FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2819

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORFINI

Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative

Presentata il 7 dicembre 2020

Onorevoli Colleghi! Un progetto di riforma del sistema di tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative non può prescindere da questioni fondamentali e specifiche oggetto di dibattito a livello nazionale ed europeo da oltre due decenni, un dibattito che è stato accompagnato da studi, ricerche, proposte di risoluzione del Parlamento europeo e programmi specifici di intervento per il settore culturale e creativo dell'Unione europea.
Nel 2010, il Libro verde dell'Unione europea «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare», di cui alla comunicazione COM (2010)183 della Commissione, del 27 aprile 2010, definiva industrie culturali quelle «che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali».
Il 13 dicembre 2016, il Parlamento europeo, nelle considerazioni alla risoluzione 2016/2072(INI) su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative, ha sottolineato, tra l'altro, che le industrie culturali e creative impiegano oltre 12 milioni di lavoratori generando circa 509 miliardi di euro di valore aggiunto per il prodotto interno lordo (il 5,3 per cento del valore totale dell'Unione europea) e che la flessibilità e la mobilità sono indissociabili, nel contesto di riferimento, dall'attività artistica professionale. Per questa ragione è importante che «la natura imprevedibile e talvolta precaria della professione di artista sia compensata dalla garanzia di un'autentica protezione sociale».
Nello stesso documento, a proposito delle condizioni di lavoro nel settore creativo, si «sottolinea che le forme di lavoro atipico (contratti a tempo parziale e a tempo determinato, lavoro temporaneo e lavoro autonomo economicamente dipendente) sono diffuse tra i lavoratori delle industrie culturali e creative, in particolare nel settore dei media e della cultura» e si invitano gli Stati membri «a sviluppare o attuare un quadro normativo e istituzionale per la creazione artistica adottando o applicando una serie di provvedimenti coerenti ed esaustivi in materia di contratti, strumenti di rappresentazione collettiva, previdenza sociale, assicurazione malattia, tassazione diretta e indiretta e conformità alle norme europee, nell'ottica di migliorare la mobilità degli artisti in tutta l'UE».
Il percorso dell'Unione europea sull'individuazione del campo dell'azione pubblica per lo sviluppo del settore creativo si evolve e si modifica, ampliandosi e aprendosi all'interconnessione tra cultura, creatività, arti e crescita di una filiera produttiva e industriale diretta, connessa e interdipendente. Il 22 maggio 2018, la Commissione europea, nella comunicazione COM(2018)267 al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una nuova agenda europea per la cultura», ha affermato, tra l'altro, che «La cultura, le arti, la creatività e le industrie creative sono interdipendenti. La combinazione di conoscenze e competenze specifiche dei settori creativi e della cultura con quelle di altri settori, fra cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il turismo, l'attività produttiva, i servizi e il settore pubblico, favorisce la generazione di soluzioni innovative. (...) Industrie creative e della cultura. Per trasformare le opportunità in crescita e posti di lavoro, le imprese e i professionisti creativi e della cultura necessitano di condizioni quadro favorevoli: un contesto normativo che ricompensi la creazione, un accesso migliore ai finanziamenti, opportunità per crescere e internazionalizzarsi e un'offerta di competenze specifiche. (...) Adattare il quadro normativo per fornire copertura e protezione sociale a lavoratori intermittenti e sempre più mobili rappresenta una sfida politica cruciale. Un'equa remunerazione di autori e creatori è un altro obiettivo che la Commissione sta perseguendo nella strategia per il mercato unico digitale».
Affermando questi princìpi di interdipendenza, l'Unione europea richiama costantemente gli Stati membri alla necessità di creare i presupposti normativi e istituzionali e le infrastrutture materiali e immateriali, per la messa a sistema della struttura produttiva della creatività, della cultura, dell'arte e delle espressioni e dei linguaggi artistici, facilitandone lo sviluppo e la crescita anche in termini di filiera produttiva e industriale e considerando l'esigenza di riequilibrare la distribuzione della ricchezza tra gli attori della produzione culturale, creativa e artistica.
L'azione pubblica per il sostegno e lo sviluppo nonché per migliorare la regolazione dei rapporti economici interni al settore deve muovere, quindi, dalla consapevolezza che il comparto creativo, culturale e artistico costituisce un insieme fatto di fasi produttive differenti ma interdipendenti: in questa logica di processo, il lavoro è un fattore centrale di un sistema produttivo e di una filiera industriale complessi, articolati e interconnessi, con caratteristiche proprie e specifiche per i modi, i tempi e i contesti di sperimentazione, progettazione, realizzazione, diffusione, accesso e fruizione di beni, prodotti e servizi. La creatività, la cultura e l'arte, inoltre, sono indispensabili per l'innovazione anche in settori economici che, pur non essendo direttamente coinvolti nella produzione culturale e creativa, se ne alimentano e se ne avvalgono per assicurare la competitività delle proprie produzioni.
La centralità del lavoro richiede un sistema organico di tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative realizzato attraverso un assetto e strumenti specifici di welfare che permettano, come premessa e condizione indispensabile, di proteggere quelle che in altri settori di attività costituiscono eccezioni, ma che in questo campo sono invece condizioni caratteristiche del lavoro, cioè la discontinuità e la differenziazione dei contratti o degli ingaggi con i quali è richiesta la prestazione lavorativa o professionale.
Il quadro normativo italiano di riferimento del sistema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è costituito principalmente dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.
Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente su questa disciplina di riferimento non hanno prodotto miglioramenti sostanziali delle tutele assicurative per i lavoratori dello spettacolo. Infatti, di fronte a un settore in continua evoluzione, la cui struttura produttiva è diversa da quella di altri ambiti di attività, e all'evidenza delle specificità del lavoro nello spettacolo, non vi sono state finora azioni di riforma organica, ma si è intervenuti, di volta in volta, con provvedimenti di deroga o di correzione alle norme generali.
Si deve sottolineare, poi, che nel 1997, con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono stati tra l'altro modificati, innalzandoli, i requisiti contributivi necessari per l'accesso alle pensioni anche per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS): ciò è avvenuto in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico e complementare e questo intervento ha reso decisamente più difficile maturare i requisiti prescritti dalle norme per i lavoratori dello spettacolo.
Inoltre, gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo non hanno creato i presupposti per un allargamento della platea dei soggetti assicurati nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) per consentire l'accesso alle tutele per quei lavori e quelle professionalità che accompagnano l'espansione della filiera creativa, culturale e artistica e in ragione dell'evoluzione delle professioni e della comparsa di nuove competenze e modalità di lavoro connesse anche all'innovazione e alle nuove tecnologie di produzione, distribuzione, diffusione, accesso e fruizione ai prodotti, ai beni e ai servizi.
Nella Relazione redatta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in occasione dell'audizione del 30 aprile 2019 presso la VII Commissione cultura, scienza e istruzione e la XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, in sede di indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, citando i dati di Infocamere e della Fondazione Symbola raccolti nella ricerca «Io sono cultura – 2018, L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi. – Quaderni di Symbola» sul valore aggiunto del sistema culturale e creativo in Italia, si evidenzia, tra l'altro, che i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato iscritti al FPLS rappresentano poco meno del 30 per cento del totale, mentre i lavoratori a tempo determinato rappresentano il 50 per cento e i rapporti di lavoro autonomo il restante 20 per cento.
Come accennato in precedenza, il decreto legislativo n. 182 del 1997 ha innalzato i requisiti contributivi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo il passaggio da 60 a 120 contributi giornalieri da versare ogni anno per i lavoratori a tempo determinato e per i lavoratori autonomi. Rendendo più difficoltoso il raggiungimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione da parte di questi lavoratori, l'effetto dell'intervento è stato anche che il Fondo di previdenza ex ENPALS registra ogni anno un avanzo della gestione che ha assunto nel tempo un carattere strutturale. Il Presidente dell'INPS Tridico, nell'audizione che si è svolta il 27 ottobre 2020 presso la 8ª Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica, ha confermato un avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS al 31 dicembre 2019 di 5,4 miliardi di euro.
La persistenza di questo significativo avanzo della gestione del FPLS negli anni seguiti all'attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo n. 182 del 1997 deve, quindi, indurre il legislatore a considerare anche la necessità di stabilire norme che consentano una redistribuzione sufficiente ed efficace della ricchezza prodotta dal settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative in termini di welfare strutturale.
La discontinuità del lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative rappresenta, dunque, un dato strutturale che richiede uno strumento specifico di salvaguardia del tempo che questi lavoratori dedicano allo studio, alla ricerca, alla preparazione, all'ideazione e all'aggiornamento professionale costante e continuo, perché questo tempo costituisce il presupposto indispensabile ed è parte integrante di quello effettivo di lavoro.
Per il raggiungimento di questi obiettivi, la presente proposta di legge istituisce l'indennità di discontinuità, uno strumento di tutela specifica dei lavoratori iscritti in via esclusiva al FPLS e il cui reddito prevalente derivi da una delle attività lavorative e professionali previste dalla stessa proposta di legge. Questo strumento di tutela, oltre al sostegno economico della discontinuità, prevede l'accreditamento dei contributi figurativi ai fini dell'IVS e perciò permetterà, tra l'altro, di migliorare la situazione che si è creata dopo la riforma della previdenza del 1997. Inoltre, si stabilisce la modifica dell'attuale sistema di calcolo della contribuzione previdenziale accreditabile al FPLS, adottando un meccanismo che tiene conto sia della durata delle prestazioni lavorative e professionali che delle retribuzioni percepite, rendendo così possibile l'accreditamento figurativo anche per le giornate dedicate dai lavoratori alla propria preparazione. Si modifica, inoltre, la ripartizione in gruppi delle categorie professionali iscritte al FPLS, passando da tre gruppi a due.
Sulla base di queste premesse, la presente proposta di legge stabilisce, all'articolo 1, l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge, ricomprendendo nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative tutte le sue diverse accezioni, articolazioni e fasi che formano e conducono – in un'ottica di filiera e di interdipendenza dai processi artistici, culturali e creativi – alla creazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla produzione, alla messa in scena, all'allestimento, alla diffusione, all'accesso e alla fruizione di beni, prodotti e servizi.
Si tratta di un ambito di applicazione disegnato in base all'obiettivo di stabilire una disciplina di settore inclusiva rispetto ad ogni suo possibile sviluppo ed evoluzione e che sia, quindi, aperta e accessibile per nuove professioni, competenze e lavori che non sono definibili ex ante per legge, in considerazione del fatto che i linguaggi, le espressioni e le forme dell'arte, della cultura e della creatività costituiscono per loro stessa natura un motore e un fattore di innovazione, anche con riferimento all'uso delle tecnologie e delle loro applicazioni.
L'articolo 2 prevede che il contratto di lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative può essere qualificato come subordinato o autonomo e che, limitatamente al medesimo settore, la discontinuità dei contratti di lavoro costituisce un'eccezione e, pertanto, è oggetto di una tutela specifica, rispetto alla disciplina generale dei contratti di lavoro a tempo determinato. Tale eccezione è, dunque, resa possibile dal riconoscimento per legge della discontinuità come elemento distintivo delle modalità e dei tempi delle prestazioni richieste ai lavoratori e ai professionisti che appartengono al settore e dalle norme specifiche di tutela e di sostegno economico dei tempi di non lavoro stabilite dalla stessa proposta di legge.
Raccogliendo gli orientamenti della giurisprudenza in materia, si stabilisce, inoltre, che la subordinazione del rapporto di lavoro è determinata dalle effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e che, pertanto, il rapporto di lavoro è qualificato come subordinato quando la prestazione del lavoratore si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell'ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo e gestionale.
Con l'obiettivo di assicurare ai lavoratori e ai professionisti del settore il rispetto di diritti essenziali nei contratti di lavoro, inoltre, sono previsti gli elementi imprescindibili da indicare esplicitamente nei contratti. Restano ferme le previsioni ulteriori o più favorevoli dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative.
L'articolo 3 individua le tutele previdenziali e sociali riconosciute ai lavoratori e ai professionisti del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative in virtù della loro iscrizione al FPLS. Ai lavoratori e ai professionisti del settore, subordinati e autonomi, sono garantite tutte le tutele previste dalla presente proposta di legge, indipendentemente dall'attività economica del datore di lavoro o del committente, in quanto sono iscritti al FPLS. L'obbligo di iscrizione dei lavoratori e dei professionisti al FPLS discende dallo svolgimento di una delle attività stabilite dal campo di applicazione definito dalla stessa proposta di legge.
L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, necessarie per definire la nuova ripartizione delle categorie professionali in due soli gruppi e per migliorare le modalità di calcolo dei contributi previdenziali accreditabili al FPLS a favore dei lavoratori e dei professionisti del settore. In particolare, si prevede che:

1) al gruppo di cui alla lettera a) del comma 1 del novellato articolo 2 appartengono i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo per la prestazione di attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa o gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative;

2) al gruppo di cui alla lettera b) del citato comma 1 appartengono i lavoratori che prestano le stesse attività previste per il gruppo di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) il requisito annuale di contribuzione richiesto per il diritto alle prestazioni pensionistiche è di 120 contributi giornalieri, mentre per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) è di 312 contributi giornalieri.
Con l'introduzione del comma 2-bis dello stesso articolo 2 si modificano i criteri per il calcolo delle giornate di contribuzione accreditabili nel FPLS per i lavoratori che appartengono al gruppo di cui alla lettera a).
Il meccanismo introdotto consente di tenere conto non solo del tempo effettivo delle prestazioni di lavoro, ma anche delle retribuzioni percepite per ciascuna prestazione e rende possibile riconoscere ai lavoratori, oltre al tempo effettivo di lavoro, quello dedicato allo studio e alla preparazione professionale e delle performance.
Pertanto, le retribuzioni che eccedono il doppio del minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall'INPS ai sensi della legislazione vigente in materia consentono l'accreditamento figurativo di un numero massimo di sei giornate per ciascuna prestazione lavorativa di riferimento.
L'articolo 5 istituisce l'indennità di discontinuità, uno strumento specifico di tutela per i lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative che ha l'obiettivo di riconoscere e, dunque, di salvaguardare i tempi di non lavoro in quanto parte integrante della vita lavorativa e professionale dei lavoratori del settore. La sua erogazione comporta anche l'accreditamento figurativo dei contributi utili per maturare il diritto alla pensione.
Il nuovo istituto di tutela è riservato ai lavoratori iscritti in via esclusiva al FPLS e il cui reddito prevalente derivi dallo svolgimento di attività nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative.
L'accesso all'indennità è consentito ai lavoratori che hanno raggiunto cinquantuno giornate di versamenti al FLPS nei dodici mesi precedenti la loro richiesta. I lavoratori hanno diritto a un'indennità giornaliera che è calcolata sulla media delle retribuzioni percepite nei ventiquattro mesi che precedono la domanda di indennità. L'importo dell'indennità si incrementa proporzionalmente alle giornate lavorate, passando dall'80 per cento delle retribuzioni medie con cinquantuno giornate di versamenti, all'85 per cento con ottanta o più giornate di versamenti.
Ai fini del raggiungimento delle cinquantuno giornate necessarie per richiedere l'indennità, i lavoratori autonomi e gli attori impegnati nelle produzioni cine-audiovisive potranno contare, inoltre, su un moltiplicatore e pertanto per ogni giornata di versamento dei contributi al FPLS sono riconosciute tre giornate di contribuzione figurativa.
L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate al FPLS nei dodici mesi precedenti la domanda di accesso all'indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili al FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di trecentododici.
L'entità dell'indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
L'indennità di discontinuità è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro sia per i lavoratori assunti a tempo determinato che per quelli assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
L'indennità di discontinuità non è cumulabile con le indennità di malattia, maternità, disoccupazione o infortunio ma, in caso di coincidenza di periodi diversamente tutelati, viene riconosciuto al lavoratore il trattamento più favorevole.
Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell'aliquota dell'1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.
Viene, infine, abolito il pagamento del contributo aggiuntivo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) dell'1,41 per cento sui contratti a tempo determinato per i lavoratori iscritti al FPLS.
L'articolo 6 prevede che i lavoratori iscritti al FPLS, subordinati e autonomi, accedono alle tutele stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Pertanto, il trattamento economico e normativo è quello stabilito agli articoli 22 e 23 dello stesso testo unico e ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015 si applicano le norme previste per le indennità economiche spettanti in caso di contratto di lavoro a tempo determinato.
L'articolo 7 prevede la tutela della malattia con l'erogazione della relativa indennità. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell'indennità di malattia che viene loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi. Tale indennità spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione o interruzione del rapporto per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.
Il finanziamento delle prestazioni di malattia è assicurato, sia per i lavoratori subordinati che per quelli autonomi iscritti al FPLS, mediante il versamento di un contributo dell'1,28 per cento.
L'articolo 8 stabilisce che i lavoratori subordinati del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative iscritti al FPLS sono assicurati contro la disoccupazione involontaria in applicazione della disciplina stabilita in materia dal decreto legislativo 4 marzo 1015, n. 22, sulla NASpI. L'indennità NASpI non è cumulabile con l'indennità di discontinuità.
L'articolo 9 prevede che i lavoratori iscritti al FPLS, subordinati e autonomi, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al fine di semplificare le procedure relative alla redazione delle denunce di iscrizione e per evitare ulteriori oneri a carico dei datori di lavoro e dei committenti, gli obblighi da espletare nei confronti dell'INAIL sono svolti unitamente alla certificazione di agibilità richiesta ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 2388 del 1952. Si stabilisce, inoltre, che l'INPS e l'INAIL provvedano con apposita convenzione a definire le modalità e i termini della redazione delle denunce obbligatorie, della trasmissione e della condivisione dei dati tra i due Istituti, dell'esazione dei premi di assicurazione, della trasmissione delle denunce di infortunio e di malattia professionale e dell'erogazione delle relative prestazioni economiche.
L'articolo 10 prevede che i lavoratori autonomi hanno la facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità previsto dagli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 2388 del 1952. Questa facoltà permette ai lavoratori autonomi di procedere direttamente al pagamento degli oneri di contribuzione e di assicurazione obbligatori, ferme restando le quote di questi oneri che devono restare a carico dei committenti. Il lavoratore potrà, pertanto, applicare la rivalsa per le quote di contribuzione a carico del committente il quale, tra l'altro, è comunque responsabile in solido del pagamento degli stessi nei confronti degli istituti di previdenza e di assicurazione.
L'articolo 11 stabilisce che il lavoro prestato in via esclusivamente occasionale e di ridotta entità può essere regolato con contratti di prestazione occasionale che, prevedendo procedure semplificate di dichiarazione nei confronti dell'INPS, consentono di disciplinare questi rapporti di lavoro nel rispetto delle norme sulla previdenza e sull'assicurazione contro gli infortuni nonché del diritto a un'equa remunerazione del lavoro.
Il contratto di lavoro occasionale è utilizzabile esclusivamente e limitatamente ai casi in cui l'importo complessivo annuo dei compensi non sia superiore a 2.500 euro. Inoltre, il numero massimo di prestazioni rese dal lavoratore per lo stesso committente non può superare il numero di cinque nello stesso anno. Nel caso in cui tali limiti siano superati, il contratto di lavoro occasionale è trasformato in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti in materia dalla presente proposta di legge.
Per i giovani fino a 18 anni di età e per gli studenti fino a 25 anni di età gli oneri contributivi da pagare da parte del committente sono ridotti del 50 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione del settore creativo. Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il settore creativo comprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.
2. La filiera produttiva del settore creativo comprende le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi che sono frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.
3. Sono comprese nel settore creativo le arti performative e dello spettacolo con riferimento, in particolare, al teatro, alla musica dal vivo, alla danza, al balletto, alle attività circensi, allo spettacolo viaggiante e alle altre forme, espressioni o linguaggi artistici, culturali e creativi che si realizzano attraverso la messa in scena di uno spettacolo alla presenza di un pubblico appositamente convenuto o comunque accessibile e fruibile da parte di un pubblico più ampio attraverso la tecnologia.
4. Sono altresì comprese nel settore creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso e fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi e l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.
5. La presente legge reca disposizioni in materia di contratto di lavoro e di tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative.

Art. 2.
(Contratti di lavoro)

1. Il contratto di lavoro del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative stipulato tra una persona fisica, giuridica o un altro soggetto e i lavoratori o i professionisti del settore, individuati dalle disposizioni di cui alla presente legge, può essere qualificato come subordinato o come autonomo. La discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo ed è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative sono oggetto di specifica tutela previdenziale e sociale ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge. Ai contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative con i lavoratori e i professionisti del settore non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.
2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative il contratto di lavoro è comunque subordinato e a esso si applica la relativa disciplina quando la prestazione del lavoratore si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell'ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo o gestionale, prestato dal lavoratore al fine di realizzare opere, prodotti, beni e servizi nonché le altre attività previste dall'articolo 1.
3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come autonomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa o gestionale del lavoratore, per la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nonché delle altre attività previste dall'articolo 1 si svolge o si compie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.
4. Il contratto di lavoro del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative ha sempre forma scritta.
5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti ai sensi del presente articolo deve sempre contenere indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) la qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro;

b) l'oggetto o il contenuto della prestazione lavorativa o professionale;

c) i tempi e le modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della prestazione d'opera richiesti al lavoratore;

d) il compenso o la retribuzione spettante per i compiti, le mansioni, le funzioni, le professionalità o la prestazione richiesti al lavoratore, nonché i tempi di pagamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'indicazione della durata del contratto di lavoro, comprensiva delle giornate che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

f) la regolazione dell'orario di lavoro straordinario, per quanto riguarda sia le modalità del suo eventuale svolgimento sia l'indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le eventuali ulteriori e più favorevoli norme dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative relative alle disposizioni del comma 5.
7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di lavoro da esse sottoscritti ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso essere inferiori agli importi minimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale di riferimento del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative in ragione dello svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professionalità assegnati o richiesti al lavoratore.

Art. 3.
(Tutele previdenziali e sociali)

1. I lavoratori e i professionisti del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative sono iscritti obbligatoriamente al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), indipendentemente dall'attività economica svolta dal datore di lavoro o dal committente.
2. L'obbligo di iscrizione e di assicurazione dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative al FPLS è determinato dallo svolgimento di una delle attività di cui all'articolo 1, indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L'iscrizione dei lavoratori e dei professionisti al FPLS comporta per gli iscritti la titolarità di un'unica posizione previdenziale e assicurativa.
3. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi stabiliti dalle disposizioni di cui alla presente legge.
4. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS si applicano le norme previste in materia di importi minimi e massimi contributivi ai sensi dell'articolo 7, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. I commi 15 e 16 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono abrogati.

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:

a) prestino, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo, attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa o gestionale direttamente connessa con la produzione e con la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative;

b) prestino le attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

2-bis. Per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del comma 1, il numero delle giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il doppio dell'importo minimo contributivo determinato annualmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della legislazione vigente per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio dell'importo minimo giornaliero danno luogo a un corrispondente numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento».

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, adeguare e ridefinire le categorie e i gruppi dei lavoratori obbligatoriamente iscritti al FPLS in base all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative ai sensi della presente legge.
3. In sede di prima attuazione delle disposizioni della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, per la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri a carico del FPLS, l'INPS è autorizzato a utilizzare le risorse risultanti dall'avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.

Art. 5.
(Indennità di discontinuità)

1. A decorrere dal 1° giugno 2021, è istituita, presso il FPLS, un'indennità di discontinuità per la copertura dei periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di lavoro intermittente, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei lavoratori autonomi del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative iscritti al medesimo FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro.
2. L'indennità di discontinuità di cui al comma 1 è riconosciuta alle seguenti condizioni:

a) possono accedere all'indennità di discontinuità i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS, che non siano iscritti a un altro fondo di previdenza obbligatorio e il cui reddito prevalente derivi dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative;

b) l'accesso all'indennità di discontinuità è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei dodici mesi precedenti la richiesta dell'indennità abbiano raggiunto cinquantuno giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonché quelle relative ai periodi di maternità, di malattia e di infortunio concorrono al raggiungimento delle cinquantuno giornate di contribuzione necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle citate giornate, ai lavoratori autonomi iscritti al FPLS sono riconosciute ulteriori tre giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accreditamento figurativo delle tre giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento dell'accreditamento stesso. Ai fini del raggiungimento delle cinquantuno giornate di contribuzione necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità, agli attori impegnati nelle produzioni cine-audiovisive sono riconosciute ulteriori tre giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione lavorativa resa nell'ambito di ciascun contratto di lavoro e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accreditamento figurativo delle tre giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento dell'accreditamento stesso;

c) l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate al FPLS nei dodici mesi precedenti la domanda di accesso all'indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili al FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è pari a trecentododici;

d) l'indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti la domanda di accesso all'indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS tale media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai dodici mesi precedenti la domanda di accesso all'indennità medesima;

e) l'indennità giornaliera di discontinuità calcolata ai sensi della lettera d) è erogata nella misura dell'80 per cento ai lavoratori con il requisito di cinquantuno giornate accreditate al FPLS e dell'85 per cento ai lavoratori con il requisito di ottanta o più giornate accreditate al FPLS;

f) l'importo dell'indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

g) per le giornate di percezione dell'indennità di discontinuità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

h) l'indennità di discontinuità viene erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;

i) l'indennità di discontinuità non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, per malattia, per infortunio o per disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all'indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, per malattia, per infortunio o per disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti al FPLS si applica il trattamento più favorevole.

2. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità di discontinuità di cui al presente articolo sono coperti da uno specifico contributo pari all'1,01 per cento dell'aliquota calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà, posto a carico dei lavoratori interessati, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. In sede di prima attuazione del presente articolo, per la copertura dei maggiori oneri da esso eventualmente derivanti l'INPS è autorizzato a utilizzare le risorse disponibili dall'avanzo patrimoniale del FPLS risultante al 31 dicembre 2019.
4. Dopo la lettera d-bis) del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunta la seguente:

«d-ter) a partire dal 1° giugno 2021, ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS».

Art. 6.
(Tutela e sostegno della maternità e della paternità)

1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, hanno diritto alle tutele previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante alle lavoratrici e ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono disciplinati ai sensi degli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Alle lavoratrici e ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le disposizioni in materia di indennità previste per i lavoratori subordinati a tempo determinato.
3. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dal 1° giugno 2021, il contributo dello 0,46 per cento previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.

Art. 7.
(Tutela e indennità di malattia)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati in caso di evento morboso che determini una temporanea impossibilità della prestazione lavorativa e hanno diritto a un'indennità di malattia secondo i requisiti, i criteri e le modalità previsti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.
2. L'indennità di malattia di cui al comma 1 spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero dalla sospensione, dall'interruzione o dalla scadenza del rapporto per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.
3. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dal 1° giugno 2021, è dovuto un contributo dell'1,28 per cento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.
4. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.
5. Il sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso il medesimo Istituto nazionale della previdenza sociale; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni».

Art. 8.
(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego)

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati in caso di disoccupazione involontaria e hanno diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabiliti.
2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente:

«2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso lo stesso INPS, quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5».

3. La NASpI non è in ogni caso cumulabile con l'indennità di discontinuità di cui all'articolo 5.

Art. 9.
(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. I lavoratori e i professionisti del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e a essi si applicano le disposizioni vigenti per i lavoratori del settore terziario stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché le tariffe previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 1° aprile 2019.
2. Per i lavoratori e per i professionisti iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l'INAIL sono soddisfatti a seguito della presentazione della certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l'INPS e l'INAIL sono stabiliti le modalità e i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o di esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrativi relativi all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a) tra l'INPS e l'INAIL;

c) all'esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;

e) all'erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 10.
(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro.
2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la rivalsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti a carico del datore di lavoro.
3. Il lavoratore ha l'obbligo di consegnare al committente copia del certificato di agibilità di cui al comma 1 e al committente compete l'obbligo della sua custodia.
4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali previsti dal presente articolo. In nessun caso il committente può esimersi dall'obbligo di pagamento delle quote di contribuzione ai fini previdenziali e assicurativi a suo carico ed è nullo qualunque patto contrario.
5. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS privi di committente e la cui retribuzione è costituita da offerte volontarie da parte degli spettatori hanno la facoltà di dichiarare i guadagni ottenuti e di provvedere direttamente al pagamento dei relativi contributi ai fini previdenziali e assistenziali.

Art. 11.
(Prestazioni occasionali di lavoro)

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o un altro soggetto giuridico, comunque non nell'esercizio principale professionale o d'impresa nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotti entità e importo entro i limiti, con le modalità e alle condizioni di cui al presente articolo.
2. È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendo per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione al FPLS e all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell'utilizzatore.
4. Ai prestatori di età inferiore a diciotto anni e ai prestatori di età fino a venticinque anni, se studenti, si applica una riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi della legislazione vigente.
6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, definito ai sensi della presente legge.
7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale è trasformato in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
8. Per le comunicazioni dei prestatori e degli utilizzatori relative all'attivazione dei contratti di prestazione occasionale da inviare all'INPS e per l'accesso alle relative prestazioni si applicano le disposizioni dei commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

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