FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                Capo II
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 287

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
INCERTI, PAGANI

Modifiche al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in materia di vigilanza sugli enti cooperativi

Presentata il 23 marzo 2018

Onorevoli Colleghi! — Tutto il mondo occidentale sta subendo i cambiamenti provocati da una nuova rivoluzione industriale, la quarta, la più complessa (dal punto di vista tecnologico e organizzativo) e la più rapida (dal punto di vista dei mutamenti sociali ed economici) che l'umanità abbia mai affrontato.
Il nostro Paese ha quindi di fronte sfide impegnative che toccano nel profondo la collettività, i modelli sociali e le forme di organizzazione del lavoro.
«La penisola italiana non aveva ancora trovato una sua unità politica quando, nel 1844 in piena Rivoluzione industriale, un gruppo di tessitori spinti dalla pesante crisi economica decise di costituire nella cittadina inglese di Rochdale il primo spaccio cooperativo con lo scopo di "migliorare la situazione economica dei soci". Nasceva di fatto la cooperazione e si inaugurava un periodo pionieristico che, alimentato dai primi incoraggianti successi, ben presto fece della struttura cooperativa un modello da imitare in ogni parte d'Europa» (da Storia della cooperazione).
Oggi come allora la cooperazione può rappresentare una risposta decisiva alle sfide sociali innescate dalla rivoluzione industriale se saprà mantenere quella trasparenza nell'operato e quella capacità di innovazione e creatività che hanno decretato il suo successo in questi decenni.
Per questi motivi, in ottemperanza all'articolo 45 della Costituzione («La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità») riteniamo necessario per il nostro Paese rilanciare con forza il modello cooperativo.
Intendiamo farlo con questa proposta di legge che mira a rafforzarne l'aspetto etico combattendo le false cooperative come fortemente voluto proprio dalla rappresentanza unitaria delle cooperative italiane e promuovendo il nuovo strumento delle cooperative di comunità in grado di rappresentare un processo generativo di politiche di sviluppo locale per la loro innovativa infrastruttura.

Capo I – Lotta alle false cooperative.

L'Associazione delle cooperative italiane (ACI), nel suo «Manifesto per un'economia pulita», propone i princìpi ispiratori e gli obiettivi attraverso i quali costruire un'altra Italia. Un Paese diverso, con un'economia pulita e un mercato sano, in cui contino di più onestà, lealtà e correttezza, in cui ci sia maggiore rispetto del lavoro e delle persone e ci siano opportunità diffuse. Un'economia basata su una leale concorrenza, sulla semplificazione burocratica e sull'efficienza, sulla creatività e sulla crescita per tutti, in cui il benessere della comunità sia il vero fine del fare impresa.
Più in particolare, un mercato in cui non ci sia posto per le false imprese: quelle che non rispettano le regole, esercitano concorrenza sleale e umiliano il valore del lavoro delle persone. Le imprese efficienti non sono solo un'opportunità di lavoro, ma rappresentano anche un volano per lo sviluppo degli individui e delle comunità in cui sono inserite. La buona impresa promuove dignità e senso civico, aiuta a superare le disuguaglianze e a prevenire l'emarginazione.
L'ACI ha quindi raccolto 100.000 firme per chiedere alle Camere di approvare una legge con misure più severe e più incisive per contrastare il fenomeno delle false cooperative, che utilizzano strumentalmente la forma giuridica della cooperazione ma che, in realtà, perseguono finalità estranee a quelle mutualistiche. La presente proposta di legge riprende e rilancia la proposta di iniziativa popolare dell'ACI per sottolineare l'urgenza di un intervento normativo da parte del Parlamento e far sì che tale mobilitazione popolare non resti senza un'adeguata risposta.
La lotta alle false cooperative deve prestare particolare attenzione anche ad altri fattori che investono il mercato e tutti i suoi attori:

1) il metodo del massimo ribasso nelle gare di appalto che, inevitabilmente, favorisce le imprese che non rispettano i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative;

2) il tema della legalità in generale: a questo proposito, va ricordato che l'ACI ha sottoscritto il protocollo di legalità con il Ministero dell'interno allo scopo di contrastare l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel sistema imprenditoriale, grazie a specifici controlli sulla regolarità dei flussi finanziari e delle norme lavoristiche e sulla sicurezza nei posti di lavoro;

3) la governance delle cooperative: una cooperativa che punti sulla partecipazione dei soci e dei lavoratori ai processi decisionali saprà dotarsi di più efficaci strumenti per conoscere, controllare e, nel caso, rimuovere gli amministratori che danneggiano l'interesse dell'impresa e degli stessi soci con comportamenti illegittimi o comunque non coerenti sotto il profilo mutualistico.

Non a caso è ispirandosi a questi princìpi e obiettivi che il movimento cooperativo ha sviluppato capacità ed esperienza nel sostenere lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che hanno potuto reimpiegarsi associandosi in cooperative, anche attraverso l'assistenza gratuita – nel primo anno di start-up – e l'accesso alle strumentazioni finanziarie di sistema per favorire la fattibilità economico-finanziaria dei piani aziendali di avvio e di sviluppo.
Negli ultimi anni la produzione normativa sul tema è stata significativa, sia sul piano legislativo, sia su quello della decretazione ministeriale, per arrivare a quello non meno importante degli accordi interconfederali. Ma, evidentemente, tali interventi non sono ancora sufficienti. Per un'iniziativa più efficace contro la falsa cooperazione occorrono strumenti per rafforzare la capacità di vigilanza sulle società cooperative da parte del sistema e, al tempo stesso, sanzioni significative per quelle cooperative che, in un modo o nell'altro, eludono la vigilanza godendo di una condizione di opacità.
L'articolo 1 della proposta di legge prevede la sanzione della cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), per le imprese cooperative che non siano state sottoposte alle revisioni e alle ispezioni previste dal decreto legislativo n. 220 del 2002, con conseguente scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 318 del 1942 («ART. 223-septiesdecies – Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo»), nonché alla devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Eccezioni all'ambito di applicazione di tale norma sono, da una parte, le cooperative sottoposte a gestione commissariale o a provvedimento di scioglimento da parte del MiSE e, dall'altra, le banche di credito cooperativo. Infatti, mentre le prime hanno già subìto un provvedimento sanzionatorio – rispettivamente provvisorio e definitivo – da parte dell'autorità competente, le seconde rispondono a criteri di vigilanza complessi in relazione agli interessi che perseguono.
Si tratta di un provvedimento estremamente severo, in quanto l'iscrizione al citato Albo è, ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, elemento costitutivo del modello cooperativo, in assenza del quale una società non può qualificarsi cooperativa. Conseguentemente, il mancato esercizio della vigilanza nei confronti della cooperativa implica non solo la sua cancellazione dall'Albo, ma la perdita della qualifica stessa di cooperativa.
La sanzione della cancellazione è oggi disciplinata dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, il quale stabilisce che il MiSE, «sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare i seguenti provvedimenti: a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi; (...)». Inoltre, gli enti cooperativi che si sottraggano all'attività di vigilanza o non rispettino finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi.
Con l'iniziativa in esame, ai fini della sanzione della cancellazione dall'Albo, si sostituisce la fattispecie causale della «sottrazione all'attività di vigilanza» (che in ogni caso si recupera con il richiamo all'articolo 2638, secondo comma, del codice civile) con quella della «non sotto-posizione» (evidentemente più ampia della prima). In altre parole, ai fini della cancellazione sarebbe sufficiente che la cooperativa non sia stata sottoposta alla vigilanza, indipendentemente dalla sua volontà o disponibilità.
Ciò rende necessario porre il problema, presente da anni, dell'efficienza del sistema di vigilanza sulle cooperative. Infatti, se l'obiettivo è quello di cancellare dall'Albo le cooperative che non siano state vigilate nell'arco del periodo stabilito dalla legge (annuale o biennale), in tale caso il sistema non può avere difetti. Non è possibile, cioè, immaginare che una cooperativa sia cancellata per l'inefficienza degli strumenti di vigilanza.
È quindi necessario, oltre che opportuno, introdurre una logica di collaborazione tra i soggetti chiamati a vigilare sulle cooperative, avendo comunque attenzione a evitare sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti previsti dalle varie tipologie di controllo.
L'articolo 2 raccorda quindi i soggetti deputati a svolgere il controllo mutualistico nei confronti delle cooperative attraverso intese che consentano al MiSE di coordinare revisori provenienti anche da altre amministrazioni (ad esempio, l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) nello svolgimento dell'attività di vigilanza, presupponendo ovviamente la formazione del personale dedicato.
Si devono creare le sinergie sufficienti per un programma di revisioni che abbia per oggetto prioritario le cooperative che non siano state sottoposte da lungo tempo alle revisioni o alle ispezioni, così come le cooperative appartenenti ai settori più a rischio.
Gli sforzi di programmazione e di organizzazione non potranno, tuttavia, mai escludere piccole falle nel sistema di vigilanza.
L'articolo 3 prevede quindi misure di sicurezza per evitare ingiuste cancellazioni, rilanciando lo strumento della «dichiarazione sostitutiva», attualmente disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 220 del 2002. L'intento è quello di arricchire sul piano normativo le notizie da riportare nella dichiarazione sostitutiva, inserendo voci coerenti con l'obiettivo di identificare le false cooperative. Inoltre, nel predisporre la dichiarazione sostitutiva, la cooperativa deve richiedere contestualmente la revisione al MiSE.
L'articolo 4, infine, stabilisce che lo scioglimento degli enti cooperativi debba essere comunicato dal MiSE, entro trenta giorni dalla relativa adozione, all'Agenzia delle entrate ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Tale disposizione prevede che l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile (in base al quale, dopo la cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi) ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.
L'obiettivo è quello di dare un ulteriore strumento all'Agenzia delle entrate per intervenire nei confronti di cooperative che si costituiscono e si sciolgono in tempi eccessivamente ristretti, nascondendo spesso intenti fraudolenti verso il mercato e lo Stato.

Capo II – Cooperative di comunità.

La cooperazione di comunità è una nuova formulazione o, forse, la più moderna riformulazione dello spirito cooperativo originario. Essa è manifestazione, strumento ed esito di un vasto fenomeno di resilienza delle aggregazioni sociali e umane nelle aree più impoverite e meno accessibili del Paese. Attraverso tale declinazione, la cooperazione stessa dispiega le proprie ragioni implicite e fa evolvere i propri risultati verso la costituzione di un'azione collettiva e innovativa di sviluppo. Non è un caso, infatti, che tali forme cooperative si stiano diffondendo in più parti del mondo, certamente anche a seguito della «grande recessione».
Importante quindi è intanto capire cosa sia una cooperativa di comunità: la caratteristica che forse la contraddistingue meglio è il dato di oltrepassare la natura mutualistica circoscritta a particolari gruppi professionali, aprendosi alla società nel suo insieme. «Come suggerisce il nome, le cooperative di comunità offrono beni di interesse generale per un'intera comunità» (da Economia cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della cooperazione italiana, Terzo rapporto Euricse 2015). Se la cooperazione nasce storicamente dalla necessità di soddisfare in via prioritaria bisogni di specifici gruppi, realizzando una mutualità solidale interna, le cooperative di comunità sono a servizio della collettività in senso pieno e lato, configurandosi come un modello di innovazione sociale in cui i cittadini creano una specifica sinergia attraverso un sistema che mette in comune, appunto, le attività delle persone, ma anche delle istituzioni, delle imprese o delle associazioni, per rispondere a esigenze plurali di mutualità. La finalità è ovviamente produrre vantaggi sociali in favore di una collettività alla quale i soci appartengono. Di conseguenza, le cooperative di comunità non sono definite per tipologia di lavoro, per la loro univoca utenza o per le singole attività svolte, ma per la valorizzazione della società in cui si manifestano, con riferimento alla tenuta sociale, alla garanzia di beni e servizi di importanza pubblica, alla promozione della condivisione, alla creazione di ambiti o spazi per lo sviluppo di tutti, nonché alla messa in luce delle caratteristiche di una peculiare aggregazione.
Per questa forma di cooperazione oggi non esiste un quadro normativo nazionale: con questa proposta di legge intendiamo dunque dare una cornice alle tante attività che esistono già e che sono nate sui territori per fare fronte a esigenze sentite da ampie parti della cittadinanza, anche a seguito dell'indebolimento (soprattutto derivante dagli anni della crisi) di alcuni servizi, ma pure per fare fronte a necessità di crisi occupazionali o per avviare attività in favore dell'ambiente, dei beni culturali e del turismo e altro ancora. Queste esperienze hanno saputo in alcuni casi creare occasioni di impiego e, comunque, in tutti i casi fornire uno strumento di cittadinanza attiva per le persone coinvolte, perché i cittadini possono essere utenti e anche soci lavoratori, prendendo parte alla vita della cooperativa stessa. In ogni caso l'attività offerta è ritenuta un «bene» per la comunità che insiste su un territorio il quale, di conseguenza, è uno dei criteri fondamentali per inquadrare una cooperativa di comunità, che è ineluttabilmente legata a un insediamento umano chiaro, dunque a un luogo di riferimento e in cui si svolgono i lavori connessi e si forniscono servizi. La comunità alla quale l'attività della cooperativa si rivolge deve ovviamente essere identificata senza alcuna ambiguità: solo in questo modo, inoltre, l'attività può comprendere e rispondere alle necessità e ai bisogni reali, nonché riuscire a predisporre le risorse sufficienti programmando le azioni che servono.
La proposta di legge si prefigge quindi di definire cosa siano, a livello normativo, tali cooperative, fornendo un quadro in cui si muovano poi le iniziative regionali e fornendo infine una cornice per le misure di sostegno economico per queste realtà. Dunque, prevedendo una «filiera» che parta da una definizione normativa e si sviluppi, come è giusto che sia, nelle concrete realtà territoriali, che sono centrali per il corretto funzionamento di queste esperienze.
L'articolo 5 a tale fine definisce le cooperative di comunità quali società cooperative vere e proprie, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile. Le cooperative di comunità sono in particolare quelle che, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, di declino economico ovvero di degrado sociale o urbanistico, promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi avendo come oggetto sociale l'erogazione di servizi di pubblica utilità, nonché la valorizzazione, la gestione e l'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale. Alternativamente, sono cooperative di comunità quelle che hanno la propria sede e contemporaneamente operano in uno o più comuni di aree interne, classificati ai sensi dell'Accordo di partenariato con l'Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con la decisione C(2014) 8021 del 2014 e recepito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il 28 gennaio 2015, ovvero in uno o più comuni ricadenti in uno degli ambiti territoriali appositamente individuati dalle regioni e dalle province autonome. Dunque la proposta di legge definisce tali cooperative per l'importanza pubblica e sociale dei servizi o per un'attività che insiste in contesti particolarmente disagiati per i quali è prevista anche l'erogazione dei fondi europei (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) nell'ambito della programmazione europea 2014-2020. Come sappiamo le aree interne rappresentano circa tre quinti del territorio italiano, ma ospitano poco meno di un quarto della popolazione residente, sono luoghi distanti dai grandi centri, dunque anche dai grandi servizi, ma al tempo stesso sono dotate di un forte potenziale di attrazione (si pensi al turismo). Ugualmente una cooperativa di comunità può svolgere invece la propria attività in aree differenti, a condizione, appunto, di rispondere ai requisiti di pubblica utilità e di interesse generale descritti. Le cooperative di comunità possono poi unirsi in consorzi.
Alle cooperative di comunità così definite e ai loro consorzi si applicano le norme relative al settore cooperativo. Tenuto poi conto del perseguimento di una pluralità di obiettivi sociali ed economici e della possibilità di realizzare più scambi mutualistici, la cooperativa di comunità è sempre considerata a mutualità prevalente ai sensi del decreto legislativo n. 6 del 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004. La caratteristica della prevalenza vale indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2513 del codice civile (ossia a prescindere dai parametri economici che valgono per le cooperative non di comunità ai fini della definizione della mutualità prevalente). Vista l'importanza del legame con il territorio per queste cooperative, l'atto costitutivo deve indicare chiaramente (oltre alla qualifica di «cooperativa di comunità» accompagnata dalla denominazione sociale tipica) l'ambito territoriale delimitato in cui la cooperativa opera e i requisiti di appartenenza o il legame dei soci al territorio. Nell'atto costitutivo sono poi indicate le clausole di mutualità prevalente previste dall'articolo 2514 del codice civile, ossia: il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati del 2,5 per cento rispetto al capitale versato; il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore del 2 per cento rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. In caso di liquidazione o di cambiamento della natura di cooperativa di comunità, il patrimonio è devoluto all'ente locale o a un ente pubblico operante nel territorio in cui ha sede legale la cooperativa di comunità medesima. A pena di decadenza della qualifica, durante l'approvazione del bilancio di esercizio gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli obiettivi a vantaggio della collettività e del territorio. Infine, i consorzi costituiti come società cooperative e aventi la base sociale formata per il 100 per cento da imprese di comunità (anche se operanti in diversi ambiti territoriali) sono inclusi nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni.
Per la prima volta dunque questa proposta di legge delimita il perimetro della cooperazione di comunità, identificando i requisiti ineliminabili che essa deve possedere e inserendola nell'alveo della mutualità prevalente.
L'articolo 6 disciplina il comportamento delle regioni che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, devono emanare le norme per la sua attuazione. All'interno di un quadro nazionale occorre infatti monitorare e definire al massimo, quindi su più livelli istituzionali, il dettato legislativo per dargli corpo correttamente: essenziale a tale fine è verificare dettagliatamente i requisiti richiesti che sono legati strettamente alle specificità territoriali. Le regioni sono perciò tenute a prestare attenzione in particolare ai requisiti di appartenenza o al collegamento dei soci alla comunità o al territorio in oggetto, nonché a provvedere alla definizione puntuale degli ambiti territoriali di operatività delle cooperative stesse. Le regioni dovranno di conseguenza istituire l'albo regionale delle cooperative di comunità e dei loro consorzi: la trasparenza e la piena conoscenza di tali attività – soprattutto a fronte della lotta alle false cooperative normata nel capo I – è ovviamente fondamentale per realizzare quella valorizzazione delle pratiche virtuose che la proposta di legge si prefigge di promuovere.
Dal punto di vista economico, ugualmente, il livello regionale emanerà norme per la promozione e il sostegno della cooperazione di comunità e dei loro consorzi. Regioni, province autonome ed enti territoriali sono infatti chiamati ad agevolare tali attività attraverso esenzioni o agevolazioni e altre forme di contributo o di rimborso a fronte di azioni specifiche, chiare e realizzate. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime, dunque sono decisi dagli enti a seconda delle proprie possibilità di spesa, in cui sono però comprese le risorse dei Fondi europei destinati a finalità coerenti con quelle della proposta di legge.
L'articolo 7 prevede le misure di sostegno economico, applicando innanzitutto agli investimenti effettuati (dopo l'entrata in vigore della legge) dalle cooperative di comunità le agevolazioni fiscali, deduzioni e detrazioni, previste dal decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per le start-up a vocazione sociale. La proposta di legge reca poi modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per comprendere anche le cooperative di comunità, equiparandole per molti aspetti alle piccole e medie imprese e alle imprese sociali e specificando ovviamente nello stesso testo unico cosa si intenda per cooperative di comunità. Finalità di queste modifiche, dettagliate nella proposta di legge, è favorire strumenti di accesso al credito per le cooperative di comunità che sono altresì esenti da ogni forma di imposta, tassa o diritto relativa alla vidimazione e alla bollatura dei libri sociali obbligatori, alla comunicazione di inizio attività, alla bollatura degli atti, dei documenti e delle fatture e, per i primi anni di attività, anche da altre pratiche burocratiche o versamenti. Alle cooperative di comunità operanti nelle aree interne si applicano, infine, le agevolazioni per i piccoli imprenditori che operano nei comuni montani previste dall'articolo 16 della legge n. 97 del 1994, nonché quelle previste dall'articolo 17 della stessa legge se aventi la qualifica di impresa agricola. Dunque, sul fronte del sostegno economico (fermi restando i possibili interventi delle regioni previsti dalla proposta di legge), le cooperative di comunità vengono supportate con strumenti da una parte previsti per le start-up e dall'altra per le attività anche commerciali che insistono in aree montane, dunque contraddistinte da una vocazione sociale e comunitaria che si sviluppa in territori difficili e talvolta svantaggiati come quelli delle aree interne.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
LOTTA ALLE FALSE COOPERATIVE

Art. 1.

1. L'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che non si sottopongono all'attività di vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto o non rispettano finalità mutualistiche, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile e agli articoli 70 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile. Non si applica il comma 5-ter».

Art. 2.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «da altre amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al secondo periodo»;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza».

2. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

«3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato articolo 7, comma 3».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Dichiarazione sostitutiva). – 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.
2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;

b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile e dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;

e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.
8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime».

Art. 4.

1. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

CAPO II

COOPERATIVE DI COMUNITÀ

Art. 5.

1. Sono definite cooperative di comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalla presente legge e che alternativamente, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico:

a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi avendo come oggetto sociale l'erogazione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché la valorizzazione, la gestione e l'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale;

b) hanno stabilito la propria sede e operano in uno o più comuni di aree interne classificati ai sensi dell'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, adottato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, del 29 ottobre 2014, e recepito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 8/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, ovvero in uno o più comuni ricadenti in uno degli ambiti territoriali appositamente individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Alle cooperative di comunità e ai loro consorzi si applicano le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. La cooperativa di comunità, tenuto conto del perseguimento di una pluralità di obiettivi sociali ed economici e della possibilità di realizzare più scambi mutualistici, è considerata, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente
3. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità deve indicare:

a) la qualifica di cooperativa di comunità e la denominazione sociale tipica;

b) la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità o al loro territorio;

c) le clausole mutualistiche di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 2514 del codice civile.

4. In caso di liquidazione o di perdita della natura di cooperativa di comunità, il patrimonio di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2514 del codice civile è devoluto all'ente locale o a un ente pubblico operante nel territorio in cui ha sede legale la medesima cooperativa di comunità.
5. A pena di decadenza della qualifica, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall'articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefìci o di altre utilità per il territorio o la comunità in cui opera la medesima cooperativa.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il 100 per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali.

Art. 6.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme necessarie per la sua attuazione, con particolare riguardo alla definizione, in relazione all'oggetto sociale delle cooperative, dei requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità o al loro territorio, nonché alla definizione degli ambiti territoriali di operatività delle cooperative medesime e a tale fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative di comunità e dei loro consorzi.
2. Le regioni emanano, altresì, norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delle cooperative di comunità e dei loro consorzi. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti territoriali riconoscono alle cooperative di comunità e ai loro consorzi esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità.
3. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni ai sensi del comma 2 sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle medesime regioni, comprese le risorse dei Fondi europei destinati a finalità coerenti con quelle della presente legge.

Art. 7.

1. Agli investimenti effettuati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel capitale delle cooperative di comunità, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese, per le imprese sociali e per le cooperative di comunità», e dopo le parole: «delle imprese sociali» sono inserite le seguenti: «, delle cooperative di comunità»;

2) dopo il comma 5-undecies è inserito il seguente:

«5-duodecies. Per “cooperative di comunità” si intendono le cooperative in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'assunzione della qualifica di “cooperativa di comunità”»;

b) la rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II è sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese, per le imprese sociali e per le cooperative di comunità»;

c) all'articolo 50-quinquies:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese, per le imprese sociali e per le cooperative di comunità»;

2) al comma 1, le parole: «e per le imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, per le imprese sociali e per le cooperative di comunità»;

3) al comma 2, le parole: «e per le imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, per le imprese sociali e per le cooperative di comunità»;

d) all'articolo 100-ter:

1) al comma 1, dopo le parole: «dalle imprese sociali» sono inserite le seguenti: «, dalle cooperative di comunità»;

2) al comma 2, le parole: «o dell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'impresa sociale o della cooperativa di comunità»;

3) al comma 2-bis, alinea, le parole: «e di imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, di imprese sociali e di cooperative di comunità»;

4) al comma 2-quater, le parole: «e da imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, da imprese sociali e da cooperative di comunità».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
4. Le cooperative di comunità sono esenti da ogni forma di imposta, tassa o diritto relativa alla vidimazione e alla bollatura dei libri sociali obbligatori, alla comunicazione di inizio di attività, alla bollatura degli atti, dei documenti, delle fatture di cui all'articolo 27-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché, per i primi tre anni dalla loro costituzione, dal diritto annuale dovuto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per il primo biennio dalla loro costituzione, le cooperative di comunità sono altresì esenti dal contributo di revisione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
5. Alle cooperative di comunità, operanti nei comuni di aree interne definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della presente legge si applicano le misure di cui all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle previste dall'articolo 17 della medesima legge se le citate cooperative hanno la qualifica di impresa agricola.

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