FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2933

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRUNO, ASCARI, DI SARNO, D'ORSO, GIULIANO, PALMISANO, SAITTA, SCUTELLÀ, AZZOLINA, RICCIARDI, PAPIRO, GRIMALDI, GALLO, DEL SESTO, DEL MONACO, IORIO, CASA, DE CARLO, SCANU, ZANICHELLI, DI LAURO, GALIZIA, GRIPPA, VILLANI, MARAIA, MAGLIONE, MICILLO, BUOMPANE, CORNELI, GIORDANO, PENNA, IANARO, NAPPI, GRILLO, DORI, GRANDE, BARBUTO, D'UVA, LOREFICE, SCERRA, VACCA, PALLINI, MANZO, ADELIZZI, PROVENZA, BRESCIA, FRUSONE, CARBONARO, ORRICO, CIMINO, SIANI, SENSI, SARLI

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari

Presentata il 9 marzo 2021

  Onorevoli Colleghi! – La legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale (privati, istituzioni o associazioni pubbliche o private) partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi, in coerenza con l'articolo 27 della Costituzione (articoli 1, 21-bis e 27).
  A tali fini, l'articolo 15 della medesima legge individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa. L'articolo 20 definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari. Il lavoro penitenziario, in primo luogo, non ha carattere afflittivo. Si tratta di una previsione che ricalca i contenuti dell'articolo 71 delle Regole minime per il trattamento dei detenuti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), adottate con la risoluzione 30 agosto 1985 dell'ONU, e che è confermata dall'articolo 26,1 delle Regole penitenziarie europee, adottate con la raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dell'11 gennaio 2006 (che considerano il lavoro un elemento positivo del trattamento). Il lavoro penitenziario è, inoltre, remunerato. L'articolo 22 della legge n. 354 del 1975, sulla determinazione della remunerazione, prevede che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. L'articolo 25-ter della stessa legge, sull'assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, prevede che l'amministrazione penitenziaria renda disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro. Pertanto, devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale; possono, inoltre, essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati; possono, altresì, essere previsti lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.
  L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. La normativa vigente consente all'amministrazione penitenziaria di stipulare convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati.
  Come si sottolinea nell'ultima relazione al Parlamento sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali (anno 2019), DOC. CXCIV, n. 2, l'amministrazione penitenziaria ha dato ulteriore impulso alle attività propedeutiche alla realizzazione di progetti volti a incrementare l'offerta di lavoro qualificato e la formazione professionale a favore della popolazione detenuta. In particolare, nella medesima relazione si ricordano: presso l'istituto penitenziario di Biella, il rinnovo dell'accordo di collaborazione con l'azienda Ermenegildo Zegna per la realizzazione di divise per il personale del Corpo di polizia penitenziaria; presso l'istituto penitenziario di Perugia, la stipulazione di intese con l'azienda Cucinelli per la creazione di un laboratorio di maglieria artigianale finalizzato alla realizzazione di una linea, produttiva dedicata al confezionamento di maglioni in dotazione sempre al Corpo di polizia penitenziaria. Nella medesima relazione, poi, si riferisce che sono stati presi accordi con la regione Lombardia, con il tribunale di Milano e con l'archivio di Stato di Milano, nonché con la regione Toscana, con il tribunale di Firenze e con l'archivio di Stato di Firenze per l'ampliamento del progetto già in atto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia per la digitalizzazione degli atti dei procedimenti penali di interesse storico, abbinando a tale attività detenuti opportunamente selezionati e formati presso laboratori appositamente allestiti.
  Il lavoro all'interno degli istituti penitenziari può essere svolto sia alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (per lo più nei cosiddetti «lavori domestici» e, in alcune realtà, presso lavorazioni industriali gestite direttamente dagli istituti penitenziari per le esigenze di casermaggio e di arredo degli stessi) che alle dipendenze di soggetti terzi (imprese o cooperative), che possono gestire lavorazioni presenti all'interno delle strutture detentive. Per incentivare questo secondo tipo di inserimento lavorativo nel 2000 è stata approvata la legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta «legge Smuraglia»), che prevede sgravi contributivi e fiscali per le imprese o le cooperative che assumono detenuti.
  In tale contesto, in Italia da molti anni si sono moltiplicate le iniziative rivolte alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale finalizzate al miglioramento della qualità della vita in carcere attraverso le attività teatrali, che permettono di portare la tematica carceraria e della giustizia all'attenzione della cittadinanza per instaurare un rapporto diretto fra i detenuti e il mondo esterno dal quale sono momentaneamente esclusi.
  È ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto.
  Le iniziative sono state finora realizzate in modo sporadico e temporaneo grazie alla collaborazione di dirigenti, di operatori e di numerosi enti e associazioni. Dal 1982 sono sorti i primi progetti in tal senso, in particolare nella casa circondariale di Roma Rebibbia, grazie all'opera della «Compagnia Teatro Stabile Assai». Inoltre, tra le tante realtà che operano negli istituti penitenziari si ricorda la Compagnia della Fortezza a Volterra e il Centro europeo teatro e carcere (CETEC), entrambi attivi da circa trenta anni. Importantissimo è anche il ruolo del Coordinamento nazionale teatro in carcere, che raccoglie circa sessanta compagnie. Già dal 2013 è attivo un Protocollo d'intesa per la promozione del teatro in carcere tra il Ministero della giustizia, rappresentato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il Coordinamento nazionale teatro in carcere e l'Università degli studi Roma Tre - Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo. Il Protocollo è volto a promuovere le diverse attività avviate nel tempo (la Giornata nazionale del teatro in carcere in concomitanza con la Giornata mondiale del teatro, il Progetto e la Rassegna nazionale di teatro in carcere «Destini Incrociati», sostenuto anche dal Ministero della cultura, iniziative di studio, ricerca e formazione anche a favore del personale penitenziario) e ad approfondire il lavoro di promozione e sviluppo del teatro in carcere a livello nazionale. Ora è necessario fare un salto di qualità e riconoscere a livello nazionale la dignità delle attività teatrali negli istituti penitenziari, come strumento fondamentale per promuovere l'educazione alla cura di sé e la crescita culturale dell'individuo attraverso la conoscenza e la pratica di forme artistiche che favoriscono l'interazione tra le diverse culture e lo sviluppo dei rapporti interpersonali.
  La presente proposta di legge è volta, quindi, a:

   1) riconoscere le attività teatrali negli istituti penitenziari come opportunità di cambiamento per i detenuti attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza del carcere;

   2) promuovere percorsi di inserimento lavorativo per i soggetti in esecuzione di pena, per un loro reingresso nella legalità attraverso la promozione dell'acquisizione di nuove competenze;

   3) prevedere una fonte certa e duratura di finanziamento che possa dare continuità alle iniziative finora svolte e a quelle che si intende attivare;

   4) promuovere progetti di collaborazione e di circolazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari presso teatri e spazi culturali;

   5) promuovere attività culturali ed editoriali attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, presentazioni e incontri pubblici;

   6) promuovere attività di documentazione fotografica e filmica.

  L'articolo 1 reca le finalità della legge ed elenca le attività teatrali da organizzare negli istituti penitenziari per attuare tali finalità (commi 1-3). Si prevede, inoltre, l'istituzione di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle citate attività, istituito presso l'Osservatorio (comma 4), i cui compiti sono elencati rispettivamente ai commi 5 e 7. Il comma 6 stabilisce che il Tavolo tecnico presenti annualmente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un programma di attività articolato in obiettivi e azioni prioritarie in coerenza con una programmazione triennale. Il comma 8 individua le attività degli enti, delle associazioni e delle imprese, anche sociali, che collaborano con l'amministrazione penitenziaria alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge. Il comma 9 prevede che nella relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, sia istituita un'apposita sezione sulle attività svolte ai sensi della legge e sulle iniziative realizzate per la promozione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, nonché una specifica valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle attività teatrali e sugli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 2.
  L'articolo 2 prevede che, in ciascun istituto penitenziario che ne sia sprovvisto siano individuati appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari e stabilisce la relativa copertura finanziaria. Il Fondo, in particolare, è volto a finanziare la partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità. Istituzione dell'Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico)

  1. La presente legge reca disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso lo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, anche all'esterno degli istituti.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge promuove la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di corsi di informazione, di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi coordinati, di programmi e di iniziative per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai minori imputati di reato, anche al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei minori e di agevolare la loro partecipazione attiva al mondo del lavoro e alla convivenza sociale.
  3. Ai fini di cui al comma 1 e ai sensi di quanto disposto dal comma 2, negli istituti penitenziari sono promosse le seguenti attività:

   a) la realizzazione di attività teatrali;

   b) la produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

   c) l'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

   d) la realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese anche le esperienze a livello internazionale;

   e) la realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali.

  4. Presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, di seguito denominato «Osservatorio», al cui interno opera un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al comma 3, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i componenti e le modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico.
  5. Il Tavolo tecnico si riunisce almeno due volte all'anno e svolge i seguenti compiti:

   a) consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, comprese le attività rivolte a minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento del giudice minorile, e promuovere rapporti con altre realtà territoriali e istituzionali, nel quadro delle politiche per il lavoro, sociali, educative, formative e culturali da sviluppare negli istituti penitenziari e nel territorio;

   b) mantenere e rafforzare i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti;

   c) definire percorsi di confronto e di collaborazione con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale;

   d) valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

  6. Il Tavolo tecnico, tenuto conto dei compiti di cui al comma 5, presenta ogni anno al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un programma di attività articolato in obiettivi e in azioni prioritari.
  7. L'Osservatorio:

   a) favorisce la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, in conformità a quanto disposto dalla presente legge e secondo le modalità individuate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dei servizi minorili;

   b) promuove la conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari presso i cittadini, le istituzioni, gli enti del Terzo settore e gli organismi con o senza fini di lucro attraverso i propri canali di comunicazione e di informazione;

   c) promuove la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione e nella produzione teatrali in ambito lavorativo nonché una più efficace integrazione tra le attività finalizzate al reinserimento sociale e quelle finalizzate al reinserimento lavorativo dei detenuti.

  8. Le imprese sociali, gli enti e le associazioni di cui al comma 2, in collaborazione con il Tavolo tecnico:

   a) promuovono la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari, aperte alla cittadinanza e finalizzate anche al rinnovamento del linguaggio e del ruolo del teatro, alla conoscenza delle problematiche collegate alla detenzione e al miglioramento della relazione tra la realtà carceraria e la realtà locale;

   b) organizzano percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, anche prevedendo la collaborazione di esponenti di rilievo del settore teatrale;

   c) collaborano con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei.

  9. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, prevede un'apposita sezione sulle attività teatrali negli istituti penitenziari realizzate ai sensi della presente legge e sulle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché una specifica valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività.

Art. 2.
(Spazi dedicati alle attività teatrali)

  1. Il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria destina una quota parte delle risorse per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

Art. 3.
(Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituiti penitenziari, di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser