FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2808

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CIABURRO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FERRO, FOTI, LUCASELLI, MASCHIO, MONTARULI, RAMPELLI, SILVESTRONI

Delega al Governo per l'introduzione di una disciplina in materia di restituzione dei contributi previdenziali nel caso di mancato raggiungimento del requisito contributivo per la maturazione del trattamento pensionistico

Presentata il 30 novembre 2020

Onorevoli Colleghi! – Il problema dei contributi versati alle casse previdenziali in misura tale da non permettere la maturazione di un trattamento pensionistico autonomo, cosiddetti «contributi silenti o improduttivi», è una delle annose questioni rispetto alle quali non sono ancora stati assunti provvedimenti normativi adeguati per eliminare una grave ingiustizia che viola il diritto alla pensione.
Come noto, tale problematica coinvolge un importante numero di persone che, non raggiungendo il requisito contributivo richiesto per il riconoscimento della pensione, non solo non riescono ad accedere all'assegno previdenziale, ma perdono anche i contributi corrisposti spesso per molti anni, che sono trattenuti nel bilancio delle casse previdenziali.
Si tratta di una situazione profondamente iniqua, se non illegittima, considerando che quei contributi, che scrupolosamente sono versati dal lavoratore allo scopo di ottenere una pensione, sono poi, di fatto, persi.
Il problema riguarda, principalmente, i soggetti che a seguito dei contributi versati non posso accedere, una volta raggiunti i requisiti anagrafici richiesti, al trattamento previdenziale, anche perché non hanno la possibilità di ricorrere agli istituti della ricongiunzione (legge 7 febbraio 1979, n. 29, e legge 5 marzo 1990, n. 45) e della totalizzazione (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42).
Questo scenario si presenta complesso, poiché sussiste una situazione differenziata tra le posizioni dei contributori, a seconda del regolamento della cassa previdenziale alla quale sono iscritti e alla quale, dunque, versano i loro contributi.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ad esempio, pur accumulando contributi, quanto meno, silenti, eroga anche una serie di prestazioni di natura assistenziale riconoscendo, ad esempio, l'assegno sociale a coloro che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate in quanto rientrano in una fascia di reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge, agendo così in ossequio ai princìpi solidaristici che governano il sistema.
Di contro, altri enti previdenziali, in base ai propri regolamenti interni, non riconoscono ulteriori ammortizzatori o prestazioni alternative e si limitano a trattenere i contributi versati dai loro iscritti qualora non si raggiunga il minimo contributivo e non sia possibile per l'interessato ricorrere a uno degli istituti predisposti per far valere, comunque, la propria contribuzione ai fini del welfare previdenziale.
Si determina, pertanto, un'ingiusta disparità di trattamento, laddove alcune casse prevedono tutele aggiuntive che, invece, altre non riconoscono.
A ciò si aggiunge una generale e inammissibile mancanza di trasparenza sui dati da parte degli enti previdenziali, poiché non è dato sapere, nello specifico, a quanto ammontano i contributi silenti, nonostante, negli ultimi anni, siano stati presentati alle Camere molti atti di sindacato ispettivo che sollecitavano la trasmissione delle informazioni in oggetto e ai quali non è stata data risposta.
Nell'ambito della grave problematica che concerne i contributi silenti, è emblematico il caso degli iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO), che gestisce forme di pensioni integrative obbligatorie a favore degli iscritti.
Le prestazioni erogate dall'ENASARCO sono la pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, con almeno venti anni di contributi, il trattamento di fine rapporto, nonché ulteriori prestazioni sanitarie e integrative.
Un significativo numero di ex agenti e rappresentanti di commercio non ha potuto usufruire dei contributi versati all'ENASARCO, poiché non ha raggiunto il minimo di anni di contribuzione. Inoltre, esistono centinaia di migliaia di ex agenti che, anche per diciotto anni, hanno versato i contributi obbligatori per una pensione complementare che non è stata mai corrisposta, nemmeno parzialmente. Esiste, quindi, un'evidente anomalia, poiché nonostante l'ENASARCO sia una cassa previdenziale e integrativa privata, vi è l'obbligo di iscrizione a esso per tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio, pur essendo gli stessi tenuti alla contestuale iscrizione all'INPS.
Il problema centrale, come osservato, è che se non si raggiungono i requisiti richiesti, l'ENASARCO non riconosce alcun diritto e lo stesso Ente, in base a questo meccanismo, può trattenere un notevole ammontare di contributi, poiché sono molti gli agenti e i rappresentanti di commercio che non raggiungono i requisiti richiesti. Al riguardo, risulta che i contributi improduttivi nelle casse dell'Ente erano pari, alla data del 31 dicembre 2019, a circa 2,6 miliardi di euro, come emerso nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. A ciò si aggiunge che, trattandosi di un ente previdenziale che eroga prestazioni integrative, ai contributi versati non si applicano gli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi assicurativi. L'obbligo ex lege della doppia contribuzione, infatti, comporta versamenti contributivi coincidenti, che non possono essere utilizzati per un diverso cumulo e, quindi, l'agente o il rappresentante di commercio, per non perdere quanto corrisposto obbligatoriamente, non ha altra scelta che proseguire con i versamenti volontari; tuttavia, se non ha i requisiti per accedere alla contribuzione volontaria o se non ha la convenienza a procedere in tal senso – perché, ad esempio, è in età avanzata – perderà tutte le somme versate all'ENASARCO.
La presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo, si prefigge l'obiettivo di porre rimedio alla situazione ingiusta vissuta da tanti contributori delle casse previdenziali, prevedendo una delega al Governo e, conseguentemente, i princìpi e criteri direttivi da osservare nell'esercizio della delega. All'articolo 1, comma 1, si riconosce, quindi, ai lavoratori o ai loro superstiti il diritto, su domanda, alla restituzione dei contributi previdenziali corrisposti, che non hanno dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico. In particolare, si prevede che i lavoratori – dipendenti o autonomi – che al momento del raggiungimento del requisito dell'età anagrafica richiesto dalla legislazione vigente, tenuto conto dell'adeguamento alla speranza di vita, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non hanno maturato contributi previdenziali sufficienti ad accedere al trattamento pensionistico, abbiano il diritto di ottenere la restituzione degli stessi. Lo stesso diritto è riconosciuto, sempre su domanda, in capo ai superstiti di lavoratori deceduti, sia dipendenti che autonomi, ai quali non spetta alcun trattamento pensionistico o indennità per morte. Del pari, gli inabili che non possiedono i requisiti di assicurazione e di contribuzione, per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, avranno diritto alla restituzione dei contributi previdenziali versati. Sempre in base a un'apposita domanda, i lavoratori, dipendenti o autonomi, iscritti a due o più gestioni previdenziali, o i loro superstiti, che non possono avvalersi in tutto o in parte del cumulo dei periodi assicurativi al fine del conseguimento di un'unica pensione, avranno diritto alla restituzione dei contributi previdenziali versati relativi ai periodi assicurativi, per i quali non è possibile avvalersi della medesima possibilità.
Al comma 2 si prevede che i decreti legislativi siano adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il comma 3 dispone che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sia possibile adottare decreti integrativi e correttivi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi. Infine, considerando che per la complessità della materia trattata, ad oggi, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, al comma 4 si prevede che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la quantificazione degli stessi oneri è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Pertanto, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono adottati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riconoscere ai lavoratori o ai loro superstiti il diritto, su domanda, alla restituzione dei contributi previdenziali versati che non hanno dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere per i lavoratori dipendenti o autonomi il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati, a partire dal raggiungimento del requisito di età anagrafica richiesto dalla legislazione vigente, tenuto conto dell'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora non sia stato maturato il requisito contributivo, per accedere al trattamento pensionistico;

b) prevedere per i superstiti di lavoratori dipendenti o autonomi, nel caso in cui al momento del decesso del lavoratore ai medesimi non spetti alcun trattamento pensionistico ovvero un'indennità per morte, il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati;

c) prevedere che il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possiede i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984;

d) prevedere per i lavoratori dipendenti o autonomi iscritti a due o più gestioni previdenziali ovvero per i loro superstiti che non possono avvalersi in tutto o in parte degli istituti che prevedono la possibilità di cumulare i periodi assicurativi al fine del conseguimento di un'unica pensione, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, il diritto, su domanda, alla restituzione dei contributi previdenziali versati relativi ai periodi assicurativi per i quali non è possibile avvalersi dei medesimi istituti;

e) prevedere che i contributi restituiti ai sensi delle lettere a), b), c) e d) siano annualmente rivalutati sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

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