articolo si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti; al riguardo, appare opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, poiché assumono rilievo sia, in modo che appare prevalente, le competenze esclusive statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) e di intervento speciale dello Stato per promuovere lo sviluppo (articolo 119, quinto comma) sia quelle concorrenti in materia di tutela della salute e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma), potrebbe risultare idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza unificata;
la procedura dell'articolo 150 prevede poi, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione delle infrastrutture la cui realizzazione è ritenuta necessaria per colmare il gap infrastrutturale tra le diverse aree geografiche, anche infraregionali e, infine, la ripartizione delle risorse del fondo perequativo sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; con riferimento a tale ultimo aspetto potrebbe risultare opportuno coinvolgere anche gli enti locali, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni;
appare infine opportuno prevedere modalità di coordinamento e di raccordo tra i diversi strumenti di pianificazione della dotazione infrastrutturale del Paese (quali, oltre alla disposizione in commento, il piano Italia veloce e il piano nazionale di riforme e resilienza);
l'articolo 153 prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021, per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni; alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni; al riguardo, dato il carattere concorrente della competenza coinvolta (la tutela della salute), si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere;
l'articolo 157 definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane); la norma prevede anche, al comma 2, che il riparto di tale contributo tra gli enti territoriali avvenga in sede di «autocoordinamento» tra le regioni e le province autonome da formalizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, solo in assenza di «accordo in sede di autocoordinamento» attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo si ricorda che, in precedenti disposizioni (si vedano ad esempio l'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016, la legge n. 208 del 2015; l'articolo 1, comma 398, della legge di stabilità 2015, la legge n. 190 del 2014 e l'articolo 1, comma 481, della legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013) anche l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento era comunque recepito con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in modo da preservare tale organismo, insieme alla Conferenza Stato-città e alla Conferenza unificata, come sede privilegiata per dare attuazione al principio di leale collaborazione tra livelli di governo territoriali;
l'articolo 207 istituisce un fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; il fondo sarà ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell'economia di concerto con i ministri interessati; al riguardo, si segnala l'opportunità di modificare la disposizione in modo da prevedere, oltre che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche quello della Conferenza unificata, alla luce delle competenze degli enti territoriali in materia di commercio e di attività produttive;
con riferimento sia alla ripartizione del fondo sia, più in generale, alla definizione delle misure di ristoro per le attività produttive che subiscono chiusure a causa dell'epidemia in corso, si segnala inoltre l'opportunità di tenere conto delle perdite effettive di fatturato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a un'attenta valutazione delle proposte di integrazione al testo giunte dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) approfondire il contenuto dell'articolo 85;
b) sostituire, all'articolo 147, comma 2, capoverso d-quinquies), quarto periodo, la parola: «quindicesimo» con la seguente: «trentesimo»;
c) aggiungere, all'articolo 150, comma 1, capoverso comma 1, alinea, dopo le parole: «coesione territoriale» le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281»;
d) sostituire, all'articolo 150, comma 1, capoverso comma 1-quinquies, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281»;
e) individuare, con riferimento all'articolo 150, forme di raccordo con gli altri strumenti di potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese, quali il piano Italia veloce e il piano nazionale di riforme e resilienza;
f) sostituire, all'articolo 153, comma 1, le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;
g) sostituire, all'articolo 157, comma 3, le parole: «formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» con le seguenti: «da recepire con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
h) introdurre, all'articolo 207, comma 1, la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata ai fini della ripartizione del fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
i) tenere conto, sia ai fini della ripartizione del fondo di cui all'articolo 207, sia più in generale per tutte le misure di ristoro da adottare, delle perdite effettive di fatturato registrate dalle attività produttive interessate.

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

PARTE I

TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

1. Identico.

TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 2.
(Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, Fondo per la fedeltà fiscale e Fondo per l'assegno universale e i servizi alla famiglia)

1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

2. Identico.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

3. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

3. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 2, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risulti negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

4. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risulti negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

4. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 3, da destinare al Fondo di cui al comma 1.

5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.

5. A decorrere dall'anno 2022, i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

6. Identico.

6. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Identico.

Art. 3.
(Stabilizzazione a regime, dall'anno 2021, dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è sostituito dal seguente:

8. Identico.

«2. Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

9. Identico.

Art. 4.
(Incentivo per l'occupazione giovanile)

1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

10. Identico.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

Art. 5.
(Esonero contributivo per le assunzioni di donne)

1. Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

16. Identico.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.

20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.

23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

24. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.

25. All'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «nascita del figlio» sono aggiunte le seguenti: «, anche in caso di morte perinatale».

26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio».

27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

28. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli aiuti di Stato, l'INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

30. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell' INPGI, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resta acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.

31. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell' INPGI, il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 504.

32. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di cui al comma 29, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, adotta le ulteriori misure necessarie per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 6.
(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2021».

33. Identico.

Art. 7.
(Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico)

1. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

34. Identico.

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

35. L'esonero di cui al comma 34 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 8.
(Esenzione dall'IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

38. Identico.

a) al primo periodo, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;

b) il secondo periodo è soppresso.

39. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».

40. La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

41. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Art. 9.
(Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni delle società cooperative)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico. La facoltà di cui al quarto periodo è esercitata con il versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea».

42. Identico.

2. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

43. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dal comma 42, può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Art. 10.
(Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)

1. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 73, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2 del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

44. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 73, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 1 sono i seguenti:

45. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 44 sono i seguenti:

a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

a) identica;

b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

b) identica;

c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;

c) identica;

d) arte, attività e beni culturali.

d) identica.

3. I soggetti di cui al comma 1 destinano l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

46. I soggetti di cui al comma 44 destinano l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 44 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

4. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

47. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al comma 44 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

50. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91».

TITOLO III
CRESCITA E INVESTIMENTI

Art. 11.
(Cofinanziamento nazionale degli interventi finanziati con fondi dell'Unione europea per il periodo 2021-2027)

1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), concorre il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.

51. Identico.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi.

52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.

53. Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.

4. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, ha luogo previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico di cui al comma 6.

54. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, ha luogo previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico di cui al comma 56.

5. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

55. Identico.

6. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.

56. Per le finalità di cui ai commi da 51 a 57 e al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.

7. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

57. Identico.

Art. 12.
(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

58. Identico:

a) all'articolo 14:

a) identica;

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2021»;

b) all'articolo 16:

b) identico:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

1) identico;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2021», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2021».

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2021», le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 euro», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2021».

2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».

59. Identico.

60. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione».

61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 62.

62. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

63. Il bonus idrico di cui al comma 62 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

66. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «di pari importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;

2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;

b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale»;

c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A»;

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni»;

e) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;

f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;

g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «legge 24 giugno 2009, n. 77» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza»;

h) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

i) al comma 5, dopo le parole: «26 agosto 1993, n. 412,» sono inserite le seguenti: «ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici» e dopo le parole: «pari importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare»;

m) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023»;

n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;

o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fìsiche di cui al comma 9, lettere a) e b)»;

p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»;

q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)»;

r) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”».

67. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119».

68. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio».

69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

72. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione, nell'anno 2020, del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.

73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 1,655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori oneri di cui al comma 72. L'efficacia di tali proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.

74. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 73.

Art. 13.
(Proroga del bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021».

75. Identico.

76. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 77 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.

77. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 76, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

78. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

79. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 77, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 110 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

80. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse dalle precedenti che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.

81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse dalle precedenti che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.

82. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostituito dal seguente: «La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico».

83. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019».

Art. 15.
(Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)

1. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è così modificata:

84. Identico.

a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;

b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

85. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 84.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

86. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

87. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «o di città metropolitana» sono inserite le seguenti: «e dei comuni ove sono situati santuari religiosi»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «e per i comuni ove sono situati santuari religiosi».

88. Per i comuni di cui al comma 87, diversi dai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, le disposizioni del medesimo comma 87 hanno efficacia per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per il medesimo anno, che costituisce limite di spesa.

89. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

90. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del comma 89 anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo comma 89.

91. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

92. Il fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

93. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

94. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 93.

Art. 16.
(Erogazione in unica quota del contributo della cosiddetta «nuova Sabatini»)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto».

95. Identico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

96. Per le finalità di cui al comma 95, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 17.
(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

97. Identico.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene:

98. Il Fondo di cui al comma 97 sostiene:

a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;

a) identica;

b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

b) identica;

c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.

c) identica.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), possono consistere in:

99. Gli interventi di cui al comma 98, lettera a), possono consistere in:

a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;

a) identica;

b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

b) identica;

c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi;

c) identica;

d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;

d) identica;

e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

e) identica;

f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme del presente articolo.

f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme dei commi da 97 a 106.

4. Gli interventi di cui al comma 2, lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni:

100. Gli interventi di cui al comma 98, lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni:

a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle università;

a) identica;

b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;

b) identica;

c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

c) identica;

d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;

d) identica;

e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi del presente articolo.

e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi dei commi da 97 a 106.

5. Nell'ambito delle attività previste dai commi da 1 a 4 e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

101. Nell'ambito delle attività previste dai commi da 97 a 100 e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese.

102. Identico.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 3, lettera e), nonché le attività di monitoraggio e controllo. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

103. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 97 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 99, lettera e), nonché le attività di monitoraggio e controllo. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

8. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato impresa donna. Il Comitato:

104. Identico:

a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 97;

b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa;

b) identica;

c) formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;

c) identica;

d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 6.

d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102.

9. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti.

105. Identico.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato.

106. Identico.

107. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

108. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

Art. 18.
(Fondo per le piccole e medie imprese creative)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

109. Identico.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

a) identica;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;

b) identica;

c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

c) identica;

d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

d) identica.

3. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 110, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

4. Ai fini dei commi da 1 a 3, per «settore creativo» si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

112. Ai fini dei commi da 109 a 111, per «settore creativo» si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle relative:

113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli interventi di cui al comma 2;

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 109 tra gli interventi di cui al comma 110;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 3;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 111;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

c) identica;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) identica;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefìci nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefìci nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 109, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

114. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

115. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 114, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

116. I contributi a carico del Fondo di cui al comma 114 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

117. Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

118. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 117 le spese sostenute per:

a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

119. Il credito d'imposta di cui al comma 117 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

120. Il credito d'imposta di cui al comma 117 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

121. Il credito d'imposta di cui al comma 117 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

122. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 117 a 121, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 119, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Art. 19.
(Fondo d'investimento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore aeronautico e della green economy)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.

124. Identico.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

125. Il Fondo di cui al comma 124 finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le varie sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al medesimo comma 1, e sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo nonché le forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori privati.

126. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 124 sono ripartite tra le varie sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al medesimo comma 124, e sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo nonché le forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori privati.

Art. 20.
(Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

127. Identico.

Art. 21.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

128. Identico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.

130. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021.

131. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

132. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

133. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «0,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».

134. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subìto perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

135. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 134.

136. Ai fini del sostegno e del rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) dopo le parole: «nonché a promuovere l'innovazione» sono inserite le seguenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

137. Gli aiuti previsti dalle disposizioni di cui al comma 136 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

138. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

139. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 138.

140. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.

141. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 140, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.

142. Le modalità di applicazione dei commi da 140 a 143, per il quale sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

143. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 140, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1000 euro a 5000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 142. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.

Art. 22.
(Lavoro autonomo nelle imprese start up)

....................................................................
....................................................................
....................................................................

Art. 23.
(Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

144. Identico:

a) i commi 1, 2, 3 e 5 e le lettere a) e b) del comma 6 sono abrogati;

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 12, le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»;

b) al comma 12, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di categoria» sono inserite le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo,» e le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»;

c) al comma 15, le parole: «per ciascun anno, a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

c) identica.

145. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 145 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.

Art. 24.
(Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all'infrastrutturazione nonché per l'attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico.

146. Identico.

2. Alla struttura di missione InvestItalia, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidato il compito di coordinare e coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 1 del presente articolo nonché di proporre l'elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 5.

147. Alla struttura di missione InvestItalia, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidato il compito di coordinare e coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 146 nonché di proporre l'elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 150.

3. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell'ambito della procedura di predisposizione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'iniziativa economica privata derivante dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico-finanziario volto a dimostrare la redditività dell'investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-sociali e occupazionali sul territorio.

148. Identico.

4. I piani di sviluppo di cui al comma 1 definiscono:

149. I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono:

a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

a) identica;

b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzare anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

b) identica;

c) il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;

c) identica;

d) le risorse pubbliche e private destinate al piano;

d) identica;

e) le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche;

e) identica;

f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo;

f) identica;

g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonché gli altri soggetti coinvolti nel procedimento;

g) identica;

h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi;

h) identica;

i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

i) identica.

5. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2021, di 72 milioni di euro per l'anno 2022 e di 147 milioni di euro per l'anno 2023.

150. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 146 a 152, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2021, di 72 milioni di euro per l'anno 2022 e di 147 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell'elenco annuale predisposto ai sensi del comma 2, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 5. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

151. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell'elenco annuale predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 150. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

7. Il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e costituisce la base informativa per il riscontro degli elementi indicati alle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma 4 nelle fasi di predisposizione, valutazione e approvazione dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera i) del medesimo comma 4.

152. Il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e costituisce la base informativa per il riscontro degli elementi indicati alle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma 149 nelle fasi di predisposizione, valutazione e approvazione dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera i) del medesimo comma 149.

153. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, nel sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate».

Art. 25.
(Accordi per l'innovazione)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.

154. Identico.

Art. 26.
(Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

1. Al fine di realizzare interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

155. Identico.

156. Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021.

157. Per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile, è attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

158. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 157, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

159. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.

160. La quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma 159 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

TITOLO IV
MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITORIALE

Art. 27.
(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

161. Identico.

a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si applica:

a) agli enti pubblici economici;

b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) ai consorzi di bonifica;

g) ai consorzi industriali;

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.

163. Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

164. L'agevolazione di cui al comma 161 è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

3. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione di cui al comma 1 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione di cui al comma 161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

4. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

166. Identico.

5. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 per 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 184.

167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161, per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.

6. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.

168. Identico.

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.

169. Identico.

170. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «55 anni».

Art. 28.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno per l'anno 2022)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

171. Identico.

a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

172. Identico.

173. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

174. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 173 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

175. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

176. L'agevolazione di cui ai commi da 173 a 175 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 29.
(Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027)

1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 – Sezione III – Programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. Il complesso delle risorse di cui al primo periodo è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

177. Identico.

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse;

b) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonché provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla lettera d);

c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 sono attuati nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche che possono essere individuate con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti secondo i princìpi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla lettera d);

d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani è indicata altresì l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento nonché per la definizione del disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le parole: «tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione»;

g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e coesione da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può proporre al CIPE, ai fini della sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni già disposte, in caso di impossibilità sopravvenuta, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera d) da parte del CIPE consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati;

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;

l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;

m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera i).

178. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta rientrano i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile».

Art. 30.
(Semplificazione del processo di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne)

....................................................................
....................................................................
....................................................................

Art. 31.
(Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

179. Identico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 1, individuandone i profili professionali e le categorie.

180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie.

3. Il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

181. Identico.

4. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.

182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.

5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 1 e 2:

183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami.

b) identica.

6. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 183 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32.
(Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

185. Identico.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

186. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 185 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

3. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

187. Identico.

Art. 33.
(Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.

188. Identico.

2. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 1, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire altresì le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.

189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire altresì le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

190. Per le finalità di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 189 il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

191. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al comma 177, lettera f), del presente articolo, a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui al medesimo comma 177.

192. Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

193. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

194. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

195. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 188 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al comma 188 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuati le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

Art. 34.
(Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali)

1. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali». Il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che stabilisce termini e modalità per l'accesso alle erogazioni e per la rendicontazione del loro impiego.

196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali». Il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che stabilisce termini e modalità per l'accesso alle erogazioni e per la rendicontazione del loro impiego.

2. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

197. Identico.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma 65-sexies , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.

198. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma 65-sexies , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.

4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

199. Identico.

200. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale, da destinare ai comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027.

201. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

202. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201.

203. Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

205. È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL.

TITOLO V
LIQUIDITÀ E RICAPITALIZZAZIONE IMPRESE

Art. 35.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

206. Identico.

a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «cessioni di crediti con» sono inserite le seguenti: «o senza»;

c) al comma 2, lettera n), dopo le parole: «delocalizzare le produzioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione».

207. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

2. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «consapevole che» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1,».

208. Identico.

3. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

209. Identico:

«Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di cui all'articolo 1, rilasciate a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, per un importo massimo garantito fino a cinque milioni di euro, o inferiore tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono concesse a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

«Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) – 1. A decorrere dal 1° marzo 2021, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, possono richiedere di accedere alle garanzie di cui all'articolo 1, che sono concesse a titolo gratuito fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alle garanzie concesse in conformità al presente comma non si applicano le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere i), l), m) e n-bis). Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

2. A decorrere dal 1° luglio 2021, le imprese di cui al comma 1 possono accedere alle garanzie disciplinate dall'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per una percentuale di copertura fino all'80 per cento dell'importo del finanziamento».

2. Identico».

4. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

210. Identico.

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «in conformità alla normativa dell'Unione Europea,» sono inserite le seguenti: «per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento,»;

2) dopo le parole: «esercizio del credito in Italia» sono inserite le seguenti: «nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.»;

c) al terzo periodo, le parole: «È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, è accordata di diritto».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 2 si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

211. Le disposizioni di cui ai commi 206, lettere b) e c), e 208 si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

6. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.

212. Identico.

213. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefìci previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

214. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti».

215. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

216. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a quindici anni.

217. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

218. All'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tale tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento».

219. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

220. Il credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui al medesimo comma 219 si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

221. Il credito d'imposta di cui al comma 219 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

222. Al credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

223 Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

224. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 e del comma 226 si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

226. Al comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «l'ultimo periodo è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti».

227. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

229. Per l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 36.
(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

230. Identico.

a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 90, le parole: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Art. 37.
(Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.

231. Identico.

Art. 38.
(Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

232. Identico.

a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 giugno 2021»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 2021».

Art. 39.
(Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)

1. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta, con le modalità di cui al comma 2, delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

233. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta, con le modalità di cui al comma 234, delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

2. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti di cui al comma 1 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 1:

234. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 233:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo;

b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.

3. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del medesimo testo unico, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

235. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del medesimo testo unico, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.

4. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la società partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

236. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, per la società partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, le società che partecipano alle operazioni di cui al comma 1 devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Inoltre, le disposizioni del presente articolo non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo, le società che partecipano alle operazioni di cui al comma 233 devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Inoltre, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 1 tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di cui al comma 1; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 1 si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni previste dal comma 5 devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di cui al comma 233; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 233 si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni previste dal comma 237 devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

7. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui al presente articolo non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

239. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 1.

240. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.

9. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui al comma 1 è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 e per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

241. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui al comma 233 è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

10. Ai fini dei commi da 1 a 9 del presente articolo per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s'intende l'ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1.

242. Ai fini dei commi da 233 a 241 del presente articolo per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s'intende l'ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1233.

243. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce preventivamente alle Camere in ordine a eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

Art. 40.
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 2.

244. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.

2. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021.

245. Identico.

3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

246. Identico.

247. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 244 a 246 concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

Art. 41.
(Proroga delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

248. Identico.

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 1, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.

249. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

250. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 248 del presente articolo.

4. Ai sensi dei commi 2 e 3, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 248 dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 a 251 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

253. Identico.

7. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

254. Per le finalità di cui ai commi da 248 a 255 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

255. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, come disciplinati dall'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui ai commi da 97 a 106 del presente articolo.

256. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e negli anni successivi possono essere utilizzati dai medesimi confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

257. Per le operazioni di cui al comma 256, lettere b) e c), il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

258. Le operazioni di cui al comma 256, lettera d), possono essere effettuate dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze può subordinare l'effettuazione di tali operazioni da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui al citato articolo 112 a ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

259. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000,00».

260. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

261. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi di ristrutturazione e riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

262. All'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, le parole: «, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali».

Art. 42.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

263. Identico.

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021,»;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014»;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione»;

d) al comma 8:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2024» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021,»;

e) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.»;

f) al comma 12:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021» e dopo le parole: «entro i limiti della dotazione del Fondo» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021»;

2) al secondo periodo, le parole da: «lettera a);» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio»;

g) al comma 16, il secondo periodo è soppresso;

h) al comma 18, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo»;

i) al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

264. Le modificazioni di cui al comma 263 si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

265. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, costituiti in forma di società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, e adeguatamente patrimonializzati possono erogare credito alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, apporta al citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 2014, le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

Art. 43.
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «paragrafo 5, punti da 4 a 22» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 5, punti da 3 a 22».

267. Identico.

Art. 44.
(Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per i mutui dello Stato e degli enti locali)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 2 è sostituito dal seguente:

268. Identico.

«2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro».

2. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 32, primo periodo, le parole: «dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro».

269. Identico.

270. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

«3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti».

271. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

272. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefìci.

273. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

274. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefìci si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale»;

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi del presente articolo, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale».

TITOLO VI
LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Art. 45.
(Fondo occupazione e formazione)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

275. Identico.

276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

277. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 276.

Art. 46.
(Trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessata attività)

1. È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

278. Identico.

Art. 47.
(Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».

279. Identico.

Art. 48.
(Settore dei call center)

1. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

280. Identico.

281. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021».

Art. 49.
(Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio)

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

282. Identico.

2. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

283. Identico.

Art. 50.
(Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate)

1. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

284. Identico.

Art. 51.
(Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

285. Identico.

286. Al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

287. All'onere derivante dall'attuazione del comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono l'indennità di cui al comma 286 del presente articolo, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

288. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Art. 52.
(Piani di recupero occupazionale)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

289. Identico.

290. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma.

291. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti,»;

2) le parole: «delle aree di crisi complessa» sono soppresse;

3) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

4) le parole: «, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020» sono soppresse;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo la parola: «presenza» sono inserite le seguenti: «alla data di presentazione dell'istanza»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità per i lavoratori della regione Campania».

292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma;

c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del presente comma;

d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del presente comma.

293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

294. Al comma 446, lettera h), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».

295. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, le parole : «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 495, le parole: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2021».

296. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo».

Art. 53.
(Sistema duale)

1. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

297. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

298. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 54.
(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario.

299. Identico.

2. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.

300. Identico.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 2 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

302. Identico.

5. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai sensi ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

7. I benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

305. I benefìci di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

306. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

9. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

307. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo.

10. Il beneficio previsto dai commi 8 e 9 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

308. Il beneficio previsto dai commi 306 e 307 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni ai commi da 299 a 314 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

309. Identico.

12. Fino alla medesima data di cui al comma 11, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

13. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 11 e 12 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

14. Il trattamento di cui ai commi 2 e 6 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

312. Il trattamento di cui ai commi 300 e 304 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

15. All'onere derivante dai commi 5 e 14, pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.

16. Alle minori entrate derivanti dai commi da 8 a 10, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

314. Alle minori entrate derivanti dai commi da 306 a 308, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.

315. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il trattamento di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

316. Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

317. La domanda deve essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori di cui al comma 316, entro il 30 settembre 2021.

318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per i lavoratori di cui al comma 316, nella misura di 40 euro netti al giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.

319. Il trattamento di cui al comma 315 è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Art. 55.
(Contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, quale contributo per il funzionamento della società ANPAL Servizi Spa.

320. Identico.

Art. 56.
(Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

321. Identico.

322. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

323. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 322 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 322.

Art. 57.
(Fondo per le politiche attive del lavoro)

1. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento.

324. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU.

325. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 324, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.

326. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adottata previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione di cui al comma 325 e le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 325, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale. In considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.

327. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 325 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 324 e il relativo riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento nell'ambito del programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

328. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 325 a 327 è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU.

Art. 58.
(Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)

1. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

329. Identico.

330. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

331. Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze - strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.

332. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

333. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 550».

Art. 59.
(Fondo per i caregiver familiari)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

334. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

335. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

Art. 60.
(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021».

336. Identico.

337. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6».

338. All'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima».

Art. 61.
(Proroga dell'Ape sociale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

339. Identico.

a) al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026».

2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

340. Identico.

341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021.

344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

345. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2023».

346. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alla seguenti categorie:

a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

347. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il temine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 346 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci previsti dai medesimi commi da 346 a 348. Qualora dal monitoraggio non risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, le eventuali economie sono finalizzate al finanziamento di eventuali ulteriori misure di salvaguardia che si rivelassero ancora necessarie.

348. I benefìci di cui al comma 346 sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

Art. 62.
(Contratto di espansione interprofessionale)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

349. Identico:

a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;

a) identica;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

b) identico:

«1-bis. Esclusivamente per il 2021, la soglia di cui al comma 1, è ridotta a 500 unità lavorative»;

«1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5 a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi»;

c) al comma 5:

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

1) le parole: «e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 36,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023»;

«5. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.»;

d) al comma 7, le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022».

d) identica.

Art. 63.
(Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)

1. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

350. Identico.

351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

352. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 351, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

353. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021.

354. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «18 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «28 milioni di euro».

355. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro annui». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

358. Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette disponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa.

359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 64.
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277 sono inseriti i seguenti:

360. Identico.

«277-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.

277-ter. All'esito della procedura indicata al comma 277-bis, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:

a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;

b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;

c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.

277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016.

277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021».

2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

361. In conseguenza di quanto disposto dal comma 360 del presente articolo, all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

Art. 65.
(Assegno di natalità)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

362. Identico.

Art. 66.
(Congedo di paternità)

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

363. Identico:

a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

a) identica;

b) al secondo periodo, le parole: «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e a sette giorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;

b) al secondo periodo, le parole: «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021»;

c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021».

c) identica.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 106,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.

364. All'onere derivante dal comma 363, valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.

365. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.

366. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365.

Art. 67.
(Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

1. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023.

367. Identico.

2. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in numero non superiore a dieci, per un importo omnicomprensivo per ciascun anno di 700.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

368. Identico.

369. All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021.

370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

Art. 68.
(Reddito di cittadinanza)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

371. Identico.

Art. 69.
(Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti)

1. Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 157,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l'anno 2023.

372. Identico.

2. All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

373. Identico.

a) al primo comma, le parole: «all'8 settembre 1943» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 aprile 1945»;

b) al secondo comma, lettera b), le parole: «quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato» sono soppresse;

c) al secondo comma, lettera d), le parole: «e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno» sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: «nelle identiche ipotesi» sono soppresse;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

374. Le disposizioni di cui al comma 373 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

Art. 70.
(Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

375. Identico.

376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.

377. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

378. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.

379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378.

Art. 71.
(Indennizzo per la cessazione di attività commerciali)

1. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La contribuzione di cui al primo periodo del presente comma per la quota pari allo 0,46 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.

380. Identico.

381. Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 384, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

382. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

383. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi 381 e 382 e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 382.

384. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

385. All'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

386. Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

387. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

388. L'indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 397, ai soggetti di cui al comma 387 che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

389. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

390. I requisiti di cui al comma 388, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

391. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

392. L'importo di cui al comma 391 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

393. I limiti di importo di cui al comma 392 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

394. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

395. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

396. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

397. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

399. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

400. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dai commi da 386 a 399 e dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

401. A decorrere dall'anno finanziario 2021, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 milione di euro aggiuntivo per interventi a favore di soggetti a rischio di usura.

TITOLO VII
SANITÀ

Art. 72.
(Fabbisogno sanitario standard per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 73, 74, 75 e 76 e al netto dell'importo di cui all'articolo 82 trasferito al Ministero della salute.

402. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e al netto dell'importo di cui al comma 485 trasferito al Ministero della salute.

2. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dagli articoli 73, 74, 76 e 82 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.

403. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 421 e 485 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.

404. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020».

405. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

406. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari»;

b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,»;

c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, alinea, dopo le parole: «e con i professionisti accreditati,» sono inserite le seguenti: «nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,».

Art. 73.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria)

1. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento.

407. Identico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

408. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 407, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Art. 74.
(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

409. Identico.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

410. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 409 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

411. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 409 e 410, pari a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

413. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, l'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

414. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

415. La misura e la disciplina dell'indennità di cui al comma 414 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 414, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021.

Art. 75.
(Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è autorizzata l'ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore. In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020.

416. Identico.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al comma 416 e al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al comma 416 e al presente comma è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.

420. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

«e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».

Art. 76.
(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

421. Identico.

422. Per l'attuazione del comma 421 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 77.
(Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

423. Identico.

424. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti: «a 800».

2. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

425. Identico:

a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge;

a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la possibilità di effettuare le assunzioni anche con contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge;

b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

b) identica.

426. Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non impiegate nell'anno 2020.

427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 423 e 425, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate nell'anno 2020.

428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per l'attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021.

429. La dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è incrementata di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria.

430. L'AIFA è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

432. A decorrere dal 1° luglio 2021, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

433. Per l'attuazione del comma 430 è autorizzata la spesa di 1.213.142 euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

434. All'onere derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui al comma 431, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 676.654 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

435. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base e 3 unità di categoria C posizione economica base. Il bando può prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale non di ruolo di qualifica non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, nonché un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l'ente con contratti di somministrazione e lavoro.

436. Per l'attuazione del comma 435 è autorizzata la spesa di 142.550 euro per l'anno 2021 e di 570.197 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

437. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

438. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

439. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 437.

Art. 78.
(Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide)

1. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo pari a euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021, per l'adeguamento dei ratei futuri.

440. Identico.

2. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 1, nonché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000, per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

441. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 440, nonché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000, per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Art. 79.
(Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico)

1. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente comma, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2020, nonché delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nella tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

442. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente comma, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2020, nonché delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

445. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 445.

Art. 80.
(Fondo sanità e vaccini)

1. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

447. Identico.

2. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

448. Identico.

449. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.

450. Al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui al presente comma da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule riproduttive.

451. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.

452. In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, o nel regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e da altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.

453. In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

454. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021».

455. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità».

456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 455 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

457. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.

458. Il piano di cui al comma 457 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 457 a 467, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

459. Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 457 nel territorio nazionale, i medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfetario determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.

460. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 462. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario, dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 462. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti sanitari.

461. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 460 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

462. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.

463. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con i contratti di cui al comma 462 non danno diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio.

464. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del medesimo contratto, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.

465. La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

466. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla determinazione del rimborso spese forfetario di cui al comma 459, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 467, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate.

467. Per l'attuazione dei commi 464 e 466 è autorizzata, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati C e D annessi alla presente legge. L'erogazione delle risorse di cui alla tabella di cui all'allegato C è effettuata subordinatamente all'accertamento della necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 464, stabilito con decreto direttoriale del Ministero della salute. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, pari al 5 per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

468. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

469. Per le medesime finalità di cui al comma 468, il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato, per l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

470. Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E e F annessi alla presente legge.

471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.

472. Il contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 11.233.600 euro per l'anno 2021, di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

473. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma 472 all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.

474. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 18-quater.

Art. 81.
(Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7,30 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura del 7,55 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

475. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

3. L'attuazione di quanto previsto dal comma 1, con riferimento all'anno 2021, è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 31 gennaio 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 febbraio 2021. In caso di certificazione negativa, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 2 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qualora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 476 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

478. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) – 1. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.

3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

479. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.

480. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.

481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

483. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.

484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse.

Art. 82.
(Finanziamento della Croce rossa italiana)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:

485. Identico.

«Art. 8-bis.(Disposizioni finali) – 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni.

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.

3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

486. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – (Beni utilizzati per attività istituzionali). – 1. I beni immobili e le unità immobiliari di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza di trasferimento all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.

3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.

4. Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'usuario.

5. I lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018, spettano all'Associazione».

Art. 83.
(Personale della Croce rossa italiana)

1. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato C, annesso alla presente legge, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012 è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.

487. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla presente legge, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012 è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.

488. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presìdi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

489. Le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 488 sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

490. Al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 84.
(Mobilità sanitaria)

1. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, nonché gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del Servizio sanitario nazionale e tenuto conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonché in coerenza con quanto convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto per la salute 2019-2021, con particolare riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella scheda n. 11, dall'anno 2021 i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard.

491. Identico.

2. La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

492. Identico.

3. Il Comitato di cui al comma 2 adotta linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

493. Il Comitato di cui al comma 492 adotta linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

4. Il Comitato di cui al comma 2 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, nei casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato elabora specifici programmi destinati alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

494. Il Comitato di cui al comma 492 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, nei casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato elabora specifici programmi destinati alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

495. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano i livelli essenziali di assistenza, nonché i livelli occupazionali, e di incentivare la sostenibilità economica delle attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario delle comunità residenziali accreditate, delle residenze sanitarie assistenziali e delle residenze sanitarie per disabili, dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità nonché dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo è versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche in rate mensili, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta regionale.

496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni.

Art. 85.
(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

497. Identico.

«1-sexies. In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma.

1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma 1-sexies, il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano è autorizzato a istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574».

498. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.

499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

500. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del training e della simulazione sui cadaveri.

501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento.

502. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4».

TITOLO VIII
SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 86.
(Incremento del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440)

1. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

503. Identico.

504. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

505. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie.

506. Agli oneri di cui ai commi 504 e 505 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

508. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.

509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

511. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.

Art. 87.
(Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

1. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

512. Identico.

2. Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021.

513. Identico.

514. Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro.

515. Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»;

2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:

«14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»;

b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019».

516. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

517. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 1, dopo il comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

«66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente».

Art. 88.
(Misure per l'edilizia scolastica)

....................................................................
....................................................................
....................................................................

Art. 89.
(Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore)

1. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse.

518. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

2. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 70 milioni di euro annui.

519. Identico.

3. Per l'anno 2021, i contributi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 30 milioni di euro.

520. Identico.

521. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di euro a beneficio delle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2021, di 4 milioni di euro.

522. Identico.

523. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

5. Alla lettera b) del comma 5-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

524. Identico.

a) all'alinea, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro»;

b) al numero 1), le parole: «per almeno il» sono sostituite dalle seguenti: «fino al»;

c) al numero 2), le parole: «per non più del» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno il».

6. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.

525. Identico.

526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

527. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

528. Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse, presso tre università statali, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.

529. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università di cui al comma 528.

530. Per l'attuazione del comma 528, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240.000 euro per l'anno 2021.

531. Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto un fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.

532. I progetti di studio e di ricerca di cui al comma 531, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile e alle relazioni istituzionali e internazionali.

533. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, di ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.

534. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.

535. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un credito d'imposta fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539 e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta di cui al primo periodo, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539.

537. Le iniziative formative di cui al comma 536 realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

538. Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».

539. Il beneficio di cui al comma 536 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Art. 90.
(Misure a sostegno della ricerca)

1. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

540. Identico.

541. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

542. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

544. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese è autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CENSIS.

545. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti «e di 500.000 euro per l'anno 2021».

546. Al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, le risorse di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

547. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.

548. Identico.

3. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

549. Identico.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa–Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

550. Identico.

5. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:

551. Identico.

a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «del Programma nazionale di ricerche in Antartide,» sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.

552. Identico.

553. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, istituzioni e organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma.

554. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.

555. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca le risorse di cui al comma 556 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.

556. Per l'attuazione del comma 555 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Art. 91.
(Recupero e sviluppo del complesso sportivo «Città dello sport»)

1. Per l'anno 2021, al Ministero dell'università e della ricerca è assegnata la somma di 25 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, al fine del trasferimento della stessa somma all'università degli studi di Roma «Tor Vergata» per la definizione dei contenziosi in essere, con i soggetti affidatari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello Sport».

557. Identico.

2. L'assegnazione della somma di cui al comma 1 avviene contestualmente al trasferimento da parte dell'università degli studi di Roma «Tor Vergata» in favore dell'Agenzia del demanio, del diritto di proprietà dell'area in cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello sport», nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti già sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.

558. L'assegnazione della somma di cui al comma 557 avviene contestualmente al trasferimento da parte dell'università degli studi di Roma «Tor Vergata» in favore dell'Agenzia del demanio, del diritto di proprietà dell'area in cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello sport», nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti già sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.

3. All'Agenzia del demanio è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e della messa in sicurezza dell'area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate.

559. Identico.

4. La convenzione tra l'università degli studi di Roma «Tor Vergata» e la società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in essere.

560. Identico.

Art. 92.
(Promozione dell'attività sportiva di base nei territori)

1. Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

561. Identico.

2. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

562. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561.

563. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma capitale, relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati a Roma, in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale determinato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.

564. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Art. 93.
(Trattamento di previdenza dei docenti di università private)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le università statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054 per l'anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente previdenziale.

565. Identico.

Art. 94.
(Fondazione per il futuro delle città)

1. È istituita la fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle città», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.

566. Identico.

2. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.

567. Identico.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

568. Identico.

4. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

569. Identico.

570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

571. Identico.

572. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge è incrementato di 400.000 euro per l'anno 2021.

573. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.

Art. 95.
(Completamento dei lavori del progetto «Mantova Hub»)

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TITOLO IX
CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE

Art. 96.
(Misure di sostegno per la cultura)

1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

574. Identico.

2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022».

575. Identico.

3. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» e dopo le parole: «di 190 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 150 milioni di euro per l'anno 2021».

576. Identico.

4. ....................................................................
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5. Al primo periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

577. Identico.

578. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning).

579. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al primo periodo è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui.

580. Al fine di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

581. Ai fini della celebrazione nazionale, nell'anno 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, nonché di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle iniziative a cui le risorse sono destinate.

582. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

Art. 97.
(Fondo per il cinema)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

583. Identico.

a) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «640 milioni»;

b) all'articolo 15, le parole: «30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

2) il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

e) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo».

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

584. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 583. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Art. 98.
(Istituto Luce Cinecittà Spa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Istituto Luce Cinecittà Srl è trasformato nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà Spa, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà Srl alla medesima data.

585. Identico.

2. Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

586. Identico.

3. L'Istituto Luce Cinecittà Spa è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, designato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e tre, uno dei quali con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

587. Identico.

4. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui al comma 1, il capitale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura dell'Istituto Luce Cinecittà Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per l'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa di un importo pari a 10 milioni di euro.

588. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui al comma 585, il capitale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura dell'Istituto Luce Cinecittà Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per l'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa di un importo pari a 10 milioni di euro.

Art. 99.
(Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, le disposizioni del comma 3 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al presente comma per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

589. Identico.

2. Alla procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano già presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse si applicano le disposizioni del comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

590. Identico.

3. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

591. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei commi 589 e 590 del presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

4. Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 1 del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del 2013. A supporto delle attività del commissario straordinario, la Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori dodici mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario straordinario siano prorogate fino al 31 dicembre 2023.

592. Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590 del presente articolo. Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del 2013. A supporto delle attività del commissario straordinario, la Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori dodici mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario straordinario siano prorogate fino al 31 dicembre 2023.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

593. Ai fini dell'attuazione dei commi da 589 a 592 è autorizzata una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

6. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 4 del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

594. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 592 del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo.

Art. 100.
(Disposizioni in materia di strutture ricettive)

1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

595. Identico.

2. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.

596. Identico.

3. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

597. Identico.

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute»;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati;

c) al comma 7, dopo le parole: «strutture ricettive,» sono inserite le seguenti: «i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,» e le parole: «il codice identificativo» sono sostituite dalle seguenti: «i codici di cui al comma 4».

598. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse.

599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

602. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le agenzie di viaggio e i tour operator» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

603. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «le imprese turistico-ricettive,» e dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2021».

604. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

605. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni.

606. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605.

607. Per le finalità di cui al comma 605 del presente articolo, all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara».

Art. 101.
(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

608. Identico.

«1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

2. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

609. Identico.

3. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

610. Identico.

4. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «quotidiani» sono inserite le seguenti: «e periodici».

611. Identico.

5. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 6.

612. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 613.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 5 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 5.

613. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 612.

614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a decorrere dall'anno 2021 il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro.

615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dal comma 614 del presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla citata lettera c) del comma 1039, come integrato dal comma 614 del presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 102.
(Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni

1. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:

616. Identico.

a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresì, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

618. Identico.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021:

619. Identico.

a) il comma 292 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014;

b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati;

c) al comma 163 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 103.
(Digitalizzazione dei pagamenti degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

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Art. 104.
(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

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Art. 105.
(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID)

1. All'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1».

620. Identico.

2. Per l'anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

621. Identico.

622. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su princìpi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.

623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.

624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623.

TITOLO X
MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E A ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 106.
(Conferenza sul futuro dell'Europa)

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare iniziative, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volte a dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

626. Identico.

Art. 107.
(Regime temporaneo degli aiuti di Stato)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

627. Identico.

a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020»;

b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

«Art. 60-bis. – (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) – 1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021;

b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021.

3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti.

4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita.

5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 3 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole: «da 54 a 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «da 54 a 60-bis»;

d) all'articolo 61, comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020».

Art. 108.
(Procedura d'infrazione n. 2008/2010 – Adeguamento della normativa in materia di IVA)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da: «, ad esclusione di quelle» fino alla fine del comma sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole: «, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati» e le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali» sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;

b) all'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'imposta stessa:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

4) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e determinazione dei criteri di loro ammissione ed esclusione, di criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni dell'assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, sesto comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Le disposizioni vigenti in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Art. 109.
(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

628. Identico.

2. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 1.

629. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 628.

3. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

630. Identico.

Art. 110.
(Fondi di investimento esteri)

1. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni».

631. Identico.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

632. La disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

633. Identico.

Art. 111.
(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

....................................................................
....................................................................
....................................................................

Art. 112.
(Risoluzione di controversie internazionali)

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Art. 113.
(Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)

1. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'onere di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è incrementato di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

634. Identico.

635. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.

Art. 114.
(Partecipazione dell'Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust)

1. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.

636. Identico.

2. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.

637. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 636 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.

3. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

638. Identico.

4. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

639. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

5. Sui prestiti autorizzati dai commi 1, 2 e 3 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 1 e 2, la predetta garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.

640. Sui prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, la predetta garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.

6. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al comma 5 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da versare per l'importo eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

641. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al comma 640 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da versare per l'importo eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

642. Ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e alle risoluzioni seguenti, comprese le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonché la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

643. Al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 115.
(Fondi per la partecipazione a organismi internazionali)

1. Al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, sono disposti i seguenti interventi:

644. Identico.

a) il contributo per la partecipazione italiana al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in 25,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato;

b) il contributo al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, è incrementato di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140, è incrementato di 182.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

d) il contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility è determinato in 55.561.000 euro per l'anno 2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022, in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

645. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché due senatori e due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

646. Gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione.

647. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «2,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di Presidente, e da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

648. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 116.
(Interventi e opere per il Giubileo del 2025)

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Art. 117.
(Rendiconti consuntivi dei comitati degli italiani all'estero)

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Art. 118.
(Studiare Sviluppo Srl)

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TITOLO XI
MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI E AMBIENTE

Capo I
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 119.
(Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

649. Identico.

«1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno».

2. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma».

650. Identico.

651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1034, le parole: «Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo»;

b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente:

«1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Imposta (euro)

191-210

1.100

211-240

1.600

241-290

2.000

Superiore a 290

2.500

»;

d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al comma 1042», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 e 1042-bis»;

e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente:

«1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 (g/km)

Contributo (euro)

0-20

2.000

21-60

2.000

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 (g/km)

Contributo (euro)

0-20

1.000

21-60

1.000

653. I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

655. Il contributo di cui al comma 654 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

656. I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

0-1,999

Con rottamazione

4.000

2.000

1.200

Senza rottamazione

3.200

1.200

800

2-3,299

Con rottamazione

5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

4.800

2.000

1.200

3,3-3,5

Con rottamazione

8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

6.400

2.800

2.000

658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

659. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 652;

b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 654;

c) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

660. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

661. All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nonché alla riqualificazione elettrica» sono inserite le seguenti: «e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5».

Art. 120.
(Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

662. Identico.

a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole: «un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per l'anno 2021» e, al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020».

2. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

663. Identico.

3. All'articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

664. Identico.

a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 aprile 2021»;

b) al comma 2, le parole: «e 7 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 35 milioni di euro per l'anno 2021».

4. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021».

665. Identico.

5. In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

666. Identico.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 5 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

668. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

669. Al fine di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina.

670. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009,»;

b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Art. 121.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario di merci)

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subìti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021.

671. Identico.

Art. 122.
(Ferrobonus e Marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

672. Identico.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

673. Identico.

3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 672 e 673 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 123.
(Misure di sostegno al settore ferroviario)

1. Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

675. Identico.

2. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma 1, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

676. Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 1 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

677. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

4. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 3 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

678. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 677 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

679. Identico.

6. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 5, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 5 e del presente comma.

680. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 679, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 679 e del presente comma.

681. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i contratti di programma» sono inserite le seguenti: «e i contratti di servizio».

682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.

Art. 124.
(Conferimento alle regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)

1. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra lo Stato, le regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttrice Bologna-Brennero.

683. Identico.

2. Entro il 31 dicembre 2021, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.

684. Entro il 31 dicembre 2021, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 683 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.

3. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 5. A tale fine, le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

685. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 687. A tale fine, le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziate per interventi di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

686. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi di cui al comma 683 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziate per interventi di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

5. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio, provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

687. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio, provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 683, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Art. 125.
(Disposizioni in materia di tariffe sociali)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 126 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

688. Identico.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

689. Per le medesime finalità di cui al comma 688 del presente articolo, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro»;

a) identica;

b) alla lettera d), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro».

b) identica.

690. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione siciliana determina, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima regione, i costi derivanti dalla condizione di insularità.

Art. 126.
(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

691. Identico.

2. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

692. Identico.

3. Alle medesime finalità di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

693. Alle medesime finalità di cui al comma 692 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

4. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono destinate, per l'anno 2021, alla finalità di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono destinate, per l'anno 2021, alla finalità di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

5. All'onere derivante dal comma 2 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

695. All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.

698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.».

699. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 703, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, in deroga alle disposizioni degli articoli 6, 6-bis e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui al presente comma sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.

702. Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

703. Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, da iscrivere in un apposito fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.

706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma.

707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasponi, è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Art. 127.
(Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare)

1. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

708. Identico.

«Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

709. Identico.

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

710. Identico.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

711. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711.

Art. 128.
(Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)

1. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.

713. Identico.

714. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 del presente articolo, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

715. Per le medesime finalità di cui al comma 714, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione:

a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

716. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma 715, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

717. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subìto e determinato ai sensi del comma 716. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 715, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al medesimo comma 715.

718. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.

719. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

720. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 719, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera a), che ne facciano richiesta, nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 715, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

Art. 129.
(Chiusura della liquidazione della società Stretto di Messina Spa in liquidazione)

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Art. 130.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa».

721. Identico.

722. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022».

2. ....................................................................
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723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della strada statale n. 4 – via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per l'effettuazione da parte della società ANAS Spa degli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62.

724. Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 723 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e già assegnate alla società ANAS Spa per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

Art. 131.
(Disposizioni in materia di strade. Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda)

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Art. 132.
(Disciplina delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica)

1. All'articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «partecipa al cofinanziamento» fino a: «dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «finanzia le spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti nell'ambito dei progetti».

725. Identico.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

726. Identico.

«5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di alimentazione della PUN da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire».

3. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «in coerenza con i propri strumenti di pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali».

727. Identico.

Art. 133.
(Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

728. Identico.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.

729. Il fondo di cui al comma 728 è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 732.

3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente.

730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente.

4. Per le finalità di cui al comma 2, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

731. Per le finalità di cui al comma 729, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di applicazione del comma 3 del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione.

732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di applicazione del comma 730 del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 728 del presente articolo, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione.

733. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19.

735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri.

Capo II
MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 134.
(Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)

1. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

736. Identico.

2. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

737. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

738. Identico.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2023.

739. Identico.

740. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente:

«ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».

741. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 135.
(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)

1. All'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

742. Identico.

2. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile» cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria.

743. Identico.

3. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato e di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

744. Identico.

4. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.

745. Identico.

5. Al fine dell'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021.

746. Al fine dell'attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021.

6. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: «non superiore allo 0,5% annuo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 2% annuo».

747. Identico.

7. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e all'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

748. Identico.

8. Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

749. Identico.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 3 milioni di per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

750. Per le finalità di cui al comma 749 è autorizzata la spesa di 3 milioni di per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

751. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 136.
(Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

1. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica» con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

752. Identico.

2. ....................................................................
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3. ....................................................................
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753. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

754. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di cui al presente comma è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.

Art. 137.
(Istituzione del centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari)

1. È istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente.

755. Identico.

2. Gli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.

756. Identico.

757. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757.

Art. 138.
(Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche)

1. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata.

759. Identico.

2. ....................................................................
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Art. 139.
(Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

760. Identico.

2. Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.

761. Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.

3. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 1, gli utilizzatori di cui al comma 2 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

4. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.

763. Identico.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

764. Il credito d'imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Le disposizioni del presente articolo sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

766. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi da 760 a 765.

Art. 140.
(Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il «Fondo per la promozione della tariffazione puntuale» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

767. Identico.

2. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 1 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato un contributo fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.

768. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, è erogato un contributo fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

769. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Art. 141.
(Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

770. Identico.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

Art. 142.
(Accelerazione delle procedure di VIA per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026)

1. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina:

772. Identico.

a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del programma integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e le modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;

b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la zona speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area indicata, limitatamente all'area identificata dal masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma.

773. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

774. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773.

TITOLO XII
REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 143.
(Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori)

1. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

775. Identico.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 1 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

776. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.

777. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 775 e 776 del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.

778. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.

779. Il fondo di cui al comma 778 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.

780. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 778, da effettuare previa istanza degli enti interessati.

781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, sono concessi, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

782. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 781.

Art. 144.
(Riforma delle risorse in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

783. Identico.

2. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

784. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 783 del presente articolo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

3. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

Art. 145.
(Norme contabili per gli enti territoriali)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

786. Identico.

a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020»;

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021»;

c) al comma 2-bis, le parole: «Per l'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021».

2. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

787. Identico.

a) all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza»;

b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19».

3. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

788. Identico.

789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

Art. 146.
(Incremento delle risorse per il trasporto scolastico)

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

790. Identico.

Art. 147.
(Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido)

1. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

791. Identico.

2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:

792. Identico.

«d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al periodo precedente, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018».

3. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

793. Identico.

4. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030».

794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030».

795. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

796. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

799. Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.

800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.

801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

803. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 148.
(Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali)

1. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:

805. Identico

REGIONI

Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021

Valle d'Aosta

3.200.000

Sardegna

18.200.000

Trento

13.700.000

Bolzano

14.200.000

Friuli Venezia Giulia

20.700.000

Sicilia

30.000.000

TOTALE

100.000.000

2. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 1.

806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

807. Identico.

808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2019, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al