PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Articolo 5 | Articolo 5 |
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2806-531-1360-A
DISEGNO DI LEGGE
2806
presentato dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)
con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(BELLANOVA)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)
con il ministro dell'università e della ricerca
(MANFREDI)
con il ministro della salute
(SPERANZA)
e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(BOCCIA)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Presentato il 27 novembre 2020
e
PROPOSTE DI LEGGE
531
d'iniziativa della deputata ROMINA MURA
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Presentata il 18 aprile 2018
e
1360
d'iniziativa dei deputati
BENEDETTI, CAIATA, SOVERINI, VITIELLO
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Presentata il 13 novembre 2018
(Relatore: OLGIATI)
NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 4 agosto 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2806. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 531 e 1360 si vedano i relativi stampati.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2806, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001;
rilevato come la Convenzione di cui si propone la ratifica persegua l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti;
evidenziato come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea e come, in particolare, con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti l'Unione europea abbia dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione;
segnalato come l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame individui quale autorità nazionale competente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e come i commi 2 e 3 del medesimo articolo 3 prevedano l'adozione del Piano d'azione di cui all'articolo 7 della Convenzione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
evidenziato come, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia assunto la denominazione di «Ministero della transizione ecologica» e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia assunto la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
rilevato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
e la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di adeguare la formulazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del disegno di legge, alle nuove denominazioni assunte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i quali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, hanno assunto, rispettivamente, la denominazione di «Ministero della transizione ecologica» e di «Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili».
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2806, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
gli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione sono riconducibili nell'ambito di un tetto di spesa;
l'onere relativo al contributo annuale obbligatorio dovuto per l'attuazione della Convenzione nonché per le attività del Segretariato è stato stimato sulla base del rapporto tra il budget biennale approvato dal predetto Segretariato, il coefficiente assegnato dall'Assemblea Generale dell'ONU a ciascun Paese e il numero dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione;
i budget cui si è fatto riferimento all'epoca della predisposizione della relazione tecnica ai fini del calcolo del predetto contributo annuale sono stati quelli relativi ai bienni 2018-2019 e 2020-2021;
considerato che il 2020 è ormai trascorso, appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica;
in particolare, per quanto riguarda gli oneri derivanti da spese di missione, in considerazione del fatto che la prima riunione della Conferenza delle Parti a cui parteciperà il nostro Paese sarà quella che si terrà a Ginevra nell'anno 2022, appare necessario aggiornarne la decorrenza prevedendo che i predetti oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022;
per quanto attiene, altresì, agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Convenzione oggetto di ratifica, considerato che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale sarà corrisposto a partire dal momento in cui l'Italia entrerà a far parte della Conferenza delle Parti, ossia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che avrà luogo verosimilmente nell'anno 2021, appare necessario modificarne la decorrenza, prevedendo che i medesimi oneri siano valutati in 230.307 euro per il 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2022;
per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle rimanenti spese previste dalla Convenzione, pari a euro 220.071 annui, appare necessario prevederne la decorrenza dall'anno 2021;
infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria, appare necessario fare riferimento alla corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022;
sostituire le parole: valutati in euro 230.037 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: valutati in euro 230.037 per l'anno 2021 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2022;
sostituire le parole: pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2021;
sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2021-2023;
sostituire le parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 con le seguenti: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2806, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001;
premesso che:
il disegno di legge in esame è diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea;
obiettivo della Convenzione è quello della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti;
come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del provvedimento, il tema dei POP è stato affrontato attraverso un accordo internazionale sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
tale accordo, per tutelare la salute umana e l'ambiente contro gli inquinanti, prevede una serie di azioni, tra le quali: il divieto di produzione, utilizzo e commercializzazione, comprese l'importazione e l'esportazione, delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B; la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C; l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti;
e rilevato che:
l'articolo 7 della Convenzione prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione stessa, da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento;
la definizione di tale Piano consiste nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione, nell'identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e nell'individuare le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare;
e rilevato, altresì, che:
il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, all'articolo 3, individua l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica;
il medesimo articolo dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, venga adottato il Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7 della Convenzione, per la predisposizione del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2806, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001;
rilevato che la citata Convenzione è stata approvata dalla Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 e che gli impegni in essa previsti sono già stati recepiti nella vigente legislazione dell'Unione, in particolare dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti, e che pertanto essi sono già parte integrante dell'ordinamento nazionale;
considerato che la Convenzione è stata già sottoscritta da 182 Paesi, tra i quali tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, e che sussiste l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge, onde consentire anche al nostro Paese di partecipare a pieno titolo ai lavori della Conferenza delle Parti, composta dai rappresentanti da tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica, le cui prossime riunioni si svolgeranno con modalità telematiche dal 26 al 30 luglio 2021 e, in presenza a Ginevra, nel mese di giugno del prossimo anno;
considerato, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge la sua sollecita approvazione consentirà l'adozione, entro i successivi due anni, del Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica di cui all'articolo 5 della medesima Convenzione, il quale dovrà contenere la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione del settore, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge C. 2806, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001;
rilevato come la predetta Convenzione persegua l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti;
evidenziato come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea e come, in particolare, con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti l'Unione europea abbia dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione;
rilevato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
per quanto concerne l'articolo 3, comma 2, che prevede l'adozione di un piano nazionale relativo alle emissioni non intenzionali con decreto del Ministro della Transizione ecologica previo parere della Conferenza Stato-regioni, assume rilievo sia la materia «tutela dell'ambiente» di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione), che appare prevalente, sia la materia «valorizzazione dei beni ambientali» di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
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TESTO
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Art. 1.
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Art. 1.
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. |
Identico. |
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Art. 2.
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Art. 2.
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1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa. |
Identico. |
|
Art. 3.
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Art. 3.
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|
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è designato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1 nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa. |
Identico. |
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2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa. | |
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3. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. | |
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4. Nel piano di attuazione di cui al comma 2 sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione. | |
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Art. 4.
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Art. 4.
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1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l'anno 2021 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
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3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
3. Identico. |
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Art. 5.
|
Art. 5.
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|
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |