FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2899

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ASCARI, DE CARLO, MARIANI, MARTINCIGLIO, ROMANIELLO,
SPADONI, TERMINI, VILLANI

Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di circostanza aggravante dell'istigazione o dell'apologia riferite al delitto di associazione di tipo mafioso o a reati commessi da partecipanti ad associazioni di tale natura

Presentata il 19 febbraio 2021

  Onorevoli Colleghi! – Un cittadino onesto fa fatica a credere o a comprendere che, ancora oggi, durante una ricorrenza religiosa, in particolari realtà a elevata incidenza mafiosa, si festeggi, inspiegabilmente, il «boss» della zona. L'episodio più eclatante che sovviene è il funerale di Vittorio Casamonica, nel mese di agosto 2015, a Roma. Un evento che ha offerto uno spettacolo delirante: una gigantografia del boss, all'ingresso della chiesa, recante la didascalia «Vittorio re di Roma», il feretro trasportato da una carrozza trainata da sei cavalli, una banda che ha accompagnato la processione funebre con le note del popolare film «Il padrino» e petali di rose lanciati da un elicottero per omaggiare un'ultima volta il capoclan della potente famiglia malavitosa romana.
  E, ancora, nel mese di marzo 2016, durante le festività pasquali, a San Michele di Ganzaria, un paese in provincia di Catania, la processione del venerdì Santo ha subìto una presumibile deviazione per omaggiare un mafioso della zona. Il simulacro, infatti, è stato portato a spalla in piazza Monte Carmelo, luogo in cui sorge l'abitazione del boss sottoposto al regime speciale di detenzione, abbandonando così, momentaneamente, il percorso ufficiale della processione. Per fortuna le reazioni a questo ennesimo e inaccettabile inneggiamento alla mafia non sono mancate considerato che il parroco, abbandonando la processione, e il sindaco, togliendosi la fascia tricolore, hanno preso immediatamente le distanze dalla deviazione (decisa arbitrariamente dai portatori del simulacro).
  Da ultimo, si apprende sempre più spesso di cantautori che si fanno autori e interpreti di canzoni i cui contenuti inneggiano ai vari esponenti della malavita e della criminalità organizzata, tanto da indurre alcuni soggetti istituzionali e sociali a presentare esposti alla magistratura per chiedere di accertare eventuali fattispecie di reato, tra cui l'istigazione a delinquere. Queste canzoni, così come scritte e interpretate, inneggiando alla peggiore forma di delinquenza, rappresentano un vero e proprio «pugno allo stomaco» per chi, come gli appartenenti alle Forze dell'ordine, lavora ogni giorno rischiando la vita per estirpare dal Paese il cancro della criminalità organizzata. In tali testi, ci sono, infatti, alcune frasi che appaiono superare il limite della decenza e della semplice libertà di opinione o di espressione. I commenti che appaiono sotto i video e i post di questi presunti artisti della canzone destano perplessità e rischiano di fomentare un clima di illegalità e di ingiustizia. I messaggi che vengono diffusi attraverso questi testi non possono essere ricondotti a mere ricostruzioni artistiche e canore, ma equivalgono a espressioni di odio nei confronti delle Forze dell'ordine e della magistratura e di esaltazione della criminalità organizzata e dei suoi componenti.
  Ciò che maggiormente allarma è che sui social network questi sedicenti artisti abbiano un enorme seguito da parte di migliaia di persone e che influenzino con i loro messaggi devianti gran parte dell'opinione pubblica. Da qui la necessità che anche i social network debbano intervenire per censurare tali contenuti che istigano alla violenza e all'odio sociale.
  Pur di raccogliere migliaia di like inconsapevoli, questi sedicenti cantanti non esitano a fare leva su malsani stereotipi che raffigurano come veri patrioti i latitanti mafiosi e come nemici del popolo lo Stato e i suoi servitori, fino ad esaltare come gesta eroiche le stragi di Capaci e di Via d'Amelio.
  Non si può più tollerare che messaggi così pericolosi vengano spacciati per arte e questo vale per la musica, per il cinema, per i social network e per ogni altro mezzo di comunicazione di massa. Il principio della libertà di espressione, anche artistica, trova un limite laddove si istiga a compiere reati e ad esaltare un modello di società non fondata sul diritto. Si pensi, ad esempio, a molti giovani che ancora non hanno gli strumenti idonei per potersi difendere dall'influenza plagiante di questo tipo di personaggi.
  È nostro dovere contrastare chiunque esalti i modelli e i comportamenti sovversivi che la mafia rappresenta.
  Pertanto, di fronte a questi episodi sempre più frequenti in cui nel corso di manifestazioni pubbliche o religiose, o addirittura sui social network o con altri mezzi di comunicazione, si inneggia alla mafia facendo istigazione o apologia del delitto di mafia, in qualità di legislatore e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, la presentatrice di questa proposta di legge ha sentito la necessità di introdurre nel nostro ordinamento l'aggravante dell'istigazione o dell'apologia del delitto di associazione di tipo mafioso e delle sanzioni amministrative per gli operatori della comunicazione, al fine di punire tali condotte di grave disvalore sociale.
  È necessaria una presa di posizione forte da parte delle istituzioni, in primis, da parte del legislatore, affinché si smetta di esaltare e, talvolta, di indicare come miti o «modelli» personaggi che sono solo dei criminali che spezzano vite, rubano e minacciano senza nessuno scrupolo. Personaggi del genere non sono eroi, non devono essere intervistati nelle trasmissioni televisive per promuovere i loro libri né ricevere applausi o l'inchino di simulacri religiosi, ma devono soltanto essere trattati per quello che sono, ossia dei delinquenti.
  Sia l'istigazione che l'apologia volte alla persuasione e al convincimento della positività dell'atteggiamento mafioso devono essere condannate e i media sono tenuti a formare un'opinione pubblica avvertita e consapevole della falsa ideologia mafiosa. La libertà del pensiero non può più essere invocata quando l'espressione del pensiero si attua mediante un'offesa ai beni e ai diritti tutelati dalla nostra Carta costituzionale.
  La presente proposta di legge si compone di due articoli.
  L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale, aggiungendo, dopo il quarto comma, altri due commi volti a introdurre l'aggravante dell'istigazione o dell'apologia del delitto di associazione di tipo mafioso per cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-bis dello stesso codice o i delitti commessi da tali associazioni la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
  L'articolo 2 stabilisce che quando il delitto di cui al quinto comma dell'articolo 414 del codice penale è commesso mediante l'utilizzo di social network ovvero mediante emittenti radio o televisive o per mezzo della stampa, il soggetto responsabile della divulgazione del contenuto non conforme al divieto di apologia previsto dal medesimo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro e con l'obbligo di rettifica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di circostanza aggravante dell'istigazione o dell'apologia riferite al delitto di associazione di tipo mafioso o a reati commessi da partecipanti ad associazioni di tale natura)

  1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
  In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».

Art. 2.
(Sanzioni amministrative per gli operatori della comunicazione)

  1. Quando il delitto di cui al quinto comma dell'articolo 414 del codice penale è commesso mediante l'utilizzo di social network ovvero mediante emittenti radio o televisive o per mezzo della stampa, il soggetto responsabile della divulgazione del contenuto non conforme al divieto di apologia previsto dal medesimo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro e con l'obbligo di rettifica.

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