FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 291

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MONTARULI, OSNATO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche agli articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti l'introduzione del principio di sovranità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea

Presentata il 23 marzo 2018

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge costituzionale, che prevede la riformulazione degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, intende, in sostanza, far rivivere il contenuto originario della Carta, così come stabilito dai Padri fondatori.
Questa opera di virtuoso ritorno al passato, che potremmo anche definire un «ritorno al futuro», è basata sulle seguenti considerazioni:

a) il riferimento alla Costituzione, presente nel testo dell'attuale articolo 117, primo comma, viene soppresso. Pare infatti un curiosum che, ad un certo punto, una Costituzione autodisponga che «si rispetti» la Costituzione stessa;

b) il «vincolo» al «rispetto dei vincoli europei», così introdotto nella parte seconda della Costituzione, estende in realtà i suoi effetti, più che su questa parte e in specie sul titolo V, su una vastissima area della parte prima della Costituzione, influendo su un elevatissimo numero di titoli. Ciò che rende evidente come la strategia applicata allora (biennio 2000-2001) dai legislatori fosse estemporanea ed obliqua, astuta ma non responsabile, di fatto e di diritto e di molto trascendendo la materia del titolo V, materia che allora era invece centrale e in sostanza esclusiva nella discussione politica fatta agli effetti di quella riforma.
In questi termini è in specie evidente che la sede più appropriata per introdurre una norma di questo tipo avrebbe dovuto e potuto essere, semmai, individuata nell'articolo 11;

c) va in particolare notato che per «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» hanno da intendersi non solo quelli derivanti dai Trattati europei, ma anche quelli derivanti da tutte le altre fonti del diritto europeo – dalle direttive ai regolamenti – che vengono così, questi pure, «costituzionalizzati»;

d) in ogni caso, il vincolo così introdotto in Italia non è solo estesissimo nel suo campo di applicazione, ma unilaterale (ovvero non richiesto) ed asimmetrico, rispetto a quanto disposto in altre e non marginali Carte costituzionali. Come è, ad esempio, nel paragrafo 23 della Costituzione della Repubblica federale di Germania.

L'allineamento al medesimo principio è basato, tra l'altro, sulle seguenti ragioni:

l'articolo 11, citato, prevede, per le limitazioni della nostra sovranità, la essenziale «condizione di parità con gli altri Stati»;

questa non è prevista all'interno dell'Unione europea, dato l'unilaterale particularisme, introdotto nella Costituzione di Germania dopo l'unificazione e dopo Maastricht.

Uno speciale e non paritetico particularisme qui esteso, tra l'altro, anche alla disciplina di speciali procedure parlamentari ivi previste tanto per l'approvazione quanto per la modifica dei Trattati e della regolazione europea. Procedure in specie parallele a quelle previste nella stessa Costituzione per le relative revisioni costituzionali.
In sintesi, in questi termini, l’Artikel tedesco non solo non costituisce un ostacolo all'introduzione di questa norma, ma anzi ne giustifica l'introduzione in Italia.
Nella logica di un'Unione in cui uno Stato può, a differenza o non parità rispetto agli altri, attribuirsi una speciale riserva di sovranità, niente pare ostacolarne la replica nell'ordinamento costituzionale di un altro Stato dell'Unione. Ciò vale ancor più per lo Stato italiano che storicamente, culturalmente e sotto l'aspetto sociale tale riserva ha motivo di statuire.
Va in specie notato che la riserva così in essere nella Costituzione della Germania è sempre stata considerata sistematicamente conforme ai princìpi dell'Unione. Così da escludere l'ipotesi che quanto si mira qui a introdurre sia contrario al sistema dei Trattati europei, dove una riserva di sovranità non può essere un'esclusiva di uno Stato, essendo da escludere che tutti gli Stati siano uguali, ma che alcuni debbano essere più uguali degli altri e non invece, se lo vogliono, uguali anche solo ad un altro Stato.
Per semplicità redazionale, anche in considerazione del principio generalmente accettato cosiddetto del traffico della fattispecie, in questa sede si sarebbe potuto operare (se pure con qualche variante domestica) il rinvio formale al citato Artikel. Ma, in termini più convenzionali, si è preferita, pur con lo stesso risultato, la più tradizionale tecnica di traduzione e di riscrittura in Italia del testo originale contenuto nella Costituzione della Germania.
È certo vero che si è di recente manifestata, all'interno della nostra giurisprudenza costituzionale, la tendenza all'affermazione dei cosiddetti contro-limiti rispetto alle fonti giuridiche europee. Ma se questa è una giusta tendenza, è pur sempre solo una tendenza, perciò non sufficiente rispetto alla realtà in atto.
Va infine notato che nel teatro politico europeo, e non solo italiano, sta in effetti crescendo la tendenza verso nuovi Trattati europei. Ma questa è una tendenza che, se concretizzata, non escluderebbe affatto la necessità, anzi accrescerebbe le ragioni di opportunità di una riforma della Costituzione operata nei termini menzionati.
Ciò è ancora più rilevante se si considera la crescente disaffezione dei popoli europei rispetto alle regole e ai vincoli economici, monetari e sociali imposti dall'Unione europea spesso in spregio agli interessi nazionali.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 11 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le norme dei Trattati e degli altri atti dell'Unione europea sono applicabili a condizione di parità e solo in quanto compatibili con i princìpi di sovranità, democrazia e sussidiarietà, nonché con gli altri princìpi della Costituzione italiana».

Art. 2.

1. L'articolo 117, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto delle competenze a essi spettanti».

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