PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2813
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SODANO, ANDREA ROMANO, FASSINA, GIACHETTI, MAGI, SGARBI, DAVIDE AIELLO, PIERA AIELLO, ALAIMO, ASCARI, BALDINO, BERARDINI, BERTI, BRESCIA, BUOMPANE, CANCELLERI, LUCIANO CANTONE, CAPPELLANI, CASA, CASO, MAURIZIO CATTOI, CECCONI, CORDA, CURRÒ, DE CARLO, DI LAURO, DONNO, ERMELLINO, FARO, FICARA, FLATI, FRATOIANNI, GALLO, GIANNONE, GIORDANO, GIULIODORI, GRIBAUDO, GRILLO, GUBITOSA, INVIDIA, LICATINI, LOMBARDO, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, ALBERTO MANCA, MANIERO, MANZO, MARAIA, MARINO, MARTINCIGLIO, MIGLIORE, MISITI, MURONI, OLGIATI, ORFINI, PALAZZOTTO, PAPIRO, PARENTELA, PASTORINO, PENNA, PERANTONI, PERCONTI, PIGNATONE, PINI, RAFFA, ROMANIELLO, SAITTA, SARLI, SCANU, SERRITELLA, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO, TASSO, TERZONI, TORTO, TRANO, TRIPIEDI, ELISA TRIPODI, TRIZZINO, TUCCI, TUZI, VIANELLO, VIGNAROLI
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina della coltivazione, dell'uso e del commercio della cannabis e dei suoi derivati
Presentata il 2 dicembre 2020
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, che riprende in parte, ampliandone i contenuti, il disegno di legge presentato al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1498) dal senatore Matteo Mantero, nasce dalla necessità di portare all'attenzione della Camera dei deputati il tema concernente la regolamentazione della cannabis.
L'iniziativa è stata fortemente voluta, oltre che dalle associazioni di categoria, da ben centomila persone che, insieme con le 320 realtà promotrici, l'hanno firmata e sostenuta, inserendola nel cosiddetto «Manifesto collettivo per la cannabis libera». Il testo rappresenta tutti gli ideali che da sempre caratterizzano l'espressione e l'identità dell'intero movimento antiproibizionista e di ciascuno degli 8 milioni di consumatori di cannabis in Italia. Il diritto di coltivare e di utilizzare la cannabis per uso personale, nonché di svilupparne e di regolamentarne il mercato, come hanno già fatto gli Stati Uniti d'America (USA) e il Canada, è infatti la base fondante di una necessaria riforma normativa che tenga conto delle esigenze della società, un atto fondamentale per contrastare le mafie e per alleggerire il carico del sistema giudiziario.
L'intenzione dei proponenti, comune a tutti i settanta membri dell'intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis, è quella di avviare un serio dibattito sul tema, superando ideologismi e posizioni che, sulla base dei dati e delle ricerche sviluppate dal mondo accademico-scientifico, risultano anacronistici, illogici e perfino dannosi.
L'autoproduzione di cannabis per uso personale è una pratica che il legislatore deve garantire e tutelare, in quanto è diritto di ciascuno poter seguire una condotta che non danneggi i terzi né la società nel suo complesso, oltre ad essere, all'atto pratico, una delle azioni più valide per contrastare efficacemente il mercato nero, la distribuzione illecita e la criminalità organizzata. Viceversa, fino a quando l'uso della cannabis sarà perseguito a livello penale, ignorando la proficua esperienza delle nazioni che hanno invertito la tendenza del proibizionismo (USA, Canada, Uruguay, Olanda e Spagna), questa pianta resterà sempre soggetta a speculazioni e fonte di danno sociale.
Non è possibile, d'altronde, dimenticare le incoraggianti prospettive economiche derivanti dalla regolamentazione del mercato e i connessi vantaggi legati al piano occupazionale. A tale proposito si citano gli studi del professore Marco Rossi dell'università di Roma «La Sapienza», secondo i quali dalla regolamentazione della cannabis le casse dello Stato trarrebbero un beneficio di 10 miliardi di euro, di cui 2 miliardi derivanti dai risparmi conseguenti alla cessazione dell'applicazione delle misure di repressione e 8 miliardi derivanti dal nuovo gettito fiscale. Come già osservato, si devono considerare i risparmi legati alla diminuzione dei reati, con il conseguente alleggerimento del lavoro dei tribunali e con un generale miglioramento del sistema penitenziario, sia per gli operatori che per i detenuti. Sfruttando a pieno il potenziale della cannabis, dunque, l'Italia, in soli otto anni, potrebbe generare 40,5 miliardi di euro, pari al 68 per cento del fatturato complessivo attuale dell'agricoltura. La legalizzazione della cannabis garantirebbe una poderosa iniezione di liquidità, oggi più che mai necessaria per superare la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19.
Le modifiche alla normativa vigente introdotte dalla presente proposta di legge garantirebbero altresì a tutti i pazienti che fanno ricorso alla cannabis per uso terapeutico il pieno godimento di un diritto costituzionale fondamentale, quello alla salute, permettendo loro di potersi curare in completa autonomia, utilizzando la quantità e la qualità di cannabis più indicate per la loro patologia.
La storia ci racconta che fin dai tempi del Marijuana Tax Act del 1937 e della successiva guerra alla droga condotta dall'amministrazione del Presidente degli USA Nixon negli anni settanta, è stato sempre seguito il fallimentare esempio proibizionista americano, basato sull'oscurare studi scientifici e sull'ignorare prove analitiche e ricerche indipendenti, al solo fine di screditare una pianta che si proponeva sulla scena mondiale come una materia prima alternativa, sostenibile e idonea alla produzione di numerosi beni di consumo, quali la carta e le materie plastiche, e che avrebbe portato fortuna anche ai piccoli agricoltori e alle aziende familiari, accesi nemici del crescente capitalismo consumistico. A questa potente risorsa ci si è sempre voluti opporre canalizzando e polarizzando l'opinione pubblica contro l'uso ricreativo della cannabis, usando il consumatore quale capro espiatorio, punendolo e screditandolo per l'uso personale di tale pianta, monopolizzando così l'attenzione del pubblico sull'aspetto negativo dell'uso della stessa e celandone al contempo i vantaggi di portata ben superiore, trascurando il fatto che, fin dall'antichità, queste condotte sono state praticate liberamente senza influire, se non in modo positivo, sullo sviluppo della società e sulla sua sicurezza.
La presente proposta di legge, redatta in collaborazione con numerose associazioni territoriali, costituisce una valida base per una futura e necessaria riforma dell'intera materia. Nel complesso percorso che ha portato alla sua realizzazione si è ritenuto necessario confrontarsi e consultarsi con diverse aziende e realtà operative in differenti ambiti commerciali e sociali. La presente proposta di legge è il frutto dell'intenso e appassionato lavoro volontario di tante persone che sono riuscite a raccogliere oltre centomila firme: un lavoro del quale abbiamo deciso di farci promotori e garanti presentando questo testo alla Camera.
La presente proposta di legge si compone di nove articoli.
L'articolo 1 («Condotte lecite e coltivazione in forma personale») inserisce la coltivazione di cinque piante di cannabis tra le condotte lecite, intervenendo sull'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», modificando il comma 1 e introducendo il comma 1-bis. Per il superamento del limite di cinque piante viene introdotta una comunicazione obbligatoria. Vengono altresì specificate le caratteristiche per la coltivazione personale di cannabis, senza limitazione di caratteristiche genetiche o di principio attivo psicotropo, purché entro il numero di cinque piante coltivate. Sono, inoltre, disciplinati il quantitativo detenibile per il coltivatore, il divieto di lucro sul prodotto coltivato e l'obbligo di detenzione del raccolto lontano dai minori. A seguito di tali disposizioni sono poi modificati anche gli articoli 17 e 72 del testo unico.
L'articolo 2 («Associazioni senza fini di lucro di coltivatori e di consumatori») introduce la possibilità di istituire associazioni senza fini di lucro di coltivatori e di consumatori di cannabis.
L'articolo 3 («Detenzione, possesso e consumo di cannabis») introduce il capo I-bis del titolo III del testo unico. L'articolo 30-bis stabilisce i parametri entro i quali diviene possibile la detenzione di cannabis e di suoi derivati nelle aree private. Per il coltivatore sarà possibile detenere all'interno delle proprie aree private l'intero raccolto senza limiti quantitativi purché la coltivazione sia limitata al numero di cinque piante di cui all'articolo 26. Al soggetto non coltivatore sarà possibile detenere nelle proprie aree private un quantitativo di cannabis e di suoi derivati dimostrabile da controprova fiscale. Oltre i 200 grammi è necessaria la fattura intestata alla persona fisica. Per la violazione delle disposizioni è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 250 oltre al sequestro del prodotto, aumentata a euro 2.500 a decorrere dalla prima recidiva. Sono altresì stabiliti i parametri entro i quali diviene possibile la detenzione al di fuori delle proprie aree private. Fuori delle proprie aree private, per tutti i maggiorenni sarà possibile detenere fino a 15 grammi di cannabis o suoi derivati. Oltre i 15 grammi la detenzione è legale solo se è dimostrata da una controprova fiscale e solo nel giorno dell'acquisto al fine di permetterne il trasporto nelle proprie aree private. Per quantitativi superiori a 15 grammi e fino a 25 grammi, fuori della quota di tolleranza per il trasporto, sono disposti il sequestro del prodotto e la segnalazione del nominativo alla questura. In caso di recidiva, oltre al sequestro è prevista la sanzione amministrativa di euro 250. Per quantitativi superiori a 25 grammi, fuori della quota di tolleranza per il trasporto, verrà applicata una sanzione di euro 500 con relativa sottoposizione a indagine del consumatore e sequestro immediato del prodotto. Sono poi stabiliti i parametri per il consumo di cannabis. Il consumo sarà libero, ma sarà vietato nelle aree pubbliche con dichiarata presenza di minori. In caso di violazione è comminata la sanzione di euro 250. Sono infine introdotte le nuove prove di sobrietà sul campo standardizzate (TSCS) per verificare l'effettiva abilità alla guida in conseguenza dell'assunzione di cannabis.
L'articolo 4 («Sanzioni amministrative e penali») prevede modifiche agli articoli 73, 75 e 79 del testo unico, eliminando ogni tipo di sanzione amministrativa e penale correlata al consumo personale di cannabis.
L'articolo 5 («Mercato libero della cannabis») prevede il mercato libero della cannabis disciplinato dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 26 del testo unico. L'accesso al mercato è riservato ai maggiorenni, si possono aprire attività richiedendo il certificato antimafia alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, previa apertura della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i negozi non possono essere collocati a meno di 50 metri da edifici scolastici o da parchi pubblici e non possono vendere alcolici né tabacchi lavorati. Sulle confezioni devono essere indicati il quantitativo di cannabinoidi presente, il metodo di essiccazione, le modalità di preparazione e il profilo microbiologico completo. L'attività è consentita per una quantità di piante illimitata, purché vengano registrati il numero delle piante stesse, l'area dedicata alla coltivazione, il raccolto prodotto e la quantità venduta; il fondo di magazzino deve essere registrato e aggiornato su un apposito registro soggetto a controlli eseguiti dal personale del Corpo della guardia di finanza. In caso di violazione delle regole si applica l'articolo 73 del testo unico in materia di spaccio. La cessione a soggetti minorenni comporta l'interdizione dall'attività e l'applicazione della pena aggravata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico. Viene inoltre introdotto l'obbligo di coltivazione nel rispetto dei criteri dell'agricoltura biologica. Allo stesso modo è previsto uno speciale permesso per il trasporto di quantitativi superiori a 15 grammi da parte delle aziende registrate. Infine è introdotta una specifica aliquota IVA del 25 per cento, il 3 per cento del cui gettito è destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche, del servizio sanitario e delle condizioni di vita delle persone in condizioni di vita disagiate.
L'articolo 6 («Uso terapeutico della cannabis») introduce specifiche migliorie strumentali al funzionamento del Sistema sanitario nazionale, aumentando la diffusione di informazioni sulla cannabis come terapia, permettendo le autorizzazioni per enti e aziende locali all'approvvigionamento del sistema sanitario e allargando lo spettro di patologie curabili secondo gli studi scientifici. A tutti i professionisti sanitari riconosciuti dal Ministero della salute è conferita la facoltà di prescrivere direttamente la cannabis, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente e di mettere il laboratorio per le analisi sanitarie a disposizione di tutti i soggetti coltivatori, ovviamente dietro pagamento della prestazione.
L'articolo 7 («Relazione alle Camere») prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti alle Camere, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, una relazione annuale sullo stato di attuazione della stessa legge e sui suoi effetti.
L'articolo 8 («Effetti penali e amministrativi») stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali e amministrativi delle condanne irrogate ai sensi degli articoli 73, 75, 75-bis e 79 quando riguardino condotte consentite ai sensi delle nuove disposizioni. Sono inoltre cancellati dal casellario giudiziale i riferimenti a reati commessi negli ultimi cinquanta anni che rientrano tra le nuove condotte lecite.
L'articolo 9 («Entrata in vigore») disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Condotte lecite e coltivazione in forma personale)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto stabilito nell'articolo 26, commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, e nell'articolo 30-bis».
2. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Salvo quanto stabilito nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito nei commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:
a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale, di cinque piante di cannabis di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenni per domicilio; chi, per approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, intenda coltivare un quantitativo superiore di piante presenta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l'indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva. La coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l'articolo 73;
b) la detenzione delle infiorescenze delle piante di cannabis di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;
c) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all'aperto, essa deve essere svolta in luogo del quale la persona che ha la responsabilità della coltivazione privata disponga in base a un titolo giuridico valido;
d) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo in un ambiente chiuso, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:
1) presenza di prese d'aria per l'aerazione dei locali;
2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;
e) il raccolto deve essere detenuto lontano dalla portata di persone minori di età».
3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è premesso il seguente:
«1-bis. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dalle tabelle di cui all'articolo 14 non è soggetto a sanzione penale o amministrativa».
Art. 2.
(Associazioni senza fini di lucro di coltivatori e di consumatori)
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, lettera a), e con un numero di soci superiore a tre persone che coltivano presso lo stesso indirizzo. Il rappresentante legale dell'associazione invia alla prefettura–ufficio territoriale del Governo una comunicazione recante l'indicazione del numero dei soci, che devono essere maggiorenni, il luogo in cui si intende realizzare la coltivazione, la superficie dell'area coltivata e la dichiarazione dell'assenza di fini di lucro. La comunicazione di cui al presente comma non è soggetta ad approvazione. I dati contenuti nella comunicazione sono trattati come dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Non è consentita la vendita di bevande alcoliche presso la sede dell'associazione.
1-quater. Nel caso in cui l'associazione superi il numero massimo di piante coltivabili, pari a cinque per ciascun socio, o non sia stata effettuata la relativa comunicazione o la coltivazione non corrisponda alla comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata a euro 5.000 in caso di recidiva».
Art. 3.
(Detenzione, possesso e consumo di
cannabis)
1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:
«Capo I-bis
DELLA DETENZIONE
Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis all'interno di aree private) – 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati all'interno di aree private, nel limite della quantità il cui acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale. È in ogni caso obbligatorio che l'acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale intestata alla persona fisica che detiene il prodotto, quando la quantità detenuta è superiore a 200 grammi. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, oltre al sequestro integrale del prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva.
Art. 30-ter. – (Detenzione personale di cannabis fuori delle aree private) – 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 26, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, dall'articolo 30-bis e dall'articolo 73, è consentito ai maggiorenni, al di fuori delle loro proprietà private, il possesso personale di 15 grammi di cannabis o di suoi derivati. Il possessore deve portare con sé la ricevuta fiscale attestante una data di acquisto del prodotto compatibile con il trasporto presso la propria residenza ovvero una certificazione medica contenente l'indicazione dei limiti di assunzione. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 15 grammi ma inferiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro del prodotto e la segnalazione del soggetto detentore alla questura competente per territorio. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro del prodotto e l'applicazione delle pene previste dall'articolo 73.
Art. 30-quater. – (Consumo di cannabis e di suoi derivati) – 1. Il consumo di cannabis e di suoi derivati non è soggetto a restrizioni o sanzioni, ad esclusione del consumo compiuto in luogo pubblico in presenza di minori, che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.
Art. 30-quinquies. – (Guida sotto l'effetto di cannabis) – 1. Nei casi previsti dall'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la verifica dello stato di alterazione psico-fisica derivante dal consumo di cannabis è effettuata mediante una prova di sobrietà sul campo standardizzata (TSCS), svolta dal conducente alla presenza del personale di polizia stradale con le seguenti modalità: a) la verifica del nistagmo, al fine di controllare l'eventuale mancanza di un movimento regolare delle pupille e un nistagmo prolungato alla massima deviazione degli occhi; b) la prova di movimento, al fine di misurare la capacità di mantenere l'equilibrio in movimento, di camminare in linea retta, di voltarsi e di seguire eventuali indicazioni; c) la prova di equilibrio statico, al fine di misurare la capacità di mantenere l'equilibrio e la coordinazione rimanendo su una sola gamba per 30 secondi. Se la prova TSCS non è superata, si procede a una verifica tramite esame delle urine, il cui valore limite è fissato in 150 ng/ml».
2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».
Art. 4.
(Sanzioni penali e amministrative)
1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Chiunque,» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'articolo 26 e dall'articolo 30-bis, chiunque,»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'articolo 26 e dall'articolo 30-bis».
2. Al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «comprese nelle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «comprese nella tabella IV prevista».
3. All'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nella tabella I prevista dall'articolo 14»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono inserite le seguenti: «comprese nella tabella I prevista dall'articolo 14» e dopo le parole: «nel comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».
Art. 5.
(Mercato libero della cannabis)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73 e dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, è istituito il mercato libero della cannabis, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate:
a) il mercato libero della cannabis è riservato ai maggiorenni, sia relativamente all'avvio e alla gestione dell'attività sia relativamente all'acquisto del prodotto. Non può essere titolare dell'attività chi abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale. All'avvio dell'attività di commercio della cannabis e dei suoi derivati, alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegate la copia di un documento di identità valido del titolare della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o del rappresentante legale della società, la copia dell'atto costitutivo della stessa e dello statuto, qualora l'attività sia esercitata in forma societaria, nonché la copia del certificato antimafia rilasciato dalla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo. Gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso non possono essere collocati a distanza inferiore a 50 metri da edifici scolastici o da parchi pubblici e non possono vendere alcolici né tabacchi lavorati. Sulle confezioni del prodotto sono indicati la quantità di cannabinoidi presente, il metodo di essiccazione, le modalità di preparazione e il profilo microbiologico completo. Negli esercizi commerciali del mercato libero può essere venduto qualsiasi tipo di cannabis, di suoi derivati o parti vegetali della pianta, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, sia nella materia prima che nel prodotto finale, purché indicati espressamente sulla confezione;
b) gli operatori iscritti nel registro delle imprese devono annotare su un apposito registro, rilasciato dal competente comando del Corpo della guardia di finanza, il numero delle piante di cannabis coltivate, l'area della superficie di coltivazione, le quantità di raccolto prodotta, le quantità vendute, certificate mediante ricevuta fiscale o fattura nominativa rilasciata al cliente, il fondo di magazzino rimanente e gli scarti di produzione;
c) il mancato adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del presente comma comporta l'applicazione delle pene previste dall'articolo 73. La cessione di cannabis a minorenni comporta l'interdizione dall'attività e l'applicazione delle pene di cui al medesimo articolo 73, aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a);
d) sui prodotti finali lavorati relativi alla vendita al dettaglio del mercato libero della cannabis è applicata l'IVA con l'aliquota fissa del 22 per cento, maggiorata di un ulteriore 3 per cento il cui gettito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche statali, del Servizio sanitario nazionale e delle condizioni di vita delle persone in condizioni di vita disagiate attraverso attività di previdenza e di assistenza sociale;
e) la coltivazione della cannabis è svolta dalle aziende produttrici nel rispetto dei princìpi dell'attività di agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, nonché, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. In caso di violazione delle norme sulla coltivazione all'aperto relative al rispetto dei princìpi dell'attività di agricoltura biologica, al coltivatore di cannabis si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata fino a euro 5.000 in caso di recidiva, la temporanea interdizione dall'attività di produzione di cannabis e la confisca del prodotto. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati è svolto dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute;
f) i carichi di cannabis o di suoi derivati destinati agli esercizi di vendita devono essere accompagnati da un documento di trasporto redatto secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
g) l'Istituto nazionale di statistica provvede a istituire due distinti codici ATECO per la classificazione delle attività commerciali del mercato libero della cannabis, relativi al commercio di cannabis, di articoli per la sua coltivazione e di articoli per fumatori esercitato, rispettivamente, all'ingrosso e al dettaglio».
Art. 6.
(Uso terapeutico della cannabis)
1. Il comma 2 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro della salute può autorizzare enti pubblici o privati, altre persone giuridiche private, imprese commerciali, università e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione atta a soddisfare il fabbisogno nazionale e locale, con preferenza per i soggetti aventi sede vicina all'azienda sanitaria locale di riferimento per la fornitura. Il prodotto può essere richiesto direttamente dalle farmacie tramite moduli rilasciati dal Ministero della salute e sottoposti a controllo semestrale».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministero della salute promuove, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei medicinali contenenti princìpi naturali della pianta di cannabis».
3. All'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «o di medicinali contenenti princìpi naturali derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente alla cannabis o a medicinali contenenti princìpi attivi derivati dalla medesima pianta ovvero sulla base di studi scientifici accreditati che certifichino la validità della cannabis come rimedio terapeutico, tutti i professionisti sanitari riconosciuti dal Ministero della salute possono prescrivere direttamente il medicinale richiesto a base di cannabis, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente richiedente o mettere a disposizione, dietro pagamento della prestazione, il proprio laboratorio per le analisi sanitarie del raccolto dei soggetti coltivatori di cui al comma 2-bis dell'articolo 26».
4. All'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «o per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il trasporto di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis è consentito a chiunque, purché sia in possesso di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari».
5. Al comma 4 dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 14 o di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis».
Art. 7.
(Relazione alle Camere)
1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge e sui suoi effetti.
Art. 8.
(Effetti penali e amministrativi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali e amministrativi delle condanne irrogate ai sensi degli articoli 73, 75, 75-bis e 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la coltivazione, la cessione, la vendita e la detenzione di cannabis, nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui alla presente legge. A decorrere dalla medesima data sono cancellati dal casellario giudiziale i riferimenti a reati commessi nei cinquanta anni precedenti la stessa data che rientrano tra le condotte lecite ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.